Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 46/2011 Giovedì 1 dicembre 2011 I CONGUAGLI CONTRIBUTIVI DI FINE ANNO 2011

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 46/2011 Giovedì 1 dicembre 2011 I CONGUAGLI CONTRIBUTIVI DI FINE ANNO 2011"

Transcript

1 Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 46/2011 Giovedì 1 dicembre 2011 I CONGUAGLI CONTRIBUTIVI DI FINE ANNO 2011 Come di consueto, a fine anno, i datori di lavoro sono chiamati a verificare, in funzione della vigente normativa, se l obbligazione contributiva, in presenza di determinate situazioni, sia stata correttamente osservata, procedendo, ove ne ricorrano i presupposti, ai relativi conguagli. A cura di Gabriele Bonati I conguagli contributivi Alla fine dell anno, per effetto dell applicazione di particolari normative in materia contributiva (quantificazione dell esatto imponibile contributivo, applicazione delle corrette aliquote contributive correlate all imponibile ed esatta imputazione all anno di competenza di alcuni emolumenti variabili) e a situazioni legate all organico aziendale (v. versamento TFR al fondo tesoreria), possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Le fattispecie che possono determinare le predette operazioni di conguaglio (si veda da ultimo la circ. INPS n. 162 del , in attesa della nuova circolare specifica per i conguagli 2011) sono : l applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla medesima data (per il 2011 pari a ,00); il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2011 pari a ,00) ai fini dell applicazione dell aliquota IVS aggiuntiva dell 1% a carico del lavoratore; la verifica dell esatto ammontare dei fringe benefit; l imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione; la corretta quantificazione del benefit derivante dall erogazione dei prestiti agevolati ai dipendenti; i conguagli legati al versamento del TFR al fondo tesoreria (aziende con almeno 50 addetti nel 2006 ovvero nell anno di inizio attività se successivo) e le problematiche inerenti le obbligazioni contributive su ferie e permessi non goduti nei termini previsti. Le denunce mensili Per la registrazione dei risultati che scaturiranno dalle predette operazioni di conguaglio occorrerà utilizzare esclusivamente il flusso UniEmens, secondo le istruzioni contenute nel relativo documento tecnico (sistematicamente aggiornato) consultabile sul sito dell Istituto, cui la circolare rimanda. Tempi Per l INPS (C.d.A. n. 5/1993 DM Circ. INPS n. 292/1993 Circ. INPS 162/2010) le predette operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2011 (scadenza , fermo restando il versamento dei contributi al ), anche con la denuncia del mese di gennaio 2012 (scadenza 29 febbraio 2012, fermo restando il termine del per il versamento dei contributi). L INPS, con la circ. 162/2010, ha altresì precisato che in considerazione del fatto che le suddette operazioni possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di febbraio 2012 (scadenza 31 marzo 2012, fermo restando il termine del per il versamento dei contributi), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio Riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato, l INPS ha fatto presente che la sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di febbraio 2012 (scadenza 16 marzo 2012).

2 Fattispecie che devono essere verificate e che, a fine anno, possono generare operazioni di conguaglio retributivo/contributivo Sistemazioni contributive Massimale contributivo e pensionabile (art. 2, c. 26, L. 335/1995): verifica del versamento dei contributi IVS su quote di retribuzione eccedenti ,00 (massimale contributivo e pensionabile); Contributo aggiuntivo IVS 1% (a carico del dipendente): verifica dell esatta applicazione del contributo in oggetto con riferimento alle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile ( ,00); Fringe benefit: auto aziendali, prestiti agevolati ai dipendenti, stock option, ogni altro elemento retributivo non in denaro (o buono rappresentativo dello stesso) e verifica del superamento del limite di esenzione di 258,23 (il superamento del limite determina l imponibilità totale del fringe benefit); Ferie e permessi retribuiti goduti successivamente al termine previsto dalla legge (per le ferie) o dal contratto collettivo (per le ferie e i permessi) per il loro godimento: conguaglio tenendo conto dei contributi già versati al momento in cui è scattato l obbligo contributivo. Il principio della competenza Gli elementi variabili della retribuzione del mese di dicembre 2011, corrisposti nel mese di gennaio 2012, sono da considerare, ai fini dell imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, di competenza del 2011 mentre, ai fini dell assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), sono da considerare retribuzione del mese di gennaio 2012; Gestione del TFR: fondo tesoreria, misure compensative, rivalutazione e imposta sostitutiva Per le aziende costituite nel 2011 si dovrà calcolare la media del lavoratori occupati dalla data di costituzione al : se il risultato dà 50 e più addetti, si dovrà versare il TFR rimasto in azienda al fondo tesoreria (maggiorato del 2,93%); Conguagli per errati versamenti di quote di TFR, in corso d anno, al fondo tesoreria; Conguagli relativi alle eventuali misure compensative spettanti o applicate in eccesso; Rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria e recupero della relativa imposta sostitutiva; Previdenza complementare Conguagli concernenti il contributo di solidarietà 10% dovuto sulla contribuzione versata ai fondi di previdenza complementare. Operazioni societarie straordinarie e cessioni di contratto Le operazioni di conguaglio devono essere eseguite dal datore di lavoro subentrante, tenendo conto anche dell operato del cedente.

3 Contributi previdenziali e assistenziali: I conguagli di fine anno 2011 (circ. Inps n. 162/2010, in attesa della circolare con le istruzioni per i conguagli di fine 2011) Generalità dei lavoratori MASSIMALE CONTRIBUTIVO E PENSIONABILE PER I LAVORATORI PRIVI DI ANZIANITA CONTRIBUTIVA AL (ART. 2, C. 18, L. 335/95) (massimale, per il 2011, ,00) CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 1% A CARICO DEL LAVORATORE (redditi superiori a ,00, 3.587,00/mensile) TERMINE PER ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: Con la denuncia contributiva del mese di dicembre 2011, ovvero con quella di competenza del mese di gennaio 2012, ovvero per i conguagli che riguardano il TFR con la denuncia del mese di febbraio 2012 FRINGE BENEFIT Non concorrono a formare base imponibile fino a 258,23 nel periodo d imposta (compresi i compensi in natura erogati da precedenti rapporti di lavoro); i valori superiori al predetto limite concorrono integralmente alla formazione della base imponibile (e non solo la parte eccedente). TFR e fondo tesoreria TFR e fondo tesoreria: Aziende costituite in corso dell anno 2011 con almeno 50 addetti (dovranno versare il TFR rimasto in azienda al fondo tesoreria) Conguagli per versamenti di quote di TFR al fondo tesoreria conguagli relativi alle eventuali misure compensative spettanti; rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria verifica contributo solidarietà del 10% sui contributi versati ai fondi di previdenza integrativi ELEMENTI VARABILI DELLA RETRIBUZIONE (straordinari, trasferte, malattia, infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi, ecc.) Gli elementi relativi al mese di dicembre 2011 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2012 si considerano: con il principio di competenza (dicembre 2011) ai fini assicurativi del lavoratore (se ne dovrà tenere conto nella denuncia UniEmens); retribuzioni del mese di gennaio 2012 ai fini dell assoggettamento contributivo (i contributi rimangono acquisiti nel 2012) Detti importi non incidono nella determinazione dei massimali dell'anno 2011 N.B. E altresì previsto un conguaglio a fine anno per le prestazioni di maternità malattia e TBC, nel contratto di lavoro ripartito (job sharing) V. Circ. INPS n. 41/2006 Contributo aggiuntivo IVS 1% L art. 3ter del D.L. 384/1992 (L. 438/1992), ha istituito (con decorrenza 1 193) un contributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore stesso inferiori al 10% (attualmente l aliquota superiore al 10% è prevista per gli iscritti al fondo volo).

4 Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il limite INPS (valido anche per ENPALS e per il personale dei pubblici servizi di trasporto art. 49, c. 4, L. 488/99), per il 2011, risulta pari a ,00. L'INPS, con circolare n. 298 del 30 dicembre 1992 (confermata dalla circ. 162/2010), ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato (non è ammesso quindi il sistema a contatore), cioè l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2011, 3.587,00 (un dodicesimo di ,00). Per i marittimi vedere la circ. INPS n. 151 del 7 luglio Il calcolo del contributo attraverso l'utilizzo del criterio della mensilizzazione potrebbe dare luogo, a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il contributo IVS aggiuntivo verificando, a consuntivo, l esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo. I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel flusso UniEmens individuale: elemento contribuzione aggiuntiva con valenza contributiva individuale (gli ex codici previsti per il mod. DM10 sono mappati anche per l UniEmens ai fini del DM 10 virtuale). Flusso UniEmens Elemento <Regolarizz1PerCento> <ContribAggRegolarizz>: Importo della regolarizzazione della contribuzione aggiuntiva. <RecuperoAggRegolarizz>: Importo del recupero della contribuzione aggiuntiva dell 1%. L INPS (da ultima circ. 62/2010) ha precisato che, ai fini delle operazioni di conguaglio, gli elementi variabili della retribuzione, ove gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di gennaio (ovvero di febbraio) 2012, non incidono sulla determinazione del tetto di ,00. Tali elementi sono considerati retribuzioni del mese di gennaio L istituto, con la circolare n. 298/1992, ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni relative al conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell'anno superino le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le aziende assoggetteranno le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l aliquota aggiuntiva dell 1%. Più rapporti di lavoro nell anno Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni, ai fini dell'applicazione del contributo, devono essere cumulate (v. circ. INPS 162/2010). In tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite (certificazione CUD o dichiarazione sostitutiva). Si effettuerà così il conguaglio a fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo. Rapporti simultanei Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso (circ. INPS n. 162/2010). Qualora a dicembre 2011 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest ultimo a procedere all eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati. Esempio Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno (+ 14ma) Luglio Agosto (+ premio) Settembre Ottobre Novembre Dicembre (+ 13ma) Retribuzione mensile Euro 5.800, , , , , ,00 Retribuzione assoggettata al contributo aggiuntivo IVS 1% Euro 2.213, , ,00

5 Totale , ,00 Retribuzione effettiva da assoggettare al contributo aggiuntivo 1%: ,00 retribuzione annua ,00 prima fascia retribuzione pensionabile 908,00 Differenza 6.031,00 Contributi a credito del lavoratore: 6.031,00 x 1% = 60,31 importo da rimborsare al lavoratore e da riportare nel flusso nell UniEmens Massimale contributivo e pensionabile Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 è stabilito (art. 2, c. 18, L. 335/95) un massimale contributivo e pensionabile pari, per il 2011, a ,00. Detto massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (IVS), ivi compresa l aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore da calcolarsi sulle quote di retribuzione eccedenti, per il 2011, ,00. Il massimale non è rapportabile al mese e conseguentemente la contribuzione va calcolata, mese per mese, sull intera retribuzione corrisposta. Raggiunto il massimale si procederà a versare la contribuzione diversa da quella pensionistica, da esporre nel flusso UniEmens individuale (ai fini del raggiungimento del massimale si cumulano anche le retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro il dipendente è tenuto ad esibire la certificazione dei precedenti datori di lavoro attestante i redditi imponibili percepiti, vale a dire la certificazione CUD o una dichiarazione sostitutiva). Nota Con la nuova release 1.1.0, il documento tecnico per la compilazione del flusso UniEmens, è stata inserita la gestione dell elemento eccedenza massimale per indicare la quota di imponibile eccedente il massimale contributivo e pensionabile (limite oltre il quale non è più dovuto il contributo IVS) e per indicare l ammontare della corrispondente contribuzione diversa da quella IVS. Per effetto di tali nuove informazioni non risulta più utilizzabile il codice contribuzione 98. In caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai diversi rapporti, ai fini del massimale, si cumulano. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale (nel mese in cui si supera il massimale la retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata, nei diversi rapporti, in misura proporzionalmente ridotta). Nel caso di coesistenza nell anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa e viceversa (circ. INPS n. 162/2010). Con la circolare 162/2010, l INPS ha confermato altresì che nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto dell inesatta determinazione dell imponibile nel corso dell anno, abbiano versato il contributo IVS anche su quote di retribuzione eccedenti il massimale, possono, in sede di conguaglio di fine anno, sistemare la situazione. I dati relativi al conguaglio dovranno essere esposti nel flusso UniEmens, elemento con valenza contributiva individuale, utilizzando le specifiche istituite per lo scopo (nel DM 10 virtuale i conguagli verranno ricostruite con i codici L952 e L953), in particolare:

6 Elemento <VarRetributive> <AnnoMeseVarRetr>: Indica l anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. In funzione della causale più sotto specificata la variazione interesserà, in aumento o in diminuzione, l imponibile di tale denuncia. <InquadramentoLav>: Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. <CausaleVarRetr>: Indica la motivazione all origine della variabile retributiva e ne determina le modalità di utilizzo Può assumere i seguenti valori: DIMMAS Significato: indica l errato conteggio, per difetto, della quota dell imponibile eccedente il massimale. Ciò comporta la diminuzione dell imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS nella denuncia originaria. Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell imponibile assoggettato alla contribuzione IVS con il corrispondente aumento di quello eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato nell elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all importo indicato nell elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. AUMMAS Significato: indica l errato conteggio, per eccesso, della quota dell imponibile eccedente il massimale. Ciò comporta l aumento dell imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS nella denuncia originaria. Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l aumento dell imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS con la corrispondente diminuzione di quello eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato nell elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un ulteriore versamento della sola quota IVS, pari all importo indicato nell elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi. <ImponibileVarRetr>: Indica la quota di retribuzione che può comportare l aumento o la diminuzione dell imponibile dell anno di riferimento conformemente alla <CausaleVarRetr> utilizzata. <ContributoVarRetr>: indica, secondo la circ. INPS 162/2010, l importo della contribuzione IVS a credito (causale DIMMAS ovvero a debito (causale AUMMAS), riferita all ImponibileVarRetr. Gli adempimenti contributivi sulle componenti variabili della retribuzione (relativi al mese di dicembre 2011), assolti con la denuncia del mese di gennaio 2012, non hanno incidenza ai fini della determinazione del massimale per l anno 2011 (sono considerate retribuzioni di gennaio 2012 e saranno quindi utili alla determinazione del massimale 2012). In caso contrario, invece, dette retribuzioni variabili potranno concorrere alla determinazione del tetto dell anno 2011, fino al limite previsto per quest ultimo (cric. INPS n. 162/2010). Ricorrendo tale ipotesi, i datori di lavoro avranno cura di evidenziare l importo portato in aumento dell'imponibile contributivo del mese di gennaio entro i limiti del tetto relativo all'anno 2011 Attraverso il flusso UniEmens. Ai fini della certificazione CUD 2012 e della dichiarazione 770/2012 semplificato, i datori di lavoro certificheranno l'imponibile 2011 tenendo conto della correzione operata. Nella fattispecie in esame, peraltro, in caso di superamento del massimale per l'anno 2011, ai fini della collocazione degli elementi variabili che determinano un aumento della retribuzione del mese di gennaio 2012 (es. compenso per lavoro straordinario) nella posizione individuale del lavoratore, gli stessi saranno considerati di competenza dell'anno 2012, anziché di competenza dell'anno 2011.

7 Esempio Retribuzione dell anno 2011: ,00 Retribuzione sulla quale è stata calcolato il contributo IVS ,00 Operazioni di conguaglio Retribuzione assoggettata a contributo IVS ,00 Massimale contributivo per il ,00 Differenza 1.338,00 La contribuzione versata in più risulta pari a 454,92 ( 1.338,00 x 34%), di cui 136,34 ( 1.338,00 x 10,19%) da restituire al lavoratore Elementi variabili della retribuzione L INPS (circ. 292, ) ha stabilito che (a seguito di quanto deliberato dal C.d.A. delibera n. 5 del D.M e a seguito delle nuove disposizioni in materia di Libro unico del lavoro) è consentito ai datori di lavoro di assoggettare a contribuzione, nel mese successivo, gli elementi variabili della retribuzione non conosciuti nel mese di competenza (straordinario e istituto della banca ore, trasferte, malattie, maternità/paternità, allattamento e congedi parentali in genere, donazione sangue, infortuni, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità ferie non godute, congedi matrimoniali, CIG non a zero ore, indennità di cassa, prestiti ai dipendenti, ecc.). Tra gli emolumenti variabili della retribuzione conguagliabili a gennaio 2012, ma di competenza 2011 (datore di lavoro che lavora con il calendario sfasato), l INPS (circ. 162/2010) precisa che devono essere ricompresi anche i ratei di retribuzione, del mese di dicembre, successivi alla data di elaborazione della busta paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l assunzione stessa. Istruzioni operative per l UniEmens (esempio proposto dall INPS con la circ. 162/2010, cambiando i riferimenti temporali) Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto il 18 dicembre 2011, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di dicembre ormai chiusa, il cui rateo di retribuzione sia pari a 500,00. L evento Assunzione viene contabilizzato nella busta paga di gennaio 2012, nella quale la retribuzione imponibile di gennaio pari, ad esempio, a 1.500,00 sarà aumentata dell importo di 500,00 (per rateo del mese di dicembre), per un totale di 2.000,00. Per quanto attiene al flusso UNIEMENS, per il lavoratore in questione entro la fine del mese di febbraio 2012 devono essere trasmesse due denunce: la prima, riferita a dicembre 2011, nella quale saranno valorizzati, oltre agli elementi identificativi del lavoratore (<CFLavoratore>, <Cognome>, <Nome>, <Qualifica1>, <Qualifica2>, <Qualifica3>, <TipoContribuzione>, <CodiceComune>, <CodiceContratto>) anche gli elementi <Assunzione> (<GiornoAssunzione> e <TipoAssunzione>), <Imponibile> con valore pari a zero e <Settimana> (<IdSettimana> e <TipoCopertura>); la seconda, riferita a gennaio 2012, nella quale, nell elemento <Imponibile>, sarà riportato il valore di assoggettato al regime contributivo in vigore per l anno 2012, mentre nell elemento VarRetributive>,<AnnoMeseVarRetr> sarà riportato , nella <CausaleVarRetr> la causale AUMIMP e in <ImponibileVarRetr> il valore 500. Gli elementi variabili della retribuzione relativi al mese di dicembre 2011, i cui adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio 2012 (unitamente alle retribuzioni dello stesso mese) vanno anche evidenziati nel flusso UniEmens. L INPS ha altresì precisato (da ultimo con la circ. 162/2010) che la predetta retribuzione deve essere imputata nella posizione assicurativa del dipendente secondo il criterio di competenza (dicembre 2011). Conseguentemente occorre che tale situazione venga segnalata valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi" con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2011, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

8 Anche ai fini della certificazione CUD/2012 e della dichiarazione 770/2012, i datori di lavoro terranno conto, nel computo dell'imponibile dell'anno 2011, delle predette variabili retributive. L INPS ha confermato (circ. 162/2010) che la sistemazione contributiva degli elementi variabili di cui sopra (fatta eccezione per la maggiorazione del 18% del personale ferroviario di cui all art. 22 della L. 177/1976) deve necessariamente avvenire nel mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. UniEmens Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute a livello individuale deve essere compilato l elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale> all uopo integrato, secondo le modalità contenute nel documento tecnico, si veda di seguito. Elemento <VarRetributive> <AnnoMeseVarRetr>: Indica l'anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. In funzione della causale più sotto specificata la variazione interesserà, in aumento o in diminuzione, l'imponibile di tale denuncia. Qualora la variazione sia riferita all'intero anno e non possa essere riferita a singole mensilità, potrà essere attribuita all'ultimo mese denunciato dell'anno. <InquadramentoLav>: Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. Particolare rilievo assume la presenza nell'elemento in questione della "Matricola azienda". Ciò consente di gestire correttamente, nel caso di operazioni societarie a cavallo d'anno, le variabili retributive a seguito di variazione di matricola azienda. <CausaleVarRetr>: Indica la motivazione all'origine della variabile retributiva e ne determina le modalità di utilizzo. Per le variabili di cui al DM 7 ottobre 1993 e successive variazioni, può assumere i valori di seguito riportati: AUMIMP: indica che è avvenuto un aumento dell imponibile del mese in corso in conseguenza di voci retributive (es.: straordinario), di competenza dell anno precedente. DIMIMP: indica che è avvenuta una diminuzione dell imponibile del mese in corso in conseguenza di eventi (es.: malattia, maternità), di competenza dell anno precedente. AIMPFI: indica che è avvenuto un aumento dell imponibile del Fondo integrativo del mese in corso in conseguenza di voci retributive (es.: straordinario), di competenza dell anno precedente. DIMPFI: indica che è avvenuta una diminuzione dell imponibile del Fondo integrativo del mese in corso in conseguenza di eventi (es.: malattia, maternità), di competenza dell anno precedente. IMPNEG: indica che l imponibile del mese della denuncia originaria sul quale deve agire la variabile retributiva deve essere diminuito del valore indicato, in conseguenza dell errato assoggettamento a contribuzione, in quel mese, dell analogo importo. <ImponibileVarRetr>: Indica la quota di retribuzione che comporta l'aumento o la diminuzione dell'imponibile dell'anno di riferimento conformemente alla <CausaleVarRetr> utilizzata, come sopra specificato. <ContributoVarRetr>: assente per le causali AUMIMP, DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI; obbligatorio per la causale IMPNEG. Indica l'importo della contribuzione a credito del datore di lavoro oggetto di recupero. Fringe benefit Si ritengono confermate le istruzioni dello scorso anno, in particolare a norma dell art. 51, c. 3, del DPR 917/86 (come riformulato dal D.Lgs. 314/97) il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti (riconoscimento, anche in occasione delle festività, di beni e/o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi, anche erogati da terzi A.E. Art. 59/2008) non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d imposta, a 258,23. Il benefit (o la somma dei benefit) di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile (l importo di 258,23 non rappresenta una franchigia). Tale disposizione si applica, per effetto dell armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi (v. art. 12, L. 153/69). Se a fine anno il valore dei fringe benefit corrisposto (o totalizzato) risulti superiore al predetto limite di 258,23 occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, cioè l azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e a contribuzione il valore complessivo del benefit e non solo la quota eccedente. Solamente ai fini contributivi, l INPS ha precisato che in caso di superamento del limite di esenzione, l azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe benefit da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell intero valore). Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2011, ovvero con quella relativa ai mesi di gennaio 2012.

9 Esempio Datore di lavoro che corrisponde un fringebenefit di valore pari a 155,00 (escluso dalla base imponibile); Il lavoratore, nello stesso periodo d imposta, ha intrattenuto un altro rapporto di lavoro. In sede di conguaglio di fine anno (entro il 12 gennaio) consegna al nuovo datore di lavoro il mod. CUD relativo al precedente rapporto nel quale è evidenziato un fringebenefit esente di 130,00; Il nuovo datore di lavoro procederà, in sede di conguaglio, ad assoggettare a imposta il valore complessivo dei fringebenefit 285,00 e assoggetterà a contribuzione solo 155,00 (valore del fringebenefit da lui corrisposto). Il valore del fringe benefit imponibile verrà sommato alle retribuzioni del mese del conguaglio e sul totale andranno calcolati i relativi contributi; la quota a carico del dipendente sarà allo stesso trattenuta (INPS, circ. 162/2010). Prestiti agevolati A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 505/99 (che ha modificato il TUIR), la base imponibile del prestito aziendale agevolato è pari alla differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso praticato in azienda. Il momento impositivo dell'eventuale fringebenefit, derivante all'applicazione della predetta norma, è quello del pagamento delle singole rate di prestito, come previsto dal piano di ammortamento (Circ. Min. Fin. n. 98/E/2000). L'eventuale reddito imponibile, nel corso del 2011, è stato determinato (Circ. A.E. Fin. n. 98/E/2000) utilizzando il TUR vigente al pari all 1%, considerato che il TUR attualmente risulta pari all 1,25% si renderà necessario (se non subirà variazioni al ribasso fino all 1%) effettuare il citato conguaglio. N.B. L Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 46 del ), rispondendo a uno specifico quesito, ha precisato che possono rientrare nella fattispecie prevista dall art. 51, c. 4, lettera b), del DPR 917/1986 (determinazione del reddito convenzionale derivante dalla concessione ai dipendenti di prestiti agevolati) anche i contributi concessi ai dipendenti, in conto interessi sui prestiti/mutui dagli stessi accesi presso istituti di credito autonomamente scelti (nel rispetto delle prescritte condizioni). Per effetto dell armonizzazione delle basi imponibili, tale interpretazione ha valore anche ai fini contributivi. TFR e fondo tesoreria L INPS, con la circolare 162/2010, in materia di TFR e fondo tesoreria, ha precisato che in occasione delle operazioni di conguaglio (dicembre 2011 o gennaio/febbraio 2012) le aziende sono tenute a sistemare le differenze a debito o a credito che possono essersi eventualmente determinate in relazione alle somme mensilmente versate nonché a regolarizzare le relative misure compensative applicate (riduzione del contributo dovuto al FGTFR e della contribuzione minore), in particolare, la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UNIEMENS, deve avvenire attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE. Flusso UniEmens Sezione denuncia individuale Elemento mese tesoreria Sezione denuncia aziendale Elemento Azienda TFR Le particolarità: Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006: per le aziende che hanno iniziato l attività nel 2011, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, nell anno 2011, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell attività. Le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l importo da versare del tasso di rivalutazione, che per l anno 2011 è pari al 2,93%, calcolato fino alla data di effettivo versamento. Le aziende che, al , hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2012 (31 marzo 2012). Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva: l art del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto ad eccezione di quella maturata nell'anno devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento al netto dell imposta sostitutiva deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all Erario l imposta sostitutiva del 11% ex D. Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare l importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento

10 maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di dicembre 2011, salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di febbraio Per individuarne l ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. Adempimenti a carico del datore di lavoro: Con riferimento ai lavoratori per i quali nell anno 2011 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell 11%. L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all INPS. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva sia all atto del versamento dell acconto che in altre ipotesi potranno in ogni caso essere restituite. La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UNIEMENS, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico. Detassazione degli straordinari e emolumenti di produttività L agenzia delle entrate, congiuntamente con il Ministero del lavoro, con la circolare n. 59/2008 (applicabile anche per il 2011 per la parte che interessa gli emolumenti di produttività e l efficienza organizzativa), ha precisato che il calcolo dell imposta sostitutiva del 10% sugli emolumenti di produttività (entro il limite di 6.000) deve essere effettuato sull importo di detti emolumenti al netto della relativa contribuzione obbligatoria a carico del lavoratore (parziale detassazione emolumenti legati alla produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati agli utili dell impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale art. 53, D.L. 78/2010, L. 122/2010 art. 47,, L. 220/2010). Per il fatto che a fine anno possono intervenire conguagli contributivi, come sopra evidenziati, che posso coinvolgere anche gli emolumenti in questione, potrebbe rendersi necessario procedere ad un ulteriore conguaglio di imposta sostitutiva. Contributo di solidarietà 10% L INPS (circ. 162/2010) precisa che qualora le operazioni di conguaglio incidano anche sull ammontare del contributo di solidarietà del 10% (in recupero), dovuto per la contribuzione versata a fondi di previdenza complementare (l 1% del predetto gettito deve essere destinato all apposito fondo di garanzia), a partire dalle denunce riferite al periodo gennaio 2010 i datori di lavoro dovranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causali istituiti nell Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens: Codice L938 L939 Significato Rec. contr.solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005 per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall INPS. Rec. di contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all ex Inpdai, per i dirigenti iscritti all ex INPDAI al Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva l INPS (circ. 162/2010), nel ricordare che le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni di ferie eccedenti il periodo minimo legale di 4 settimane e i giorni maturati e non goduti in caso di cessazione del rapporto di lavoro), precisa che le ferie (4 settimane per legge), se non godute entro il 18 mese successivo all anno di maturazione ovvero nel diverso o più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, potranno essere fruite anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta (ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D. Lgs. 66/2003), con obbligo in ogni caso, entro il mese successivo alla predetta scadenza, di valorizzarne l ammontare per adempiere all obbligazione contributiva. Per le citate ferie godute successivamente al mese in cui è stata applicata l obbligazione contributiva (per scadenza dei termini), sulla corrispondente retribuzione dovrà essere recuperata la contribuzione già versata nella precedente valorizzazione virtuale. Per il predetto recupero occorre attenersi alle nuove disposizioni UniEmens (semplificate) in vigore dal gennaio 2010, in particolare occorre utilizzare l elemento <VarRetributive> e la <CausaleVarRtr> FERIE, con il seguente significato: l avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale e indicate nell imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione. Può essere utilizzata in tutte le denunce dell anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza di un importo pari a quanto indicato nell elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all importo indicato nell elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Monetizzazione dei permessi e imposizione contributiva L INPS (Circ. 92, Msg , n ), a seguito di quanto precisato dal Ministero del lavoro in merito all obbligazione contributiva da riservare ai permessi retribuiti (ROL e ex festività) non goduti e non monetizzati entro il termine previsto dalla contrattazione collettiva o dall eventuale patto individuale, ha fornito le necessarie istruzioni operative da osservare per la gestione dei citati aspetti contributivi. In particolare:

11 Il termine per il godimento dei permessi in questione ovvero per la corresponsione della relativa indennità sostitutiva (monetizzazione) può essere individuato: dalla contrattazione collettiva nazionale; dalla contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) e dalla pattuizione individuale (accordo tra datore di lavoro e lavoratore); Qualora, né la contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) né le parti (accordo datore di lavoro e lavoratore) stabiliscano un termine per il godimento delle ore di permesso, queste possono essere liberamente gestite (nel rispetto delle ordinarie regole contrattuali e civilistiche del rapporto di lavoro), senza alcuna previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva. Conseguentemente, l obbligo contributivo scatta solo con riferimento al mese in cui le ore di permesso vengono effettivamente godute ovvero al mese in cui le stesse, anche se non godute, vengono monetizzate (sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro sia alla cessazione dello stesso). UniEmens variabili retributive (INPS, circ. 92/2011 Msg /2011 documento tecnico UniEmens) Tra le causali che individuano la motivazione all origine della variabile retributiva (elemento: <CausalaVarRetr>) è stato aggiunto nel corso del 2011 il seguente codice (utile per gestire il godimento dei permessi retribuiti e ex festività, già interessati in precedenza da obbligazione contributiva) : o o o Codice ROL (aggiunto anche come causale di riferimento per l obbligo di compilazione dell elemento <CongtributoVarRetr>); Significato: indica l avvenuta fruizione dei permessi per riduzione di orario di lavoro e/o ex festività, precedentemente assoggettati a contribuzione previdenziale e indicati nell imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione. Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza di un importo pari a quanto indicato nell elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all importo indicato nell elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Operazioni societarie straordinarie Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefit. Si richiama l attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all altra (anche per effetto di operazioni societarie) gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> 2 e 2T, con l indicazione della matricola di provenienza. Dal 1 gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l elemento <Matricola Azienda> con il codice dell azienda di provenienza.

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 2/2019 Giovedì 10 gennaio 2019

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 2/2019 Giovedì 10 gennaio 2019 Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 2/2019 Giovedì 10 gennaio 2019 L INPS fornisce le istruzioni operative per i conguagli contributivi di fine anno 2018 L INPS, con la circolare del 28 dicembre

Dettagli

Nome relatore titolo intervento

Nome relatore titolo intervento Il Conguaglio Previdenziale 2012 Roma, 13 dicembre 2012 UNINDUSTRIA Carlo Dori Nome relatore titolo intervento Le fattispecie più ricorrenti che possono determinare le operazioni di conguaglio contributivo

Dettagli

Prot.n. 15. Richiamiamo brevemente le indicazioni principali dell Istituto.

Prot.n. 15. Richiamiamo brevemente le indicazioni principali dell Istituto. Prot.n. 15 CIRC.n. 3 del 08.01.2013 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE Operazioni di conguaglio contributivo Elementi variabili della retribuzione Massimale annuo Contributo aggiuntivo dell 1% Fringe benefit

Dettagli

Commento alla Circolare INPS n. 4 del

Commento alla Circolare INPS n. 4 del Commento alla Circolare INPS n. 4 del 14.01.2009 di Roberto Pasquini Pubblicato il 29 gennaio 2009 conguaglio di fine anno 2008 dei contributi previdenziali e assistenziali; rivalutazione TFR al Fondo

Dettagli

pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997);

pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997); Circolare n. 155 Roma, 14/12/2011 OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2011 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l anno 2012. Premessa L'approssimarsi della fine dell'anno

Dettagli

*** Conguaglio di fine anno 2015 dei contributi previdenziali e assistenziali. Riepilogo delle aliquote contributive dell anno 2015.

*** Conguaglio di fine anno 2015 dei contributi previdenziali e assistenziali. Riepilogo delle aliquote contributive dell anno 2015. OGGETTO: CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2015 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CHIARIMENTI INPS Con l acclusa circolare l INPS ha fornito chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2015

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 28/12/2018

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 28/12/2018 Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 28/12/2018 Circolare n. 123 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie

Dettagli

Conguaglio di fine anno 2010 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l anno 2011.

Conguaglio di fine anno 2010 dei contributi previdenziali e assistenziali. Aliquote contributive per l anno 2011. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 27/12/2010 Circolare n. 162 Allegati n. 2 Ai Dirigenti centrali e periferici

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 151 del e, per conoscenza,

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 151 del e, per conoscenza, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 151 del 28-12-2012 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 28/12/2012 Ai Dirigenti centrali e

Dettagli

1.1. Premessa. Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 30/12/2016

1.1. Premessa. Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 30/12/2016 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 30/12/2016 Circolare n. 237 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 43/2016 Giovedì 10 novembre 2016

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 43/2016 Giovedì 10 novembre 2016 Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 43/2016 Giovedì 10 novembre 2016 TFR: l acconto dell imposta sostitutiva sulle rivalutazioni Scade il 16 dicembre il termine entro il quale il datore di lavoro

Dettagli

Indica che è avvenuto un aumento dell imponibile del mese in corso in conseguenza di voci retributive di competenza dell anno precedente.

Indica che è avvenuto un aumento dell imponibile del mese in corso in conseguenza di voci retributive di competenza dell anno precedente. Codice Descrizione Indica che è avvenuto un aumento dell imponibile del mese in corso in conseguenza di voci retributive di competenza dell anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione

Dettagli

OGGETTO: CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2013 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CHIARIMENTI INPS

OGGETTO: CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2013 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CHIARIMENTI INPS OGGETTO: CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2013 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CHIARIMENTI INPS Con l acclusa circolare, l INPS ha fornito chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno (2013)

Dettagli

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 31/2016 Giovedì 4 agosto 2016

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 31/2016 Giovedì 4 agosto 2016 Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 31/2016 Giovedì 4 agosto 2016 Ferie non godute e versamento dei contributi previdenziali Scade il 22 agosto 2016 il termine entro il quale i datori di lavoro

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 7 del 15/01/2010 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 15/01/2010 Circolare n. 7 Allegati n.

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 35 20.02.2014 Retribuzione 2014: gli importi per il calcolo contributivo Forniti i limiti minimi di retribuzione giornaliera

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 30/12/2014

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 30/12/2014 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 30/12/2014 Circolare n. 194 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

CUD 2008 PARTE C DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS

CUD 2008 PARTE C DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS Area Lavoro e Previdenza CUD 2008 PARTE C DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS Milano, 15 febbraio 2008 Anna Colombini 1 IL DATORE DI LAVORO CERTIFICA: Ai lavoratori dipendenti, la retribuzione a qualunque

Dettagli

e, per conoscenza, Conguaglio di fine anno 2014 dei contributi previdenziali e assistenziali. Riepilogo delle aliquote contributive dell anno 2014.

e, per conoscenza, Conguaglio di fine anno 2014 dei contributi previdenziali e assistenziali. Riepilogo delle aliquote contributive dell anno 2014. Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 30/12/2014 Circolare n. 194 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 21 31.01.2017 Imposta sostitutiva Tfr: saldo 2016 Il 16.02.2017 scade il termine per il versamento del saldo 2016 dell acconto sui

Dettagli

I NUOVI CONTRATTI DI LAVORO Il lavoro a tempo parziale

I NUOVI CONTRATTI DI LAVORO Il lavoro a tempo parziale Il lavoro a tempo parziale Aliquota contributiva complessiva 39,67% 4 OP. P.T. IMP. P.T. O00 Y00 MA00 FZ00 1 26 1.680 636 1 26 2.000 757 1 1 4 3 106 142 1.120 1.710 424 648 11 300 6.510 2.465 2.465 140

Dettagli

A cura di Salvatore Cortese Minimali e massimali contributivi Inps 2019

A cura di Salvatore Cortese Minimali e massimali contributivi Inps 2019 A cura di Salvatore Cortese Minimali e massimali contributivi Inps 2019 Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Inps Con la Circolare n. 6 del 25.01.2019, l Inps ha indicato, per l anno 2019, i

Dettagli

Ministero del lavoro, Ministero dell'economia, decreto (In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

Ministero del lavoro, Ministero dell'economia, decreto (In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) Premi di produttività 2013: criteri per lo sgravio contributivo Il Ministero del lavoro, a norma dell'art. 10 del D.L. 102/2013, ha predisposto il decreto con il quale fissa i limiti e le regole per l'applicazione

Dettagli

Retribuzione giornaliera 2016 per la generalità dei lavoratori dipendenti

Retribuzione giornaliera 2016 per la generalità dei lavoratori dipendenti Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 28 15.02.2016 Retribuzione 2016: gli importi per il calcolo contributivo Forniti i limiti minimi di retribuzione giornaliera

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 30/01/2019

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 30/01/2019 Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 30/01/2019 Circolare n. 12 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie

Dettagli

Direzione centrale Entrate. Direzione centrale Sistemi informativi e tecnoligici

Direzione centrale Entrate. Direzione centrale Sistemi informativi e tecnoligici Direzione centrale Entrate Direzione centrale Sistemi informativi e tecnoligici Roma, 14 Gennaio 2009 Circolare n. 4 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori

Dettagli

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Entrate Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Roma, 30/06/2010 Circolare n. 81 Allegati n. 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali

Dettagli

I nuovi parametri sono stati aggiornati sulla base della variazione del costo della vita, accertata dall'istat nella misura dell0 0,20%.

I nuovi parametri sono stati aggiornati sulla base della variazione del costo della vita, accertata dall'istat nella misura dell0 0,20%. OGGETTO: 31/CL = Minimali e massimali di retribuzione 2015 Sono stati resi noti i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed

Dettagli

InPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze

InPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze InPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze N. 13 28.11.2016 Imposta sostitutiva Tfr: acconto 2016 Il 16.12.2016 scade il termine per il versamento dell acconto sui rendimenti

Dettagli

TFR: imposta sostitutiva sulla rivalutazione L acconto va versato entro il 16 dicembre

TFR: imposta sostitutiva sulla rivalutazione L acconto va versato entro il 16 dicembre Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 333 03.12.2013 TFR: imposta sostitutiva sulla rivalutazione L acconto va versato entro il 16 dicembre Categoria: Versamenti Sottocategoria: D

Dettagli

Circolare N. 91 del 22 Giugno 2017

Circolare N. 91 del 22 Giugno 2017 Circolare N. 91 del 22 Giugno 2017 Ferie maturate nel 2015 e non godute: entro il 30 giugno 2017 devono essere fruite Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, entro il prossimo 30 giugno

Dettagli

SGRAVIO CONTRIBUTIVO ANNO 2013: MODALITÀ DI RECUPERO INPS E INPGI

SGRAVIO CONTRIBUTIVO ANNO 2013: MODALITÀ DI RECUPERO INPS E INPGI INFORMATIVA N. 369 30 OTTOBRE 2014 Previdenziale SGRAVIO CONTRIBUTIVO ANNO 2013: MODALITÀ DI RECUPERO INPS E INPGI INPS, Messaggio n. 7978 del 24 ottobre 2014 INPGI, Circolare n. 6 del 27 ottobre 2014

Dettagli

INPS - CIRCOLARE 24 LUGLIO 2009, N.

INPS - CIRCOLARE 24 LUGLIO 2009, N. INPS - CIRCOLARE 24 LUGLIO 2009, N. 95 Provvedimento 15 gennaio 2009 de ll Agenzia delle Entrate pubblicato il 16.01.2009 ai sensi dell art.1, comma 361, L. 24.12.2007 n. 244. Approvazione del modello

Dettagli

CAPITOLO 1 Norme generali

CAPITOLO 1 Norme generali Sommario CAPITOLO 1 Norme generali 1. Premessa... 1 Fonti normative e contrattuali 2. Fonti legali e amministrative... 1 3. Fonti contrattuali collettive... 6 Orario di lavoro 4. Lavoro ordinario... 7

Dettagli

Alle quote di TFR accantonate a fine anno deve applicarsi un tasso di rivalutazione che, dall ultimo aggiornamento, è pari a 0,

Alle quote di TFR accantonate a fine anno deve applicarsi un tasso di rivalutazione che, dall ultimo aggiornamento, è pari a 0, Rivalutazione del TFR: come si calcola Autore : Maria Monteleone Data: 30/06/2019 Alle quote di TFR accantonate a fine anno deve applicarsi un tasso di rivalutazione che, dall ultimo aggiornamento, è pari

Dettagli

Termini di effettuazione del conguaglio:

Termini di effettuazione del conguaglio: Conguaglio fiscale In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero a fine anno, il sostituto deve operare il conguaglio fiscale secondo la disciplina prevista dai commi 3 e 4 dell art. 23 del

Dettagli

Premessa. e, per conoscenza,

Premessa. e, per conoscenza, DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Roma, 15 gennaio 2002 Circolare n. 15 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

CONOSCERE IL "CEDOLINO PAGA"

CONOSCERE IL CEDOLINO PAGA CONOSCERE IL "CEDOLINO PAGA" Documento aggiornato al 02 Gennaio 2012 Applicativi coinvolti: PAGHE ESPOSIZIONE DATI CEDOLINO PAGA...3 Sezione 1 DATI VIDIMAZIONE...3 Sezione 2 DATI AZIENZA E PERIODO RETRIBUZIONE...3

Dettagli

Sommario. PRESENTAZIONE... pag. V. AUTORI... pag. VI CAPITOLO 1 - IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DIRIGENZIALE

Sommario. PRESENTAZIONE... pag. V. AUTORI... pag. VI CAPITOLO 1 - IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DIRIGENZIALE Sommario PRESENTAZIONE... pag. V AUTORI... pag. VI CAPITOLO 1 - IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DIRIGENZIALE DEFINIZIONE DELLA FIGURA DEL DIRIGENTE... pag. 3 1. Premessa... pag. 3 2. Definizione contrattuale...

Dettagli

CAPITOLO 1 Norme generali

CAPITOLO 1 Norme generali CAPITOLO 1 Norme generali 1. Premessa... 1 Fonti normative e contrattuali 2. Fonti legali e amministrative... 1 3. Fonti contrattuali collettive... 6 Orario di lavoro 4. Lavoro ordinario... 7 5. Lavoro

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Contributive. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale Entrate Contributive. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione Centrale Entrate Contributive Roma, 21 Maggio 2008 Circolare n. 61 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 09/11/2018

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 09/11/2018 Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 09/11/2018 Circolare n. 106 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie

Dettagli

CONFLUENZA INPDAI-INPS: COMPATIBILITA TRA VERSAMENTI VOLONTARI E ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

CONFLUENZA INPDAI-INPS: COMPATIBILITA TRA VERSAMENTI VOLONTARI E ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS SI RAMMENTA CHE CONFLUENZA INPDAI-INPS: COMPATIBILITA TRA VERSAMENTI VOLONTARI E ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS La confluenza dell INPDAI nell INPS ha fatto emergere una serie di problemi, derivanti

Dettagli

Le novità Irpef. Contributo di solidarietà Detassazione premi di produttività Addizionali Comunali e Regionali. 22 dicembre 2011

Le novità Irpef. Contributo di solidarietà Detassazione premi di produttività Addizionali Comunali e Regionali. 22 dicembre 2011 Le novità Irpef Contributo di solidarietà Detassazione premi di produttività Addizionali Comunali e Regionali 1 / 18 Contributo di solidarietà CHI Tutti i soggetti Irpef con reddito complessivo superiore

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA 2016

CERTIFICAZIONE UNICA 2016 CERTIFICAZIONE UNICA 206 copia azienda mod.ordinario CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 99, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE

Dettagli

OGGETTO: Gestione separata - articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n Aliquote contributive reddito per l anno 2018.

OGGETTO: Gestione separata - articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n Aliquote contributive reddito per l anno 2018. INPS Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 31/01/2018 Circolare n. 18 Destinatari omessi OGGETTO: Gestione separata - articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Direzione Centrale Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione Centrale Entrate Contributive Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 21 Dicembre 2007 Circolare n. 136 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle

Dettagli

OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2005 dei contributi previdenziali e assistenziali

OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2005 dei contributi previdenziali e assistenziali Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 7 Dicembre 2005 Circolare n. 117 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Dettagli

Cognome o Denominazione COMUNE DI BAISO. Prov. Indirizzo di posta elettronica. Cognome o Denominazione BAROZZI

Cognome o Denominazione COMUNE DI BAISO. Prov. Indirizzo di posta elettronica. Cognome o Denominazione BAROZZI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 99, n., RELATIVA ALL ANNO 0 DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA 0090

Dettagli

Circolare n. 175 del 20 Dicembre 2017

Circolare n. 175 del 20 Dicembre 2017 Circolare n. 175 del 20 Dicembre 2017 Sgravi contributivi per le imprese che svolgono attività di autotrasporto internazionale Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 10.11.2017

Dettagli

Oggetto: Circolare Tecnica 12/2018 SOMMARIO

Oggetto: Circolare Tecnica 12/2018 SOMMARIO Oggetto: Circolare Tecnica 12/2018 SOMMARIO SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 2/4 INPS: UNIEMENS, ISTRUZIONI SULLE VARIABILI RETRIBUTIVE IN CASO DI CALENDARIO SFALSATO (INPS, CIRCOLARE N. 106 DEL 09/11/2018)

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11 La registrazione del cedolino paga...» 11

INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11 La registrazione del cedolino paga...» 11 INDICE Introduzione... pag. 11 La registrazione del cedolino paga...» 11 Sezione Prima - ASPETTI GENERALI I campi del cedolino paga... pag. 16 Dati anagrafici...» 17 Elementi retributivi...» 17 Sviluppo

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11 La registrazione del cedolino paga...» 11

INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11 La registrazione del cedolino paga...» 11 INDICE Introduzione... pag. 11 La registrazione del cedolino paga...» 11 Sezione Prima - ASPETTI GENERALI I campi del cedolino paga... pag. 16 Dati anagrafici...» 17 Elementi retributivi...» 17 Sviluppo

Dettagli

INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2015

INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2015 LAVORO Circolare n. 12 del 06/02/2015: trasmessa per posta elettronica riportata sul sito www.ancebrescia.it riportata sul prossimo notiziario stampata e spedita per posta INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11

INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11 INDICE Introduzione... pag. 11 Sezione Prima - ASPETTI GENERALI I campi del cedolino paga... pag. 14 Dati anagrafici...» 15 Elementi retributivi...» 15 Sviluppo del cedolino paga...» 15 Calcolo contributi

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 31/01/2017

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 31/01/2017 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 31/01/2017 Circolare n. 20 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

FONDI DI PREVIDENZA LE NUOVE TABELLE PER IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI

FONDI DI PREVIDENZA LE NUOVE TABELLE PER IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI FONDI DI PREVIDENZA LE NUOVE TABELLE PER IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI Come di consueto all inizio dell anno veniamo incontro alle richieste dei numerosi iscritti che vogliono procedere personalmente al calcolo

Dettagli

Circolare Tecnica 02/2019

Circolare Tecnica 02/2019 Circolare Tecnica 02/2019 SOMMARIO SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 1/3 INAIL: PROROGA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL, TERMINI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE (INAIL, CIRCOLARE N. 1 DELL 11 GENNAIO 2019) INPS:

Dettagli

Circolare n. 74 del 23 Maggio 2018

Circolare n. 74 del 23 Maggio 2018 Circolare n. 74 del 23 Maggio 2018 Premi di risultato: correzione delle CU per garantire la detassazione nel dichiarativo senza sanzioni Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia

Dettagli

INPS: GESTIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2017 (Perelli Ercolini) L INPS ha emanato la circolare n.

INPS: GESTIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2017 (Perelli Ercolini) L INPS ha emanato la circolare n. INPS: GESTIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2017 (Perelli Ercolini) L INPS ha emanato la circolare n. 20 del 31 gennaio 2018, con la quale chiarimenti e precisazioni sulle

Dettagli

INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2016

INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2016 LAVORO Circolare n. 15-2016 del 16/3/2016: trasmessa per posta elettronica riportata sul sito www.ancebrescia.it riportata sul prossimo notiziario stampata e spedita per posta INPS - NUOVI VALORI DAL 1

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 30 13.02.2017 Imposta sostitutiva sul TFR Metodi di calcolo, versamento e casi particolari A cura di Debhorah Di Rosa Categoria: Previdenza

Dettagli

Modelli fiscali 2010: il CUD

Modelli fiscali 2010: il CUD Modelli fiscali 2010: il CUD di angelo facchini Pubblicato il 12 febbraio 2010 Le novità della certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati Compilazione al computer e non a mano dei modelli

Dettagli

Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015

Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015 Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015 Premi di secondo livello 2014: decontribuzione più leggera nel limite dell'1,6% della retribuzione del lavoratore Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

CONOSCERE IL NUOVO CEDOLINO PAGA DEL GRUPPO MAZZUCCONI

CONOSCERE IL NUOVO CEDOLINO PAGA DEL GRUPPO MAZZUCCONI CONOSCERE IL NUOVO CEDOLINO PAGA DEL GRUPPO MAZZUCCONI A cura dell Ufficio Risorse Umane Documento aggiornato al 25/01/2016 1 2 INDICE Sezione 1 DATI VIDIMAZIONE...4 Sezione 2 DATI AZIENZA E PERIODO RETRIBUZIONE..4

Dettagli

OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2006 dei contributi previdenziali e assistenziali. Modifiche al regime di imponibilità delle stock option.

OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2006 dei contributi previdenziali e assistenziali. Modifiche al regime di imponibilità delle stock option. Direzione Centrale Entrate Contributive Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 22 Dicembre 2006 Circolare n. 153 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Messaggio numero del

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Messaggio numero del Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Messaggio numero 14855 del 20-09-2013 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Entrate e Posizione

Dettagli

Studio Tributario e Societario. Bonus Renzi. Avv. Alessio Vagnarelli

Studio Tributario e Societario. Bonus Renzi. Avv. Alessio Vagnarelli Studio Tributario e Societario Bonus Renzi Avv. Alessio Vagnarelli Fonti Art. 1 del D.L. 24 Aprile 2014, n. 66; Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 28 Aprile 2014; Risoluzione Agenzia delle Entrate

Dettagli

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 5 DEL 3/02/2011 -

Dettagli

La detassazione dei premi di risultato. Angelo Marinelli Coordinatore Dipartimento Democrazia Economica CISL Confederazione

La detassazione dei premi di risultato. Angelo Marinelli Coordinatore Dipartimento Democrazia Economica CISL Confederazione La detassazione dei premi di risultato Angelo Marinelli Coordinatore Dipartimento Democrazia Economica CISL Confederazione Detassazione premi produttività Sui premi di risultato di ammontare variabile

Dettagli

I contributi INPS 2013

I contributi INPS 2013 I contributi INPS 2013 di Celeste Vivenzi Pubblicato il 5 marzo 2013 presentiamo un ottimo riassunto dei contributi previdenziali INPS in vigore per l anno 2013 (artigiani e commercianti, dipendenti, colf,

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA 2019

CERTIFICAZIONE UNICA 2019 CERTIFICAZIONE UNICA 09 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. LUGLIO 99, N. 3, RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI Cognome o Denominazione Nome 3 0967009 CBL DISTRIBUZIONE

Dettagli

Prot.n Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell anno 2012 Versamento acconto entro il 17 dicembre 2012.

Prot.n Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell anno 2012 Versamento acconto entro il 17 dicembre 2012. Prot.n. 1458 CIRC.n. 305 del 05.12.2012 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell anno 2012 Versamento acconto entro il 17 dicembre 2012. Come noto, le

Dettagli

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c. Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Vigilanza Direzione Contributi CIRCOLARE N. 3 DEL 25/01/2010 A tutte le

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 66 04.04.2017 INPGI: nuovi requisiti di accesso alla pensione Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: INPGI L INPGI, con la

Dettagli

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c. Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 4, DEL 31/01/2011

Dettagli

INDICE. Capitolo 1 Norme generali. 1. Premessa... 31

INDICE. Capitolo 1 Norme generali. 1. Premessa... 31 INDICE Prefazione... XI Capitolo 1 Norme generali 1. Premessa... 1 Fonti normative e contrattuali... 1 2. Fonti legali e amministrative... 1 3. Fonti contrattuali collettive... 4 Orario di lavoro... 5

Dettagli

Rilevazione dei costi salariali e chiusura del bilancio

Rilevazione dei costi salariali e chiusura del bilancio Rilevazione dei costi salariali e chiusura del bilancio di Roberto Pasquini Pubblicato il 29 gennaio 2011 in sede di chiusura del bilancio bisogna verificare la corretta contabilizzazione dei costi relativi

Dettagli

A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) - MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER IL 2018.

A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) - MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER IL 2018. Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Circolare 18 gennaio 2018, n.1 A) GESTIONE SOSTITUTIVA DELL'AGO (LAVORO SUBORDINATO) - VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER

Dettagli

L imponibile previdenziale. Concetto e limiti

L imponibile previdenziale. Concetto e limiti L imponibile previdenziale Concetto e limiti 1 Il regime contributivo L Organizzazione previdenziale: La protezione sociale del lavoratore, nei suoi molteplici aspetti, è attuata da Istituti ed Enti cui

Dettagli

Roma, Messaggio n

Roma, Messaggio n Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici Roma, 20-09-2013 Messaggio n. 14855 Allegati

Dettagli

SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI - ALLA SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI

SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI - ALLA SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- E VIGILANZA PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI - ALLA SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI DISTACCATE E.N.P.A.L.S. CIRCOLARE N. 38 del

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 07-03-2008 Messaggio n. 5859 OGGETTO: TFR

Dettagli

Area Lavoro e Previdenza CUD / 2004 PARTE C DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS. Milano, 10 febbraio 2004 a cura di Anna Colombini 1

Area Lavoro e Previdenza CUD / 2004 PARTE C DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS. Milano, 10 febbraio 2004 a cura di Anna Colombini 1 Area Lavoro e Previdenza CUD / 2004 PARTE C DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS Milano, 10 febbraio 2004 a cura di Anna Colombini 1 2 CUD/2004 IL DATORE DI LAVORO CERTIFICA: Al lavoratore dipendente,

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2017

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2017 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 207 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA AL DIPENDENTE,

Dettagli

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Centro Studi e Ricerche Milano IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Relatrice Dott. Stella Crimi 1 FONTI NORMATIVE art. 2120 codice civile Legge n. 297 del 29 maggio 1982 (TFR) D. Lgs. 47/2000 (modifica delle

Dettagli

SCCFBN82H50A479O SACCO FABIANA

SCCFBN82H50A479O SACCO FABIANA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL ANNO 2018 DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO

Dettagli

Calcolo del TFR: un esempio pratico

Calcolo del TFR: un esempio pratico Calcolo del TFR: un esempio pratico Autore : Samantha Desiré Santonocito Data: 19/04/2016 Cos'è il Trattamento di Fine Rapporto, come calcolarlo e come effettuare il passaggio da TFR lordo a TFR netto.

Dettagli

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CODICE CIVILE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Disciplina del Trattamento di fine rapporto ART. 2120 C.C. Dr Salvatore Abate Verona,11 settembre 2002 studio.vr@tiscali.it TFR LAVORO

Dettagli

CUD 2011: sintesi delle novità per il nuovo anno

CUD 2011: sintesi delle novità per il nuovo anno CUD 2011: sintesi delle novità per il nuovo anno di Luigi Risolo Pubblicato il 3 febbraio 2011 il Modello CUD va consegnato al lavoratore entro il 28 febbraio 2011 (salvo proroghe) per certificare i redditi

Dettagli

Corso Teorico Pratico di Paghe e Contributi

Corso Teorico Pratico di Paghe e Contributi Corso Teorico Pratico di Paghe e Contributi A cura di Rag. Macrì Patrizia LE OPERAZIONI DI FINE ANNO (Prima parte) PREMESSA Con l arrivo del mese di dicembre e la conseguente chiusura del ciclo annuale,

Dettagli

Nel prospetto paga devono essere evidenziate le seguenti voci: la retribuzione minima contrattuale; gli eventuali scatti di anzianità; l eventuale

Nel prospetto paga devono essere evidenziate le seguenti voci: la retribuzione minima contrattuale; gli eventuali scatti di anzianità; l eventuale La retribuzione del lavoratore domestico è composta dalle seguenti voci: retribuzione minima contrattuale (più indennità di funzione per le categorie D e D-super); eventuali scatti di anzianità; eventuale

Dettagli

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA NOTIZIARIO 2015 / 1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 1 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Le informazioni contenute in questa nota informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono né

Dettagli

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e.p.c.

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e.p.c. Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Contributi CIRCOLARE N.3 DEL 06/02/2008 A tutte le

Dettagli

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e.p.c.

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e.p.c. Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Contributi CIRCOLARE N.3 DEL 06/02/2008 A tutte le

Dettagli