Contratto per i gruppi di bilancio
|
|
- Amedeo Martino
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Pagina 1 di 13 Contratto per i gruppi di bilancio Contratto concernente la costituzione e la gestione di un gruppo di bilancio Tra Swissgrid AG Dammstrasse 3, Casella postale 22, CH-5070 Frick di seguito «Swissgrid», e Ragione sociale, forma societaria Via, Numero civico C.P. NPA Località Paese EIC nachstehend «BGV», denominati congiuntamente «parti» è stato stipulato il seguente contratto concernente la costituzione e la gestione di un gruppo di bilancio (di seguito «contratto per i gruppi di bilancio» oppure «contratto»):
2 Pagina 2 di 13 Indice 1 Definizioni 4 2 Oggetto e parti integranti del contratto 4 3 Costituzione di un gruppo di bilancio Requisiti per la costituzione di un gruppo di bilancio Verifica della solvibilità e prestazione di garanzia Attivazione di un gruppo di bilancio 5 4 Gestione dei programmi previsionali 5 5 Garanzia della sicurezza della rete Procedura di assegnazione Esigenza di un bilancio energetico equilibrato Interruzioni del carico e/o della produzione Guasti ai sistemi dei gruppi di bilancio 7 6 Gestione dei dati di misurazione 7 7 Determinazione e conteggio dell energia di compensazione 7 8 Corrispettivi e condizioni di pagamento 7 9 Altri obblighi del RGB 7 10 Obblighi di informazione e collaborazione 8 11 Disdetta Durata del contratto Disdetta del contratto Disdetta in seguito a violazione del contratto Conseguenze di una disdetta 9 12 Responsabilità 9 13 Riservatezza Successione nei rapporti giuridici Forma scritta, modifiche e integrazioni Clausola liberatoria Punti di contatto Punto di contatto presso swissgrid Punto di contatto presso il RGB Diritto applicabile e foro competente Diritto applicabile 11
3 Pagina 3 di Foro competente Documenti di Swissgrid applicabili sussidiariamente Disposizione transitoria concernente i modelli dei gruppi di bilancio Lingua del contratto Esemplari del contratto 13
4 Pagina 4 di 13 Preambolo In seguito all entrata in vigore della Legge federale sull approvvigionamento elettrico (LAEl) e della relativa Ordinanza (OAEl), è necessario ridefinire diversi rapporti contrattuali esistenti tra gli attori del mercato elettrico. In questo contesto Swissgrid è responsabile tra l altro della gestione sia della rete di trasmissione svizzera che delle forniture di energia elettrica attraverso tale rete. Dette forniture presuppongono la costituzione e la gestione di gruppi di bilancio. Giusta l art. 20 cpv. 2 lett. b LAEl, la gestione del bilancio compete a swissgrid. Il RGB intende far costituire da Swissgrid un gruppo di bilancio. 1 Definizioni I termini impiegati nel presente contratto (e nei rispettivi allegati e moduli, qualora ve ne fossero) si basano sulle definizioni presenti nella LAEl, nell OAEl nonché nel Glossario relativo alle regole del mercato svizzero dell elettricità. Il citato glossario può essere consultato sul sito web dell AES/VSE ( 2 Oggetto e parti integranti del contratto Il presente contratto regola il rapporto tra Swissgrid e il RGB in relazione al gruppo di bilancio costituito per quest ultimo e ne disciplina i reciproci diritti e doveri. Sono definiti in particolare i diritti e doveri correlati alla costituzione e alla gestione del gruppo di bilancio nonché all elaborazione delle notifiche di programmi previsionali del RGB e al conteggio dell energia di compensazione. Il presente contratto contiene inoltre disposizioni riguardanti misure volte a garantire la sicurezza della rete in caso di presenza o minaccia di congestioni nonché di guasti ai sistemi dei gruppi di bilancio di swissgrid. Esso contempla altresì disposizioni inerenti ai corrispettivi e alle condizioni di pagamento per le prestazioni da scambiare o scambiate tra Swissgrid e il RGB in conformità al presente contratto. Sono parti integranti del presente contratto le seguenti appendici con tutti i loro allegati: Appendice 1: Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio Appendice 2: Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio Appendice 3: Listino prezzi In caso di contraddizione fra il contratto e le appendici, sono preminenti le disposizioni delle appendici. In caso di divergenze tra le appendici si applica il seguente ordine di priorità: dapprima l appendice 3, poi l appendice 2 e infine l appendice 1. La vigente edizione di dette appendici può essere consultata dal RGB sul sito web di Swissgrid ( Swissgrid ha il diritto unilaterale di adeguare le appendici a mutate condizioni con un termine di preavviso di almeno 30 giorni (cfr. cifra 11.3). Tale comunicazione viene inviata per lettera e messaggio di posta elettronica al punto di contatto per domande generali notificato dal RGB.
5 Pagina 5 di 13 3 Costituzione di un gruppo di bilancio 3.1 Requisiti per la costituzione di un gruppo di bilancio Il RGB deve assicurare e dimostrare l adempimento dei requisiti definiti nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio e nelle Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio nonché svolgere il processo di registrazione descritto in detti documenti. 3.2 Verifica della solvibilità e prestazione di garanzia Swissgrid ha il diritto di effettuare o commissionare in qualsiasi momento delle verifiche della solvibilità del RGB. In tale contesto Swissgrid può esigere adeguate prestazioni di garanzia per i corrispettivi dovuti dal RGB in relazione al presente contratto. Indicazioni dettagliate a questo riguardo sono contenute nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio. 3.3 Attivazione di un gruppo di bilancio Una volta soddisfatti i requisiti di cui alla cifra 3.1 e fornite le eventuali prestazioni di garanzia in conformità alla cifra 3.2, Swissgrid comunicherà al RGB la data di attivazione del gruppo di bilancio. Indicazioni dettagliate a questo riguardo sono contenute nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio. Con la stipulazione del presente contratto, Swissgrid si impegna a costituire e a gestire il gruppo di bilancio del RGB nella propria zona di regolazione e a effettuare il conteggio dell unità di conteggio del RGB. Swissgrid pubblicherà sul proprio sito web ( un elenco dei gruppi di bilancio attivi che sarà aggiornato quotidianamente. 4 Gestione dei programmi previsionali Le notifiche di programmi previsionali effettuate dal RGB vengono elaborate da Swissgrid a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti determinanti previsti dal presente contratto. L elaborazione delle notifiche di programmi previsionali e i relativi processi sono descritti in modo dettagliato nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio e nelle Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio. Le parti si impegnano a rispettare in ogni momento le disposizioni contenute in dette regolamentazioni e prescrizioni. La responsabilità della correttezza formale e materiale delle notifiche dei programmi previsionali e del loro tempestivo inoltro a Swissgrid nonché del coordinamento del loro contenuto con altri RGB compete esclusivamente al RGB. 5 Garanzia della sicurezza della rete Per garantire la sicurezza della rete, Swissgrid è autorizzata ad adottare o disporre adeguati provvedimenti in virtù dell art. 5 OAEl. In una simile evenienza, il RGB è tenuto a osservare le disposizioni delle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio e delle Prescrizioni tecniche per i gruppi di
6 Pagina 6 di 13 bilancio nonché gli obblighi definiti al momento dell adozione del provvedimento in questione come pure ad accettarne eventuali conseguenze e ad astenersi dall avanzare diritti e/o pretese di risarcimento danni. In caso di situazioni critiche della rete, perturbazioni di ampia portata o altri eventi, Swissgrid ha il diritto di limitare o persino sospendere l elaborazione dei programmi previsionali. 5.1 Procedura di assegnazione Per garantire la sicurezza della rete in caso di presenza o minaccia di congestioni, Swissgrid ha la facoltà di adottare provvedimenti per porvi rimedio, tra l altro limitando le forniture di energia elettrica o l utilizzo della capacità di trasporto. A fronte di una congestione continua, Swissgrid avvierà e pubblicherà tempestivamente una procedura di assegnazione. Le regole d asta per il rispettivo punto di congestione sono preminenti rispetto al presente contratto per i gruppi di bilancio. Se durante l esercizio dovessero insorgere improvvisamente delle congestioni, Swissgrid ha il diritto di adottare misure operative. Il RGB è tenuto a mettere in atto tali misure sul piano tecnico dei programmi previsionali. Nell ambito di procedure di assegnazione, il RGB può acquistare diritti di capacità per poter fornire energia elettrica mediante notifiche di programmi previsionali durante il periodo interessato dalla congestione. Se i diritti di capacità acquistati dal RGB non vengono rispettati in una notifica di programmi previsionali, Swissgrid gestisce tale notifica conformemente alle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio e le Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio nonché alle rispettive regole d asta. 5.2 Esigenza di un bilancio energetico equilibrato Nell ambito della gestione del sistema che le compete, Swissgrid compensa per sottrazione o addizione la somma del bilancio della potenza di tutti i gruppi di bilancio. A tale scopo Swissgrid procura energia di regolazione. L energia di regolazione procurata da Swissgrid serve esclusivamente a garantire la sicurezza e l affidabilità del sistema di trasmissione elettrico e il RGB non può farvi ricorso per la gestione del proprio gruppo di bilancio. Il RGB ha il compito di garantire nei confronti di Swissgrid che il bilancio della potenza della sua unità di conteggio sia, nei limiti del possibile, costantemente in pareggio. Ciò significa che il bilancio tra la quantità di energia che confluisce nell unità di conteggio (immissione/forniture in base ai programmi previsionali) e quella che ne defluisce (prelievo/forniture in base ai programmi previsionali) deve essere il più possibile equilibrato. Le norme applicabili in caso di violazione di questo principio sono ancorate nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio. 5.3 Interruzioni del carico e/o della produzione In caso di importanti interruzioni del carico e/o della produzione, il RGB è tenuto a informare Swissgrid e ad adottare i provvedimenti che gli consentano di ripristinare il più rapidamente possibile l equilibrio della sua unità di conteggio. Disposizioni più dettagliate in merito sono contenute nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio.
7 Pagina 7 di Guasti ai sistemi dei gruppi di bilancio Swissgrid si impegna a impedire che si verifichino guasti ai sistemi dei gruppi di bilancio. Se, tuttavia, dovessero insorgere dei guasti ai sistemi necessari per la gestione dei gruppi di bilancio, Swissgrid ha il diritto di limitare o persino sospendere l elaborazione delle notifiche dei programmi previsionali e di tutti i processi ad essa correlati. 6 Gestione dei dati di misurazione Il RGB è tenuto a confrontare i dati di misurazione messigli a disposizione dai gestori di reti di distribuzione (GRD) e da Swissgrid e a partecipare attivamente alla ricerca e all eliminazione di errori. 7 Determinazione e conteggio dell energia di compensazione Swissgrid determina mensilmente la quantità di energia di compensazione di ogni unità di conteggio e la comunica al RGB. Le modalità e i formati dei dati per la trasmissione della quantità di energia di compensazione devono essere conformi alle disposizioni contenute nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio e nelle Prescrizioni tecniche per i gruppi di bilancio. Swissgrid determina mensilmente i prezzi per l energia di compensazione basati su quarti d ora e li pubblica sul proprio sito web ( Swissgrid stabilisce a cadenza mensile gli importi da fatturare o accreditare all unità di conteggio del RGB per l energia di compensazione. Le modalità di determinazione dei prezzi per l energia di compensazione sono descritte nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio. 8 Corrispettivi e condizioni di pagamento Le prestazioni fornite da Swissgrid in virtù del presente contratto vanno saldate secondo il listino prezzi e le condizioni di pagamento specificate nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio. 9 Altri obblighi del RGB Il RGB deve assicurare che tutti i gruppi di bilancio o attori del mercato con i quali desidera intrattenere relazioni inerenti ai programmi previsionali siano autorizzati a notificare detti programmi nella zona di regolazione in questione. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le relative conseguenze sono a carico del RGB. Da questo profilo, il RGB esonera quindi Swissgrid da pretese di terzi. Il RGB è tenuto a rititare l energia elettrica assegnata al suo GB dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ai sensi dell art. 24 cpv. 5 OAEl. Il RGB ha l obbligo di notificare entro i termini previsti la fornitura in base ai programmi previsionali del corrispondente quantitativo di energia. L'RBG è inoltre tenuto ad aprire il proprio gruppo di bilancio, ai fini della conclusione di scambi nell ambito dei programmi previsionali, a fornitori di prestazioni relative al sistema o produttori assegnati al suo gruppo di bilancio affinché abbiano la possibilità di offrire a Swissgrid le loro prestazioni.
8 Pagina 8 di Obblighi di informazione e collaborazione Entrambe le parti hanno l obbligo di immediata e reciproca fornitura di informazioni telefoniche (punto di contatto per domande di carattere operativo) in merito all insorgenza di nuove circostanze nonché a perturbazioni e provvedimenti adottati che sono rilevanti ai fini della stipulazione e dell attuazione del presente contratto come pure a inviare per posta elettronica o fax una conferma di quanto comunicato telefonicamente. Se constata perturbazioni o guasti duraturi nella rete di trasmissione suscettibili di impedire l immissione o il prelievo di energia, Swissgrid ne dà immediatatamente comunicazione al RGB per posta elettronica o fax. In caso di prevista messa fuori esercizio di sistemi necessari alla gestione dei gruppi di bilancio, Swissgrid informa tempestivamente il RGB. Swissgrid si impegna a limitare tali interventi al minimo indispensabile. La messa fuori esercizio ha luogo a orari marginali. 11 Disdetta 11.1 Durata del contratto Il presente contratto entra in vigore dopo che entrambe le parti vi hanno apposto la loro firma. La sua durata è illimitata Disdetta del contratto Ambo le parti hanno la facoltà di disdire il presente contratto con un preavviso di tre mesi per la fine del mese. La parte contraente che non ottempera agli obblighi contrattuali è tenuta ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari e a porre fine all inadempienza il più presto possibile. In simili casi la controparte è autorizzata, previa diffida scritta e concessione di un congruo termine per porre rimedio alla violazione del contratto, a disdire il contratto con un preavviso di 30 giorni per la fine del mese. Se dalle circostanze o dal comportamento della parte inadempiente risulta che la stessa non darà seguito a una diffida scritta o non sarà in grado di onorare i propri obblighi, il contratto può essere sciolto con effetto immediato. Se nei confronti di una parte viene aperta una procedura di fallimento o un altra procedura di insolvenza, in particolare se vengono concessi una moratoria concordataria o un differimento della dichiarazione di fallimento oppure se la parte si dichiara insolvente, l altra parte è autorizzata a sciogliere il presente contratto con effetto immediato (rescissione immediata). La disdetta deve essere inviata alla controparte per lettera raccomandata. In caso di rescissione immediata, la disdetta va trasmessa per fax (cfr. cifra 11.4) e per lettera raccomandata (Lettre Signature) Disdetta in seguito a violazione del contratto Swissgrid è tenuta a notificare modifiche o integrazioni del presente contratto (incluse le relative appendici) almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore (termine di preavviso). In caso di simili modifiche e/o integrazioni, Swissgrid invia per lettera raccomandata al RGB una nuova versione firmata del contratto per i gruppi di bilancio. Se accetta la nuova versione del contratto, il RGB deve munirla di firma giuridicamente valida e spedirla a Swissgrid per lettera raccomandata entro l ultimo giorno del
9 Pagina 9 di 13 summenzionato termine di preavviso (fa stato il timbro postale). Se invece il RGB non firma e non rispedisce la nuova versione del contratto entro la scadenza del termine di preavviso, il presente contratto è considerato sciolto a tre mesi dal preavviso con effetto alla fine del mese. Durante i tre mesi che seguono il preavviso, il presente contratto rimane applicabile senza le modifiche e/o integrazioni comunicate. Swissgrid comunica le modifiche e/o integrazioni delle appendici al RGB con un termine di preavviso di almeno 30 giorni. Se entro tale termine il presente contratto non viene disdetto giusta la cifra 11.2 summenzionata, allo scadere del termine di preavviso le modifiche e/o integrazioni comunicate sono considerate accettate dal RGB e trova applicazione l ultima versione delle appendici pubblicata sul sito web di Swissgrid ( In caso di disdetta, il presente contratto rimane applicabile con le sue appendici senza le modifiche e/o integrazioni notificate Conseguenze di una disdetta Allo scadere del termine di disdetta, il gruppo di bilancio del RGB viene sciolto. Da tale data non è più possibile assegnare punti di immissione e prelievo a questo gruppo di bilancio. In caso di rescissione immediata o altri problemi del RGB, i fornitori, produttori e consumatori finali vengono attribuiti al fornitore del servizio pubblico. Se il presente contratto viene sciolto, allo scadere del termine di disdetta decade il diritto del RGB di notificare programmi previsionali. L ultima notifica di un programma previsionale (incl. Post Scheduling) da parte del RGB può essere effettuata per l ultimo giorno del programma previsionale rientrante nel periodo di disdetta. In caso di rescissione immediata, il diritto del RGB di notificare programmi previsionali cessa con effetto immediato (al momento della ricezione del documento fax) ed eventuali programmi previsionali già notificati possono essere respinti. L elenco dei gruppi di bilancio attivi pubblicato sul sito web di Swissgrid ( viene modificato di conseguenza allo scadere del termine di disdetta. In caso di rescissione immediata, tutti i RGB vengono informati subito in merito allo scioglimento del gruppo di bilancio in questione. Il RGB ha l obbligo di informare senza indugio i fornitori e i produttori interessati dallo scioglimento del gruppo di bilancio. swissgrid, dal canto suo, comunicherà lo sciogliemento del gruppo di bilancio a tutti i GRD nella zona di regolazione Svizzera. I diritti e i doveri delle parti sorti prima della scadenza del termine di disdetta vanno adempiuti secondo le disposizioni contrattuali e saldati di conseguenza. In caso di disdetta del presente contratto, gli eventuali subcontratti relativi a gruppi di bilancio supplementari (gruppo di bilancio per energia di regolazione e/o gruppo di bilancio CH 15) stipulati dalle parti ai sensi della cifra 20 (Disposizione transitoria concernente i modelli dei gruppi di bilancio) del presente contratto decadono automaticamente alla stessa data. 12 Responsabilità La responsabilità è determinata in funzione delle disposizioni legali in materia. Salvo esplicito accordo contrattuale d altro tenore, è esclusa ogni ulteriore responsabilità. È esclusa in particolare la responsabilità per mancati guadagni nonché per danni indiretti o conseguenti e colpa lieve.
10 Pagina 10 di Riservatezza Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere il segreto su tutte le informazioni e documentazioni che ottengono in relazione al presente contratto e che non sono accessibili all opinione pubblica né di dominio pubblico. Le parti devono provvedere affinché tali disposizioni vengano rispettate anche da tutti i dipendenti e ausiliari. È escluso dalla presente regolamentazione l inoltro di informazioni ad autorità in seguito a un obbligo legale o a una disposizione delle autorità. I dati necessari all esercizio possono essere inoltrati esclusivamente ai fini dell attuazione dei processi operativi. Il RGB deve vincolare i destinatari dei dati a mantenere il segreto. Le parti riconoscono espressamente che l obbligo del segreto sussiste anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi che hanno portato alla fine del rapporto e dalla parte che ha rescisso il rapporto. Durante l elaborazione dei dati le parti devono rispettare le disposizioni della Legge svizzera sulla protezione dei dati. Swissgrid è esplicitamente autorizzata a utilizzare dati per l adempimento dei propri compiti ai sensi di LAEl/OAEl/LEne/OEn nonché per l evasione di mandati assegnatile da autorità. Il RGB acconsente inoltre allo scambio di informazioni tra Swissgrid e terzi (ad es. altri RGB o GRD) necessario per l adempimento del presente contratto. Il RGB accetta che l esistenza del suo gruppo di bilancio come pure la data di attivazione e quella di disattivazione nella zona di regolazione di Swissgrid vengano rese note sul sito web di Swissgrid ( 14 Successione nei rapporti giuridici Entrambe le parti hanno l obbligo di cedere a un eventuale successore giuridico il rapporto contrattuale con tutti i diritti e doveri. L altra parte deve essere informata in anticipo e per iscritto in merito alla cessione. Il RGB viene esonerato dai suoi obblighi derivanti dal presente contratto soltanto quando il successore giuridico ha dichiarato per iscritto il subingresso nel contratto, soddisfatto integralmente i requisiti per la costituzione di un gruppo di bilancio, svolto il processo di registrazione e fornito eventuali prestazioni di garanzia, e Swissgrid ha approvato il trasferimento del contratto. Ogni parte ha la facoltà di rifiutare il proprio consenso se il successore giuridico non è in grado di adempiere gli obblighi derivanti dal presente contratto. 15 Forma scritta, modifiche e integrazioni Per eventuali modifiche e integrazioni del presente contratto (inclusa questa disposizione) è imperativa la forma scritta. 16 Clausola liberatoria La nullità o l inefficacia di singole disposizioni del presente contratto non ne inficia le rimanenti disposizioni. Le parti si impegnano a definire immediatamente una nuova norma, in sostituzione di quella
11 Pagina 11 di 13 nulla o inefficace, che sia il più possibile corrispondente, dal profilo dell efficacia giuridica, al tenore e allo scopo di quella sostituita. Qualora dovessero emergere delle lacune, occorrerà completare adeguatamente il tenore e lo scopo del presente contratto. 17 Punti di contatto 17.1 Punto di contatto presso swissgrid Gli indirizzi di contatto per comunicazioni e domande riguardanti il presente contratto sono pubblicati sul sito web di Swissgrid ( dove sono reperibili anche tutti i documenti necessari Punto di contatto presso il RGB Il RGB deve fornire a Swissgrid i propri punti di contatto per tutte le domande che dovessero sorgere in relazione al presente contratto. Indicazioni dettagliate a questo riguardo sono contenute nelle Regolamentazioni generali per i gruppi di bilancio. 18 Diritto applicabile e foro competente 18.1 Diritto applicabile Il presente contratto sottostà al diritto materiale svizzero Foro competente Come unico foro competente per tutte le vertenze risultanti dal presente contratto viene pattuita la sede di Swissgrid AG. 19 Documenti di Swissgrid applicabili sussidiariamente Nell esercizio dei diritti e nell adempimento degli obblighi sanciti nel presente contratto le parti sottostanno sussidiariamente alle disposizioni del documento di attuazione «Standardisierter Datenaustausch für den Strommarkt Schweiz» (Scambio standardizzato di dati per il mercato svizzero dell elettricità) dell AES/VSE e al Glossario relativo alle regole del mercato svizzero dell elettricità. Swissgrid ha il diritto unilaterale di applicare le disposizioni di nuove edizioni approvate dall'aes/vse del summenzionato documento di attuazione e di dichiararle determinanti per l applicazione del presente contratto con un termine di preavviso di almeno 30 giorni per l inizio di un mese. Il preavviso ha luogo per iscritto. Swissgrid pubblica un calendario dei giorni festivi.
12 Pagina 12 di 13 La vigente edizione dei sopraccitati documenti può essere consultata dal RGB sul sito web di Swissgrid ( 20 Disposizione transitoria concernente i modelli dei gruppi di bilancio Il presente contratto si basa essenzialmente sul «modello a un unico tipo di gruppo di bilancio», il quale prevede soltanto un tipo di gruppi di bilancio e soltanto un gruppo di bilancio per ogni RGB che funge da unità di conteggio per la determinazione dell energia di compensazione. I punti di misurazione sono assegnati a questo singolo gruppo di bilancio. Si prevede di passare in futuro a questo «modello a un unico tipo di gruppo di bilancio». Fino ad allora trova fondamentalmente applicazione il «modello a tre tipi di gruppi di bilancio» che contempla tre generi di gruppi di bilancio: il gruppo di bilancio standard, il gruppo di bilancio per energia di regolazione e il gruppo di bilancio CH 15. Un gruppo di bilancio per energia di regolazione e/o un gruppo di bilancio CH 15 possono essere aperti dal RGB soltanto se quest ultimo dispone già di un gruppo di bilancio standard e sono soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti. Per il conteggio dell energia di compensazione si fa capo a una sola struttura l unità di conteggio che raggruppa il gruppo di bilancio standard e (se esistente) il gruppo di bilancio per energia di regolazione e/o (se esistente) il gruppo di bilancio CHF 15 dello stesso RGB. A un unità di conteggio si può assegnare un solo gruppo di bilancio per singola tipologia. L unità di conteggio ha lo stesso codice EIC del gruppo di bilancio standard. Per il calcolo del saldo dell energia di compensazione dell unità di conteggio viene presa in considerazione la somma dei programmi previsionali di tutti i gruppi di bilancio facenti parte dell unità di conteggio e di tutti i punti di immissione e prelievo assegnati. Non è ammesso alcun programma previsionale tra i diversi tipi di gruppi di bilancio. Per ogni tipo di gruppo di bilancio è tuttavia necessaria una propria notifica del programma previsionale. I punti di misurazione (centrali elettriche e consumatori finali) vengono assegnati al gruppo di bilancio standard del RGB. Le disposizioni del presente contratto che si riferiscono a gruppi di bilancio valgono pertanto in ugual misura sia per i gruppi di bilancio standard del RGB sia per l unità di conteggio. Sia per il gruppo di bilancio per energia di regolazione sia per il gruppo di bilancio CH 15 supplementare, qualora esistano, viene stipulato un subcontratto separato il quale contempla tuttavia soltanto disposizioni che divergono dal presente contratto. Per il resto, tutte le norme del presente contratto si applicano anche al gruppo di bilancio per energia di regolazione e al gruppo di bilancio CH 15. Nel momento in cui entrerà in vigore il «modello a un unico tipo di gruppo di bilancio», la presente disposizione transitoria, eventuali altre norme di questo contratto che si riferiscono al «modello a tre tipi di gruppi di bilancio» ed eventuali subcontratti esistenti decadranno. 21 Lingua del contratto Il presente contratto viene redatto e firmato nella lingua desiderata dal RGB (tedesco, francese, italiano o inglese). Le versioni francese, italiana e inglese sono traduzioni dell originale in tedesco. In caso di incoerenze tra la versione tedesca e quella tradotta, sono preminenti le norme dell originale tedesco. La versione tedesca vincolante come pure le sue traduzioni in francese, italiano e inglese possono essere consultate sulla homepage di Swissgrid ( da dove possono anche essere scaricate.
13 Pagina 13 di Esemplari del contratto Il presente contratto viene allestito in duplice copia. Ogni parte ne riceve un esemplare. Swissgrid AG Luogo: Cognome, nome: Firma Data: Cognome, nome: Firma Ragione sociale, forma societaria Luogo: Cognome, nome: Firma Data: Cognome, nome: Firma
Pagina 1 di 6 Versione 1.0 del 3.10.2008. Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione
Pagina 1 di 6 Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione Pagina 2 di 6 Indice 1 Introduzione 3 2 Definizioni e ruoli 3 3 Oggetto e scopo delle CG 3 4 Costi che vanno fatturati
DettagliContratto quadro concernente la fornitura e all acquisto di energia di compensazione
Pagina 1 di 9 Contratto quadro concernente la fornitura e all acquisto di energia di compensazione Tra swissgrid spa Dammstrasse 3, castella postale 22, CH-5070 Frick, operante tramite gli organi con diritto
DettagliCondizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete
Condizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete CG di BKW I per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1.
ACCORDO DI RISERVATEZZA fra Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. Scopo Le parti intendono iniziare e protrarre per la durata di
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliCondizioni derivati DEGIRO
Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution
DettagliCONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 Giugno 2011 TRA OKcom S.p.A., (di seguito denominata OKcom o l Operatore) con sede legale in Roma Via Vittorio Rossi 21/25 00133, partita IVA
DettagliCF - CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA. I n d i c e
CF - CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA I n d i c e Art. 1 Contraenti pag. 2 Art. 2 Oggetto pag. 2 Art. 3 Obbligo di fornitura e di ritiro pag. 2 Art. 4 Caratteristiche tecniche pag. 2 Art. 5 Tariffe
DettagliFerrovie federali svizzere FFS. l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLA RETE tra parte contraente ----- (di seguito denominato/a Impresa di trasporto ferroviario «ITF») e Ferrovie federali svizzere FFS società anonima di diritto speciale con sede
DettagliCondizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali
Condizioni generali e basi contrattuali 1. Basi contrattuali 1.1. Conclusione e oggetto del contratto Il contratto è concluso quando il mandante accetta per iscritto, mediante firma, l offerta presentata
DettagliIl glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.
Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia
DettagliLICENZA D USO di SOFTWARE
LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliREGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA
ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.
DettagliPROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliL adempimento della notificazione al Garante per la Privacy
L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy Una delle principali semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 riguarda l adempimento della notificazione al Garante, ovvero
DettagliAccordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti
Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliSUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -
SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliIL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliClausole Contrattuali per l Approvvigionamento di Beni e Servizi nell Ambito di Attività Soggette ad Unbundling
Pag.: 1 di 7 Clausole Contrattuali per Il presente documento è pubblicato sul sito www.edison.it e www.infrastrutturedg.it REV. DESCRIZIONE DATA 1 Aggiornamento conseguente al cambio denominazione sociale
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione
DettagliCOMUNE DI GIOIA DEL COLLE
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE Provincia di Bari Piazza Margherita di Savoia, 10 www.comune.gioiadelcolle.ba.it P.Iva: 02411370725 C.F.: 82000010726 CAPITOLATO D ONERI Fornitura di manifesti di comunicazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011
DettagliL anno., il giorno. del mese di.. presso
BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF), PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L INOLTRO DELLA DOMANDA
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A
LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di
DettagliArticolo 1 Definizioni
Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini dell interpretazione e dell applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all Allegato A
DettagliPROCEDURA INTERNAL DEALING
PROCEDURA INTERNAL DEALING In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale (il Regolamento Emittenti AIM ), il Consiglio
Dettagli1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO
CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DALLA REFERTAZIONE DEI DATI RILEVATI DAI SERVIZI HOLTER ONLINE tra M&M s.r.l. con sede in Milano, via Ettore Bugatti 11, P. IVA 04733180964, in persona del legale rappresentante
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliDisposizioni di utilizzo per Mobile ID
Disposizioni di utilizzo per Mobile ID 1. Considerazioni generali Le disposizioni di utilizzo trovano applicazione a complemento delle Condizioni generali per la fornitura di prestazioni di Swisscom (di
DettagliRegolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE
Regolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE Approvato con delibera di G.C. n. 10 del 31-12-2011 Indice Articolo 1 Istituzione sito internet comunale 2 Oggetto del regolamento comunale 3
DettagliLe sette domande più frequenti sulla regolamentazione del consumo proprio
Data 24 marzo 2014 Versione 1.0 Le sette domande più frequenti sulla regolamentazione del consumo proprio 1. Cosa si intende per regolamentazione del consumo proprio? 2 2. Quali effetti ha la regolamentazione
DettagliTE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012 102/2012/R/EEL DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PREDISPOSTO DAL GESTORE DEL SISTEMA ENERGETICO
DettagliCLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV.
CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. 00 FEBBRAIO 2010 Il presente documento è pubblicato sul sito: www.edison.it - Area Fornitori
DettagliDeliberazione 15 giugno 2000
Deliberazione 15 giugno 2000 Adozione del regolamento di cui all articolo 3 della deliberazione dell Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e integrazione della medesima
DettagliCONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,
DettagliIl Ministro delle Attività Produttive
Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel
DettagliCONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER
Allegato 1 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI NUOVE MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRA l Azienda
DettagliLA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge
LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro
DettagliCONTRATTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA PER SCAMBI/CESSIONI DI GAS AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE
CONTRATTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA PER SCAMBI/CESSIONI DI GAS AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE Anno termico 2005-2006 Contratto per l utilizzo del sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale
DettagliREGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO NOTO Filiera Controllata e Certificata prodotti tipici della Val di Noto
Rev. 0 del 18/03/2014 Pag. 1 di 5 STATO DI REVISIONE E MODIFICHE N Data Descrizione Elaborazione 0 18/03/14 Prima emissione Responsabile Schema Verifica/ Validazione Esperto Tecnico Approvazione RD Copia
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO
Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO INFORMATICO ALL ATTIVITÀ DI ESTRAPOLAZIONE, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO STATISTICO
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
DettagliComunicazione di atti scritti a un autorità
Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliRoma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)
Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliPromemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici
telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 dfe-ug@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia
DettagliARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N. 34/05, COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLE DELIBERAZIONI N. 49/05, N. 64/05, N. 165/05, N. 256/05 E N.
ARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N. 34/05, COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLE DELIBERAZIONI N. 49/05, N. 64/05, N. 165/05, N. 256/05 E N. 300/05 Articolo 1 Definizioni 1.1. Ai fini dell applicazione delle
DettagliContratto di comodato
Contratto di comodato/ prestito d uso per attrezzature tra Tratter Engineering S.r.l. Via Luigi Negrelli 13 I -39100 Bolzano Part. IT-01674780216 (sede legale) (di seguito chiamato committente o TE) e
DettagliPOSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA White paper Lorenzo Braidi SOMMARIO Premessa...2 Gli attori...2...2 Mittente e destinatario...3 Il servizio...3 Processo standard...4 Processo a gestore unico...4 Eccezioni...4
Dettaglidella manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.
L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono
DettagliRegolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014
Regolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014 Sezione 1: Informazioni generali Art. 1 Principi Il presente
DettagliComune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo
DettagliDISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE
Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente
DettagliR E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A
R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A valido a partire dal 1 gennaio 2003 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI PAGINA 1. Campo d applicazione 4 DISPOSIZIONI
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.
SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.1, DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99 INDICE Premessa...2 Articolo 1
DettagliOSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
DettagliREGOLAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA
REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 1 ART. 1 Oggetto del regolamento Il presente Regolamento disciplina il servizio di illuminazione
DettagliLICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI
LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI IMPORTANTE AVVISO: LEGGERE ACCURATAMENTE ED ASSICURARSI DI AVER COMPRESO IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON L UTENTE FINALE PRIMA DI ACCETTARE
DettagliREGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)
REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI
DettagliREGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)
REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) Approvato con delibera CORECOM n. 16/II/2005 del 15.07.2005,
DettagliALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI PER ATTIVITA
Dettaglicarta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento
DettagliUniversità degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo
NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione
DettagliAllegato 1 CAPITOLATO TECNICO
Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA Fornitura di gas e dei servizi connessi presso gli insediamenti della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI S.p.A. ) Capitolato tecnico
DettagliCittà di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliAllegato alla determinazione dirigenziale n. 8 del 24/11/2010 SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 8 del 24/11/2010 SETTORE SEGRETERIA GENERALE CAPITOLATO D APPALTO PER I SERVIZI INERENTI AL TRATTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI NOVARA Durata : dal
DettagliArticolo 1 Composizione
Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Istituita dall art. 3, comma 7, della legge 12 luglio
Dettagli01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA
01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA Pax, Fondazione per il promoviemento della previdenza in favore del personale Edizione 01.2008 Regolamento riguardante
DettagliCONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO REFLUI CER 200304 CER 200306 (N. /200..
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO REFLUI CER 200304 CER 200306 (N. /200.. L anno duemilanove, il giorno.. del mese di in Caronno Pertusella, tra la Società Lura Ambiente S.p.A. in via Lainte,1200
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Comunicazione del revisore con i responsabili delle attività di governance e con il pubblico Dicembre 2013 Comunicazioni del revisore con i responsabili delle attività di
DettagliOrdinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del... Avamprogetto del 1 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale
DettagliPREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013
La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliCOMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010
DettagliEgr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Egr. Via Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) Il sottoscritto C.F. in qualità di Datore di Lavoro della Ditta con sede in al fine di provvedere agli incombenti posti dalla
DettagliCONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT
CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT Il presente CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT (Contratto) reca la medesima data della Comunicazione di Conferma ed è concluso TRA: 1 [Nome del Cliente a cui è stato allocato lo Slot
DettagliOrdinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Modifica del 9 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1997 1 concernente
DettagliPROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)
PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori
DettagliPortale per i clienti SanitasNet. Condizioni generali (CG) Edizione: Luglio 2013
Portale per i clienti SanitasNet Condizioni generali (CG) Edizione: Luglio 2013 Indice 1. Preambolo 3 2. Autorizzazione di partecipazione 3 3. Accesso tecnico a SanitasNet e legittimazione 3 4. Costi 3
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliCOMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)
COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento
Dettagli1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE
CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE SU AZIONI DADA E STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI 1 1. PREMESSE Il presente Codice di Comportamento di DADA S.p.A. è adottato anche ai
DettagliINFOSTAT-COVIP. Istruzioni per l accesso e le autorizzazioni
INFOSTAT-COVIP Istruzioni per l accesso e le autorizzazioni dicembre 2014 INDICE 1. Istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi INFOSTAT-COVIP... 2 2. Registrazione al portale INFOSTAT-COVIP... 3 3.
DettagliCONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Le presenti CG CB-CARD si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN,
Dettagli