TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017, promosso da:
|
|
- Eugenio Quarta
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N. R.G /2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017, promosso da: RADAELLI ANGELO SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall avv. Marco Locati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, piazza Roma n. 10, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro OKNOPLAST SP. ZO. O., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Orlando, Bruno Gangemi e Silvia Lazzeretti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest ultima in Milano, via G. Serbelloni n. 4, giusta procura in atti RESISTENTE Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 31 luglio 2017, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso depositato in data 31 maggio 2017, la società Radaelli Angelo Srl ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti della società Oknoplast Sp. zo. o., chiedendo, anche inaudita altera parte, a) di disporre la descrizione giudiziale, nel territorio dell UE e, comunque, nel territorio della Polonia, con l ausilio del CTU, dei prodotti, delle macchine volte alla loro produzione, degli elementi di prova tecnica e della documentazione commerciale e pubblicitaria dei prodotti in violazione del brevetto italiano di cui è titolare; b) di disporre il sequestro presso i rivenditori, nonché luoghi nella disponibilità della resistente, nonché presso i terzi che ne facciano uso nella loro professione o commercio, dei prodotti e macchine per la produzione dei prodotti della lineanatura e di ogni altro oggetto in violazione del brevetto. Pagina 1
2 In particolare, la ricorrente ha allegato che: - la società RADAELLI è azienda italiana leader nel settore dei profili decorativi e strutturali dell arredamento ed è titolare del brevetto italiano n , depositato il 6 maggio 2008, concernente un metodo per la produzione di serramenti in PVC ; - essa era venuta a conoscenza che la OKNOPLAST, con la linea NATURA, proponeva infissi in PVC e legno, aventi le medesime caratteristiche e funzionalità del brevetto 474 di cui era titolare e, quindi, in contraffazione di detto brevetto; i prodotti erano pubblicizzati dalla resistente e commercializzati da alcuni rivenditori anche sul territorio italiano, mediante comunicazioni internet, reti televisive e distributori sul territorio nazionale con insegna Oknoplast, tra i quali un rivenditore sito in Giussano, che in data 17 maggio 2017 aveva fornito un preventivo per una finestra della linea NATURA; - con riguardo alla competenza, la ricorrente allegava che la presente controversia era radicata davanti al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di Milano, in conformità al disposto dell art. 120 comma secondo c.p.c., non avendo la resistente residenza, domicilio o dimora nel territorio dello Stato, nonchè del forum commissi delicti, avendo essa perpetrato condotte lesive nella provincia di Milano e di Monza. Ciò premesso, la ricorrente allegava a fondamento del fumus boni iuris,la contraffazione del brevetto italiano e, quanto al periculum in mora, l impossibilità di acquisire altrimenti gli elementi di prova, unitamente al pericolo di dispersione dei mezzi di prova. 2. Con memoria depositata il 27 luglio 2017, si è costituita la resistente OKNOPLAST, chiedendo a) in via pregiudiziale e preliminare di rito, di accertare e dichiarare l inesistenza o, comunque, l insanabile nullità della notifica e, per l effetto, di procedere con l estinzione del procedimento; b) in via pregiudiziale e preliminare di merito, di accertare la nullità o, comunque, l inefficacia del brevetto nazionale per invenzione (IT) e, per l effetto, rigettare il ricorso; c) in ogni caso, sul merito, rigettare il ricorso per insussistenza del fumus boni iuris e/o del periculum in mora; d) di concedersi cauzione, in caso di accoglimento della domanda di sequestro avversaria; e) di secretare le operazioni di descrizione e/o di sequestro, in caso di accoglimento delle domande avversarie. A tal fine, la resistente ha dedotto che: - la OKNOPLAST, società polacca, operava principalmente nella realizzazione di serramenti, con 330 punti vendita in Italia; - gli infissi linea NATURA erano stati introdotti sul mercato italiano tra febbraio e marzo 2017; la società RADAELLI, sebbene a conoscenza sin dai primi di marzo, non aveva provveduto ad acquistare un esemplare dei prodotti contestati, limitandosi a chiedere un preventivo; Pagina 2
3 - nel marzo 2017 la ricorrente aveva diffidato la OKNOPLAST dalla prosecuzione della commercializzazione, deducendo la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo, sebbene essa fosse già decaduta per mancanza di deposito della traduzione italiana e delle relative tasse; - il brevetto italiano di RADAELLI era stato concesso il 13 aprile 2011, senza ricerche di anteriorità; esso era stato esteso, in virtù della priorità e con domanda del 3 luglio 2008, a livello europeo; - l EPO aveva negato al ritrovato, come originariamente formulato e composto da 12 rivendicazioni, di cui la n. 1, 9 e 12 principali/indipendenti, la concessione del titolo, poiché carente di novità, privo di altezza inventiva e non sufficientemente descritto; - il mandatario brevettuale di RADAELLI aveva concordato con tali rilievi; - la designazione italiana del brevetto europeo è stata dichiarata decaduta con decorrenza dal 14 novembre 2012, atteso il mancato deposito della traduzione in sede nazionale e il mancato pagamento delle relative tasse; - il brevetto italiano era, comunque, da considerarsi inefficace ai sensi dell art. 59, co. 1, lett. a), c.p.i.); - la sussistenze del periculum in mora era smentita dalla circostanza che la ricorrente era a conoscenza da mesi della commercializzazione sul territorio nazionale della lineanatura e, comunque, non vi era rischio di perenzione della prova, ben potendo la ricorrente reperire sul mercato italiano i prodotti oggetto della contestata contestazione. 3. Con decreto del 15 giugno 2017, il Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa fissava, per la comparizione delle parti e discussione, l udienza del 31 luglio 2017, dinanzi alla Sezione feriale. Nel corso dell udienza, il difensore della resistente rinunciava all eccezione di nullità/ inesistenza della notifica. A seguito di discussione delle parti, e dopo i richiesti chiarimenti, con particolare riguardo ai profili pregiudiziali e alla file history del brevetto europeo, il Giudice si riservava la decisione. 4. Sulla nullità della notifica. Preliminarmente va subito chiarito che la resistente, che si è costituita e difesa in modo articolato, purtuttavia chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di estinzione del procedimento cautelare per nullità/inesistenza della notifica, ha rinunciato nel corso del giudizio alla detta eccezione (vedi verbale udienza 31 luglio 2017). 5. Sulla competenza. La resistente non ha formulato alcuna eccezione né con riguardo alla competenza né con riguardo alla giurisdizione. Nel caso di specie trova, quindi, applicazione l invocato art. 120 secondo comma CPI, che stabilisce, per i casi in cui sussiste Pagina 3
4 la giurisdizione italiana che, se il convenuto non ha residenza, domicilio dimora nel territorio dello Stato, le azioni si propongono davanti all autorità giudiziaria del luogo in cui l attore ha residenza o domicilio. Peraltro, la competenza di questo Tribunale sussiste anche in base al criterio del forum commissi delicti, quale luogo dell evento dannoso, essendo le comunicazioni internet della resistente rivolte ai consumatori italiani su tutto il suolo nazionale. 6. Sulla (in) fondatezza del ricorso. Le domande cautelari proposte dalla società ricorrente vanno rigettate per le considerazioni che seguono La descrizione, come noto, è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova e, per tale ragione, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza. Il fumus va, invero, apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito- e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s invoca tutela. Tali considerazioni con riguardo alla ratio della misura cautelare non portano ad escludere l esame della sussistenza del fumus boni iuris: esso va comunque accertato sebbene con minore rigore e, quando appaiano fondate ragioni per una prognosi negativa, la misura non va concessa. La direttiva cd. Enforcement, pur prevedendo che tale misura è un celere ed efficace mezzo provvisorio per la salvaguardia della prova dei diritti di proprietà industriale, ha enunciato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, che le misure cautelari necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono essere fair, equitable, non unnecessarily complicated or costly, nonché proportionate e tali da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi ( art. 3 Direttiva 2004/48/CE) Ciò premesso, dall esame dei documenti prodotti dalla resistente e dai chiarimenti forniti dalle parti all udienza del 31 luglio 2017, sono emersi consistenti elementi che depongono per la non validità del titolo brevettuale invocato dalla ricorrente a fondamento del fumus boni iuris. Il brevetto italiano azionato dalla ricorrente è stato concesso il 13 aprile 2011 senza ricerche di anteriorità, su domanda del 6 maggio 2008 e ciò, di per sé, impone cautela nel riconoscimento della presunzione di validità. A ciò si aggiunga, nel caso di specie, che la ricorrente ha chiesto, con domanda del 3 luglio 2008, per la medesima invenzione, anche la concessione del brevetto europeo. Tale brevetto è stato concesso, dopo un travagliato iter, successivamente a numerose modifiche, cancellazioni di alcune delle rivendicazioni indipendenti e integrali riformulazioni di altre (cfr. doc. 20, 21, 22, 23 res.). Come emerge dalla documentazione acquisita, la medesima Pagina 4
5 invenzione è stata ritenuta invalida dagli esaminatori in sede europea e dalla stessa ricorrente che, invero, dopo avere espressamente riconosciuto la fondatezza dei rilievi sollevati dall esaminatore con riguardo alla carenza di novità, altezza inventiva e sufficiente descrizione, ha riformulato integralmente il brevetto originario, allora composto da 12 rivendicazioni, al pari del brevetto italiano in esame, cancellando alcune rivendicazioni indipendenti e riformulando integralmente le altre (cfr. doc 24 res.). Il rilascio del brevetto italiano senza alcun esame della sua validità, la riconosciuta carenza a livello europeo della validità della medesima invenzione per carenza di novità, altezza inventiva e sufficienza della descrizione da parte degli esaminatori europei, le conformi valutazioni dello stesso mandatario brevettuale, la integrale riformulazione del brevetto europeo corrispondente alla medesima invenzione, sono elementi che depongono tutti, unitariamente considerati, per l invalidità del brevetto italiano come rilasciato. E altresì opportuno osservare che, in forza del combinato disposto degli artt. 76 e 79 CPI, la riformulazione del brevetto è ammissibile solo in quanto siano rispettate determinate condizioni e, in ogni caso, comporta, di per sé, la nullità (quantomeno parziale) del brevetto come originariamente domandato e concesso. Nel caso di specie, il titolo azionato, che è il brevetto italiano come originariamente domandato - e verosimilmente invalido, giusta quanto considerato- non è mai stato emendato I beni, oggetto dell allegata contraffazione, sono pacificamente reperibili sul suolo italiano, con costi, senz altro e di gran lunga inferiori rispetto a quelli verosimilmente necessari per l esecuzione della richiesta misura all estero. La misura cautelare, quindi, nel caso di specie, oltre a non apparire necessaria per acquisire la prova concernente la violazione dei diritti di proprietà industriale, non è neppure fair e proportionate, essendo viceversa non unnecessarily complicated or costly. 7. Sulle spese. Tenuto conto della sua soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese processuali che si liquidano, tenuto conto della celere definizione del procedimento, e applicati i parametri tariffari nel minimo, in euro 2.500,00 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa, come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da Radaelli Angelo Srl nei confronti di Oknoplast Sp. zo. o., così provvede: - rigetta il ricorso proposto da Radaelli Angelo Srl Pagina 5
6 - Condanna la ricorrente Radaelli Angelo Srl alla rifusione delle spese processuali, liquidate, in favore della resistente, in euro 2.500,00 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge. Si comunichi. Milano, 2 agosto 2017 Il Giudice dott.ssa Silvia Giani Pagina 6
R.G /2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2015 pr
R.G. 71782/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 71782/2015 promosso da: SRL ; RICORRENTE contro IL LLC, CASO.it.
DettagliN. R.G. 6126/2017. MARLÙ S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti RESISTENTE. e contro
N. R.G. 6126/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nella causa civile iscritta al n.r.g. 6126/2017 promossa da: MABINA S.R.L., in persona dell amministratore unico,
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 30014/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.
Dettagliluogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione. N. R.G. 2013/29942 TRIBUNALE ORDINARIO di MANO SPECIALIZ
Procedimento di descrizione e apprezzamento del fumus. Giurisdizione del giudice italiano quale giudice del forum commissi delicti anche per i paesi non firmatari della convenzione di Bruxelles Tribunale
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
N. R.G. 67233/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.
DettagliSentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE LAVORO - Verbale della controversia in materia di lavoro iscritta al n. 2375/2017 R.G., promossa da OMISSIS Avv. FASANO ANGELA MARIA Contro MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. e nei confronti di
N. R.G. 2011/20896 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento iscritto al n. r.g. 20896/2011 promosso da: UNICAL AG SPA (C.F. 01501350209) contro RIELLO SPA e CO.RI.MA.
DettagliCOME FAR RISPETTARE (FASE DIFENSIVA) E AZIONARE (FASE OFFENSIVA) I BREVETTI. CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA 18 MARZO 2013
COME FAR RISPETTARE (FASE DIFENSIVA) E AZIONARE (FASE OFFENSIVA) I BREVETTI. CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA 18 MARZO 2013 Avv. Fabio Boscariol De Roberto Proprietà Intellettuale: quanto costa non pensarci?
DettagliTRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE ORDINANZA
TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE Il Giudice Designato dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento iscritto al n. 19498/14 R.G./C promosso da: COORDINAMENTO PROVINCIALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER
TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -
DettagliR.G /2017. SISAL GROUP SPA, in persona del legale rappresentante, SISAL SPA, in persona del legale rappresentante,
R.G. 57418/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
DettagliR.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
TRIBUNALE DI GENOVA R.G. N 4022/10 The Xxxxxxxx Trust CONTRO Yyyyy Yyyyyy S.r.l. *** *** *** Il Giudice Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; rilevato che con ricorso ai sensi dell art. 700
DettagliCOOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliTRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A ORDINANZA
N.R.G. 24793/2017 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 13 giugno 2017, ha pronunciato
DettagliI provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento
I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento Autore: La Marchesina Dario In: Diritto processuale civile I provvedimenti di istruzione preventiva sono provvedimenti istruttori disciplinati
DettagliSentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliLe competenze di lite seguono la soccombenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA I SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa, all udienza del 17.10.2013 ha pronunciato la seguente: SENTENZA
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017 promosso da:
N. R.G. 26682/ 2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 26682/2017 promosso da: RGI SPA, in persona del suo legale rappresentante,
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 6752/2017 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliTRIBUNALE di TORINO Sezione specializzata in materia di Impresa
RG n. 5499.14 TRIBUNALE di TORINO Sezione specializzata in materia di Impresa Il Giudice designato, dott. Luca Martinat, ha pronunciato il seguente DECRETO Nel procedimento per sequestro ex art. 129 ss.
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 2015/17410 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 17410/2015 promosso da: T. MANUFACTORING MALTA LIMITED, con
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al N.71/12 R.G., avente ad oggetto opposizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 45178/2015 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Gentile Presidente dott.
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliPROPRIETA INDUSTRIALE Marchi Brevetti Design Profili processuali
PROPRIETA INDUSTRIALE Marchi Brevetti Design Profili processuali Data 31 Marzo 2017 dalle 09.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle 18.00 07 Aprile 2017 dalle 09.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle 18.00 Luogo BOLOGNA
DettagliN.R.G /2015. contro CONCLUSIONI
N.R.G. 34482/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliTRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
R.G. n. 4051/13 TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO Il dott. Ignazio Onni, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 31 luglio 2014, ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 7 N. 02139/2013 REG.PROV.COLL. N. 02702/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI SENSI DELL ART. 17 BIS D. LGS. N. 546/1992 PER,in persona
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA
Pubblicato il 11/05/2017 N. 00075/2017 REG.PROV.CAU. N. 00100/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
DettagliDecisum: sui termini di riassunzione del ricorso avverso il provvedimento di revoca dell aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori.
TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 21/4/2016 n. 2110 Pres. Veneziano, est. Raiola Decisum: sui termini di riassunzione del ricorso avverso il provvedimento di revoca dell aggiudicazione definitiva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER
TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:,
DettagliSentenza n. 6776/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n /2011
N. R.G. 14222/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
N. R.G. 1071/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. Nella causa promossa da ASSOCIAZIONE FEDERFARMA BELLUNO ARRIGONI DOMINGO, titolare della farmacia codice 3 CUNIAL GIAN
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 480/2017 del 16/02/2017 RG n /2016
N. R.G. 67919/2016 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Terza Civile *******
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Terza Civile ******* Il Giudice Designato Sciogliendo la riserva assunta all udienza in data 01.02.2011 nel procedimento cautelare iscritto al n. 192/11 R.G.C. ; promosso
DettagliFirmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec
Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Giudice Daniela Bracci, visti gli atti ed i documenti di causa; a scioglimento della riserva adottata all udienza dell 11.1.2016 nel procedimento ex art. 28 l. n. 300/70
DettagliPROPRIETA INDUSTRIALE Marchi Brevetti Design Profili processuali
PROPRIETA INDUSTRIALE Marchi Brevetti Design Profili processuali Data 21 Ottobre 2016 dalle 09.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle 18.00 28 Ottobre 2016 dalle 09.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle 18.00 Luogo PADOVA
DettagliAvv. Marco Verrini
TRIBUNALE DI PRATO Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. * * * Nell interesse della Group S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Caio, con sede legale in Prato, Via.., n., C.f. e P.iva:.,
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO Docmoyn Dott. -yr rromo RAGoNEsi - Presidente - - Consigliere - Oggetto lappalto PRIVATO Dott.
DettagliECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO PER, P.Iva, con sede in, alla Via, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via
DettagliAccoglimento totale del 25/07/2017 RG n /2016
N. R.G. 15966/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Tribunale delle Imprese CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 15966/2016 promosso da: IKOI SRL (C.F. 03658320241) con il patrocinio dell
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O
N. 626 Sentenza Fasc. n. 1363/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA Il Giudice del Lavoro - Dott. CARMINE MAFFEI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17179 Anno 2017 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 12/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 4260-2016 proposto da: LA.SA. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F.
DettagliGIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA
www.medyapro.it GIURISPRUDENZA Tribunale di Milano, sentenza 27.11.2015 TAG: Mediazione, delibera assembleare, avvio mediazione, potere ex art.84 cpc, improcedibilità TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA nella
DettagliSOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
DettagliSentenza n. 818/2017 pubbl. il 24/03/2017 RG n. 2485/2016 Repert. n. 1636/2017 del 27/03/2017
N. R.G. 2485/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della causa n. R.G. 2485/2016 tra F. D. ATTORE/OPPONENTE e 1) CONDOMINIO O. M. - IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ORDINANZA
N. R.G. 2015/9339 TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Giudice dott. Paolo Corso, a scioglimento della riserva assunta all udienza che precede, ha pronunciato la seguente ORDINANZA
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... Presentazione seconda edizione... pag. XIII XV Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.
DettagliN. R.G. 2015/ Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 27 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente
N. R.G. 2015/50281 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nella causa civile iscritta al n.r.g. 50281/2015 promossa da: COFIMCO SRL, in persona del legale rappresentante con il
Dettaglipagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.
Dettagli128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO
128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 3. RICORSO INCIDENTALE Tradizionalmente il ricorso incidentale è considerato lo strumento processuale con cui il controinteressato
DettagliECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.
ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. CONTRORICORSO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via (CAP: ),
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliCorte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n
Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato
DettagliTribunale di Torino 8 luglio 2014
Tribunale di Torino 8 luglio 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO TERZA SEZIONE CIVILE PASSAGGIO DI CONSEGNE Il Giudice Designato Sciogliendo la riserva assunta all
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00620/2013 REG.PROV.COLL. N. 02798/1996 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliPreventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale
Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 10 settembre 2014. Estensore Gianluigi Morlini Possibilità del creditore sociale
DettagliAccoglimento totale n. cronol /2016 del 08/04/2016 RG n /2015
N. R.G. 2015/13702 Nella causa civile iscritta promossa da TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO AMEL BEJAOUI (C.F./P.IVA BJEMLA67A61Z352B), con l avv.to ELISABETTA ZACCARIA RICORRENTE contro SMERALDO
Dettaglipartecipazioni in questione in forza del reperimento di scheda testamentaria olografo del 30 aprile 2008 in base alla quale Sergio Z. avrebbe regolato
N.10228/2016 R.G. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Ha emesso la seguente Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ORDINANZA pronunciando sul ricorso ex art. 670 cpc depositato in data 25 ottobre 2016 da Z. A.
DettagliTribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.
N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.
Elenco delle principali abbreviazioni... Presentazione... pag. XVII XIX Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C. Guida bibliografica... 5 1.0. L
DettagliTRIBUNALE DI BENEVENTO. Sezione Seconda Civile
TRIBUNALE DI BENEVENTO Sezione Seconda Civile Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: Dott. Michele Monteleone Dott.ssa Maria Letizia D Orsi Dott. Serena Berruti Presidente Giudice Giudice Relatore
DettagliLUXO ITALIA SNC DI LEWIS PAUL E DEGASPERI ANDREA, VIA VENEZIA 2, CASSINA DEI PECCHI. CONVENUTO CONTUMACE
R.G. 3369/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dettaglicibi al pubblico, denominata " Cafè", sito al piano terreno dello stesso immobile nel quale la società concedente esercita l'attività alberghiera, in
N. R.G. 2016/64946 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 64946/2016 promossa da: RESIDENCE SRL (C.F. ) con il patrocinio dell avv. DANESI LUCA e dell avv.
DettagliORDINANZA (ai sensi dell art. 700 c.p.c.)
N. R.G. 1291/2017. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, a scioglimento della riserva assunta
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale
composto dai Magistrati Sigg. Dott. Luciano Varotti, Presidente Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est. Dott.ssa Chiara Zompì, Giudice REPUBBLICA ITALIANA il Tribunale di Reggio Emilia in composizione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 00394/2009 REG.SEN. N. 01635/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha pronunciato la presente (Sezione Terza)
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22952 Anno 2016 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 10/11/2016 ORDINANZA sul ricorso 1 7935-20 14 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017
Tribunale Ordinario di PAVIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 593 /2017 RG promosso ex art. 28 D.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione da SOLIMAN AHMED SHAABAN
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00010/2016 REG.PROV.COLL. N. 05923/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliCittadini stranieri e nulla osta lavorativo
Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo Autore: sentenza In: Il cittadino straniero non è titolare di una posizione soggettiva qualificata e differenziata rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento
Dettaglipagina 1 di 5 intellettuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettaglisarebbe il giudice preventivamente adito, avuto riguardo al momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del procedimento sommario penden
N.10157/ 2013 R.G.A.C TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Ha emesso la seguente Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ORDINANZA Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: 90bf1 nel procedimento
DettagliIst. n. 1 dep. 28/09/2017
STUDIO LEGALE AVV. ANTONELLA RUSSO VIA E. L. PELLEGRINO, n 111, IS. 150 98123 MESSINA Tel. 090.6413038 Fax 090.6019684 pec: avv.antonellarusso@pec.giuffre.it e-mail: antonellarusso@studiolegalearusso.it
Dettagli103. PROCESSO VERBALE DI UDIENZA NEL PRO- CEDIMENTO EX ART. 700 COD. PROC. CIV.
Parte Ottava. Provvedimenti d urgenza 103. PROCESSO VERBALE DI UDIENZA NEL PRO- CEDIMENTO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. PROCESSO VERBALE D UDIENZA... Il giorno.../.../..., innanzi al G.D. dott..., sono presenti...,
Dettagli