PCT, NOTIFICHE VIA PEC, E CONTROLLO DI GESTIONE:

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PCT, NOTIFICHE VIA PEC, E CONTROLLO DI GESTIONE:"

Transcript

1 Dipartimento Giustizia Telematica PCT, NOTIFICHE VIA PEC, E CONTROLLO DI GESTIONE: LO STUDIO LEGALE DIGITALE 2.0 PADOVA, 23 OTTOBRE 2015 Sezione di Padova

2 Dipartimento Giustizia Telematica DUPLICATI, COPIE INFORMATICHE E NOTIFICHE A MEZZO PEC: APPLICAZIONI E REGOLE TECNICHE DOTT. GIULIANO BOVO Sezione di Padova

3 Dipartimento Giustizia Telematica PARTE PRIMA NORMATIVA RILEVANTE Sezione di Padova

4 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL C.A.D.: D.LGS. 82/2005 Art. 1 D.Lgs. 82/2005: Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: [ ] i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto; i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario [...]

5 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL C.A.D.: D.LGS. 82/2005 Art. 20 D.Lgs. 82/2005: Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. [ ] 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71.

6 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL C.A.D.: D.LGS. 82/2005 Art. 71 D.Lgs. 82/2005: Regole tecniche 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.

7 CAMBIA LA COMPETENZA PER L' EMANAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE: L. 24/2010 Gli interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, con l'art. 4 della citata legge, hanno delegato al Ministro della Giustizia l emanazione di uno o più decreti volti ad individuare le regole tecniche per l adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell amministrazione digitale), e successive modificazioni.

8 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL C.A.D.: D.LGS. 82/2005 Art. 22 D.Lgs. 82/2005: Copie informatiche di documenti analogici 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

9 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL C.A.D.: D.LGS. 82/2005 Art. 22: Copie informatiche di documenti analogici 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

10 I RIFERIMENTI NORMATIVI NELLA L. 53/1994 Art. 3-bis 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, [ ] La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: [ ] g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

11 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL D.M. 44/2011 Art. 18 D.M. 44/ L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità' all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

12 IL D.P.C.M. 13/11/2014 Art La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice (dell amministrazione digitale) sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. 2. La copia o l'estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta.

13 IL D.P.C.M. 13/11/2014 Art Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può' essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò' autorizzato.

14 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL D.L. 179/2012 DOPO IL D.L. 83/2015 E LA L. 132/15 DI CONVERSIONE Art. 16-bis D.L. 179/2012: Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

15 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL D.L. 179/2012 DOPO IL D.L. 83/2015 E LA L. 132/15 DI CONVERSIONE Art. 16-bis: Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali 9-bis. Le copie informatiche, [ ] equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

16 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL D.L. 179/2012 DOPO IL D.L. 83/2015 E LA L. 132/15 DI CONVERSIONE IN VIGORE DAL 21/08/2015 Art. 16-decies: Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

17 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL D.L. 179/2012 SECONDO IL D.L. 83/2015 PRECEDENTEMENTE ALLA L. 132/2015 Art. 16-undecies: Modalità dell'attestazione di conformità 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

18 I RIFERIMENTI NORMATIVI NEL D.L. 179/2012 SECONDO IL D.L. 83/2015 DOPO LA L. 132/2015 Art. 16-undecies: Modalità dell'attestazione di conformità 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 3 bis I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

19 Dipartimento Giustizia Telematica PARTE SECONDA GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA: COPIE, DUPLICATI O ORIGINALI? Sezione di Padova

20 COPIE, DUPLICATI, ORIGINALI In cosa consiste la distinzione? Come distinguerli, se esiste? Copie informatiche e duplicati informatici si distinguono per il fatto che un duplicato informatico è identico al documento elettronico cui si riferisce non solo per il contenuto materialmente percettibile dal lettore, ma anche perché presenta la medesima sequenza di valori binari del documento originario (Definizione ex art. 1 D.L. 82/2005) ovvero contiene la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. (Definizione ex art. 16-bis D.L. 179/2012).

21 PERCHE ' LA DISTINZIONE E ' IMPORTANTE La distinzione è essenziale ai fini della notifica, in particolare per la notifica a mezzo PEC: Un documento prodotto in digitale dall'avvocato è un originale che non richiede attestazione di conformità. Un documento in duplicato, equivale all'originale e, dunque, non necessita di attestazione di conformità. La notifica a mezzo PEC di un documento in copia informatica può richiedere l'attestazione di conformità, la quale deve essere obbligatoriamente inserita nella relazione di notifica. Le attestazioni di conformità su documento informatico separato (come nel caso di specie, in cui deve essere nella relata di notifica), richiedono modalità di attestazione della conformità che non sono ancora state emesse dal competente responsabile dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

22 LE CONSEGUENZE PRATICHE Allo stato attuale, in attesa delle nuove regole tecniche: 1. Le attestazioni di conformità relative ai documenti informatici che la richiedono possono essere inserite solo all'interno dei documenti stessi, con le modalità di cui al comma II dell'art. 16-undecies D.L. 179/2012. (Modifica del PDF). Ad es. deposito atti notificati a mezzo posta. 2. Di conseguenza E' SCONSIGLIABILE EFFETTUARE notifiche a mezzo PEC di documenti che richiedono l'attestazione di conformità (ad es. le scansioni e le copie informatiche di ordinanze, sentenze, ecc. che non sono duplicati). Dovendo essere necessariamente posta in relata nelle forme, ancora non definite, descritte dall'art. 16-undecies, comma III, D.L. 179/2012, vi è un chiaro vuoto normativo. 3. SI PUO' effettuare normalmente la notifica a mezzo PEC degli atti in originale (ad es. citazioni redatte direttamente in formato elettronico dall'avvocato) o in duplicato (ad es. ingiunzione di pagamento emessa dal Giudice e dallo stesso firmata con firma digitale) 4. SI POSSONO NOTIFICARE A MEZZO POSTA tutti gli atti, se necessario con attestazione di conformità ai sensi di legge.

23 NON E ' ANCORA CHIARO: PERCHE '? Si noti il seguente ragionamento: 1. Premesso che le copie di un documento informatico scaricato dal fascicolo telematico necessitano di attestazione di conformità. 2. Posto che, per notificare a mezzo PEC, l'attestazione devo inserirla obbligatoriamente nella relata. 3. Dato che la relata è un documento informatico separato. 4. Considerato che l'art. 16-undecies comma III, D.L. 179/2012 prescrive che la conformità inserita in un documento informatico separato deve obbligatoriamente essere attestata con le modalità definite dal Responsabile Servizi Informativi del Ministero della Giustizia. 5. Visto, infine, che tali modalità non sono ancora state emanate. 6. Ergo, non è possibile attestare la conformità delle copie destinate alla notifica a mezzo PEC.

24 I DUPLICATI SCARICABILI DAL FASCICOLO TELEMATICO Sequenza di bit? Come faccio a sapere se un atto ha la medesima sequenza di bit di un altro? 1. Se scarico un atto dal fascicolo telematico e verifico che lo stesso è firmato digitalmente dal Giudice (o di altro soggetto) che lo ha emesso e la firma digitale non è corrotta, allora l'atto che ho scaricato è il duplicato informatico dell'atto formato e firmato dal Giudice (o dall'altro soggetto). 2. Se scarico un atto dal fascicolo telematico, magari scegliendo anche di scaricare il Duplicato con l'apposita funzione, ma esso non risulta firmato oppure la firma è corrotta o la firma non appartiene al Giudice (o al soggetto che avrebbe dovuto firmare l'originale), quella che ho scaricato è solamente una Copia informatica in quanto la sequenza di bit è invariabilmente cambiata, né posso essere sicuro di quale fosse la sequenza originale. La firma digitale di un atto ci assicura che non vi sia stata alcuna variazione della sequenza di bit di un atto.

25 LA VERIFICA DELLA FIRMA Firmato digitalmente? Cioè devo vedere se il Giudice ha firmato il foglio che ho scaricato? NO! In primo luogo un documento firmato a penna (salvo casi ancora non comuni) scaricato dal fascicolo telematico è certamente, solo e sempre una copia informatica per immagine di un documento analogico, quindi NON E' MAI UN DUPLICATO. In secondo luogo, l'unico modo per verificare se un documento è firmato digitalmente è utilizzare un programma per la verifica della firma digitale.

26 LA VERIFICA DELLA FIRMA Come posso fare per la verifica della firma? Possiamo usare il programma ArubaSign, aprirlo e cliccare sulla icona di Verifica.

27 LA VERIFICA DELLA FIRMA Dopodiché, scegliamo il Duplicato scaricato dal fascicolo telematico, normalmente un file PDF.

28 LA VERIFICA DELLA FIRMA Dopo aver cliccato su Apri il programma ci dirà chi ha firmato il documento e se la firma è valida e non è stata corrotta da successive modifiche.

29 VERIFICARE SE DUE DOCUMENTI SONO DUPLICATI Ok, e se non è un documento firmato, io come faccio a verificare che un documento informatico ha la stessa sequenza di bit di un altro? Un documento informatico ha la medesima sequenza di bit di un altro documento informatico se una funzione di calcolo dell'impronta informatica (hash) applicata ad entrambi i documenti restituisce il medesimo risultato. ATTENZIONE!!! Non è necessario effettuare tale verifica se il documento scaricato dal fascicolo telematico come Duplicato risulta firmato con firma digitale.

30 VERIFICARE SE DUE DOCUMENTI SONO TRA LORO DUPLICATI Si deve utilizzare un programma per il calcolo dell'impronta informatica (hash). Nell'esempio, il programma HashMyFiles della Nirsoft. Con questo programma è sufficiente trascinare con il mouse nel riquadro del programma i documenti informatici che vogliamo confrontare e controllare che la sequenza alfanumerica che viene calcolata per ciascuno sia identica.

31 VERIFICARE SE DUE DOCUMENTI SONO TRA LORO DUPLICATI

32 ...E GLI ORIGINALI? Gli atti redatti dall'avvocato e che vengono dallo stesso creati e notificati (ad es. un atto di citazione creato con il programma di videoscrittura, convertito in PDF) o inviati tramite redattore ai server ministeriali (ad es. una memoria di parte) sono documenti originali che non necessitano di alcuna attestazione di conformità.

33 Dipartimento Giustizia Telematica PARTE TERZA TEORIE ALTERNATIVE E CONCLUSIONI Sezione di Padova

34 UNA TEORIA ALTERNATIVA: LA PUBBLICAZIONE NEL FASCICOLO COME ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Ora l art. 16-bis, comma 9-bis, stabilisce che: le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all originale. L inserimento nel fascicolo informatico sostiene il fautore della teoria di un atto o di un provvedimento, originariamente informatico o costituente copia per immagine, costituisce attestazione implicita di conformità all originale informatico o analogico da cui la copia è stata estratta.

35 UNA TEORIA ALTERNATIVA: IL DUPLICATO VALE ANCHE SE NON FIRMATO? Secondo il parere del fautore della teoria: Il comma 9-bis, inoltre, non subordina la possibilità di estrarre il duplicato alla presenza di una firma digitale dell autore del documento, per la semplice ragione che ciò che rileva è, da un lato, l inserimento nel fascicolo informatico, dall altro, che la sequenza dei bit sia identica. Tuttavia si deve opporre a quanto sopra che, all'atto pratico, anche scegliendo di scaricare duplicati, essi variano la sequenza di bit ad ogni successiva estrazione.

36 UNA TEORIA ALTERNATIVA: SCANSIONI E DOCUMENTI NON FIRMATI SONO COMUNQUE DUPLICATI La riflessione dell'interprete segue, pertanto, tale riflessione: 1. Le copie di atti e documenti a fascicolo telematico, anche senza firma, equivalgono all'originale. 2. I soggetti autorizzati (anche gli Avvocati) sono autorizzati a estrarre dalle stesse duplicati e copie. 3. La norma non prevede che l'ottenimento del duplicato sia subordinato alla natura originariamente informatica del documento o alla sottoscrizione digitale dello stesso.

37 CONTESTAZIONI: 1. Le disposizioni intervenute non hanno modificato le definizioni stabilite dal C.A.D. e, pertanto, i termini copia per immagine, duplicato informatico, ecc. sono ancora da intendersi rilevanti nello stabilire una distinzione precisa di detti concetti e oggetti. 2. Di conseguenza, ad esempio, non può chiamarsi duplicato dell'originale ciò che è una copia per immagine di un originale analogico. 3. Anche qualora si volesse dire che deve intendersi duplicato il documento che è riproduzione non dell'originale, ma di ciò che è presente nel fascicolo telematico, si deve rilevare che quanto scaricabile dal fascicolo, come duplicato, che non presenti una firma digitale, varia, ad ogni operazione di scaricamento, la propria sequenza di bit, rendendo non verificabile la corrispondenza della sequenza di bit del duplicato a quella del documento presente a fascicolo telematico. 4. Qualora si ammettesse tale interpretazione, si andrebbe a svuotare di significato le successive disposizioni, contenute nel medesimo testo di legge, inerenti modi e forme dell'attestazione di conformità, relegandole ad un ambito di applicazione estremamente ridotto rispetto all'attuale consueta interpretazione.

38 UN' ALTRA TEORIA ALTERNATIVA: SI APPLICA ANCORA IL D.P.C.M. 13/11/2014 La richiamata disposizione, che stabilisce le regole tecniche per la produzione, conservazione, gestione dei documenti della Pubblica Amministrazione e dei soggetti che con la stessa hanno rapporti, in carenza delle regole tecniche emanate dal competente Dirigente dei Servizi Informativi, continuerebbe, nelle more, a trovare applicazione. Pertanto, le forme con le quali attestare la conformità in atto separato, consisterebbero in quanto previsto dall'art. 6, comma III, del D.P.C.M. 13/11/2014 ovvero come segue: [...] documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò' autorizzato.

39 ELEMENTI A FAVORE: Si deve premettere che la funzione di dette modalità, sia nella formulazione del D.P.C.M., sia in quella evocata dall'art. 16-undecies, III comma, D.L. 179/2012, è quella di abbinare una attestazione di conformità a uno specifico documento informatico. Orbene, le modalità definite dal D.P.C.M. (ovvero l'indicazione dell' hash e del riferimento temporale) costituiscono un metodo più che sufficiente al fine di abbinare univocamente la dichiarazione di conformità al documento informatico cui vuole fare riferimento, soddisfacendo ottimamente l'esigenza espressa dal citato articolo.

40 ELEMENTI CONTRARI: L'art. 16-undecies, III comma, D.L. 179/2012, recita testualmente: l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia. La riserva esclusiva posta in capo allo specifico responsabile ministeriale precluderebbe l'adozione di modalità alternative.

41 Posso fare: RIASSUMENDO, PER CONCLUDERE: - notifiche a mezzo U.N.E.P., Messi G.d.P., in proprio di: duplicati o copie estratte dal fascicolo telematico autenticate ai sensi di legge sull'atto stesso (permesso, ma sconsigliabile) o in foglio separato (meglio in relata) e materialmente congiunto (meglio se con timbro di congiunzione). - notificare a mezzo PEC gli atti da me redatti e prontamente convertiti in PDF ed adeguatamente firmati in digitale, ove necessario senza necessità di attestarne la conformità. Posso notificare anche la scansione della procura alle liti, firmata a penna da cliente e Avvocato e poi firmata digitalmente dall'avvocato, in quanto segue disposizioni specifiche (art. 83 c.p.c.). Ovviamente posso notificare anche la procura alle liti firmata digitalmente dal cliente e controfirmata digitalmente dall'avvocato. - notificare a mezzo PEC i duplicati informatici estratti dal fascicolo telematico, recanti sottoscrizione digitale del soggetto che ha emesso l'atto o il provvedimento, senza necessità di attestarne la conformità. - attestare la conformità all'interno del documento informatico, ma, in tal caso, non potrò notificarlo a mezzo PEC.

42 RIASSUMENDO, PER CONCLUDERE: NON posso fare: - attestare la conformità di una copia informatica in un documento informatico separato. - di conseguenza, non si potranno nemmeno notificare a mezzo PEC né le copie informatiche estratte dal fascicolo telematico del procedimento, né le scansioni di documenti analogici (ad es. di una copia autentica cartacea).

43 GRAZIE PER L' ATTENZIONE KEEP CALM & NOTIFICATE DUPLICATI

Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia?

Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia? Università degli studi dell'insubria L'amministrazione digitale italiana a 10 anni dal CAD (2015-2015): e poi? Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia? Gea Arcella Notaio

Dettagli

Le attestazioni di conformità dopo il d.l. 83/2015 e l. conv. 132/2015. Avv. Mirco Minardi Ancona, 25/09/2015

Le attestazioni di conformità dopo il d.l. 83/2015 e l. conv. 132/2015. Avv. Mirco Minardi Ancona, 25/09/2015 Le attestazioni di conformità dopo il d.l. 83/2015 e l. conv. 132/2015 Avv. Mirco Minardi Ancona, 25/09/2015 Evoluzione della disciplina Art. 3-bis, legge 53/1994, introdotto dal d.l. 179/2012 (prima della

Dettagli

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA NELLE NOTIFICHE E NEI DEPOSITI CON FORMULE

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA NELLE NOTIFICHE E NEI DEPOSITI CON FORMULE SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA NELLE NOTIFICHE E NEI DEPOSITI CON FORMULE Avv. Mirco Minardi Foro di Ancona Aggiornato al 18/09/2015 In rete è possibile trovare molti schemi riepilogativi

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO Avv. Daniela Muradore LA PEC D.l. n. 185/2008 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni art. 16 comma 7 art. 16 comma 7-bis I professionisti

Dettagli

IL DUPLICATO INFORMATICO e la sua notifica via pec. RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli

IL DUPLICATO INFORMATICO e la sua notifica via pec. RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli IL DUPLICATO INFORMATICO e la sua notifica via pec RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli COPIE INFORMATICHE DUPLICATI INFORMATICI Da qualche tempo è possibile scaricare dal Polisweb (pst.giustizia.it)

Dettagli

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Vers.2

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Vers.2 Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Vers.2 Le novità contenute nella legge 132/15 che ha convertito il dl 83/15 in tema di modalità di esercizio

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT

Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Breve guida su strumenti operativi, notifiche e autentiche dell avvocato nell ambito del PCT Le novità contenute nella legge 132/15 che ha convertito il dl 83/15 in tema di modalità di esercizio del potere

Dettagli

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1 FIRMA DIGITALE Aspetti normativi Novembre 2004 Paoli Luigi 1 Documento informatico D.P.R. 445/2000 art.8 c.1 Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la

Dettagli

Le notifiche degli avvocati tramite PEC (L. 53/94) dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

Le notifiche degli avvocati tramite PEC (L. 53/94) dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Le notifiche degli avvocati tramite PEC (L. 53/94) Lentini, 24 ottobre 2014 Avv. Maurizio Reale Evoluzione normativa della L. 53/94 1) Legge 148/2011 2) Legge 17.12.2012 n. 221 3) DM 48/2013 Introduce

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli

Integrazioni Volontarie Firma Elettronica o Firma Autografa? Certificato di Ruolo

Integrazioni Volontarie Firma Elettronica o Firma Autografa? Certificato di Ruolo Integrazioni Volontarie Firma Elettronica o Firma Autografa? Certificato di Ruolo Hanno inviato pratiche 76 professionisti Pratiche inviate al 17/10/2014: 164 Hanno inviato pratiche 76 professionisti Pratiche

Dettagli

PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT

PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT OTTOBRE 2014 GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE PREMESSA Tutte le slide reperibili sul sito www.pergliavvocati.it ScreenCast

Dettagli

Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta

Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 21, comma 1 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio

Dettagli

Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014

Le notifiche degli avvocati tramite PEC dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014 dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DPCM 13.11.2014 AVV. MAURIZIO REALE (aggiornate al 22 marzo 2015) GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE Evoluzione normativa

Dettagli

Guida alla lettura del D.M. 44/2011 (Regolamento PCT)

Guida alla lettura del D.M. 44/2011 (Regolamento PCT) Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 26.3.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015 Editrice Guida alla lettura del D.M. 44/2011 (Regolamento PCT)

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -

Dettagli

Avv. Andrea Ricuperati. (ultimo aggiornamento: 30 marzo 2015)

Avv. Andrea Ricuperati. (ultimo aggiornamento: 30 marzo 2015) Avv. Andrea Ricuperati (ultimo aggiornamento: 30 marzo 2015) 1 Tramite il servizio postale A mani Mediante posta elettronica certificata 2 24 maggio 2013 (= quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione

Dettagli

Processo AMMINISTRATIVO Telematico (P.A.T.) Avv. Andrea Pontecorvo

Processo AMMINISTRATIVO Telematico (P.A.T.) Avv. Andrea Pontecorvo Processo AMMINISTRATIVO Telematico (P.A.T.) Avv. Andrea Pontecorvo Trieste, addì 6 novembre 2015... Non si conosce, perché non ancora ancora pubblicate, il contenuto delle regole tecniche e delle specifiche

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

FOGLIO DI CARTA, ADDIO: dall atto analogico a quello telematico. Lunedì 29 febbraio 2016 15.30-18.30 LIVORNO

FOGLIO DI CARTA, ADDIO: dall atto analogico a quello telematico. Lunedì 29 febbraio 2016 15.30-18.30 LIVORNO FOGLIO DI CARTA, ADDIO: dall atto analogico a quello telematico Lunedì 29 febbraio 2016 15.30-18.30 LIVORNO DALLA GENESI DELL ATTO AL DEPOSITO Avv. Carla SECCHIERI Consigliere CNF Membro Comitato Direttivo

Dettagli

Il formato di atti e documenti nel PCT. Dalla carta. al bit!

Il formato di atti e documenti nel PCT. Dalla carta. al bit! Il formato di atti e documenti nel PCT Dalla carta 0 al bit! 0 Avv. Francesco Minazzi Blawg: francescominazzi.net Twitter: @digitjus Mail: avvocato@francescominazzi.net Normativa 3 4 5 6 Il formato degli

Dettagli

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) (GU n. 166 del 19-7-2010

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA COMMISSIONE INFORMATICA LE NOTIFICHE VIA PEC. Avv. Carolina Brunazzetto

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA COMMISSIONE INFORMATICA LE NOTIFICHE VIA PEC. Avv. Carolina Brunazzetto ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA COMMISSIONE INFORMATICA LE NOTIFICHE VIA PEC Avv. Carolina Brunazzetto Riferimenti Normativi L. 21.1.1994 n. 53 - notifica in proprio per avvocati DM 44/2011 (convertito

Dettagli

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e

Dettagli

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Regolamento per la disciplina

Dettagli

AVVOCATI: NOTIFICAZIONI IN PROPRIO A MEZZO PEC EX L. 53/1994 POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ' aggiornato al 09/01/2016

AVVOCATI: NOTIFICAZIONI IN PROPRIO A MEZZO PEC EX L. 53/1994 POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ' aggiornato al 09/01/2016 AVVOCATI: NOTIFICAZIONI IN PROPRIO A MEZZO PEC EX L. 53/1994 POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ' aggiornato al 09/01/2016 1 avv. Gherardo Ghirini ghirini@studiocarrettaghirini.com Questo testo intende

Dettagli

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Dettagli

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO La legge n 53 del 1994 Firenze, 10 giugno 2011 Avv. Fabrizio Ariani REQUISITI Titolarità di procura alle liti Preventiva autorizzazione del consiglio dell Ordine Possesso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

Esecuzione delle notifiche a posta elettronica certificata P.E.C.

Esecuzione delle notifiche a posta elettronica certificata P.E.C. Famiglia Cultura Informazione Studio Legale Paternostro EDU Le notifiche a mezzo posta elettronica certificata Modulo 3 Esecuzione delle notifiche a posta elettronica certificata P.E.C. Prerequisiti operativi

Dettagli

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Belluno 28 gennaio 2014 www.feinar.it PEC: Posta Elettronica Certificata Che cos'è e come funziona la PEC 3 PEC: Posta Elettronica

Dettagli

I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa. Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it

I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa. Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa L atto notarile informatico e l atto amministrativo informatico Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Trieste 18 ottobre 2013 1

Dettagli

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ART. 40. FORMAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE DISPONGONO DI IDONEE RISORSE TECNOLOGICHE FORMANO GLI ORIGINALI

Dettagli

LEGGE 6 AGOSTO 2015 N. 132

LEGGE 6 AGOSTO 2015 N. 132 LEGGE 6 AGOSTO 2015 N. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 27 giugno 2015 n. 83 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione

Dettagli

ARCHIVIAZIONE E. Obblighi & Opportunità. 8 Gennaio 2010

ARCHIVIAZIONE E. Obblighi & Opportunità. 8 Gennaio 2010 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Obblighi & Opportunità 8 Gennaio 2010 Conservazione di documenti dal 2000 al 2006 2 MEMORIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE 3 COSA SERVE 4 DOCUMENTO INFORMATICO

Dettagli

Atto notarile informatico

Atto notarile informatico Angelo Busani Atto notarile informatico Norme & ICT: digitalizzazione, bilanci, IAS IFRS, e commerce Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 26.11.2010 Politecnico di Torino D.Lgs.

Dettagli

Processo civile telematico. Nozioni di base e decreto ingiuntivo

Processo civile telematico. Nozioni di base e decreto ingiuntivo Processo civile telematico Nozioni di base e decreto ingiuntivo 1. Cosa si vuole raggiungere con il Processo civile telematico? Migliorare l efficienza della parte burocratica dei procedimenti. Questo

Dettagli

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004 DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative

Dettagli

Il nuovo CAD L atto pubblico informatico

Il nuovo CAD L atto pubblico informatico Il nuovo CAD L atto pubblico informatico Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il nuovo CAD Il nuovo Codice dell Amministrazione

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO TREVISO Via Verdi 18 TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618 SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it Prot. n.

Dettagli

Il Nuovo Codice dell Amministrazione Digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per le amministrazioni Napoli, 28 aprile 2011

Il Nuovo Codice dell Amministrazione Digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per le amministrazioni Napoli, 28 aprile 2011 Il Nuovo Codice dell Amministrazione Digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per le amministrazioni Napoli, 28 aprile 2011 IL DOCUMENTO INFORMATICO E LA SUA GESTIONE Enrica Massella Ducci Teri

Dettagli

Manuale di Conservazione

Manuale di Conservazione Manuale di Conservazione Versione 2015.04 Indice Generale 1. Premessa........ 2 1.1 Fattura Elettronica......2 1.2 Riferimenti Normativi......2 1.2.1 Disposizioni riguardanti la conservazione delle Fatture

Dettagli

VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE 4.5.2015

VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE 4.5.2015 VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE Prima edizione elaborata dalla Commissione Informatica del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Padova con la collaborazione

Dettagli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza Vademecum pratico operativo per l'attuazione del Protocollo sul Processo Civile Telematico sottoscritto dal Presidente del

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013 Articolo 23.05.2013 (Giorgio Rognetta)

Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013 Articolo 23.05.2013 (Giorgio Rognetta) Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013 Articolo 23.05.2013 (Giorgio Rognetta) Il regolamento contenuto nel D.M. 3 aprile 2013, n. 48, ha modificato l art. 18 delle regole tecniche

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110: Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69 1. (Gazzetta Ufficiale n.

Dettagli

L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati

L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati Il presente documento si pone l obiettivo di chiarire alcuni aspetti generali dei formati di firma CAdES (file con estensione p7m) e PAdES (file

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/5 OGGETTO CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (DOCUMENTI INFORMATICI) CLASSIFICAZIONE DT IVA FATTURAZIONE ELETTRONICA 20.020.021 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 1 CO. 209-214 L. 24.12.2007 N. 244 (LEGGE

Dettagli

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DI CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA. Art. 1 - Finalità 1. Ai sensi dell art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come

Dettagli

L avvocato può trovare la strada giusta (?)

L avvocato può trovare la strada giusta (?) Il processo civile telematico a un anno dalla sua obbligatorietà Salone Valente - 16 giugno 2015 L avvocato può trovare la strada giusta (?) NORMATIVA Codice dell Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005

Dettagli

La notifica telematica e l attestazione di conformità dei documenti informatici nel PCT

La notifica telematica e l attestazione di conformità dei documenti informatici nel PCT La notifica telematica e l attestazione di conformità dei documenti informatici nel PCT Istruzioni per l uso Novotel Via Castellana - Mestre 20 Febbraio 2015 Introduzione Con la legge 53/1994 è stata attribuita

Dettagli

DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). (13A02969) (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013) IL MINISTRO

Dettagli

Seminario formativo. Firma Digitale

Seminario formativo. Firma Digitale Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario formativo sull utilizzo della Firma Digitale Viterbo 7 febbraio 2011 (Ce.F.A.S.) Viterbo 22 febbraio 2001

Dettagli

Ordine Avvocati Corte di Cassazione

Ordine Avvocati Corte di Cassazione Ordine Avvocati Corte di Cassazione Convegno 18 Novembre 2014 Relazione a cura di Domenico Condello Consigliere dell Ordine degli Avvocati di Roma IL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO COME FARE? COSA FARE?

Dettagli

I poteri dell avvocato telematico: autentiche ed asseverazioni.

I poteri dell avvocato telematico: autentiche ed asseverazioni. I poteri dell avvocato telematico: autentiche ed asseverazioni. Ordine degli Avvocati di Rovigo Sala Auditorium Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa ROVIGO Le fonti normative art. 22 comma 2 del Decreto

Dettagli

La firma digitale: a cosa serve

La firma digitale: a cosa serve La firma digitale: a cosa serve La firma digitale si può apporre su qualunque documento informatico: bilanci, atti societari, fatture, notifiche, moduli per l'iscrizione a pubblici registri, comunicazioni

Dettagli

Si fa presente che la cancelleria non stamperà in nessun caso copia cartacea degli atti e dei documenti depositati

Si fa presente che la cancelleria non stamperà in nessun caso copia cartacea degli atti e dei documenti depositati TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI DI PARTE DEL CONTENZIOSO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL PROCESSO TELEMATICO Il Tribunale

Dettagli

Le modalità di stipula dei contratti pubblici

Le modalità di stipula dei contratti pubblici Le modalità di stipula dei contratti pubblici Dott. Turcato Gian Paolo Vecchio testo Art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE D.M. 23 gennaio 2004: Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto. (Pubblicato nella G.U. n. 27 del 3 febbraio

Dettagli

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile dott. Pietro Lupi Giudice del Tribunale di Napoli Avv. Roberto Arcella Componente Commissione

Dettagli

(G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 gennaio 2004 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di (G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

Dettagli

Accesso ai documenti amministrativi informatici

Accesso ai documenti amministrativi informatici Accesso ai documenti amministrativi informatici Circolo Giuristi Telematici 1 Definizione di documento amministrativo art. 22 l. 241/90: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica

Dettagli

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA INTRODUZIONE Sempre di più l evoluzione normativa è rivolta a favorire l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n 165 Circolare n. 1/2010/DDI Oggetto:Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche. Aumentare

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE TECNOLOGICA Alle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.

Dettagli

La dematerializzazione dei documenti amministrativi. La formazione del documento digitale. Notaio Gea Arcella garcella@notariato.

La dematerializzazione dei documenti amministrativi. La formazione del documento digitale. Notaio Gea Arcella garcella@notariato. La dematerializzazione dei documenti amministrativi La normativa di riferimento (cenni al DL 179/2012 in vigore dal 20 ottobre 2012) La formazione del documento digitale Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it

Dettagli

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di

Dettagli

Il Momento Legislativo

Il Momento Legislativo Il Momento Legislativo Modulo PCT Redattore atti Come redigere un ricorso per decreto ingiuntivo telematico 1 Introduzione Le diapositive che seguono illustreranno le funzioni di redazione ed invio atti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

PCT E NOTIFICHE A MEZZO PEC UN ANNO DOPO: STATO DELL'ARTE, NOVITÀ E PROBLEMATICHE

PCT E NOTIFICHE A MEZZO PEC UN ANNO DOPO: STATO DELL'ARTE, NOVITÀ E PROBLEMATICHE PCT E NOTIFICHE A MEZZO PEC UN ANNO DOPO: STATO DELL'ARTE, NOVITÀ E PROBLEMATICHE Mantova, 20 marzo 2015 Avv. Alessandro Piccinini Il PCT e le procedure esecutive post D.L. 132/2014 Art. 18 D.L. 132/2014,

Dettagli

Manuale di Conservazione. Versione 2015.10

Manuale di Conservazione. Versione 2015.10 Manuale di Conservazione Versione 2015.10 NewS Fattura PA - Indice Generale 1. Premessa...3 1.1 Fattura Elettronica...3 1.2 Riferimenti Normativi...3 1.2.1 Disposizioni riguardanti la conservazione delle

Dettagli

NUOVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI INERENTI AI DOCUMENTI INFORMATICI CON RILEVANZA TRIBUTARIA

NUOVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI INERENTI AI DOCUMENTI INFORMATICI CON RILEVANZA TRIBUTARIA Segnalazioni Novità Prassi Interpretative NUOVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI INERENTI AI DOCUMENTI INFORMATICI CON RILEVANZA TRIBUTARIA Il decreto del Ministro dell economia e delle finanze

Dettagli

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot.

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot. Quadro normativo di riferimento Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com BLOG: http://scialdone.blogspot.com La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è

Dettagli

LA DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO ALLA LUCE DEL D.P.C.M. 13.11.2014. RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli

LA DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO ALLA LUCE DEL D.P.C.M. 13.11.2014. RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli LA DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO ALLA LUCE DEL D.P.C.M. 13.11.2014 RIMINI 12 GIUGNO 2015 RELATORE: Avv. Andrea Deangeli LA DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO ALLA LUCE DEL D.P.C.M. 13.11.2014 RIMINI

Dettagli

LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA

LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( P.E.C. ) Torino, 18 giugno 2010 1 LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) OBIETTIVI DELL INTERVENTO Fornire

Dettagli

Notifiche PEC Guida Utente

Notifiche PEC Guida Utente s Notifiche PEC Guida Utente Versione 1.6 Guida all uso Notifiche in Proprio tramite PEC Sommario Premessa... 2 Notifiche PEC... 3 1.1 Schede d inserimento dati... 5 1.1.1 Cliente, Fase del Procedimento

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

VADEMECUM PER IL DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

VADEMECUM PER IL DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO VADEMECUM PER IL DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO Il RICORSO per decreto ingiuntivo telematico deve essere redatto con il software tradizionalmente utilizzato dall avvocato (Word,

Dettagli

La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali

La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali Artt. 4 e 6 Diritti di cittadini e imprese Art4. 1)... 2) Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con

Dettagli

La fattura elettronica e la conservazione sostitutiva Prospettive per imprese e professionisti

La fattura elettronica e la conservazione sostitutiva Prospettive per imprese e professionisti Cerreto Guidi 27 luglio 2011 La fattura elettronica e la conservazione sostitutiva Prospettive per imprese e professionisti Umberto Zanini Dottore Commercialista e Revisore Contabile www.umbertozanini.it

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

Fatturazione elettronica con WebCare

Fatturazione elettronica con WebCare Fatturazione Elettronica con WebCare 1 Adempimenti per la F.E. Emissione della fattura in formato elettronico, tramite produzione di un file «XML» nel formato previsto dalle specifiche tecniche indicate

Dettagli

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Direzione Regionale delle Marche Ufficio Gestione Tributi Ancona, 22 marzo 2013 Ai Comuni della Regione Marche LORO SEDI e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Reg. Uff. n. 7446 - All. n. 1 OGGETTO: Codice

Dettagli

Seminario IL NUOVO CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Documenti informatici e trasmissioni telematiche. Aspetti giuridici e soluzioni applicative

Seminario IL NUOVO CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Documenti informatici e trasmissioni telematiche. Aspetti giuridici e soluzioni applicative 1 Seminario IL NUOVO CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE Documenti informatici e trasmissioni telematiche Aspetti giuridici e soluzioni applicative Regione Toscana Mini Auditorium Via Val di Pesa, 3 (Via

Dettagli

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Anagrafe Economica registro.imprese@an.camcom.it SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Guida a cura del Registro delle Imprese di Ancona Per informazioni registro.imprese@an.camcom.it Versione 1 - ottobre

Dettagli

BREVE VADEMECUM LE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC A CURA DELL AVV. DARIO OBIZZI

BREVE VADEMECUM LE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC A CURA DELL AVV. DARIO OBIZZI BREVE VADEMECUM LE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC A CURA DELL AVV. DARIO OBIZZI Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia. Per leggere una copia della licenza

Dettagli

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

III CORSO PRATICO: LE NOVITA' DELLA L. 132/15 DI ATTUAZIONE DEL DL 83/2015 PCT ISTRUZIONI PER L'USO

III CORSO PRATICO: LE NOVITA' DELLA L. 132/15 DI ATTUAZIONE DEL DL 83/2015 PCT ISTRUZIONI PER L'USO III CORSO PRATICO: LE NOVITA' DELLA L. 132/15 DI ATTUAZIONE DEL DL 83/2015 PCT ISTRUZIONI PER L'USO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA in collaborazione con la Commissione informatica ART. 16 BIS DL 179/12

Dettagli

F.A.Q. & STEP COMUNICAZIONI E BIGLIETTI DI CANCELLERIA ON-LINE (ART. 51 D.L. 112/08 CONV. L. 133/08)

F.A.Q. & STEP COMUNICAZIONI E BIGLIETTI DI CANCELLERIA ON-LINE (ART. 51 D.L. 112/08 CONV. L. 133/08) F.A.Q. & STEP COMUNICAZIONI E BIGLIETTI DI CANCELLERIA ON-LINE (ART. 51 D.L. 112/08 CONV. L. 133/08) Posso continuare a ricevere le comunicazioni ed i biglietti di cancelleria tramite ufficiale giudiziario

Dettagli

137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015

137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015 Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015 Con la risoluzione 81/E del 25 settembre 2015, l Amministrazione Finanziaria ha fornito

Dettagli

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio. Commissione di studio Area Giudiziale Sottocommissione alle CTU

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio. Commissione di studio Area Giudiziale Sottocommissione alle CTU Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio Commissione di studio Area Giudiziale Sottocommissione alle CTU Art 16-bis D.L. 179/2012 come convertito in Legge "Salvo quanto previsto

Dettagli

Fatturazione Elettronica e CAD

Fatturazione Elettronica e CAD Fatturazione Elettronica e CAD Agenzia per l Italia Digitale fabio.massimi@agid.gov.it Processo fatturazione elettronica PA Sistema di Interscambio OPERATORI ECONOMICI INTERMEDIARI INTERMEDIARI PA Fattura

Dettagli