Glossario Accertamento dell età Accoglienza Apolide

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1 Glossario A. Accertamento dell età Per accertamento dell età si intende la procedura utilizzata per determinare l età approssimativa di un individuo. Pur non riscontrandosi né nel contesto nazionale né in ambito comunitario un approccio uniforme nelle modalità operative, il termine accertamento dell età tende ad essere più comunemente utilizzato per indicare l uso di esami di tipo medico, volti a stimare l età cronologica di un individuo attraverso una valutazione della sua età biologica. Accoglienza Per accoglienza si intende l insieme delle attività che uno Stato realizza al fine di ricevere ed ospitare i richiedenti protezione internazionale e i rifugiati. L Italia, come tutti gli Stati Membri dell Unione Europea, ha un obbligo giuridico di accoglienza di tutti i richiedenti privi di mezzi di sussistenza dal momento in cui manifestano la volontà di presentare una domanda di protezione e deve garantire loro un livello di vita dignitoso. L accoglienza deve essere garantita fino all esito definitivo dell esame della richiesta, inclusi gli eventuali ricorsi, qualora il richiedente sia autorizzato a rimanere in Italia. Apolide Un individuo che nessuno Stato, sulla base delle proprie leggi, considera un suo cittadino. Si può essere apolidi dalla nascita oppure nel caso in cui si venga privati della cittadinanza (ad esempio in seguito ad eventi politici o bellici). 1

2 Apolidia Dal greco ἀ- privativo e polis (città, Stato), letteralmente senza Stato, è la condizione di chi è privo di cittadinanza. L Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato i due principali strumenti normativi internazionali in materia di apolidia. La prima Convenzione è sullo status degli apolidi, adottata il 28 settembre 1954, è entrata in vigore il 6 giugno Il documento prevede un Preambolo e 42 articoli: all art. 1, che fornisce la definizione di apolide, seguono articoli circa la previsione degli standard minimi di trattamento da garantire ad un apolide, obblighi generali (art. 2) e diritti riconosciuti allo stesso, come la libertà di culto (art. 4), il diritto di associazione (art. 15) e il diritto di adire tribunali (art. 16). La seconda Convenzione è sulla riduzione dell apolidia, ed è stata adottata il 30 agosto 1961 ed entrata in vigore il 13 dicembre Il testo, composto da 21 articoli, si pone l obiettivo di ridurre sostanzialmente il fenomeno dell apolidia. Asilo Il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni è sancito dall art.14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo. Il concetto di asilo, benché non definito nell ambito del diritto internazionale, viene normalmente utilizzato per identificare tutte le forme di protezione messe a disposizione da un Paese a beneficio dei rifugiati presenti sul proprio territorio, a partire dal divieto di refoulement. Il comma 3 dell art. 10 della Costituzione italiana afferma che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. 2

3 C. Carta di Roma La Carta di Roma è un insieme di regole e indicazioni che devono essere rispettate da quei professionisti che trattano informazioni concernenti richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti in generale. Essa è stata redatta dall Ordine dei Giornalisti (ODG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa (FNSI) con lo scopo di garantire un trattamento corretto delle informazioni nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e della sua dignità evitando ogni forma di discriminazione. CEAS (Common European Asylum System) Con Sistema Europeo Comune di Asilo si intende l insieme delle misure e degli atti adottati dall Unione Europea con lo scopo di armonizzare le regole che negli Stati membri dell'unione disciplinano la materia dell'asilo. Centri di Prima Accoglienza I Centri governativi di Prima Accoglienza sono strutture destinate ad una prima e temporanea accoglienza dei richiedenti asilo per il tempo necessario alla loro identificazione e all eventuale verbalizzazione della domanda di asilo, all'accertamento delle condizioni di salute e della sussistenza di situazioni di vulnerabilità che comportino speciali misure di assistenza. Centri di Primo Soccorso e Assistenza (CPSA) I CPSA sono stati istituiti al fine di garantire immediato soccorso e assistenza agli stranieri appena giunti in Italia e prima di un loro trasferimento presso altre strutture d accoglienza. I centri sono infatti collocati nelle zone ove avvengono in prevalenza gli sbarchi dei migranti e richiedenti asilo. 3

4 Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) I CIE sono centri di detenzione amministrativa in cui è previsto il trattenimento per gli stranieri colpiti da un provvedimento di allontanamento. Il trattenimento presso un CIE dev essere convalidato da un giudice. Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) I Centri di Accoglienza Straordinaria sono stati istituiti per far fronte agli afflussi massicci e ravvicinati di richiedenti asilo ed al conseguente esaurimento di posti negli altri centri di accoglienza. Nel caso non vi sia disponibilità di posti nei centri di prima accoglienza, l accoglienza può essere disposta in queste strutture per un periodo limitato di tempo, strettamente necessario al trasferimento del richiedente in altre strutture. Cittadinanza La cittadinanza è il vincolo giuridico tra un individuo e il suo Stato di appartenenza. Essa può essere acquisita per nascita o naturalizzazione, ossia tramite dichiarazione, scelta, matrimonio o altre modalità stabilite dalla legislazione dello Stato. Cittadino dell Unione Europea Ogni persona che possiede la cittadinanza di uno Stato Membro dell'unione Europea. Cittadino di uno Stato terzo Persona che non è cittadino di uno degli Stati Membri dell'unione Europea. Commissione nazionale per il diritto d asilo La commissione nazionale per il diritto d asilo ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali, e di raccolta di dati statistici. Inoltre, ha poteri decisionali in tema di revoca e cessazione degli status riconosciuti. Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale Le Commissioni Territoriali sono l autorità competente alla decisione in merito alla domanda di protezione internazionale. Le Commissioni sono composte da quattro membri: un 4

5 rappresentante dell UNHCR, uno della Questura, un rappresentante degli Enti locali e un funzionario della Prefettura con funzione di Presidente della Commissione. Le Commissioni sono venti e la legge prevede la possibilità che, a seconda delle necessità, possano essere aperte 30 sezioni aggiuntive. Le Commissioni, e le relative sezioni, sono dislocate in tutto il territorio nazionale. Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 Conosciuta semplicemente come la Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo (CEDU), è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l'egida del Consiglio d'europa. Entrata in vigore il 3 settembre 1953, tale Convenzione consta di 59 articoli ed è stata successivamente integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi. I diritti e le libertà in essa sanciti, come il divieto di schiavitù e di lavoro forzato (art. 4) e il diritto ad un equo processo (art. 6), appartengono ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione degli Stati Membri (art. 1); all art. 3 si dichiara che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Considerata uno dei testi più importanti nel campo della protezione dei diritti umani, la CEDU prevede un meccanismo giurisprudenziale di controllo - la Corte Europea dei Diritti dell Uomo con sede a Strasburgo - che vige sul rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione, offrendo al singolo individuo la facoltà di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei propri diritti. Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 La Convenzione di Ginevra è stata adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo status dei Rifugiati e degli Apolidi il 28 luglio 1951 ed è entrata in vigore il 22 aprile Spesso definita la Magna Charta dei rifugiati, la Convenzione del 1951, che consta di un Preambolo e di 46 articoli suddivisi in 7 capitoli, prevede all art. 1 la definizione di rifugiato, per la prima volta contenuta in un accordo internazionale, e all art. 33 il principio fondamentale di non-refoulement. Essa rappresenta l importante impegno di stabilire un codice dei diritti che copra tutti gli aspetti fondamentali della vita del rifugiato e garantisca allo stesso come minimo un trattamento simile a quello di stranieri che non godono di particolari privilegi. La Convenzione, all'art.1, contiene anche due limitazioni: una di carattere temporale, che limita la definizione di rifugiato solo a coloro che abbiano subito una 5

6 persecuzione per causa di avvenimenti anteriori al 1 gennaio 1951, e una di natura geografica, che prevede che "possano essere considerati avvenimenti anteriori al 1 gennaio 1951 solo gli avvenimenti accaduti anteriormente al 1 gennaio 1951 in Europa. Negli anni successivi all'adozione della Convenzione, con l'emergere di nuove situazioni che riproponevano alla comunità internazionale il problema della gestione del fenomeno dei rifugiati, gli Stati Contraenti si resero conto della necessità di estendere la protezione garantita dalla Convenzione di Ginevra. Il 31 gennaio 1967, nella città di New York, fu così adottato dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il Protocollo relativo allo status dei Rifugiati, entrato in vigore il 4 ottobre dello stesso anno. Tale Protocollo, che si configura come uno strumento indipendente a cui gli Stati possono aderire senza aver adottato la Convenzione, prevede l'eliminazione sia della limitazione temporale che di quella geografica. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, è entrata in vigore il 26 giugno La Convenzione consta di un Preambolo e di 33 articoli, e all art. 1 fornisce la definizione di tortura; prevede, inoltre, all art. 17 l istituzione di un Comitato composto da 10 esperti indipendenti che monitorano l implementazione della Convenzione da parte degli Stati contraenti e, in casi particolari, può accogliere comunicazioni da parte di singoli individui circa violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione. Il 18 dicembre 2002, l ONU ha adottato un nuovo trattato internazionale contro la tortura, il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), riaffermando che il diritto a non subire tortura e altre pene crudeli, inumane o degradanti deve essere rispettato e protetto in ogni circostanza. Tale Protocollo è entrato in vigore il 22 giugno 2006 e ha dato vita per la prima volta ad un doppio meccanismo di prevenzione della tortura: a livello internazionale, esso istituisce un nuovo organismo, il Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura; a livello nazionale, gli Stati contraenti hanno l obbligo di creare o designare appositi organismi indipendenti, i Meccanismi nazionali di prevenzione. Sia il Sottocomitato che i Meccanismi nazionali di prevenzione hanno il mandato di condurre visite regolari nei luoghi di detenzione 6

7 e di formulare raccomandazioni e osservazioni ai Governi e alle autorità competenti per migliorare la condizione delle persone private della loro libertà. Convenzione di New York sui diritti dell infanzia e dell adolescenza del 1989 La Convenzione ONU sui diritti dell infanzia e dell adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) è stata approvata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo, quali ad esempio il diritto alla vita e allo sviluppo (art. 6), il diritto all ascolto (art. 12), il diritto a non subire alcuna forma di discriminazione (art. 2). La Convenzione è composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali (sui bambini in guerra, sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami). Essa prevede anche un meccanismo di controllo sull operato degli Stati che devono presentare a un Comitato indipendente un rapporto periodico sull attuazione dei diritti dei bambini sul proprio territorio. D. Danno grave Per danno grave si intende: la condanna a morte o all esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo La Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo venne approvata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi. La Dichiarazione è composta da un Preambolo e da 30 articoli, e proclama solennemente che i diritti contenuti in essa sono per ogni essere umano libertà e diritti innati, uguali e inalienabili, a cui ogni donna o uomo ha diritto in qualsiasi parte del mondo: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti (art. 1) e ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente 7

8 Dichiarazione, senza distinzione alcuna (art. 2). La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani rappresenta il modello a cui ci si è ispirati per la stesura e composizione di successivi documenti per la protezione dei diritti umani, sia a livello internazionale che a livello nazionale. Diritti umani Standard internazionalmente accettati che riconoscono e proteggono la dignità, l integrità e la libertà di ogni individuo, senza distinzione alcuna. I diritti umani sono parte del diritto internazionale consuetudinario e sono formulati in una varietà di documenti giuridici nazionali, regionali e internazionali, ai quali si fa generalmente riferimento come strumenti di tutela dei diritti umani. Tra gli strumenti più importanti: la Carta delle Nazioni Unite, e la Carta delle Nazioni Unite dei Diritti dell Uomo (quest ultima costituita dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo, dal Patto internazionale sui diritti civili politici e dal Patto internazionale sui diritti economici e sociali). Discriminazione La discriminazione è un trattamento diverso, meno favorevole, praticato nei confronti di taluni individui a causa di caratteristiche soggettive quali, ad esempio, il sesso, la nazionalità, la religione, l appartenenza politica, l età, l orientamento sessuale, l identità di genere, la condizione economica, sociale o culturale. Le discriminazioni possono essere dirette o indirette. La discriminazione è diretta quando una persona riceve un trattamento sfavorevole, rispetto a quello che hanno ricevuto o che riceverebbero altre persone in una situazione analoga, e la ragione di questo trattamento è determinato da una particolare caratteristica della persona, rientrante tra quelle che formano oggetto di protezione. La discriminazione è, invece, indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi neutra colpisce in modo significativamente più sfavorevole un individuo o un gruppo, definiti da uno dei motivi oggetto del divieto di discriminazione, rispetto ad altre persone in una situazione analoga. 8

9 E. EASO (European Asylum Support Office) L Ufficio Europeo di Sostegno per l Asilo (EASO) è un agenzia dell Unione europea istituita allo scopo di favorire l'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS), rafforzare la cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo, facilitare lo scambio di informazioni e buone prassi fra gli stessi e sostenere e/o coordinare il sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi d asilo e accoglienza sono sottoposti a forte pressione. Espulsione Atto compiuto da un'autorità statale con l'intenzione ed il fine di garantire l allontanamento di una persona contro la sua volontà dal territorio dello Stato. In particolare, l espulsione di un cittadino di un paese terzo può avvenire in presenza di una grave e attuale minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale; oppure a causa dal mancato rispetto delle normative nazionali relative all'ingresso o al soggiorno degli stranieri da parte di coloro che non manifestano l intenzione di chiedere alcuna protezione internazionale. F. FRONTEX Agenzia dell Unione Europea per il pattugliamento delle frontiere esterne. È incaricata di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di sicurezza delle frontiere esterne tramite l analisi dei rischi; il coordinamento della cooperazione sul campo fra Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne; l assistenza agli Stati membri nella formazione delle guardie di frontiera nazionali, anche elaborando norme comuni in materia di formazione; l assistenza agli Stati membri che devono affrontare circostanze tali da richiedere un assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne, e la fornitura agli Stati membri del sostegno necessario per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte. 9

10 G. Genere Il genere si riferisce alla relazione tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle persone appartenenti a un sesso o a un altro, si distingue dal sesso che rimanda ad una determinazione biologica. I. Integrazione Quello d integrazione è stato negli ultimi decenni un concetto molto controverso. Nell ambito dell Unione Europea e in molte legislazioni nazionali per integrazione si intende un processo a doppio senso, che richiede un impegno di tutte le parti interessate, tra cui una predisposizione da parte dei rifugiati ad adattarsi alla società ospite, senza dover rinunciare alla propria identità culturale, e una corrispondente disponibilità da parte della comunità ospitante e delle istituzioni pubbliche ad accogliere gli stranieri ed a soddisfare le esigenze di una popolazione eterogenea. Per l UNHCR l integrazione, assieme al reinsediamento e il ritorno in sicurezza, rappresentano le tre soluzioni durevoli per i rifugiati. M. Migrante Tale termine indica chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato. Migrante irregolare L aggettivo irregolare è associato al termine migrante per descrivere colui che non possiede i documenti e le autorizzazioni amministrative necessari ad entrare in un Paese o a stabilirvisi, ad esempio entrando in un Paese senza un passaporto o un documento di viaggio validi o permanendovi senza permesso di soggiorno. 10

11 Minore Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di New York sui diritti dell infanzia e dell adolescenza del 1989, si intende per minore ogni essere umano avente un età inferiore ai 18 anni, salvo che sulla base della legislazione allo stesso applicabile, la maggiore età non sia stata raggiunta prima. Secondo il principio del superiore interesse del minore sancito nell articolo 3 della stessa Convenzione del 1989, gli Stati, le Istituzioni pubbliche e private, i genitori o le persone che ne hanno la responsabilità, in tutte le decisioni che riguardano i bambini devono sempre scegliere quello che è meglio per tutelare il loro benessere. Minore non accompagnato Per minori non accompagnati si intendono quei minori, separati da entrambi i genitori e da altri parenti, e privi delle cure di un adulto che per legge o per consuetudine abbia tale responsabilità. I diritti dei minori non accompagnati, come quelli di tutti i minori, sono protetti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del I minori non accompagnati, per la loro particolare vulnerabilità dovuta alla minore età, rischiano di essere vittime di tratta e sfruttamento. Mutilazioni genitali femminili Con l espressione mutilazione genitale femminile (MGF) si fa riferimento a tutte le forme di rimozione o modificazione, parziale o totale, dei genitali femminili esterni o altre lesioni inflitte agli organi genitali femminili per ragioni non terapeutiche. N. Naturalizzazione Per naturalizzazione s intende l acquisizione della cittadinanza da parte di chi non la possiede per nascita. In Italia la naturalizzazione si può ottenere dopo aver risieduto stabilmente nel territorio nazionale per almeno 10 anni, ridotti a 5 anni per gli apolidi e per i rifugiati, e a 4 anni per i cittadini di uno Stato membro dell'unione europea che risiedano legalmente nel territorio della Repubblica. La cittadinanza si può acquisire anche per matrimonio con un cittadino italiano, e su concessione del Presidente della Repubblica per meriti particolari. 11

12 Non respingimento/non refoulement Il principio di non respingimento è un principio basilare del diritto internazionale, di natura consuetudinaria, che comporta il divieto di espellere, rinviare, deportare, estradare, o respingere rifugiati e richiedenti asilo verso un paese dove essi rischierebbero di subire tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti. In nessun caso può disporsi il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. P. Paesi di transito Vengono definiti Paesi di transito tutti quei Paesi in cui il migrante transita o soggiorna, per periodi più o meno lunghi, durante il viaggio tra il suo Paese di origine, o di residenza abituale, e il Paese di destinazione. Paese terzo Paese non appartenente all Unione Europea. Particolare gruppo sociale Si definiscono membri di un particolare gruppo sociale quanti condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica che è così fondamentale per l identità o la coscienza che non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi. Un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell orientamento sessuale, del genere, o del gruppo di appartenenza. Persecuzione Non esiste una definizione universalmente accettata del termine. Nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati è stato volontariamente scelto di non inserire una definizione di persecuzione al fine di poter interpretare il termine in maniera estensiva, includendo in tale fattispecie diverse forme considerate come persecutorie. Tuttavia, da un analisi degli 12

13 articoli 31 e 33 della suddetta Convenzione, qualsiasi minaccia alla vita o alla libertà di un individuo deve essere considerata persecuzione. Ai sensi della normativa europea, per persecuzione si intendono: - gravi violazioni di altri diritti umani fondamentali (in particolare, tortura, altri atti o trattamenti inumani e degradanti, riduzione in schiavitù o servitù, condanna penale per fatti non previsti anticipatamente come reato, o con pene più gravi di quelle anticipatamente stabilite dalla legge); - la somma di diverse misure, incluse eventuali violazioni dei diritti umani, il cui impatto complessivo sia sufficientemente grave da avere un effetto analogo ad una violazione grave di diritti umani fondamentali. Persecuzione di genere Persecuzione di genere è un espressione che non ha valenza giuridica di per sé. Essa piuttosto comprende una serie di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali diverse tra loro nelle quali il genere assume un ruolo rilevante. Le domande di protezione internazionale relative al genere possono basarsi su atti persecutori quali: atti di violenza sessuale, violenza familiare/domestica, pianificazione familiare coatta, mutilazione genitale femminile, punizioni per trasgressione di costumi sociali o discriminazioni basate sull orientamento sessuale o sull identità di genere. Persona vulnerabile Vengono definite persone vulnerabili quei richiedenti asilo o rifugiati che presentano particolari fragilità e specifiche esigenze e, per questo, hanno bisogno di maggiore assistenza. Appartengono a questa categoria: i minori, i minori non accompagnati o separati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili. Procedure per la determinazione dello status di rifugiato Procedure giuridiche e amministrative messe in atto dall UNHCR e/o dagli Stati per determinare se un individuo debba essere o meno riconosciuto come rifugiato, in base alla legislazione nazionale e al diritto internazionale. 13

14 Protezione internazionale Nell Unione Europea, il termine protezione internazionale significa il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ad un cittadino di uno Stato terzo o apolide. Nell Unione Europea, la protezione internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. Protezione sussidiaria La protezione sussidiaria è una forma specifica di protezione introdotta dall Unione Europea. Essa viene riconosciuta a quegli stranieri o apolidi che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951, poiché non sussiste nei loro confronti un rischio di persecuzione individuale, necessitano comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, subirebbero un danno grave a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o gravi violazioni dei diritti umani. Protezione temporanea La protezione temporanea è uno strumento straordinario al quale gli Stati dell unione Europea ricorrono per garantire una tutela immediata in caso di massicci afflussi di rifugiati che rendono impraticabile l esame individuale delle singole domande di protezione. Protezione umanitaria La protezione umanitaria può essere concessa a coloro che, pur non potendo ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, presentano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tali da non consentire un loro rientro nel paese di provenienza. Reinsediamento Con il termine reinsediamento si intendono il trasferimento e l accoglienza di rifugiati dal luogo in cui hanno ottenuto una prima forma di sicurezza e protezione al Paese in cui sarà loro garantita definitivamente protezione internazionale. Il reinsediamento è un atto di rilevante valore in quanto basato sul principio di solidarietà internazionale tra Stati e risulta fondamentale per quei rifugiati che non godono di un adeguata protezione nel paese nel 14

15 quale sono fuggiti e sono impossibilitati a tornare nel loro paese d origine. Inoltre, con il rimpatrio volontario e l'integrazione locale, esso rappresenta una delle tre soluzioni durevoli per i rifugiati. Regolamento Dublino Regolamento UE che stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare quale Stato Membro dell Unione sia competente ad esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo in uno degli Stati Membri dell UE. Regolarizzazione Procedura mediante la quale si permette alle persone straniere che hanno una situazione amministrativa irregolare di ottenere uno status giuridico nel Paese ospitante. Richiedente asilo/richiedente protezione internazionale Qualsiasi cittadino di Paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva. Tale richiesta potrà essere accolta o rigettata. Ricollocazione (Relocation) Per Ricollocazione si intende un meccanismo di redistribuzione temporanea ed eccezionale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale da uno Stato Membro dell Unione Europea ad altri Stati membri. Ricongiungimento familiare Il ricongiungimento familiare è la procedura attraverso cui viene garantita l unità familiare. Rifugiato Il rifugiato è una persona che, per fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica, si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza, e non può, oppure, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese (Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati). 15

16 Rimpatrio volontario Ritorno, in condizioni di sicurezza e dignità, di beneficiari di protezione internazionale e richiedenti asilo nel Paese di origine sulla base di una volontà liberamente espressa. S. Sfollato Interno (IDP) Come i rifugiati, anche gli sfollati (in inglese, Internally Displaced Persons o IDPs) sono civili costretti a fuggire da guerre o persecuzioni. Tuttavia, a differenza dei rifugiati, essi non hanno attraversato il confine del proprio Paese. SPRAR Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è un sistema che coinvolge gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore per favorire condizioni di accoglienza integrata per richiedenti asilo e rifugiati. I progetti di accoglienza della rete SPRAR non si limitano a fornire un assistenza primaria, ma prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. T. Tortura Il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate. [Art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti]. 16

17 Tratta di esseri umani/trafficking Con l espressione tratta di esseri umani (in inglese trafficking ) si intende il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego dell uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità. Tale trasferimento avviene dando o ricevendo somme di denaro o vantaggi per ottenere lo sfruttamento di un altra persona in posizione di vulnerabilità sulla quale si esercita l uso della forza. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi. Il consenso di una vittima della tratta di persone volta al loro sfruttamento è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati sovra menzionati è stato utilizzato. Tratta illecita di migranti/smuggling Tale espressione (in inglese smuggling ) indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente. Per ingresso illegale si intende il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l ingresso legale nello Stato d accoglienza. U. Unità familiare, diritto all Il principio dell unità familiare realizza la protezione della famiglia in quanto unità fondamentale e naturale della società. In virtù di questo principio, lo status di rifugiato può essere concesso al coniuge e ai familiari a carico di una persona che risponde ai criteri per l ottenimento dello status di rifugiato. Esso è sancito nella Dichiarazione Universale Diritti Umani del 1948 (art. 16 comma 3) e trova ulteriore solenne conferma nella maggior parte degli strumenti internazionali sui diritti umani. 17

18 V. Vulnerabilità Con il termine vulnerabilità si intende la condizione che caratterizza quel soggetto che presenta esigenze particolari, fragilità riconosciute e che, per questo, necessita di interventi più specifici e mirati. Nell ambito del fenomeno delle migrazioni si considerano soggetti particolarmente vulnerabili i minori, i minori non accompagnati o separati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili. 18

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