NORMATIVA & APPROFONDIMENTI
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- Aureliana Volpe
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1 NORMATIVA & APPROFONDIMENTI APPROFONDIMENTI CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO Marzo SPESE DI RAPPRESENTANZA - PREMESSA Come già annunciato nello scorso mese di novembre, si è concluso l iter legislativo delle spese di, che è destinato a sostituire il regime fino ad ora in vigore, che nel tempo ha rappresentato un elemento di incertezza per la mancanza di definizioni precise, con numerosi problemi per i contribuenti. Con il D.M. 11 novembre 2008, peraltro diffuso solo a gennaio 2009, sono state finalmente disegnate le regole per stabilire quando una spesa è da classificare come di o no, in funzione della natura e della destinazione della stessa e del volume dei ricavi dell attività caratteristica. L entrata in vigore è prevista per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, e pertanto saranno applicabili già dal NOVITA Scompare la deducibilità in 5 quote annuali, viene introdotta la deducibilità integrale, con limiti prefissati, fondati sul concetto di gratuità, inerenza e funzionalità. Sono sempre deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00 il cui importo non dovrà essere considerato nei limiti di seguito indicati. La nuova deducibilità delle spese di farà riferimento a criteri di inerenza e congruità, previsti dal nuovo art. 108, co. 2 del Tuir e sarà commisurata ai ricavi e proventi della gestione caratteristica dell impresa, con una struttura a scaglioni; il tetto di deducibilità sarà pari a : - 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni; - 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni; - 0,1% dei ricavi o altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni. Nessuna novità invece per l Iva, che rimarrà indetraibile sulle spese di. NUOVA CLASSIFICAZIONE: SPESE PER OSPITALITA Uno degli elementi di novità riguarda le spese di ospitalità: una tipologia di spese di viaggio, vitto e alloggio che NON sono considerate spese di e quindi non sono soggette alle specifiche regole viste prima. E il caso delle spese per clienti, anche potenziali, ospitati in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili o in occasione di visite a stabilimenti o unità produttive dell impresa. Il decreto prevede che non costituiscono spese di, e pertanto non soggiacciono ai limiti di congruità: spese per vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell impresa. spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall impresa o attinenti all attività caratteristica della stessa. Per le imprese la cui attività caratteristica è quella dell organizzazione di fiere e simili non costituiscono spese di le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, nell ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive. Restano escluse da tale previsione le spese di vitto e alloggio sostenute per ospitare fornitori o soggetti terzi. Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni
2 A fronte della deducibilità totale di queste spese, il D.M. prevede un certo rigore negli obblighi documentali. Si richiede, infatti, un apposita documentazione, dalla quale risultino: le generalità dei soggetti ospitati; la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione, obbligo che si correla sembra al solo caso delle mostre, fiere etc; la natura dei costi sostenuti. Una prima esclusione dalle spese di ospitalità è data dal requisito soggettivo, ogni qualvolta le spese riguardino soggetti diversi dai clienti e quindi ad esempio i fornitori, le autorità Un altra esclusione soggettiva riguarda i viaggi di tipo turistico oppure le ricorrenze aziendali (ventennale dell azienda), che si andranno a sommare alle spese di e che dovranno superare il test di congruità dei ricavi. La società Alfa, in occasione del lancio di un nuovo prodotto, invita presso la sede aziendale i clienti che, in quanto suoi distributori, con ogni probabilità lo acquisteranno per collocarlo sui mercati di appartenenza. Se Alfa paga ai clienti il viaggio, i pernottamenti e i pasti, queste sono spese integralmente deducibili. Va ricordato che dal 2009 le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, sono del 75% del costo sostenuto, ferma restando l integrale detraibilità dell Iva, quest ultima a partire dal 1 settembre Detraibile ospitalità dal 01/09/08 (deducibile 100%) Spese vitto e alloggio sostenute per clienti che rientrano nella classificazione delle spese per ospitalità BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 50,00 Per quanto riguarda il conteggio del limite della deducibilità delle spese di, NON si devono considerare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, che risultano deducibili per l intero importo, come previsto dal terzo periodo del co. 2 dell art. 108 del Tuir. Tale importo deve assumersi al lordo dell Iva eventualmente indetraibile. detraibile Spese per omaggi interamente deducibile Bene unitario fino a 25,82 (imponibile, Iva esclusa) 25,82 (Iva inclusa), ma fino a 50,00 (Iva inclusa) Spese per omaggi interamente deducibile CLASSIFICAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA Definizione: Una spesa è di quando il suo beneficiario è un soggetto dal quale non ci si attende una specifica controprestazione, ma solo una reazione potenziale ed eventuale. Dal 2008 le spese di non sono più deducibili al 33% in 5 anni (al 6,60%), ma riducono il reddito complessivo, se rispettano specifici requisiti di inerenza e congruità. Per quanto riguarda l inerenza: si tratta di cinque categorie di spese: 1) spese per viaggi turistici finalizzati al concreto svolgimento di significative attività promozionali dei beni o servizi dell impresa; Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni
3 2) spese per feste ed eventi in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; 3) spese per feste, ricevimenti ed eventi in occasione dell inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell impresa; 4) spese per feste ed eventi in occasione di mostre, fiere ed altri eventi simili in cui sono esposti i beni o i servizi prodotti dall impresa; 5) ogni altra spese per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi per convegni, sempre che venga rispettato il requisito dell inerenza (esempio i fornitori). In relazione a queste ipotesi, non sono specificati i destinatari delle spese Le spese che rientrano in questa classificazione sono deducibili secondo il requisito della congruità: si applica un tetto massimo, con le seguenti regole: - 1,3% per ricavi fino a 10 milioni di euro; - 0,5% per ricavi che eccedono i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; - 0,1% dei ricavi per la parte che eccede i 50 milioni di euro. Nulla potrà essere recuperato fiscalmente per l eventuale eccedenza. Queste spese, qualificate di, soffrono peraltro dell indetraibilità dell Iva addebitata in fattura, poiché questa è la regola che si rinviene nel D.P.R. n. 633/72. Nel limite della congruità sono esclusi i beni distribuiti gratuitamente e le spese di valore unitario non superiore a 50,00 euro, per i quali vale la piena deducibilità. La società Alfa riceve un proprio fornitore che, per evidenti motivi di pubbliche relazioni, è ospitato quanto a alloggio e vitto nel periodo in cui visita l azienda. Questo tipo di spesa non è tra quelle integralmente deducibili viste al paragrafo precedente e si ritiene vada inquadrata nella 5) categoria di spese (categoria residuale). Si cumulerà, quindi, alle altre spese della medesima natura, soffrendo di un eventuale limite alla deducibilità, dato dal plafond calcolato sui ricavi. Spese vitto e alloggio che rientra nella nuova nozione delle spese di 50,00 (Iva inclusa) SPESE DI TRASFERTA Caso di diversa classificazione sono le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dagli amministratori, per recarsi a fare visita ad un proprio cliente. In questo caso siamo al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.M., e i costi dovranno essere ricondotti alla casistica delle spese di trasferta. CASI PARTICOLARI Le imprese di nuova costituzione possono riportare in avanti le eccedenze indeducibili relative agli anni precedenti a quello di conseguimento dei ricavi e dedurli in quest ultimo esercizio e nel successivo se ci sono eccedenze di segno inverso. Con particolare riferimento ai contribuenti minimi, per i quali è prevista una modalità semplificata di determinazione del reddito, non trovano applicazione le norme del Tuir che limitano la deducibilità di taluni costi. Conseguentemente per omaggi, vitto e alloggio potranno essere portate in deduzione per l intero importo pagato, semprechè vi siano criteri oggettivi di inerenza. LAVORO AUTONOMO L art. 54, co. 5 del Tuir prevede che le spese relative a somministrazioni alberghiere e di alimenti e bevande siano deducibili al 75% e in ogni caso per un importo non superiore al 2% dell ammontare dei compensi percepiti nell esercizio. Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni
4 Secondo la circolare n. 53/2008, il 2% rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, che compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti nell esercizio. Anche le spese di sono oggetto della disciplina specifica contenuta nel co. 5 dell art. 54 del Tuir, che ne dispone la deducibilità nei limiti del 1% dei compensi percepiti, con la nuova limitazione della deduzione al 75%, analogamente alla nuova limitazione della deduzione. Le spese alberghiere e di ristorazione effettuate in occasione di convegni dovranno assumersi nel limite del 50% del 75% del costo sostenuto, mentre quelle sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate, rimangono interamente deducibili. Spese alberghiere detraibile Spese alberghiere dell 2% dei Bene unitario fino a 25,82 (imponibile, Iva esclusa) 25,82 (Iva inclusa) detraibile dell 1% dei dell 1% dei Spese alberghiere in occasione di convegni o corsi detraibile Spese per convegni e corsi deducibili nel limite del 50% della spese * (*) Nel limite del 75% dei costi sostenuti, nel tetto massimo della % stabilita. DEFINIZIONE DI ALTRE SPESE pubblicità: l imprenditore si rivolge a un soggetto che, professionalmente, esercita l attività di pubblicitario, perché diffonda il nome dell azienda, il suo marchio o un prodotto e così via, evidentemente dietro corrispettivo; l azione pubblicitaria è visibile in modo diffuso, cioè, e ad esempio, mediante passaggi in televisione, sui giornali, cartellonistica eccetera; sponsorizzazione: il destinatario della spesa, che non è un professionista della pubblicità, si impegna a diffondere i segni distintivi dell azienda in un contesto ben determinato; si pensi alla sponsorizzazione della squadra di calcio: la visibilità dello sponsor tendenzialmente si limita al momento della celebrazione dell evento sportivo. Sia pubblicità che sponsorizzazione sono, quindi, contratti caratterizzati da un sinallagma, cioè una prestazione e una controprestazione, dal che, rispettati i generali requisiti di inerenza, la deduzione del costo da parte di chi lo sostiene non va posta in discussione, così come è detraibile l Iva addebitata in fattura. La società Alfa produce programmi per la tenuta della contabilità, ed eroga un contributo di per un convegno organizzato dal locale Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La società chiede e ottiene di esporre uno striscione al banco dei relatori e di presenziare all evento con suoi addetti che pubblicizzano i programmi, con dimostrazioni e distribuzione di brochure. La spesa, di sponsorizzazione, è integralmente deducibile. Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni
5 Studio Ansaldi srl corso piave 4, Alba (CN) La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati. Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni
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