Azienda ULSS 9 - Scaligera

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1 SCHEDA OPERATIVA N. 6/2017 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AD EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL S.S.N. L assistenza sanitaria agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al Servizio Sanitario Nazionale può essere distinta in base alla tipologia dell iscrizione in: iscrizione obbligatoria al S.S.N. iscrizione volontaria al S.S.N.. Questa procedura individua gli aventi diritto ed indica le condizioni e le modalità relative all ISCRIZIONE OBBLIGATORIA al S.S.N.. AVENTI DIRITTO: L art. 34 del T.U. Decreto Leg.vo n. 286 ed il relativo art. 42 del Regolamento di attuazione DPR n. 394 e DPR n. 334, affermano l obbligo e le modalità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini di Stati non appartenenti all Unione Europea e degli apolidi, (di seguito indicati come stranieri), regolarmente soggiornanti che abbiano: A. in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento o, B. chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per: 1. lavoro subordinato, 2. lavoro autonomo, 3. motivi familiari, 4. asilo politico; 5. asilo umanitario, 1

2 6. richiesta di asilo, 7. acquisto della cittadinanza. Nel punto a) viene affermato il principio che lo svolgimento di un attività lavorativa subordinata o autonoma (intesa in senso ampio come qualsiasi attività lavorativa che non rientri nell ambito del lavoro subordinato, ma per la quale il soggetto è tenuto alla dichiarazione dei redditi in base alle disposizioni fiscali vigenti) o l iscrizione presso gli Uffici Provinciali per l impiego, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all iscrizione obbligatoria dello straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o per un motivo per il quale non è prevista l iscrizione obbligatoria al S.S.N. presso la ULSS competente. Rientrano in questa situazione, ad esempio, i titolari di permesso di soggiorno per assistenza minore, ricerca scientifica, studio ecc.. Tali permessi di soggiorno consentono infatti agli stranieri la possibilità di svolgere una attività lavorativa per la quale sia previsto l assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali. In tal caso per poter procedere all iscrizione obbligatoria al S.S.N. lo straniero dovrà produrre oltre al permesso di soggiorno anche idonea documentazione che dimostri lo svolgimento di detta attività lavorativa. Analogamente lo straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolge una attività per la quale riceve una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente ai sensi della Legge n. 222 e del D.P.R n. 33, dovrà produrre, ai fini dell iscrizione obbligatoria al S.S.N., una attestazione dell Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.). Nel punto b) è precisato che hanno diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N. presso la ULSS competente tutti gli stranieri che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno o ne abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi: 1. LAVORO SUBORDINATO; 2. LAVORO AUTONOMO; 3. MOTIVI FAMILIARI: in proposito si deve rilevare che tale permesso di soggiorno è rilasciato, ai sensi dell art. 30 comma 1 punti a) b) c) d), allo straniero che ha ottenuto il visto di ingresso per ricongiungimento familiare. Non hanno diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N. i genitori ultra sessantacinquenni che sono entrati o entreranno in Italia con un visto di ingresso per ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario per i quali l istanza per il rilascio del nulla osta da par - te dello Sportello Unico presso la Prefettura di Verona sia stata presentata dopo il 2

3 e coloro che pur presentando l istanza prima di tale data, non hanno ottenuto il nulla osta prima del Gli assistiti extracomunitari che invece hanno ottenuto il nulla osta prima del 5 novembre 2008 ed abbiano fatto ingresso nel territorio italiano entro i 180 giorni successivi al rilascio di detto nulla osta possono ottenere l iscrizione obbligatoria al S.S.N. previa verifica della data del rilascio del nulla osta stesso. Gli assistiti extracomunitari, in possesso del nulla osta rilasciato prima del , al compimento del 65esimo anno di età e gli assistiti extracomunitari ultra 65enni in caso di rinnovo del permesso di soggiorno, continuano ad avere diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N. ai sensi dell art. 34 del D. Lgs. 286/98. Si ricorda infine che hanno diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N., anche i cittadini extracomunitari ultrasessantacinquenni che si ricongiungono con il familiare cittadino italiano o con il figlio che abbia acquisito la cittadinanza italiana, con il cittadino appartenente all Unione Europea e con il cittadino al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato. La Regione Veneto con nota del n di prot. ha precisato che il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria deve essere posseduto al momento della presentazione dell istanza del ricongiungimento. 4. ASILO POLITICO: il riferimento è agli articoli del T.U. 2, 10 comma 4 e 19 comma 1, all art. 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1999 n. 39, e alle Convenzioni di Ginevra del sui rifugiati politici (legge n. 722) e di New York del sugli apolidi (legge n. 306), al Protocollo di New York del ed alla Convenzione di Dublino del sempre sui rifugiati; 5. ASILO UMANITARIO: il riferimento è agli articoli del T.U. 18 comma 1 (soggiorno per motivi di protezione sociale), 19 comma 2 lettera a) e d) (divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza e di puerperio esteso anche al marito convivente (sentenza corte costituzionale ) fino ad un massimo di 6 mesi dopo la nascita del bimbo, 20 comma 1 (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40 comma 1 (stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo all assicurazione obbligatoria od all erogazione di prestazioni sanitarie); 6. RICHIESTA DI ASILO ASILO: il riferimento è all art. 1 del D.L.30 dicembre 1989 n. 416 convertito nella legge 28 febbraio 1990 n. 39; l iscrizione obbligatoria riguarda coloro in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo sia politico/protezione interna- 3

4 zionale che umanitario o della ricevuta rilasciata dalla Questura attestante la presentazione della domanda di asilo politico/protezione internazionale. Rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta all emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell istanza alle autorità di Polizia. La Regione Veneto con nota del n di prot. aveva ricordato che ai sensi della normativa vigenti, i richiedenti asilo/protezione internazionale non possono svolgere regolare attività lavorativa, se non decorsi 180 giorni dalla presentazione della suddetta domanda e pertanto sono assimilati ai disoccupato iscritti presso i Centri per l impiego ed hanno diritto alle prestazioni di specialistica ambulatoriale in esenzione dal pagamento del ticket, previo rilascio del certificato di esenzione 7R3. Con successiva nota del n di prot., la Regione ha ricordato che l art 22 del decreto legislativo n. 142, in vigore dal 30 settembre 2015, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico consente di svolgere attività lavorativa trascorsi 60 gg. dalla presentazione della domanda di asilo. Il successivo art. 24 ha abrogato pertanto l art. 11 del Decreto legislativo n. 140 che fissava in sei mesi dalla domanda, la durata del suddetto divieto. L art. 22 del decreto legislativo sopra citato modifica di conseguenza, il termine di durata dell esenzione dal ticket, esclusivamente per la specialistica ambulatoriale (codice di esenzione 7R3) per disoccupazione a beneficio dei titolari del permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico da 6 mesi (previsti precedentemente) a sessanta giorni. Si ricorda che nelle more della presentazione della richiesta di asilo politico/protezione internazionale è possibile rilasciare ai cittadini stranieri la tessera STP che dovrà essere ritirata all esibizione del permesso di soggiorno per richiesta di asilo/protezione internazionale o della ricevuta rilasciata dalla Questura la Regione Veneto e sostituita con la Tessera Sanitaria senza valenza TEAM come descritto nella stessa circolare regionale. 7. PROTEZIONE SUSSIDIARIA: il riferimento è al D.Lgs n. 25 ed alla circolare del Ministero dell Interno n. 4/2008 dell : a seguito della domanda di protezione internazionale presentata dall assistito diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria la Commissione può riconoscere allo straniero lo status di rifugiato o di straniero avente diritto alla protezione sussidiaria con conseguente rilascio di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido tre anni. 4

5 8. MINORE ETA AFFIDAMENTO PROTEZIONE SOCIALE: il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero delle Politiche Sociali vigila sulla tutela dei minori non accompagnati o in stato di abbandono, collaborando con organismi ad esso collegati affinché i minori vengano affidali a strutture di accoglienza o famiglie. 9. ACQUISTO DI CITTADINANZA: in questo caso sono tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti ed i requisiti, e che sono in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento. Inoltre ha diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N. lo straniero che, in possesso di un permesso di soggiorno per uno dei motivi sopra indicati (da n. 1 a n. 9 della lettera B) abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non gli consentono di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno e che ottenga pertanto una proroga del documento di soggiorno per MOTIVI DI SALUTE. I motivi di salute che giustificano la proroga dei permessi di soggiorno indicati nei punti da 1) a 9) della lettera B devono essere tenuti ben distinti dai MOTIVI DI CURA che non danno diritto all iscrizione al S.S.N.. A tale riguardo si ricorda che la Questura di Verona non risulta essere attualmente in grado di indicare tale dicitura sui permessi di soggiorno rinnovati per motivi di salute. In via generale la Questura rinnoverà il permesso di soggiorno mantenendo il motivo indicato nel I Permesso di soggiorno rilasciato. Qualora un assistito in precedenza in possesso di un Permesso di soggiorno con indicato uno dei motivi di soggiorno per i quali è prevista l iscrizione obbligatoria al S.S.N., presenti un tagliando con indicato quale motivo della richiesta di soggiorno cure mediche, è possibile procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. se l assistito oltre al tagliando presenta i seguenti documenti: precedente Permesso di soggiorno dal quale sia possibile rilevare un motivo di soggiorno per il quale fosse prevista l iscrizione obbligatoria al S.S.N.; dichiarazione del presidio ospedaliero attestante lo stato di salute dell assistito. 5

6 NON AVENTI DIRITTO ALL ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL S.S.N.: A seguito dell entrata in vigore il del D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, recante modifiche al D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 in materia di ricongiungimento familiare ed in attesa che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze adotti il decreto per la determinazione del contributo per procedere all iscrizione volontaria, non hanno diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N. gli assistiti ultra sessantacinquenni che abbiano ottenuto il nulla osta per ricongiungimento familiare a cittadino extracomunitario dopo il (sia quando il nulla osta sia stato richiesto prima di tale data ma concesso successivamente al che quando l istanza sia stata presentata dopo tale data). Nelle more dell emanazione del decreto di determinazione del contributo, il Ministero dell Interno con circolare del 17 febbraio 2009 ha escluso l ipotesi che il cittadino extracomunitario possa richiedere l iscrizione volontaria al S.S.N. del genitore ultra sessantacinquenne ed ha previsto l obbligo per il richiedente di stipulare una polizza sanitaria per il genitore. Tale polizza deve prevedere, in analogia con quanto richiesto agli stranieri beneficiari del visto per studio, la copertura dei rischi di malattia e infortunio. Per quanto concerne la durata della polizza, il Ministero dell Interno ha stabilito che la stessa non debba avere scadenza, fermo restando la possibilità di procedere all iscrizione volontaria al SSN, non appena sarà emanato il decreto sopra menzionato. In caso di prestazioni sanitarie, anche se urgenti ed essenziali, erogate prima della stipula della polizza, il cittadino sarà tenuto a pagare il costo delle prestazioni fruite. Si fa tuttavia presente che la Regione Veneto con nota prot. n / /E del , tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute e riguardanti il rifiuto da parte delle compagnie di assicurazione di stipulare polizze assicurative a persone anziane e considerato che a tutt oggi non sono ancora state definite le nuove tariffe da applicarsi per l iscrizione volontaria ha ritenuto di procedere all iscrizione volontaria mediante il versamento del contributo di 387,34 salvo conguaglio qualora vengano definite le nuove tariffe da parte del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociale di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze. Con successiva nota del n la Regione Veneto, sentito il Ministero della Salute, ha invece precisato che il contributo da versare deve essere determinato facendo 6

7 riferimento al reddito dello straniero, già presente in Italia, che ha chiesto il ricongiungimento del familiare e se tale reddito risultasse essere insufficiente anche al reddito dei familiari conviventi con il richiedente il ricongiungimento. La Regione Veneto ha altresì evidenziato che nel caso di ascendenti ricongiunti e quindi iscritti obbligatoriamente al S.S.N. prima del compimento del 65esimo anno di età, al compimento del 65esimo anno di età successivo all ingresso in Italia, avvenuto dopo il , l iscrizione al S.S.N. non sarà più obbligatoria, ma dovrà avvenire a titolo volontario con versamento del relativo contributo. Inoltre la Regione Veneto con nota del n di prot. ha precisato che il genitore ultra sessantacinquenne già iscritto a titolo volontario al SSN, conserverà tale titolo di iscrizione anche in occasione dell ottenimento per permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Pertanto anche in presenza di tale permesso di soggiorno l iscrizione sarà possibile solo con versamento del relativo contributo volontario e dovrà essere conseguentemente rinnovata di anno in anno. Per ogni ulteriore dettaglio relativo all iscrizione volontaria di tali assistiti si rimanda alla relativa scheda operativa n. 7/2017 aggiornata con le sopraindicate indicazioni regionali. Si sottolinea inoltre che ai sensi dell art. 42 comma 5 del Regolamento di attuazione non sono soggetti all iscrizione obbligatoria: a) i lavoratori stranieri individuati dall art.27 comma 1 lettere: a) dirigenti e personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell Unione Europea; i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o avente sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all estero, nel rispetto delle disposizioni dell art del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; 7

8 q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; del T.U., qualora non siano tenuti a corrispondere in Italia l imposta sul reddito delle persone fisiche; b) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari c) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure (che non rientrino nella casistica precedentemente descritta). d) VALORE ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL S.S.N.: il Ministero della Salute ha sottolineato che l iscrizione al S.S.N. dello straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un altra amministrazione, ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all assistenza sanitaria, proprio perché il diritto sorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi precedentemente indicati), pur in assenza di iscrizione alla USL. Conseguentemente in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche d ufficio, all iscrizione al S.S.N., ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza di tale principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purchè la richiesta di quest ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall art. 5 del T.U., fa retroagire il diritto all assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia. Tenuto conto che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima dell iscrizione obbligatoria al S.S.N., gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate ad un cittadino straniero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere riconosciuti o rimborsati dalla USL territorialmente competente, dopo la formalizzazione dell iscrizione. USL COMPETENTE PER L ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Si evidenzia che ai sensi dell art. 7 del D.L.vo n. 286 e dell art. 42 commi 1 e 2 del DPR n. 394, l iscrizione al S.S.N. avviene: presso l USL nel cui territorio il cittadino straniero, unitamente ai familiari a carico, ha la 8

9 residenza anagrafica; in mancanza di residenza anagrafica presso l ULSS nel cui territorio il cittadino straniero ha l effettiva dimora. Per luogo di effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel permesso di soggiorno (fermo restando quanto disposto dall art. 6 commi 7 e 8 del T.U.). Qualora un assistito presenti un Permesso di soggiorno sul quale è indicato il precedente domicilio, tenuto conto che la Questura di Verona, di prassi, non provvede all aggiornamento dell indirizzo fino alla naturale scadenza del documento di soggiorno, è possibile procedere all iscrizione al S.S.N. sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di effettiva dimora sottoscritta dall interessato. Successivamente gli operatori dei Distretti dovranno provvedere a comunicare alla USL competente per il Comune indicato sul Permesso di soggiorno l avvenuta iscrizione presso la ULSS di competenza. TERMINI DI VALIDITA DELL ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: In via generale l iscrizione al S.S.N. e la scelta del medico da parte dello straniero è a termine e rinnovabile, sussistendone le condizioni, salvo il caso in cui lo straniero sia in possesso di Carta di Soggiorno/Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per un motivo di soggiorno per il quale sia prevista l iscrizione obbligatoria al S.S.N.. La carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovo ma il di - ritto di soggiorno è a tempo indeterminato e quindi anche l iscrizione al S.S.N. è a tempo indeterminato. Si fa presente che la Regione Veneto con nota del n ha chiarito che il genitore ultra sessantacinquenne già iscritto a titolo volontario al SSN, conserverà tale titolo di iscrizione anche in occasione dell ottenimento per permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Pertanto anche in presenza di tale permesso di soggiorno l iscrizione sarà possibile solo con versamento del relativo contributo volontario e dovrà essere conseguentemente rinnovata di anno in anno. MODALITA E PROCEDURA PER I^ ISCRIZIONE AL S.S.N.: A) ISTANZA PRESENTATA ALL UFFICIO POSTALE ABILITATO CON RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO O RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, CON FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO COMPILATA DALLO SPORTELLO UNICO PER 9

10 L IMMIGRAZIONE (S.U.I.) PRESSO LA PREFETTURA DI VERONA. A seguito dell incontro promosso dal Sig. Prefetto di Verona e svoltosi il con i Responsabili delle 3 ex Aziende Sanitarie Locali della Provincia di Verona ed il Responsabile dell Ufficio Immigrazione della Questura di Verona, è stato concordato di procedere all iscrizione obbligatoria al S.S.N. con scelta del medico dello straniero extracomunitario, LAVORATORE SUBORDINATO O FAMILIARE ENTRATO IN ITALIA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO. 1) Lo Sportello Unico per l Immigrazione (S.U.I) sta rilasciando a tali assistiti degli appuntamenti (via ed in via telematica) a SCADENZA per la compilazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno da trasmettere alla Questura. E possibile procedere all iscrizione obbligatoria al S.S.N., con scelta del medico, fino a 15 gg. successivi all appuntamento fissato per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno dello straniero extracomunitario che presenta: 1.a) FAMILIARE ENTRATO IN ITALIA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO IN POSSESSO DI APPUNTAMENTO RILASCIATO DALLO SPORTELLO UNICO PER L IMMIGRAZIONE (S.U.I.) PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO: 1. attestazione dell appuntamento telematico fissato per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno; 2. copia del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dal S.U.I. (nel caso di genitori ultrasessantacinquenni verificare che il nulla osta sia stato rilasciato prima del e i genitori siano entrati in Italia entro i 180 gg. successivi al rilascio del nulla osta stesso ; 3. passaporto con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; 4. codice fiscale provvisorio indicato sul visto di ingresso (codice numerico composto da undici cifre). 1.b) LAVORATORE SUBORDINATO IN ITALIA IN POSSESSO DI APPUNTAMENTO TELEMATICO FISSATO A SEGUITO DI RICHIESTA INOLTRATA ALLO SPORTELLO UNICO PER L IMMIGRAZIONE (S.U.I.) VIA FAX O ACCEDENDO AL PORTALE DELLA PREFETTURA DI VERONA: 10

11 1. attestazione dell appuntamento fissato via per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno; 2. copia del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione; 3. passaporto con visto di ingresso per lavoro subordinato 4. codice fiscale provvisorio indicato sul visto di ingresso (codice numerico composto da 11 cifre). Qualora l assistito non fosse in possesso della ricevuta dell appuntamento telematico è possibile procedere nel seguente modo: 1. accedere al sito della Prefettura di Verona 2. cliccare sul link: SUI appuntamenti per sottoscrizione contratto e permesso di soggiorno; 3. inserire nel riquadro solo la parte numerica del nullaosta al lavoro subordinato e cliccare ok; 4. stampare la videata relativa all appuntamento fissato; 5. procedere all iscrizione (previa acquisizione del nulla osta per lavoro subordinato e passaporto con visto di ingresso per lavoro subordinato). 2) Il giorno fissato per l appuntamento, lo Sportello Unico per l Immigrazione provvede a rilasciare all assistito il modello da inviare alla Questura per la richiesta di permesso di soggiorno. E possibile procedere all iscrizione obbligatoria al S.S.N., con scelta del medico, per un periodo di 12 mesi dello straniero extracomunitario, lavoratore subordinato e familiare entrato in Italia per ricongiungimento familiare con familiare extracomunitario, che presenta: 1. la ricevuta dell assicurata inviata alla Questura; 2. il passaporto con un visto di ingresso dal quale sia rilevabile un motivo di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare a familiare extracomunitario; 3. copia del nulla osta per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare rilasciato dal S.U.I. (nel caso di genitori ultrasessantacinquenni verificare che il nulla osta sia stato rilasciato prima del e i genitori siano entrati in Italia entro i 180 gg. successivi al rilascio del nulla osta stesso) (cfr. allegato n. 3); 4. copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione; 11

12 5. codice fiscale definitivo (da sostituire a quello provvisorio inserito nel sistema informativo aziendale). 3) Qualora, alla scadenza dell iscrizione al S.S.N. (dopo i primi 12 mesi di iscrizione con scelta del medico), l assistito non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno, per un ulteriore rinnovo, si procederà come segue: a) se l assistito è in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura (debitamente timbrata e firmata), è possibile procedere al rinnovo con scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data di convocazione indicata in suddetta nota, avendo cura di acquisire copia della nota di convocazione, del passaporto dal quale sia rilevabile un motivo di ingresso per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare, del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dal S.U.I (nel caso di genitori ultrasessantacinquenni verificare che il nulla osta sia stato rilasciato prima del e i genitori siano entrati in Italia entro i 180 gg. successivi al rilascio del nulla osta stesso), della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura e del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione e verificare la coincidenza dei codici indicati sull assicurata con quelli indicati nella nota di convocazione; b) se l assistito non è ancora in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura o se ha ricevuto la comunicazione della convocazione per il fotosegnalamento via sms, è possibile procedere nel seguente modo: a. accedere al sito b. cliccare sul link: AREA RISERVATA STRANIERI; c. inserire nel riquadro NOME UTENTE il codice user-id indicato a destra dell assicurata; d. inserire nel riquadro PASSWORD il codice password indicato a sinistra della ricevuta dell assicurata senza inserire il trattino posto prima dell ultima cifra e cliccare conferma; e. stampare la videata relativa all appuntamento fissato; f. procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data di convocazione indicata nella videata relativa all appuntamento, avendo cura di acquisire copia della convocazione, del passaporto dal quale sia rilevabile un motivo di ingresso per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare, del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dal S.U.I (nel caso di genitori ultrasessantacinquenni verificare che il nulla osta sia stato rilasciato prima 12

13 del e i genitori siano entrati in Italia entro i 180 gg. successivi al rilascio del nulla osta stesso), della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura e del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione; c) se l assistito non è ancora in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura o accedendo al portale non risultasse inserito alcun appuntamento, dovrà essere invitato dall operatore del Distretto, a recarsi presso la locale Questura per la verifica della relativa posizione. In caso di accertamento positivo, l operatore della Questura rilascerà allo straniero idoneo documento di convocazione per il fotosegnalamento; anche in tal caso si potrà procedere al rinnovo con scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data di convocazione indicata in suddetta nota, avendo cura di acquisire copia della stessa, del passaporto dal quale sia rilevabile un motivo di ingresso per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare, del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dal S.U.I (nel caso di genitori ultrasessantacinquenni verificare che il nulla osta sia stato rilasciato prima del e i genitori siano entrati in Italia entro i 180 gg. successivi al rilascio del nulla osta stesso), della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura e del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione; 4) dopo la convocazione per il fotosegnalamento, la Questura rilascia all assistito un ulteriore documento, che potrà essere ritenuto valido, unitamente alla copia del passaporto dal quale sia rilevabile un motivo di ingresso per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare, del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dal S.U.I (nel caso di genitori ultrasessantacinquenni verificare che il nulla osta sia stato rilasciato prima del e i genitori siano entrati in Italia entro i 180 gg. successivi al rilascio del nulla osta stesso), della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura e del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione per il successivo rinnovo di 6 mesi con scelta del medico, termine entro il quale verrà consegnato all assistito il Permesso di soggiorno definitivo. Si fa presente che sul sito nella sezione Controlla il permesso di soggiorno online è possibile consultare lo stato del documento di soggiorno: in particolare, inserendo il numero di pratica (10 caratteri) o il numero di assicurata (12 caratteri) della richiesta del permesso di soggiorno, è possibile verificare se lo stesso è pronto per la consegna oppure in trattazione. 13

14 Copia dell avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, con l indicazione delle modalità per il ritiro del permesso di soggiorno già pronto (giorno, ora e luogo) potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data indicata, avendo cura di acquisire copia del passaporto dal quale sia rilevabile un motivo di ingresso per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare, del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dal S.U.I (nel caso di genitori ultrasessantacinquenni verificare che il nulla osta sia stato rilasciato prima del e i genitori siano entrati in Italia entro i 180 gg. successivi al rilascio del nulla osta stesso), della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura e del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione). Qualora invece l avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, precisi che il permesso di soggiorno è ancora in trattazione, copia dell avviso potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, per 6 mesi, avendo cura di acquisire copia del passaporto dal quale sia rilevabile un motivo di ingresso per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare, del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dal S.U.I (nel caso di genitori ultrasessantacinquenni verificare che il nulla osta sia stato rilasciato prima del e i genitori siano entrati in Italia entro i 180 gg. successivi al rilascio del nulla osta stesso), della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura e del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione). B) ISTANZA PRESENTATA ALL UFFICIO POSTALE ABILITATO PER MOTIVAZIONI DIVERSE DA LAVORO SUBORDINATO E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO. La Regione Veneto con nota prot. n / del ha fornito le indicazioni per procedere all iscrizione al S.S.N. dei cittadini extracomunitari che hanno presentato la richiesta per il I rilascio del Permesso di soggiorno per motivazioni che danno diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N. diverse da lavoro subordinato e ricongiungimento familiare a familiare extracomunitario (specificate al punto a). 1) In particolare è possibile procedere all iscrizione obbligatoria al S.S.N. senza scelta del medico per un periodo di 12 mesi (a decorrere dalla data di spedizione dell assicurata) dello straniero extracomunitario che presenta: 14

15 1. la ricevuta dell assicurata inviata alla Questura; 2. il passaporto con un visto di ingresso dal quale sia rilevabile uno dei seguenti motivi di ingresso: lavoro autonomo asilo politico asilo umanitario richiesta di asilo acquisto di cittadinanza protezione sussidiaria motivi familiari (solo per familiari extracomunitari a carico di cittadini italiani). 3. codice fiscale. 2) Qualora, alla scadenza dell iscrizione al S.S.N. (dopo i primi 12 mesi di iscrizione senza scelta del medico), l assistito non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno, per un ulteriore rinnovo, si procederà come segue: a) se l assistito è in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura (debitamente timbrata e firmata), è possibile procedere al rinnovo senza scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data di convocazione indicata in suddetta nota, avendo cura di acquisire copia della nota di convocazione, del passaporto dal quale sia rilevabile uno dei motivi di ingresso sopra indicati e della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura e verificare la coincidenza dei codici indicati sull assicurata con quelli indicati nella nota di convocazione; b) se l assistito non è ancora in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura o se ha ricevuto la comunicazione della convocazione per il fotosegnalamento via sms, è possibile procedere nel seguente modo: a. accedere al sito b. cliccare sul link: AREA RISERVATA STRANIERI; c. inserire nel riquadro NOME UTENTE il codice user-id indicato a destra dell assicurata; d. inserire nel riquadro PASSWORD il codice password indicato a sinistra della ricevuta dell assicurata senza inserire il trattino posto prima dell ultima cifra e cliccare conferma; e. stampare la videata relativa all appuntamento fissato f. procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. senza scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data di convocazione indicata nella videata relativa all appuntamento, avendo cura di acquisire copia della convocazione, del passaporto dal quale sia rileva- 15

16 bile uno dei motivi di ingresso sopra indicati, della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura; c) se l assistito non è ancora in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura o accedendo al portale non risultasse inserito alcun appuntamento, dovrà essere invitato dall operatore del Distretto, a recarsi presso la locale Questura per la verifica della relativa posizione. In caso di accertamento positivo, l operatore della Questura rilascerà allo straniero idoneo documento di convocazione per il fotosegnalamento; anche in tal caso si potrà procedere al rinnovo senza scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data di convocazione indicata in suddetta nota, avendo cura di acquisire copia della stessa, del passaporto dal quale sia rilevabile uno dei motivi di ingresso sopra indicati e della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura; g. dopo la convocazione per il fotosegnalamento, la Questura rilascia all assistito un ulteriore documento, che potrà essere ritenuto valido, unitamente alla copia del passaporto del passaporto dal quale sia rilevabile uno dei motivi di ingresso sopra indicati, della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura per il successivo rinnovo di 6 mesi senza scelta del medico, termine entro il quale verrà consegnato all assistito il Permesso di soggiorno definitivo. Si fa presente che sul sito nella sezione Controlla il permesso di soggiorno online è possibile consultare lo stato del documento di soggiorno: in particolare, inserendo il numero di pratica (10 caratteri) o il numero di assicurata (12 caratteri) della richiesta del permesso di soggiorno, è possibile verificare se lo stesso è pronto per la consegna oppure in trattazione. Copia dell avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, con l indicazione delle modalità per il ritiro del permesso di soggiorno già pronto (giorno, ora e luogo) potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. senza scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data indicata, avendo cura di acquisire copia del passaporto dal quale sia rilevabile uno dei motivi di ingresso sopra indicati e della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura; Qualora invece l avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, precisi che il permesso di soggiorno è ancora in trattazione, copia dell avviso potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. senza scelta del medico, per 6 mesi, avendo cura di acquisire copia del passaporto dal quale sia rilevabile uno dei motivi di ingresso sopra 16

17 indicati e della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura. C) ISTANZA PRESENTATA DIRETTAMENTE AGLI UFFICI DELLA QUESTURA Qualora il cittadino straniero presenti la documentazione relativa alla prima richiesta di permesso di soggiorno inoltrata direttamente alla Questura, sulla quale sia indicato un motivo di soggiorno per il quale è prevista l iscrizione obbligatoria al S.S.N., è possibile procedere all iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero, senza scelta del medico (cfr. circolare Regione Veneto prot. n /20251/50.01 del ), con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta alla Questura e con una validità di 6 mesi. SCADENZA ISCRIZIONE SEMESTRALE: Si fa presente che sul sito nella sezione Controlla il permesso di soggiorno online è possibile consultare lo stato del documento di soggiorno: in particolare, inserendo il numero di pratica (10 caratteri) della richiesta del permesso di soggiorno, è possibile verificare se lo stesso è pronto per la consegna oppure in trattazione. Copia dell avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, con l indicazione delle modalità per il ritiro del permesso di soggiorno già pronto (giorno, ora e luogo) potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. senza scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data indicata, avendo cura di acquisire la documentazione relativa alla prima richiesta di permesso di soggiorno inoltrata direttamente alla Questura, sulla quale sia indicato un motivo di soggiorno per il quale è prevista l iscrizione obbligatoria al S.S.N.. Qualora invece l avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, precisi che il permesso di soggiorno è ancora in trattazione, copia dell avviso potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. senza scelta del medico, per 6 mesi, avendo cura di acquisire la documentazione relativa alla prima richiesta di permesso di soggiorno inoltrata direttamente alla Questura, sulla quale sia indicato un motivo di soggiorno per il quale è prevista l iscrizione obbligatoria al S.S.N.. 17

18 MODALITA DI RINNOVO ISCRIZIONE AL S.S.N. A SEGUITO RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: A) ISTANZA PRESENTATA ALL UFFICIO POSTALE ABILITATO: 1) L assistito extracomunitario, che abbia richiesto il rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta l iscrizione obbligatoria, ha diritto al rinnovo di tale iscrizione e della relativa scelta del medico per un periodo di 12 mesi (a decorrere dalla data di spedizione dell assicurata), presentando: a. la ricevuta dell assicurata inviata alla Questura; b. il precedente permesso di soggiorno dal quale si rilevi un motivo di soggiorno che consenta l iscrizione obbligatoria al S.S.N.. Si ricorda che gli assistiti ultra sessantacinquenni che rinnovano il permesso di soggiorno ed i cittadini extracomunitari in possesso del nulla osta per ricongiungimento familiare con familiare extracomunitario rilasciato prima del al compimento del 65esimo anno di età continuano ad avere diritto all iscrizione obbligatoria al S.S.N.. Contrariamente la Regione Veneto, con nota del n , ha segnalato che gli assistiti ascendenti ricongiunti e quindi iscritti obbligatoriamente al S.S.N. prima del compimento del 65esimo anno di età, al compimento del 65esimo anno di età successivo all ingresso in Italia, avvenuto dopo il , l iscrizione al S.S.N non sarà più obbligatoria, ma dovrà avvenire a titolo volontario con versamento del relativo contributo (cfr. scheda operativa n. 7/2017). Inoltre con nota del n è stato comunicato che il Ministero della Salute ha chiarito che il genitore ultra sessantacinquenne già iscritto a titolo volontario al SSN, conserverà tale titolo di iscrizione anche in occasione dell ottenimento per permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Pertanto anche in presenza di tale permesso di soggiorno l iscrizione sarà possibile solo con versamento del relativo contributo volontario e dovrà essere conseguentemente rinnovata di anno in anno. 2) Qualora, alla scadenza del rinnovo di 12 mesi dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, l assistito non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno rinnovato, per un ulteriore rinnovo, si procederà come segue: 18

19 a) se l assistito è in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura (debitamente timbrata e firmata ), è possibile procedere al rinnovo, con scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data di convocazione indicata in suddetta nota, avendo cura di acquisire copia della nota di convocazione, del precedente permesso di soggiorno dal quale si rilevi un motivo di soggiorno che consenta l iscrizione obbligatoria al S.S.N. e della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura e verificare la coincidenza dei codici indicati sull assicurata con quelli indicati nella nota di convocazione; b) se l assistito non è ancora in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura o se ha ricevuto la comunicazione della convocazione per il fotosegnalamento via sms, è possibile procedere nel seguente modo: a. accedere al sito b. cliccare sul link: AREA RISERVATA STRANIERI; c. inserire nel riquadro NOME UTENTE il codice user-id indicato a destra dell assicurata; d. inserire nel riquadro PASSWORD il codice password indicato a sinistra della ricevuta dell assicurata senza inserire il trattino posto prima dell ultima cifra e cliccare conferma; e. stampare la videata relativa all appuntamento fissato f. procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data di convocazione indicata nella videata relativa all appuntamento, avendo cura di acquisire copia della convocazione, del precedente permesso di soggiorno dal quale si rilevi un motivo di soggiorno che consenta l iscrizione obbligatoria al S.S.N. e della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura; c) se l assistito non è ancora in possesso della nota di convocazione per il fotosegnalamento inviata dalla Questura o accedendo al portale non risultasse inserito alcun appuntamento, dovrà essere invitato dall operatore del Distretto, a recarsi presso la locale Questura per la verifica della relativa posizione. In caso di accertamento positivo, l operatore della Questura rilascerà allo straniero idoneo documento di convocazione per il fotosegnalamento; anche in tal caso si potrà procedere al rinnovo con scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data di convocazione indicata in suddetta nota, avendo cura di acquisire copia della nota di convocazione, del precedente permesso di soggiorno dal quale si rilevi un motivo di soggiorno che consenta l iscrizione obbligatoria al S.S.N. e della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura; 19

20 3) dopo la convocazione per il fotosegnalamento, la Questura rilascia all assistito un ulteriore documento, che sarà ritenuto valido, unitamente alla copia del precedente permesso di soggiorno dal quale sia rilevabile un motivo di soggiorno che consenta l iscrizione obbligatoria al S.S.N. per il successivo rinnovo di 6 mesi, con scelta del medico, termine entro il quale verrà consegnato all assistito il Permesso di soggiorno rinnovato. Si fa presente che sul sito nella sezione Controlla il permesso di soggiorno online è possibile consultare lo stato del documento di soggiorno: in particolare, inserendo il numero di pratica (10 caratteri) o il numero di assicurata (12 caratteri) della richiesta del permesso di soggiorno, è possibile verificare se lo stesso è pronto per la consegna oppure in trattazione. Copia dell avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, con l indicazione delle modalità per il ritiro del permesso di soggiorno già pronto (giorno, ora e luogo) potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data indicata, avendo cura di acquisire copia del precedente permesso di soggiorno dal quale si rilevi un motivo di soggiorno che consenta l iscrizione obbligatoria al S.S.N. e della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura. Qualora invece l avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, precisi che il permesso di soggiorno è ancora in trattazione, copia dell avviso potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, per 6 mesi, avendo cura di acquisire copia del precedente permesso di soggiorno dal quale si rilevi un motivo di soggiorno che consenta l iscrizione obbligatoria al S.S.N. e della ricevuta dell assicurata inviata alla Questura. B) ISTANZA DI RINNOVO PRESENTATA ALLA LOCALE QUESTURA: se un cittadino straniero presenta la documentazione relativa alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno inoltrata direttamente alla Questura e da tale documentazione sia rilevabile un motivo di soggiorno per il quale è prevista l iscrizione obbligatoria al S.S.N., è possibile procedere rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo alla Questura e con una validità di 6 mesi. SCADENZA RINNOVO ISCRIZIONE SEMESTRALE: Decorsi i primi 6 mesi di iscrizione è possibile verificare sul sito nella sezione Controlla il permesso di soggiorno online è possibile consultare lo stato del documento di soggiorno: in particolare, inserendo 20

21 il numero di pratica (10 caratteri) della richiesta del permesso di soggiorno, è possibile verificare se lo stesso è pronto per la consegna oppure in trattazione. Copia dell avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, con l indicazione delle modalità per il ritiro del permesso di soggiorno già pronto (giorno, ora e luogo) potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, fino a 15 gg. successivi alla data indicata, avendo cura di acquisire la documentazione relativa alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno inoltrata direttamente alla Questura sulla quale sia indicato un motivo di soggiorno per il quale è prevista l iscrizione obbligatoria al S.S.N.. Qualora invece l avviso, visualizzabile tramite questo sistema informatico, precisi che il permesso di soggiorno è ancora in trattazione, copia dell avviso potrà essere utilizzato per procedere al rinnovo dell iscrizione al S.S.N. con scelta del medico, per 6 mesi, avendo cura di acquisire la documentazione relativa alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno inoltrata direttamente alla Questura sulla quale sia indicato un motivo di soggiorno per il quale è prevista l iscrizione obbligatoria al S.S.N.. CASI PARTICOLARI Nel caso di minori in possesso di permesso di soggiorno per minore età si procederà all iscrizione obbligatoria al S.S.N. con scelta del medico per il periodo di validità del permesso di soggiorno, su richiesta del soggetto che esercita la tutela del minore, che dovrà presentare: documento di identità personale; dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attestante la residenza o la dimora (per dimora abituale è considerata l ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza o presso la famiglia affidataria); permesso di soggiorno per minore età (o in alcuni casi, affidamento o protezione sociale) codice fiscale. Si fa presente che i tempi per la nomina di un tutore per il minore sono generalmente lunghi. Pertanto il minore che fosse ancora sprovvisto del permesso di soggiorno potrà usufruire dell assistenza sanitaria attraverso il rilascio della tessera STP. 21

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