La sicurezza nei cantieri
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- Evelina Giuseppe
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1 Guido Cianciulli Nuovi Principi Normativi e Piani Operativi di Sicurezza La sicurezza nei cantieri Nuovi principi normativi e piani operativi di sicurezza La sicurezza nei cantieri nel 494 bis (D.Lgs. 528/99), nella legge 109/94 e nel Nuovo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/99) ed indicazioni pratiche per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza ACCA COLLANA SELEZIONI NORMATIVE TEMATICHE 1
2 Guido Cianciulli La sicurezza nei cantieri Nuovi principi normativi e piani operativi di sicurezza La sicurezza nei cantieri nel 494 bis (D.Lgs. 528/99), nella legge 109/94 e nel Nuovo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 554/99) ed indicazioni pratiche per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza ACCA COLLANA SELEZIONI NORMATIVE TEMATICHE Prima edizione giugno 2000 Prima ristampa 2
3 ACCA software s.r.l. Via Michelangelo Cianciulli MONTELLA (AV) - Italy Tel. (+39) 0827/ Fax (+39) 0827/ [email protected] - Internet: Tutti i diritti sono riservati. COPYRIGHT Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza l autorizzazione scritta di ACCA software s.r.l. e dell Autore Guido Cianciulli. ACCA software e l Autore non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti eventualmente causati dall uso delle informazioni contenute in questa pubblicazione. 3
4 a mia moglie Alba Un particolare ringraziamento a mio fratello, ing. Antonio Cianciulli, per il prezioso supporto umano e professionale. 4
5 L Autore Guido Cianciulli è l amministratore unico di ACCA software. Nei primi anni della sua attività professionale come geometra, è direttamente impegnato nella progettazione e realizzazione di opere civili ricoprendo, frequentemente, anche il ruolo di direttore dei lavori e di cantiere. Contemporaneamente, matura esperienze nel settore informatico, sviluppando una prima versione di PriMus per Apple II. A questa ne seguiranno altre in ambiente DOS, durante il cui sviluppo sorgono e si consolidano molteplici contatti con numerosi professionisti, direttamente impegnati sul campo sull intero territorio nazionale, e con personalità dedite all estensione della normativa sui Lavori Pubblici, diventando, così, egli stesso un esperto della materia. Alla fine degli anni ottanta, ormai esperto programmatore in ambiente Windows anche grazie ad alcuni soggiorni negli USA, arriva finalmente PriMus sotto Windows: nasce il primo programma italiano di contabilità e computo metrico in ambiente Windows, segnalato anche da numerosi premi e riconoscimenti assegnati da testate specializzate. Dall inizio degli anni novanta progetta e sviluppa numerosi programmi per l ingegneria civile in ambiente Windows (CanTus, TerMus, DocMus, PriMus-C, CerTus, ecc.), che hanno riscosso e tuttora riscuotono ampi consensi presso gli operatori, facendo di ACCA una società leader del settore. 5
6 Introduzione La presente pubblicazione nasce in un momento di grandi cambiamenti per il settore dell edilizia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori che operano in questo comparto. Infatti, dal 18 aprile 2000 è in vigore il D.Lgs. 528/99 modificativo del D.Lgs. 494/96 che unitamente alla Merloni Ter ed il relativo Regolamento di Attuazione forma il nuovo corpo normativo ed apporta innovazioni di assoluto rilievo al settore. Nella presente pubblicazione sono riportati i testi delle nuove norme. In particolare la prima parte della pubblicazione contiene il testo del D.Lgs. 494/96 insieme a quello coordinato e modificato dal D.Lgs. 528/99, in modo da sottolineare le innovazioni apportate dal nuovo decreto. La seconda parte della pubblicazione contiene gli articoli della Merloni Ter che riportano indicazioni specifiche sulla sicurezza. La terza parte presenta ancora una selezione ragionata di articoli del Regolamento di Attuazione che hanno a tema la sicurezza, suddivisi per fasi di realizzazione dell opera, dalla progettazione al collaudo e alla manutenzione. La quarta parte normativa della pubblicazione riporta la determinazione dell Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici a proposito di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili che dichiara illegittimi quei bandi di gara per l appalto di opere edili ove non sono indicati i costi della sicurezza. 6
7 Il presente testo è quindi uno strumento per avere una visione veloce delle innovazioni apportate dalle più recenti normative al settore della sicurezza in edilizia. L ultima parte della pubblicazione è dedicata alla novità più importante introdotta dalla nuova normativa, cioè il Piano Operativo di Sicurezza, di cui vengono illustrate modalità concrete di redazione. 7
8 Capitolo 1 Raffronto tra il Testo del D.Lgs. 494/96 e il Testo Coordinato dal D.Lgs. modificativo 528/99 Il presente capitolo propone un raffronto tra il testo del D.Lgs. 494/96 con il testo coordinato dal D.Lgs. modificativo 528/99. Nelle pagine seguenti, per ogni articolo del D.Lgs. 494/96, è riportato il corrispondente articolo dello stesso Decreto con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 528/99 in modo che il Tecnico possa effettuare un confronto rapido e funzionale. I testi del D.Lgs. 494/96 e quello coordinato dal D.Lgs. 528/99 sono riportati, rispettivamente, nella colonne di sinistra e di destra. Il testo riportato in grassetto nella colonna di sinistra (D.Lgs. 494/96) è da intendersi eliminato dal D.Lgs. 528/99. Il testo riportato in grassetto nella colonna di destra è da intendersi aggiunto dal D.Lgs. 528/99. 8
9 D.L. 14 Agosto 1996 N. 494 Testo Originario DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N. 494 (Supplemento Ordinario n.156 alla Gazzetta Ufficiale 23 Settembre 1996, n. 223) Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 22 febbraio 1994, n.146; Vista la legge 6 febbraio 1996, n.52, ed in particolare l articolo 6, comma 3; Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 Luglio 1996; Acquisiti i pareri delle componenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell 8 agosto 1996; D.L. 14 Agosto 1996 N. 494 Testo Coordinato DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N. 494 (Supplemento Ordinario n.156 alla Gazzetta Ufficiale 23 Settembre 1996, n. 223) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1999, N. 528 (Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n.14) Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 22 febbraio 1994, n.146; Vista la legge 6 febbraio 1996, n.52, ed in particolare l articolo 6, comma 3; Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 Luglio 1996; Acquisiti i pareri delle componenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell 8 agosto 1996; 9
10 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell industria, del commercio e dell artigianato, dell interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Articolo 1 Campo di applicazione 1.Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all articolo 2, comma 1, lettera a). 2.Le disposizioni del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 Marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 3.Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell articolo 23 del regio decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell industria, del commercio e dell artigianato, dell interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Articolo 1 Campo di applicazione 1.Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all articolo 2, comma 1, lettera a). 2.Le disposizioni del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 Marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 3.Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell art.23 del regio decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati 10
11 del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. Articolo 2 Definizioni 1.Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l esecuzione o per il controllo dell esecuzione dell opera; fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. e-bis) ai lavori svolti in mare; e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. Articolo 2 Definizioni 1.Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell esecuzione 11
12 d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per l esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 5. dell opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per l esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 5; f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell opera; f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche. 12
13 Articolo 3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1.Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell esecuzione del progetto e nell organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2.Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 3.Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 10, in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea se l entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni; b) nei cantieri di cui all articolo 11, comma 1, lettera a); c) nei cantieri di cui all articolo 11, comma 1, lettera b); Articolo 3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1.Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell esecuzione del progetto e nell organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del Al fine di permettere la pianificazione dell esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2.Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell opera, valuta i documenti di cui all articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 3.Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell allegato II. 13
14 d) nei cantieri di cui all articolo 11, comma 1, lettera c), se l entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni; e) nei cantieri di cui all articolo Nei casi di cui al terzo comma, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all articolo Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all articolo bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche al caso in cui, dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 5.Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l esecuzione dei lavori. 6.Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7.Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 8.Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all articolo 11, comma 1: a) chiede alle imprese esecutrici l iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 5.Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l esecuzione dei lavori. 6.Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7.Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 8.Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un unica impresa: a) verifica l idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai 14
15 b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l esecuzione e fermo restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Articolo 4 Obblighi del coordinatore per la progettazione 1.Durante la progettazione esecutiva dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all articolo 13; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell allegato II al documento U.E. 260/5/93. 2.Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera. lavori da affidare, anche attraverso l iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Articolo 4 Obblighi del coordinatore per la progettazione 1.Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12, comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell allegato II al documento U.E. 260/5/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all articolo 31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera. 15
16 3.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell industria, del commercio e dell artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l igiene del lavoro di cui all articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata Commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b). 3.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, della Sanità e dei lavori pubblici [*], sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l igiene del lavoro di cui all articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b). [*] Articolo 4 D.Lgs. 528/99 1.Omissis 2. Il decreto di cui all articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 5 Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori provvede a: a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro; b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; Articolo 5 Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12, assicurandone la coerenza con quest ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione 16
17 dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l attuazione di quanto previsto all articolo 15; e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione provvede a dare comunicazione dell inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 17
18 1-bis. Nei casi in cui all articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l esecu-zione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 2.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell industria, del commercio e dell artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione prevenzione infortuni è emanato l elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e). 3.Fino all emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma 1, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell arresto fino a sei mesi. Articolo 6 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1.La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi di cui all articolo 3. 2.La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5. 2.Soppresso 3.Soppresso Articolo 6 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1.Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori. 2.La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell adempimento degli obblighi di cui all articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a). 18
19 Articolo 7 Obblighi dei lavoratori autonomi 1.I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994; b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. Articolo 8 Misure generali di tutela 1.I datori di lavoro, durante l esecuzione dell opera, osservano le misure generali di tutela di cui all articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari Articolo 7 Obblighi dei lavoratori autonomi 1.I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994; b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. Articolo 8 Misure generali di tutela 1.I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l esecuzione dell opera, osservano le misure generali di tutela di cui all articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari 19
20 materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l adeguamento, in funzione dell evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all interno o in prossimità del cantiere. Articolo 9 Obblighi dei datori di lavoro materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l adeguamento, in funzione dell evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all interno o in prossimità del cantiere. Articolo 9 Obblighi dei datori di lavoro 1.I datori di lavoro: 1.I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 2, comma 1, lettera f-ter). 2.La redazione ovvero l accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall articolo 12, costituisce adempimento delle norme previste dall articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall articolo 7, comma 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo n. 626/ L accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del
21 Articolo 10 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1.Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 2.I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell edilizia. Articolo 10 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1.Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 2.I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall ISPESL, dall INAIL, dall Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell edilizia. 21
22 3.Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all allegato V. 4.L attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore. 5.L attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all allegato V o l attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le stesse caratteristiche di equipollenza. 6.Le spese connesse con l espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 7.Le Regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti. Articolo 11 Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all organo di vigilanza competente territorialmente, prima dell inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all allegato III e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi: 3.Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all allegato V. 4.L attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore. 5.L attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all allegato V o l attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le stesse caratteristiche di equipollenza. 6.Le spese connesse con l espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 7.Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti. Articolo 11 Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell inizio dei lavori, trasmette all Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all allegato III nonché gli eventuali ag- 22
23 giornamenti nei seguenti casi: a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni; c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell allegato II. 2 Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell organo di vigilanza territorialmente competente. 3 Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Articolo 12 Piano di sicurezza e di coordinamento 1.Il piano contiene l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei costi relativi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, a) cantieri di cui all articolo 3, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all obbligo di notifica, ricadano nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d opera; c) cantieri i cui opera un unica impresa al cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 2 Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell organo di vigilanza territorialmente competente. 3 Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Articolo 12 Piano di sicurezza e di coordinamento [**] 1.Il piano contiene l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto an- 23
24 l utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. che al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, i seguenti elementi: a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall alto; m) misure per assicurare la salubrità dell aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da 24
25 adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall articolo 14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall art.5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l attuazione dei singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 2.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell industria, del commercio e dell artigianato, sentita la Commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all emanazione del regolamento di cui all articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all articolo Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all articolo 2.Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d appalto. 3 I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 4.I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappre- 25
26 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell inizio dei lavori. 5.L impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6.Le disposizioni del presente articolo e quelle dell articolo 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio. sentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell inizio dei lavori. 5.L impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio. [*] Articolo 22 D.Lgs. 528/99 1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 del decreto legislativo n.494 del 1996, e l indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall articolo 31, comma 1, della Legge n. 109 del 1994 e successive modifiche. Articolo 13 Piano generale di sicurezza 1.Nei lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a uomini/giorni, fermo restando l obbligo di redazione del piano di cui all articolo 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa redigere, all atto della progettazione e comunque prima della fase di richiesta di presentazione delle offerte per l esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi: Articolo 13 Obblighi di trasmissione 1.Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 26
27 a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall alto; m) misure per assicurare la salubrità dell aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall articolo 14; r) disposizioni per dare attuazione a 27
28 quanto previsto dall articolo 5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l attuazione dei singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. Nuovi Principi Normativi e Piani Operativi di Sicurezza 2.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione infortuni, può, con proprio decreto, modificare e integrare l elenco degli elementi di cui al comma 1; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all emanazione del regolamento di cui all articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n Il piano generale di sicurezza è trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l esecuzione dei lavori. Articolo 14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 1.Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare proposte al riguardo. 2.I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e Prima dell inizio dei lavori l impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 3.Prima dell inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l esecuzione. Articolo 14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 1.Prima dell accettazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo. 2.Soppresso 28
29 Articolo 15 Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori 1.Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all articolo 13, comma 1, in cui siano presenti più imprese, il coordinatore per l esecuzione dei lavori verifica l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Articolo 16 Modalità di attuazione della valutazione del rumore 1.L esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni. 2.Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento. 3.Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all altra può essere fatto riferimento, ai fini dell applicazione della vigente normativa, al valore dell esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n Articolo 15 Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori Abrogato Articolo 16 Modalità di attuazione della valutazione del rumore 1.L esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. 2.Sul rapporto di valutazione di cui all articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento. 3.Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all altra può essere fatto riferimento, ai fini dell applicazione della vigente normativa, al valore dell esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall art.39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n
30 Articolo 17 Modalità attuative di particolari obblighi 1.Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore all anno, l adempimento di quanto previsto dall articolo 14 costituisce assolvimento dell obbligo di riunione di cui all articolo 11 del decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza. 2.Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. 3.Fermo restando l articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria. 4.I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994. Articolo 17 Modalità attuative di particolari obblighi 1.Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l adempimento di quanto previsto dall articolo 14 costituisce assolvimento dell obbligo di riunione di cui all articolo 11 del decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza. 2.Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. 3.Fermo restando l art.22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria. 4.I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del
31 Articolo 18 Aggiornamento degli allegati 1.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria. Articolo 19 Norme transitorie 1.In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all articolo 10, comma 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l attestazio-ne è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell attività; b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori. 2.I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore. Articolo 18 Aggiornamento degli allegati 1.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della Sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria. Articolo 19 Norme transitorie 1.In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all articolo 10, comma 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l attestazio-ne è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell attività; b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori. 2.I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore. 31
32 3.Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all organo di vigilanza territorialmente competente. Articolo 20 Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori 1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c); b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3. Articolo 21 Contravvenzioni commesse dai coordinatori 1.Il coordinatore per la progettazione è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell articolo 4, comma Il coordinatore per l esecuzione dei lavori è punito: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e); 3.Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all organo di vigilanza territorialmente competente. Articolo 20 Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori 1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4 e 4-bis; 6, comma 2; b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell articolo 3, comma 8, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1. Articolo 21 Contravvenzioni commesse dai coordinatori 1.Il coordinatore per la progettazione è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell articolo 4, comma Il coordinatore per l esecuzione dei lavori è punito: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) e comma 1-bis; 32
33 b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell articolo 5, comma 1, lettera d). Articolo 22 Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro 1. I datori di lavoro sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma 3; b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2. b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell articolo 5, comma 1, lettera d). Articolo 22 Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1.I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto. 2.Il datore di lavoro è punito con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell articolo 14, comma 1, primo periodo. 3.Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13 commi 2 e 3. 4.I preposti sono puniti con l arresto sino a due mesi o con l ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3. 33
34 Articolo 23 Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi 1. I lavoratori autonomi sono puniti con l arresto fino ad un mese o con l ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3. Articolo 23 Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi 1.I lavoratori autonomi sono puniti con l arresto fino ad un mese o con l ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3. Articolo 23-bis Estinzione delle contravvenzioni 1.Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758. Articolo 24 Oneri 1.Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione. Articolo 25 Entrata in vigore 1.Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Articolo 24 Oneri 1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione. Articolo 25 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 34
35 Ulteriori Articoli del D.Lgs. 528/99 (non contenenti riferimenti al D.Lgs. 494/96) Articolo 4 [*] 1.[Omissis] 2.Il decreto di cui all articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 22 [**] 1.I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 del decreto legislativo n.494 del 1996, e l indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall articolo 31, comma 1, della Legge n. 109 del 1994 e successive modifiche. Articolo 23 1.Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l igiene del lavoro di cui all articolo 26 del decreto legislativo n.626/1994, e d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell allegato V del decreto legislativo n.494 del 1996 e sono definiti: a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 494 del 1996, 35
36 come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio; b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l esecuzione di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo. Articolo 24 1.L articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996, è abrogato. Articolo 25 1.Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia conclusa la fase di progettazione. 2.Nelle ipotesi in cui l incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell affidamento dell incarico. 3.Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa: a) nel caso di appalti pubblici, con l approvazione del progetto esecutivo; b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell atto di affidamento dei lavori stessi. 36
37 Articolo 26 1.Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 37
38 ALLEGATO I Elenco dei Lavori Edili o di Genio Civile di cui all Articolo 2, lettera a) 1.I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. 2.Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all allegato II. ALLEGATO II Elenco dei Lavori comportanti Rischi Particolari per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori di cui all Articolo 11, comma 1 1.Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell opera. 2.Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che pre- ALLEGATO I Elenco dei Lavori Edili o di Ingegneria Civile di cui all Articolo 2, lettera a) 1.I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. 2.Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. ALLEGATO II Elenco dei Lavori comportanti Rischi Particolari per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori di cui all Articolo 11, comma 1 1.Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che pre- 38
39 sentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3.Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4.Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione. 5.Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6.Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7.Lavori subacquei con respiratori. 8.Lavori in cassoni ad aria compressa. 9.Lavori comportanti l impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. ALLEGATO III Contenuto della Notifica Preliminare di cui all Articolo 11 1.Data della comunicazione. 2.Indirizzo del cantiere. 3.Committente (i) [nome (i) e indirizzo (i)]. 4.Natura dell opera. 5.Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e indirizzo (i)]. 6.Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell opera [nome (i) e indirizzo (i)]. 7.Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell opera [nome (i) e indirizzo (i)]. sentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. 5.Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6.Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7.Lavori subacquei con respiratori. 8.Lavori in cassoni ad aria compressa. 9.Lavori comportanti l impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. ALLEGATO III Contenuto della Notifica Preliminare di cui all Articolo 11 1.Data della comunicazione. 2.Indirizzo del cantiere. 3.Committente (i) [nome (i) e indirizzo (i)]. 4.Natura dell opera. 5.Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e indirizzo (i)]. 6.Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell opera [nome (i) e indirizzo (i)]. 7.Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell opera [nome (i) e indirizzo (i)]. 39
40 8.Data presunta d inizio dei lavori in cantiere. 9.Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori. ALLEGATO IV (Articolo 9) Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri 1 I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994. Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri 1 I posti di lavoro in cui si esercita l attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II. SEZIONE I Posti di lavoro nei cantieri all interno dei locali 1 Porte di emergenza. 1.1 Le porte di emergenza devono aprirsi verso l esterno. 1.2 Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 8.Data presunta d inizio dei lavori in cantiere. 9.Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori. ALLEGATO IV (Articolo 9) Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri 1 I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994. Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri 1 I posti di lavoro in cui si esercita l attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II. SEZIONE I Posti di lavoro nei cantieri all interno dei locali 1 Porte di emergenza. 1.1 Le porte di emergenza devono aprirsi verso l esterno. 1.2 Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 40
41 1.3 Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza. 2 Aerazione. 2.1 Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d aria moleste. 2.2 Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell inquinamento dell aria respirata devono essere eliminati rapidamente. 3 Illuminazione naturale e artificiale. 3.1 I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4 Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 4.1 I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 4.2 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene. 4.3 Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi. 1.3 Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza. 2 Aerazione. 2.1 Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d aria moleste. 2.2 Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell inquinamento dell aria respirata devono essere eliminati rapidamente. 3 Illuminazione naturale e artificiale. 3.1 I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4 Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 4.1 I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 4.2 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene. 4.3 Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi. 41
42 5 Finestre e lucernari dei locali. 5.1 Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. 5.2 Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti. 6 Porte e portoni. 6.1 La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall uso dei locali. 6.2 Un segnale deve essere apposto ad altezza d uomo sulle porte trasparenti. 6.3 Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti. 6.4 Quando le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 7 Vie di circolazione. 7.1 Quando l uso e l attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza. 8 Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili. 5 Finestre e lucernari dei locali. 5.1 Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. 5.2 Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti. 6 Porte e portoni. 6.1 La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall uso dei locali. 6.2 Un segnale deve essere apposto ad altezza d uomo sulle porte trasparenti. 6.3 Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti. 6.4 Quando le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 7 Vie di circolazione. 7.1 Quando l uso e l attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza. 8 Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili. 42
43 8.1 Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro. 8.2 Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. 8.3 Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili. SEZIONE II Posti di lavoro nei cantieri all esterno del locali 1 Caduta di oggetti. 1.1 I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. 2 Lavori di demolizione. 2.1 Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 3 Paratoie e cassoni. 3.1 Paratoie e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d acqua e di materiali. 3.2 La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 3.3 Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente. 8.1 Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro. 8.2 Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. 8.3 Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili. SEZIONE II Posti di lavoro nei cantieri all esterno del locali 1 Caduta di oggetti. 1.1 I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. 2 Lavori di demolizione. 2.1 Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 3 Paratoie e cassoni. 3.1 Paratoie e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d acqua e di materiali. 3.2 La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 3.3 Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente. 43
44 ALLEGATO V (Articolo 10) Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile 1 Durata del corso 120 ore. 2Argomenti: a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; b) malattie professionali; c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; d)analisi dei rischi; e) norme di buona tecnica e criteri per l organizzazione dei cantieri e l effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali ecc.); f) metodologie per l elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento. ALLEGATO V (Articolo 10) Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile 1 Durata del corso 120 ore. 2Argomenti: a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; b) malattie professionali; c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; d)analisi dei rischi; e) norme di buona tecnica e criteri per l organizzazione dei cantieri e l effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali ecc.); f) metodologie per l elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento. 44
45 Note al D.Lgs. 14 Agosto 1996, N. 494 N.d.R. I testi normativi contenuti nelle note seguenti sono stati aggiornati, rispetto a quelli pubblicati sul Supplemento Ordinario n.156 alla Gazzetta Ufficiale del n.223, con le successive modifiche in110trodotte nell ordinamento legislativo italiano. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alla quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia agli atti legislativi qui trascritti. Note alle Premesse: - L art. 76 della Costituzione regola la delega del Governo dell esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per gli oggetti definiti. - L art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1993». - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994». - L art. 6, comma 3. Così recita: «I termini di cui all art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro 45
46 sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia». - La direttiva 92/57/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 245 del 26 agosto Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concerne: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/ CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro». - Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguarda: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro». Nota all art. 1 - Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 626/1994 vedi nota alle premesse: - Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, concerne: «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno». L art. 23 così recita: «Art. 23 Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi». Nota all art. 3 L art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994 così recita: «Art. 3. (Misure generali di tutela) 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche 46
47 produttive ed organizzative dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente di lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) allontanamento del lavoratore dall esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le misure relative alla sicurezza, all igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori». 47
48 Note all art.4 L allegato II del documento U.E. 26 maggio 1993 cosi recita: ALLEGATO II Fascicolo con le caratteristiche del cantiere Modello (settembre 1993) I. Introduzione Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all atto di eventuali lavori successivi. In altre parole, oltre al registro del cantiere, soggetto ad un aggiornamento permanente, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori successivi all interno o in prossimità dell area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell opera, purché tali lavori non fanno parte dell elenco dei lavori, autonomi concomitanti alla fase di apertura di un cantiere. Il fascicolo con le caratteristiche dell opera (denominato nel testo fascicolo ) assumerà la forma di schede di controllo, ripartite in sezioni che potranno essere modificate a piacere dai singoli Stati membri. II. Precisazioni sul Fascicolo Il fascicolo comprende due capitoli. Parte A Manutenzione ordinaria e straordinaria dell opera; Parte B Equipaggiamenti in dotazione dell opera. Nel capitolo A manutenzione dell opera si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. 48
49 Nella parte B equipaggiamenti in dotazione dell opera compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza. Il controllo, viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell evoluzione del cantiere. Dopo la consegna chiavi in mano dell opera il controllo è aggiornato dal committente, nella fattispecie tutte le modifiche intervenute in un opera nel corso della sua esistenza sono annotate sul capitolo C dotazione. III. Istruzioni per la redazione e la compilazione del Fascicolo Parte A manutenzione dell opera Per le voci corrispondenti il formulario assume la forma di schede di controllo, compilate separatamente per i lavori di revisione (parte A.1) e per i lavori di sanatoria e di riparazione (parte A.2). Nell intestazione della scheda è riportata la denominazione dell opera. Generalmente tali schede di controllo si prestano non soltanto per le costruzioni di edifici ma anche per la costruzione di ponti, dighe e altre opere di ingegneria civile. Nella parte A.1 come pure nella parte A.2 le colonne l, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono compilate già nella fase di pianificazione, mentre la colonna 5 può esserlo anche in tale fase, previo accordo da parte del committente, ma normalmente va compilata all atto della consegna chiavi in mano. Le schede di controllo relative alle parti A.1 e/o A.2 differiscono unicamente nella colonna 1. Le colonne restanti conservano lo stesso titolo. Mentre nella parte A.1 lavori di revisione - la colonna 1 riporta l elenco dei vari compartimenti dell opera, nella parte A.2 lavori di sanatoria e di riparazione vengono indicati tutti i corpi di mestiere che possono interessare in tale campo i singoli compartimenti. Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere trova la sua logica giustificazione nella possibilità di individuare immediatamente gli eventuali rischi indotti da futuri interventi e nello stesso tempo offrire soluzioni specifiche idonee. Contemporaneamente si ottiene un quadro di insieme più rispondente, nel senso che nella colonna 5, alle voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli corpi di mestiere si affianca il nominativo delle imprese incaricate di tali lavori. 49
50 Gli elenchi riportati nella colonna l del presente documento sono puramente indicativi e non pretendono affatto di essere esaustivi. Nella fase di adozione del fascicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare o di riordinare il testo della colonna l, qualora ritengano opportuno adattarlo alle consuetudini locali. Gli elenchi della colonna l vanno in ogni caso preordinati. Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre indicare gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti indispensabili. La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori. I rischi connessi con tali lavori sono riportati nella colonna 6. Nel caso in cui in fase di pianificazione e di intesa con il progettista e il committente, si procederà alla fase di pianificazione e di intesa con il progettista e il committente, si procederà alla definizione delle soluzioni da adottare per neutralizzare i rischi in oggetto. Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre idonei orientamenti e provvedimenti in materia di sicurezza, da registrare nelle colonne 7 ed 8. Nella colonna 7 si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonché la natura degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno incorporati nell edificio o diventeranno di proprietà del committente. La scelta si effettua nella fase di progettazione. Le voci principali comprendono tutte le attrezzature di proprietà attuale o potenziale del committente, facenti parte di un catalogo di interventi da adottare per determinati lavori connessi con l acquisizione di ponteggi, montacarichi, strutture protettive di volte l e vetrate, oltre ad elementi incorporati quali ballatoi, pannelli per tetti piani o ancoraggi per ponteggi. Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono indispensabili per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Anche queste attrezzature vanno previste in fase di progettazione. In questo caso si dovrebbe elencare tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, 5 sere ordinate in locazione per offrire al committente una scelta adeguata. Esempi di attrezzature che possono essere ordinate in locazione sono montacarichi e le passerelle. Anche se il committente non prevede di effettuare con i propri mezzi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella colonna 8 si registrano comunque tutte le attrezzature che, pur non essendo di proprietà del committente, si ritengono indispensabili per l esecuzione di lavori futuri. 50
51 Si può lasciare alla ditta incaricata dei lavori la responsabilità di scegliere le attrezzature ausiliarie da adottare, purché le loro caratteristiche corrispondano ai criteri prefigurati nella colonna 8. Considerando che il progettista è quello che meglio conosce le caratteristiche dell opera, è preferibile affidare al medesimo la responsabilità della scelta dei provvedimenti di salvaguardia, delle attrezzature e degli elementi ausiliari nonché la registrazione diretta o indiretta nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 5 si indicano le ditte incaricate dell esecuzione dei lavori. Nel caso in cui l esecutore dei lavori sia lo stesso committente, quest ultimo è tenuto a registrare il nominativo del responsabile dei lavori. Questa colonna deve essere completata all atto della consegna chiavi in mano dell opera che, fin dall inizio della sua utilizzazione rientra nel regime che ne prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria. Si consiglia di lasciare spazio sufficiente fra e righe del testo poiché in particolare per le colonne 5 ed 8 è prevedibile che nel corso del tempo occorre portare delle modifiche. Qualora l opera subisca delle trasformazioni, con conseguente presenza di nuovi i rischi, il responsabile di quel punto 10 della parte A sarà tenuto a registrare direttamente o indirettamente i rischi eventuali ed individuare le soluzione atte ad eliminare tali pericoli. Nello stesso tempo occorre registrare le modifiche apportate all opera nella parte C dotazione. Tale è la procedura da seguire per garantire un aggiornamento permanente del fascicolo. Parte B dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione dell opera Anche questa parte assume la forma di schede di controllo. Come nella parte B nell intestazione figura la denominazione dell opera. Le colonne l, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di progettazione e di esecuzione, mentre la colonna 6 è riservata alla registrazione di modifiche apportate nel corso della fase di esecuzione e della durata di vita dell opera. La colonna l va redatta con uno schema prefissato. Nel presente documento ad esempio compare una classificazione anche se non esaustiva. È lasciata ai singoli Stati membri la facoltà di modificare il testo della colonna l all atto dell adozione del fascicolo che tuttavia deve essere confermata in modo tale da riportare chiaramente tutte le documentazioni che interessano l opera. 51
52 Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l opera. Qualora tali documenti non siano disponibili, occorre apporre una crocetta nella colonna 3. A questo punto esistono due possibilità. Qualora l opera non sia corredata di tali dispositivi, occorre indicare mancante nella colonna 6, se invece tali dispositivi sono disponibili, ma mancano le corrispettive documentazioni, occorre indicare nella colonna 6 la voce non disponibile. Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato nella colonna 4 il numero del progetto o di repertorio e nella colonna 5 la località in cui si possono ritrovare le documentazioni sulla dotazione del cantiere. In caso di dislocazione o di trasformazione delle attrezzature, le documentazioni vanno citate nella colonna 4 e il luogo in cui sono conservate nella colonna 5. Nella colonna 6 è registrata la data delle modifiche con eventuali osservazioni. Considerando che durante la durata di vita di un opera in tutti i compartimenti possono verificarsi delle modifiche, è consigliabile prevedere spazio sufficiente per la registrazione. IV. Manutenzione dell opera IV A.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell opera... Revisione Per il compartimento Indispensabile si no Cadenza Ditta incaricata Rischi potenziali Attrezzature di sicurezza in esercizio Dispositivi ausiliari in locazione Osservazioni Sul terreno del committente per i seguenti impianti a - gas b - acqua potabile c - fognature d - vapore e - elettricità f - altri impianti di alimentazione e/o di scarico g - aria compressa h - impianti idraulici 52
53 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell opera... Lavori di Revisione 2. Nelle vie di circolazione a - strade b - ferrovie c - idrovie 3. In edifici o parti di edifici (denominazione) a - verifica di singoli elementi, ad esempio: - cedimenti - protezione anticorrosiva b - tetti piani c - tetti a forte inclinazione d - facciate e - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto o della presenza di rischi dovuti a materiali pericolosi, corrente elettrica o irradiamento esigono criteri particolarmente rigorosi f - attrezzature direttamente collegate con l edificio, ad es. - pali per antenne - colonne montati sporgenti del tetto - impianti parafulmine - elevatori - serbatoi a pressione g - camini h - dispositivi di sicurezza incorporati all edificio per futuri lavori ad es.: - ballatoi - incastellature di sostegno - ancoraggi per ponteggi - Dispositivi di sicurezza per lavori futuri non incorporati nell edificio, ad es.: - montacarichi - strutture protettive di volte vetrate - parapetti provvisori - passarelle 53
54 IV A.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell opera... Lavori di Sanatoria e di Riparazione Compartimenti dell opera con indicazioni dei corpi di mestiere interessati Indispensabile si no Cadenza Ditta incaricata Rischi potenziali Dispositivi di sicurezza in esercizio Attrezzature ausiliarie in locazione Osservazioni Sul terreno del committente nei seguenti impianti: a - fognature - lavori di sanatoria b - altri impianti di alimentazione e di scarico 2. Nelle vie di circolazione a - strade - lavori di sanatoria b - trasporto su rotaie - binari - traversine - segnaletica c - vie d acqua d - uscite di emergenza e di salvataggio - lavori di sanatoria - opere esterne 3. Nell edificio in particolare del medesimo. (denominazione) a - camini - pulizia dei camini - lavori da lattoneria - lavori in muratura b - finestre - pulizia - pulizia vetri - lavori da lattoneria - persiane - balconi - imbiancatura c - facciate - pulizia - pulizia vetri - lastre in pietra naturale - muratura - impermeabilizzazione - imbiancatura - balconi d - tetti piani - impermeabilizzazione - lavori da lattoneria - pulizia - impianti elettrici - impianti parafulmine - imbiancatura 54
55 segue dalla pagina precedente e - tetti a forte pendenza - ricoprimento tetto - lavori da lattoneria - impianti elettrici - impianti parafulmini f - grondaie nei tetti a forte pendenza - pulizia - tinteggiatura g - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto o delle presenza di rischi dovuti a materiali pericolosi, corrente elettrica, o radiazioni esigono criteri rigorosi - pulizia - impianti elettrici - lavori di saldatura - impermeabilizzazione h - attrezzature incorporate all edificio, ad es.: - pali per antenne - impianti elettrici - tinteggiatura - elementi anticorrosione - colonne montanti sporgenti dal tetto - impianti elettrici - impianti parafulmine - elevatori - serbatoi a pressione i - dispositivi di sicurezza incorporati all edificio per lavori successivi, ad es.: - parapetti provvisori - impianti elettrici - tinteggiatura - pulizia - pannelli provvisori - protezione anticorrosione - tinteggiatura - ancoraggi per ponteggi l - attrezzature di sicurezza per lavori successivi, non incorporati all edificio, ad es.: - montacarichi - strutture di protezione volte vetrate - protezioni laterali - passarelle 55
56 IV D.2 Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all opera.. Disponibili N. del progetto Documentazione per Posa (sito) Osservazioni si no e/o di repertorio Attrezzature ed impianti in esercizio sul terreno del committente (schemi delle dotazioni) a - gas b - acqua potabile c - fognature d - drenaggi e - vapore f - corrente ad alta tensione g - telecomunicazioni h - altri impianti di alimentazione e/o scarico 2. Vie di circolazione ad es.: a - strade b - ferrovie c - vie d acqua 3. Uscite di emergenza e di salvataggio 4. Edificio o parti dell edificio (denominazione) a - struttura portante - calcolo statico - progetti esecutivi b - descrittivi (materiali impiegati) c - schemi facciate d - ricoprimento ed impermeabilizzazione tetto e - protezione anticorrosione f - impianti di ventilazione g - impianti di riscaldamento e di acqua potabile h - impianti del gas all interno dell edificio i - impianti idrici all interno dell edificio j - impianti fognari all interno dell edificio l - antenne incorporate all edificio m - impianto parafulmine n - impianto telefonico o - sirene antincendio e impianti antincendio p - schema delle uscite d emergenza e di salvataggio dell edificio 56
57 Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574, riguarda: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro». L art. n. 393 così recita: Art (Costituzione della commissione) 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da: a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica; b) il direttore e tre funzionari dell Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; c) un funzionario dell Istituto superiore di Sanità; d) il direttore generale competente del Ministero della Sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: Industria, Commercio ed Artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali. e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-Regioni; f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; CEI; UNI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale; g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell Artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale; i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente. 57
58 3. All inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione. 4. La commissione può chiamare dei comitati di a far parte cui al terzo comma persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate. 5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. I componenti della commissione consuntiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.5 e successive modificazioni.». Note all art. 7 I titoli III e IV del D.Lgs. n 626/1994 così recitano: Art. 34. (Definizioni) Titolo III Uso delle Attrezzature di Lavoro 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, impianto od utensile destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. 58
59 Art. 35. (Obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. 2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter. 3. All atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse. c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all uso progettato dell attrezzatura. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso. c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all uso progettato dell attrezzatura. 4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che: a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro, 59
60 b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriata per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature. c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell attrezzatura sia adeguata; d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che: a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati; b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse; c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto; d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d uso per garantire il buon coordinamento degli operatori; 60
61 e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza; f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l utilizzazione all aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell attrezzatura di lavoro. 4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento. 4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l esecuzione dell ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate. 5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che: a) l uso dell attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all uopo incaricati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. Art. 36. (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime 61
62 giuridico corrispondente a quello in base al quale l attrezzatura è stata costruita e messa in servizio. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell Industria, del Commercio e dell Artigianato e della Sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l effettuazione delle verifiche di cui al secondo comma. 4. Omissis 5. Omissis 6. Omissis 7. Omissis 8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente. 8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica , n. 459, a seguito dell applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell art. 1, terzo comma, secondo periodo, del predetto decreto. Art. 37. (Informazione) 1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro; 62
63 b) alle situazioni anormali prevedibili. 1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 2. Le informazioni e le istruzioni d uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Art. 38. (Formazione ed addestramento) 1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all art. 35, quinto comma, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. Art. 39. (Obblighi dei lavoratori) 1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro. 2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all informazione, alla formazione ed all addestramento ricevuti. 3. I lavoratori: a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione. 63
64 Titolo IV Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale Art. 40. (Definizioni) 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi; f) i materiali per l autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Art. 41. (Obbligo di uso) 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Art. 42. (Requisiti dei DPI) 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 Dicembre 1992, n I DPI di cui al primo comma devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore; 64
65 b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Art. 43. (Obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d uso di cui all art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d uso di cui all art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall art. 42 e dal decreto di cui all art. 45, secondo comma. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; 65
66 b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 Dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito. Art. 44. (Obblighi dei lavoratori) 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell art. 43, commi quarto, lettera g), e quinto. 2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all informazione e alla formazione ricevute e all addestramento eventualmente organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 66
67 Art. 45. (Criteri per l individuazione e l uso) 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l applicazione di quanto previsto all art. 43, commi primo e quarto. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell attività e dei fattori specifici di rischio, indica: a) i criteri per l individuazione e l uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l impiego dei DPI. Art. 46. (Norma transitoria) 1. Fino alla data del 31 Dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 Dicembre 2004, possono essere impiegati: a) i DPI commercializzati ai sensi dell art. 15, primo comma, del decreto legislativo 4 Dicembre 1992, n. 475; b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea. Nota all art. 8 Per il testo dell art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994 si veda la nota all art. 3. Nota all art. 9 L art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994 così recita: «Art. 2. (Definizioni) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione sco- 67
68 lastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al periodo precedente non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi; b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e, l organizzazione dell impresa, ha la responsabilità dell impresa stessa ovvero dell unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell azienda, ovvero unità produttiva; d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove è necessario, un decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all art. 55 del decreto legislativo , n. 277; e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; 68
69 f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza; g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell attività lavorativa per diminuire o evitare i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; h) agente: l agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale». Nota all art. 11: L art. 20 del D.Lgs. n. 626/1999 così recita: «Art. 20. (Organismi paritetici) 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 2. Sono fatti salvi, ai fini del primo comma, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 3. Agli effetti dell art. 10 del decreto legislativo 3 Febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al primo comma sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo». Nota agli articoli 12 e 13: La legge 11 febbraio 1994, n. 109, è la legge quadro in materia di lavori pubblici. L art. 31, così recita: «Art. 31. (Piani di sicurezza) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e 69
70 imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del , 92/57/CEE del Consiglio, del , e alla relativa normativa nazionale di recepimento. 1-bis Entro trenta giorni dall aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all art. 2, secondo comma: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo , n. 494; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo , n. 494; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo , n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo , n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituito causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al primo comma, stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell ambito delle proprie competenze, vigilano sull osservanza dei piani di sicurezza. 2-bis Le imprese esecutrici, prima dell inizio dei lavori ovvero in corso d opera, possono presentare al coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo , n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro tra- 70
71 smesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma, se privi dei piani di sicurezza, di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla stessa data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma. 4. Ai fini dell applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della legge , n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 4-bis Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all appaltatore». Nota all art. 16: Il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 concerne: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212». L art. 39 così recita: «Art. 39. (Definizioni) 1. Ai sensi delle presenti norme si intende per: a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (L ep, d), l esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in db(a) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere. Essa si esprime con la formula: Omissis 71
72 b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (L ep, w), la media settimanale dei valori quotidiani (L ep, d), valutata sui giorni lavorativi della settimana. Essa è calcolata mediante la formula: Omissis «Nota all art. 17: L art. 11 del D.Lgs. n. 626/19994 così recita: «Art. 11. (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) 1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all esame dei partecipanti: a) il documento di cui all art. 4, commi secondo e terzo; b) l idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione. 5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione». 72
73 Il titolo I, capo IV del D.Lgs. n. 626/1994 così recita: «Capo IV SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 16. (Contenuto della sorveglianza sanitaria) 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al primo comma è effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 3. Gli accertamenti di cui al secondo comma comprendono indagini diagnostiche ed esami clinici mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Art. 17. (Il medico competente) 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione dell azienda ovvero dell unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori; b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all art. 16; c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all art. 16; d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 73
74 accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all anno e partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all art. 15; m) collabora all attività di formazione e informazione di cui al capo VI. 2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all art. 16, "secondo comma", esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 4. Avverso il giudizio di cui al terzo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferme, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; 74
75 b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.». L art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 così recita: «Art. 22. (Formazione dei lavoratori) 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui al terzo comma dell art. 1, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all evoluzione dei rischi ovvero all insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. I lavoratori incaricati dell attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza devono essere formati adeguatamente. 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al quarto comma deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all art. 20, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della Sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti 75
76 minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all art. 10, terzo comma, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese». L art. 4, comma 5, lettera a), del D.Lgs, n. 626/1994 così recita: «a) a) designa preventivamente i lavoratori incaricati della attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza». Nota all allegato IV Il titolo II del D.Lgs. n. 626/1994 così recita: Art. 30. (Definizioni) Titolo II LUOGHI DI LAVORO 1. Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all interno dell azienda ovvero dell unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dell area edificata dell azienda. 3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell allegato II. 4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. 76
77 5. L obbligo di cui al quarto comma vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 6. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 Gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. Art. 31. (Requisiti di sicurezza e di salute) 1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui al quarto comma dell art. 8, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 Dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 Gennaio Se gli adeguamenti di cui al primo comma richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso. 3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al primo comma, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al terzo comma. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall organo di vigilanza competente per territorio. Art. 32. (Obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) le vie di circolazione interne o all aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l utilizzazione in ogni evenienza; 77
78 b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. Art. 33 (Adeguamenti di norme) Le disposizioni di cui al presente articolo entrato in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella GAZZETTA UFFI- CIALE della Repubblica italiana». 78
79 Capitolo 2 La Sicurezza nel Regolamento di Attuazione della Legge Quadro dei Lavori Pubblici 2.1. La sicurezza e gli organi del procedimento Art. 2. Definizioni Comma 1, lettera p) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: - omissis - p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; - omissis - Art.7. Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici Comma 2 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 79
80 Art. 8. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento Comma 1, lettera f) 1. Il responsabile del procedimento fra l altro: - omissis - f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza; - omissis - Comma 2 2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell incarico. Comma 3, lettere d) ed f) 3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell incarico di responsabile dei lavori: - omissis - d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione; e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere; f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell eventuale piano generale di sicurezza; - omissis - 80
81 2.2. La sicurezza in fase di progettazione Disposizioni generali Art. 15. Disposizioni preliminari Comma 9 9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai. Art. 17. Quadri economici Comma 1. Lettera b), punto 7 1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a) lavori a misura, a corpo, in economia; b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall appalto; 2- rilievi, accertamenti e indagini; 3- allacciamenti ai pubblici servizi; 4- imprevisti; 5- acquisizione aree o immobili; 6- accantonamento di cui all articolo 26, comma 4, della Legge; 7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; - omissis - Comma 2 2. L importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l esecuzione delle lavorazioni ed importo per l attuazione dei piani di sicurezza. 81
82 Progetto preliminare Art. 18. Documenti componenti il progetto preliminare Comma 1, lettera f) 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati: - omissis - f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; Progetto definitivo Art. 26. Relazione descrittiva del progetto definitivo Comma 2, lettera a) 2. In particolare la relazione: a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell inserimento dell intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l economia di gestione; Art. 30. Elaborati grafici del progetto definitivo Comma 2, lettera i) 2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da: - omissis - i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo; - omissis- 82
83 Art. 34. Stima sommaria dell intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo Comma 2, lettera b) 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato: a) applicando alle quantità di materiali, mano d opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; b) aggiungendo all importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; Progetto esecutivo Art. 35. Documenti componenti il progetto esecutivo Comma 1, lettera f) 1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: - omissis - f) piani di sicurezza e di coordinamento; - omissis - Art. 36. Relazione generale del progetto esecutivo Comma 1 1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il 83
84 conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. Art. 41. Piani di sicurezza e di coordinamento Tutto l articolo 1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni. 2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d opera, all utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute. 84
85 2.3. La sicurezza negli appalti e nel contratto Disposizioni generali Art. 63. Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito Comma 1, lettera b) 1. Il bando di gara per l affidamento degli incarichi contiene: - omissis - b) l indicazione dei servizi di cui all articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; - omissis Lavori in economia Art. 88. Tipologie di lavori eseguibili in economia Comma 1, lettera c) 1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell ambito delle seguenti categorie generali: - omissis - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; - omissis Le garanzie Art Cauzione definitiva Comma 3 3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosser- 85
86 vanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Art Polizza assicurativa del progettista Comma 1 1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi Il contratto Art Documenti facenti parte integrante del contratto Comma 1, lettera e) 1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: - omissis - e) i piani di sicurezza previsti dall articolo 31 della Legge; - omissis - Art Risoluzione dei contratti per reati accertati Tutto l articolo 1. Qualora nei confronti dell appaltatore sia intervenuta l emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell intervento, l opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 86
87 Art Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo Comma 1 l. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all appaltatore. Art 122. Recesso dal contratto e valutazione del decimo Comma 5 5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto La sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori Art Direttore dei lavori Comma 1, 2 e 4 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d arte ed in conformità al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell attività di tutto l ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. - omissis - 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manu- 87
88 tenzione, dei manuali d uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Art Direttori operativi Comma 2, lettera h) 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: - omissis - h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere; - omissis - Art Sicurezza nei cantieri Tutto l articolo 1. Le funzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l esercizio delle relative funzioni. 2. Le funzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori comprendono: a) l assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa; b) l adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; c) l organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; f) l assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all articolo 31, comma 1 bis della Legge. 88
89 Art Ordini di servizio Tutto l articolo 1. L ordine di servizio è l atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest ultimo all appaltatore. L ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell appaltatore. 2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull andamento delle lavorazioni La sicurezza in fase di collaudo Art Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata Comma 2 2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l organo di collaudo procede a verificare l esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l occupazione e l uso dell opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene La sicurezza nella progettazione riguardante i beni culturali Art Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza Tutto l articolo 1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai 89
90 vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storicoartistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessaire per garantire la continuità del servizio Disposizioni particolari per l affidamento e la esecuzione di lavori eseguiti nell ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Art Progettazione Comma 1 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo. Art Direzione dei lavori Tutto l articolo Non è presente la parola sicurezza 1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto l andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato. 90
91 Capitolo 3 La Sicurezza nella Legge Quadro dei Lavori Pubblici (109/94) Art. 4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici Comma 16, lettera a [16] La sezione centrale dell Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti: a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l impiego della mano d opera e le relative norme di sicurezza i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; Art. 16. Attività di progettazione Comma 7 [7] Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo , n. 494, gli oneri relativi alle pre- 91
92 stazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. Art. 17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie Comma 14-Bis [14-bis] I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell importo da porre a base dell affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all art. 7, quinto comma, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo , n Art. 18. Incentivi e spese per la progettazione Comma 2-Bis 2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo , n. 494,, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell interesse pub- 92
93 blico alla realizzazione dell opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall ente mutuatario. Art. 31. Piani di sicurezza [1] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del , 92/57/CEE del Consiglio, del , e alla relativa normativa nazionale di recepimento. [1-bis] Entro trenta giorni dall aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all art. 2, secondo comma: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo , n. 494; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo , n. 494; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo , n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). [2] Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo , n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla 93
94 lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d asta. Le gravi o ripetute violazioni dei stessi piani da parte dell appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituito causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al primo comma, stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell ambito delle proprie competenze, vigilano sull osservanza dei piani di sicurezza. [2-bis] Le imprese esecutrici, prima dell inizio dei lavori ovvero in corso d opera, possono presentare al coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo , n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. [3] I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma, se privi dei piani di sicurezza, di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma. [4] Ai fini dell applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della legge , n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. [4-bis] Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all appaltatore. 94
95 Capitolo 4 Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Determinazione del 15 dicembre 1999, n. 12 Norme di sicurezza nei cantieri Con esposto pervenuto il 23 novembre 1999 le organizzazioni sindacali Fillea/Cgil, Feneal/Uil, Filca/Cisl esponevano una situazione di mancata osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri edili e l esame della normativa evidenziava una situazione di incertezza circa i termini in cui debbono essere applicate coerenti misure, situazione che richiede un intervento dell Autorità che offra alle amministrazioni appaltatrici e alle imprese chiari elementi di riferimento per l adempimento dei relativi obblighi, di particolare significazione sociale. In base alla normativa vigente, è da ritenere quanto segue: 1. la mancata emanazione del regolamento governativo in materia di piani di sicurezza nei cantieri, di cui all art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (legge quadro sui lavori pubblici), non esclude l immediata vigenza delle norme dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa, quali risultanti dalle indicazioni contenute nella legge 18 novembre 1998, n Fermi restando, pertanto, per il periodo antecedente, gli obblighi in materia di sicurezza imposti dalla normativa al momento vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della indicata legge 18 no- 95
96 vembre 1998, n. 415, le amministrazioni appaltanti hanno l obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai piani di sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d asta. 3. Pur in mancanza di parametri normativi di riferimento e che saranno precisati nel regolamento di cui al punto 1, alla determinazione degli oneri suddetti, le stazioni appaltanti devono provvedere caso per caso, in maniera non elusiva delle prescrizioni normative, sulla base della specificità dei lavori ed in ogni caso nei limiti dei contenuti minimi dei piani. 4. Alle disposizioni vigenti, e come in precedenza individuate, vanno conformati i bandi in corso di definizione; laddove, per i bandi già definiti, dovranno comunque essere adottate le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle lavorazioni in atto. 5. Ne consegue la illegittimità dei bandi che non contengono la predetta indicazione o che prevedano oneri in misura inadeguata e pertanto comportanti un applicazione elusiva alle prescrizioni normative. Ciò in base alle seguenti considerazioni: 1. L obbligo di assicurare un ambiente di lavoro che garantisca l incolumità fisica degli addetti, per le opere pubbliche, ha avuto, per la prima volta, enunciazione generale con l art. 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55. La norma ha previsto una serie di adempimenti a carico dell appaltatore tenuto, tra l altro, ad adottare un piano di sicurezza da coordinare, eventualmente, con analoghi piani redatti dai possibili subcontraenti o subappaltatori operanti nei cantieri. Era previsto un indiretto coinvolgimento e responsabilizzazione anche dell amministrazione committente, che era tenuta preventivamente ad acquisire il piano per tenerlo a disposizione delle autorità preposte ai controlli. Responsabile diretto della attuazione del piano di sicurezza era il direttore tecnico di cantiere. Il coinvolgimento del committente in materia di sicurezza nei cantieri veniva, peraltro, accentuato con l art. 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attuativo della direttiva comunitaria 89/440/Cee relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti di importo superiore ai 5 milioni di Ecu. Con tale disposizione si stabiliva, infatti, che le stazioni appaltanti dovessero richiedere ai partecipanti alle gare di dichiarare di avere tenuto conto, nella predisposizione delle offerte, degli oneri correlati agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in tema di sicurezza vigenti nei luoghi ove erano eseguiti i lavori. 96
97 2. Successivamente, con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, veniva emanata, in attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, una regolamentazione generale della materia della sicurezza e che, tra l altro, equiparava i datori di lavoro pubblici e privati quanto all osservanza degli obblighi al riguardo previsti nel decreto. Seguiva il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva comunitaria n. 92/54/Cee concernente le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, che rinviava all osservanza dei principi e delle misure generali indicati nel precedente decreto meglio definendo la materia e spostando, tuttavia, sul committente, pubblico o privato che fosse, la principale responsabilità in materia di sicurezza, imponendogli di predisporre piani di sicurezza e di coordinamento da elaborare unitamente alla progettazione esecutiva dell opera ed ancor prima della individuazione delle imprese cui affidare i lavori. Il coinvolgimento del committente, poi, non riguardava la sola fase della progettazione, bensì anche quella successiva di esecuzione dei lavori. Era prevista, infatti, l indicazione da parte del committente medesimo, oltre che di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, anche di un coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dell opera; con attribuzione ad entrambi di competenze concretamente operative e tese ad individuare le effettive misure necessarie a prevenire gli infortuni. In definitiva, pertanto, si può dire, che sulla base della disciplina contenuta nei due indicati decreti legislativi, è stato ribaltato il principio, in precedenza operante, e secondo cui responsabile sostanziale della sicurezza era il solo appaltatore e non anche il committente che risulta, invece, ora direttamente e specificamente coinvolto sin dalla fase della progettazione dell opera. Da sottolineare al riguardo, poi, che, ai sensi degli art. 12, comma 2, e art. 13, comma 2, del decreto legislativo 494/1996, per il settore pubblico, le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano fino alla emanazione del regolamento in materia di piani di sicurezza previsto dall art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed attualmente, come già rilevato, non ancora emanato. 3. È da ritenere che la previsione di cui agli indicati decreti legislativi circa, in particolare, l obbligo per il committente (art. 4, comma 1, Dlgs 494/1996) della predisposizione di un piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero, per i lavori particolarmente complessi, di un 97
98 piano generale di sicurezza, abbia assorbito, implicitamente abrogandola, la disposizione di cui al menzionato art. 18 della legge n. 55/1990 relativo al piano della sicurezza fisica dei lavoratori cui era tenuto l appaltatore (in tali sensi si è anche espressa la circolare del Ministero del lavoro n. 41/1997 del 18 marzo 1997). Ed ancorché sia da precisare che detta abrogazione non possa considerarsi, tuttavia, sussistente nelle ipotesi in cui non ricorrano concretamente le condizioni per l applicazione dell indicato decreto legislativo 494/1996 (conforme parere del Consiglio di Stato n del 1 luglio 1997 e circolare dello stesso indicato Ministero del lavoro n. 30/1998 del 5 marzo 1998). 4. Con la legge 18 novembre 1998, n. 415 sono state introdotte, infine, alcune modifiche al delineato sistema. In particolare, è stata prevista la facoltà per l appaltatore e per il concessionario di redigere e consegnare alla stazione appaltante e al concedente proposte di integrazione del piano di sicurezza ove predisposto dal committente, ovvero un suo piano di sicurezza sostitutivo di quelli del committente ove non obbligatori (con implicita confermata reviviscenza, in tale seconda ipotesi, dell obbligo di cui all indicato art. 18 della legge n. 55/1990). È stato, poi, stabilito che l appaltatore o il concessionario sono tenuti comunque a predisporre un piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio rispetto a quelli di competenza del committente e contenente l indicazione delle concrete proposte operative riguardanti i singoli cantieri. È previsto, altresì, che gli indicati atti relativi alla sicurezza devono essere considerati come parti integranti del contratto di appalto; ed infine, è stabilito che gli oneri relativi alla sicurezza devono essere indicati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso. 5. Sulla base di quanto precede, si può ritenere che, allo stato - pur in mancanza del previsto regolamento generale sulle misure minime di sicurezza nei lavori pubblici - la normativa in materia di sicurezza nei cantieri appare sufficientemente chiara e delineata anche per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, dovendo applicarsi allo stesso tutte le disposizioni di cui ai menzionati decreti legislativi n. 626/1994 e n. 494/1996 relative ai piani di sicurezza. A tale conclusione induce, innanzitutto, la considerazione relativa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 494/1996 attuativo della direttiva comunitaria n. 92/57/Cee, che ha generalizzato l obbligo dei piani di sicurezza e che è successiva a quella di cui alla legge 3 giugno 98
99 1995, n. 216 che già prevedeva il rinvio alla disciplina regolamentare per la parametrazione dei relativi costi; vale, inoltre, la considerazione che l emananda disciplina regolamentare, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell art. 31 della legge quadro sui lavori pubblici, dovrà essere comunque adottata «in conformità alle direttive 89/391/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento», sicché non potrà mai incidere il contenuto minimo dei piani. Al che si aggiunge la considerazione che trattasi di materia di elevata rilevanza sociale oggetto di disciplina a livello comunitario, la cui applicazione non può essere condizionata da adempimenti interni correlati ad esigenze di tipo meramente economico. Consegue quindi anche la necessità che siano attualmente le amministrazioni appaltanti a dover provvedere alla individuazione ed alla e- videnziazione nei bandi di gara degli oneri relativi alla attuazione degli anzidetti piani di sicurezza; oneri che saranno determinati dalla amministrazione medesima tenendo conto delle specifiche esigenze di cantiere e che dovranno, in ogni caso, essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare elusione delle prescrizioni in essi contenute. 99
100 Capitolo 5 I Piani Operativi di Sicurezza Il Piano Operativo di Sicurezza (art. 2 D.Lgs.494 come modificato dal D.Lgs.528/99 che definiremo 494 BIS) è il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche. L articolo 5 del 494 BIS ci aiuta a capire quali devono essere i contenuti di questo documento, specificando che il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e che deve essere coerente con quest ultimo, tanto che uno dei compiti del coordinatore per l esecuzione dei lavori è proprio la verifica della idoneità e della coerenza del POS al PSC. Ulteriori specificazioni vengono dall articolo 31 (comma 1 bis lettera c) della legge 109/94 come modificata dalla 415/98 dove si chiarisce che il Piano Operativo concerne le scelte autonome delle imprese esecutrici e le relative responsabilità nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione dei lavori. Dalle indicazioni normative si può facilmente evincere che il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto specificamente per ogni singolo cantiere interessato tenendo dettagliatamente in conto tutte le peculiarità del caso. 100
101 Nel Piano Operativo di Sicurezza il datore di lavoro specificherà rischi e misure preventive che intende adottare in rapporto alle specifiche procedure esecutive delle fasi di lavoro necessarie per l esecuzione dell opera, nonché alle attrezzature e alle macchine adoperate dall impresa per l esecuzione stessa, vero è infatti, che il Piano Operativo concerne le scelte autonome delle imprese esecutrici e le relative responsabilità nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione dei lavori (art.31 Merloni Ter già citato). Il datore di lavoro non può però redigere il POS senza tener conto del PSC già redatto ed allegato al contratto, anzi il POS deve essere concepito come un piano complementare di dettaglio del PSC e deve essere coerente con quest ultimo. Il datore di lavoro, quindi, non può prospettare la realizzazione dell opera con modalità esecutive delle fasi di lavoro del tutto difformi da quelle previste nel PSC, tranne che in casi particolari in cui il procedimento scelto sia accettato dal coordinatore per l esecuzione dei lavori e quindi nel caso in cui: sia adeguatamente motivato; porti ad un analogo risultato tecnico-qualitativo; riesca a mantenere un livello di sicurezza almeno pari a quello previsto nel PSC; conservi idoneità e coerenza con tutto il PSC; non comporti aumenti degli oneri di sicurezza. La norma, quindi è che il datore di lavoro segua le indicazioni del PSC per quanto concerne le fasi di lavoro e le procedure operative previste, in maniera da poter indicare tutte le misure operative che l impresa intende mettere in atto per rendere efficaci le indicazioni e le avvertenze riportate nel PSC. È chiaro che la struttura del POS dovrà ricalcare la struttura del PSC. Seguendo tale struttura, il datore di lavoro dovrà specificare le misure operative che intende perseguire tenendo conto delle proprie risorse, delle proprie tecnologie, delle specifiche condizioni al contorno, ecc. insomma contestualizzando appropriatamente le previsioni progettuali del PSC. Così concepito il documento può essere considerato un piano complementare di dettaglio del PSC e sicuramente idoneo e coerente con quest ultimo, così come richiesto dalla normativa. 101
102 Le indicazioni riportate nel POS, proprio in quanto devono essere fortemente contestualizzate, devono essere concepite dal datore di lavoro per ogni singolo cantiere, in relazione alle caratteristiche della propria impresa e ad ogni singolo PSC. Nonostante ciò di seguito sono riportate indicazioni sugli argomenti che un POS dovrebbe comprendere, che, seppur trattati in maniera generica, possono costituire un valido aiuto per la compilazione del documento, per ogni specifico cantiere. Essi possono essere individuati come contenuti minimi del POS inerenti ad argomenti di carattere generale che devono essere integrati e ripresi nelle descrizioni specifiche che il datore di lavoro formulerà come indicazioni operative di ogni elemento del PSC (fasi di lavoro, macchine, attrezzature, lavoratori, rischi e prevenzioni), dando vita all intero corpo del POS. Nei testi compaiono alcuni spazi identificati con la scritta $MANUAL$; la sigla indica una variabile che presuppone la trascrizione di un dato specifico da parte di chi andrà a compilare il POS. 5.1 Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell appaltatore Saranno depositati presso l ufficio del cantiere, a disposizione del committente e degli organi di controllo, i seguenti documenti: Concessione (autorizzazione) edilizia e relative varianti (eventuali); Nulla - osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali (eventuale); Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); Autorizzazione del sindaco, fornita su parere dell ASL competente per territorio, ad effettuare lavorazioni edili rumorose in deroga ai limiti imposti da DPCM 1 marzo 1991, dalla Legge 447/95 e dai DPCM attuativi (eventuale); Copia del certificato d iscrizione alla C.C.I.A.A.; Certificati di regolarità contributiva INPS; Certificati d iscrizione alla Cassa Edile; Copia del libro matricola dei dipendenti; Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; Cartelle sanitarie del personale; 102
103 Tesserini di vaccinazione antitetanica; Registro delle visite mediche periodiche; Copia del registro infortuni; Piano di sicurezza con i relativi aggiornamenti (eventuali); Valutazione dei rischi (art.4 del D.Lgs. 626/94); Rapporto di valutazione dell esposizione al rumore (D.Lgs. 277/91 capo IV); Valutazione del rischio relativo all esposizione amianto e piombo, ai sensi del D.Lgs 277/91 (ad es. nelle rimozioni dell amianto dagli uffici o nella verniciatura a spruzzo con vernici a piombo) (eventuale); Verbali relativi alle visite all ambiente di lavoro e/o presa visione dei piani di sicurezza da parte del medico competente; Verbale relativo alla nomina, autonoma da parte dei lavoratori, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, o al ricorso all OPTA, Organismo Paritetico, solo per le piccole aziende con non più di 15 lavoratori subordinati (D.Lgs. 626/94 art.20); Schemi e disegni esecutivi delle armature provvisorie per grandi opere o, che comunque non rientrino negli schemi di uso corrente, firmati dal progettista (ingegnere o architetto) (DPR 164/56); Libretto del ponteggio a tubi e giunti (eventuale); Copia delle autorizzazione ministeriale, e relativa relazione tecnica, per i ponteggi metallici fissi; Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo; Progetto del ponteggio effettuato da tecnico abilitato (ingegnere o architetto) per ponteggi difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m (eventuale); Denuncia dei esecuzione delle recinzioni provvisorie; Dichiarazione di conformità Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere; Verbale relativo alla verifica preventiva dell impianto di terra; Copia della denuncia all ISPELS dell impianto di terra; Copia della segnalazione all esercente l energia elettrica per lavori da effettuarsi a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse (eventuale); Scheda di denuncia (Modello A) degli impianti di protezione inoltrata all ISPELS competente per territorio; 103
104 Scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all ISPELS competente per territorio entro 30 gg. dall ultimazione dell impianto (DPR 547/55 art.328); Calcoli (eseguiti ai sensi delle CEI 81-1, o 81-4 per strutture non ordinarie come gru alte oltre i 60 metri) per l individuazione delle strutture metalliche del cantiere che necessitano dell impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Se l impianto di protezione dalle scariche atmosferiche risultasse necessario, si dovrà provvedere a spedire il Modello A all ISPELS competente per zona (DPR 547/55 art.39); Denuncia di inizio lavori, da effettuarsi all INAIL (Modello 66DL) (DPR 1124/65); Copia delle lettere di comunicazione all ASL e all Ispettorato del Lavoro di avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 626/94); Verbale delle riunioni periodiche per sicurezza, per aziende con più di 15 dipendenti (D.Lgs. 626/94); Attestazione di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori subordinati, attività che può svolgersi direttamente in azienda, attraverso strutture esterne o in collaborazione con gli OPTA. I datori di lavoro che hanno deciso di svolgere i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dopo il 1 gennaio 1997, dovranno esibire un attestato di frequenza ad un corso 16 ore (D.Lgs. 626/94); Copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; Libretti di omologazione e collaudo (o richiesta all ISPELS) degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg.; Richiesta di verifica annuale al P.M.I.P. dell ASL dopo l ottenimento del collaudo ISPELS; Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.; Verifica trimestrale delle funi, delle catene e dei ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento (DPR 547/55 art.179); Dichiarazione di conformità delle funi metalliche, qualora le stesse vengano sostituite (DPR 673/82); Copia della segnalazione all ASL dell installazione della gru; 104
105 Denuncia di installazione all ISPELS, se la gru è nuova, con dichiarazione di conformità e marchio CE; Attestazione di conformità della gru alle norme preesistenti rilasciata dal noleggiatore, nel caso in cui la gru sia noleggiata e priva di dichiarazione di conformità e marchio CE; Libretto delle verifiche della gru, con il verbale dell ultima verifica eseguita dall USL; Dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio; Libretti di collaudo ISPELS e verifiche biennali del P.M.I.P. dell ASL per i ponti sospesi con relativi argani; Libretti di collaudo ISPELS e verifiche annuali del P.M.I.P. dell ASL per i ponti mobili su carro; Libretto di collaudo ISPELS e verifiche annuali del P.M.I.P. dell ASL per scale montate su carro; Libretto del Ministero del Lavoro per i trabattelli, se funzionanti obbligatoriamente con piedini (stabilizzatori); Disegno e progetto esecutivo dei castelli di tiro; Dichiarazione di conformità per le macchine immesse sul mercato dopo l entrata in vigore del regolamento di recepimento della Direttive Macchine - DPR 459/96; (La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal costruttore e deve recare l indicazione della conformità alle direttive applicabili alla macchina stessa, nonché le norme armonizzate eventualmente applicate. Per le vecchie macchine già immesse sul mercato e poi sottoposte a ristrutturazione ed a modifica sostanziale dopo il 21 settembre 1996, sussiste l obbligo della marcatura CE secondo il citato decreto.) Libretto di istruzioni d uso e manutenzione delle macchine presenti sul cantiere; (Tali libretti di manutenzione vanno costantemente aggiornati, ai sensi del DPR 547/55; D.Lgs. 626/94, titolo III) Libretti ISPELS di collaudo apparecchi a pressione oltre i 25 litri e verifiche periodiche P.M.I.P. dell ASL oltre i 500 litri (l eventuale esenzione è indicata sul libretto ISPELS dell apparecchio); Libretti d uso sistemi industrializzati (Circolare Ministero del Lavoro n. 15/1980); Certificato Prevenzione Incendi per cantieri soggetti al DM 16/02/82, rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF (cantieri edili con mense, baraccamenti, dormitori fissi, ecc.); 105
106 Nomina degli addetti all antincendio e all emergenza con corso di formazione specifico (D.Lgs. 626/94; Legge 609/96; DM 10 marzo 1998); (Per le attività a basso o medio rischio di incendio non è previsto l attestato di idoneità della formazione del Comando Provinciale di VVF; per le attività ad alto rischio di incendio occorre invece tale attestato di idoneità del Comando VVF in aggiunta all attestato del corso formativo specifico.) Registro carico e scarico rifiuti e copia MUD (modulo unico di dichiarazione ambientale, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno per l anno precedente) (D.Lgs 22/97 e successive modifiche); Documentazione da richiedere ai subappaltatori: ƒ fotocopia nulla-osta rilasciato dall ufficio di collocamento per ogni lavoratore; ƒ fotocopia libretto di lavoro aggiornato di ogni lavoratore; ƒ fotocopia libro matricola vidimato dall INAIL; ƒ fotocopia giornaliera vidimata dall INAIL; ƒ fotocopia libro paga o cedolini; ƒ fotocopia modelli 10 presentati all INPS; ƒ fotocopia modelli O1/M e O3/M presentati all INPS; ƒ fotocopia denuncia di nuovo lavoro presentata all INPS; ƒ fotocopia modello di autoliquidazione del premio dovuto all INAIL; ƒ fotocopia denunce analitiche presentate alla Cassa Edile; ƒ attestato di regolarità contributiva rilasciato dall INPS, INAIL, Cassa Edile; ƒ fotocopia ricevute firmate dagli operai attestanti il pagamento delle retribuzioni; ƒ originale dei bollettini di pagamento dei contributi INPS, INAIL, Casse Edile in visione. 5.2 Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC) La Sorveglianza Sanitaria è un attività di prevenzione secondaria mirata ad identificare alterazioni dello stato di salute in fase preclinica, all identificazione della funzionalità di organi o apparati che possono essere alterati a causa di fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro 106
107 ed a evidenziare danni alla salute che possono essere aggravati dalla specifica attività lavorativa. L attuale normativa obbliga il medico competente a: effettuare almeno un sopralluogo all anno nelle imprese fino a trenta addetti, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, titolo I capo IV Decreto 16 gennaio 1997 D.Lgs. n. 494/1996, art.17; collaborare con il datore di lavoro alla stesura del documento di valutazione del rischio ed alla individuazione delle misure di prevenzione personale (DPI) ed ambientale; esaminare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento per conoscere i rischi, in particolare quelli infortunistici. I vincoli della sorveglianza sanitaria, pertanto, sono costituiti dalla corretta individuazione e stima del rischio e da una adeguata conoscenza degli effetti precoci delle malattie da lavoro tipiche dell edilizia. Il protocollo del Medico Competente prevede un programma di sorveglianza sanitaria ben calibrato allo specifico cantiere ed alle attività lavorative che vi si svolgono, finalizzato, prioritariamente, alla prevenzione ed alla diagnosi precoce almeno delle seguenti principali malattie: broncopneumopatie croniche e dell asma bronchiale professionale; sordità da rumore; dermatiti da contatto; patologie da movimentazione manuale dei carichi, da postura e da movimenti ripetitivi; patologia da strumenti vibranti; patologie tumorali, in particolare del mesotelioma e dell epitelioma. Pertanto il suddetto programma di sorveglianza sanitaria dovrà prevedere: Accertamenti sanitari in assunzione o prima visita, con compilazione di apposita cartella sanitaria; Accertamenti periodici; Eventuali visite specifiche a minori, apprendisti, studenti della scuola edile; Vaccinazioni; Accertamenti specifici per i lavoratori esposti ad amianto. Vengono di seguito riportati i principali rischi relativi, tra quelli presenti nelle tabelle di normative vigenti, al comparto edile, specificandone i riferimenti legislativi che regolamentano l obbligo di sorveglianza sanitaria e la periodicità della stessa. 107
108 Rischio Polveri miste (non silicotigene); Riferimento Normativo L organo di vigilanza può (art.34, D.P.R. n.303/1956) disporre l effettuazione della Sorveglianza Sanitaria sulla base della voce n.43 della Nuova Tabella delle Malattie professionali (D.P.R. n. 336/1994); Periodicità Secondo disposizioni organo di vigilanza; Rischio Silice; Riferimento Normativo D.P.R. n.1124/1965 art.157; Periodicità 1 anno; Rischio Amianto; Riferimento Normativo D.P.R. n.1124/1965 art.157 e D.M.21/01/87; Periodicità 1 anno; Rischio Saldatura; Riferimento Normativo D.P.R. n. 303/1956, voci 19, 25, 46; Periodicità 3 mesi; Rischio Sostanze chimiche: solventi; Riferimento Normativo D.P.R. n. 303/1956, voci 30, 32, 33,. 39, 40, 41, 42; Periodicità 3/6 mesi; Rischio Sostanze chimiche: oli minerali; Riferimento Normativo D.P.R. n. 303/1956, voce 47; Periodicità 6 mesi; Rischio Sostanze chimiche: bitume Riferimento Normativo D.P.R. n. 303/1956, voce 47; Periodicità 6 mesi; Rischio Piombo Riferimento Normativo D.Lgs. n. 277/1991 capo II; Periodicità Secondo entità esposizione; Rischio Cancerogeni, come amianto, silice, idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli minerali, catrame, peci di catrame, ecc.; Riferimento Normativo D.Lgs. n. 626/1994, titolo VII; Periodicità Secondo giudizio del Medico Competente; 108
109 Rischio Rumore; Riferimento Normativo D.Lgs. n. 277/1991, capo IV; Periodicità Secondo entità esposizione; Rischio Strumenti vibranti; Riferimento Normativo D.P.R. n. 303/1956 voce 48; Periodicità 1 anno; Rischio Movimentazione carichi; Riferimento Normativo D.Lgs. n.626/1994titolo V; Periodicità Secondo giudizio del Medico Competente; Rischio Agenti Biologici: tetano; Riferimento Normativo Legge n. 419/1968; Periodicità Obbligo vaccinale; Rischio Altri agenti biologici; Riferimento Normativo D.Lgs. n. 626/1994, titolo VIII; Periodicità Secondo giudizio Medico Competente. 5.3 Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni Amianto (o asbesto) L amianto è presente come componente principale in numerosi prodotti, come molti isolanti (isolanti termici, prodotti resistenti al fuoco, controsoffittature) o coperture in cemento amianto, ecc., posati in opera negli anni scorsi. Le attuali conoscenze scientifiche hanno mostrato le gravissime conseguenze dell inalazione di fibre di amianto, che possono andare dall asbetosi (malattia polmonare sclerogena con tosse secca ed insufficienza respiratoria) a carcinomi bronchiali, mesoteliomi pleurici o carcinomi in altre sedi (es. laringe o stomaco). Durante le lavorazioni che presentano un possibile rischio di esposizione all amianto (fibre), come nei lavori di ristrutturazione, demolizione e bonifica in presenza di tale sostanza, si è provveduto ad adottare tutte le misure previste dalla vigente normativa. In particolare per le lavorazioni che comportano taglio o compressione rapida di materiali contenenti amianto sono stati previsti appositi disposi- 109
110 tivi di aspirazione in prossimità della zona della lavorazione; nel caso di taglio, inoltre, l operazione sarà eseguita a umido e manualmente o con attrezzature da taglio a bassa velocità. Tutti i lavoratori esposti al rischio di inalazione sono stati dotati di tute a perdere e respiratori personali con casco aerato. Oli disarmanti minerali Negli oli disarmanti minerali sono frequentemente presenti idrocarburi policiclici aromatici e, talvolta, policlorobifenili, detti rispettivamente IPA e PCB: l esposizione a tali sostanze, da contatto o da aspirazione (applicazione a spruzzo o a pennello), può essere causa dell insorgenza di fenomeni cancerogeni. Le lavorazioni in cui generalmente si fa uso di tali prodotti sono quelle legate alla realizzazione dei getti in calcestruzzo, più precisamente la realizzazione dei casseri per il contenimento del getto, il successivo disarmo e la pulizia finale delle casseformi. I lavoratori addetti all applicazione di oli disarmanti saranno dotati di respiratori personali del tipo per fumi e nebbie tossici, di guanti impermeabili e di idoneo vestiario. Nei casi in cui l applicazione sarà eseguita in luoghi confinati, essi saranno predisposti con idonei aspiratori. Prodotti di decomposizione di materie plastiche La combustione di materiale plastico (PVC, polistirolo, polietilene, materiali isolanti in genere, etc.) sintetizza prodotti cancerogeni che, disperdendosi nei fumi della combustione stessa, possono facilmente essere inalati dalle maestranze. Per questa ragione è tassativamente, vietata per qualsiasi motivo, la combustione di rifiuti e scarti contenenti materie plastiche, nell ambito del cantiere. Polveri di legno L inalazione delle polveri di legno può essere la causa di asma o sanguinamento nasale giungendo, talvolta, fino a provocare tumori nasali; tali polveri, inoltre, hanno potere irritante anche per gli occhi. I lavoratori presenti nei luoghi dedicati all uso di macchine specializzate o materiali legnosi saranno dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), come maschere per polveri o fibre. 110
111 Le macchine per la lavorazione del legno quali, ad esempio, le seghe circolari, destinate ad utilizzo continuativo, e in particolar modo quando le stesse sono ubicate in locali chiusi, saranno dotate di impianto di aspirazione localizzata e di sistema di abbattimento delle polveri. In tutti i casi, comunque, in cui si effettuino lavorazioni con materiali legnosi in ambienti chiusi (ad es. posa di parquet) si predisporranno, se possibile, impianti di aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri raccolte. Bitume e catrame Durante le lavorazioni a caldo di bitume e catrame (come nelle impermeabilizzazioni, pavimentazioni stradali, ecc.), si liberano vapori contenenti idrocarburi Policiclici Aromatici (detti IPA), notoriamente cancerogeni e quindi molto pericolosi da inalare. Inoltre, esiste anche un rischio cancerogeno per la pelle, causato dal ripetuto contatto con tali sostanze. Gli operatori verranno dotati di guanti impermeabili e di vestiario idoneo; in particolare la dotazione di DPI in loro possesso comprenderà respiratori personali con filtro del tipo per fumi e nebbie tossici. Nelle lavorazioni eseguite in ambienti confinati, si utilizzeranno aspirazioni localizzate e si provvederà ad aerare adeguatamente tali ambienti al termine delle operazioni. Per l applicazione in verticale, la procedura di lavorazione prevederà che l operatore inizi dal basso, di modo che egli non sia a contatto con i vapori (più pesanti dell aria) liberati dal prodotto già posato. Vernici La presenza di solventi e pigmenti nelle vernici comunemente utilizzate, rende il contatto con esse, o l aspirazione dei loro vapori, particolarmente pericoloso. I solventi presenti come, ad esempio, benzolo, stirolo, xilolo, aldeide formica, eteri, chetoni, oltre alla tossicità dipendente naturalmente dalla concentrazione presente, generano irritazioni e sensibilizzazioni (o, in alcuni tessuti organici, fenomeni di accumulo) all apparato respiratorio, ai reni, al fegato, agli occhi, al sistema nervoso. I pigmenti, inoltre (ad esempio metalli come il cromo, il cadmio, piombo), in aggiunta ai rischi già menzionati, sono potenzialmente cancerogeni. Nella scelta delle vernici da utilizzare saranno utilizzati prodotti esenti da benzolo (massimo 1%), che non contengono quantità di toluolo e xiluolo 111
112 superiori al 4,5% e che rechino chiara indicazione di tali valori percentuali sulle etichetta del prodotto. Durante le operazioni lavorative effettuate in ambienti chiusi, si provvederà ad aerare adeguatamente tali ambienti predisponendo, in quelli in cui più difficoltoso risulterà il ricambio d aria, aspirazioni localizzate. Gli addetti a tali lavorazioni saranno dotati di adeguati DPI, come guanti impermeabili, respiratori con filtro idoneo (ad es. carbone attivo) e di occhiali. A tali lavoratori, inoltre, sarà ordinato di evitare inutili spargimenti di materiale e di tenere ben chiusi i recipienti dei prodotti non immediatamente utilizzati. Fumi di saldatura I fumi che si liberano durante le operazioni di saldatura (ad arco o con fiamma ossiacetilenica), se inalate, sono altamente pericolosi, poiché contengono sostanze tossiche come ossido di carbonio, ozono, ferro, manganese, cromo, ecc. Se l operazione di saldatura viene effettuata su pezzi verniciati o trattati con oli o solventi, la pericolosità dei fumi prodotti aumenta notevolmente, perché, oltre a quanto detto prima, si produrranno anche gas altamente tossici. Le operazioni di saldatura saranno sempre eseguite in presenza di aspirazioni localizzate appositamente predisposte. Saranno date precise disposizioni per evitare saldature su pezzi verniciati o sporchi d olio: qualora risulti assolutamente necessario eseguire tali saldature, oltre gli usuali dispositivi di protezione, i lavoratori dovranno adoperare anche respiratori personali del tipo per vapori tossici e nocivi. In ogni caso, i lavoratori dovranno sempre far uso di maschera, schemi o occhiali ed indumenti protettivi. Malte e calcestruzzi Una patologia molto diffusa tra i lavoratori edili è il cosiddetto eczema da cemento alle mani. Si tratta di un allergia generata dal contatto con il cemento, una volta mescolato con l acqua, e dovuta alla presenza nel cemento stesso di sali di cromo o cobalto. Sarà fatto un uso il più ampio possibile di mezzi meccanici per la movimentazione di malta e calcestruzzo. 112
113 I lavoratori esposti al contatto con malte e/o calcestruzzi, saranno dotati di appositi guanti in cotone e di creme cosiddette barriera, da adoperarsi qualora si manifestassero fenomeni di sensibilizzazione. Lane di vetro o di roccia I danni che le lane di vetro o di roccia sono potenzialmente in grado di produrre possono essere da contatto o derivanti dall eventuale inalazione di fibre. Si possono avere, pertanto, irritazioni cutanee (eczemi accompagnati da prurito) o delle vie respiratorie, fino al manifestarsi di tumori laringei. Gli operai addetti a lavori che possono dar luogo a dispersione di fibre di lana di vetro o roccia, saranno obbligati ad utilizzare idonee maschere respiratorie, messe a loro disposizione; essi, inoltre, saranno dotati di abiti da lavoro di facile pulizia con la possibilità di custodire tali indumenti separati dagli abiti civili. Durante le operazioni di taglio dei manufatti in cui si accertata la presenza dei materiali in oggetto e che si svolgano in zone scarsamente ventilate o in ambienti chiusi, si farà ricorso ad aspirazioni localizzate. Nelle fasi di demolizione si provvederà ad assumere le tutte le necessarie precauzioni al fine di limitare la dispersione di fibre nell ambiente. Sigillanti Le resine poliuretaniche, talvolta presenti nei prodotti sigillanti, sono potenzialmente in grado di provocare irritazioni e/o forme di allergia (riniti, asma, ecc.) alle vie aeree superiori. Sul cantiere saranno utilizzate solo le resine poliuretaniche che abbiano un contenuto di isocianati inferiore allo 0,1%. Gli operai addetti all utilizzo di sigillanti contenti resine poliuretaniche dovranno far uso dei respiratori personali con filtro a carbone attivo, messi a loro disposizioni; ove possibile sarà preferito l uso di aspirazioni localizzate. Acidi Molto pericolosi, possono arrecare danni per contatto, ustioni alla pelle o agli occhi, o per inalazione, provocando gravissime lesioni alle vie respiratorie come l edema polmonare. Gli operai addetti all utilizzazione degli acidi dovranno utilizzare i guanti antiacido e gli occhiali a visiera messi a loro disposizione; essi, inoltre, dovranno utilizzare nelle operazioni di travaso le apposite pompe evitando di eseguire l operazione per rovesciamento. 113
114 Le lavorazioni che richiedano l uso degli acidi, saranno effettuate utilizzando gli stessi nelle condizioni di maggior diluizione utile possibile, avendo sempre cura che le aree interessate dalla lavorazione in oggetto risultino il più possibile ventilate. Ove risulti assolutamente indispensabile l utilizzazione non diluita degli acidi, si provvederà ad introdurre l aspirazione localizzata. Silice libera cristallina L inalazione di silice cristallina libera può comportare l insorgere della silicosi, malattia a carico dell apparato respiratorio, caratterizzata da difficoltà nel respirare e che può manifestarsi con una semplice bronchite sino a giungere alla formazione di noduli polmonari con grave insufficienza respiratoria; la tubercolosi, inoltre, può presentarsi come complicanza della silicosi. Liberata dalla frantumazione di materiali lapidei (rocce, argille), e presente anche in numerosi cementi largamente diffusi (pozzolanico, di altoforno, alluminoso), la sua presenza viene comunemente considerata pericolosa qualora presente in percentuali superiori all 1%. I lavoratori che operano in galleria sono da considerarsi significativamente esposti a questo rischio. I lavoratori esposti all inalazione di silice libera cristallina dovranno utilizzare le maschere per polveri in loro dotazione. Le lavorazioni che comportino un rischio silicotigeno, saranno eseguite a umido, bagnando convenientemente i materiali interessati; ove possibile, inoltre, si provvederà ad introdurre impianti di aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri raccolte. Polveri inerti Le poveri di gesso, di calce, di silicati, pur non contenendo fibre di amianto o silice libera (< 1%), sono largamente presenti in talune lavorazioni come demolizioni, tagli eseguiti ad alta velocità, preparazione di intonaci, e possono creare nei lavoratori difficoltà di respirazione, irritazioni ed allergie. I lavoratori esposti all inalazione delle polveri inerti dovranno utilizzare le maschere per polveri in loro dotazione. Le lavorazioni che comportino la dispersione di tali polveri saranno eseguite a umido, bagnando convenientemente i materiali interessati; ove possibile, inoltre, si provvederà ad introdurre impianti di aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri raccolte. 114
115 5.4 Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere Si elencano di seguito le mansioni presenti nel cantiere con i relativi rischi professionali maggiormente diffusi: Mansione Ferraiolo. Rischi Specifici Movimenti ripetitivi degli arti superiori Movimentazione manuale dei carichi - Polveri. Mansione Gruista. Rischi Specifici Posture fisse prolungate. Mansione Addetto alle macchine operatrici. Rischi Specifici Posture fisse prolungate Polveri Rumore - Vibrazioni. Mansione Autista. Rischi Specifici Posture fisse prolungate Scuotimenti Rumore Polveri Gas di scarico. Mansione Imbianchino, decoratore, gessista. Rischi Specifici Posture fisse prolungate Movimenti ripetitivi degli arti superiori Movimentazione manuale dei carichi Agenti chimici (solventi, vernici, stucchi, idropitture, ecc.) Polveri. Mansione Intonacatore. Rischi Specifici Posture incongrue Movimenti ripetitivi degli arti superiori Movimentazione manuale dei carichi Agenti chimici Rumore, vibrazioni e aerosol (se intonacatura meccanica). Mansione Piastrellista. Rischi Specifici Posture incongrue Agenti chimici (adesivi) Movimentazione manuale dei carichi Polveri miste. Mansione Parquettista. Rischi Specifici Posture incongrue Agenti chimici (adesivi) Movimentazione manuale dei carichi Polveri di legno. Mansione Addetti autobetoniere. Rischi Specifici Posture incongrue Rumore Vibrazioni Polveri Gas di scarico. 115
116 Mansione Saldatore. Rischi Specifici Fumi di saldatura Posture incongrue U.V. I.R.. Mansione Sabbiatore. Rischi Specifici Polveri miste - Rumore. Mansione Posatore di guaine impermeabili e isolanti. Rischi Specifici Cancerogeni (policiclici aromatici) Posture incongrue Fibre artificiali. Mansione Idraulici. Rischi Specifici Movimentazione manuale dei carichi Posture incongrue. Mansione Elettricisti. Rischi Specifici Posture incongrue. Mansione Posatore di serramenti. Rischi Specifici Movimentazione manale dei carichi. Mansione Lattonieri. Rischi Specifici Posture incongrue Movimentazione manuale dei carichi Saldature Radiazioni solari. 5.5 Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere Data la tipologia dei materiali di rifiuto che si produrranno sul cantiere, si provvede a stipulare specifici contratti con la discarica $MANUAL$ (seconda categoria A) e la discarica $MANUAL$ (prima categoria RSAU). I materiali destinati alla discarica $MANUAL$ (seconda categoria A), saranno: materiale di scavo non inquinato; pietra naturale (granito, arenaria, porfido, ecc;); materiali da demolizione stradale; bitume; asfalto da pavimentazione; calcestruzzo; calcestruzzo alleggerito; fibrocemento; 116
117 laterizio; tegole; Nuovi Principi Normativi e Piani Operativi di Sicurezza materiale ceramico; inerti misti da demolizione; vetro. I materiali, altresì, destinati alla discarica $MANUAL$ (prima categoria RSAU), saranno: legno non trattato/trattato; metalli (ferro, acciaio, rame, zinco, piombo); materie plastiche (PVC, polietilene, polipropilene, policarbonato); isolanti (pannello truciolare, sughero); isolanti (schiume, polistirolo, lane minerali); discarica prima categoria RSAU. 5.6 Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell emergenza GENERALITÀ ED OBIETTIVI Allo scopo di salvaguardare l incolumità dei lavoratori e di garantirne le migliori condizioni di soccorso possibili qualora occorrenti, si è provveduto a fornire alle maestranze le necessarie informazioni generali di comportamento durante le emergenze, creando apposite squadre per la gestione delle specifiche emergenze incendio e pronto soccorso. Il cantiere sarà dotato di: cellulare efficiente destinato esclusivamente alla richiesta di soccorsi esterni; ricetrasmittenti per la comunicazione planimetrica ed altimetrica all interno del cantiere; estintori a CO2 e a polvere; rete idranti dotati di lance e manichette; automezzo destinato esclusivamente al trasporto di eventuali infortunati; dispositivo acustico (allarme), destinato ad informare dell emergenza; presidi sanitari, come richiesti dalla vigente normativa. 117
118 In un luogo del cantiere a tutti accessibile (ad es. mensa, spogliatoio, ufficio della direzione dei lavori, ecc.) e posizionata in maniera da essere facilmente visibile, si provvederà a ubicare una planimetria dello stesso con la chiara indicazione della: localizzazione dei siti di sicurezza in relazione alle attività svolte; localizzazione dei siti di assistenza sanitaria; localizzazione dei mezzi di trasporto e di pronto soccorso; localizzazione delle attrezzature di emergenza e soccorso (idranti, estintori, ecc.) localizzazione delle vie di fuga e di emergenza. EMERGENZA INCENDIO I componenti della servizio antincendio, cui spetta la gestione delle emergenze relative, sono i signori: $MANUAL$ $MANUAL$ $MANUAL$ $MANUAL$ $MANUAL$ PROCEDURE a) Norme di comportamento per le maestranze a.1 Prevenzione Tutte le maestranze dovranno attenersi alle norme generali di comportamento indicate nelle apposite riunioni; in particolare dovranno: evitare gli accatastamenti, anche temporanei, di materiali facilmente infiammabili (carta, cartoni, materie plastiche, ecc.) provvedendo prontamente a posizionarli nelle aree allo scopo predisposte; mantenere sempre sgombre le vie di fuga; evitare di rimuovere gli estintori dai luoghi previsti, provvedendo a segnalare al diretto superiore, o al personale del S.P.P., la loro eventuale assenza; segnalare eventuali anomalie (ad es. guasti all impianto elettrico, presenza di ingombri lungo le vie di fuga o le uscite di sicurezza, perdite di liquidi come acqua, prodotti utilizzati sul cantiere, gas, ecc., principi d incendio) al diretto superiore o al personale del S.P.P.. 118
119 Il capo cantiere $MANUAL$, coadiuvato dagli addetti del servizio di prevenzione e protezione, dovrà controllare: la non manomissione dei mezzi e degli impianti antincendio; la non manomissione della segnaletica di sicurezza; gli attrezzi di lavoro, perché non presentino inconvenienti; gli impianti elettrici e la messa a terra; la fruibilità delle vie d esodo e delle uscite di sicurezza; l uso di infiammabili in assenza di fonti d innesco d incendio; l uso di fiamma libera o saldatura autorizzata, con la sorveglianza dell addetto alla squadra antincendio; assenza di braci o inconvenienti dopo l uso della fiamma libera; l uso di esplosivi autorizzati nella quantità consentita; assenza di pericoli dopo l uso degli esplosivi; l uso delle attrezzature, mezzi ed automezzi in sicurezza; assenza di pericoli dopo l uso attrezzi e macchine particolari; Inoltre, al termine di ogni giornata lavorativa, dovrà controllare: la rimozione dei rifiuti o il deposito in condizioni che non possano dar luogo ad incendi; la messa fuori servizio delle apparecchiature elettriche da non utilizzare; la messa in sicurezza delle macchine da non utilizzare; l intercettazione delle condotte di gas e liquidi; il deposito di liquidi infiammabili negli appositi locali; l assenza di residui esplosivi; le condizioni generali del luogo di lavoro. a.2 Comportamento durante le emergenze Ciascun lavoratore dovrà: informare il suo diretto superiore e/o il personale del S.P.P. ogni qual volta riscontri il verificarsi di una situazione pericolosa, indicando con chiarezza la natura dell emergenza e la zona del cantiere interessata; intervenire, se in presenza di un principio d incendio e dopo l immediata comunicazione da effettuarsi con le modalità precedentemente illustrate, utilizzando esclusivamente gli estintori a disposizione; 119
120 evitare tassativamente, se in presenza di un principio d incendio, di utilizzare le manichette ad acqua; allontanarsi senza indugio, qualora venga dato l ordine di evacuazione mediante l attivazione dell allarme acustico, lungo i percorsi di emergenza, per raggiungere il punto di riunione prestabilito, dove un addetto provvederà a verificare eventuali assenze. Se ne ha la possibilità, inoltre, prima di abbandonare il posto di lavoro dovrà mettere in sicurezza le attrezzature e le macchine utilizzate, con priorità per quelle maggiormente in grado di generare a loro volta situazioni di pericolo; allontanarsi, al termine dell evacuazione quando si è giunti in luogo sicuro, dalle uscite di emergenza, per non ostacolare il deflusso degli altri lavoratori e/o dei soccorritori. b) Norme di comportamento per gli addetti all emergenza Ciascun addetto, prioritariamente nell area di propria competenza, dovrà: raccogliere tutte le informazioni relative all emergenza, verificarne direttamente, per quanto possibile l attendibilità; intervenire con i mezzi di emergenza appropriati nel caso di incendi di ridotte di menzioni; provvedere, previa informazione al capo cantiere e/o al R.S.S.P. all evacuazione dell area di sua competenza; verificare l avvenuta evacuazione; disporre le chiamate ai V.V.F., P.S., ambulanze, ecc., in funzione delle emergenze riscontrate; affiancare le squadre di soccorso esterne (V.V.F., P.S., ambulanze, ecc.) durante l intervento, fornendo le indicazioni necessarie. EMERGENZA SANITARIA I componenti della servizio di pronto soccorso, cui spetta la gestione delle emergenze relative, sono i signori: $MANUAL$ $MANUAL$ $MANUAL$ $MANUAL$ $MANUAL$ 120
121 a) Norme di comportamento per le maestranze Tutti i lavoratori sono tenuti a prestare un primo immediato soccorso a chiunque si sia ferito o lamenti un malore, attenendosi alle norme generali di pronto soccorso indicate nelle apposite riunioni e provvedendo, il più rapidamente possibile, ad informare il personale addetto al pronto soccorso; in particolare si dovrà: in caso di folgorazioni, interrompere il contatto elettrico sempre per via indiretta, evitando di utilizzare oggetti metallici, bagnati o a diretto contatto con l individuo folgorato; in caso di arresto cardiaco, praticare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca; in caso di arresto respiratorio, assicurare la pervietà delle vie respiratorie e praticare la respirazione bocca a bocca; in caso di violente emorragie, comprimere immediatamente con forza tra ferita e cuore, secondo le indicazioni fornite. Inoltre non si dovrà: spostare l infortunato con probabili lesioni alla colonna vertebrale, a meno che non vi sia assoluta necessità e con le opportune manovre e precauzioni; somministrare bevande all infortunato incosciente; ricomporre fratture e lussazioni; toccare ustioni o romperne le bolle; togliere oggetti estranei in qualsiasi parte del corpo, se non assolutamente necessario. b) Norme di comportamento per gli addetti all emergenza Gli addetti alle squadre di pronto soccorso dovranno: intervenire tempestivamente presso i lavoratori infortunati o che patiscano un malore, provvedendo a richiedere, se necessario, il pronto intervento sanitario (ambulanze, ecc.,). Essi presteranno le prime cure agli infortunati secondo quanto indicato negli specifici corsi di formazione loro riservati, e secondo quanto indicato dal Medico Competente. curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari; tenere un registro di carico e scarico del materiale sanitario; compilare il registro infortuni; predisporre ed aggiornare il cartello indicante i numeri di telefono dei servizi di emergenza. 121
122 5.7 Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi Per i lavoratori destinati alla movimentazione manuale dei carichi, è stato previsto un apposito modulo informativo, anche con dimostrazioni pratiche, all interno delle riunioni di formazione. Tale attività formativa, sarà orientata ad illustrare quali siano i danni più frequenti e le fondamentali metodologie di comportamento finalizzate alla loro minimizzazione. In particolare, i danni maggiormente ricorrenti ai lavoratori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi, sono: schiacciamenti delle mani o dei piedi dovuti alla caduta od oscillazione del carico; lesioni dorso-lombari (traumi o lesioni alla schiena, soprattutto nella zona dorso-lombare, a carico delle strutture ossee, muscolari, nervose e vascolari). PROCEDURE OPERATIVE Saranno fornite agli addetti alla movimentazione manuale dei carichi le disposizioni comportamentali di carattere generale, relative al sollevamento dei carichi e relative al loro trasporto, di seguito elencate. Disposizioni di carattere generale L addetto, prima di iniziare le operazioni, deve sempre essere a conoscenza del peso del carico, del lato più pesante (nel caso di eventuale eccentricità), e del corretto modo di movimentarlo. Per avere tali informazioni dovrà rivolgersi al sig $MANUAL$, preposto alle operazioni. Relativamente al peso del carico da movimentare, secondo la normativa, esso non deve essere superiore ai 30 kg (20 kg per le donne e gli adolescenti maschi e 15 kg per gli adolescenti femmine). Tale valore raccomandato dovrà essere diminuito se sono presenti fattori aggravanti come: sollevamento con torsione del dorso; sollevamento con forte inclinazione della schiena; frequenza del sollevamento; distanza del carico dal corpo durante il sollevamento; lunghezza del tragitto. Il lavoratore, inoltre, dovrà sempre: assicurarsi che il corpo sia in una posizione stabile prima di effettuare il sollevamento e che le condizioni dell ambiente di lavoro (pavi- 122
123 mento, punti di appoggio, ingombri) siano tali da operare in sicurezza, senza dover incorrere in pericolose acrobazie); utilizzare i mezzi individuali di protezione, come protezioni lombari, che ristabiliscono l allineamento della spina dorsale e mantengono uniforme la compressione tra i dischi della schiena; lavorare con un ritmo delle operazioni di movimentazione adeguato alle proprie capacità e non imposto da un processo che di esse non tenga conto. Il preposto alle operazioni disporrà che i lavoratori rispettino un periodo di riposo fisiologico e di recupero, nel caso di sforzi ripetuti e/o prolungati. Disposizioni relative al sollevamento dei carichi Nel sollevare i carichi, i lavoratori addetti dovranno evitare di: flettere la schiena; spingere eccessivamente in avanti il corpo; effettuare sollevamenti a strattoni; sottoporre a torsione la colonna vertebrale, ruotando solo il busto nel sollevare e depositare i carichi pesanti. Inoltre dovranno: mantenere la schiena diritta; mantenere il tronco eretto; tenere il carico il più vicino possibile al corpo, al fine di evitare di spingersi eccessivamente in avanti con il tronco e flettere conseguentemente la spina dorsale; mantenere una salda posizione dei piedi ed una presa sicura; piegare le gambe con i piedi leggermente divaricati, evitando di flettere completamente le ginocchia; tenere eventualmente un piede più avanti dell altro per migliorare l equilibrio; movimentare il carico senza scosse. Disposizioni relative al trasporto dei carichi Nel trasportare i carichi, i lavoratori addetti alla loro movimentazione dovranno: mantenere il corpo eretto; 123
124 posizionare il centro di gravità del carico perpendicolarmente alla posizione dei piedi; ripartire uniformemente il carico (se possibile); tenere le braccia tese; utilizzare, se possibile, cinghie, bilancieri, portantine, ecc. Nelle aree destinate al carico e scarico di materiali ed al loro stoccaggio, è stata approntata apposita cartellonistica. CONTROLLO SANITARIO Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi è stata prevista una visita medica annuale, in osservanza alla vigente normativa (D.Lgs. 626/94). Ulteriori esami integrativi, inoltre, sono stati previsti in relazione al tipo di materiali e/o sostanze movimentate e/o immagazzinate, secondo le indicazioni del Medico Competente. 5.8 Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere Nel predisporre la segnaletica del cantiere, ci si è riferiti alle indicazioni del D.Lgs. N.493/96, provvedendo a fornire alle maestranze ampia e ripetuta informazione nelle riunioni di formazione, per renderne agevole ed immediata l interpretazione. La segnaletica relativa a divieti, avvertimenti o obblighi ed altresì quella che serve ad indicare l ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso o di antincendio viene realizzata mediante cartelli. Nella realizzazione della cartellonistica si sono seguiti i seguenti criteri: per la forma ed i colori, funzione naturalmente della situazione da disciplinare, ci si è attenuti alle classificazioni dell Allegato III del D.Lgs. N.493/96; le dimensioni sono state scelte utilizzando la formula A>L 2 /2000 (dove A rappresenta la superficie del cartello espressa in metri ed L la distanza cui si desidera sia facilmente leggibile il cartello); la sistemazione, tenendo conto della presenza di eventuali ostacoli, è stata effettuata ad un altezza e in una posizione appropriata rispetto all angolo di visuale, all ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o 124
125 dell oggetto che s intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. In particolare per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si userà il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco a bande inclinate di 45 ; le dimensioni della segnalazione saranno commisurate alle dimensioni dell ostacolo o del punto pericoloso da segnalare. Per quanto riguarda le segnalazioni luminose ed acustiche, esse vengono riservate all individuazione di pericoli, alla chiamata di persone per un azione specifica o allo sgombero delle persone. Le segnalazioni luminose sono state adottate nel rispetto dei seguenti criteri: la luce emessa dovrà produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente; le superfici emettitrici del segnale di colore uniforme utilizzeranno colori classificati secondo dell Allegato I del D.Lgs. N.493/96; le superfici emettitrici che recano un simbolo su un fondo determinato, utilizzeranno simboli regolati dall Allegato I del D.Lgs. N.493/96; per i segnali luminosi in grado di emettere un segnale continuo ed uno intermittente, si è adopererà quest ultimo rispetto a quello continuo per indicare un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell intervento o dell azione richiesta od imposta. Le segnalazioni acustiche sono state adottate nel rispetto dei seguenti criteri: il livello sonoro emesso sarà nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere facilmente udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; il livello sonoro emesso sarà facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e dovrà distinguersi nettamente si da altri segnali acustici; per i segnali acustici in grado di produrre emissioni sonore sia con frequenza costante che variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell intervento o dell azione sollecitata o prescritta; l emissione acustica destinata a segnalare lo sgombero sarà distinguibile e continua. 125
126 5.9 Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali dell impresa Il cantiere sarà dotato di servizi igienico assistenziali, secondo le indicazioni fornite dal D.P.R n.320. In particolare i lavoratori disporranno di locali di ricovero e di riposo, spogliatoi, servizi igienici e dormitori temporanei. Il locale di ricovero consentirà ai lavoratori di ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale sarà fornito di sedili e di un tavolo, e sarà riscaldato durante la stagione fredda. Gli spogliatoi, separati per i lavoratori dei due sessi, saranno dimensionati, aerati e illuminati in funzione del numero di lavoratori che ne usufruiranno, dovranno essere ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Essi, inoltre, saranno attrezzati con armadietti forniti di serratura e distinti in quelli per indumenti da lavoro e quelli per indumenti privati. I servizi igienici, disposti in maniera da comunicare facilmente con gli spogliatoi e distinti anch essi per sesso, saranno costituiti da docce, gabinetti e lavabi, dotati di acqua corrente calda e fredda ed opportunamente riscaldati durante la stagione fredda. I dormitori temporanei saranno attrezzati all interno di baracche in legno, realizzate con le seguenti caratteristiche: sollevate dal terreno, che sarà sistemato per un raggio di almeno 10 metri al fine di non consentire infiltrazioni o ristagni di acqua; in grado di difendere bene l ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda; dotate di aperture sufficienti per ottenere una efficace ventilazione dell ambiente, ma munite di buona chiusura; fornite di lampade per l illuminazione notturna; di superficie tale da soddisfare una dotazione di almeno 3,5 metri quadrati per persona. A ciascun lavoratore, inoltre, verrà assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, lenzuola, cuscino, federe e coperte ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina. 126
127 5.10 Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo La scelta e l acquisto dei DPI è stata fatta valutandone l adeguatezza alle fasi di lavoro cui sono destinati in relazione al grado di protezione richiesto. L acquisto di tali DPI, inoltre, è stata fatta tenendo conto anche delle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzano. Nelle riunioni di informazione e formazione, si provvederà a fornire ai lavoratori tutte le necessarie indicazioni sulle procedure di utilizzo per il corretto uso dei DPI. Il RSPP sig. $MANUAL$, assicurerà il controllo sull effettivo utilizzo, da parte delle maestranze, dei DPI consegnati loro, verificando, inoltre che ai dispositivi di protezione non vengano apportate modifiche di alcun genere. Si riportano, di seguito, i criteri funzionali seguiti per la scelta, acquisto ed assegnazione dei DPI. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA Tipologie di pericoli nei confronti dei quali offrono protezione: Caduta di materiali dall alto, colpi, urti. Caratteristiche del prodotto I dispositivi di protezione della testa, la cui utilizzazione è obbligatoria per chiunque si trovi per qualsiasi ragione, presente in cantiere, fa parte della dotazione di DPI di tutti i lavoratori. Le caratteristiche valutate per la scelta sono: la resistenza, la qualità del dispositivo di smorzamento dell urto, la compatibilità con altri DPI (otoprotettori, schermi, occhiali, ecc.), la leggerezza. Sono state considerate, inoltre, anche l aerazione consentita e la funzionalità dei dispositivi finalizzati a solidarizzare il casco alla testa del lavoratore. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA Tipologie di pericoli nei confronti dei quali offrono protezione: Vibrazioni, abrasioni, punture e tagli, contatti con catrame, oli minerali e derivati, amianto, shock termici o elettrici, ecc.. Tipologia del prodotto in relazione all attività lavorativa guanti in tela rinforzata: destinati ad un uso generale, offrono una limitata protezione a piccoli tagli o abrasioni e al contatto diretto con 127
128 grassi ed oli; sono raccomandati durante lavorazioni non specifiche, come, ad esempio, nella movimentazione dei materiali da costruzione (mattoni, vetri, piastrelle e materiali ceramici, legno, ferro, ecc. ) guanti di gomma: destinati a lavori in cui vengono utilizzati prodotti chimici, come solventi o prodotti caustici e nella verniciatura a mano o a spruzzo; guanti specifici per la protezione da contatto con catrame o suoi derivati, oli disarmanti, acidi, solventi e prodotti chimici in generale; guanti antivibranti destinati a lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con vibratori ad immersione e tavole vibranti; guanti specifici per elettricisti, destinati, cioè, ai lavori su parti in tensione; guanti di protezione al calore, destinati a lavori di saldatura o in cui vi sia contatto con materiali ustionanti. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI Tipologie di pericoli nei confronti dei quali offrono protezione Perforazioni, compressioni, tagli e abrasioni, shock termici Tipologia del prodotto in relazione all attività lavorativa Scarpe di sicurezza a sfilamento rapido, con suola imperforabile e puntale di protezione, destinati a tutte quelle lavorazioni in cui sia presente il rischio di perforazione o schiacciamento, come, ad esempio, lavori di demolizione, di carpenteria, movimentazione di materiali, scavi, ecc.. Scarpe di sicurezza dotate di soletta interna termoisolante, da utilizzarsi durante le lavorazioni in cui vi sia presenza di materiali molto caldi o semplicemente durante la stagione fredda; Scarpe di sicurezza dotate di suola antisdrucciolevole, destinate a tutte quelle lavorazioni in cui si presente il rischio di scivolamento, come i lavori su ponteggi o su coperture a falde inclinate; Stivali alti di gomma, da utilizzarsi durante i getti di calcestruzzo di orizzontamenti o per lavorazioni in zone acquitrinose, o comunque, ogni volta in cui vi sia la presenza di un significativo strato di acqua. OTOPROTETTORI Tipologie di pericoli nei confronti dei quali offrono protezione Esposizione al rumore. 128
129 Tipologia del prodotto in relazione all attività lavorativa Gli otoprotettori scelti (inserti auricolari, cuffie antirumore) avranno il compito di assorbire le frequenze sonore, differenti a seconda dei luoghi e delle lavorazioni, dannose per l udito ma non quelle utili per la comunicazione e per la percezione dei pericoli. La scelta di questo particolare mezzo di protezione ha tenuto conto della praticità d uso e della tollerabilità individuale. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Tipologie di pericoli nei confronti dei quali offrono protezione: Inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas, vapori fibre. Tipologia del prodotto in relazione agli inquinanti Tra le varie tipologie di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si sono adottate le semimaschere a filtri intercambiabili, classificate in base ai filtri stessi. Avremo, quindi, semimaschere con: filtro tipo A (marrone), destinati alle lavorazioni in cui vi è presenza di vapori organici o di solventi (ad es. lavorazioni con bitumi o asfalti caldi, verniciature a spruzzo, ecc.); filtro tipo B (grigio), destinati a lavorazioni con presenza di gas e vapori inorganici (ad es. gas alogenati e nitrosi, gas incendio, idrogeno solforato, acido cianidrico); filtro tipo E (giallo), destinati a lavorazioni con presenza di anidride solforosa e acidi solforosi; filtro tipo K (verde), destinati a lavorazioni con presenza di ammoniaca; filtro di tipo P (bianco), destinati a lavorazioni con presenza di polveri tossiche, fumi, nebbie (ad es. polveri di amianto, silicio, alluminio). DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI Tipologie di pericoli nei confronti dei quali offrono protezione Radiazioni non ionizzanti, proiezioni di schegge, getti o schizzi, polveri e fibre. Tipologia del prodotto in relazione all attività lavorativa Gli occhiali e/o gli schermi protettivi sono destinati ai lavoratori impegnati in attività comportanti il rischio di proiezione di schegge, materiali roventi, caustici, corrosivi, ecc. 129
130 Schematicamente, le tipologie di danni possibili sono le seguenti: meccaniche, in conseguenza di proiezione di schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali; ottiche, causate da irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser; termiche, causate da getti di liquidi caldi o da contatto con corpi caldi. Gli occhiali con protezione laterale, saranno obbligatori per tutte le normali lavorazioni in cui vi è la possibilità di proiezioni di materiali con impatto debole; i lavoratori che eseguiranno lavorazioni con macchine ed attrezzature (sega circolare, flex, trancia piegaferri, ecc.) saranno dotati, invece, di occhiali con protezione laterale munite di lenti in vetro temperato antiurto. Per quelle lavorazioni nelle quali vi è la presenza di polveri o fibre minute (fibre di amianto, lana di vetro, sabbiatura, ecc.), saranno forniti occhiali a tenuta aderenti al viso Gli addetti, infine, alla saldatura ossiacetilenica o elettrica, saranno dotati di schermi atti a filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono produrre lesioni alla cornea, al cristallino e, in alcuni casi, alla retina. DISPOSITIVI ANTICADUTA Tipologie di pericoli nei confronti dei quali offrono protezione: Cadute dall alto. Tipologia del prodotto in dotazione I dispositivi anticaduta per i normali lavori edili da eseguirsi in elevazione, saranno: imbracatura con bretelle e fasce gluteali; fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare la caduta a non più di m 1,5. Tale fune di trattenuta sarà dotata di un dispositivo di dissipazione dell energia, per cui andrà valutato preventivamente, a cura del preposto sig. $MANUAL$, la presenza di eventuali ostacoli sottostanti. INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI Tipologie di pericoli nei confronti dei quali offrono protezione: Shock termici, investimento, amianto, getti o schizzi Tipologia dei prodotti in relazione all attività lavorativa Indumenti ad alta visibilità nelle lavorazioni stradali; 130
131 Indumenti di protezione contro le intemperie; Grembiuli e gambali nelle lavorazioni di posa di asfalti; Tute speciali per le attività di rimozione di amianto Modalità di formazione e informazione dei lavoratori Primaria attività nell ambito della prevenzione e protezione dei lavoratori è rappresentata dalla loro formazione circa le corrette procedure operative e di sicurezza. Tutti i lavoratori riceveranno, pertanto, accurate informazioni sui metodi di lavoro e sulla prevenzione dai rischi derivanti dalle specifiche attività lavorative (e più in generale dalla presenza sul cantiere), anzitutto mediante l illustrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. In particolare da essi verranno tratte le informazioni riguardanti: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all attività dell impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenza. Tali attività di formazione avverrà in occasione: a) dell assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Inoltre la formazione sarà ripetuta periodicamente in relazione all evoluzione dei rischi ovvero all insorgenza di nuovi rischi. 131
132 Al rappresentante della sicurezza sarà riservata un apposita sezione della formazione, legata alle sue specifiche mansioni, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Il rappresentante di sicurezza, nel rispetto delle indicazioni normative, riceverà almeno 10 giorni prima dell inizio dei lavori il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza. Anche i lavoratori destinati a svolgere le attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza, saranno fatti oggetto di specifica attività di formazione. Almeno una volta all anno, sarà convocata apposita riunione cui parteciperanno: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. Nel corso di tale riunione saranno sottoposti all esame dei partecipanti: a) il documento di analisi e valutazione dei rischi, il Piano Operativo di Sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento; b) l idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Ogni qualvolta, inoltre, si realizzino significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, tale riunione verrà riconvocata Modalità di revisione del Piano Operativo di Sicurezza Ai sensi del D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99, del D.Lgs. 626/94 e relative modifiche, della Legge Quadro sui Lavori Pubblici e del relativo Regolamento di Attuazione, il Piano Operativo di Sicurezza è redatto a cura dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice e costituisce piano di dettaglio e complementare del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 132
133 Tale Piano potrà essere soggetto a revisioni con le seguenti modalità: autonomamente da parte del datore di lavoro, qualora vengano introdotte macchine, attrezzature, procedure operative differenti da quelle previste o insorgano situazioni ambientali non contemplate; su indicazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza cui deve essere sottoposto, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento; su indicazioni del coordinatore in fase di esecuzione, chiamato sia a verificarne l idoneità sia la congruità col Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 133
134 Indice Introduzione. pag. 6 Capitolo 1 Raffronto tra il Testo del D.Lgs. 494/96 e il Testo Coordinato dal D.Lgs. modificativo 528/99 pag. 8 Allegati Note al D.Lgs. 14 Agosto 1996, N Capitolo 2 La Sicurezza nel Regolamento di Attuazione della Legge Quadro dei Lavori Pubblici.. pag La sicurezza e gli organi del procedimento La sicurezza in fase di progettazione Disposizioni generali Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo La sicurezza negli appalti e nel contratto Disposizioni generali Lavori in economia Le garanzie Il contratto La sicurezza in fase di esecuzione dei lavori La sicurezza in fase di collaudo La sicurezza nella progettazione riguardante i beni culturali Disposizioni particolari per l affidamento e la esecuzione dei lavori eseguiti nell ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n Capitolo 3 La Sicurezza nella Legge Quadro dei Lavori Pubblici (109/94). pag
135 Capitolo 4 Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Determinazione del 15 dicembre 1999, n pag. 95 Capitolo 5 I Piani Operativi di Sicurezza pag Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell appaltatore Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma disposto dal medico competente Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell emergenza Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali dell impresa Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo Modalità di formazione e informazione dei lavoratori Modalità di revisione del Piano Operativo di Sicurezza 132 Il presente libro non è in vendita. Esso è parte integrante del prodotto CerTus, quale manuale normativo del programma. La presente pubblicazione viene, inoltre, distribuita gratuitamente a scopo pubblicitario, in quanto esemplificativa degli algoritmi contenuti nel programma CerTus e dei documenti da esso prodotti. E. 1 R. 1 15/06/
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