Bologna, 03 ottobre 2013

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1 Prot. n. F129/RNS Bologna, 03 ottobre 2013 OGGETTO: COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI IVA: SPESOMETRO COMUNICAZIONE DATI RELATIVI A CONTRATTI DI LEASING E NOLEGGIO COMMERCIANTI AL MINUTO E AGENZIE DI VIAGGI: OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO COMUNICAZIONI BLACK LIST COMUNICAZIONI ACQUISTI DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SENZA ADDEBITO DELL IVA Provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013 Sintesi Con la presente circolare, si illustrano le novità introdotte con il Provvedimento n. 2013/94908 in materia di COMUNICAZIONI ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA, riservandoci di riprendere l argomento successivamente all emanazione degli auspicati chiarimenti ufficiali. Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n. 2013/94908 del 2 agosto 2013 è stato emanato per la definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alle seguenti comunicazioni all Anagrafe tributaria: 1. di cui all art. 21 del D.L. n. 78/2010 (come modificato dal D.L. n. 16/2012) cd. SPESOMETRO (CAPITOLO 1) per l anno 2012; 2. di cui all art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 16/2012 dovuta dai commercianti al minuto e dalle agenzie di viaggio per le operazioni di importo unitario non inferiore ad euro mille nel caso di deroga alla limitazione all uso del contante per i cittadini residenti all estero (CAPITOLO 3). In aggiunta, il Provvedimento interviene anche sulle seguenti comunicazioni: comunicazione da effettuarsi a cura degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, per l anno Tale comunicazione può essere effettuata (facoltativamente) utilizzando il modello approvato con il Provvedimento di cui in oggetto in luogo del tracciato record specificamente approvato per tale comunicazione con il Provvedimento (CAPITOLO 2); comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Il Provvedimento introduce l obbligo di comunicare le operazioni con Paesi black list utilizzando il modello con lo stesso approvato a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1 ottobre 2013, fermo restando i periodi riferimento ed i termini di trasmissione già previsti con l originario Decreto attuativo (CAPITOLO 4). comunicazione degli acquisti da operatori economici sanmarinesi prevista dall art. 16, lett. c), D.M. 24 dicembre Il Provvedimento introduce l obbligo di comunicare gli acquisti da operatori sanmarinesi utilizzando il modello con lo stesso approvato a decorrere dalle operazioni annotate dal 1 ottobre 2013, in sostituzione delle comunicazioni già previste dalla specifica normativa (D.M ), fino ad oggi effettuate senza specifiche formalità ed entro termini stabiliti dalla prassi. In tal caso, il modello deve essere trasmesso entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione (CAPITOLO 5).

2 2 *** *** L Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013, di cui in oggetto, con il quale sono state definite le modalità tecniche e i termini per le comunicazioni: 1. delle operazioni rilevanti IVA (cd. SPESOMETRO) di cui all art. 21 D.L. n. 78/2010 (come modificato dall art. 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012); 2. delle operazioni da parte di commercianti al minuto e agenzie di viaggi per operazioni collegate al turismo di cui all art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 16/2012. Tale Provvedimento ha rappresentato, però, anche l occasione per introdurre ulteriori semplificazioni per il contribuente. Infatti, in tale ambito, in aggiunta alle previsioni relative alle comunicazioni di cui ai punti 1. e 2., sono state introdotte alcune novità con riferimento ad altre comunicazioni attualmente vigenti. In particolare, trattasi: della comunicazione da effettuarsi a cura degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. Tale comunicazione può essere effettuata (facoltativamente) utilizzando il modello approvato con il Provvedimento di cui in oggetto in luogo del tracciato record specificamente approvato per tale comunicazione con il Provvedimento della comunicazione degli acquisti da operatori economici sanmarinesi prevista dall art. 16, lett. c), D.M. 24 dicembre Il Provvedimento introduce l obbligo di comunicare gli acquisti da operatori sanmarinesi utilizzando il modello, con lo stesso approvato, a decorrere dalle operazioni annotate dal 1 ottobre In tal caso, il modello deve essere trasmesso entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione. della comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Il Provvedimento introduce l obbligo di comunicare le operazioni con Paesi black list utilizzando il modello, con lo stesso approvato, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1 ottobre 2013, fermo restando i periodi riferimento ed i termini di trasmissione già previsti con l originario Decreto attuativo.

3 3 In generale, le comunicazioni dovranno essere effettuate con la compilazione del modello allegato al Provvedimento 1 da effettuarsi secondo due diverse modalità: invio dei dati in forma analitica; invio dei dati in forma aggregata da scegliere, ovviamente, in base alle procedure informatiche utilizzate. La comunicazione con modalità analitica presuppone l invio delle informazioni per ciascun cliente e fornitore e per ciascuna operazione attiva e passiva, distintamente per singoli documenti (generalmente fattura o altri documenti di certificazione dei corrispettivi). In tal caso, per l inserimento delle operazioni, il soggetto obbligato dovrà fare riferimento al momento della registrazione secondo le norme di cui all art. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero, in mancanza 2, al momento di effettuazione delle operazioni come stabilito dall art. 6 del medesimo decreto. La comunicazione con modalità aggregata presuppone l invio dei dati complessivi per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive. In tal caso, per l inserimento delle operazioni, il soggetto obbligato dovrà fare riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. La seconda modalità di invio, quella per dati aggregati, non è consentita per le comunicazioni relative a: acquisti da operatori sanmarinesi (vedi Capitolo 5); acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli (esonerati dagli adempimenti) di cui all articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 secondo quanto stabilito dall art. 36 del D.L. n. 179/2012; acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo (vedi Capitolo 3). L opzione per l una o l altra modalità di invio è esercitata nel frontespizio del modello di comunicazione ed è vincolante per l intero contenuto della comunicazione (anche nel caso di invio sostitutivo, di cui parleremo nel prosieguo). 1 Si anticipa sin d ora che nonostante il punto 10 del Provvedimento specifichi che il modello è da compilare secondo le unite istruzioni di fatto tali istruzioni non risultano allegate. 2 Potrebbe essere il caso della fattura emessa da parte di commerciante al minuto rilevata nel totale dei corrispettivi registrati ai sensi dell art. 24/633 e non nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23/633.

4 4 Conseguentemente, sarà necessario indicare i quadri compilati in base alla modalità, aggregata ovvero analitica, prescelta. MODALITA DI COMUNICAZIONI IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE Operazioni straordinarie che determinano l estinzione del soggetto dante causa In presenza di operazioni straordinarie soggettive (esempio: fusione) che determinano l estinzione del soggetto dante causa (nell esempio: incorporata), avvenute 3 durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, il soggetto subentrante (es. incorporante) ha l obbligo di trasmettere un unica comunicazione riepilogativa contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto (ad esempio: fusione avvenuta il 12 marzo 2013: relativamente all annualità 2013, l incorporante presenta un unica comunicazione in cui riporta anche i dati della incorporata per il periodo marzo 2013). Relativamente all annualità precedente a quella in cui si è verificata l operazione straordinaria, se questa è avvenuta prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione, la stessa deve 3 Il riferimento è al momento di efficacia giuridica della fusione (coincidente, a norma dell art bis, secondo comma, del Codice Civile, con la data dell iscrizione nel Registro delle imprese dell atto di fusione o con quella, successiva, disposta dalla delibera). Non valgono, pertanto, ai fini Iva, le retrodatazioni disposte ai fini contabili o delle imposte dirette.

5 5 essere resa dal soggetto avente causa subentrante (nell esempio: incorporante) con distinta ed autonoma comunicazione. In tal caso, il soggetto subentrante presenterà due comunicazioni, una per sé ed una per conto della incorporata (ad esempio: fusione avvenuta il 12 marzo 2013 relativamente alla annualità precedente (2012). Operazioni straordinarie che non determinano l estinzione del soggetto dante causa Se, invece, l operazione straordinaria non determina l estinzione del soggetto dante causa (come, avviene, per esempio, nella cessione d azienda o nel conferimento), la comunicazione deve essere resa da ciascun soggetto, ciascuno in relazione alle proprie operazioni. TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA Il Provvedimento fissa i termini di trasmissione delle comunicazioni (con particolare riferimento a quelle che hanno una periodicità annuale) sulla base dell anno di riferimento. Per le comunicazioni relative all anno 2012, i soggetti obbligati trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013 se effettuano la liquidazione dell IVA con periodicità mensile; entro il 21 novembre 2013 se effettuano la liquidazione con periodicità trimestrale 4. Per le comunicazioni relative all anno 2013 e successivi (quindi a regime), i soggetti obbligati trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile dell anno successivo a quello di riferimento se effettuano la liquidazione dell IVA con periodicità mensile; entro il 20 aprile dell anno successivo a quello di riferimento se effettuano la liquidazione con periodicità trimestrale. PROSPETTO DI SINTESI anno Soggetti obbligati termine presentazione 2012 Soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA Entro il 12 novembre 2013 Soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale ai fini IVA Entro il 21 novembre Soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA Soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale ai fini IVA Entro il 10 aprile di ciascun anno con riferimento all anno precedente Entro il 20 aprile di ciascun anno con riferimento all anno precedente 4 Si ritiene che anche i produttori agricoli esonerati devono rispettare quest ultima scadenza.

6 6 *** *** Di seguito proponiamo una prima analisi del Provvedimento, sulla base delle indicazioni in esso contenute avvalendoci, di volta in volta, dell allegato modello e delle relative specifiche tecniche. L argomento, comprese le modalità di compilazione del modello, sarà affrontato distintamente tra le diverse tipologie di comunicazione oggetto del Provvedimento. Si evidenzieranno, infine, alcuni aspetti comuni a tutte le tipologie di comunicazione: vale a dire le modalità di trasmissione e gli aspetti sanzionatori. Auspicando l emanazione dei necessari chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, ci riserviamo sin d ora di ritornare sull argomento per maggiori approfondimenti.

7 7 CAPITOLO 1 Comunicazione all Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell IVA SPESOMETRO (art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78) L art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, ha introdotto, a carico dei soggetti passivi Iva, l obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (comunemente definito Spesometro ), con l obiettivo di contrastare comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di Iva e, nel contempo, di raccogliere dati al fine della valutazione della capacità contributiva dei contribuenti. Successivamente alla sua emanazione, con il D.L. n. 16/2012 (cd. decreto fiscale), tale disposizione ha subito alcune modifiche con particolare riferimento alle regole per l individuazione delle operazioni IVA da comunicare. Tali modifiche si rendono applicabili con riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni IVA effettuate a partire dal 1 gennaio 2012 (quindi, con riferimento all anno 2012) 5. A decorrere, dunque, dalle comunicazioni relative all anno 2012, la disposizione vigente prevede che l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è assolto: - per le operazioni per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura, con la trasmissione per ciascun cliente e fornitore dell importo di tutte le operazioni effettuate, prescindendo dal relativo ammontare (eliminata, dunque, la soglia di 3.000,00 inizialmente prevista); - per le sole operazioni per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura, con la trasmissione delle sole operazioni di ammontare pari o superiore a euro (al lordo dell IVA). 5 Come chiarito anche con Interrogazione e risposta parlamentare n del 28 marzo 2012 (vedasi nostra circolare n. RNS F64 del 6 aprile 2012).

8 8 Alla disciplina sin qui richiamata si è aggiunto il Provvedimento in commento che detta specifiche disposizioni circa i soggetti obbligati, l oggetto della comunicazione e le modalità da seguire per la predisposizione della comunicazione. Si analizzano di seguito le diverse disposizioni richiamando, di volta in volta, i chiarimenti ministeriali emanati con riferimento allo Spesometro come in vigore per gli anni 2010 e 2011 (che per comodità chiameremo vecchio spesometro ) che riteniamo essere ancora validi. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Sono, pertanto, obbligati alla comunicazione, a mero titolo esemplificativo, anche: i soggetti che si avvalgono della dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell art. 36- bis del DPR. 633/72; gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole 6 (anche in caso di opzione per la tassazione forfetizzata di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398); le società in liquidazione. Il Provvedimento prevede delle esclusioni soggettive (punto 2). In particolare, è previsto l esonero dall obbligo di comunicazione per i soggetti che si avvalgono del cd. regime dei minimi previsto dall art. 1, commi da 96 a 117, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dall art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Il Provvedimento esclude, inoltre, dall obbligo di comunicazione lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni relative alla propria attività istituzionale (diverse da quelle indicate all art. 4 del D.P.R. n. 633/1972). 6 Gli enti non commerciali non dovranno, quindi, comunicare le operazioni rese e ricevute nell ambito della attività istituzionale. Un dubbio sussiste in relazione agli acquisti di beni e servizi promiscui, impiegati sia nella sfera commerciale che in quella istituzionale. Prudenzialmente, si suggerisce di inserire dette operazioni assumendo l intero importo (e non solo quello afferente la sfera commerciale).

9 9 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate (sia nei confronti di altri soggetti passivi che non) e ricevute: 1. per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall importo dell operazione (quindi, senza previsione di limiti minimi). Il Provvedimento precisa che l emissione della fattura, in luogo di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l obbligo di comunicazione dell operazione con le modalità previste nell ipotesi in cui l emissione della fattura sia obbligatoria. Pertanto, nella presente circolare, la locuzione operazioni per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura deve essere intesa nel senso se emessa fattura o se documentata con fattura. Nel caso, per esempio, di un operazione per la quale non è obbligatoria l emissione della fattura se non a richiesta del cliente (quindi, un operazione rientrante nella previsione dell art. 22), per la quale è stata emessa la fattura perché richiesta dal cliente ovvero per semplice scelta dell emittente, l operazione dovrà essere considerata alla stregua delle operazioni per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura (punto 3.1, lett. a) del Provvedimento). Ciò significa che andrà comunicata anche se di importo inferiore a euro 3.600,00. In deroga al suddetto principio, in base al quale l emissione della fattura determina comunque l obbligo di comunicare le operazioni rilevanti IVA per ciascun cliente/fornitore a prescindere dall importo, il Provvedimento consente: per i soli anni 2012 e 2013 ed unicamente ai soggetti di cui all art. 22 (commercianti al minuto e soggetti assimilati) e all art. 74 ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972 di comunicare soltanto le operazioni attive per le quali è emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell IVA.

10 10 2. per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura 7 ma, in tal caso, solo qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro 3.600,00 (al lordo dell IVA). Trattasi tipicamente delle operazioni rientranti nel novero delle operazioni per le quali l emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente (di cui all art. 22/633 o altre leggi). In tali casi, ad esempio, l operazione potrebbe essere documentata da scontrino fiscale/ricevuta fiscale in quanto il cliente è un consumatore finale e andrà comunicata solo se l importo unitario è uguale o superiore a euro 3.600,00, al lordo dell IVA. Si evidenzia che l operazione deve essere comunicata solo se l importo unitario dell operazione è uguale o superiore a euro 3.600,00, al lordo dell IVA. Con riferimento alla locuzione importo unitario, si pone il dubbio relativamente a come e quando compilare la comunicazione nel caso, ad esempio, di pagamenti del corrispettivo frazionato in acconti e saldo. Se si potesse sostenere (ma si auspicano chiarimenti ufficiali) che l importo unitario è l importo del singolo documento (ad esempio, singolo scontrino) e non il corrispettivo globale dell operazione, si avrebbe che un operazione di importo complessivo di euro 4.000,00 con pagamenti di un acconto e di un saldo alla consegna, entrambi inferiori alla soglia, non dovrebbe essere incluso nella comunicazione. E il caso in cui, ad esempio, si effettua una cessione di beni, non documentata da fattura, di importo complessivo pari a euro 4.000,00 con pagamento di un anticipo all ordine per euro 1.000,00 e pagamento del saldo alla consegna di euro 3.000,00 (tali momenti potrebbero anche cadere in anni diversi). 8 Si evidenzia che, a mente dell art 21 D.L. n. 78/2010, la suddetta distinzione deve essere operata avendo come riferimento le sole operazioni rilevanti IVA 9. 7 Non sono soggette all obbligo di fatturazione, per esempio: tutte le cessioni/prestazioni elencate nell art. 22 del D.P.R. n. 633/72, normalmente (salvi esoneri specifici) documentate da scontrino/ricevuta fiscale; le operazioni esenti indicate dai numeri da 1 a 5 e ai numeri 7, 8, 9, 16, 22 dell art. 10 del D.P.R. n. 633/72. (dette operazioni devono essere annotate nel registro dei corrispettivi); le operazioni esenti effettuate dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell art. 36-bis/ In sede di vecchio spesometro, invece, occorreva comunicare il corrispettivo contrattuale. Ciò determinava la comunicazione di un importo inferiore alla soglia corrispondente ad un pagamento frazionato (ma riconducibile ad un corrispettivo globale superiore alla soglia). Questa possibilità sembrerebbe non essere concessa con la nuova modulistica. Infatti, le specifiche tecniche, in corrispondenza del campo 3 (importo del documento) del quadro DF/Operazioni senza fattura indicano che l importo deve essere uguale o superiore a euro 3.600,00. 9 Testualmente, l art. 21/78 introduce l obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti IVA.

11 11 Riteniamo, dunque, anche sulla base dei chiarimenti emanati con riferimento al vecchio spesometro (Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011), che rilevino solo le operazioni per le quali sussistono tutti i requisiti essenziali. In particolare, trattasi dei requisiti: soggettivo (non sono, pertanto, operazioni rilevanti IVA quelle rese da soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi di imposta), oggettivo (non sono, pertanto, operazioni rilevanti IVA le operazioni non qualificabili cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/72), e di territorialità (non formano, pertanto, oggetto di comunicazione, per esempio, le prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter/633 rese da prestatore italiano a committente soggetto passivo stabilito in altro Paese UE. In tal caso, infatti, la territorialità è individuata nel Paese UE del committente). L esistenza di tutti i requisiti sopracitati è condizione sufficiente per determinarne l obbligo di comunicazione, a prescindere dal fatto che l operazione sia imponibile, non imponibile o esente, fatte salve particolari disposizioni di esonero per specifiche operazioni (di cui si parlerà nel prosieguo). In mancanza anche di uno solo dei suddetti presupposti, l operazione non rileva ai fini Iva e, quindi, non sussiste l obbligo di comunicazione. Sono, pertanto, operazioni rilevanti ai fini Iva (e, quindi, soggette alla comunicazione), anche le: cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività d impresa (soggette ad Iva ai sensi dell art. 2, comma 2, punto 4 del D.P.R. n. 633/72) 10. le prestazioni gratuite per finalità estranee se rilevanti ai fini Iva. Le stesse, a nostro parere, devono essere comunicate (ancorché non citate nelle circolari della Agenzia); destinazioni di beni a finalità estranee all impresa di cui all art. 2, comma 2, punto 5); le operazioni rientranti nel regime speciale del margine (rivenditori di beni usati, di oggetti d arte, di antiquariato o da collezione di cui all art. 36 del D.L n. 41) per la sola base imponibile cui è riferibile l imposta e, quindi, esclusa la quota dell importo non soggetto ad IVA; 10 Si evidenzia che, anche sulla base dei chiarimenti forniti con riferimento al vecchio spesometro (circolare n. 24/E e documento dell 11 ottobre 2011, risposta n. 12) devono essere comunicate solo le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività di cui all art. 2, c. 2, p.to 4.. Pertanto, non devono essere comunicate le altre cessioni gratuite non soggette ad IVA (e, quindi, escluse dal citato art. 2, c. 2, punto 2). Tali operazioni sono infatti non soggette ad IVA in quanto le stesse scontano, normalmente, l indetraibilità dell Iva a monte (spese di rappresentanza o liberalità).

12 12 le operazioni per le quali è stata emessa una fattura in regime di inversione contabile cd. interna (art. 17, comma 5, 6 e7 del D.P.R. n. 633) 11 ; le operazioni per le quali è stata emessa la fattura in Italia in applicazione del regime dell inversione contabile per operazioni con soggetti stabiliti in Paesi UE rilevanti in Italia ovvero autofattura per operazioni con soggetti stabiliti in Paesi extra UE rilevanti in Italia) 12. Per contro, riteniamo che non sussista l obbligo di comunicazione per le operazioni non rilevanti IVA (cd. operazioni non soggette ad IVA) anche nello specifico caso in cui il legislatore prescriva comunque l obbligo di emissione della fattura. Il riferimento è, in particolare, alle operazioni non soggette ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies (quindi, come sopra evidenziato, non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale) di cui all art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/1972. In tali casi, l art. 21 citato prescrive comunque l obbligo di emissione della fattura ed, in aggiunta, ai sensi dell art. 20, le stesse operazioni concorrono anche alla formazione del volume d affari 13. Esclusioni oggettive Il Provvedimento esclude dall obbligo della comunicazione alcune operazioni già monitorate dall Amministrazione finanziaria. Sono, tali: le importazioni, le esportazioni di cui all art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni sono escluse in quanto soggette all obbligo di emissione della bolletta doganale e, quindi, già conosciute dall Amministrazione Finanziaria. Sulla base, poi, dei chiarimenti già emanati con riferimento al vecchio spesometro (Circ. n. 24/E del 2011), riteniamo che l esclusione non si applichi alle operazioni di cui all art. 8, lettera c)/633 (cd. esportazioni indirette): trattasi delle cessioni ai cosiddetti esportatori abituali, su rilascio di lettera di intento. Questa conclusione si giustifica per il fatto che tali operazioni si 11 Il soggetto che emette la fattura in inversione contabile inserirà nella comunicazione un operazione attiva mentre, il soggetto che riceve una fattura emessa in inversione contabile inserirà nella comunicazione solo un operazione passiva. 12 In tal caso, il cessionario/committente italiano che riceve una fattura in inversione contabile inserirà nella comunicazione un operazione passiva (nel quadro specifico dei soggetti non residenti). 13 Si evidenzia, tra l altro, che l art. 21 e l art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 sono stati modificati dalla Legge di stabilità 2013 che ha ampliato i casi di operazioni non soggette per le quali è comunque obbligatoria l emissione della fattura e ne ha previsto anche l inclusione nella determinazione del volume d affari (vedi nostra circolare n. RNS F17 del 22 gennaio 2013).

13 13 considerano esportazioni solo ai fini del trattamento di imponibilità ma di fatto non essendo documentate da una bolletta doganale non sono monitorate dall Amministrazione finanziaria. A nostro parere non sono escluse nemmeno le cessioni interne nelle triangolazioni all esportazione. In tal caso, infatti, la cessione fra il primo cedente ed il promotore della triangolazione (1 cessionario/2 cedente) si qualifica come cessione interna pur se non imponibile. La vera e propria esportazione (documentata dalla bolletta doganale) è solo la cessione fra il promotore della triangolazione e il non residente le operazioni intracomunitarie. Il Provvedimento non indica puntualmente le operazioni da considerare intracomunitarie ma, sulla scorta dei chiarimenti forniti in occasione del vecchio spesometro, si potrebbe ritenere che trattasi di tutte le operazioni effettuate in ambito comunitario per le quali è obbligatoria la compilazione dei modelli Intrastat. In tal caso, infatti, le operazioni sarebbero già monitorate tramite l acquisizione delle informazioni presenti nei modelli Intrastat. Pertanto, riteniamo che siano escluse dalla comunicazione: le operazioni (acquisti/cessioni di beni) intracomunitarie di cui al D.L. n. 331/1993; le prestazioni di servizi cd. generiche rese da prestatore stabilito in Paese UE a committente soggetto passivo italiano monitorate tramite i modelli Intra. Nell ambito di tale esclusione, riprendendo i chiarimenti già forniti dall Agenzia in vigenza del vecchio spesometro, riteniamo che non siano escluse le cessioni interne nelle triangolazioni di cui all art. 58 del Dl 331/93 14 ; le operazioni oggetto della comunicazione all Anagrafe tributaria, ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all Anagrafe tributaria. L esclusione, ad esempio, riguarda le operazioni relative a: 1. contratti di assicurazione (ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie); 2. contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas.; 3. rapporti ed operazioni di natura finanziaria; 14 Trattasi della cessione fra il primo cedente nazionale (incaricato del trasporto dei beni in altro Stato membro Ue) ed il suo cessionario nazionale, nonché cedente intracomunitario. Tale cessione, assimilata all art. 8 del D.P.R. n. 633/72, non è esclusa dalla comunicazione.

14 14 4. operazioni rese nei confronti dei condomini 15. Per tutti questi contratti/rapporti sussiste l obbligo da parte delle aziende, degli istituti, degli enti, delle società e dei condomini di effettuare apposita comunicazione all Anagrafe tributaria; altre operazioni già monitorate dalla Anagrafe tributaria. L Agenzia, con riferimento al vecchio spesometro, elencava anche altre operazioni quali le: operazioni relative a contratti di mutuo 16 ; compravendita di immobili 17, comprese le assegnazioni in proprietà di alloggi da parte delle cooperative edilizie. A nostro parere l esclusione riguarda anche gli acconti pagati e fatturati (anche in anni diversi) prima della stipulazione dell atto. Riteniamo che le esclusioni di tali operazioni dall obbligo di comunicazione sussistano anche a seguito delle nuove norme sullo spesometro. Il Provvedimento, infatti, menziona in generale le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione ai sensi di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all Anagrafe tributaria. Si annota anche che l Agenzia, nei precedenti chiarimenti, aveva precisato che vanno, invece, comunicate le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico a cui sono assoggettati tali beni (circolare n. 28/E del 21/06/2011, par. 2.3.); operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600,00 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini Iva, non documentate da fattura qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carta di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art. 7, sesto comma, del D.P.R. n , n. 605 (l esclusione è prevista nell art. 21, comma 1-bis del Dl 31 maggio 2010, n. 78) Gli amministratori di condominio devono comunicare all anagrafe tributaria l ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. 16 Operazioni monitorate ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n Art comma 25 Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 17 Operazioni monitorate ai sensi dell art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n A tali fini, con il comma 1-ter dell art. 21 citato nel testo, è stato posto a carico degli operatori finanziari emittenti carte di credito, di debito o prepagate, l obbligo di comunicare, all Anagrafe Tributaria, le operazioni escluse dallo spesometro.

15 15 Al riguardo, l Agenzia delle entrate, nella circolare n. 24/E, ha precisato che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l obbligo di comunicazione dell operazione). Si sottolinea che non sono escluse le operazioni per le quali il pagamento dei corrispettivi sia regolato con altri strumenti tracciabili, quali gli assegni bancari non trasferibili, gli assegni circolari o i bonifici bancari 19 ; Inoltre, si evidenzia quanto segue: Operazioni di leasing, locazione/noleggio comunicate all Anagrafe tributaria ai sensi del Provvedimento 5 agosto 2011 n , come modificato dal Provvedimento n del 21 novembre Tali operazioni, qualora non si opti per l inclusione delle stesse nell ambito della comunicazione approvata con il provvedimento in oggetto (di cui parleremo al successivo Capitolo 2), saranno oggetto di comunicazione separata secondo le specifiche modalità stabilite con il relativo Provvedimento n sopracitato. In tal caso, le medesime operazioni non dovranno essere incluse nello spesometro. Passaggi interni, soggetti a fatturazione in caso di tenuta di contabilità separate ai sensi dell art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, in occasione del vecchio spesometro la circolare Agenzia delle entrate n. 24/E, confermata dal documento dell 11 ottobre 2011, ne aveva sostenuto l esclusione). Cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto della comunicazione black list. Si evidenzia che il Provvedimento emanato in occasione del vecchio spesometro elencava tra le cause di esclusione anche tali operazioni. Al contrario, il Provvedimento di cui in oggetto non elenca tra le cause di esclusione (punto 4) le operazioni con Paesi black list. In considerazione del fatto che tali operazioni sono di fatto già monitorate (e come vedremo nel successivo Capitolo 4 sono comunicate con il nuovo modello mediante la compilazione dello specifico quadro BL) propenderemmo, auspicando chiarimenti al riguardo, per la non inclusione nello Spesometro annuale 19 La ragione della loro non esclusione risiede, probabilmente, nel fatto che tali strumenti non sono soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art. 7, comma 6, del Dpr 605/73. Si sottolinea, però, che le relative transazioni risultano comunque reperibili dal sistema. L Agenzia ha, comunque, scelto la via restrittiva.

16 16 MODALITA DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE ED ELEMENTI INFORMATIVI DA INDICARE Come anticipato in premessa, tale tipo di comunicazione potrà essere predisposta secondo due differenti modalità: a) inviando i dati in forma analitica, b) inviando i datti in forma aggregata con opzione espressa nella comunicazione stessa. INVIO ANALITICO - Elementi informativi da indicare (con riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell operazione) (A) Per ciascuna cessione o prestazione (effettuata o ricevuta) per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura, occorre indicare: a) l anno di riferimento; b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente. Per ciascuna fattura attiva indicare: la data del documento; il corrispettivo al netto dell IVA; l imposta ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; la data di registrazione (ma solo se il soggetto è obbligato alla registrazione delle fatture emesse). Per ciascuna fattura passiva indicare: la data del documento; la data di registrazione; il corrispettivo (solo imponibile) al netto dell IVA; l imposta ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti 20. I soggetti che si avvalgono della possibilità di annotare un documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a euro 300,00 21 indicheranno i seguenti dati del documento riepilogativo: 20 Dall analisi del modello non c è la possibilità di inserire questa specificazione pertanto riteniamo che la stessa dovrà desumersi dall assenza dell imposta nel relativo campo. 21 Trattasi della semplificazione della scritture contabili di cui all art. 6, commi 1 e 6, D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695.

17 17 numero del documento; ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell imposta. Per ciascuna controparte e per ciascuna operazione occorre poi indicare l importo della nota di variazione e dell eventuale imposta afferente. (B) Per ciascuna cessione o prestazione effettuate 22 per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura di importo unitario pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell IVA, occorre indicare: a) l anno di riferimento; b) il codice fiscale del cessionario o committente; c) per i soggetti non residenti nel territorio, privi di codice fiscale, i dati di cui all art. 4, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 605/ ; d) i corrispettivi comprensivi di IVA. INVIO AGGREGATO - Elementi informativi da indicare (con riferimento alla data di emissione o ricezione del documento) In particolare, con riferimento alle operazioni documentate da fattura: la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale; il numero delle operazioni aggregate; l importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; l importo totale delle operazioni fuori campo; l importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; l importo totale delle note di variazione; l imposta totale sulle operazioni imponibili; l imposta totale relativa alle note di variazione. 22 In tal caso, riteniamo che siano da comunicare solo le operazione attive documentate da fattura e non anche le operazioni passive non documentate da fattura. 23 Si riporta la norma richiamata (art. 4, comma 1, lett. a) e b)): a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la datadi nascita, il sesso e il domicilio fiscale; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

18 18 MODELLO Il modello dovrà essere compilato come segue. OPZIONE PER DATI AGGREGATI QUADRI DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE FA SA BL Operazioni attive e passive con obbligo di emissione della fattura (comprese le note di variazione) Operazioni attive per le quali non è stata emessa fattura Operazioni con soggetti non residenti e acquisti di servizi da soggetti non residenti OPZIONE PER DATI ANALITICI QUADRI DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE FE FR DF NE NR FN SE Operazioni attive Operazioni passive Operazioni attive per le quali non è stata emessa fattura Note di variazione emesse Note di variazione ricevute Operazioni con soggetti non residenti Acquisti di servizi da non residenti

19 19 CAPITOLO 2 Comunicazione dati relativi ai contratti di leasing e noleggio (Provvedimento n. 2011/ e successive modifiche) Si rammenta che, con il Provvedimento n. 2011/119563, è stato istituito un nuovo obbligo di comunicazione all Anagrafe Tributaria in base al quale le società 24 che esercitano attività di leasing finanziario e operativo nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio comunicano i dati anagrafici dei clienti con riferimento al bene ed ai corrispettivi percepiti (sulla base delle specifiche tecniche allegate al medesimo Provvedimento). Con riferimento alle società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo la comunicazione riguarda qualsivoglia bene (mobile, immobile, materiale o immateriale) mentre con riferimento agli altri operatori commerciali la comunicazione riguarda specificatamente le autovetture, i caravan, le unità da diporto e aeromobili (si rinvia alle nostre circolari sull argomento: n. RNS F160 del 21 dicembre 2011, n. RNS F06 del 4 gennaio 2012 e da ultimo n. RNS F87 del 27 giugno 2013 in merito alla proroga al 13 novembre 2013 dei termini per la comunicazione). Il nuovo Provvedimento di cui in oggetto concede ora la possibilità, per i soggetti obbligati a tale comunicazione e con riferimento alle operazioni relative all anno 2012, di utilizzare il modello allegato al Provvedimento di cui in oggetto in luogo del tracciato record allegato al Provvedimento 21 novembre In tal caso, la comunicazione darà effettuata secondo le modalità ed i termini di questo Provvedimento ed, in particolare, riguardo alle modalità di compilazione del modello, occorrerà semplicemente barrare le apposite caselle previste nei corrispondenti quadri da compilare. 24 Trattasi di: Banche e intermediari finanziari iscritti nell elenco generale ai sensi dell art. 106/TUB o in sue sezioni.

20 20 CAPITOLO 3 Comunicazioni dei commercianti al minuto e agenzie di viaggi per operazioni in contanti legate al turismo (Art. 3, commi da 1 a 2-bis, D.L. n. 16/2012) Si rammenta 25, preliminarmente, che le persone fisiche con residenza fuori dal territorio dello Stato, di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell'unione europea (compresa l Italia) e da quella dello Spazio economico europeo, che acquistino beni e servizi legati al turismo nel limite di effettuati presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo non sono soggette al divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n Tale agevolazione opera a determinate condizioni. In particolare, il cedente del bene o il prestatore del servizio (commercianti al minuto e agenzie di viaggio) deve provvedere ai seguenti adempimenti 26 : a) acquisire fotocopia del passaporto della persona fisica acquirente; b) acquisire sua apposita autocertificazione, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'ue ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato; c) versare il denaro contante incassato in un proprio conto corrente nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, consegnando anche la fotocopia del passaporto e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. Nell ambito di tale disciplina, i commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo hanno l obbligo di comunicare all'agenzia delle entrate le suddette operazioni, di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data del 29 aprile 2012 (entrata in vigore della legge di conversione del DL 16/2012). 25 L argomento è stato affrontato con la nostra Circolare n. RNS F81 del (pag. 36). 26 Inoltre, gli operatori commerciali e le agenzie di viaggio che intendono aderire alla presente disciplina devono inviare apposita comunicazione preventiva, esclusivamente per via telematica, all'agenzia delle entrate con le modalità ed entro i termini stabiliti dall apposito Provvedimento del Direttore dell'agenzia del 23 marzo 2012.

21 21 La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i termini del Provvedimento di cui in oggetto, utilizzando l apposito modello allegato e relative specifiche tecniche. Si evidenzia che questo tipo di comunicazione scaturisce da un obbligo proprio diverso dal più generico obbligo di comunicare le operazioni rilevanti IVA (cioè dallo spesometro). Pertanto, non si rendono applicabili le specifiche esclusioni oggettive previste dal Provvedimento (punto 4) essendo le stesse riferite in modo specifico allo spesometro. Ciò significa che l operatore commerciale che cede beni legati al turismo ad un soggetto non residente, come individuato dalla norma di riferimento, con pagamento in contanti per un importo pari o superiore a euro 1.000,00, non potrà escludere dalla comunicazione (QUADRO TU, come si evidenzierà nel prosieguo), tale operazione qualora realizzasse un esportazione ai sensi dell art. 8, comma 1, lett. b (in applicazione delle esclusioni di cui al punto 4 del Provvedimento). Allo stesso modo non potrà escludere la comunicazione della medesima operazione effettuata senza emissione di fattura di importo pari, ad esempio, ad euro 2.000,00 perché di importo inferiore a euro 3.600,00 (che rappresenta la soglia minima prevista per lo spesometro e non per le operazioni legate al turismo). MODALITA DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE ED ELEMENTI DA INDICARE Come anticipato in premessa, tale tipo di comunicazione dovrà essere effettuata inviando i dati esclusivamente in forma analitica, non essendo consentito l invio in modalità aggregata. Elementi informativi da indicare (con riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, al momento dell effettuazione). Occorre indicare: e) l anno di riferimento; f) il codice fiscale del cessionario o committente; g) per i soggetti non residenti nel territorio, privi di codice fiscale, i dati di cui all art. 4, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 605/ ; 27 Si riporta la norma richiamata (art. 4, comma 1, lett. a) e b)): a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la datadi nascita, il sesso e il domicilio fiscale; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

22 22 h) i corrispettivi comprensivi di IVA MODELLO Per la comunicazione delle operazioni dovrà essere compilato lo specifico quadro TU. NOTE DI COMPILAZIONE: Campo 7: indicare il codice desunto dalla tabella elenco dei paesi e territori esteri pubblicata nelle istruzioni di Unico. Campi 9 e 10: nelle specifiche tecniche, è precisato che i campi 9 e 10 sono tra loro alternativi. In particolare, deve essere indicata la data di registrazione della fattura ovvero, solo in mancanza di tale data, deve essere indicata la data di emissione del documento (fattura o altro). Campo 11: si evidenzia che le specifiche tecniche precisano anche documento (senza altri commenti). Pertanto sorge il dubbio se indicare in tale campo comunque un numero di documento (anche se scontrino/ricevuta).

23 23 CAPITOLO 4 Comunicazioni delle operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (cd. Black list ) (Art. 1, commi 1-3, D.L. 25 marzo 2010 n. 40 e successivi Provvedimenti) Le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata devono essere comunicate all Anagrafe tributaria 28. A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1 ottobre 2013, i soggetti sono obbligati a comunicare tali operazioni inserendo le stesse nell ambito del modello allegato al Provvedimento di cui in oggetto, in luogo del precedente modello approvato con Provvedimento del 28 maggio , fermi restando i periodi di riferimento ed i termini di trasmissione previsti dal D.M. 30 marzo Dalla lettura del Provvedimento non risulta chiaro se l inserimento di tali operazioni nell ambito del nuovo modello di comunicazione comporti anche una modifica delle modalità di comunicazione 30. Si auspicano chiarimenti ufficiali sull argomento. TERMINI DI INVIO Il Provvedimento non modifica il termine di invio delle comunicazioni stabilito dal D.M. 30 marzo La trasmissione della comunicazione deve, infatti, essere effettuata entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. A partire dalle operazioni effettuate dal 1 ottobre 2013, dunque, la trasmissione dovrà essere effettuata utilizzando il nuovo modello. 28 Si rinvia alle nostre circolari sull argomento n. RNS F33 del 21 febbraio 2011, come integrata dalla n. RNS F118 del 31 agosto 2011, e la nostra circolare n. RNS F81 del 30 maggio 2012 con riferimento al limite minimo di importo delle operazioni per l inclusione nella comunicazione. 29 Conseguentemente, il citato Provvedimento del 28 maggio 2010 ed il Provvedimento del 5 luglio 2010 (relativo alle specifiche tecniche) sono stati abrogati. 30 Ad esempio, se valgono le specifiche esclusioni previste dal Provvedimento.

24 24 PROSPETTO DI SINTESI Soggetti obbligati Soggetti tenuti alla comunicazione con periodicità mensile con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di ottobre. termine presentazione Entro il 30 novembre 2013 Soggetti tenuti alla comunicazione con periodicità trimestrale con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre ottobre novembre - dicembre Entro il 31 gennaio 2014 MODELLO Per la comunicazione delle operazioni dovrà essere compilato lo specifico quadro BL.

25 25 I dati richiesti sono sostanzialmente gli stessi dati che occorre indicare nel modello precedente salvo l aver aggregato in un unica casella gli importi imponibili, non imponibili ed esenti.

26 26 CAPITOLO 5 Comunicazioni acquisti dalla Repubblica di San Marino senza addebito di IVA (art. 16, comma 1, lett. c), D.M ) Si rammenta che le operazioni con San Marino sono regolamentate dal D.M. 24 dicembre In tale ambito, le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sanmarinesi nei confronti di soggetti passivi IVA italiani possono essere fatturate secondo due modalità alternative: 1. con addebito di imposta da parte del fornitore sanmarinese; 2. senza addebito di imposta. Nel caso sub 2) di acquisto da fornitore sanmarinese senza addebito di imposta, il D.M , con riferimento agli adempimenti da porre in essere da parte degli operatori, prevede (art. 16, comma 1, lett. c)) a carico dell operatore/cessionario italiano, l obbligo di comunicare all ufficio dell Agenzia delle Entrate competente l avvenuta annotazione della fattura (del fornitore sanmarinese debitamente integrata dall operatore italiano) sui registri IVA vendite e IVA acquisti, indicando il numero progressivo annuale dei registri stessi. Sino ad oggi, tale comunicazione si effettuava con modalità cartacea (raccomandata A/R) entro il termine di 5 giorni (termine non previsto dalla disposizione di legge ma precisato dall Amministrazione finanziaria). A decorrere dalle operazioni annotate dal 1 ottobre 2013, il Provvedimento introduce l obbligo di comunicare gli acquisti da operatori sanmarinesi utilizzando il nuovo modello che andrà trasmesso entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione. Si evidenzia che tali operazioni dovranno essere comunicate periodicamente (ultimo giorno di ciascun mese con riferimento alle operazioni annotate il mese precedente) utilizzando lo specifico quadro SE (che di seguito riportiamo) da compilare con modalità analitica. L Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se le medesime operazioni, già comunicate periodicamente con il quadro SE, devono essere incluse anche nella specifica comunicazione delle operazioni con

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