N. R.G. 2015/ Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 27 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente
|
|
- Serafina Di Matteo
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N. R.G. 2015/50281 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nella causa civile iscritta al n.r.g /2015 promossa da: COFIMCO SRL, in persona del legale rappresentante con il patrocinio dell avv. VENTURELLO MARCO e dell avv. BOTTARINI ALBERTO (BTTLRT72A11F952Y), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO AMEDEO II, TORINO presso lo studio del difensore avv. VENTURELLO MARCO; RICORRENTE contro AXIAL FANS INT SRL, in persona del legale rappresentante, con il patrocinio degli avv.ti SPOLIDORO MARCO SAVERIO, MARTUCCI DANILO e BOSCARIOL DE ROBERTO FABIO, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, MILANO presso lo studio del difensore avv. MARTUCCI DANILO; RESISTENTE Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 27 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso depositato in data 24 agosto 2015, la società COFIMCO S.R.L. ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti della società AXIAL FANS INT S.R.L., lamentando la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo n. EP B1, dal titolo Ventilatore Assiale, concesso in data 8 marzo 2006 a seguito di domanda dep 4 ottobre 2001 e validato in Italia in data 8 giugno La ricorrente, dopo avere preannunciato che le azioni cautelari sono strumentali a quelle di merito di accertamento dell illecito contraffattorio e concorrenziale ex art n 3 cc, ha chiesto disporsi il sequestro, l inibitoria e il ritiro dal commercio dei ventilatori Pagina 1
2 assiali recanti le denominazioni commerciali SML SERIES e STD SERIES, ovvero di qualsiasi altro ventilatore assiale di titolarità di Axial, in violazione del brevetto europeo EP B1 di cui è licenziataria esclusiva. In particolare, la ricorrente ha allegato che: - la società resistente produceva e commercializzava ventilatori assiali denominati SML Serie e STD Series, connotati da una tecnologia corrispondente all ambito di protezione del brevetto, in licenza esclusiva alla ricorrente; -L autore del brevetto della ricorrente era il sig. Mosiewicz, Presidente del consiglio di amministrazione della resistente, presso la quale lavoravano anche l ex direttore vendite e l ex direttore tecnico di Cofimco; egli aveva trasferito alla società resistente il patrimonio di tecnologia per la realizzazione dei ventilatori, con risparmio di notevoli costi per la resistente. 2. Si è costituita in data 5 ottobre 2015 la società Axial Fans Int Sr.l., chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo, in particolare, che: - il dott. Mosiewicz, inventore del brevetto di causa EP 527 B1 e fondatore della società ricorrente Cofimco, dopo la cessione di tale società al gruppo americano United Domination Industries nel 1996, aveva fondato la società AXIAL nel 2011, avviando una nuova attività di ricerca, sviluppo e progettazione nel campo dei ventilatori industriali, avvenuta ben dopo la scadenza dei due patti di non concorrenza che egli aveva stipulato con la società COFIMCO nel 2003 e nel 2004; - quanto allo storno di dipendenti velatamente dedotto da parte ricorrente, la società resistente ha allegato di aver assunto soltanto nel 2014 i dipendenti cui si riferiva la controparte, i quali avevano svolto incarichi presso la ricorrente, di direttore delle vendite e direttore tecnico, diversi anni prima della loro assunzione in Axial: nessun passaggio diretto dunque, vi era stato tra la Cofimco e l odierna resistente. - Axial aveva avviato un importante piano d investimenti in tema di ricerca e sviluppo che, alla data del 31 dicembre 2014, erano pari a circa ,00 Euro, a riprova della volontà imprenditoriale del dott. Mosiewicz di differenziarsi sul mercato dei ventilatori assiali. Contestava quindi l esistenza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, in quanto: Pagina 2
3 il brevetto non era valido per carenza di novità, di altezza inventiva e per insufficienza di descrizione; non sussisteva la dedotta contraffazione; i prodotti erano in commercio sin dal gennaio 2013, e quindi erano trascorsi più di trenta mesi dalla loro immissione in commercio. 3. Con decreto 3 settembre 2015, il Giudice ha fissato udienza del 13 ottobre 2015, all esito della quale, su richiesta delle parti, ha nominato il consulente tecnico d ufficio Ing. Maurizio Giuli, al quale sono stati formulati i seguenti quesiti: il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna e necessaria, sentite le parti ed i loro consulenti, autorizzato ad adottare le misure necessarie per la salvaguardia dei dati riservati delle parti, dica: - se la frazione italiana del brevetto europeo per invenzione industriale EP B1, di titolarità di COFIMCO USA, Inc. in licenza esclusiva a COFIMCO SRL, presenti tutti i requisiti di validità previsti dalla legge; - se i prodotti ventilatori SML Series e STD Series di AXIAL FANS INT SRL interferiscano o meno con la frazione italiana del brevetto europeo EP B1. Il successivo 20 gennaio 2016 il CTU ha depositato la relazione peritale, concludendo per la validità del brevetto EP B1 e la non interferenza dei ventilatori SML Series e STD Series di AXIAL FANS INT SRL con la frazione italiana del brevetto europeo. All udienza del 27 gennaio 2016, il difensore della ricorrente ha insistito nell accoglimento delle domande cautelari già formulate e, previa discussione delle parti, il Giudice si è riservato la decisione. 4. Il ricorso cautelare non è fondato. All esito del procedimento cautelare non è emersa la prova del fumus boni iuris della contraffazione del brevetto, di cui la ricorrente è la licenziataria esclusiva. Trattasi del brevetto europeo n. EP B1, dal titolo Ventilatore Assiale, concesso in data 8 marzo 2006 a seguito di domanda dep. il 4 ottobre 2001 e validato in Italia 8 giugno Conviene premettere qualche cenno sull ambito di protezione del brevetto e sull arte nota. Il brevetto 527 riguarda un ventilatore assiale comprendente un mozzo, Pagina 3
4 una pluralità di bracci, che si estendono radialmente verso l'esterno del mozzo e una pluralità di pale fissate a rispettivi bracci. L ambito di protezione di 527 è definito da dodici rivendicazioni, di cui solo la prima è indipendente. Tale rivendicazione è testualmente riportata: Ventilatore assiale comprendente un mozzo (1), una pluralità di bracci estendentesi in modo radiale verso l esterno dal mozzo (1) ed elementi di pala (12, 12 ), ciascun elemento di pala (12, 12 ) essendo fissato al suo rispettivo braccio, caratterizzato dal fatto che i bracci consistono in elementi flessibili (7) con una rigidità di piegatura in modo tale che, durante il funzionamento, gli elementi di pala (12, 12 ) sono inclinati a un angolo in corrispondenza del quale le forze centrifughe (CF) che agiscono sugli elementi di pala (12, 12 ) neutralizzano le forze di trazione (TF) che agiscono sugli stessi. Nella descrizione del brevetto si afferma che esso ha voluto risolvere il problema delle vibrazioni e dell usura derivanti dai carichi identificati nella forza di trazione e forza centrifuga. L arte nota, presa in esame nel brevetto, prevedeva due soluzioni: la prima consisteva nel montaggio delle pale con inclinazione fissa delle pale ( figura 1 brevetto ) rispetto al piano di rotazione, che presentava l inconveniente così descritto: Come risultato dell inclinazione fissa delle pale, i carichi possono essere neutralizzati soltanto se il ventilatore funziona precisamente nelle condizioni previste dal calcolo originale, cioè ad una velocità di rotazione predeterminata e costante ( cfr brevetto p 4). La seconda soluzione nota allo stato dell arte prevedeva una cerniera tra il mozzo e le radici delle pale, che però presentava l inconveniente della penetrazione di elementi corrosivi o la formazione di depositi che possono impedire di adempiere alla loro funzione di neutralizzazione delle forze di trazione e centrifughe che agiscono sulle pale. Per risolvere gli inconvenienti esaminati, l invenzione rivendica la seguente caratteristica: i bracci consistono in elementi flessibili con una rigidità di piegatura in Pagina 4
5 modo tale che, durante il funzionamento, gli elementi di pala sono inclinati a un angolo in corrispondenza del quale le forze centrifughe che agiscono sugli elementi di pala neutralizzano le forze di trazione che agiscono sugli stessi ( cfr rivendicazione 1). Dal brevetto risulta che queste caratteristiche risolvono il problema tecnico poiché, quando il ventilatore è in utilizzo, le pale si regolano in una posizione dove il momento di piegatura generato dalle forze di trazione TF è neutralizzato dal momento di piegatura opposto generato dalle forze centrifughe CF. Di conseguenza, i carichi che agiscono sulle radici delle pale tendono ad annullarsi l un l altro, con l effetto di riduzione delle vibrazioni delle pale e di miglioramento della resistenza all usura ( cfr descrizione brevettuale, pag 6) Ciò premesso, ritiene il CTU che l invenzione sia nuova e originale proprio in considerazione della flessibilità dei bracci con rigidità di piegatura, perché caratteristica nuova rispetto all arte nota e che non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (cfr. CTU p 34-37). Nonostante non descriva i valori di riferimento relativi alla citata rigidità di piegatura, il trovato può ritenersi, secondo le coerenti e motivate valutazioni del CTU, adeguatamente descritto perché tale rigidità di piegatura è identificata funzionalmente nella rivendicazione dalla seguente frase: durante il funzionamento, gli elementi di pala sono inclinati a un angolo in corrispondenza del quale le forze centrifughe (CF) che agiscono sugli elementi di pala neutralizzano le forze di trazione (TF) che agiscono sugli stessi. Il trovato è valido per sufficiente descrizione a condizione che e solo a condizione che- l interpretazione del termine neutralizzare coincida con il termine azzerare, perché solo detta interpretazione, perfettamente in linea con il testo delle rivendicazioni e con il contenuto della descrizione (che, peraltro, serve solo a interpretare la rivendicazione ), consente ad una persona esperta di attuarla. Diversamente una lettura più ampia di tale termine, ad esempio inteso come riduzione sostanziale, porterebbe il tecnico del ramo nella condizione di non saper come attuare l invenzione, essendo tale riduzione non meglio definita e quindi comporterebbe l invalidità del trovato per insufficienza della descrizione (p 31 e 21 CTU). Pagina 5
6 4.3. Con riguardo alla contraffazione, il CTU ha concluso per la non interferenza dei modelli di ventilatori prodotti e commercializzati dalla resistente, in quanto le forze centrifughe, che agiscono sugli elementi di pala, non neutralizzano le forze di trazione che agiscono sugli stessi, ma si limitano a ridurle e quindi non riproducono la caratteristica essenziale rivendicata dal brevetto Nell ampio contraddittorio emerso durante le operazioni e successivamente al deposito della CTU non sono stati contestati i risultati degli accertamenti compiuti dal CTU ( ben potendo essere la CTU percipiente e non solo deducente) e neppure le modalità procedimentali adottate. Entrambe le parti hanno, invero, condiviso che, al fine di accertare se vi sia interferenza dei ventilatori SML Series e STD Series di AXIAL FANS INT SR con l ambito della privativa, si debba verificare se i bracci di questi ultimi sono elementi flessibili con una rigidità di piegatura in modo tale che, durante il funzionamento, gli elementi di pala sono inclinati a un angolo in corrispondenza del quale le forze centrifughe che agiscono sugli elementi di pala neutralizzano le forze di trazione che agiscono sugli stessi (Cfr CTU p 41 e cfr memoria ing Marchitelli allegata a CTU). Ciò che invece è stato oggetto di vivace discussione è il concetto di neutralizzazione contenuto nella rivendicazione indipendente che, a detta della ricorrente, significa riduzione in modo sostanziale, mentre per la resistente annullamento. L interpretazione da dare al termine neutralizzazione è decisivo perché l espletata CTU, i cui risultati - come si è visto- non sono contestati in questa sede cautelare, ha fatto emergere la presenza di una riduzione, pur rilevante, della forza di trazione, ma non del suo annullamento. La ricorrente ha invero contestato le conclusioni del CTU, con specifico riguardo alla mancanza di contraffazione, asserendo che i modelli di ventilatori da essa prodotti rientrerebbero nell ambito di operatività del brevetto, quantomeno sotto il profilo della contraffazione per equivalenti, poiché producono una sostanziale riduzione delle sollecitazioni dovute alle forze di trazione. Il Tribunale ritiene che la tesi della ricorrente, volta a fare rientrare nell ambito di tutela del brevetto i casi di riduzione sostanziale delle sollecitazioni dovute alle forze di Pagina 6
7 trazione, sia incompatibile con l unica interpretazione del brevetto che ne determini la validità per sufficienza della descrizione. L interpretazione propugnata dalla ricorrente, come sopra illustrato, determinerebbe la invalidità del brevetto per insufficiente descrizione, in quanto non consentirebbe al tecnico del ramo, per la sua genericità e la mancanza di indicazioni, di attuare l invenzione senza sperimentazioni. Viceversa, interpretando neutralizzazione come azzeramento e non riduzione, la descrizione consente al tecnico del ramo di attuare l invenzione. Per la valutazione della validità e della contraffazione debbono essere adottati criteri univoci e omogenei, non potendosi estendere, attraverso la contraffazione per equivalenti, l ambito di operatività del trovato, adottando interpretazioni che, già escluse in sede di valutazione della validità, hanno consentito di giungere alla salvaguardia del brevetto. Una volta escluso in sede di valutazione della validità che si possa attribuire al concetto neutralizzare una portata tale da ricomprendere la rilevante riduzione delle sollecitazioni dovute alle forze di trazione, sarebbe contraddittorio attribuirgli quella portata per la valutazione della interferenza. Delle due l una: se neutralizzare avesse il significato attribuitogli dalla ricorrente, il brevetto non sarebbe valido. Se invece gli si riconosce il significato di azzerare, come ritenuto dal CTU, allora il brevetto è valido, ma non vi è contraffazione In conclusione, seguendo le conclusioni del CTU, compatibili con il testo brevettuale, non sussiste il fumus boni iuris della contraffazione, ma anche qualora si aderisse al diverso significato del termine neutralizzare, sostenuto dalla ricorrente, si arriverebbe al rigetto delle domande cautelari, per mancanza del fumus boni iuris rappresentato dalla titolarità di un valido diritto brevettuale. Per evitare palesi incongruenze, che minino la sicurezza dei terzi, è necessario, e ciò va ribadito in quanto ritenuto determinante al fine della decisione del presente giudizio cautelare, che il criterio che si adotti per interpretare il brevetto sia omogeneo sia in sede di valutazione della validità che della contraffazione. 5. La carenza di fumus della contraffazione assorbe l allegato illecito della concorrenza sleale dipendente dalla contraffazione. Pagina 7
8 Non sono stati sufficientemente sviluppati altri profili di concorrenza. La ricorrente ha allegato che la resistente ha assunto due ex dipendenti della società ricorrente, ma non ha chiaramente dedotto che vi sia stato uno storno e comunque non sono emersi, in questa sede, elementi indiziari sufficienti che facciano ritenere accertato il fumus boni iuris della fattispecie illecita di storno di dipendenti. 6. Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alle spese del presente procedimento cautelare, che si liquidano in euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Le spese di CTU sono poste a carico della ricorrente, come liquidate. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa A- provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da COFIMCO SRL nei confronti di AXIAL FANS INT SRL, rigettata ogni altra istanza, così provvede: - Rigetta il ricorso cautelare promosso da COFIMCO SRL. - Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente AXIAL FANS INT SRL, delle spese processuali, liquidate in euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. - Pone a carico della ricorrente le spese di CTU. Si comunichi. Milano, 1 febbraio 2016 Il Giudice dott.ssa Silvia Giani Pagina 8
TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 2014/39323 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 39323/2014 promosso da: BALANCE SYSTEMS SRL, RICORRENTE contro COSTRUZIONI
DettagliR.G /2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2015 pr
R.G. 71782/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 71782/2015 promosso da: SRL ; RICORRENTE contro IL LLC, CASO.it.
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. e nei confronti di
N. R.G. 2011/20896 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento iscritto al n. r.g. 20896/2011 promosso da: UNICAL AG SPA (C.F. 01501350209) contro RIELLO SPA e CO.RI.MA.
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017, promosso da:
N. R.G. 27991/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 27991/2017, promosso da: RADAELLI ANGELO SRL, in persona del
DettagliN. R.G. 6126/2017. MARLÙ S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti RESISTENTE. e contro
N. R.G. 6126/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nella causa civile iscritta al n.r.g. 6126/2017 promossa da: MABINA S.R.L., in persona dell amministratore unico,
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
N. R.G. 67233/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
DettagliR.G /2017. SISAL GROUP SPA, in persona del legale rappresentante, SISAL SPA, in persona del legale rappresentante,
R.G. 57418/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente
DettagliCENTRUFFICIO LORETO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore
N. R.G. 31325/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 31325/2017 promosso da: CASSINA SPA, in persona del legale rappresentante,
DettagliTRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi
TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella procedura cautelare iscritta al N.
DettagliAccoglimento totale del 26/09/2018 RG n. 2933/2018
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI SEZIONE CIVILE Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento iscritto al n 2933 /2018, promosso, ai
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliTRIBUNALE DI BRESCIA. SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il giudice designato
N. R.G. 10741/2016 TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il giudice designato letti gli atti del procedimento n. 10741-2016, a scioglimento della riserva nel procedimento ex
Dettaglicibi al pubblico, denominata " Cafè", sito al piano terreno dello stesso immobile nel quale la società concedente esercita l'attività alberghiera, in
N. R.G. 2016/64946 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 64946/2016 promossa da: RESIDENCE SRL (C.F. ) con il patrocinio dell avv. DANESI LUCA e dell avv.
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 30014/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 6752/2017 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.
Dettagliluogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione. N. R.G. 2013/29942 TRIBUNALE ORDINARIO di MANO SPECIALIZ
Procedimento di descrizione e apprezzamento del fumus. Giurisdizione del giudice italiano quale giudice del forum commissi delicti anche per i paesi non firmatari della convenzione di Bruxelles Tribunale
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 480/2017 del 16/02/2017 RG n /2016
N. R.G. 67919/2016 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017 promosso da:
N. R.G. 26682/ 2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 26682/2017 promosso da: RGI SPA, in persona del suo legale rappresentante,
DettagliOrdinanza pubbl. il 09/01/2015 R.G. n /2014
N. R.G. 31241/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Composta da: Dottor Umberto Scotti Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Giudice Relatore Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Giudice
DettagliTRIBUNALE di TORINO Sezione specializzata in materia di Impresa
RG n. 5499.14 TRIBUNALE di TORINO Sezione specializzata in materia di Impresa Il Giudice designato, dott. Luca Martinat, ha pronunciato il seguente DECRETO Nel procedimento per sequestro ex art. 129 ss.
DettagliLa Consulenza Tecnica di Ufficio
La Consulenza Tecnica di Ufficio Scuola di formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini Dott.ssa Oriana Battistoni Roma, 26 aprile 2010 L Albo dei Consulenti
DettagliTRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A ORDINANZA
N.R.G. 24793/2017 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 13 giugno 2017, ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA
N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica
DettagliN. R.G. 653/2016 *** Pagina 1
N. R.G. 653/2016 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Gandolfi Presidente dott.ssa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliAccoglimento totale del 25/07/2017 RG n /2016
N. R.G. 15966/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Tribunale delle Imprese CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 15966/2016 promosso da: IKOI SRL (C.F. 03658320241) con il patrocinio dell
DettagliN. R.G. 2012/65553 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /201
N. R.G. 2012/65553 TRIBUNALE ORDINARIO di MANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 65553/2012 promosso da: Il Giudice dott. Silvia Giani, a scioglimento
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER
TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:,
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 45178/2015 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Gentile Presidente dott.
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE ORDINANZA
TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE Il Giudice Designato dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento iscritto al n. 19498/14 R.G./C promosso da: COORDINAMENTO PROVINCIALE
DettagliN. R.G. 2015/ Pagina 1.
N. R.G. 2015/72257 Pagina 1 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 72257/2015 promosso da: ALESSANDRO PONTRELLI (C.F. PNTLSN76D06F205E)
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliViceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.
Infrazione al C.d.S. e successiva ordinanzaingiunzione: l'interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l'atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall'art.
DettagliTribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione 24 Aprile 2011
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI SENSI DELL ART. 17 BIS D. LGS. N. 546/1992 PER,in persona
Dettagliha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 374 del 2011, proposto dal sig.
N. 00278/2011 REG.PROV.CAU. N. 00374/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
Dettagli128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO
128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 3. RICORSO INCIDENTALE Tradizionalmente il ricorso incidentale è considerato lo strumento processuale con cui il controinteressato
DettagliCass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice
In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies
DettagliNella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2018 del ruolo generale della volontaria giurisdizione per l anno promosso da:
RG.637\2018 TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell UE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2018 del ruolo generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza
DettagliR.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
TRIBUNALE DI GENOVA R.G. N 4022/10 The Xxxxxxxx Trust CONTRO Yyyyy Yyyyyy S.r.l. *** *** *** Il Giudice Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; rilevato che con ricorso ai sensi dell art. 700
DettagliTRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT. Il Collegio Arbitrale. Avv. Marcello de Luca Tamajo (Presidente) Prof. avv. Maurizio Cinelli (Arbitro)
TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT Il Collegio Arbitrale Avv. Marcello de Luca Tamajo (Presidente) Prof. avv. Maurizio Cinelli (Arbitro) Prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) Nel procedimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /2016 promosso da:
N. R.G. 2016/19016 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 19016/2016 promosso da: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (C.F. 01217430154)
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.729/2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N. 933/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre
DettagliAccoglimento totale n. cronol /2016 del 08/04/2016 RG n /2015
N. R.G. 2015/13702 Nella causa civile iscritta promossa da TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO AMEL BEJAOUI (C.F./P.IVA BJEMLA67A61Z352B), con l avv.to ELISABETTA ZACCARIA RICORRENTE contro SMERALDO
DettagliTribunale di Genova. Sezione IX. con ricorso ai sensi dell art. 700 cpc la PDP Srl (da ora PDP), premesso di svolgere attività di
Tribunale di Genova Sezione IX Rilevato in fatto che con ricorso ai sensi dell art. 700 cpc la PDP Srl (da ora PDP), premesso di svolgere attività di commercio al minuto e all ingrosso di prodotti per
DettagliCorte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n
Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ha pronunciato la seguente N. 429/1995 REG. DEC. N.1337 Reg. Ric. ANNO 1992 SENTENZA sul ricorso n.1337
Dettaglicontro per l annullamento, ha pronunciato la presente
N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliAccoglimento totale del 31/01/2017 RG n /2016
N.R.G. 57107/2016 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nella causa civile iscritta al n.r.g. 57107/2016 promossa da: VERDECINQUANTA SRL (C.F. 03526460138) con il patrocinio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliAvv. Marco Verrini
TRIBUNALE DI PRATO Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. * * * Nell interesse della Group S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Caio, con sede legale in Prato, Via.., n., C.f. e P.iva:.,
DettagliTRIBUNALE DI ROMA ORDINANZA
TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima (ex Terza) Sezione Civile Il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente ORDINANZA nel subprocedimento iscritto al n.
DettagliSentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE LAVORO - Verbale della controversia in materia di lavoro iscritta al n. 2375/2017 R.G., promossa da OMISSIS Avv. FASANO ANGELA MARIA Contro MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO PER, P.Iva, con sede in, alla Via, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17179 Anno 2017 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 12/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 4260-2016 proposto da: LA.SA. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F.
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. Sul ricorso proposto da: Cooperativa Sociale IN CAMMINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent.29/05 RG.n.117/2003 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE PRIMA Composto dai Signori: Dott. Bartolomeo Perricone
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
R.G.43294 /2016 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Dal Moro Presidente dott.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Antonio MATANO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza
DettagliPreventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale
Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 10 settembre 2014. Estensore Gianluigi Morlini Possibilità del creditore sociale
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO Docmoyn Dott. -yr rromo RAGoNEsi - Presidente - - Consigliere - Oggetto lappalto PRIVATO Dott.
DettagliIst. n. 1 dep. 28/09/2017
STUDIO LEGALE AVV. ANTONELLA RUSSO VIA E. L. PELLEGRINO, n 111, IS. 150 98123 MESSINA Tel. 090.6413038 Fax 090.6019684 pec: avv.antonellarusso@pec.giuffre.it e-mail: antonellarusso@studiolegalearusso.it
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al N.71/12 R.G., avente ad oggetto opposizione
DettagliFirmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - VI SEZIONE CIVILE - In persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Arienzo, ha pronunciato, ai sensi dell art. 702 bis c.p.c., la seguente ORDINANZA nella causa civile di
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 17/11/2016 N. 00722/2016 REG.PROV.COLL. N. 00365/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
N. R.G. 738/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Sezione II - Settore Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. 738/2017 R.G. *** Oggi 12 settembre 2017, innanzi al dott. Domenico Di Lauro, sono comparsi la ricorrente
DettagliRICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di
RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,
DettagliMOTIVI DELLA DECISIONE Alessandro, sul presupposto di essere proprietario di un immobile, sito nel comune di S. Pietro di Legnago e destinato fin dagl
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e0c85 - Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
21440.15 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 29989/2014 Cron.2/ Rep. Dott. FEDERICO ROSELLI
DettagliTRIBUNALE DI CASSINO
N. R.G. 974/2014 TRIBUNALE DI CASSINO Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 2015/17410 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 17410/2015 promosso da: T. MANUFACTORING MALTA LIMITED, con
DettagliLUXO ITALIA SNC DI LEWIS PAUL E DEGASPERI ANDREA, VIA VENEZIA 2, CASSINA DEI PECCHI. CONVENUTO CONTUMACE
R.G. 3369/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - SENTENZA DEL 6 DICEMBRE 2018, N.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - SENTENZA DEL 6 DICEMBRE 2018, N. 815: tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti per ogni illecito ambientale. «...gli illeciti ambientali,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale
DettagliAccoglimento totale del 31/08/2018 RG n. 6042/2018
TRIBUNALE DI PADOVA Sezione Feriale Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Guido Marzella, Presidente dott.ssa Silvia Rigon, Giudice Relatore dott.ssa
DettagliCONSULENZA TECNICA D UFFICIO
TRIBUNALE di Sezione civile n. ruolo generale n. ruolo sezione: (attore) contro (convenuto) CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Giudice relatore: Consulente Tecnico d Ufficio: Consulente Tecnico di parte: 1 IL
Dettagli