LE PENSIONI DOPO LA MANOVRA CORRETTIVA
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- Arnaldo Rosi
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1 dott. Marco Ansaldi e rag. Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO LE PENSIONI DOPO LA MANOVRA CORRETTIVA La Manovra Correttiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 16 luglio 2011 revisiona il sistema previdenziale posticipando di fatto i requisiti per ottenere la pensione. Le modifiche introdotte riguardano: una nuova perequazione automatica delle pensioni; la revisione dei meccanismi di adeguamento dei requisiti di età per la pensione all incremento della speranza di vita; la pensione di vecchiaia a 65 anni anche per le donne; l introduzione di ulteriori finestre per coloro che hanno raggiunto i 40 anni di contributi; l introduzione del contributo di solidarietà sulle pensioni più alte. Non sono pochi e lievi gli interventi del legislatore in materia pensionistica, per aiutare i conti pubblici, introdotti con il D.L. n.98/11, convertito con modifiche in L. n.111/11. Di seguito si riportano le principali novità inserite nella manovra correttiva: è previsto che l'aggancio triennale dell'età pensionabile alla speranza di vita scatti già dal 2013 anziché dal 2015 come previsto dalle norme precedenti. Di scatto triennale in scatto triennale (3-4 mesi in più ogni volta), nel 2050, per andare in pensione di vecchiaia ci vorranno circa 70 anni; una novità di rilievo riguarda le donne lavoratrici del settore privato. Per le donne dal gennaio 2020 il requisito per andare in pensione di vecchiaia si incrementerà gradualmente sino al 2032, con un aumento di 5 anni dei requisiti attualmente richiesti (si passerà dai 60 ai 65 anni come attualmente previsti per gli uomini). Tuttavia questa misura dovrà fare i conti con le regole in materia di adeguamento dei requisiti in base alla speranza di vita, che non farà altro che diluire il raggiungimento dei requisiti necessari. In sostanza, nel 2032 saranno necessari 67 anni e tre mesi, con un incremento di 87 mesi rispetto all'attuale situazione; 1
2 finestre mobili: grazie dalla manovra dello scorso anno, già da quest anno non è più consentito andare in pensione, al raggiungimento dei 40 anni di servizio ma occorre aspettare un altro anno durante il quale o si continua a lavorare oppure ci si può restare per un anno senza stipendio e senza pensione. Adesso la legge 111/2011, art.18 stabilisce che chi va in pensione con 40 anni di contributi dovrà aspettare un altro mese in più rispetto alla finestra mobile nel 2012, due mesi nel 2013 e tre mesi nel Questo significa che un lavoratore dipendente nel 2014 potrà lasciare il lavoro senza il requisito dell'età solo dopo 41 anni e tre mesi. Vanno con la vecchia finestra mobile solo coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre di quest'anno e i primi 5 mila lavoratori in mobilità che li matureranno nel 2012; è previsto che, per il biennio , è bloccata la rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. La disposizione non si applica in relazione alla fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS; in tal caso l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 70 per cento; per quanto concerne il contributo di solidarietà, al co.22 del medesimo art.18, è stabilito che a decorrere dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a euro lordi annui. La trattenuta relativa a tale contributo si applica, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno. Tali importanti novità, ora illustrate, impongono un riepilogo delle norme in materia pensionistica. PENSIONE DI VECCHIAIA I lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere i seguenti requisiti: compimento dell'età pensionabile (65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne); raggiungimento della contribuzione minima prevista (20 anni dal 2001); cessazione del rapporto di lavoro. 2
3 La Legge n.122/10 (che ha convertito con modificazioni il D.L. n.78/10, richiamando l art.22-ter co.2 della L. n.102/2009, il quale ha introdotto l adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita), aveva previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2015 doveva essere applicato un aumento dell età pensionabile fino a tre mesi per il diritto della pensione di anzianità ottenuta dalla somma di età anagrafica e contributi (cd. quote ), ai fini della pensione di vecchiaia retributiva e contributiva. Il meccanismo introdotto prevede che età e quote saranno incrementate in misura pari all'aumento dell'aspettativa di vita registrata dall'istat nel triennio di riferimento. Tale triennio si doveva determinare a partire andando indietro nel tempo dal secondo anno precedente la decorrenza dell'adeguamento (es. dal1/1/2015 variazione in base al triennio 2010/2012 da determinare da parte dell'istat entro il 30/6/2013 e da attuare con Decreto Direttoriale Interministeriale entro il 31/12/2013). Solo in sede di prima applicazione e quindi per il 2015, l aumento non poteva essere superiore ai 3 mesi, mentre il secondo era previsto nel 2019 per poi stabilizzarsi a cadenza triennale. La novità del Decreto legge n.98/2011 (trasformato in Legge n.111/2011) è quella di prevedere l'anticipo al gennaio 2013 del processo di adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia. Gli effetti, rispetto alla normativa in vigore prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto si sostanziano in: un incremento dei requisiti di tre mesi già a partire nel 2013, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio risultante superiore (4 mesi); per i successivi adeguamenti triennali dal 2016 la stima è pari a 4 mesi per gli adeguamenti sino al 2030; con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai tre mesi sino al 2050 circa. Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio nel 2050, pari a 3 anni e 10 mesi. Naturalmente, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'istat a consuntivo. INNALZAMENTO DELL ETÀ PENSIONABILE PER LE DONNE LAVORATRICI Per le donne ulteriori novità: dopo aver innalzato l'età delle donne del pubblico impiego (con la L. n.122/10) tocca questa volta al settore privato. Dal 1 gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'inps e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, per le lavoratrici dipendenti ed autonome. 3
4 LE NUOVE FINESTRE DAL 2011 Tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette finestre di accesso. Ricordiamo che, in materia, la L. n.122/10, che ha convertito con modificazioni il D.L. n.78/10, ha introdotto sostanziali innovazioni applicando la clausola di salvaguardia per alcune categorie e per coloro che hanno raggiunto i requisiti entro il Per coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia a partire dal 1 gennaio 2011, viene introdotta la finestra mobile personalizzata in luogo delle vecchie quattro finestre (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre). È stato eliminato così lo scaglionamento e si introduce l uscita rispetto alla propria maturazione del requisito di età o di contributi, con un nuovo meccanismo: a distanza di dodici mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, a distanza di diciotto mesi per i lavoratori con contribuzione da lavoro autonomo oppure mista autonomo-dipendente utilizzata per raggiungere il requisito contributivo, oppure iscritti alla Gestione separata INPS. Sono interessati tutti i lavoratori iscritti all INPS o fondi sostitutivi, che compiano 60 anni se donne o 65 anni se uomini dopo il 31 dicembre 2010 e siano in possesso di almeno 20 anni di contributi versati, salvo le deroghe previste dalla D.Lgs. n.503/1992. Si tratta in buona sostanza dell introduzione di uno scalone anche nella pensione di vecchiaia: ad esempio una lavoratrice del settore privato in possesso dei contributi che compie 60 anni il 31 dicembre 2010, andrà in pensione il 1 aprile Un altra lavoratrice nelle medesime condizioni contributive ma che compie gli anni il 1 gennaio 2011, andrà in pensione il 1 febbraio 2012, ben sette mesi dopo quanto precedentemente previsto (infatti avrebbe con le regole previgenti la finestra sarebbe stata quella del 1 luglio 2011). Per quanto riguarda i lavoratori con contribuzione esclusivamente dipendente, le penalizzazioni rispetto alla norma oggi vigente, oscilla tra 7 e 9 mesi a seconda del mese di nascita, mentre per gli autonomi o soggetti con contribuzione mista utilizzata per il pensionamento la penalizzazione varia dai 9 agli 11 mesi. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2011, i soggetti interessati conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità (art.12, co.1 e 2) secondo quanto segue: a. coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi; b. coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. I trattamenti in parola decorrono ovviamente dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi. 4
5 PENSIONE DI ANZIANITÀ La legge n.247/07 ha introdotto, dal 1 luglio 2009, il sistema delle "quote", ossia basato sulla quota da raggiungere sommando l età anagrafica minima richiesta al numero di contributi; tale incremento arriverà a regime dal 1 gennaio In quanto trattasi di pensione di anzianità, indipendentemente dalla somma delle due variabili, è sempre indispensabile raggiungere il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione con esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia. A decorrere dal 1 gennaio 2011, i soggetti interessati conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità secondo quanto segue: a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi; b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'art.2, co.26, della L. n.335/95, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. I trattamenti in parola decorrono ovviamente dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi. Pensione di anzianità - Lavoratori dipendenti con almeno 35 anni e meno di 40 anni di contribuzione. Periodo Età anagrafica minima Quota LE VARIAZIONI SUL CALCOLO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA La perequazione automatica è un aumento applicato annualmente dall'inps a tutte le pensioni, sia private che del settore pubblico, per adeguarne l'importo agli aumenti del costo della vita (inflazione). Il valore assunto come riferimento è l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il meccanismo è simile a quello della "scala mobile", il quale veniva adottato, fino al 1992, per aggiornamento automatico della retribuzione da lavoro dipendente, rispetto all'aumento del costo della vita. Come funziona Alla fine di ogni anno, in base alla variazione del costo della vita accertata dall Istat, con un Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, viene stabilita la variazione previsionale, stimata in via provvisoria, ed espressa in percentuale, da applicarsi per l anno in corso sull importo della pensione mensile. Viene contestualmente determinata anche la percentuale di variazione definitiva, da applicare per l anno precedente, in sostituzione di quella previsionale. 5
6 La differenza tra la variazione previsionale e quella definitiva comporta un conguaglio, da applicare alle pensioni, che può essere: positivo, se variazione definitiva è stata superiore, rispetto a quella previsionale; in questo caso, la differenza viene corrisposta al pensionato in aggiunta alla pensione; negativo, se variazione definitiva è stata inferiore, rispetto a quella previsionale; in questo caso, la differenza viene sottratta dall'importo della pensione percepita dal pensionato, in un'unica rata, per le pensioni Inpdap o in due rate, per quelle Inps. L'adeguamento produce effetto dal 1 gennaio di ogni anno. Questo significa che la pensione di gennaio subisce un aumento, rispetto a quanto è stato stimato, in via previsionale, per quell'anno, ma nello stesso mese si applica anche il conguaglio, negativo o positivo. L'aliquota stabilita dal Decreto si applica integralmente solo alle pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo. Per quelle di importo superiore, viene applicato un aumento pari al 75 per cento dell'aliquota stessa. Se la pensione maturata con i contributi versati è di importo modesto si ha diritto ad un'integrazione, per consentire al pensionato di contare comunque su un minimo che, nell anno 2011 è di importo provvisorio pari a euro 467,43mensili (il trattamento minimo non è previsto per le pensioni liquidate con il sistema contributivo). L Inps, con circolare n.60 del 30 marzo 2011, ha reso noto che sono stati aggiornati gli importi delle pensioni all indice di perequazione automatica definitiva (1,6 % per l anno 2011 e non 1,4 % come aveva previsto in via provvisoria). Va ricordato che per il solo anno 2008 l articolo unico, co.19, della L. n.247/07 aveva stabilito che le pensioni di importo superiore ad otto volte il trattamento minimo non potranno beneficiare di alcun aumento; lo stesso comma ha altresì stabilito che le pensioni di importo compreso tra otto volte il trattamento minimo ed otto volte il trattamento minimo perequato, vengano incrementate fino al raggiungimento di tale importo. Per il 2011 si tiene, invece, conto della precedente normativa, e cioè l aggiornamento: è del 100% sull importo mensile sino a tre volte il trattamento minimo; è del 90% sull importo da tre a cinque volte il trattamento minimo; è del 75% sull importo superiore a cinque volte il trattamento minimo. 6
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