COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA (PROVINCIA DI ROMA)

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1 Regione Lazio Città Metropolitana di Roma Capitale COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA (PROVINCIA DI ROMA) Assessorato Urbanistica ed Edilizia BOZZA NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (ai sensi dell art. 71 della Legge regionale 38/99) Adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo contenuto nella Conferenza Unificata Stato-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, recepito con D.G.R. n. 243 del 19 maggio 2017 Adozione del Consiglio Comunale n del / / Delibera di Città Metropolitana di Roma Capitale n del / / Adozione del Consiglio Comunale n del / / Delibera di Giunta di Città Metropolitana di Roma Capitale n del / / Dirigente Settore Urbanistica Arch. Roberto CAPUANI L Assessore all Urbanistica Alessio NISI Il Sindaco Fulvio FIORELLI

2 INDICE Premessa PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA 01. Finalità del Regolamento Edilizio Oggetto del Regolamento Edilizio Rinvii a norme vigenti Rinvio alla pianificazione sovraordinata... PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi Sportello Unico dell'edilizia (SUE) Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Commissione Edilizia Istituzione e competenze della Commissione Agraria (C.A.) per la Valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale Tecnico istruttore per subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale Gestione telematica delle pratiche edilizie Alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione, di seguito denominati case sugli alberi... Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati Istanza di riesame di procedimenti conclusi o archiviati Certificato di destinazione urbanistica Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi Segnalazione certificata di agibilità Sospensioni dell'uso e dichiarazioni di inagibilità Contributo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazione Pareri preventivi Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

3 Concorsi di urbanistica e architettura Atti di vincolo, atti di cessione gratuita ai fini edilizi, atti d obbligo unilaterali (inclusi quelli previsti dalla L.r. n. 38 del 1999) Permesso di costruire convenzionato TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I - Norme procedimentali sull esecuzione dei lavori Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc Comunicazioni di fine lavori Occupazione di suolo pubblico Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, Documentazione inerente la tracciabilità dei rifiuti Capo II - Norme tecniche sull esecuzione dei lavori Principi generali dell esecuzione dei lavori Punti fissi di linea e di livello Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie Cartelli di cantiere Criteri da osservare per scavi e demolizioni Misure di cantiere e eventuali tolleranze Criteri da osservare per la misurazione di distacchi, distanze e altezze Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell opera Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.. TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI. Capo I - Disciplina dell oggetto edilizio

4 3.1.1 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti Prescrizioni costruttive per l adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. linee vita ) Prescrizioni per le sale da gioco l istallazione di apparecchiature del gioco d azzardo lecito e la raccolta della scommessa. Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Strade Portici Aree per parcheggio Piazze e aree pedonalizzate Passaggi pedonali e marciapiedi Passi carrai ed uscite per autorimesse Chioschi/dehors su suolo pubblico Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/ gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato Recinzioni Numerazione civica. Piste ciclabili...

5 Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell ambiente Aree verdi Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale Orti urbani Parchi e percorsi in territorio rurale Sentieri Tutela del suolo e del sottosuolo Vigilanza e controlli Tabella delle sanzioni amministrative Trattamento delle superfici scoperte di pertinenza non edificate Tutela della vegetazione esistente.... Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche Impianti tecnologici Approvvigionamento idrico Depurazione e smaltimento delle acque Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati Distribuzione dell energia elettrica Distribuzione del gas, serbatoi gpl interrati e fuori terra Ricarica dei veicoli elettrici Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento Telecomunicazioni. Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Allineamenti Piano del colore Coperture degli edifici Illuminazione pubblica.

6 3.5.8 Griglie ed intercapedini Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici Serramenti esterni degli edifici Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe Cartelloni pubblicitari Muri di cinta Beni culturali e edifici storici Cimiteri monumentali e storici Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani Interventi di ottimizzazione, mitigazione e compensazione ambientale da applicarsi nella realizzazione dei manufatti edilizi.. Capo VI - Elementi costruttivi Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l abbattimento di barriere architettoniche Serre bioclimatiche Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici Coperture, canali di gronda e pluviali Strade e passaggi privati e cortili Cavedi, pozzi luce e chiostrine Intercapedini e griglie di aerazione Recinzioni, muridi cinta e cancellate Materiali, tecniche costruttive degli edifici Disposizioni relative alle aree di pertinenza, anche non edificate, alle piscine ed alle altre opere di corredo degli edifici Piscine Altre opere di corredo agli edifici Spazi e dotazioni per la raccolta dei rifiuti.. TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio (criteri e procedure) Vigilanza durante l esecuzione dei lavori sospensione dei lavori Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari..

7 TITOLO V - NORME TRANSITORIE aggiornamento del regolamento edilizio disposizioni transitorie..

8 Premessa Il presente Regolamento Edilizio (d ora in avanti, RE) rappresenta l adeguamento del Regolamento previgente, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 3 giugno 2010, allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET), recepito con D.G.R. n. 243 del 19 maggio 2017 (atto di recepimento dell intesa sottoscritta in sede di conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni nella seduta del 20 ottobre 2016). Lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo, in attuazione dell art. 4, comma 1-sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione. Il Regolamento Edilizio si articola in due Parti: a) nella Prima Parte, denominata Principi generali e disciplina generale dell attività edilizia è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale; b) nella Seconda Parte, denominata Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale. In particolare, la Prima Parte, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, contiene il richiamo alla disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio: a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d uso; c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini; e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); e.3. alle servitù militari; e.4. agli accessi stradali; e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; e.6. ai siti contaminati; f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;

9 g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e la ricognizione della disciplina generale dell attività edilizia vigente, sono contenute rispettivamente degli Allegati A e B al presente Regolamento Edilizio. La Seconda Parte del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all organizzazione e alle procedure interne dell Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell ambiente urbano, anche attraverso l individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, sono stati osservati i seguenti principi generali: a) semplificazione, efficienza e efficacia dell azione amministrativa; b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l estetica, e l igiene pubblica; c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica; d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato; e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009; f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell incolumità pubblica; g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000; h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

10 PARTE PRIMA Principi generali e disciplina generale dell attività edilizia 01 - Finalità del Regolamento Edilizio Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio e una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza e efficacia dell azione amministrativa. 02 Oggetto del Regolamento Edilizio Il Regolamento Edilizio ha per oggetto di competenza la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce: i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura; i tipi d uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili; le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata; le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse; le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi; le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica; i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio Rinvii a norme vigenti Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull attività edilizia, contenute nell elenco in allegato B: a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d uso; b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: d.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;

11 d.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); d.3. servitù militari; d.4. accessi stradali; d.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; d.6. siti contaminati; e) disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell elenco in allegato A. Essendo stata assegnata al territorio comunale la zona sismica 3A (OPCM n. 3274/2003, Delibera della G.R. del Lazio n. 387 del 22 maggio 2009), ogni intervento di trasformazione è soggetto all applicazione della normativa vigente per le zone sismiche, ai sensi del Capo IV del D.P.R. n. 380/2001. La normativa nazionale e regionale prevale sul presente R.E., in caso di discordanza tra le disposizioni in materia Rinvio alla pianificazione sovraordinata Costituisce parte integrante del presente Regolamento l Allegato A e l Allegato B relativi alle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e alla ricognizione della disciplina generale dell attività edilizia vigente, di cui allo schema di Regolamento Edilizio Tipo approvato con D.G.R. n.243 del 19 maggio 2017 (atto di recepimento dell intesa sottoscritta in sede di conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni nella seduta del 20 ottobre 2016), Le modifiche legislative dello Stato e della Regione, nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si intendono immediatamente vincolanti ove auto-esecutive e non necessitanti di ulteriori norme regolamentari di dettaglio o di presa d atto di intervenuta incompatibilità delle norme regolamentari a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale. Pertanto, le norme regolamentari in contrasto con la nuova legislazione si intendono automaticamente abrogate.

12 PARTE SECONDA Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia TITOLO I Disposizioni orgaizzative e procedurali CAPO I - SUE, SUAP e organismi consultivi Sportello Unico per l edilizia (SUE) 1. L'ufficio SUE è istituito presso il Settore 7 Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio del Comune di Campagnano di Roma, in conformità dell art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Lo Sportello Unico per l'edilizia svolge le funzioni attribuite ad esso dal D.P.R. 380/2001 ed in particolare: eroga servizi informativi in materia urbanistico-edilizia con relativa gestione dei rapporti con gli utenti, sia in forma tradizionale che in modalità telematica a mezzo PEC; cura le procedure in tema di accesso ai documenti amministrativi del Settore Territorio in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241; acquisisce le istanze per il rilascio del Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, le Comunicazioni, nonché ogni altro atto di comunicazione e/o di richiesta, comunque denominato, in materia di attività edilizia sia in forma cartacea attraverso gli uffici del protocollo (in tal caso la ricevuta viene rilasciata a mezzo copia dell istanza vidimata recante la data e il numero di protocollo), sia in modalità telematica; cura i rapporti tra l'autorità comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o della segnalazione; ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, il SUE acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell intervento edilizio; assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo degli altri Settori comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità. Pertanto, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico: gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, salvo diversa specifica previsione di legge, e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUE tutte le segnalazioni, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; svolge l attività procedimentale nei tempi e nei modi disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale; procede al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

13 cura, ove previsto dalle vigenti disposizioni, la pubblicazione degli atti all Albo Pretorio o nelle forme previste dalle stesse disposizioni; gestisce gli archivi cartacei ed informatizzati del Settore di competenza. 2. Il Responsabile del SUE Il Reponsabile SUE è identificato nella figura del Responsabile del Settore 7 (Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio) a cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali da parte del Sindaco, ai sensi dell art. 10 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Spetta al responsabile del SUE organizzare il servizio, individuando il personale e le mansioni da affidare a ciascun componente, nonché l adozione del provvedimento finale riguardante la conclusione del procedimento amministrativo e di qualsiasi altro atto che impegna l'amministrazione verso l'esterno. Il responsabile del SUE individua per le procedure relative ai vari interventi facenti capo allo sportello unico, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 20 del D.P.R. 6/620/01 n. 380, il responsabile del procedimento il cui nominativo va comunicato, nei termini stabiliti dalla legge, agli interessati ed, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse. Fino a quando non sia effettuata l'individuazione del Responsabile del procedimento la responsabilità è in capo al responsabile del SUE. 3. Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento viene individuato dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo precedente, rientrano nelle sue competenze tutte le funzioni assegnate dalla legge e dai regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 241/90. Il Responsabile del procedimento, in particolare, valuta ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento. Il Responsabile del Procedimento, ultimata l istruttoria del procedimento assegnato, trasmette al Responsabile del S.U.E. la relativa proposta motivata per l adozione del provvedimento finale. 4. Termini I termini per il rilascio di certificazioni, permessi, atti di assenso, autorizzazioni, copie di atti e di ogni provvedimento di competenza del SUE sono quelli fissati dalle rispettive normative di riferimento, fatte salve ulteriori tempistiche legate ad Enti terzi. In assenza di indicazioni normative, il termine è da intendersi fissato in 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento, da parte del SUE, della richiesta corredata dalla eventuale completa documentazione come prevista dalla legislazione e dalla normativa vigente. 5. Diritti di segreteria e istruttoria Per lo svolgimento delle attività del SUE è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento di un diritto di segreteria e di istruttoria nella misura fissata dall Amministrazione Comunale. E' dovuto, da parte dei richiedenti, il rimborso del costo documentato sostenuto dal Comune per la trasmissione di documentazioni ad Enti ed Amministrazioni chiamate a rilasciare atti di assenso - comunque denominati - necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio nonché quelli sostenuti per la convocazione e lo svolgimento delle eventuali e relative conferenze di servizi.

14 E' dovuto, da parte dei richiedenti, il rimborso delle spese di copisteria per il rilascio di copie delle documentazioni conservate dall'ufficio e richieste ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge n. 241/90. L'accertamento dell'avvenuto pagamento dei dei suddetti tributi è effettuato in sede di rilascio del titolo abilitativo, ovvero di presentazione della CILA o SCIA. 6. Corsi e formazioni del personale L'Amministrazione comunale programma ed attua in proprio, anche tramite corsi esterni, la formazione e l'addestramento professionale costante del personale addetto al SUE. 7. Permesso di costruire: campo di applicazione, procedure, termini Per gli interventi la cui esecuzione è soggetta all'acquisizione del Permesso di Costruire (PdC) si fa riferimento alle procedure individuati dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, (D.P.R. 380/2001 e L.R. 15/2008), nel rispetto dei principi e disposizioni inerenti il procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90. La disciplina generale del Permesso di Costruire e delle eventuali varianti è individuata nella medesima normativa e può essere integrata, nel rispetto della stessa, con particolari condizioni e prescrizioni esecutive, inserite nel provvedimento di rilascio del Permesso di costruire. In alternativa al PdC può essere presentata la SCIA con le modalità e prescrizione previste dall art. 23 del D.P.R. 380/ Soggetti aventi diritto al Permesso di Costruire Hanno titolo a richiedere il Permesso di Costruire: il proprietario dell area edificabile o del fabbricato; il titolare di un diritto di superficie relativo al sopra suolo (ai sensi dell art. 952 del Codice Civile), almeno per le costruzioni che non invadano il sottosuolo al di là di quanto necessario per la realizzazione delle fondamenta dell edificio; il titolare di un diritto di superficie relativo al sotto suolo (ai sensi dell art. 955 del Codice Civile); l enfiteuta (ai sensi dell art. 959 e art. 960 del Codice Civile) il quale però ha diritto di richiedere l atto abilitativo solo nell ambito e nei limiti del contratto di enfiteusi, rimanendo al proprietario il diritto per tutto ciò che rimane al di fuori del contratto di enfiteusi; i titolari di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie (elettrodotti, acquedotti, ecc.) i quali ai sensi dell art del Codice Civile hanno solo il diritto di eseguire manutenzioni e trasformazioni inerenti al loro titolo. Tutti i soggetti sopra elencati per ottenere il Permesso di Costruire, nei limiti sopra specificati, debbono allegare alla domanda documentazione attestante il titolo di legittimazione. Può ancora richiedere il Permesso di Costruire il titolare in base a negozio giuridico di diritto privato, cioè delega, procura o mandato da parte del proprietario (connesso oppure no ad un appalto di costruzione). Per dimostrare il proprio titolo, tale soggetto deve allegare alla domanda una copia autenticata del documento di delega.

15 Sono infine abilitati a richiedere il Permesso di Costruire i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autoritativi, quali: il beneficiario dell occupazione d urgenza e l avente causa da tale beneficiario; l assegnatario di terre incolte; il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; il concessionario di miniere e di beni demaniali; colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice; colui che richiede un provvedimento cautelare innominato a norma dell art. 700 del Codice di Procedura Civile; i titolari di diritti derivanti da speciali situazioni previste dalle leggi quali il tutore, che può richiedere solo di effettuare interventi di manutenzione straordinaria e interventi di restauro conservativo. Per tutti i soggetti sopra elencati occorrerà l esibizione del documento attestante il titolo (è la copia autenticata del provvedimento amministrativo o giudiziale). Sono abilitati a presentare Segnalazione certificata di Inizio Attività gli stessi soggetti che hanno titolo per il Permesso di Costruire Voltura Il Permesso di Costruire sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare. A tale scopo questi dovranno richiedere, per iscritto, al Responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia, la modifica dell intestazione, allegando copia del documento, redatto nelle forme di legge, attestante l avvenuto trasferimento della proprietà o del titolo. Salvo i casi di successione per morte, dell avvenuta voltura viene data comunicazione scritta sia al nuovo, sia al precedente titolare. La voltura non comporta alcuna modifica al contenuto del Permesso di Costruire Controllo sulle Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e sulle Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA). Con determinazione del Responsabile del SUE sono individuati i criteri e le modalità del controllo, anche in corso d'opera, delle C I L A e d e l l e SCIA presentate (ai sensi degli artt. 6-bis, 22, 23 e 24 del D.P.R. n.380/2001 e ss.ii.mm.) e delle relative relazioni asseverate e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà trasmesse, al fine di emanare, ove occorra, in via tempestiva l'ordine di non effettuazione i lavori. In caso di false attestazioni da parte del progettista abilitato, il Responsabile del SUE informa l'autorità Giudiziaria ed il Consiglio dell'ordine Professionale di appartenenza. 11. Verifica della regolarità edilizia dei manufatti esistenti: La verifica della regolarità edilizia dei manufatti esistenti, di competenza del Comune in caso di accertamenti edilizi e dei tecnici liberi professionisti in caso di presentazione di istanze, dovrà riferirsi al 31 ottobre 1942 per quanto attiene gli aggregati urbani e al 1 settembre 1967 per gli immobili insistenti sul territorio extraurbano.

16 Ai fini della individuazione dei perimetri degli aggregati urbani si dovrà fare riferimento ai quadri conoscitivi o rilievi dell'edificato connessi alla stesura del primo strumento urbanistico adottato dal Comune. Al fine della dimostrazione dell'esistenza di un manufatto ad una determinata data saranno ritenute valide le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rilasciata ai sensi dell art. 40 comma 2 della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate necessariamente da: a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato alla libera professione contenente: - lo studio del processo edilizio, anche sulla base dell individuazione di tipologie analoghe. - descrizione delle caratteristiche tecniche e geometriche dell immobile (comprensiva dei relativi materiali) con allegata relativa documentazione fotografica con planimetria dei punti di ripresa. b) Planimetria storica catastale dell immobile (ante 1967). In mancanza di tale planimetria l interessato può presenta aero foto certificata da parte di Ente o Società riconosciuta all effettuazione delle aerofotogrammetrie del territorio, ovvero cartografia IGM. Qualora non fosse possibile reperire la documentazione storica indicata alle lettere precedenti sarà obbligo dei soggetti interessati precisare nella perizia i motivi giustificativi di tale mancanza Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Il Comune di Campagnano di Roma ha istituito, ai sensi dell art. 3 del D.P.R. 447/1998 e del D.P.R. n.160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, altrimenti denominato SUAP. Per le modalità di coordinamento tra lo sportello unico per l edilizia (SUE) e lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) si rimanda all apposito Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.12 del 23 giugno 2015 e ss.ii.mm Commissione Edilizia. Poiché il Comune non intende istituire la Commissione Edilizia, il presente Regolamento non indica interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo Istituzione e competenze della Commissione Agraria (C.A.) per la Valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale. 1. È istituita, ai sensi dell art. 57 della L.R. n. 38/1999, la Commissione Agraria per la Valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale. La C.A. è competente ad esprimere pareri preventivi obbligatori sui P.U.A. redatti ai sensi dell art. 57 della L.R. n. 38/ La C.A. è composta da n. 2 (due) esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo, dal Presidente e n. 1 (uno) segretario verbalizzante. E prevista la figura di un supplente qualora sussista motivi di incompatibilità o assenza di uno dei due esperti; 3. La C.A. dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Non possono essere nominati componenti della C.A. i soggetti che rivestono altre cariche all interno dell Amministrazione, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.

17 4. Il Presidente della C.A. è il dirigente del Settore competente. In sua assenza il Presidente sarà un suo delegato con qualifica di funzionario direttivo. La C.A., esprime il proprio parere sui P.U.A. redatti ai sensi dell art. 57 della L.R. n. 38/ La C.A. è convocata dal Presidente in via ordinaria tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario e, in ogni caso, n. 5 (cinque) giorni prima della data della seduta stessa, a mezzo telefax, posta elettronica o telegramma. La C.A. è costituita, ai fini della validità della stessa, quando risultano contestualmente presenti n. 2 (due) esperti e il Presidente. La C.A. esprime il proprio parere a maggioranza dei componenti. I componenti della C.A. che abbiano un interesse personale sull argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all argomento stesso. L obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i P.U.A. o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione. In tal caso sarà necessario richiedere la presenza del supplente. Il segretario, per ogni seduta della C.A., redige apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, le questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l indicazione se siano stati espressi all unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta. Il parere, dopo essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dai membri presenti, è immediatamente consegnato al funzionario responsabile del procedimento per i conseguenti adempimenti. 6. L esame dei progetti si svolge secondo l ordine cronologico di trasmissione da parte dell ufficio. Il Presidente, in casi straordinari e motivati, può disporre che si prescinda dall ordine cronologico per l emissione del parere. Le sedute della C.A. non sono pubbliche. Alle sedute della C.A. possono partecipare senza diritto di voto, qualora convocati dal Presidente della C.A., gli istruttori delle istanze. La C.A. ha facoltà di ammettere l audizione dei tecnici incaricati della redazione dei P.U.A. per l illustrazione degli stessi e di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione a tematiche specifiche i quali, in ogni caso, non hanno diritto di voto. 7. Ai componenti spetta una indennità forfettaria di presenza, quale spesa di istruttoria, determinata annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale. 8. Si considerano decaduti i componenti della C.A. che risultino assenti ingiustificati per n.3 (tre) sedute consecutive, se regolarmente convocate. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione tramite richiesta presso le organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo. 9. Il segretario della C.A. è nominato dal Responsabile del Settore competente, predispone la documentazione da allegare all ordine del giorno e procede all invio delle convocazioni delle sedute della C.A. La funzione di segretario sono svolte da personale del Servizio interessato Tecnico istruttore per subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale. 1. Il comune di Campagnano di Roma rientra tra i comuni ai quali la Regione Lazio ha riconosciuto il possesso dei requisiti necessari per l esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e dell art. R della L.R. 22 giugno 2012, n.8.

18 La responsabilità del procedimento relativo al parere ambientale è di competenza del Tecnico Istruttore (T.I.) in possesso del diploma di laurea riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 129, in attuazione delle direttive 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, iscritto al relativo ordine da almeno cinque anni con esperienza in materia paesaggistico-ambientale, ai sensi dell art. 6 bis della L.R. 19 Dicembre 1995, n. 59. In particolare, il responsabile del procedimento, secondo quanto indicato nella legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, deve possedere la laurea in architettura o in ingegneria conseguita in materia paesaggistico-ambientale ovvero laurea triennale conseguita nelle stesse materie e, in ogni caso, una esperienza di almeno un anno in materia paesaggistica maturata nell ambito della libera professione o al servizio presso una pubblica amministrazione. Nel caso in cui tale figura professionale non sia presente in organico l Ente locale può reperire professionisti esterni in possesso dei requisiti sopra indicati, iscritti negli albi professionali, attraverso la stipula di convenzioni, da attivare in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; Le funzioni delegate in materia di autorizzazione paesaggistica sono differenziate da quelle concernenti il procedimento urbanistico-edilizio. Pertanto, il responsabile del procedimento riguardante il parere ambientale è diverso da quello competente al rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi; 2. Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune riguarda le materie previste dalle seguenti disposizioni: - ai sensi della normativa vigente in materia degli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. n. 42/ 2004; ai sensi dell art. 1, comma 6 bis della L.R. n. 59/1995; ai sensi dell art. 32 della L. n. 47/1985; ai sensi degli artt. 16 e 19 della L.R. n. 15/2008; negli altri casi previsti dalle convenzioni e/o dai piani urbanistici approvati dal Comune. Le istanze vengono assegnate al Tecnico istruttore dal Responsabile del SUE, secondo l ordine cronologico di presentazione all Ufficio protocollo. Il Tecnico Istruttore esprime il proprio parere sulle istanze prestando particolare attenzione alla coerenza dell intervento previsto in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio. Il Tecnico Istruttore, in particolare, valuta gli interventi proposti in relazione a: compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene; misure prescritte contenute nel sistema paesistico-ambientale e la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dai piani regolatori regionali e provinciali; corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, valutato nelle sue componenti compositive-estetiche percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale; razionalizzazione dell uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole; riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati; compatibilità degli interventi di carattere paesaggistico relativi ai boschi, alla disciplina vigente di carattere forestale ed in particolare agli aspetti concernenti alla salvaguardia del valore del bosco ed alle compensazioni per la sua trasformazione.

19 Nell esercizio delle proprie competenze, il Tecnico Istruttore fa riferimento alla normativa di subdelega di cui alla L.R. n. 59/95 e ss.ii.mm.. 3. Il T.I. dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stato nominato e, in tutti i casi, fino alla nomina del nuovo Tecnico Istruttore. Il Tecnico Istruttore è nominato dal Sindaco previa istruttoria effettuata dal Responsabile dello S.U.E., attraverso la comparazione dei curricula presentati dagli interessati a seguito di pubblicazione di apposito bando. Non può essere nominato Tecnico Istruttore il soggetto che riveste altra carica all interno dell Amministrazione, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/ Il compenso del Tecnico Istruttore è determinato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale e sarà cura del Responsabile del SUE provvedere alla sua liquidazione secondo le modalità previste dalla legge Modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell aggiornamento della cartografia comunale. 1. La modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie è la norma. Le specifiche tecniche degli elaborati progettuali, anche ai fini dell aggiornamento della cartografia comunale, sono definite con apposito Regolamento Comunale. 2. Nelle more dell approvazione del regolamento, a ciascuna istanza che comporti demolizioni di corpi di fabbrica esistenti o di parte di essi, ricostruzione di corpi di fabbrica demoliti o nuove costruzioni, in allegato al progetto, saranno trasmessi i file di progetto in formato pdf nativo. Il Responsabile del Servizio, con propria determinazione dirigenziale, può modificare il formato richiesto per i file di progetto per adeguarlo alle necessità di aggiornamento della cartografia digitale comunale (SIT comunale). 3. Il Comune, in conformità all art. 16, commi 6, 7, 8, 9 e all art. 10 del D.L. n. 185/08 come modificato in sede di conversione della L. n. 2/09 e, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, si avvale delle modalità di trasmissione di documenti informatici tramite le caselle di posta elettronica certificata, riconoscendo ai documenti così inviati (tramite ) lo stesso valore giuridico di quelli presentati manualmente allo S.U.E. 4. Le comunicazioni, da effettuarsi mediante la compilazione della modulistica pubblicata in modalità editabile sul sito internet del Comune di Campagnano di Roma, dovranno essere inviate tramite e- mail da un utente in possesso di casella di posta elettronica certificata e i files, in essa contenuti, dovranno essere tutti sottoscritti con firma digitale. L utente che intenda avvalersi della possibilità di invio dei suddetti documenti dovrà avere i seguenti due requisiti: a) possesso di casella di posta elettronica certificata; b) firma digitale. I files di posta elettronica editati ed inviati secondo le modalità sopra descritte, saranno giuridicamente equivalenti a quelli presentati manualmente allo S.U.E. Le così inviate, ai fini della decorrenza dei termini di legge, saranno considerate come ricevute il primo giorno lavorativo utile successivo alla data di invio della suddetta tramite PEC e con relativa firma digitale. Il Responsabile SUE, nel caso di comprovata e prolungata interruzione del funzionamento della piattaforma informatica, definirà e pubblicherà sul sito internet le procedure da adottare, al fine della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, tramite altre forme di invio informatico.

20 5. Eventuali comunicazioni e ricevute saranno inviate, con le stesse modalità, dagli Uffici competenti all indirizzo di posta elettronica certificata dell utente, ed equivarranno giuridicamente alle comunicazioni o notifiche a mezzo posta. L indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Campagnano di Roma è il seguente: protocollo@pec.comunecampagnano.it Resta valida la presentazione cartacea per soggetti che non hanno la PEC. 7. In relazione alla tipologia di pratiche e dei servizi telematici attivati, la gestione delle istanze avverrà obbligatoriamente attraverso i servizi del portale per: Permesso di costruire (P.d.C. art.10 del D.P.R. n.380/2001); Permesso di costruire in sanatoria (art. 36 del D.P.R. n.380/2001 art. 22 della L.R. n.15/2008); Permesso di costruire in deroga (art. 14 del D.P.R. n.380/2001); Comunicazione di inizio e ultimazione lavori P.d.C. (art. 15 comma 2 del D.P.R. n.380/2001); Comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6-bis del D.P.R. n.380/2001); Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (S.C.I.A. art. 22 del D.P.R. n.380/2001); S.C.I.A. alternativa del permesso a costruire (art. 23 del D.P.R. n.380/2001); Certificato di collaudo finale (art. 23 del D.P.R. n.380/2001); Segnalazione certificata di Agibilità di edifici (art. 6-bis del D.P.R. n.380/2001); Autorizzazione paesaggistica ordinaria (qualora espressamente derogata da parte della Regione); Autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 146 del D.L. n.42/2004 Subdelega L.R. 19 Dicembre 1995, n. 59); Pareri di conformità ad istanze presentate direttamente allo Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P.). 8. Possono essere presentate in forma cartacea al protocollo del Comune le seguenti istanze presentate da soggetti non aventi la PEC: Rilascio del Permesso per l'occupazione del Suolo Pubblico Comunicazione di cambio d uso con e senza opere Rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) Rilascio del Certificato di Idoneità Alloggiativa Autorizzazione per la posa di mostre, vetrine e Insegne Accesso agli atti amministrativi ex legge n. 241/1990 Dichiarazione di conformità impianti non legate a titoli edilizi Comunicazioni relative al cambio del direttore dei lavori Comunicazioni relative al cambio dell'impresa Richiesta per l'approvazione di Piano Attuativo Richieste generiche di varia natura 9. Presentazione pratiche edilizie L accesso alla piattaforma informatica per la presentazione delle pratiche edilizie è consentito : a chiunque, previo accreditamento.

21 al procuratore appositamente nominato dal soggetto interessato. In tal caso deve essere allegato alla singola pratica oggetto di presentazione il relativo atto di conferimento della procura. Il soggetto accreditato all accesso alla piattaforma informatica edilizia, sia esso il richiedente, ovvero il procuratore del richiedente, è il referente digitale della pratica edilizia. Con l atto di conferimento della procura il soggetto interessato elegge domicilio speciale presso il domicilio del procuratore e delega allo stesso le attività di: sottoscrizione digitale della pratica; presentazione della pratica allo Sportello Unico dell Edilizia in forma digitale tramite l apposita piattaforma informatica; gestione dei rapporti con la Civica Amministrazione finalizzati al compimento delle attività necessarie per la conclusione del procedimento, ivi compreso il ricevimento presso il domicilio del procuratore dei provvedimenti pertinenti allo specifico procedimento edilizio. Nel medesimo atto di conferimento della procura il procuratore attesta: che le dichiarazioni contenute nella pratica edilizia corrispondono a quelle rese dal soggetto che conferisce la procura; che le copie informatiche dei documenti allegati alla pratica edilizia corrispondono ai documenti conservati in originale presso il suo domicilio, in conformità al Codice dell amministrazione digitale. Dell'avvenuta presentazione delle istanze, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni è immediatamente rilasciata al referente digitale, in via telematica tramite la posta elettronica certificata (PEC), una ricevuta ai sensi dell art. 18 bis della Legge n. 241/1990; l'avvio del procedimento è comunicato al referente digitale, in via telematica tramite la posta elettronica certificata (PEC), il primo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione. Gli elaborati progettuali allegati alle pratiche edilizie sono sottoscritti digitalmente da professionista abilitato ai sensi di legge. Le specifiche tecniche relative in particolare al formato dei files degli allegati delle pratiche edilizie sono definite dal Responsabile dello Sportello Unico dell Edilizia in coerenza con quanto disposto dal Codice dell amministrazione digitale e relativi decreti attuativi e sono pubblicate sul sito internet del Comune. 11. Formati digitali ammessi. Le specifiche tecniche relative in particolare al formato dei files degli allegati delle pratiche edilizie sono definite dal Responsabile dello Sportello Unico dell Edilizia in coerenza con quanto disposto dal Codice dell amministrazione digitale e relativi decreti attuativi e sono pubblicate sul sito internet del Comune. 12. Condizioni di irricevibilità della domanda telematica. Sono da considerarsi irricevibili tutte le comunicazioni telematiche di pratiche, integrazioni e/o comunicazioni, che pervengono con le seguenti caratteristiche: a) Documenti allegati che non risultano salvati in uno dei formati definiti dall Amministrazione; b) Mancata allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante, obbligatoria per le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000. Si precisa che non è necessario allegare copia del documento di identità nel caso in cui viene apposta firma digitale (ai sensi

22 dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione Digitale), in quanto equivalente alla firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; c) Inoltro di documenti scannerizzati non per intero ma per singolo foglio. Ogni documento deve corrispondere ad un solo file nella sua interezza Alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione, di seguito denominati case sugli alberi 1. Definizione Le case sugli alberi sono unità abitative della struttura ricettiva destinate ad integrare l offerta turistica mediante forme di ospitalità a stretto contatto con la natura. Le case sugli alberi sono dotate di una struttura statica autonoma realizzata in posizione sopraelevata dal suolo nell ambito di contesti arborei di alto fusto. 2. Criteri localizzativi L allestimento di case sugli alberi è consentito nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli e dei criteri di seguito indicati: a) collocazione delle case sugli alberi in contesti alberati prossimi alle aree urbanizzate o dotate di opere di infrastrutturazione, per evitare fenomeni di frammentazione dei paesaggi aperti o boscati e di riduzione della loro funzionalità ecosistemica e per evitare interventi di urbanizzazione diffusa; b) compatibilità dell allestimento di case sugli alberi con le caratteristiche delle alberature; a tal fine il progetto di intervento è corredato da una relazione,redatta da un tecnico abilitato, certificante lo stato di buona salute vegetativa della vegetazione dell area interessata; c) integrazione nella vegetazione esistente attraverso interventi edilizi estensivi che ricerchino il migliore inserimento rispetto alla morfologia e al soprassuolo del contesto naturale di riferimento, assicurando la maggiore permeabilità possibile del terreno. 3. Titolo edilizio La realizzazione di case sugli alberi è soggetta a permesso di costruire ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica. 4. Parametri strutturali La casa sugli alberi può essere realizzata al massimo su due livelli ad una altezza minima ponderale di 2,5 metri, calcolata dal suolo all estradosso del pavimento; nella parte sottostante la superficie della casa non sono ammessi volumi interrati, tamponamenti o riempimenti. Le case sugli alberi sono realizzate ad una distanza minima di otto metri l una dall altra; è consentita la realizzazione di non più di due unità abitative contigue se la superficie utile complessiva delle due unità è comunque inferiore a quella prevista al comma 2 dei successivi parametri dimensionali. Le case sugli alberi sono costruite con l impiego di materiale naturale, con elementi modulari e facilmente smontabili, per assicurare la reversibilità dell intervento; non è ammesso l'utilizzo di materiali imitativi del legno, di materiali plastici o simili. La struttura portante, che deve risultare staticamente autonoma rispetto all alberatura esistente, è articolata su pilotis dimensionati secondo il criterio di massima snellezza. Le fondazioni sono ridotte al minimo e ricoperte con terreno vegetale, se richiedono puntuali elementi cementizi. L area

23 d intervento non può essere impermeabilizzata. I percorsi pedonali di accesso alle case sugli alberi sono sistemati con materiali drenanti. L'accesso alla casa sull'albero è realizzato con modalità che consentano un sicuro esodo degli occupanti. 5. Parametri dimensionali La casa sugli alberi è un unità abitativa costituita almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo. Non è consentita la realizzazione di locali o di vani adibiti a cucina. La superficie utile complessiva della casa sugli alberi non deve essere superiore a 35 metri quadrati compreso il bagno privato completo. La casa sugli alberi ad uno o due posti letto deve avere una superficie minima utile di 12 metri quadrati compreso il bagno privato completo; tale superficie minima utile è aumentata, rispetto alla misura di 12 metri quadrati, di: a) 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto fino ad un massimo di 2 posti letto; b) 4 o 8 metri quadrati se all interno dell unità abitativa è ricavato rispettivamente un vano o un locale soggiorno. Il bagno privato completo deve avere una superficie minima utile di 3 metri quadrati. Ai fini del calcolo della superficie utile della casa sugli alberi si considera la superficie del piano calpestabile libero da ogni arredo e delimitato dalla porta, compresa la cabina-armadio; la superficie utile è misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne e costruzioni accessorie esterne quali loggiati, pergolati, tettoie e tende da sole fisse. La superficie delle costruzioni accessorie esterne non può comunque superare il 25 per cento di quella prevista dal comma 2; è fatta salva la possibilità per il piano regolatore generale di individuare una percentuale inferiore. 6. Requisiti igienico-sanitari Le case sugli alberi sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti igienico sanitari: a) altezza media ponderale per i locali abitabili, misurata all intradosso del soffitto, non inferiore a 2,20 metri; gli eventuali soppalchi interni vanno destinati a deposito e non a funzioni abitative; b) rapporto illuminometrico non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento di ciascun locale; c) rapporto di aerazione non inferiore a 8 metri cubi per posto letto. La casa sugli alberi è dotata di idoneo impianto igienico-sanitario per lo smaltimento dei reflui nel rispetto della normativa vigente. 7. Disposizioni antincendio Le case sugli alberi devono rispettare le prescrizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi in riferimento alla tipologia ricettiva nelle quali sono inserite. 8. Dotazione di parcheggi Per la definizione delle dotazioni di posti auto connesse all allestimento di case sugli alberi si applica la disciplina relativa alla determinazione delle dotazioni di parcheggio necessarie per le diverse strutture ricettive. Non è ammessa la collocazione di parcheggi nella parte sottostante la superficie della casa.

24 9. Dotazioni minime delle case sugli alberi La dotazione minima delle case sugli alberi è costituita da un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente. Il bagno privato completo deve essere fornito di almeno un lavandino, una vasca o una doccia e un wc. Il locale o vano soggiorno deve essere fornito di poltrone o divani o sedute in misura proporzionale al numero di posti letto autorizzati nell'unità abitativa. 10. Letto aggiunto Nelle case sugli alberi è consentita, a richiesta del turista che accompagna minori di età, l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto, eventualmente anche a scomparsa. 11. Dizioni riservate L uso delle dizioni casa sugli alberi e case sugli alberi nell ambito dell offerta turistica ricettiva è riservato alle unità abitative realizzate secondo quanto previsto da questo regolamento. Esempio casa sull albero:

25 Prospetti

26 CAPO II Altre procedure e adempimenti edilizi Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati 1. L istituto giuridico dell autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati risponde a delle specifiche esigenze di buon andamento, legalità ed imparzialità dell Ente che sono postulate proprio dall articolo 97 della Costituzione. Inoltre, lo stesso trova altro fondamento giuridico anche dai principi di economicità, di efficacia, e trasparenza a cui sono tenute le singole Pubbliche Amministrazioni in relazione all art. 1, comma primo, Legge n. 241/ Il potere di autotutela e riesame ha carattere discrezionale e presuppone sia l'illegittimità dell'atto amministrativo annullando che la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all'annullamento. 3. Il potere di autotutela è esercitato entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 4. Il responsabile del Servizio, valutata l ammissibilità della richiesta in relazione alla fondatezza dei vizi di legittimità invocati, assegna a se o ad altri il relativo procedimento. Il Responsabile del procedimento, nell ambito dell istruttoria e in contraddittorio con gli interessati, verifica la sussistenza o meno dei seguenti presupposti: che l'atto sia illegittimo all origine; che non vi siano stata negligenza o malafede da parte del privato, in quanto la non veridicità del contenuto della dichiarazione fa decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 445/2000; che non sia trascorso il termine di cui al precedente comma 3 del presente articolo; che sussistano ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, comparato con i contrapposti interessi dei privati, che ne giustifichino l'annullamento; (Cons. Stato Sez. IV, , n T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI sent. 21/06/2017 n. 3378). 5. Il Responsabile del procedimento, a conclusione dell istruttoria, propone al Responsabile del Servizio l annullamento dell atto amministrativo emanato, ovvero l archiviazione della pratica. 6. Sono di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio l emanazione del provvedimento finale, tenendo conto delle formulazioni proposte dal Responsabile del Procedimento in sede di istruttoria Istanza di riesame di procedimenti conclusi o archiviati 1. A seguito dell emanazione del provvedimento definitivo di diniego è possibile presentare una nuova istanza con atti e documenti tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato l emanazione dell atto di diniego. In tal caso viene attivato un nuovo procedimento che, tuttavia, non comporta la reiterazione degli atti la cui validità non risulta inficiata dall atto di diniego emanato. 2. I titoli abilitativi edilizi decaduti per decorrenza dei termini o le istanze archiviate per un qualunque motivo possono essere riattivate con la sola presentazione della domanda di riattivazione/ riesame, confermando gli elaborati tecnici agli atti degli uffici, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già presentato a seguito di eventuali intervenute modifiche normative Certificato di destinazione urbanistica

27 1. Il Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale rilascia un certificato di destinazione urbanistica che specifica, per l immobile oggetto della richiesta, la previsione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, vigenti od adottati, nei quali sono definiti in particolare: i vincoli di carattere urbanistico; le modalità dì intervento con riferiti i limiti parametrici e volumetrici; le destinazioni d uso prevalenti per l immobile e la zona. 2. Ai sensi del 3 comma dell art. 23 del D.P.R. n , detto certificato va rilasciato dal Comune nel termine previsto dall art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001 (30 gg.) e conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi; 1. Nell'atto del permesso di costruire sono indicati i termini entro i quali devono essere iniziati ed ultimati i lavori. 2. Il termine per l inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo, mentre quello di ultimazione, entro il quale l opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall inizio dei lavori. 3. Anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori è possibile richiedere una proroga. La proroga è concessa con provvedimento motivato in presenza di uno dei seguenti casi: a) fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le seguenti fattispecie: sequestro penale del cantiere (poi dichiarato infondato); provvedimento di sospensione dei lavori (poi dichiarato infondato); attivazione di concordato fallimentare o dichiarazione di fallimento dell originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento; ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza; impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali e imprevedibili; situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente all esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile al momento della richiesta del titolo abilitativo; b) mole dell'opera da realizzare; c) particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell opera; d) difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori; e) opere pubbliche nel caso in cui il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. In questi casi la proroga è discrezionale ed è valutata caso per caso dall amministrazione comunale. 5. L istanza motivata di proroga è presentata allo SUE, prima della scadenza dei termini di inizio e fine lavori. Il periodo di proroga viene concesso dal Responsabile dello SUE in relazione alle opere ancora da realizzare.

28 6. Il titolare del permesso che non può usufruire di proroghe deve presentare un nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA o CILA. In tal caso dovrà essere presentata una SCIA o una CILA in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire, previo ricalcolo, ove necessario, del contributo di costruzione. Per il rinnovo dell'atto abilitante, non è dovuto alcun contributo qualora, al momento della scadenza dell'atto abilitante, lo stato dei lavori risulti tale che per le opere ancora da realizzare le norme non prevedono la corresponsione di alcun contributo (esempio: opere di completamento rientranti nella manutenzione straordinaria). 7. Nel caso di istanza di rinnovo l interessato allega apposit5a relazione tecnica e relativi elaborati descrittivi delle opere ancora da eseguire, accompagnati da adeguata documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di ripresa. Il rinnovo è sempre subordinato alla verifica della conformità delle opere medesime alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della presentazione. Ai fini del rinnovo del titolo edilizio si considerano già assentite le superfici costruite in vigenza di precedenti norme regolamentari ove l'immobile risulti realizzato almeno per le parti strutturali (solai, pilastri e/o murature portanti e lastrico o tetto). 8. Il permesso decade con l entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (art. 15 comma 4 D.P.R. 380/2001). 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle segnalazioni e comunicazioni di inizio attività di cui agli art. 6-bis, 22 e 23 del D.P.R. n.380/2001, fatti salvi i termini di inizio e ultimazione dei lavori che decorrono dalla data di presentazione o efficacia degli stessi Segnalazione certificata di agibilità, sospensione dell uso e dichiarazioni di inagibilità 1. La segnalazione certificata di agibilità è presentata allo SUE con le modalità e criteri stabiliti dall art. 24 del D.P.R. n.380/2001, utilizzando l apposito modello reperibile sul sito istituzionale all indirizzo: 2. Sono principi generali di salubrità e igiene degli edifici e condizioni essenziali di utilizzo degli immobili, ai sensi di legge: la sicurezza statica o antincendio dell immobile o la sicurezza degli impianti; l'assenza di umidità nelle murature; la presenza di impianto smaltimento reflui; la presenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico ed energetico e di funzionamento dei relativi impianti. 3. La conformità edilizia e il rilasciato del certificato di abitabilità/agibilità, ovvero attestata con SCIA di cui all art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, non impedisce l esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell art. 222 del R.D n Il Responsabile del Servizio, qualora ricorrano motivate ragioni in ordine alla sussistenza di una delle condizioni di cui al comma precedente, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l inagibilità dell edificio o parte di esso, e ne sospende l uso fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità, salvo il caso di situazioni straordinarie, contingibili ed urgenti, per le quali si procede con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell art. 222 del R.D. 1265/1934.

29 5. Per inefficienza degli impianti di risparmio energetico (art. 24 del D.P.R. 380/2001) obbligatori alla data di rilascio del certificato di agibilità o di deposito della segnalazione certificata di agibilità o per ragioni di ordine igienico diverse da quelle in precedenza elencate, il Dirigente del Settore Territorio, se del caso in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell ASL, fissa un termine per l adeguamento, trascorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione d uso dell edificio o della parte di esso per la quale si siano verificate le condizioni suddette fino alla rimozione delle stesse. 3. Per le abitazioni esistenti, il Responsabile del Servizio può dichiarare inagibile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni: - condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l incolumità degli occupanti; - alloggio improprio (esempio: sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo); - insufficienti requisiti di superficie (S minima = 28 mq per alloggio), o di altezza; - insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione; - mancata disponibilità di acqua potabile; - assenza di servizi igienici; - mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue; - opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l utilizzazione dell opera da parte delle persone handicappate Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni; criteri per la monetizzazione standard urbanistici 1. Il contributo di costruzione di cui all art. 16 del D.P.R. 380/2001 è determinato in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente nelle forme di legge. La riduzione o l esonero dal versamento del contributo sono regolati dall art. 17 del D.P.R.380/ A richiesta del richiedente il titolo abilitativo, è consentita la rateizzazione del contributo in quattro rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio o dell assunzione di efficacia del titolo stesso e le altre tre a cadenza semestrale a partire dalla detta data. In caso di ritardato versamento, per ciascuna rata saranno applicate le sanzioni di cui all art. 42 del D.P.R. 380/2001. L accoglimento dell istanza di rateizzazione è subordinata all effettivo versamento della prima rata e alla presentazione di un originale della polizza fideiussoria a favore del Comune di Molfetta di importo pari alla somma delle tre rate dovute maggiorata del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento. Tale garanzia può essere prestata, nei confronti degli Enti pubblici, da: Istituti di credito con Sede nel territorio della Comunità Europea; Compagnie Assicurative con Sede nel territorio della Comunità Europea; Intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d Italia di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993. La garanzia finanziaria dovrà contenere le seguenti clausole:

30 esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art C.C. e sia ai termini di cui all'art commi 1 e 2 C.C.; essere intestata a tutti i titolari della Pratica Edilizia, solidalmente responsabili; essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Campagnano di Roma; essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Campagnano di Roma; essere del tipo a prima richiesta del Comune di Campagnano di Roma; precisamente, la rata scaduta dovrà essere escutibile entro 30 (trenta) giorni mediante semplice richiesta scritta da parte del Comune di Campagnano di Roma. In caso contrario saranno attivate le procedure coattive di riscossione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità. Eventuali clausole e/o condizioni di assicurazione e/o appendici riportate nella garanzia, contrastanti con quanto sopra descritto, non saranno accettate con conseguente pagamento in soluzione unica di quanto dovuto. 3. Le opere eseguite con segnalazione certificata di inizio di attività edilizia comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui alla L.R. 16 aprile 2009, n.13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti) per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione. Il presente contributo può essere rateizzato con le stesse modalità del permesso di costruire. 4. Il contributo dovuto nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, calcolato dal progettista abilitato con l atto della segnalazione, è versato contestualmente alla presentazione della segnalazione: in unica soluzione, ovvero la prima rata. 5. Dalla quota totale di contributo, commisurato agli oneri di urbanizzazione, vengono scomputate le opere di urbanizzazione in esecuzione diretta Pareri preventivi; 1. Per la realizzazione di un progetto che risulti particolarmente impegnativo o che presenti comunque problemi di inserimento urbanistico o paesaggistico o di coordinamento con concessioni già rilasciate o in istruttoria, il soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio, ovvero altro soggetto da questi autorizzato, può chiedere al Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale una preliminare valutazione. 2. La richiesta di valutazione preliminare è presentata allo SUE, a firma di un tecnico abilitato, comprendente elaborati di progetto, plastici, schizzi e una relazione tecnica, allo scopo di inquadrare l opera nel contesto ambientale o urbanistico, prospettando le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l inserimento finale. 3. Nel caso in cui la richiesta riguardi opere su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici il cui parere è delegato al Comune, il responsabile del procedimento ne acquisisce il parere a livello endoprocedimentale. Il parere preventivo viene rilasciato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell istanza definitiva.

31 4. Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio per il cui rilascio dovrà essere prodotta apposita istanza, completa della relativa documentazione necessaria a fornire un dettaglio completo dell opera da realizzare e del suo inquadramento urbanistico Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia; 1. Qualora ricorrano condizioni di pericolo per l incolumità delle persone o per l integrità dei beni può procedersi, anche in assenza di titolo abilitativo, all esecuzione delle opere strettamente necessarie alla rimozione delle condizioni di pericolo, quali opere provvisionali, puntellamenti, transennamenti. 2. L esecuzione di dette opere avviene sotto la personale responsabilità del soggetto legittimato e del professionista abilitato all esercizio della professione, ove incaricato, anche per quanto riguarda l effettiva esistenza del pericolo. 3. È fatto comunque obbligo al proprietario di dare comunicazione dell avvenuto inizio lavori, entro e non oltre le 48 ore successive all ufficio competente del Comune e al Comando di P.M. La comunicazione di avvenuto inizio lavori dovrà contenere la natura ed entità delle opere nonché le ragioni per le quali si è reso necessario procedere con urgenza. Nei successivi 30 giorni, il proprietario o chi abbia titolo, dovrà adempiere a quanto previsto dalle norme vigenti in materia edilizia, in funzione del tipo di intervento ricorrente, senza che ciò comporti l irrogazione di sanzioni pecuniarie, a condizione che vengano allegate le comunicazioni di cui al presente comma. 4. Il proprietario deve adempiere puntualmente alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di urgenza emanati; in caso di inadempienza l Amministrazione Comunale procede all esecuzione dell intervento in danno a spese del proprietario stesso nel caso di pericolo per la pubblica incolumità. 5. Qualora il Comune abbia notizia che un edificio privato o pubblico possa costituire situazione di pericolo per la pubblica incolumità o per l igiene pubblica, provvede a far eseguire i necessari accertamenti al fine di tutelare la sicurezza pubblica Modalità e strumenti per l informazione e la trasparenza del procedimento edilizio 1. Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti il Comune favorisce l informazione sui procedimenti urbanistico-edilizi. In particolare, ai fini di migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incentivare l'erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento del Sistema informativo territoriale (Sit) quale fondamentale interfaccia per le attività urbanisticoedilizie. Le funzioni di informazione con modalità tradizionale sono attribuite al SUE che si raccorda con il SUAP per i procedimenti di competenza di quest'ultimo ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. Per la trasparenza del procedimento amministrativo: i Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all'albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi; all'albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle S.C.I.A. presentate, efficaci in quanto non sospese dal Comune. Per l accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che al Regolamento comunale per l accesso agli atti.

32 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti 1. Per la realizzazione di interventi edilizi-urbanistici pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso un progetto di comunicazione che preveda l'informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali. 2. Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto in tutte le fasi, a partire dall'analisi del contesto e dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure previste dalla normativa (a livello di preliminare e definitivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla successiva gestione. 3. L attivazione del percorso di progettazione partecipata sarà indicata dall Organo politico competente sul progetto. 4. Il percorso sarà individuato dal progettista in collaborazione con il RUP e attuato da quest ultimo. Al termine della realizzazione dell opera, il RUP redigerà una relazione critica sul percorso svolto che costituisca linea guida per le esperienze successive Concorsi di urbanistica e di architettura Per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano, il Comune promuove il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità. Il Comune riserverà a giovani professionisti d età non superiore a quaranta anni e iscritti nell albo professionale da non più di dieci anni, una quota dei rimborsi spettanti ai progetti risultati non vincitori e, nel caso di concorsi in due fasi, una quota di posti per la fase finale Atti di vincolo, atti di cessione gratuita ai fini edilizi, atti d obbligo unilaterali (inclusi quelli previsti dalla L.r. n. 38 del 1999) Ai fini edilizi e della trasformazione urbanistica sono da considerarsi prescrittivi i seguenti atti di vincolo, atti di cessione gratuita, atti d obbligo unilaterali: Atto unilaterale d obbligo in zona E, agricola per asservimento terreno (Allegato 4); Atto unilaterale d obbligo nelle altre zone per vincolo inedificabilità (Allegato 5); Atto di cessione gratuita (Allegato 6); Convenzione PUA per edificazione in zona agricola (Allegato 7); Convenzione urbanistica (Allegato 8) Permesso di costruire convenzionato. 1. Il permesso di costruire convenzionato è un titolo edilizio introdotto dall art. 28-bis del D.P.R. 380/2001.

33 2. Nelle zone urbanistiche ove, di norma, non è ammesso l intervento diretto è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato allorquando sussistano le seguenti condizioni: a) Siano trascorsi almeno 5 anni dall approvazione dello strumento urbanistico generale senza che sia stato definito e/o presentato il piano urbanistico attuativo e/o il planovolumetrico di dettaglio previsto dalla normativa di piano; b) L area sulla quale viene richiesto il Permesso di Costruire Convenzionato abbia accesso diretto dalla strada comunale e/o dalle sue pertinenze e siano garantiti i pubblici servizi; c) L intervento diretto garantisca un effettiva riqualificazione dell area; d) La superficie oggetto d intervento diretto non superi il 50% della superficie dell intero comparto cui appartiene. 3. Lo schema tipo di convenzione è approvato dal Consiglio Comunale. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 4. Il progetto dovrà rispettare gli indici territoriale (It) e fondiario (If), previsti dallo strumento urbanistico vigente per la zona urbanistica nella quale ricade l area d intervento, ridotti del 10%. Dovrà, altresì, rispettare tal quale gli altri parametri urbanistici previsti per la zona urbanistica nella quale ricade l area d intervento. La riduzione degli indici non si applica agli interventi finalizzati alla costruzione di immobili produttivi e/o artigianali per i quali sia possibile un immediata ricaduta occupazionale sulla comunità. 5. Nel caso in cui è prevista la cessione di aree per il soddisfacimento di standard urbanistici il richiedente del permesso di costruire convenzionato dovrà cedere o, in subordine, monetizzare una superficie a standard pari, in proporzione alla superficie effettivamente posseduta, a quella prevista per il comparto cui appartiene l area d intervento maggiorata del 10%. Tale maggiorazione non si applica agli interventi finalizzati alla costruzione di immobili produttivi e/o artigianali per i quali sia possibile un immediata ricaduta occupazionale per la comunità. 6. Il progetto prevedere, in aggiunta agli elaborati previsti per il permesso di costruire: una relazione nella quale si descrivano le ragioni per le quali si procede all intervento diretto, in luogo dell intervento previsto dalla normativa vigente, nonché l analisi delle implicazioni sui lotti residui del comparto con particolare riferimento alla valutazione dell accessibilità. Indicazione delle dimensioni, profili e materiali da impiegare nella realizzazione delle opere, nonché il capitolato ed il computo metrico estimativo. Tavola nella quale si dettaglino le opere finalizzate a garantire l accessibilità ai lotti residui del comparto ovvero ad evitare la creazione di lotti interclusi. 8. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del D.P.R. 380/2001. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n La comunicazione di avvio del procedimento sarà inviata, entro 10 giorni dalla trasmissione dell istanza di rilascio del permesso di costruire, sia all istante che ai controinteressati. I termini decorrono dalla presentazione della pratica completa di tutti gli elaborati previsti dalla normativa e dagli indirizzi dell Ente. 10. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è subordinato alla stipula della convenzione nella quale si specificano gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. 11. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

34 12. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

35 Titolo II Disciplina della esecuzione dei lavori Capo I - Norme procedimentali sull esecuzione dei avori Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.; 1. Il titolare del permesso di costruire (PdC) deve comunicare al SUE, esclusivamente a mezzo di dichiarazione cartacea consegnata all ufficio protocollo o telematicamente, la data di inizio lavori, indicando il proprio codice fiscale, il nominativo e residenza della ditta esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori con le relative firme per accettazione.. 2. Qualora i lavori assentiti con PdC vengano posticipati rispetto alla data prevista, è facoltà del titolare di presentare una comunicazione di differimento dell inizio lavori a nuova data, sempre entro i termini di legge. 3. Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, è presentata la documentazione inerente ai contenimenti energetici previsti dalle leggi vigenti in materia, nonché gli adempimenti sugli obblighi di legge e regolamentari per le costruzioni in zona sismica. Nel corso dei lavori si deve tenere conto delle disposizioni legislative relative alla sicurezza di cui D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla salute e sicurezza del lavoro). 4. Per i titoli abilitativi che non prevedono la comunicazione di inizio lavori (SCIA, CIL), tutti i termini normativi e regolamentari saranno conteggiati a partire dalla data di efficacia del titolo abilitativo. In tal caso, i dati anagrafici e la PEC di tutti i soggetti coinvolti sono quelli indicati nella presentazione del titolo, sull apposito modello unificato, unitamente all attestazione dell avvenuto adempimento degli obblighi di legge e regolamentari per le costruzioni in zona sismica, se prevista in relazione all intervento. 5. La comunicazione di eventuali sospensioni e riprese dei lavori è trasmessa con le stesse modalità dell inizio dei lavori. 6. La variazione dell impresa esecutrice dell opera, o del direttore dei lavori, durante la fase di esecuzione dell intervento è preventivamente comunicata dal titolare allo SUE allegando la seguente documentazione: a) Variazione della ditta esecutrice dei lavori: Dichiarazione dell'impresa subentrante ai fini dell'acquisizione d'ufficio del Durc; Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del committente o del responsabile dei lavori, attestante l avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008; Copia notifica preliminare, all' Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro, di cui all art. 99 del D.Lgs. 81/2008, quando dovuta. b) Variazione/sostituzione del Direttore dei lavori: Dichiarazione asseverata sullo stato delle opere in corso di realizzazione da parte del nuovo direttore dei lavori e conformità degli stessi rispetto a quanto assentito dal titolo edilizio abilitativo; Firma di accettazione dell incarico.

36 La mancata comunicazione dei nuovi soggetti coinvolti nella fase di esecuzione delle opere comporta l immediato ordine di sospensione dei lavori da parte del Responsabile SUE fino alla comunicazione del nuovo nominativo. 7. Qualora si manifesti la necessita di varianti al permesso di costruire di cui all art. 22 del D.P.R. 380/2001, gli interessati possono presentare, prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, le relative modifiche (anche tramite SCIA). In tal caso la variante in corso d opera non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti nel progetto originario Comunicazioni di fine lavori; 1. L ultimazione dei lavori è comunicata entro i termini previsti nel rilascio del titolo edilizio abilitativo e non può superare i tre anni dall inizio dei lavori, a pena la decadenza delle opere rimaste ancora da realizzate. 2. Entro sette giorni dall ultimazione dei lavori, l intestatario del titolo abilitativo ha l obbligo di comunicarne la data al SUE, utilizzando l apposito modello unificato, con le stesse modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori. Nel caso di omessa comunicazione, farà fede la data dell accertamento comunale. 3. La comunicazione di fine lavori è accompagnata dall asseverazione di conformità del direttore dei lavori sulla conformità delle opere, nonché dall attestazione di qualificazione energetica (AQE). La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se non è accompagnata dalla suddetta documentazione, ai sensi dell art.8 comma 2 del D.Lgs. n.192/ Per ultimazione dei lavori, relativi all'opera oggetto del permesso di costruire o SCIA, si intende il completamento integrale di ogni parte funzionale dello stralcio o del progetto (art. 24 comma 24 D.P.R. 380/2001). 5. Nell ipotesi in cui i lavori non siano ultimati nel tempo di validità dell atto abilitativo, la comunicazione di fine lavori dovrà essere ugualmente presentata alla scadenza del termine accompagnata da una relazione, con allegati elaborati grafici e fotografici, che attesti lo stato di esecuzione delle opere Occupazione di suolo pubblico; 1. È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio di proprietà dell Amministrazione comunale, senza preventiva autorizzazione specifica. 2. L intestatario, nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione con indicazione planimetrica dell area relativa in scala adeguata. L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia. 3. L Amministrazione, nell ambito dei propri regolamenti, può accordare l autorizzazione, quando ritenga l occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene ed incolumità e non sia in contrasto con le esigenze della viabilità e delle proprietà confinanti. 4. Per salvaguardare gli utilizzi pubblici, nei casi di interruzioni delle lavorazioni o di mancato completamento dell opera nei termini di validità del titolo edilizio, le occupazioni di suolo pubblico potranno protrarsi per un tempo non superiore a diciotto mesi a partire dalla data di fermo del cantiere, decorso il quale termine si dovrà procedere alla restituzione degli spazi all uso pubblico previa effettuazione delle opere di ripristino eventualmente necessarie.

37 5. Fermo restando l applicazione del Regolamento Comunale in materia di occupazioni di suolo pubblico, per gli edifici, è in ogni caso consentita l occupazione permanente del sottosuolo dei marciapiedi per la realizzazione di intercapedini interrate, aerate da grate carrabili poste a livello della pavimentazione del marciapiede, purché dette intercapedini siano state riportate nei grafici del progetto approvato dell edificio. La relativa tassazione non è dovuta qualora i marciapiedi interessati siano posti su aree cedute gratuitamente al Comune in attuazione delle previsioni di un piano urbanistico attuativo e le intercapedini servano edifici realizzati in attuazione dello stesso piano. 6. Può, inoltre, essere concessa, l occupazione permanente di parti del marciapiede pubblico per la realizzazione di ascensori esterni all edificio per l abbattimento di barriere architettoniche a condizione che: a) non sia possibile l inserimento all interno dell edificio; b) non costituisca pericolo per la circolazione stradale; c) gli spazi per il transito pedonale sul marciapiede rimangano idonei; d) non siano violate le norme sulle distanze fra i fabbricati e l ascensore; e) non si costituisca servitù di veduta su proprietà di terzi; f) non vi sia un apprezzabile riduzione di veduta da proprietà di terzi Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc. e della documentazione inerente la tracciabilità dei rifiuti 1. Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'allegato 5 Titolo V parte IV Dlgs 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e smi) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti. 2. In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. 3. Ai sensi dell art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza. 4. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, si concluda individuando come necessaria l attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistematica terrestre, emanata, a mente dell art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti Direzione dei Lavori e del Demanio. 5. Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell Autorità Militare potrà dare mandato all impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività

38 di bonifica. L impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, fra cui il Sindaco, la data di inizio, nonché l elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica. 6. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall Autorità militare competente. 7. Al fine dell eventuale esercizio dei poteri di cui all art. 54 del T.U.E.L. (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale), le comunicazioni relative all inizio di attività di cui al presente articolo, anche laddove non espressamente previsto dalla normativa di settore, dovranno essere inviate al Sindaco con congruo anticipo, fatti salvi i casi d urgenza Documentazione inerente la tracciabilità dei rifiuti Al fine di documentare la tracciabilità dei rifiuti inerti l intestatario del titolo edilizio abilitativo è tenuto a presentare l apposita modulistica allegata al presente Regolamento recante la dichiarazione sul pieno rispetto della normativa vigente sulla gestione di rifiuti, in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla deliberazione G.R.L. n. 34/2012, corredata di: a) nel caso di interventi che producano al massimo 30 mc. di rifiuti non pericolosi e riguardino immobili a carattere residenziale o assimilabile deve essere presentata la Dichiarazione di Produzione dei Rifiuti (Allegato 1); b) in tutti gli altri casi non ricadenti nel punto a) deve essere presentato il Piano di gestione dei rifiuti redatto ai sensi della D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012, sottoscritto dal progettista e/o da tecnico nominato; il Piano di gestione dei rifiuti dovrà contenere: la descrizione dei processi di lavorazione che determinano la produzione dei rifiuti inerti; la stima dei quantitativi di rifiuti prodotti distinti per tipologia; la classificazione degli stessi con l attribuzione del Codice Europeo Rifiuti CER; l indicazione degli impianti di recupero/smaltimento presso i quali si intende siano conferiti i rifiuti; le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo con riferimento alle norme vigenti anche in materia di sottoprodotti, riportando il relativo computo tra volumi di scavo, reinterro, riutilizzo fuori sito ed eventuale smaltimento/ recupero in regime di rifiuto; c) in fase di fine lavori o di SAL: Dichiarazione di avvenuto conferimento dei rifiuti, riportata nell Allegato 2 a presente Regolamento resa ai sensi 6 del D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione, relativa all avvenuto conferimento dei rifiuti prodotti nell attività edilizia presso impianti autorizzati, dovrà necessariamente essere accompagnata da copia dei Formulari di Identificazione dei rifiuti e da tutte le informazioni occorrenti a documentare l effettivo e regolare conferimento dei rifiuti presso impianti

39 autorizzati alla loro gestione ed indicati nella documentazione di tracciabilità di cui al comma 1; Dichiarazione di avvenuto conferimento dei rifiuti per lavori di manutenzione (ex artt. 230 o 266, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), riportata nell Allegato 3 al presente Rgolamento resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rifiuti prodotti da lavori di manutenzione per i quali ci si avvalga, relativamente al luogo di produzione degli stessi, degli artt. 230 o 266, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. In tale dichiarazione dovrà essere indicato il sito di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti. La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a) e b) a corredo dell istanza di richiesta del titolo/procedura edilizia, comporta l applicazione delle procedure previste in caso di documentazione incompleta. L Ufficio effettuerà i consueti controlli a campione finalizzati a accertare la veridicità degli atti di notorietà, in caso di mancata presentazione delle Dichiarazioni di avvenuto conferimento dei rifiuti di cui al punto c), provvederà a richiederla al soggetto legittimato o al tecnico dallo stesso incaricato. Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori Principi generali dell esecuzione dei lavori L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente da leggi e regolamenti, da convenzioni e atti d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso. Particolari attenzioni dovranno essere poste in relazione a tutte le possibili forme di inquinamento dell ambiente circostante e alla sicurezza degli operatori e dei soggetti terzi Punti fissi di linea e di livello 1. Il titolare del Permesso di Costruire, tramite il Direttore dei lavori, prima dell inizio dei lavori deve verificare sul terreno i capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione. 2. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri Uffici, si riserva, in qualsiasi momento, la verificazione del tracciamento sia rispetto alle ipotesi progettuali assentite che rispetto alle previsioni di assetto urbanistico edilizio in vigore all'atto dell'inizio dei lavori, imponendo, se del caso, le opportune variazioni. 3.Nel caso sorgessero dubbi in merito alla verifica dei suddetti capisaldi può essere richiesto il controllo congiunto con Ufficio Tecnico, a conclusione del quale verrà redatto apposito verbale in duplice esemplare, sottoscritto dal direttore dei lavori e dall impresa esecutrice. In tal caso le spese del personale comunale saranno a carico del richiedente che sarà tenuto a fornire anche il personale ed i mezzi idonei e necessari alle operazioni di verifica dei citati caposaldi. Le spese, anche attraverso l impiego di strumentazione elettronica. 4. Ove, entro quindici giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, il responsabile del Servizio non provveda all invio dei tecnici comunali, il titolare del permesso di costruire può, comunque, dare inizio ai lavori nel rispetto del progetto approvato, dell eventuale piano urbanistico attuativo in cui l edificio è ubicato e delle quote altimetriche di strade ed edifici esistenti.

40 2.2.3 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie In tutti i cantieri dove si eseguano opere edilizie soggette a permesso di costruire devono essere esibiti, a richiesta dell autorità, il permesso di costruire con la copia degli elaborati di progetto vistata dal Dirigente del Settore Tecnico e ogni altra documentazione eventualmente necessaria ai sensi di legge o del presente regolamento. Nel caso di titolo abilitativo formatosi a norma di legge (CILA, SCIA, ecc) dovrà essere esibita, a richiesta, copia della comunicazione o segnalazione con il timbro di avvenuto deposito. Il cantiere prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere recintato per tutta la sua durata. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, altezza di almeno ml. 2, risultare non trasparenti, stabili e ben ancorate al suolo, evitando la formazione di ristagni d acqua. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. La recinzione e, in particolare, gli angoli e le sporgenze delle stesse recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere provviste di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse) e notturno (luci rosse) e, se del caso, di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell illuminazione stradale. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a salvaguardare l incolumità pubblica e ad assicurare il pubblico transito sul fronte strada e lungo i fronti prospicienti gli spazi pubblici, garantendo un adeguato passaggio pedonale a margine, protetto dalla caduta di materiale e utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria. Quando la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici o accessi a proprietà private deve essere consentito pronto e libero accesso, protetto dalla caduta accidentale di materiali, a tali servizi e alle dette proprietà. La recinzione provvisoria deve essere mantenuta in efficienza e in condizioni decorose per tutta la durata del cantiere. L'Autorità comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che, per tale uso, sia dovuto alcun corrispettivo. L area esterna alla recinzione deve essere mantenuta libera da materiali e rifiuti per tutta la durata dei lavori, eccezion fatta per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico se questi non sono possibili in aree predisposte all interno del cantiere stesso. I mezzi e le modalità di lavoro utilizzati durante tutta la durata del cantiere non devono arrecare alcun danno permanente, provvisorio o imbrattare parti di suolo altrui o pubbliche; pertanto, è assolutamente proibito il lavaggio di detti mezzi su aree pubbliche. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare inquinamento o contaminazione. Inoltre, i mezzi adoperati dovranno essere tali da evitare che il materiale si sparga durante il trasporto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento. Durante le lavorazioni di cantiere dovranno essere utilizzati idonei strumenti per lo scarico dei materiali e adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare il sollevamento di polveri; in ogni caso i fronti dei ponteggi verso strada o altre proprietà pubbliche o private vanno chiusi con stuoie o graticci od altro mezzo, provvisti di opportune difese di trattenuta. Le emissioni sonore dei cantieri edili dovranno essere contenute nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia di isolamento acustico richiamate nella parte prima del presente regolamento. Nelle more della approvazione del Piano Comunale di zonizzazione acustica, le attività di cantiere che comportino l'utilizzo di macchinari e attrezzature rumorose non potranno svolgersi nei seguenti orari: periodo invernale dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 07:00

41 periodo estivo dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 07:00 il passaggio dal periodo estivo a quello invernale è definito dal passaggio dall'ora legale all'ora solare e viceversa. Le fasce orario sopra individuate potranno essere modificate con apposita Ordinanza Sindacale in caso di necessità. Le attività disturbanti come in precedenza specificate che, per motivi straordinari, dovessero collocarsi in orari al di fuori delle predette fasce, dovranno essere preventivamente autorizzate. Le attività di gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Cartelli di cantiere 1. Nel luogo dei lavori, all esterno del cantiere (ingresso), deve essere esposto un cartello di dimensioni minime cm. 60 x cm. 80 con indicazione dell opera, degli estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del titolare, del progettista responsabile dell intera opera e degli altri eventuali progettisti aventi specifiche responsabilità, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza, dell impresa esecutrice o installatrice e del responsabile del cantiere se previsto. Nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il permesso di costruire o non sia apposto il prescritto cartello, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di cinquecento euro ad un massimo di millecinquecento euro in relazione all entità delle opere stesse. La stessa sanzione si applica nei casi in cui il prescritto cartello non sia perfettamente leggibile e/o riporti dati non veritieri (art.13 L.R. 15/08). Tale cartello è esente dal pagamento di tasse e diritti comunali. All interno del cantiere deve essere conservata la documentazione prevista da leggi e regolamenti, anche in copia, con particolare riferimento alla documentazione relativa al provvedimento abilitativo, permesso di costruire, SCIA od altro titolo abilitante. Il cartello di cantiere deve essere sempre bene esposto (a vista) e deve indicare i dati obbligatori di cui al seguente prospetto, pena l applicazione delle seguenti relative sanzioni: Il cartello di cantiere deve essere sempre bene esposto (a vista) e deve indicare i dati obbligatori di cui al seguente prospetto, pena l applicazione delle seguenti sanzioni: SANZIONE PER MANCATA APPOSIZIONE DEL CARTELLO DI CANTIERE, OVVERO DEI DATI OBBLIGATORI DA RIPORTARE n 1 Titolo edilizio C.I.L.A. (lett. a e e-bis) Dati obbligatori cartello di cantiere - tipologia dell intervento da realizzare; estremi del titolo autorizzativo; generalità del committente; imprese esecutrice lavori; generalità del progettista architettonico; generalità del direttore dei lavori; Sanzione. 500,00 - tipologia dell intervento da realizzare; 2 S.C.I.A. (art. 22 D.P.R. 380/2001) - estremi del titolo autorizzativo; generalità del committente; imprese esecutrice lavori; generalità del progettista architettonico; generalità del direttore dei lavori;. 750,00

42 3 S.C.I.A. (art. 23 D.P.R. 380/2001) 4 P.d.C. (art. 20 D.P.R. 380/2001) - tipologia dell intervento da realizzare; estremi del titolo autorizzativo; generalità del committente; imprese esecutrice lavori; generalità del progettista architettonico; generalità del direttore dei lavori; generalità del progettista strutturale; generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l esecuzione dei lavori; - generalità del Responsabile della sicurezza; - tipologia dell intervento da realizzare; estremi del titolo autorizzativo; generalità del committente; imprese esecutrice lavori; generalità del progettista architettonico; generalità del direttore dei lavori; generalità del progettista strutturale; generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l esecuzione dei lavori; - generalità del Responsabile della sicurezza; , ,00 Nel caso in cui si tratti di lavori pubblici, è necessario specificare, oltre ai dati previsti nel prospetto al numero 4, anche i seguenti: - importo totale dei lavori con la divisione tra importi a base d asta, importi oneri sicurezza; - ribasso applicato per l aggiudicazione dell appalto; - generalità del responsabile del procedimento; - durata dei lavori. La presente stessa sanzione si applica nei casi in cui il prescritto cartello non sia perfettamente leggibile e/o riporti dati non veritieri Criteri da osservare per scavi e demolizioni Gli scavi all interno del lotto di proprietà dovranno essere sempre eseguiti all interno di una recinzione di cantiere; gli scavi in corso su suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere racchiusi con apposito recinto e convenientemente illuminati e segnalati durante le ore notturne. In ogni caso i lavori di scavo devono essere eseguiti in modo da impedire rovine e franamenti e da non compromettere la sicurezza degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti posti nelle vicinanze. I fronti di scavo, in presenza di suolo friabile, argilloso o che comunque non abbia una capacità di reggersi autonomamente a parete verticale, saranno realizzati con adeguata scarpa e/o contenuti con opere di sostegno (provvisionali o definitive), tali da non consentire la decompressione dei terreni limitrofi. Per l esecuzione di scavi che prevedano l abbattimento della falda durante la fase di cantiere, dovrà esser presentato un piano di monitoraggio della sua piezometrica: laddove non esistano punti per il suo rilievo (pozzi, piezometri) essi dovranno essere realizzati ex novo. Gli emungimenti previsti nel sottosuolo non dovranno innescare cedimenti nei terreni limitrofi, pertanto dovrà anche essere presentato un piano di monitoraggio degli edifici circostanti. Le specifiche tecniche (portate, abbassamenti ecc.) saranno contenute in apposita relazione geologica allegata alla pratica edilizia. Gli emungimenti per l abbattimento della falda non dovranno prolungarsi oltre la fase di cantiere. In caso contrario dovranno essere soggetti alla specifica disciplina di autorizzazione al prelievo e allo scarico di acque sotterranee.

43 Gli scavi non debbono inoltre impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi stradali e pubblici: l'eventuale indispensabile occupazione di tali aree dev essere formalmente autorizzata a norma del vigente Regolamento Comunale. Per la sicurezza degli operatori, si richiamano, in particolare, le norme contenute nel titolo IV, Capo II, Sezione III del D.lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro). La gestione dei materiali provenienti da opere di scavo dovrà essere conforme alle norme contenute nel D.P.R. 13 giugno 2017, n Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo e s.m.i. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi che possono determinare grave situazione igienico sanitaria, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione che saranno nel tempo ripetuti, secondo necessità. In ogni caso devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'igiene degli ambienti di vita circostanti, con particolare riferimento alle protezioni dalle polveri e dai rumori. Pertanto, nelle demolizioni è vietato gettare materiali, tanto dai ponti di servizio, quanto dalla sommità delle opere in corso di demolizione. I materiali rimossi dovranno essere calati a mezzo di apposite apparecchiature, se del caso, evitando il sollevamento di polvere con opportune bagnature. Inoltre è proibito il rovesciamento a terra di interi blocchi di muratura. Eventuali pozzi, di acqua bianca o nera, pozzetti dismessi, fosse settiche, fognature e canalizzazioni sotterranee dovranno essere preventivamente vuotati, disinfettati e, se conservati, riempiti totalmente con materiale arido inerte. Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine a cura dei proprietari. Per la sicurezza degli operatori, si richiamano le norme contenute nel titolo IV, Capo II, Sezione VIII del D.lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro). In particolare, per la demolizione di manufatti di altezza superiore a 6 m o volume superiore a 500 mc, alla comunicazione di inizio lavori sarà allegato anche il programma delle demolizioni redatto ai sensi dell art. 151, comma 2, del già richiamato D.Lgs. n. 81/2008 nel quale saranno esplicitate le precauzioni che saranno prese per evitare danni alle persone e agli edifici, infrastrutture e impianti posti nelle vicinanze. Il deposito temporaneo e lo smaltimento del materiale di risulta proveniente da opere di demolizione saranno conformi alle norme contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In ogni caso, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio di incendio. Il materiale di pregio vegetale può essere conservato e riutilizzato in cantiere. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli organismi competenti, mediante immediata comunicazione del reperimento agli organismi stessi; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi sì da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia. Nel caso di rinvenimento di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Comune, l'autorità giudiziaria, quella di pubblica sicurezza e l'autorità sanitaria Misure di cantiere e eventuali tolleranze Ai sensi dell art. 34, comma 2-ter, del D.P.R. 380/01, nel caso in cui le differenze tra le opere realizzate e le opere assentite non superino, in valore assoluto, le tolleranze (relative a volumi,

44 superfici, altezze fabbricati, altezze interne dei locali, distanze e distacchi) indicate nel summenzionato articolo, non si ha difformità e non è richiesta variante. Definizione: Per tolleranza di costruzione o cantiere si intende la diversità in più o in meno tra la dimensione nominale definita dagli elaborati grafici progettuali e la dimensione effettiva esistente o realizzata nell'esecuzione, cioè quell'intervallo di errore entro il quale la quota effettiva si ritiene corrispondente a quella nominale. Nell ambito di eventuali procedure di controllo da parte dell Ufficio, le misure di cantiere saranno prese in contraddittorio con il direttore dei lavori. Disapplicazione. La tolleranza di cui sopra non trova applicazione in presenza di uno dei seguenti casi: - di difformità per le distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritte dalla normativa e all'allineamento dei fabbricati, né per le misure lineari minime e i requisiti tecnici vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio; - per gli interventi di ristrutturazione edilizia che si configurino come demolizione e ricostruzione dell edificio esistente. quando il progetto allegato al titolo edilizio risulti essere in contrasto con parametri edilizi ed urbanistici, stante l applicabilità della tolleranza esclusivamente all opera eseguita e non anche a quella progettata; - in presenza di parziale difformità di cui all articolo 18 della L.R. 11 agosto 2008, n.15. Qualora la difformità realizzata, ancorchè superiore alla percentuale del 2%, rientri nel cosiddetto abuso formale si potrà, comunque, attivare il procedimento per l accertamento di conformità previsto dall articolo 22 della L.R. n. 15/2008, senza avvalersi della tolleranza del 2% nel conteggio dell abuso realizzato; - sia evidente il ricorso fraudolento e generalizzato a tale istituto, caratterizzato cioè da una sistematica implementazione, entro il 2%, delle caratteristiche complessive dell unità immobiliare. Non trova, altresì, applicazione la tolleranza per variazioni su immobili ricadenti in ambito vincolato a tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n.42/2004, in quanto non espressamente contemplato dall art. 167 comma 4 lett. a) del medesimo decreto (C.d.S., Sez. VI, sent. n del 13/05/2016) Criteri da osservare per la misurazione di distacchi, distanze e altezze 1. Distacchi fra gli edifici e distanze dai confini Fatti salvi i casi di diverse specifiche indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. la corretta posizione di un edificio sul terreno si determina mediante l applicazione delle seguenti norme: A - DISTANZE FRA FABBRICATI E CRITERI DI MISURAZIONE L'art. 9 del DM 1444/1968 prescrive una distanza minima assoluta di 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La misura della distanza tra edifici antistanti si applica, in analogia con la distanza prescritta dall'art. 873 c.c., soltanto alle pareti che si fronteggiano e la misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non radiale, come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.). (così giurisprudenza prevalente ex pluribus cfr. Cassazione civile, sez. II, 7 aprile 2005, n. 7285; 25/07/1972, n.2548; Tar Veneto, sent. n. 1063/2017; Sent. Cass. 4 marzo 2011, n. 5158). Ancora Ordine Ingegneri provincia Catania (2013), Di contro Consiglio di Stato (n. 7731/2010 e Sez. IV del 22/11/2013, n.5557) in cui si afferma che la distanza di 10,00 m tra pareti finestrate di edifici antistanti va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati (e non alle sole parti che si fronteggiano) e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.

45 Esempio fabbricati antistanti: Fabbricati NON antistanti Fabbricati ANTISTANTI Esempio di misurazione lineare e radiale: Misurazione Lineare (fabbricati antistanti) Misurazione radiale (Pareti finestrate) Il segmento QC rappresenta la distanza minima che deve essere > di 10 m Con il metodo radiale il segmento BS deve essere > di 10 m Nelle zone omogenee A, e in genere negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale. Per i nuovi edifici ricadenti in tutte le altre zone omogenee è prescritta una distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, misurata secondo il criterio sopra riportato. Per parete finestrata si intende una parete in cui si aprono finestre (vedute e non luci) o portafinestra, con la sola eccezione della porta di ingresso. Nelle zone omogenee C è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, una distanza minima pari alle altezze delle fronte del fabbricato più alto la suddetta distanza e richiesta anche nel caso in cui una sola delle due pareti antistanti sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per una lunghezza superiore ai 12 metri (TAV. C e D). Sono ammesse distanze tra fabbricati inferiori a quelle sopra indicate, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

46 In tutte le zone omogenee, fermi restando i valori minimi sopra indicati, il distacco fra gli edifici è regolato dal criterio della VISUALE LIBERA secondo il quale: (preso dal comune di Nonantola (Modena) in quanto esemplificativo) NON DEVONO VERIFICARSI SOVRAPPOSIZIONI FRA LE ZONE DI VISUALE LIBERA COMPETENTI ALLE FRONTI DI DUE DIVERSI EDIFICI. La zona di visuale libera competente ad un fronte, misurata ortogonalmente alla fronte stessa, è data dal prodotto HF. VI in cui: HF = è l altezza della parete che costituisce la fronte Vl = è il coefficiente di visuale libera che, salvo diversi valori fissati dalle norme del P.R.G., si assume pari a 0,5. (FIG.6). FIGURA n.6 Zona di visuale libera

47 In corrispondenza degli spigoli le zone di visuale libera hanno l andamento raccordato indicato nella FIG. 7. FIGURA n.7 Raccordo delle zone Vl in corrispondenza di angoli e spigoli

48 Nel caso di edificicostituiti dal solo piano terreno e destinati esclusivamente a locali di servizio (cat. S2 e S3) e di caratteristiche tali da non essere conteggiati nella S.U. o nel volume, la distanza tra gli stessi edifici potrà rispettare il solo criterio della V1, con un minimo di m. 3,00, fatte salve maggiori distanze prescritte per le autorimesse dal Decreto 20/11/81. (FIG. 8). FIGURA n.8 Analogamente la distanza tra un edificio con più piani avente al P.T. locali di categoria A, S2 o S3 ed un edificio costituito solo dal P.T. destinato a locali di categoria S2 e S3 sarà regolata solo dal criterio della Vl con un minimo di rnt.5,00, fatte salve maggiori distanze previste dal D.M (FIG. n.9).

49 FIGURA n.9 B - DISTANZE DAI CIGLI STRADALI, DAI CONFINI DEL LOTTO E DAI LIMITI DI ZONA. La distanza dei fabbricati dal ciglio delle strade è fissata, per le singole zone omogenee, dalle norme del P.R.G., fatti salvi comunque i seguenti minimi per le strade destinati al traffico veicolare non a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti: m. 5,0 per le strade di larghezza inferiore a m.7,0; m. 7,5 per le strade comprese tra m. 7,0 e m. 15,0; m.l0,0 per le distanze di larghezza superiore a m. 15,0. Per larghezza stradale si intende carreggiata + pedonali o banchine. Qualora le distanze come sopra computate diano luogo ad una distanze tra i fabbricati prospicienti sulle suddette strade inferiore all altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all altezza del fabbricato più alto. Sono ammesse distanze diverse da quelle sopraindicate, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, fatto sempre salvo il criterio della V1 (FIG 10). FIGURA n.10

50 All interno dei centri edificati, nel caso di lotti interposti si può applicare il criterio dell allineamento prevalente per determinare il distacco dal ciglio stradale. (TAVV. E-F-GH-I). TAVOLA E

51 Esempi di allineamento prevalente (distanze dalle strade) Nel caso di lotti liberi interclusi TAVOLA F

52 TAVOLA G

53 TAVOLA H TAVOLA I

54 In ogni caso la distanza minima dal ciglio stradale deve risultare superiore o uguale a m. 3,00. Nel caso di interventi di ampliamento laterale di edifici (non superiore al 20% della superficie utile esistente) la distanza dal ciglio stradale della parte nuova non dovrà risultare inferiore a quella preesistente (FIG. 11).

55 Ampliamenti in sopraelevazione di edifici esistenti (anche superiori al 20% della superficie utile esistente) sono ammessi alla stessa distanza dal ciglio stradale della fronte prospiciente il lato strada, anche se questa risulti inferiore alla distanza dai cigli stradali richiesta per i nuovi edifici (FIG. 12).

56 La distanza dei fabbricati dai confini del lotto, che pure ha un valore minimo inderogabile di m. 5,0, è anch essa regolata dal criterio della visuale libera che afferma: LA ZONA DI VISUALE LIBERA NON DEVE OLTREPASSARE I CONFINI DEL LOTTO. Limitatamente ai confini del lotto, che in genere sono anche confini dì proprietà, la suddetta norma trova eccezione nei seguenti casi: a) esistenza di un corpo di fabbrica su lotto attiguo ad uguale destinazione urbanistica con una fronte posta sul confine stesso. In questo caso è consentita la costruzione in confine di proprietà, secondo le seguenti modalità (FIG. 13) : - in aderenza al corpo di fabbrica esistente; - in comunione col muro di confine; - con innesto sul muro di confine. La superficie ed il profilo del nuovo edificio non devono eccedere quelli del fabbricato esistente; eventuali eccedenze dovranno rispettare il criterio generale di visuale libera.

57 Nel caso che il proprietario del costruendo edificio non intenda avvalersi della facoltà di attacco, l edificio stesso dovrà rispettare la norma che regola le distanze fra edificio ed edificio; b) disponibilità del proprietario del terreno confinante a costituire una servitù di inedificabilità a favore del costruendo edificio per una striscia del proprio terreno di larghezza pari alla profondità di sconfinamento della zona di visuale libera, che compete all edificio stesso (FIG. 14).

58 Tale servitù, possibile solo se non vi è sovrapposizione della zona di visuale libera sconfinante con quella di altri edifici esistenti, dovrà essere trascritta nei registri immobiliari a cura a spese del richiedente la concessione. Il caso in questione comprende anche quello relativo alla possibilità per il proprietario del costruendo edificio di costruire sul confine, previo consenso del proprietario finitimo e trascrizione della relativa servitù agli effetti della futura edificazione (FIG. 15).

59 C - DISTACCO FRA I VARI CORPI E PARETI DI UNO STESSO EDIFICIO.. Il criterio delle visuale libera vale anche fra i corpi e le pareti di uno stesso edificio con le seguenti precisazioni: a) Edificio su unico lotto al) E ammessa la sovrapposizione delle zone di visuale libera fra fronti contigue senza alcuna limitazione per l apertura di finestre; se l angolo formato da due fronti è minore di 90 gradi nelle parti di fronte interessate dalla sovrapposizione delle zone di visuale libera non possono essere aperte finestre di locali di categoria A (FIG. 16).

60 a2) La distanza fra due pareti prospettanti può essere minore di quella risultante dall applicazione del criterio di visuale libera se le pareti stesse sono cieche o provviste solo di finestre che illuminano vani scala (FIG. 17). a3) La distanza fra due pareti prospettanti di uno stesso edificio, qualora una od entrambe siano finestrate, è determinata col criterio della V1 in rapporto all altezza della parete maggiore e in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. (FIG. 18).

61 DISTANZE TRA PARETI DI UNO STESSO EDIFICIO SU UN UNICO LOTTO Fig. 17 Fig. 18

62 DISTANZE TRA PARETI DI UNO STESSO EDIFICIO Esemplificazione del caso di cui alla precedente Fig. 18 con VL=0,5 a4) Nel caso di rientranze in cui nessuna delle due pareti opposte superi la profondità di m. 2,00, possono essere aperte finestre per locali di ogni categoria, purché la distanza fra le pareti stesse sia uguale o superiore a m. 4,00; in difetto di tale distanza possono essere aperte solo finestre per locali di categoria S (FIG. 19).

63 b) Unico edificio composto da una porzione esistente ed una nuova, con interposto confine b1) Se la parete della porzione dell edificio esistente è cieca ed è posta sul confine, la distanza tra quest ultima con la parete della porzione del nuovo edificio antistante se cieca deve essere maggiore o uguale a m. 5,00, riducibile ad un minimo di m. 3,00 col consenso del proprietario della porzione dell edificio esistente (FIG. 20). b2) Se la parete della porzione esistente è sul confine ed è finestrata, la distanza minima per la parete del fabbricato nuovo antistante, se cieca, deve essere di 5 m., ed in ogni caso in rapporto alla V1 in funzione dell altezza della fronte prospiciente maggiore (FIG. 21). Con il consenso del proprietario della porzione del fabbricato esistente, con la parete

64 finestrate posta sul confine, la suddetta distanza, nel rispetto del criterio della visuale libera, può essere ridotta fino ad un minimo di m. 3,00; b3) Se entrambe le pareti prospicienti non sono sulla linea di confine, ed una di esse od entrambe sono finestrate, le distanza minima tra esse deve essere di m. 10,00. La distanza della parete della nuova porzione dal confine deve essere superiore o uguale a 5 m. riducibile col consenso del proprietario attiguo purchè la distanza fra le pareti rimanga maggiore o uguale di m. 10,00 (FIG. 22). D - ELEMENTI AGGETTANTI O SPORGENTI DALLE FRONTI Agli effetti dell applicazione della zona di visuale libere va tenuto presente che:

65 sono esclusi dalla valutazione i balconi aperti, purché di profondità non superiore a 1/5 della profondità della zona di visuale libera competente alla fronte dalla quale sporgono; sono invece inclusi i volumi aggettanti come i bow-windows ed i balconi chiusi lateralmente (FIG. 23); s o n o escluse le pensiline, i balconi aperti, i cornicioni ed altri elementi aggettanti che sporgono meno di m. 1,50 dalla fronte; non altera la zona di visuale libera di una fronte la presenza di corpi sporgenti, purché singolarmente non più profondi di cm. 50 e non più estesi di cm. l50 in larghezza (FIG. 23); non sono soggetti a visuale libera i corpi interrati o seminterrati, purché non sporgenti dal piano di campagna più di m. 1,50; in entrambi i casi dovrà essere rispettata la distanza minima di m. 2,00 dai confini di proprietà (FIG. 24). L aggetto di balconi, pensiline, cornicioni ecc. verso il confine di proprietà deve essere tale da rispettare sempre una distanza minima di m. 3,00 (FIG. 25).

66 E - DISTANZE LATERALI DELLE FINESTRE E DEI BALCONI DAI CONFINI. Nel caso di edificio costruito sul confine di proprietà, la distanza laterale delle finestre da detto confine non deve essere inferiore a m. 0,80; la distanza dei balconi aperti non inferiore a m. 1,50 (FIG. 25).

67 Altezza fabbricati 1. Si assumerà come riferimento alla sommità del fronte del fabbricato: l'incontro dell'intradosso del solaio di copertura con il piano della facciata quando il solaio di copertura dell'ultimo piano, è piano, o quando il solaio di copertura è inclinato e le falde

68 hanno un'inclinazione non superiore al 35% e la quota dell'intradosso di colmo non supera l'altezza di m. 2,50 rispetto a tale riferimento (vedi fig. 1); il punto medio tra l'incontro dell'intradosso del solaio di copertura con il piano della facciata e l'intradosso del colmo quando il solaio di copertura dell'ultimo piano è inclinato e le falde hanno un'inclinazione superiore al 35% e la quota dell'intradosso supera di m. 2,50 il punto di incontro dell'intradosso con la facciata (vedi fig. 1). 2. Ai fini della determinazione dell'altezza si osserveranno le seguenti norme: a) in caso di terreni pianeggianti il riferimento in sommità verrà contenuto entro la superficie parallela al terreno e posta alla quota corrispondente all'altezza massima prevista per la zona. L'altezza massima sarà misurata in verticale a partire dal riferimento alla base dell'edificio; b) in caso di terreni inclinati il riferimento in sommità verrà contenuto entro la superficie parallela al terreno e posta alla quota corrispondente all'altezza massima prevista per la zona (vedi fig. 3). L'altezza massima sarà misurata in verticale a partire dal riferimento alla base dell'edificio; c) qualora l'edificio venga realizzato a gradoni o per sezioni aventi fronti di altezze diverse, l'altezza massima di ciascun gradone, sezione o fronte, dovrà essere compatibile con l'altezza massima prevista per la zona (vedi fig. 4); d) qualora l'edificio prospetti più strade, la quota 0.00 coincide con la quota di ciascuna strada; e) le eventuali porzioni di edificio, fronti, o sezioni arretrate rispetto al filo della facciata più avanzata vengono considerate ai fini dell'altezza del fronte solo quando emergono rispetto al profilo ideale della coperture inclinata con pendenza del 35% ed impostata alla quota riferita all'altezza massima ammissibile per ciascuna zona urbanistica e/o eccedano 5 metri in profondità da detto filo e/o per una lunghezza superiore ai m. 5,00; f) non vengono considerati ai fini della determinazione dell'altezza massima gli elementi posti sopra la copertura e destinati ad accogliere gli impianti e gli apparati tecnologici e gli elementi decorativi ed i parapetti pieni con altezza minore o uguale di m. 1,20; g) non vengono considerati gli abbaini aventi le caratteristiche di cui all'art ; h) non vengono altresì considerati ai fini della determinazione dell'altezza massima i volumi tecnici come definiti all'art delle presenti norme, posti oltre il riferimento alla sommità del fronte del fabbricato, con l'esclusione di quelli alle lett. c), d), f) e i) i) restano esclusi dal computo dell'altezza massima tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle vigenti norme in materia, è permesso derogare, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

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72 25 - Numero dei piani E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL) Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata Volume totale o volumetria-complessiva Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda Sicurezza e controllo nei cantieri - misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell opera In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie (in qualunque materiale esse siano eseguite), elettriche, stradali, ferroviarie, idrauliche, idroelettriche, ecc. vanno rispettate le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni con particolare riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme di settore vigenti. Sono tenuti all osservanza di tali norme di prevenzione infortuni tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e, per quanto loro spetti e competa, ai direttori dei lavori, i preposti ed i lavoratori. Oltre alle norme già citate, si richiamano espressamente: a) le norme di prevenzione incendi e, in particolare, il Decreto del Ministero dell Interno e smi Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro; b) le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche sia private; c) l obbligo da parte del costruttore e del titolare del titolo abilitativo di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile. In ogni lavoro devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l incolumità non solo dei lavoratori addetti, ma anche degli altri cittadini e deve essere tutelato il pubblico interesse Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, l impresa esecutrice deve immediatamente sospendere i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate dandone comunicazione all intestatario del titolo abilitativo, al Direttore dei lavori nonché al Dirigente del Settore Tecnico del Comune che, a sua volta, richiederà l'intervento della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico, a richiesta della succitata Soprintendenza o del Dirigente del Settore Tecnico, il

73 proprietario dell area interessata, prima di procedere ad un'adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi, può produrre una relazione di verifica preventiva dell interesse archeologico, così come prevista dall art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, per dimostrare l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Sull esito finale si pronuncia la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente su richiesta del Dirigente del Settore Tecnico. Sono in ogni caso applicabili le norme in materia contenute nel D.Lgs. n. 42 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici si veda il precedente articolo Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori Ove per l esecuzione di opere edilizie sia necessaria l occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l interessato allegherà all apposita domanda un adeguata documentazione fotografica attestante con chiarezza lo stato dei luoghi preesistente all occupazione o alla manutenzione. La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere della concessione dell occupazione del suolo, salvo rinnovo, in conformità alla situazione preesistente al momento dell occupazione. Il Dirigente del Settore Tecnico del Comune, qualora vi sia un rilevante interesse pubblico, può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori. Qualora sia previsto dal vigente Regolamento Comunale per l applicazione della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, è facoltà del predetto Dirigente richiedere una cauzione in forma di polizza fideiussoria per l importo presunto dei lavori di messa in pristino.

74 TITOLO III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici Al fine di assicurare una corretta funzionalità degli edifici, oltre a quanto in precedenza elencato e fatte salve eventuali norme di settore maggiormente restrittive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di dettaglio. 1. Edifici destinati ad abitazioni uffici studi professionali commercio di dettaglio Le rampe delle scale avranno pedate consecutive in numero non superiore a 15 e alzate non superiori a 17 cm. La profondità del pianerottolo di riposo sarà pari alla larghezza delle rampe con un minimo di 1,20 m. La profondità di quelli di piano non sarà inferiore a 1,50 m indipendentemente dal fatto che essi costituiscano o meno piattaforma di distribuzione davanti all ascensore. La larghezza delle rampe dovrà essere non inferiore a 1,20 mt. Le norme di cui al precedente periodo non si applicano a scale di accesso ai lastrici solari e ai vani tecnici e a scale che non costituiscano parte comune e non siano d uso pubblico; in quest ultimo caso l alzata non potrà essere comunque superiore a 20 cm, la profondità dei pianerottoli di riposo non potrà essere inferiore alla larghezza delle rampe e la profondità dei pianerottoli di piano non potrà essere inferiore a 1,20 m o a 1,50 m se costituiscono piattaforma di distribuzione di ascensori o piattaforme elevatrici. È consentita la deroga alle norme del presente punto per ricostruzione di scale esistenti o per l inserimento di impianti elevatori in edifici esistenti, qualora, per ragioni di spazio, non fosse possibile l adeguamento. In ogni caso la larghezza delle rampe delle scale non potrà essere inferiore ad 80 cm. I corridoi di disimpegno devono avere larghezza minima netta pari a 1,20 m. fanno eccezioni i corridoi a servizio esclusivo di cantine, vani tecnici, ecc. per i quali la larghezza minima è demandata alla scelta progettuale fatto salvo il rispetto di eventuali normative di settore. È ammessa la presenza di sporgenze localizzate che riducano la larghezza a non meno di 1,00 m. Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nella zone omogenee A e B/1 e B/2 dello strumento urbanistico generale o costruiti antecedentemente ad agosto 1967 per le altre zone del territorio, tale larghezza può essere ridotta a 1,00 m. In tutti gli spazi accessibili (camminamenti a piano terra, balconi, verande, bow-window e simili), gli arretramenti della muratura rispetto al filo di facciata dovranno avere una larghezza non inferiore alla profondità. Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, con le modalità previste dall art. 135-bis del D.P.R. 380/2001, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. Per l accesso ai volumi tecnici, valgono le seguenti prescrizioni:

75 se previsti a servizio di case unifamiliari e simili (ville bi-trifamiliari, case a schiera, ecc.) o su aree di pertinenza di singole unità immobiliari, l accesso ai volumi tecnici deve essere assicurato dall esterno dell abitazione; se previsti sui lastrici condominiali dei fabbricati, ai vani tecnici non possono attribuirsi aree esterne di pertinenza di proprietà esclusiva e l accesso deve avvenire esclusivamente da area comune. 2. Edifici destinati ad altri usi Le caratteristiche costruttive e funzionali da rispettare sono quelle derivanti dall applicazione delle normative specifiche di settore. Si adotteranno, in quanto applicabili, le prescrizioni del precedente articolo. 3. Norme di dettaglio riguardanti gli interventi pertinenziali Sono pertinenze quei manufatti che, pur potendo avere una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale, sono preordinati a soddisfare una esigenza di utilizzo originata dall'edificio principale. Pertanto, sono opere legate da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono definirsi come pertinenze od opere pertinenziali i seguenti manufatti: Gazebo Pergolato o Pergola Tettoia Pensilina Pro servizio o bassocomodo Autorimesse al servizio di edifici esistenti Le casette di legno poste nei giardini Piccoli manufatti al servizio del giardino come: serre da giardino, piscine famigliari (per le definizioni dei singoli manufatti si rimanda al glossario) A seconda dei casi le opere pertinenziali potranno essere: A) libere (non è richiesto alcun titolo edilizio per la loro realizzazione); B) soggette a SCIA (opere pertinenziali leggere ); C) soggette a Permesso di costruire/scia sostitutiva del P.d.C. (opere pertinenziali pesanti ) A) Opere pertinenziali libere Si definiscono opere pertinenziali libere, cioè non soggette ad alcun titolo edilizio, quei piccoli manufatti amovibili che costituiscono mero arredo al servizio delle aree verdi private (parchi, giardini e simili) di pertinenza di edifici residenziali, nel rispetto delle norme del Codice Civile, di Polizia Urbana e di Igiene.

76 Tali opere, proprio per la loro natura, non sono soggette ad alcun titolo abilitativo, alle norme sui distacchi tra edifici e sui confini di proprietà, di cui al presente Regolamento. Ricadono nelle opere pertinenziali libere le seguenti opere: a) ricoveri attrezzi da giardinaggio, fino a 15 mc e altezza max 2,40. Tali strutture debbono essere in materiale leggero come legno o plastica; Rientrano nella presente casistica anche le casette di legno o similari per il ricovero degli attrezzi da giardino se contenute sempre entro un volume fisico fino a 15 mc (ottenuto moltiplicando area di base per altezza). b) barbecue o i piccoli focolari che non richiedono la realizzazione di opere murarie; c) piccole serre da giardino fino a 10 mc. d) canili fino a 10 mc; e) gazebo: struttura portante leggera e indipendente in ferro, alluminio o legno; non aderente ad altro immobile; dotata di copertura telonata sulla parte superiore e aperta ai lati i quali sono chiudibili con tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l allestimento di eventi all aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi. superficie coperta massima pari a mq 20,00. E' ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita; altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 3,00. la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici. Eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all interno degli edifici; è consentita la chiusura perimetrale esclusivamente con tende invernali a rullo (antipioggia e anti-vento) del tipo trasparente o canniccio avente dimensioni massime di mq 20 e altezza massima (intesa come dimensione geometrica); f) pergolato: struttura aperta su almeno tre lati, realizzata per adornare e ombreggiare giardini, balconi, terrazzi, lastrici e simili, consistente in un impalcatura posta a sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. (Cons. Stato VI n. 306/2017). Tali strutture possono essere fisse o mobili e comunque devono rispondere rigidamente al requisito fondamentale di non possedere perimetrazioni chiuse (fatte salve le murature perimetrali dell edificio); gli eventuali pilastri o elementi verticali di sostegno dovranno distare almeno 150 cm dal limite di proprietà degli edifici confinanti e il pergolato non potrà sporgere rispetto al filo dell area pertinenziale che copre. superficie coperta massima pari a mq 20,00. E ammessa la sporgenza massima di 50 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita; altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 3,50. g) tende parasole, anche detraibili, in struttura leggera con copertura in tela o plastica, avente dimensioni massime di mq 20 e altezza massima (intesa come dimensione geometrica) non superiore a mt 3; h) Pergotenda:

77 pergolato formato da elementi verticali, su una o due file ed elementi soprastanti inclinati, curvi od orizzontali, la cui copertura superiore è effettuata con teli amovibili (privo di copertura fissa) appoggiati su di essa (Cons. Stato VI n. 306/2017; Consiglio di Stato, Sezione VI, n dell 11 aprile 2014). il colore deve uniformarsi al tono della facciata o del tutto simile a quello di altre strutture analoghe già esistenti sull edificio. L altezza massima di 3,50 m, altezza minima di 2,40 m, e distare almeno 150 cm dal limite di proprietà delle unità immobiliari confinanti sul piano e non potranno sporgere rispetto al filo dell area pertinenziale che coprono. i) concimaie per il recupero dei cascami del giardino. l) piccole piscine familiari (piscina arredo): Struttura leggera, anche gonfiabili, montata fuori terra senza alcun ancoraggio al suolo (dimensioni massime mq 20 e altezza mt 0,90); m) tettoia per ricovero autovettura Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura leggera discontinua, aperto sui quattro lati, isolato o addossato ad un edificio (in tal caso potrà avere lati chiusi ma senza nuovi tamponamenti), avente dimensioni massime di 20 mq e altezza massima (intesa come dimensione geometrica) non superiore a mt 3,50. La copertura deve avvenire tramite semplice fissaggio con viti, con esclusione di qualsiasi opera muraria; n) infissi per la protezione degli ingressi agli edifici. E consentita l istallazione di infissi per la protezione degli ingressi principali degli edifici posti al piano terra. Tali chiusure sono consentite solo ed esclusivamente per la chiusura di rientranze esistenti e ubicate al piano terra. La realizzazione della protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di areazione ed illuminazione dei locali abitabili esistenti e l altezza media non dovrà essere inferiore a ml.2,40 e non superiore all altezza del solaio sovrastante. La posa in opera di tali strutture non deve prevedere l esecuzione di opere muraria e, nel caso di pavimentazione, la stessa dovrà avvenire soltanto a secco, cioè con l impiego di materiali semplicemente appoggiati sul terreno. Sono, pertanto, vietati manufatti aventi fondazioni stabilmente collegate con la parte in elevazione il cui fissaggio dovrà pertanto essere del tipo a secco. I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell'edificio già presenti. L eventuale rimozione di tali strutture non deve prevedere opere di demolizione, ma soltanto lavori di smontaggio tramite viti e/o bulloni. Tutte le opere sopra elencate debbono rispondere comunque alle norme di decoro, con particolare riferimento a quelle prospicienti luoghi pubblici o di uso pubblico o, comunque, esposti a pubblica vista. Tali manufatti sono soggetti comunque ad eventuali limitazioni e prescrizioni a tutela degli edifici di valore storico architettonico, storico testimoniale, e relative aree scoperte, nonché delle zone A (centro storico) individuati dal PRG; E' vietato l'uso in tali spazi di costruzioni precarie, antiestetiche (serre fatiscenti, baracche, gabbiotti ecc.) o di deposito per materiali in disuso. Tutti i manufatti che eccedono le dimensioni o le caratteristiche del presente punto A vanno ricondotti alla casistica di cui al successivo punto B. B) Opere pertinenziali soggette a SCIA/Permesso Le opere pertinenziali, ricadenti nella presente casistica, si suddividono in 2 sottocategorie, quelle definibili leggere per l irrilevanza urbanistica (quelle cioè che non costituiscono

78 superficie lorda, volume e non fanno distanza dai confini e tra costruzioni, ma modificano comunque lo stato dei luoghi caso B1) e quelle definibili pesanti (cioè quelle urbanisticamente rilevanti che costituiscono superficie lorda, volume e fanno distanza dai confini e tra costruzioni caso B2) Caso B1 : Opere pertinenziali leggere subordinate alla presentazione di SCIA. Le opere pertinenziali leggere soggette a SCIA sono quelle rientranti entro il limite dimensionale fissato dall art. 3, comma 1, lett. e6) del D.P.R. n.380/2001 (20% dell edificio principale). Tali opere non determinano aumento di volume e di superficie utile; a titolo esemplificativo si riportano si riportano le seguenti fattispecie l opera sia servente all edificio principale (rapporto di oggettiva strumentalità necessaria con la cosa principale); deve avere una propria individualità fisica e strutturale. Sono escluse le opere costituenti parte integrante o costitutiva dell edificio sul quale sono realizzate (Cass. Pen. III /2016, n /2013, n /2010, n /2006, n. 239/2003). ridotte dimensioni e non deve essere suscettibile di autonoma destinazione e autonomo valore di mercato; Piscine a servizio dell abitazione o del complesso residenziale condominiale (sono escluse quelli aventi funzionalità autonoma o realizzate per lo svolgimento di attività economico-produttiva); non potranno essere cedute separatamente dalla cosa principale, a cui sono connesse da vincolo di pertinenzialità; per le pertinenze di edifici principali, fermo restando il limite volumetrico di cui in premessa, la consistenza in termini di superficie e volume della pertinenza deve comunque essere minima e proporzionata rispetto all edificio principale; non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà se il proprietario dell'unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente la realizzazione. Rientrano in questo caso, a titolo esemplificativo: Le Tettoie aperte anche su tre lati. Opera di ridotte dimensioni avente finalità di arredo, riparo o protezione da agenti atmosferici e quando, non presentino carattere di autonoma utilizzabilità, e possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono. Per aperti sui 4 lati si intende che non vi deve essere nessun elemento continuo di tamponamento o chiusura fissa laterale, né mobile, quando questa realizza una effettiva chiusura. Non è da considerarsi elemento continuo di chiusura un graticcio di legno posto per la crescita di piante rampicanti o teli facilmente amovibili. Si precisa che debbono ritenersi aperte anche le tettoie realizzate a ridosso di un muro o entro rientranze di muri o chiusure perimetrali appartenenti ad altri edifici ma senza ulteriori tamponamenti. La struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici. Eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all interno degli edifici.

79 Tettoie poste a protezione delle aree a parcheggio pertinenziale (edifici ad uso diverso da quello residenziale). a) la struttura potrà coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non alle corsie di transito; b) altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 3,00; c) sono consentite realizzazioni di tensostrutture; d) La struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici. Eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all interno degli edifici. Piscine pertinenziali rientrano nel concetto di pertinenza le piscine di modeste dimensioni e di ridotto impatto dal punto di vista urbanistico asservite ad edifici a destinazione residenziale (Cons. Stato, sez. 5, 16 aprile 2014, n. 1951; Cons. Stato, sez. 4, 8 agosto 2006, n Così anche Regione Lazio parere del 09/11/2011 prot Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di servizi), anche indipendentemente dal fatto se l area nella quale insistono sia un area a destinazione agricola o a destinazione residenziale, purché abbiano limitata rilevanza sul piano urbanistico e non influiscano negativamente sull assetto territoriale agricolo (Cass. Pen. III /2016). Caratteristiche della piscina pertinenziale: a) Piscina di pertinenza di edifici a carattere residenziale, di volume non superiore al 20% del volume afferente, costituita da elementi prefabbricati o vasche in cemento, ricavata con scavo nell area di pertinenza dell edificio, fermo restando il mantenimento di una percentuale di terreno permeabile pari almeno al 30% dell area oggetto di trasformazione e la tutela e salvaguardia degli apparati radicali delle eventuali alberature esistenti. b) Non potrà sporgere oltre 0,40 m dal piano di campagna a sistemazione avvenuta, la distanza dal confine dovrà essere almeno di 2,00 m e comunque non inferiore alla profondità massima della piscina stessa. c) Nel caso in cui l altezza della piscina e/o vasca ecceda oltre 0,40 m dal piano di campagna a sistemazione avvenuta, la distanza dal confine dovrà essere almeno di 5,00 m. È consentita la realizzazione di vani interrati, strettamente funzionali all alloggiamento di impianti tecnici (impianti di trattamento dell acqua, motorizzazione di impianti d aria in pressione, ecc.) comunque di dimensioni non superiori a 4 mq. d) Rientra nel concetto di pertinenza anche la piscina condominiale a servizio dei proprietari delle abitazioni afferenti all edificio principale. e) La progettazione e installazione delle suddette piscine, di eventuali altre tipologie (pubbliche, di uso pubblico, pertinenziali ad attività ricettive e sportive, condominiali, ecc.) e dei relativi impianti avverrà nel rispetto della norma tecnica UNI Piscine - Requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell acqua di piscina.

80 Per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale, sono da considerarsi costruzioni pertinenziali le tettoie poste a protezione delle aree a parcheggio pertinenziale, le tettoie per ricovero carrelli nelle attività commerciali, le costruzioni per il controllo degli accessi al lotto. Eventuali altre destinazioni sono soggette alla valutazione dell autorità competente che, fermo restando il limite volumetrico, in considerazione della tipologia, potrà derogare alle norme generali in precedenza elencate. Tutte le opere elencate al presente punto debbono rispondere comunque alle norme di decoro ed alle prescrizioni di tutela degli edifici di valore storico architettonico, storico testimoniale, e relative aree scoperte, individuati dal PRG Tutti i manufatti che eccedono le dimensioni o le caratteristiche del presente punto B1 vanno ricondotti alla casistica di cui al punto B2 successivo. La struttura di tali opere pertinenziali può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici; eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all interno degli edifici. I manufatti del punto B1, per la loro irrilevanza edilizia e di carico urbanistico, non costituiscono Superficie utile, Superficie accessoria, Volume, Superficie coperta e non sono soggetti alla verifica dei distacchi tra edifici e dai confini di proprietà. Come tali sono soggetti sempre a SCIA come opere pertinenziali (art. 22 del D.P.R. 380/2001); Regime sanzionatorio: artt. 19, e 22 comma 2 lett. c), della L.R. 15/08 (ex art 37 del T.U.) Le opere sopra descritte devono comunque rispettate le norme aventi valore generale sovraordinato o regolamentari sulla sicurezza delle costruzioni, le norme di prevenzione incendi, il Codice Civile, il Codice della Strada, il Regolamento di Igiene. Inoltre dovrà essere acquisita l autorizzazione prevista dal D.Lgs 42/04 e s.m. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) qualora l intervento riguardi immobili sottoposti ai vincoli previsti da tale normativa (autorizzazione paesaggistica o monumentale). Caso B2 Opere pertinenziali pesanti. Si tratta di opere pertinenziali che, a differenza del precedente Caso B1, hanno rilevanza dimensionale (superiore al 20 per cento dell edificio principale) e incidono incidono sui parametri edilizi ed urbanistici. Tali manufatti sono da considerarsi nuove costruzioni (art. 3 punto e.6 del T.U.) e costituiscono Superficie lorda, Superficie accessoria, Volume, Superficie coperta o modificano stabilmente il suolo e sono soggetti alla verifica dei distacchi tra edifici e dai confini di proprietà, dalle strade. Il titolo edilizio richiesto per la loro realizzazione delle opere pertinenziali pesanti è il Permesso di costruire (art 10 T.U.), ovvero la SCIA sostitutiva del permesso di costruire di cui all art. 23 del T.U.. La struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici. Il regime sanzionatorio è quello previsto dall art. 15 della L.R. 15/2008 (art 31 del T.U. per le opere senza titolo). E applicabile il regime sanzionatorio penale: art 44 del T.U.

81 Le opere sopra descritte devono comunque rispettate le norme aventi valore generale sovraordinato o regolamentari sulla sicurezza delle costruzioni, le norme di prevenzione incendi, il Codice Civile, il Codice della Strada, il Regolamento di Igiene. Inoltre dovrà essere acquisita l autorizzazione prevista dal D.Lgs 42/04 e s.m. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) qualora l intervento riguardi immobili sottoposti ai vincoli previsti da tale normativa (autorizzazione paesaggistica o monumentale). Locali tecnici Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Il locale tecnico deve rispondere a tre ordini di parametri; 1) di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l utilizzo della costruzione; 2) impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all interno della parte abitativa) 3) rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale. Giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. IV, , n. 2565; TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza n. 2481; TAR Sicilia-Palermo Sez. I - sentenza , n. 1749; TAR Lombardia-Milano, Sez. II, n. 1337; TAR Puglia-Lecce, Sez. III - sentenza n. 143; TAR Puglia-Bari sentenza n. 2843/2004). Giurisprudenza sottotetto destinato a vano tecnico: La giurisprudenza ha precisato che la nozione di vano tecnico identifica locali che hanno la caratteristica, per altezza, dimensioni e dotazioni, di escludere qualsiasi utilità abitativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3666), perché destinati esclusivamente agli impianti non installabili all interno dell abitazione cui necessitano, mentre restano esclusi da tale categoria i locali sottotetto comunicanti, come in specie, con il piano sottostante mediante una scala interna, che è stata ritenuta indice rilevatore dell'intento di renderli abitabili (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., n. 207; Cons. Stato sez. IV n. 812/2011). Rientrano nella categoria di locali tecnici i lavatoi comuni in possesso delle seguenti caratteristiche: un unico ambiente privo di tramezzature; altezza massima interna netta pari a m 2,20; la superficie, misurata al netto di murature, pilastri, sguinci e vani di porte e finestre, deve essere compresa tra mq 9 e 15; la sagoma di massimo ingombro non può comunque superare il 15% della sagoma a terra dell edificio cui sono asserviti; la copertura dei suddetti locali deve essere piana, salvo motivate esigenze funzionali e/o architettoniche e comunque evidenziate in apposita relazione tecnica asseverata dal tecnico incaricato della progettazione.

82 è ammessa un unica finestra, unicamente ad asola, di altezza massima pari a m 0,60 e collocata ad una altezza dal piano di calpestio non inferiore a m 1,60, la stessa non può occupare una superficie maggiore di mq 0,60x1,20. Può inoltre essere prevista un unica porta finestra di accesso al terrazzo calpestabile con funzione di stenditoio all aperto, di altezza non superiore a m 2,10 e larghezza pari a m 0,80. Non rientrano nella categoria di cui al punto precedente i locali lavatoio a servizio del singolo alloggio, per le tipologie residenziali unifamiliari e plurifamiliari dotate di propria autonomia funzionale. (Regolamento Fiumicino 2012). Superficie accessoria esclusa dal conteggio dei volumi e delle superfici Nel rispetto della definizione di superficie accessoria prevista alla voce 15 dell Allegato A (Quadro delle definizioni uniformi) rientrano nel concetto di superficie accessoria esclusa dal conteggio dei volumi e delle superfici le seguenti opere: a) I portici e le gallerie costituenti, per atto registrato e trascritto a favore del Comune, spazi o percorsi pedonali aperti al pubblico transito; b) I portici aperti almeno su due lati, avente la somma della superficie delle pareti chiuse (comprendendo in esse anche eventuali pilastri o strutture di sostegno) inferiore a quella delle parti di parete lasciate aperte. La superficie del portico non può essere superiore al 25% della superficie dell unità immobiliare afferente. (Circolare Regione Lazio 45/REC 1999). c) i volumi accessori o le superfici relativi ai locali del tutto interrati (o seminterrati solo quando non emergenti dal piano di campagna per più di cm. 70 di media), se destinati a: cantine, depositi, ripostigli, impianti tecnici e vespai di isolamento al servizio di sovrastanti edifici. L altezza del volume accessorio emergente dal piano di campagna non può essere maggiore di cm. 70, tale altezza è misurata rispetto alla media delle superfici del terreno circostante, quest ultimo definito secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato. Qualora siano destinati a fini diversi (produttivi, per uffici, ecc.) essi sono computati nella cubatura o superficie. Non possono comunque essere destinati ad abitazione i volumi interrati di nuovi edifici. Nel caso di nuove costruzioni su terreno in pendio, che abbiano un piano solo parzialmente interrato, possono essere destinati ad abitazioni solo i locali interamente fuori terra o nelle condizioni di cui al successivo punto seminterrato. d) I sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o inferiore a m 2.20, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile. Restano ferme, in ogni caso, le previsioni della L.R. n.13/2009 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti); e) I volumi o locali tecnici come definiti al punto precedente e nei limiti indicati; f) i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli altri aggetti o elementi a carattere ornamentale; Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (Allegato I), le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione

83 devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata. A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali: 1 - Resistenza meccanica e stabilità Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino: a) il crollo, totale o parziale, della costruzione; b) gravi ed inammissibili deformazioni; c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti; d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati. 2 - Sicurezza in caso di incendio Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio: a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo ditempo determinato; b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate; c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata; d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo; e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso. 3 - Igiene, salute e ambiente Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi: a) sviluppo di gas tossici; b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna; c) emissioni di radiazioni pericolose; d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo; e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile; f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi; g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione. 4 - Sicurezza e accessibilità nell'uso Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come

84 scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili. 5 - Protezione contro il rumore Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro. 6 - Risparmio energetico e ritenzione del calore Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile. 7 - Uso sostenibile delle risorse naturali Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere di costruzione; c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. I requisiti prestazionali in precedenza elencati s intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull attività edilizia, così come riportate nell elaborato allegato B, avente attinenza con ciascuno di essi. Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici speciali (edifici con destinazione diversa da quella residenziale e commerciale), oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale S intende per flessibilità progettuale l adozione di misure che favoriscano l adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.

85 La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d ostacolo ad una riconversione dell edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti: adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d uso; adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie; evitare forme dei solai irregolari; utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell edificio; dimensionare con larghezza i collegamenti verticali; utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili); utilizzare il più possibile, per l alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, super dimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni; utilizzare il più possibile, per l alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati; adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari; adottare per l impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico- edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti. 1. Il Comune favorisce e promuove la realizzazione di edifici a basso impatto ambientale ed a elevata sostenibilità attraverso la concessione degli incentivi, consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti secondo le modalità di seguito riportate in rapporto al punteggio conseguito dal progetto. 2. Per accedere a tali incentivi è necessaria una specifica richiesta da presentarsi con la presentazione del titolo abilitativi ad intervenire il cui presupposto principale è l analisi del sito in relazione ai dati riguardanti i seguenti campi di analisi del sito : clima igrotermico e precipitazioni disponibilità di fonti energetiche rinnovabili o assimilabili disponibilità di luce naturale campi elettromagnetici realtà territoriali specifiche

86 Il Comune rende disponibili le eventuali informazioni, se già in suo possesso, relative ai campi sopra citati. 3. Ai fini del presente articolo, gli edifici a basso impatto ambientale ed a elevata sostenibilità, devono soddisfare i requisiti di cui alle seguenti schede. All interno della singola scheda è desumibili il punteggio acquisibile applicando le strategie di riferimento, attraverso l indicazione di un indice di prestazione. le schede sono di seguito elencate: 1. Orientamento dell'edificio 2. Comfort termico degli spazi esterni 3. Sistemi solari passivi 4. Produzione di acqua calda sanitaria 5. Riduzione consumi idrici 6. Ecolabeling 7. Permeabilità del suolo 8. Emissioni di CO2 9. Isolamento acustico delle partizioni interne 10. Sfruttare il volano termico (sfasamento) 11. Campi elettromagnetici interni La scheda è predisposta per la compilazione da parte del professionista, mediante indicazione del punteggio acquisito nella colonna Punti attribuiti. La schede, deve essere consegnata agli uffici firmata e timbrata dal professionista presentante, che mediante tale firma ne garantisce l autenticità dei contenuti e la veridicità del raggiungimento dell obbiettivo. 4 Percentuale riduzione oneri In funzione del soddisfacimento dei requisiti previsti dal presente allegato, viene definito il punteggio conseguito dalla costruzione e la conseguente percentuale di riduzione degli oneri come da tabella seguente: PUNTEGGIO OTTENUTO per il calcolo della riduzione del contributo Da 20 a 30 = 10% di riduzione Da 30 a 40 = 20% di riduzione Oltre 40 = 30% di riduzione Il calcolo del punteggio ottenuto avverrà mediante somma aritmetica dei punteggi ottenuti in ogni singola scheda. L amministrazione comunale può disporre verifiche a campione su almeno il 10% degli interventi incentivati, sia nella fase di costruzione che a fine lavori, anche avvalendosi della consulenza di esperti del settore, appositamente incaricati allo scopo, fatta salva l obbligatorietà della presentazione a fine lavori, da parte del Progettista e della Direzione dei lavori, di una autocertificazione attestante la corrispondenza tra i dati di progetto e l eseguito. Le varianti dell opera incentivata devono avere requisiti tali da garantire all opera il mantenimento del punteggio ottenuto del titolo abilitativi originario iniziale anche eventualmente attraverso l integrazione con altri requisiti progettuali. Nel caso il punteggio venga modificato sarà ricalcolato il contributo di costruzione dovuto. Per i fini di cui al presente articolo, la richiesta degli incentivi, deve essere corredata dalla relazione documentata di analisi del sito e dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti. Possono beneficiare degli incentivi anche gli edifici in corso di realizzazione, purché sia presentata preventiva ed idonea istanza di variante nel rispetto dei parametri previsti dal presente allegato.

87 Qualora il progetto consegua almeno 40 punti, l abitazione viene iscritta in un apposito albo comunale redatto a cura del Servizio Edilizia Privata. 5 Schede di riferimento Per il calcolo del punteggio per la determinazione degli incentivi sarà fatto riferimento alle seguenti schede allegate: 1 ORIENTAMENTO DELL EDIFICIO Esigenza Progettare l orientamento e la distribuzione interna per lo sfruttamento del sole in inverno. Strategie di riferimento La posizione degli edifici all interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l edificio e l ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno, sfruttando le risorse energetiche rinnovabili (in particolare la radiazione solare). Salvo impedimenti legati al sito ed al diritto al sole di siti confinanti, l immobile deve essere disposto verso il lato nord del lotto, in modo da sfruttare il sole basso invernale. Gli edifici di nuova costruzione devono essere posizionati con l asse longitudinale principale lungo la direttrice Est- Ovest e le interdistanze fra edifici contigui all interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) l assenza dell ombreggiamento reciproco sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud- Ovest. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest. Indicatore di prestazione Punti Punti disponibili attribuiti Gli edifici sono posizionati con l asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest e gli ambienti diversi dai servizi e zona notte sono disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest. Si = 2 No = 0 L interdistanza, in reciprocità, tra l edificio in progetto ed i contigui rispetta il seguente parametro d>0,8h, dove d è la distanza tra gli edifici e h è l altezza degli edifici. Si = 1 No = 0 Il 70 % della Superficie esposta al lato Nord è occupata da spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) in modo da servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Si = 1 No = 0 Il 75 % della superficie finestrata è esposta tra SE e SW Si = 1 No = 0 Il progettista Verifica uffici

88 2 CONFORT TERMICO DEGLI SPAZI ESTERNI Esigenza Garantire che gli spazi esterni abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante ogni periodo dell anno. Strategie di riferimento Nella valutazione delle caratteristiche microclimatiche e ambientali degli spazi aperti adiacenti agli edifici, i materiali di pavimentazione e rivestimento, nonché quelli costituenti gli elementi di arredo e vegetali, rivestono un ruolo fondamentale e la loro scelta richiede lo stesso grado di attenzione di altre parti dell edificio. La principale variabile connotante le interazioni termiche di tali materiali con l ambiente esterno è la temperatura superficiale, influenzata dalle condizioni di irraggiamento delle superfici e dal coefficiente di emissività, in funzione del tipo di materiale, del colore, del trattamento e delle condizioni d usura della superficie. La scelta di opportuni materiali superficiali, deve essere accompagnata dal controllo dell irraggiamento solare che si differenzia in relazione al periodo dell anno. Ciò può essere attuato attraverso la collocazione degli spazi esterni in zone soleggiate o in zone d ombra in relazione alla destinazione d uso prevalente; utilizzando schermi (artificiali, vegetali o misti) per il controllo della radiazione solare diretta e riflessa dal terreno o pareti, incidente sullo spazio d utenza. Le superfici con cui l utente può entrare in contatto, devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento e limitare il reirraggiamento nello spettro dell infrarosso. Delle diverse superfici considerate deve essere determinato il coefficiente di riflessione (vedi tabella1) e successivamente calcolato quello medio (Cm) pesando ogni singolo coefficiente di riflessione (ci) in base all area (Ai) di ogni superficie. Cm = Σi=1,n (c1a1+c2a2+..cnan) (A1+A2+..An) Indicatore di prestazione Punti Punti disponibili attribuiti Sono utilizzati schermi naturali o artificiali atti a garantire condizioni di comfort adeguati, da dimostrarsi con grafici, sezioni, diagrammi, ecc. Si = 1 No = 0 E stato effettuato un adeguato controllo nella scelta dei materiali esterni a bassa riverberazione garantendo un coeff. medio di riflessione Cm compreso tra valore min. 0,25 e valore max. 0,35 (v. Tabella) calcolato come sopra indicato Si = 4 No = 0 Il progettista Verifica uffici

89 3 SISTEMI SOLARI Esigenza Ridurre i consumi energetici per il riscaldamento dell edificio attraverso l impiego di sistemi solari passivi. Strategie di riferimento I sistemi solari passivi sono elementi tecnici speciali dell involucro edilizio che forniscono un apporto termico gratuito aggiuntivo, rispetto agli elementi tecnici ordinari. I principali tipi di sistemi solari passivi utilizzabili in edifici residenziali sono: La serra, la parete ad accumulo convettiva (Muro di Trombe), ecc. Nello scegliere, dimensionare e collocare un sistema solare passivo, si deve tenere conto dei possibili effetti di surriscaldamento che possono determinarsi nelle stagioni intermedie, oltre che in quella estiva; per ovviarvi, è necessario progettare in modo opportuno sistemi di oscuramento e di ventilazione variabile. Il progettista valuta il parametro Psp parametro solare passivo attraverso il rapporto tra Ssp Superficie sistemi solari passivi e Sst superficie totale potenzialmente disponibile per i sistemi solari passivi. Psp = Ssp/Sst Indicatore di prestazione Il progettista Punti Punti disponibili attribuiti Fattore Psp > 0,3 Si = 2 No = 0 Fattore Psp > 0,5 Si = 4 No = 0 Verifica uffici

90 4 PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA Esigenza : Ridurre i consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria Strategie di riferimento La produzione di acqua calda sanitaria può essere realizzata utilizzando, in tutto o in parte, fonti da energia rinnovabili quali gli impianti solari termici. Gli accorgimenti di cui bisogna tener conto per gli impianti solari attivi ad acqua sono l efficienza dei pannelli solari, l orientamento dei pannelli e l inclinazione del pannello stesso. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è consigliata la predisposizione delle opere, riguardanti l involucro dell edificio e gli impianti, necessarie a favorire l installazione di impianti solari termici. Indicatore di prestazione Punti Punti disponibili attribuiti Impianto solare termico con acqua calda sanitaria prodotta superiore al 50% del fabbisogno complessivo Si = 5 No = 0 Impianto solare termico con acqua calda sanitaria prodotta inferiore al 50% del fabbisogno complessivo Si = 3 No = 0 Verifica uffici Il progettista 5 RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI Esigenza Razionalizzare l impiego delle risorse idriche favorendo il riutilizzo, sia ad uso pubblico che privato, delle acque meteoriche. Strategie di riferimento Per la riduzione dei consumi idrici viene incentivata la predisposizione di modalità di recupero dell acqua piovana per usi quali l irrigazione dei giardini o il lavaggio delle auto. Per l utilizzazione delle acque piovane è possibile proporre la realizzazione di apposite cisterne di raccolta. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l acqua alla pressione necessaria agli usi. L impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura acqua non potabile, secondo la normativa vigente. Indicatore di prestazione Rispetto delle prestazioni indicate in strategie di riferimento Il progettista 6 ECOLABELLING Punti Punti disponibili attribuiti Si = 10 No = 0 Verifica uffici

91 Esigenza Garantire l impiego di prodotti edilizi (materiali e componenti) a ridotto impatto ambientale Strategie di riferimento Incentivare l utilizzo di prodotti edilizi le cui caratteristiche consentono per l intero ciclo di vita del prodotto (preproduzione materie prime, produzione, distribuzione, utilizzazione, riuso / riciclaggio / smaltimento), di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei seguenti aspetti ambientali: qualità dell aria, qualità dell acqua, protezione dei suoli, riduzione dei rifiuti, risparmio energetico, gestione delle risorse naturali, prevenzione del riscaldamento globale, protezione della fascia di ozono, sicurezza ambientale, impatto acustico, biodiversità. In generale i requisiti che i prodotti devono garantire per assicurare una riduzione degli impatti ambientali sono: assenza di emissioni nocive; igroscopicità e traspirabilità; antistaticità e ridotta conducibilità elettrica; buona resistenza al fuoco ed assenza di fumi nocivi e tossici in caso di incendio; assenza di radioattività; provenienza da risorse rinnovabili o riciclate; biodegradabilità o riciclabilità; provenienza da processi produttivi il più possibile esenti da nocività per i lavoratori e di ridotto impatto ambientale; stabilità nel tempo; inattaccabilità da muffe, insetti e roditori; elevata inerzia termica; prodotti non derivati da sintesi chimica. Indicatore di prestazione Punti Punti disponibili attribuiti L intera opera e realizzata utilizzando materiali con ecolabel Si = 4 No = 0 Parti dell opera, pari ad almeno il 30% della superficie, sono realizzati utilizzando materiali con ecolabel Si = 2 No = 0 Il progettista Verifica uffici

92 7 PERMEABILITA DEL SUOLO Esigenza Aumentare la capacità drenante favorendo la riserva d acqua con conseguenti risparmi di costi d irrigazione; riduzione dell impatto ambientale delle superfici carrabili calpestabili favorendo l inerbimento. Strategie di riferimento Prevedere nella progettazione l impiego di sistemi che favoriscano: la creazione di fondi calpestabili-carrabili e inerbati in alternativa a lavori di cementazione e asfaltatura; la possibilità di mantenere un altissima capacità drenante, di areazione e compattezza consentendo la calpestibiltà/ carrabilità della superficie con una molteplicità di condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione delle acque con conseguente riapprovigionamento delle falde acquifere; Indicatore di prestazione percentuale di superficie permeabile e percentuale di superficie a verde rispetto ad area del lotto Indice di prestazione superiore a 0,5 Indice di prestazione compresa tra 0,3 e 0,5 Indice di prestazione pari o inferiore a 0,3 Il progettista Punti Punti disponibili attribuiti Si = 5 No = 0 Si = 2 No = 0 Si = 0 No = 0 Verifica uffici

93 8 EMISSIONI DI CO2 Esigenza Riduzione delle emissioni di gas climalteranti con il ricorso alle tecnologie rinnovabili. Strategie di riferimento Prevedere l utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, così come definite dalla normativa nazionale. In riferimento alle possibili tecnologie rinnovabili utilizzabili all interno della progettazione degli edifici si individua: 1. Il solare fotovoltaico; 2. l utilizzo della geotermia fredda mediante l integrazione di sonde geotermiche (o sistemi equivalenti) e di sistemi a pompa di calore; sono esclusi da tale gruppo gli impianti ad acqua fluente o che prevedano il prelievo di acqua dal sottosuolo; 3. l utilizzo delle biomasse in impianti di riscaldamento produzione dell acqua calda sanitaria. 4. Impianti solari termico con producibilità dimostrata pari ad almeno il 50 % del fabbisogno di riscaldamento. Sono esclusi gli impianti solari termici destinati alla produzione di acqua calda sanitariain quanto già trattati in specifica scheda. Indicatore di prestazione Punti Punti disponibili attribuiti Impianto solare termico con acqua calda con producibilità pari ad almeno il 50 % del fabbisogno di riscaldamento. Si = 5 No = 0 Impianto Fotovoltaico Si = 6 No = 0 Impianto a pompa di calore geotermici Si = 8 No = 0 Impianto a biomasse Si = 5 No = 0 Il progettista Verifica uffici

94 9 ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARTIZIONI INTERNE Esigenza Minimizzare la trasmissione del rumore tra unità abitative Strategie di riferimento Al fine di evitare la propagazione del rumore è necessario da un lato adottare soluzioni ad elevato potere fonoisolante (divisori monolitici di massa elevata, divisori multistrato con alternanza di strati massivi e di strati fonoassorbenti, divisori leggeri ad elevato fonoisolamento), dall altro assemblare i divisori (verticali e orizzontali) in modo tale da ridurre al minimo gli effetti di ponte acustico e di trasmissione sonora laterale. Nelle strutture in cls. i tramezzi di separazione possono coincidere con il modulo strutturale, riducendo la trasmissione del suono attraverso le connessioni strutturali, in alternativa, si possono adottare supporti resilienti per i tramezzi o pavimenti galleggianti per ciascuna unità abitativa. Nelle costruzioni a telaio, in legno e/o acciaio per travi e pilastri è più facile che si verifichino propagazioni del rumore attraverso gli elementi di connessione. Per gli edifici nuovi, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM (e successive modifiche), per quanto riguarda i rumori provenienti da altre unità abitative, è consigliata l adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti inferiori del 5% rispetto ai valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto. Indicatore di prestazione Soluzioni migliorative per abbattere i valori limite di legge e raggiungere un elevato isolamento Acustico (garantendo limiti inferiori del 5%) Il progettista Punti Punti disponibili attribuiti Si = 5 No = 0 Verifica uffici

95 10 SFRUTTAMENTO DEL VOLANO TERMICO (SFASAMENTO) Esigenza Mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo ed invernale sfruttando lo sfasamento dei componenti edilizi. Strategie di riferimento Per le coperture degli edifici è consigliata la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all insolazione sulle superficie orizzontali ed evitare il rapido passaggio del calore dall interno verso l esterno nel periodo invernale ed estivo. Presenza di tetto verde o di altra tecnologia con sfasamento dell onda termica superiore a 10 ore. Le tecnologie equivalenti devono essere dimostrate. Indicatore di prestazione Punti Punti disponibili attribuiti Tetto verde Si = 5 No = 0 Tecnologia equivalente Si = 3 No = 0 Il progettista Verifica uffici

96 11 CAMPO MAGNETICI INTERNI Esigenza Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici negli ambienti interni al fine di ridurre il più possibile l esposizione. Strategie di riferimento Per ridurre l eventuale inquinamento elettromagnetico interno è consigliato l impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso una corretta progettazione e sezionamento dell impianto elettrico, l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione. Le strategie progettuali negli ambienti interni sono,principalmente le seguenti: livello dell unità abitativa impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo; adottare il principio della massima distanza da spazi di permanenza prolungata (camere spazi giorno); configurazione della distribuzione dell energia elettrica nei singoli locali secondo lo schema a stella ; impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle. Indicatore di prestazione Gli edifici sono posizionati con l asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest e gli ambienti diversi dai servizi e zona notte sono disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest. Il progettista Punti Punti disponibili attribuiti Si = 5 No = 0 Verifica uffici

97 6 - Norme comuni agli incentivi previsti dal Regolamento Edilizio L applicazione dell incentivo resta subordinato alla verifica di compatibilità delle soluzioni adottate con i vincoli di tutela eventualmente incidenti sugli immobili oggetto d intervento, con particolare riferimento agli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n.42/2004. Tale verifica dovrà essere contenuta in un analitica relazione a firma del progettista. I premi volumetrici sono concessi a condizione che l eventuale trasferimento dei conseguenti diritti edificatori, ai sensi dell art punto 2bis) del codice civile, sia limitata a edifici di pari o superiore classe di prestazione (livello di sostenibilità ambientale), determinata, per entrambi gli edifici, applicando il vigente sistema di valutazione di sostenibilità (protocollo ITACA). L edificio ricevente dovrà comunque rispettare tutte le limitazioni e condizioni previste per il premio volumetrico trasferito. Con eventuale successivo Regolamento comunale, potranno essere concessi incentivi economici, a carico della fiscalità comunale, per favorire interventi finalizzati all innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti Prescrizioni costruttive per l adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon La Regione Lazio si è dotata della Legge Regionale n. 14 del , avente ad oggetto Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon. In attuazione della predetta previsione, i piani urbanistici attuativi dovranno essere corredati con apposita relazione, a firma congiunta dei progettisti del piano e di un dottore geologo (per la parte caratterizzante il suolo), che riporti un abaco dei materiali da costruzione da evitare e delle soluzioni costruttive da adottare per ridurre il rischio da Radon; tali soluzioni dovranno essere richiamate nelle norme tecniche d attuazione del piano. Al fine di evitare inutili duplicazioni, la parte relativa alla caratterizzazione del suolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, potrà essere inserita anche nella relazione geologica prodotta per ottenere il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001. In tal caso, la relazione sulle tecniche costruttive da adottare potrà essere a sola firma dei progettisti del piano. Per le nuove costruzioni e per interventi di demolizione e ricostruzione il progetto edilizio è corredato di un apposita relazione, a firma congiunta del progettista e di un dottore geologo (per la parte caratterizzante il suolo), contenente i dati richiesti dalla predetta norma. Per evitare inutili duplicazioni, la firma del geologo sulla relazione non è necessaria qualora le indicazioni della tipologia di suolo e sottosuolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, siano già state inserite nella relazione prevista dall art. 93 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e riprese dal progettista nella sua relazione e sempre che la relazione di cui all art. 93 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 sia stata firmata anche da un dottore geologo e depositata presso lo Sportello Unico per la trasmissione agli uffici competenti. Per i luoghi di lavoro si rimanda agli adempimenti previsti dal Capo III-bis del Decreto Legislativo n. 230 del e ss.mm.ii. Al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l adozione di una o più delle seguenti tecniche costruttive, atte a controllare la migrazione, l ingresso e la permanenza di tale gas negli ambienti chiusi, fermo restando che sarà cura del progettista individuare le soluzioni che riterrà necessarie per conseguire il requisito di concentrazione previsto dalla legge regionale:

98 sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti; pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente; ventilazione naturale o forzata del vespaio; ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati; estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento; depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio; depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati esternamente all'edificio; ventilazione delle condutture di drenaggio; pressurizzazione del suolo sotto l'edificio; pressurizzazione dell'intero edificio; ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni; ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego climatizzazione e recupero del calore di sistemi di Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 1. Per gli edifici residenziali e commerciali (compresi gli uffici e studi professionali), il requisito prestazionale relativo a igiene e salute s intende conseguito quando, oltre agli obiettivi indicati nel Regolamento UE 305/2011 in precedenza trascritti, sono soddisfatte, con le seguenti specificazioni, le prescrizioni del D.Min. Sanità del per i locali d abitazione (vedasi anche artt. 18, 19 e 20 della Legge 166 del ), quelle dell allegato IV del D.Lgs. 81 del per i luoghi di lavoro e le ulteriori prescrizioni riportate nel presente articolo. 2. Classificazione dei locali Sono locali agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari. I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in due categorie: A1 e A2. La categoria A1 comprende: a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettivo; b) alloggi monostanza; c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici. La categoria A2 comprende: a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale di spettacolo; b) laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri; c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive; d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite; e) magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di scarico, carico e pulizia. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Essi si dividono in S1, S2, S3. Il tipo S1 comprende i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.

99 Il tipo S2 comprende: a) scale che collegano più di due piani; b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq. di superficie gli 8 mt. di lunghezza; c) magazzini e depositi in genere; d) autorimesse di solo posteggio; e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza; f) lavanderia e stenditoi; g) stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni d uso. Il tipo S3 comprende: a) disimpegni inferiori a 12 mq.; b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.; c) vani scale colleganti solo due piani; d) locali macchine con funzionamento automatico. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dalla Amministrazione Comunale sentita la Commissione Edilizia. 3. Caratteristiche dei locali I locali devono avere le seguenti caratteristiche: A) Altezze minime. Locali di categoria A1. L altezza minima interna utile dei locali, classificati come A1 non deve essere inferiore a m. 2,70. Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti, tali altezze devono intendersi come altezza media minima. Locali di categoria A2. L altezza minima interna dei locali classificati come A2 non deve essere inferiore a m. 2,70, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici. Locali di categoria S. L altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2, con esclusione dei punti a) e g), ed S3, con esclusione del punto c), non deve essere inferiore a m. 2,40, salvo quanto stabilito da leggi e/o regolamenti specifici. I locali S2 e S3 destinati ad autorimesse private, garage singoli, depositi o ripostigli, la cui altezza interna utile superi i m. 2,50 sono considerati, per l osservanza degli indici volumetrici posti dallo strumento urbanistico, di categoria A, salvo i parcheggi coperti contenuti entro spazi porticati aperti nel caso siano consentiti dalle norme urbanistiche specifiche di zona. B) Superfici minime caratteristiche. Locali di categoria A1. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie agibile non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Tutti i locali A1 devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 9,00 (per le cucine 8 mq.). I locali di categoria A1 adibiti a letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e mq. 14 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari mq. 14. La dimensione minima di un lato non può essere inferiore a m. 2,10.

100 I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq. 5 con il lato minimo non inferiore a m. 1,70. In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione volumetrica pari a 15 mc. che si aprono su un altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari a 26 mc. purché non risultino da questo separate con pareti fisse. Ogni alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 38, e non inferiore a mq. 50, se per due persone, e deve essere specificato nel certificato di agibilità. Locali di categoria A2. I locali di categoria A2 salvo le zone A di P.R.G. e prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 30 mq. consentendo deroghe per i locali già esistenti che conservano le medesime destinazioni d uso. Locali di categoria S. I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici. I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti e gli altri l accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso diretto da cucine o stanze di soggiorno o pranzo. Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Tutti gli elementi suddetti devono essere provvisti di chiusura idraulica. Tutti i locali classificati come A1 punto c) e A2 punti a), c) e d) devono essere forniti degli indispensabili locali di categoria S1 costituiti da latrina e antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d uso dei locali A1 e A2 ed al personale che ne usufruisce, possibilmente divisi per sesso. La superficie minima per una latrina è mq. 1,20 e la larghezza minima di mq. 0,90. I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all altezza minima di m. 1,50, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile. Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere dimensioni idonee al fine di poter permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie. Tutte le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotate di locali S1 di dimensioni idonee per l abbattimento delle barriere architettoniche. I locali S2 di cui alla lettera g) devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia. C) Illuminazione e ventilazione. Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione d uso. I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell ambiente. L ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo

101 da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al due per mille. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e comunque mai inferiore a mq. 2,00 nel caso il locale sia provvisto di una sola apertura di finestra. I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le centrali termiche. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/12 e in nessun caso la superficie delle finestre può essere inferiore a mq. 0,80. I locali di categoria S1 possono essere forniti di apertura all esterno per il ricambio dell aria o dotati di impianto di aspirazione meccanica. I locali di categoria S3 possono essere senza aria e luce diretta. I locali di categoria S2 devono essere forniti di apertura all esterno per il ricambio dell aria. Aerazione e illuminazione. I locali destinati ad ufficio e a studi professionali (con esclusione dei locali accessori) e la sola zona vendita dei locali commerciali devono essere dotati di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi esterni e devono essere provvisti di infissi apribili tali da consentire un uniforme distribuzione della luce e dell aria nell ambiente. Le superfici d illuminazione e d aerazione naturale richieste per soddisfare questo requisito sono precisate, per le varie attività, nel Regolamento di Igiene e Sanità (in mancanza, valgono le norme per le abitazioni). A tal fine possono essere conteggiati anche i lucernai, rispettivamente apribili e fissi, per un massimo del 50% della superficie richiesta. Sono, in ogni caso ammessi, i bagni ciechi, purché dotati di adeguato impianto di ventilazione artificiale conforme alle norme in precedenza dettate per i locali d abitazione. Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nella zone omogenee A e B dello strumento urbanistico generale oppure costruiti antecedentemente ad agosto 1967 per le altre zone del territorio, a seguito di motivata istanza di deroga, previo parere della competente ASL in merito alla sussistenza di complessivi idonei requisiti igienico sanitari degli ambienti, a seguito della costruzione di soppalchi o di piani aggiunti, potranno essere autorizzati interventi che prevedano adeguate misure sostitutive dell illuminazione e ventilazione naturale. Per l aerazione e illuminazione da spazi interni agli edifici, valgono le norme dettate per le abitazioni. Classificazione dei piani Sono piani agibili quelli in cui predominano, anche se in misura parziale, i locali di categoria A1, A2 e S1. Sono piani non agibili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 e S3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria A1 e A2, appartenenti a piani agibili sovrastanti o sottostanti e con questi direttamente connessi da scala interna, a condizione che questi non eccedano 1/10 della superficie del piano. Soffitti inclinati e soppalchi Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può lo stesso considerarsi agibile e rientrare nelle categorie A purché la sua altezza media corrisponda ai minimi sopra indicati e con un minimo assoluto di ml. 1,60 e purché vengano rispettati tutti gli altri requisiti. Sono ammessi i soppalchi, cioè solai intermedi, nei locali di categoria A e S, sempreché l altezza minima netta della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti rispettivamente per le varie categorie di locali. La parte soprastante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio. Nei locali di categoria A sono ammessi soppalchi praticabili, fino al 30% della superficie utile degli stessi, con altezza minima netta di n. 2,40 al di sotto e di m. 2,00 al di sopra; qualora l altezza minima netta al di

102 sopra del soppalco sia uguale o maggiore a m. 2,40 si configura un aumento di superficie utile (soppalco agibile) il quale può essere assentito unicamente mediante il rilascio del Permesso di costruire. Nei locali di categoria S (così come definiti al precedente punto) sono ammessi soppalchi praticabili, fino al 30% della superficie utile degli stessi, con altezza minima netta al di sotto ed al di sopra di m. 2,00. Piani seminterrati esistenti Possono, sia pure con limitazioni e comunque ad esclusione delle camere da letto, essere considerati agibili anche i locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna, purché l altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a m. 2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d uso, e la quota del soffitto superi almeno di m. 1,60 il livello medio del marciapiede suddetto o della più alta sistemazione esterna. Devono, altresì, essere rispettare tutte le altre condizioni circa l aerazione, le dimensioni planimetriche e l isolamento dall umidità di cui agli articoli precedenti. L Amministrazione Comunale si riserva di esaminare eventuali deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati esistenti e mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso. Piani interrati Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano, in tutto o in parte, completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione esterna dell edificio prevista dal progetto approvato. I locali dei piani interrati non possono essere utilizzati come locali di categoria A e S1. Tali piani possono invece essere adibiti a locali di categoria S2 con esclusione del punto g), e S3, a condizione però che, ferma la osservanza di particolari prescrizioni legislative e regolamenti vigenti in relazione alla particolare destinazione, sia garantito l isolamento dall umidità e sia assicurato un sicuro ricambio d aria anche mediante opportuni accorgimenti ed apparecchiature meccaniche. Possono essere considerati anche locali di categoria S1 nel caso che siano annessi a locali di categoria S2, punti c) e d), purché sia assicurato un sufficiente ricambio d aria anche mediante apparecchiature meccaniche. L uso dei locali interrati per attività produttiva è condizionato al rilascio della speciale deroga rilasciata dal competente servizio della A.S.L. ai sensi dell Articolo 8 del DPR 303/56 e successive modifiche ed integrazioni. Nell eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque idoneo ad evitare inconvenienti di carattere igienico. 4. Uffici, studi professionali e locali commerciali Fatte salve eventuali normative di settore maggiormente restrittive aventi natura cogente, sono prescritti gli ulteriori seguenti requisiti: Altezza netta minima. I locali destinati ad ufficio e a studi professionali (con esclusione dei locali accessori) e la zona vendita dei locali commerciali, se ubicati a piano terra, devono avere, di norma, un altezza netta minima di 2,70. Per i locali accessori l altezza minima è fissata in m 2,40. Per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nella zone omogenee A e B dello strumento urbanistico generale oppure costruiti antecedentemente ad agosto 1967 per le altre zone del territorio, a seguito di motivata istanza di deroga, previo parere della competente ASL in

103 merito alla sussistenza di complessivi idonei requisiti igienico sanitari degli ambienti, a seguito della costruzione di soppalchi o di piani aggiunti, potranno essere autorizzate minori altezze comunque non inferiori a 2,40 m per i locali destinati ad ufficio e a studi professionali e per la zona vendita dei locali commerciali e a 2,10 m per i locali accessori. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone A e B, i piani attuativi comunque denominati possono derogare alle norme del presente regolamento solo con prescrizioni puntuali e non generali. L altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,10 m. Ai fini del presente articolo, per coperture non piane, va calcolata l altezza media compenso del volume. di Per vani coperti da falde triangolari si calcola pari a quella dell imposta più il 50% della monta. Per vani coperti da volte si calcola pari a quella dell imposta più l 80% della monta. Distribuzione e destinazione degli spazi. I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali destinati ad uffici, studi professionali, zone di vendita e zone di preparazione e somministrazione di cibi e bevande dei locali commerciali; è consentita la comunicazione attraverso un locale antibagno che, nel caso di separazione con zone di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, dovrà essere dotato di autonomo impianto di ventilazione forzata. I locali a piano interrato e seminterrato possono essere destinati alle attività di cui al presente articolo a condizione che il titolare dell attività ottenga l autorizzazione prevista dal comma 3 dell art. 65 del D.Lgs. n. 81/ Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. linee vita ) Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall alto in conformità alla norma UNI EN 363. Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all integrale rifacimento dei manti superficiali delle coperture a "tetto". Le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo: i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo; le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall alto da un altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante; le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri;

104 coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui di altezza almeno pari a 100 cm rispetto al piano di camminamento in corrispondenza dei possibili punti di caduta. Ai fini del presente articolo eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti. Le opere e i manufatti installati ai sensi del presente articolo, nella misura strettamente necessaria a garantire l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile, l altezza massima delle costruzioni, il rapporto di copertura e la distanza minima da confini e fasce di rispetto. Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d applicazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati in modo permanente, conformi alla norma UNI 11578:2015. Se soggetti a corrosione, i dispositivi metallici devono essere protetti mediante adeguati trattamenti. In allegato all istanza per la formazione del titolo abilitativo edilizio sarà prodotto un elaborato, costituito da relazione e grafico in scala adeguata, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione o del progettista se la figura del coordinatore non è prevista, che illustri dettagliatamente la soluzione adottata. Qualora la conformazione della copertura o dei sistemi di ancoraggio subiscano significative modifiche in corso di esecuzione, un analogo elaborato, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase d esecuzione o del direttore dei lavori se la figura del coordinatore non è prevista, sarà allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori. Nei casi di esclusione previsti dal presente articolo, l elaborato sarà sostituito da una certificazione del progettista. Le dichiarazioni di conformità dei dispositivi d ancoraggio alla norma UNI 11578:2015, rilasciate dal produttore, se non già allegate alla relazione di cui al comma che precede, saranno presentate unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all art. 24 del D.P.R. n. 380/ Prescrizioni per le sale da gioco l istallazione di apparecchiature del gioco d azzardo lecito e la raccolta della scommessa Per le sale da gioco si confermano le prescrizioni contenute nell art. 7 della Legge Regionale n. 43 del Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico (GAP) integrate dalle seguenti disposizioni: è vietata la localizzazione di sale da gioco in tutta la Zona omogenea A1 e nella Zona omogenea E del PRG; i locali adibiti a sale giochi devono avere destinazione commerciale, artigianale e terziario; in nessun caso è consentita l installazione di apparecchi da gioco all esterno dei locali; le vetrine dei locali devono essere trattate in modo che non sia visibile l interno della sala. L'apertura della "Sala da Gioco" deve comunque ottenere il parere favorevole del Comando di Polizia Locale Municipale, confermato dal Sindaco. Resta nella facoltà del Comune procedere alla formazione di un Regolamento Comunale sulle sale da gioco che disciplini compiutamente la materia.

105 Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Strade Le nuove strade devono essere dimensionate sulla base delle N.T. del Codice della Strada. A partire dalla data di entrata in vigore del R.E.C., tutti gli interventi di sistemazione stradale, costruzione di marciapiedi, recinzioni ed altro che interessi l aspetto della strada o l arredo urbano dovranno: - se relativi a strade già totalmente o parzialmente definite, dimostrare con documentazione grafica e fotografica il corretto inserimento dell intervento nel contesto urbano esistente, così da divenire verifica dello stato di fatto e vincolante previsione per eventuali completamenti; - se relativi a strade di nuova apertura occorrerà presentare un progetto che possa divenire progetto guida per tutti gli interventi interessanti la strada stessa. La costruzione di strade private è consentita unicamente nell ambito di Piani Attuativi, ovvero nelle zone non urbanizzate, previo apposito atto convenzionale. 2. Tutte le strade che non rientrano tra quelle pubbliche sono considerate spazi interni privati a tutti gli effetti. Pertanto sono definite: a) strade pubbliche: a1) quelle di proprietà di enti territoriali e destinate al pubblico transito, iscritte o meno in appositi elenchi, a2) quelle anche non in proprietà di enti territoriali ma che assumono un interesse pubblico in quanto idonee a soddisfare esigenze collettive e siano perciò utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini appartenenti al Comune, b) strade private: b1) quelle che appartengono a soggetti privati e sono riservate all'esclusivo uso del/dei proprietari, b2) quelle che appartengono a soggetti privati e sono riservate all'esclusivo uso privato. Tutte le strade private esistenti sono considerate "accesso comune" agli edifici ed ai lotti edificabili che le fronteggiano; la loro manutenzione e la loro cura sono a carico dei privati aventi causa. La segnaletica dev'essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente. Non sono ammesse scritte o "zebrature" a vernice dipinte sui muri; mentre è consentita l'applicazione di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari asportabili sui frontespizi nudi. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente. Gli Enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione; b) alla manutenzione e pulizia; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all'efficienza del sedime e del manto stradale; e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f) all'illuminazione, nei casi previsti. Per le strade private di nuova formazione, non aperte al pubblico transito, si deve provvedere alla chiusura dell'imbocco verso gli spazi pubblici mediante cancellata o catena o sbarra. Tutte le strade private poste all interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50

106 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. Quando lo strumento urbanistico generale o i piani esecutivi contenessero la prescrizione di realizzazione di strade pubbliche o di uso pubblico, i proprietari provvedono: - alla cessione gratuita al Comune delle aree necessarie, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni generali vigenti, nel caso di strade pubbliche, - alla formalizzazione di idonei vincoli e servitù, nel caso si uso pubblico. Le spese inerenti e conseguenti agli atti di cessione o di asservimento rimangono in capo ai privati Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza Portici Nelle zone in cui è prevista la edificazione su pilastri liberi (detta "a pilotis") i porticati che si vengono a formare sono spazi privati che devono essere decorosamente sistemati e mantenuti. L altezza libera dei pilotis non potrà essere inferiore a m.2,50. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti aperti. L altezza libera delle aree a pilotis, aperte al pubblico passaggio, non potrà essere inferiore a m. 3,00. L Autorità comunale, in sede di formazione del titolo abilitativo edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, al fine della necessaria integrazione con gli spazi pubblici, così come disciplinati dal presente Regolamento. Il portico non rientra nella cubatura dell edificio, quando pur costituendo ambiente autonomo, il porticato risulta annesso alla costruzione e sempre ché la sua superficie coperta non sia superiore al 25% della superficie immobiliare a cui è annesso. Se la superficie supera il rapporto del 25% se ne dovrà calcolare la relativa cubatura per la parte eccedente tale percentuale Piste ciclabili Il comune favorisce e promuove la realizzazione di itinerari ciclabili alle seguenti condizioni: La larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. La larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata. La pavimentazione deve essere realizzata con l impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo.

107 Per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno prevedersi idonei spazi comuni e attrezzati, negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche, per la sosta e/o il deposito di biciclette Aree per parcheggio Le aree di parcheggio pubblico realizzate nell ambito degli interventi di urbanizzazione primaria sono necessarie a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. La localizzazione della aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa. Il progetto dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del Codice della Strada e del regolamento di attuazione. Le superfici pavimentate inoltre dovranno garantire il recupero delle acque piovane. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti. Ai margini delle aree a parcheggio e delle aree a verde è raccomandata la realizzazione un reticolo di raccolta delle acque meteoriche da far confluire nella rete pluviale, secondo la normativa vigente Piazze e aree pedonali Le strade, le piazze e il suolo pubblico in genere, devono avere una superficie idonea a facilitare l accesso ed il transito pedonale e devono essere realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. I materiali e le modalità costruttive, in presenza di servizi nel sottosuolo, devono consentire svolgimento delle operazioni di ispezione e di ripristino, in modo semplice ed economico. lo Le strade, le piazze e le aree pedonali in genere, devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d acqua. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti. I progetti devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro. Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile. In occasione di rifacimenti integrali dei manti superficiali delle strade si deve procedere alla revisione dei sottoservizi impiantistici. Questi, ogni volta sia tecnicamente possibile, debbono essere alloggiati entro cunicoli carrabili ma ispezionabili, posizionati - preferibilmente - sotto i marciapiedi e debbono rispondere alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia Passaggi pedonali e marciapiedi Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,80 m, dislivello non superiore a 0,18 m e pendenza massima non superiore all'8%.

108 Nel caso di marciapiedi in corrispondenza dei quali siano collocati pali per l illuminazione pubblica, per le linee telefoniche od altri impianti, per segnalazioni stradali e/o alberature la larghezza transitabile non dovrà essere inferiore a 0,90 m. Il marciapiede può essere realizzata su un solo lato della via. Gli attraversamenti ed i passaggi pedonali devono sempre essere segnalati e, ove possibile, illuminati. 5. La pavimentazione deve essere realizzata con l impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. Ogni piano di calpestio prospiciente spazi situati ad una quota inferiore di almeno m.0,30 dal piano di calpestio stesso deve essere dotato di parapetto. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 8%. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'autorità Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché del Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari Passi carrai ed uscite per autorimesse L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. concesso quando sia Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata ed il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m. 3,50. Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere una distanza di almeno dieci metri misurata tra gli stipiti più vicini. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata pubblica o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi precedenti sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità. L esecuzione dell accesso carrabile e/o la sua rimozione in caso di rinuncia è posta a carico del richiedente ha l'obbligo di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere.

109 Chioschi/dehors su suolo pubblico 1. Definizioni Suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, il suolo privato e i tratti di strada/viabilità pedonale gravati di servitù di uso pubblico. Occupazioni di suolo pubblico: quelle relative alle strutture normate dal presente regolamento che si distinguono in: a) stagionali sono occupazioni di qualsiasi natura, effettuate in determinati periodi dell anno e si ripropongono con cadenza annuale; b) annuali le occupazioni di qualsiasi natura effettuate per soddisfare esigenze di carattere continuativo. Chiosco: manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune; Sono individuate due categorie di chioschi: a) a carattere commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori, la rivendita di quotidiani e/o periodici, oggetti e accessori funerari; b) di interesse collettivo, tutti quelli inerenti ad attività non economiche (cabine telefoniche o simili); Dehors: insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all aperto adiacente ad un locale pubblico di somministrazione di cibi/bevande o laboratorio artigianale (pizzeria da asporto, gelaterie, ecc.). 2. CHIOSCHI 2.1 Modalità per le richieste L installazione di chioschi è subordinata preventivamente al rilascio del Provvedimento Unico da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi del D.P.R. 160/2010, il quale comprenderà tutti i pareri/nulla osta espressi dagli Uffici/Enti competenti in materia, incluso il titolo abilitativo edilizio, sulla scorta delle verifiche della normativa edilizio/urbanistica, del presente Regolamento, del Nuovo Codice della Strada, della normativa commerciale e del Regolamento di Polizia Urbana. Si rammenta che per la realizzazione di un nuovo manufatto sarà necessario produrre istanza per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in termini di endoprocedimento del Provvedimento finale Suap sopra richiamato. Alla richiesta deve essere allegato il progetto, redatto da tecnico abilitato, contenente quanto segue: a) tutti i riferimenti allo stato di fatto dell area interessata, nonché l indicazione della disciplina di sosta o divieto dell area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, di accessi carrai; b) le planimetrie dell area in scala 1:500 e l estratto di P.R.G. e catastale in scala 1:2000 individuanti la particella su cui verrà inserito il chiosco; c) illustrazioni in scala 1:200 con l esatta ubicazione del chiosco con quote riferite all interno dell ingombro massimo prescritto per ogni singola installazione; piante, prospetti e sezioni dell installazione proposta, con i necessari riferimenti all edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell inserimento del chiosco nell ambiente.

110 d) Misura, consistenza e caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50; e) documentazione fotografica a colori del luogo dove il chiosco dovrà essere realizzato e fotoinserimento dello stesso nel contesto ambientale; f) certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva; g) certificazione asseverata, resa da professionista abilitato, di: idoneità statica e sismica dell opera di progetto, ai fini dell attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza con certificazione della resistenza dell opera alla pressione del vento, conformità al presente Regolamento, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e asseverazione del rispettano delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e di tutte le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia di attività produttive; h) certificazione di conformità al D.M. 37/08 dell impianto elettrico e d illuminazione e/o dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa - dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione; i) d illuminazione e/o dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa - dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione; j) sismica dell opera di progetto, ai fini dell attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza con certificazione della resistenza dell opera alla pressione del vento, conformità al presente Regolamento, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e asseverazione del rispettano delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e di tutte le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia di attività produttive; L istanza, corredata di tutta la documentazione di cui al punto precedente, sarà istruita dal SUAP che richiederà il rilascio del titolo abilitativo edilizio, al competente Sportello Unico Edilizia Adempimenti relativi al Provvedimento conclusivo Il Responsabile del SUAP rilascia il Provvedimento conclusivo del Procedimento che comprende i vari provvedimenti/pareri/atti di assenso endoprocedimentali (permesso di costruire, concessione per l occupazione di suolo pubblico, ecc.) emessi dagli Uffici/Enti. In allegato all istanza/attestazione di agibilità il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare allo Sportello Unico Edilizia idonea documentazione fotografica a colori della struttura installata. Per l ottenimento della concessione di suolo pubblico è necessario presentare istanza formale (in bollo) indirizzata al Comune di Campagnano di Roma per l istruttoria di competenza finalizzata all applicazione dei relativi tributi comunali: a) tipologia dell attività da insediarsi; b) esatta indicazione dell ubicazione dell attività da insediarsi e fotografie dell area; c) riferimenti relativi al bando (data e numero) di cui il richiedente è aggiudicatario; d) numero e data permesso di costruire precedentemente rilasciato dal Comune di Campagnano di Roma. A conclusione del procedimento dovrà essere approvata la bozza di provvedimento/convenzione per la concessione di occupazione del suolo pubblico, nella quale sarà determinata la durata dell occupazione suolo pubblico ed il relativo canone annuo. La durata della occupazione del suolo pubblico è di norma stabilita in anni dodici. A garanzia dell avvenuta rimozione e ripristino dell area pubblica preliminarmente al rilascio del titolo unico il concessionario dovrà depositare una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di importo pari al 140% del costo previsto per la completa rimozione e smaltimento dei materiali della struttura.

111 Bando di gara per l assegnazione di suolo pubblico per la realizzazione di chioschi L individuazione di nuove aree per l insediamento di chioschi nelle zone di espansione urbana o in quelle prive di servizi ritenuti necessari, potrà essere effettuato periodicamente dalla Giunta Comunale che provvederà successivamente attraverso l emanazione di apposito bando per l individuazione dei soggetti idonei all ottenimento della concessione per l installazione dei chioschi. Nel caso di rimozione di un chiosco esistente successivamente all entrata in vigore del presente regolamento, per scadenza o rinuncia del concessionario, l area libera verrà assegnata tramite bando, come evidenziato al comma precedente e con le modalità di seguito definite. Il bando dovrà attenersi alle indicazioni di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante Documento unitario delle Regioni e Province autonome in attuazione dell accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio Criteri di collocazione dei chioschi La collocazione dei chioschi dovrà avvenire nelle zone previste ed all interno delle perimetrazioni indicate e stabilite dall Amministrazione (vedere se l Amministrazione vuole già allegare al presente Regolamento una planimetria con l eventuale individuazione delle aree in cui installare dehors e chioschi). La collocazione del chiosco sarà preclusa: a) dove la sua presenza impedisca in tutto od in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio; b) dove occorra garantire e preservare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi rievocanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione edilizia; c) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante del paesaggio urbano; d) addossato o ancorato all'edificato. e) in adiacenza ad aree destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in adiacenza a spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. f) dove siano da ostacolo alla circolazione e contrari al pubblico decoro Modalità per il rinnovo delle concessioni Almeno 60 giorni prima della scadenza temporale del provvedimento autorizzativo unico Suap potrà essere richiesto il rinnovo della concessione all occupazione del suolo pubblico quale atto d impulso per l avvio delle procedure di selezione per l assegnazione di aree pubbliche ai fini dell esercizio delle diverse attività Il rinnovo in ogni caso potrà avvenire a seguito di procedura ad evidenza pubblica ovvero in aderenza alle disposizioni regionali recepenti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante Criteri da applicare alle procedure di selezione per l assegnazione di aree pubbliche ai fini dell esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell Intesa del 5 luglio 2012 Alla scadenza della concessione (e comunque non oltre il compimento del 12 anno dal giorno del primo atto autorizzativo all occupazione del suolo pubblico e all edificazione del chiosco), la struttura dovrà comunque essere rimossa e l area riassegnata con le modalità previste nel presente regolamento. Nel caso in cui non venga presentata istanza di rinnovo, il provvedimento autorizzativo unico Suap, la concessione di suolo pubblico e il relativo permesso di costruire decadono automaticamente e il concessionario avrà l onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto.

112 2.7 Scelta tipologia e dimensioni chiosco Il progettista dovrà attenersi per gli interventi ricadenti nelle aree ricadenti nelle zone A alle norme tecniche del Piano particolareggiato del centro storico di cui alla delibera del C.C. n.494 del 25/09/2015 e alle norme del Regolamento di Polizia Urbana. Per il particolare ambito urbano a cui queste disposizioni si riferiscono, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette (quando di queste ne sia prevista la variabilità) con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta. Nella restante parte del territorio le dimensioni del manufatto (ad un solo piano fuori terra non soppalcabile) dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento. Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto riguarda la soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, il progettista dovrà indicare tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche. Le distanze minime rispetto al filo strada sono quelle previste dal vigente Codice della Strada, per quanto attiene all individuazione di aree all interno del perimetro del centro abitato valgono quelle del presente regolamento, in deroga anche a quanto disposto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada L amministrazione ha individuato tre tipologie di chioschi entro le quali operare la scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto. Disposizioni Generali a tutte le tipologie di chioschi: a) Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili; b) La superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura. c) Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicita', ecc.). d) Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione; e) I chioschi dovranno rispettare i disposti della Parte seconda Capo III del D.P,R. n. 380/2001 e s,m,i. ed in particolare dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire l eliminazione/superamento delle barriere architettoniche; f) La superficie complessiva del chiosco non dovrà superare la superficie convenzionale concessa per ogni singola area per un massimo; g) La TOSAP (ovvero il canone di occupazione) verrà pagato sulla base dei Regolamenti vigenti in materia.; h) La superficie del chiosco, dovrà includere al suo interno eventuali depositi di merci o materiali ed i servizi igienici. Potrà essere concessa, per quelli in cui viene esercitata l attività di somministrazione alimenti e bevande, l occupazione di una ulteriore superficie da destinarsi a dehors nel rispetto delle superfici e delle tipologie indicate nel presente Regolamento; i) Le superfici espositive debbono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco. Non e' consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili. È consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati. Nel caso di chiosco-edicola e' raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita. È assolutamente vietato l'uso dell'intorno del chioscoedicola per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso l'edicola medesima; j) È consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.). Il

113 disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di concessione edilizia. È consentito l'inserimento di un elementosegnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia; k) L appoggio a terra non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto. La distanza da alberi di norma non può essere inferiore a metri 3 e quella da siepi a metri 1,50. La zoccolatura dovrà essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità' architettonica dell'ambiente di inserimento; l) Il sistema di illuminazione dovrà' essere il risultato di un progetto unitario. Non e' consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista. Le scelte progettuali, con particolare riferimento alla tipologia del chiosco e al relativo colore, dovranno essere preventivamente illustrate e concordate con l Ufficio Tecnico Comunale. Le tipologie ammesse, in base alle quali operare la scelta del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto, debbono rispettare le seguenti caratteristiche: TIPO A e B la forma geometrica ammessa per tali tipologie è ottogonale (A1-B1) o esagonale (A2-B2); la circonferenza del diametro massimo è di m. 5,00; il tetto è di ispirazione tronco piramidale ed è sormontato da calotta sferica da realizzare in lamiera atta ad essere smaltata. Le falde della copertura sono in rame o altro materiale color rame. L'aggetto del tetto, rifinito da fascia verticale perimetrale, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto. La parte inferiore dell'aggetto del tetto, deve essere dotata di idonea soffittatura. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti. Tale eventuale apparato illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto. La calotta sferica di sommita' caratterizza la copertura e puo' costituire elemento di protezione e mascheramento di eventuale impianto di aereazione del chiosco.

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117 Foto esempio chiosco di giornali

118 TIPO C a) la forma geometrica ammessa per tale tipologia è quadrata (C1) o rettangolare (C2); b) i chioschi di tipo C, se a pianta quadrata, non dovranno essere superiori ai metri 3x3, se a pianta rettangolare non dovranno superare i metri 4x6. c) il tetto deve essere tale da poter permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche le quali saranno convogliate in tubo/i di discesa non visibile/i dall'esterno del manufatto. La parte inferiore dell'aggetto del tetto, deve essere dotata di idonea soffittatura. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti. Tale eventuale apparato illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto Coloritura dei chioschi Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in sede di progetto e sottoposte all'esame dell Ufficio Tecnico Comunale le coloriture debbono attenersi alle indicazioni del prospetto seguente: ELEMENTO COSTRUTTIVO MATERIALE ALTERNATIVA DI COLORITURA (tinte unificate RAL) A B C CALOTTA SFERICA acciaio zincato CONVERSE O GRONDAIE acciaio zincato FASCIA E RISVOLTI acciaio zincato acciaio ELEMENTI CIECHI E FISSI DELLE PARETI LATERALI

119 SERRANDE O ANTE ASPORTABILI acciaio o alluminio CHIASSILI acciaio o alluminio FALDE DELLA COPERTURA rame naturale CONVERSE O GRONDAIE rame naturale CIELO (Sottodronda) alluminio 9016 (bianco) PROFILATI PER BANCO BANCO DI VENDITA alluminio 7030 (grigio scuro) INTERNI SOFFITTO alluminio 9010 (bianco puro) INTERNI PARETI alluminio 032 (grigio chiaro) pietra o granito grigio (superficie naturale o bocciardata) BASAMENTO IN VISTA Nelle zone aventi particolari caratteristiche e per gli interventi ricadenti nelle aree A (Centro storico), le tinteggiature esterne dovranno utilizzare le tonalità verde scuro (RAL 6009) o canna di fucile (RAL ) Elaborati grafici Gli elaborati grafici allegati al presente regolamento costituiscono parte integrante dello stesso e letipologie dei chioschi rappresentate nei disegni sono prescrittive Allacciamenti e servizi Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico Suap per l installazione del chiosco non include alcuna altra autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc.. che dovranno essere richiesti ove necessario secondo le modalità di legge agli Enti gestori competenti Norme generali a) I chioschi saranno concessi esclusivamente per l'esercizio delle seguenti attività di: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; rivendita di quotidiani e/o periodici; vendita di fiori e piante ornamentali; vendita di articoli funebri e di arte funeraria. vendita di frutta e verdura (inserita in quanto già presente) b) Il Provvedimento conclusivo del Procedimento SUAP, la concessione di occupazione di suolo pubblico e il permesso di costruire non costituiscono titolo per l ottenimento dell autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 29 novembre 2006, n.21 e s.m.i. o dell autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114/1998 e s.m.i., ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.; c) In caso di non ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra il Provvedimento conclusivo del Procedimento Suap, la concessione di occupazione suolo pubblico e il permesso di costruire decadono a tutti gli effetti; d) Ciascun chiosco potrà essere installato, e la relativa attività potrà essere iniziata, solo dopo il rilascio del Provvedimento conclusivo del Procedimento SUAP, della concessione di occupazione di suolo pubblico, del permesso di costruire, della licenza per lo svolgimento dell attività commerciale ovvero del pubblico esercizio ammessi ai sensi del presente regolamento; g) L'affidamento in gerenza dell'attività di vendita ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può comportare, a richiesta, trasferimento della titolarità dell'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità di cui al presente regolamento e alla normativa vigente in materia;

120 h) La concessione di occupazione di suolo pubblico, può avere durata massima di dodici anni. Alla scadenza la medesima sarà riassegnata in conformità alle disposizioni regionali recepenti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante Criteri da applicare alle procedure di selezione per l assegnazione di aree pubbliche ai fini dell esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell Intesa del 5 luglio 2012 ; i) Non potranno essere modificate, senza autorizzazione comunale, le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall Amministrazione; f) I chioschi sede di sola rivendita di quotidiani e/o periodici potranno prevedere l abbinamento con categorie merceologiche affini quali cartoleria, forniture per ufficio, giochi e giocattoli; g) I chioschi sede di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potranno prevedere l'abbinamento con la sola attività di rivendita di quotidiani e/o periodici Norme transitorie Per i chioschi esistenti al momento dell entrata in vigore del presente regolamento, in presenza di concessioni di suolo in corso o in attesa di rinnovo, si applicano le Disposizioni transitorie della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2016 recante Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante Criteri da applicare alle procedure di selezione per l assegnazione di aree pubbliche ai fini dell esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell Intesa del 5 luglio Durante tale periodo potranno essere autorizzati ampliamenti o adeguamenti delle strutture con i medesimi materiali dei manufatti esistenti che dovranno essere rimossi totalmente alla scadenza definitiva della concessione. L area, resa disponibile alla scadenza verrà assegnata con le modalità previste al precedente punto 2.4. Nel caso in cui sia necessario sostituire, ampliare o comunque modificare in modo sostanziale il chiosco esistente, il nuovo manufatto dovrà adeguarsi alle condizioni contenute le presente regolamento, fatti salvi specifici casi in cui l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare la sua riqualificazione mediante specifico progetto. Il Comune non procederà al rinnovo delle concessioni per l occupazione del suolo pubblico qualora il concessionario abbia proceduto, in assenza di consenso da parte del Comune, alla posa di elementi integrativi accessori mobili nell intorno del chiosco (espositori, ecc.). Tutti i chioschi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatti salvi gli adeguamenti di cui al D.L.g.s. 285/92, possono essere mantenuti nelle condizioni in cui si trovano. Per le eventuali strutture esistenti in contrasto con il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) la Giunta Comunale provvederà all individuazione delle nuove localizzazioni sostitutive secondo i criteri previsti nel precedente punto 2.5, prevedendo le necessarie tempistiche e le modalità per il relativo trasferimento. In caso di cessione dell attività la concessione di suolo pubblico dovrà essere intestata, previa apposita richiesta, al subentrante. Le stesse potranno essere trasferite al subentrante unicamente per la durata residua. Non potrà essere modificata l attività commerciale svolta rispetto a quanto autorizzato dall Amministrazione comunale. In caso di concessioni, in corso o in attesa di rinnovo, per le quali è prevista la rilocalizzazione queste potranno conservare la struttura esistente fino al momento della nuova collocazione, per un massimo di 12 anni Disposizioni finali. Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune. I lavori di installazione del chiosco dovranno essere iniziati entro 3 mesi dal rilascio del Provvedimento e completati entro 6 mesi dalla data di inizio. L Amministrazione Comunale si riserva di derogare al presente Regolamento qualora lo richiedano le leggi

121 o le norme di carattere sovracomunale. Tale deroga può essere anche applicata quando la posa del chiosco debba salvaguardare elementi preesistenti di interesse pubblico o di pregio ambientale. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessita' di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione. Se per sopravvenute esigenze di sicurezza, di modifiche alla viabilità, d ordine pubblico o comunque per pubblico interesse, si rendesse necessario rimuovere il chiosco in via definitiva, l Amministrazione Comunale, potrà revocare la concessione per l occupazione del suolo pubblico e disporre conseguentemente la revoca del provvedimento SUAP con un preavviso di mesi sei, senza impegno di spesa per l Amministrazione Comunale. Il titolare di autorizzazione potrà eventualmente richiedere ed ottenere pari superficie in altra area opportunamente determinata dall Amministrazione Comunale; Revoche, divieti e sanzioni Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali. Incorre altresì nella decadenza: a) per mancato pagamento di due annualità della tassa di occupazione di suolo pubblico; b) se l'occupazione non viene effettuata entro sei mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico. c) per violazione delle norme relative al divieto di locazione; d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione. e) per essere incorsi nella decadenza o revoca del titolo autorizzativo produttivo- commerciale. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata. La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto all ultimo progetto autorizzato. Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, la struttura deve essere rimossa; il concessionario ha l onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all installazione del manufatto. A garanzia dell avvenuta rimozione e ripristino dell area pubblica preliminarmente al rilascio del titolo unico il concessionario dovrà depositare una polizza fidejussoria di importo pari al 140% del costo previsto per la completa rimozione e smaltimento dei materiali della struttura. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può, motivandolo, modificare, sospendere o revocare, con preavviso minimo di 30 giorni, il provvedimento di concessione dell occupazione di suolo pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Il Comune dopo 60 giorni dalla scadenza della concessione, emette il provvedimento di revoca, nei successivi 60 giorni (dall esecutività della revoca) ordina il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza senza rinnovo della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nello stato precedente con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario. Al concessionario è dovuto il rimborso della quota di tassa già versata afferente al periodo di mancata occupazione. L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati, l accatastamento dei materiali in prossimità dei chioschi o all interno dell area destinata ai dehors fuori dall orario di apertura dell attività commerciale comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali. Nel caso in cui la gravità delle contestazioni rilevate non sia tale da richiedere l immediata revoca della concessione, verrà richiesto il ripristino delle condizioni di conformità entro i tempi tecnici necessari per effettuare le azioni richieste (comunque non oltre i sei mesi) e il pagamento di una sanzione amministrativa

122 dell importo da 700 fino a un massimo di 3.000,00 commisurata in relazione all entità delle difformità riscontrate. L installazione non autorizzata di spazi pubblicitari non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa ai sensi di legge. I manufatti che possano risultare difformi al precedente provvedimento rilasciato, potranno essere regolarizzati, nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché risultino conformi allo stesso, previo pagamento di una sanzione amministrativa dell importo da 350 fino a un massimo di 1.500,00 commisurata in relazione all entità delle difformità oggetto di regolarizzazione. Esemplificazioni delle tipologie esistenti ammesse fino alla scadenza dell autorizzazione e che poi saranno oggetto di verifica in relazione alle presenti disposizioni per un eventuale adeguamento: Chiosco piccolo Chiosco giornali giardini Chiosco grande mettere il chiosco-bar dei giardini

123 3. DEHORS Principale normativa di riferimento Oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio l installazione di Dehors è rimandata, seconda dei casi, alla seguente normativa sovraordinata: D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. Suppl. Ord. 20/10/2001, n. 239);. D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e successive modificazioni - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. 30/09/2010, n. 227); Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni Nuovo codice della strada (G.U. 18/05/1992, n. 114). Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (entrato in vigore 06/04/2017) (a seguito della sua entrata in vigore il D.P.R. 09/07/2010, n. 139 è abrogato); Circolare del Mi.B.A.C.T. Ufficio Legislativo - del 11/04/2017 prot Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante: Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ; Circolare del Mi.B.A.C.T. del 21/07/2017. n. 42 prot Circolare applicativa del d.p.r. n.31 del 2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ; Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico ; Piano Territoriale Paesaggistico - Piano Paesistico P.T.P. (suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del ), aree e beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1-ter ed 1-quinquies della l. 431/1985 ; Piano Territoriale Paesaggistico Regionale Piano Paesistico P.T.P.R. (D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007, così come modificata e integrata con DGR n del 21 dicembre 2007), e successiva deliberazione della Giunta regionale che ha approvato il 07/03/2016 la proposta n. 2918, adottata con decisione n. 6 del 08 marzo 2016 avente ad oggetto: Proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche e degli articoli 135, 143, 156 e 141 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ; Piano Regolatore Generale P.R.G. adottato con Delibera Consiliare n. 112 del 31/07/1964 e successive n. 118 del 29/08/1964, n. 119 del 03/09/1964 e n. 120 del 06/09/1964, approvato con Decreto Ministeriale LL.PP. n del 23/12/1971, di seguito denominato P.R.G. ; Definizione di dehors È l'insieme di elementi mobili e rimovibili davanti ai locali che sono stati già autorizzati dagli uffici comunali a occupare il suolo pubblico. I dehors «costituiscono, delimitano e arredano lo spazio esterno di un pubblico esercizio destinato a somministrare cibi e bevande - si legge nel documento - L'installazione

124 non deve comportare manomissioni al manto stradale e alle pavimentazioni». Gli elementi consentiti, secondo una precisa armonizzazione tra loro, sono: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende, partizioni verticali (tipo paraventi), pedane, illuminazioni, stufe, proiettori audiovisisvi e sostegni. Non ammessi, invece, apparecchiature per la cottura dei cibi all'esterno del locale, cartelli pubblicitari e installazioni per gioco o intrattenimento. L'obiettivo è «riqualificare l'ambiente cittadino e promuovere il turismo». Lo spazio occupato dal dehors si deve sviluppare su un unico piano. In relazione alla tipologia costruttiva, il dehors può essere: Tipo 1 - aperto; Tipo 2 - semichiuso; Tipo 3 chiuso; Tipo 4 strutture innovative Elementi del dehors Gli elementi del dehors si distinguono in a) arredi di base; b) elementi complementari di copertura e riparo; c) elementi accessori. In relazione ai suddetti elementi si hanno le seguenti definizioni e prescrizioni: a) Arredi di base: tavoli, sedie, paraventi ecc.. a.1) I tavoli devono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare. I tavoli possono essere in metallo verniciato color grafite, alluminio, legno naturale tinteggiati in tonalità medio scure, escludendo ogni effetto rustico. E vietato l uso di tavoli in plastica, tranne nei casi di particolare qualità del design che sarà comunque opportunamente valutato in sede di istruttoria. Le sedie e le poltroncine, con o senza braccioli, devono essere coordinate ai tavoli, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli e le sedie devono avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile. Tavoli e sedie dovranno essere degli stessi materiali della struttura portante se presente o degli ombrelloni e d intonarsi con esse nei colori. Esempi di tavoli e sedie

125 In fase istruttoria l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare la compatibilità di eventuali altre tipologie in relazione al contesto urbanistico-ambientale della zona e dell arredo urbano esistente. b) Elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, tende, gazebi, ecc Gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati: b.1) Ombrelloni. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. Per ogni esercizio gli ombrelloni devono essere tutti della stessa forma, dimensione e colore. La struttura portante (di dimensioni contenute) deve essere in legno naturale o metallo, con palo centrale o laterale e con un telo di copertura opaco in doppio cotone impermeabilizzato (di materiale ignifugo), in tinta unita di colore panna /ecru. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. La base dovrà essere appesantita da zavorre o da altro apposito sostegno, oppure semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di una autonoma capacità strutturale, svincolata dal corpo principale, tale da assicurare in ogni caso la resistenza alla pressione del vento. Gli ancoraggi dovranno tutti essere immediatamente amovibili e posti in opera a secco, senza l uso di cementanti edili o plastici. Esempi sulle tipologie di ombrelloni ammesse

126 Ombrellone singolo Ombrellone con palo laterale Ombrellone in serie Ombrelloni sospesi a parete b.2) Tende La tipologia delle tende ammesse è: tetraibile a una falda; a doppia falda e a padiglione; Tenda a una falda retraibilit Tende costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia, ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione dei percorsi e prospetti porticati. Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente conformi a quanto indicato al punto 2. Tenda a una falda

127 Tenda retraibile Tenda a doppia falda Si presenta con due soluzioni: a) con struttura centrale in modo da formare due spioventi; b) con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori. La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano esclusi i portici. La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nel Centro storico, nelle piazze storiche, in portici. Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente conformi a quanto indicato al successivo punto 2).

128 Tenda a doppia falda con struttura centrale Tenda a doppia falda con montanti perimetrali Tenda a padiglione La tipologia consentita risulta a pianta centrale unica con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nerbata e/o tesa a falda unica o a piramide; La soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Non è ammessa nel Centro storico, nelle piazze storiche, in portici. Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati. Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente conformi a quanto indicato al successivo punto 2. Tenda a Padiglione

129 c) Elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, ecc. c.1) Pannelli frangivento e antirumore Sono ammessi, per la perimetrazione delle superfici oggetto di occupazione, elementi modulari costituiti da pannello frangivento in vetro temperato, policarbonato o altro materiale traslucido inseriti in telaio metallico o ligneo. Le barriere dovranno avere un altezza fra i 90 e i 100 cm. costituita da un esile telaio in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e pannellatura, come suddetto, trasparente ed incolore. Per aree esposte all inquinamento di gas di scarico in prossimità di aree o vie a traffico veicolare sono ammessi elementi modulari di delimitazione autoportanti aventi altezza del basamento non superiore a 50 cm, con altezza complessiva della struttura (comprensiva della parte soprastante non superiore a 180 cm. La specchiatura superiore potrà essere in policarbonato trasparente, maglia di legno, plexiglas o vetro temprato di sicurezza dello spessore minimo di 5 mm. Esempi di pannelli fragivento e antirumore: c.2) Fioriere L utilizzo delle fioriere, è consentito esclusivamente come elemento di arredo e delimitazione dello spazio pubblico occupato. Le fioriere devono essere tutte uguali fra loro, di misure coerenti rispetto alle dimensioni dell occupazione del suolo. L altezza massima della base delle fioriere non deve superare i 50 cm., tranne casi particolari che possono essere concordati con l Amministrazione Comunale. L altezza complessiva, compresa l essenza a dimora, non deve superare i m.1,80. I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono in legno, cemento, ferro, terracotta o ghisa al naturale. In generale il materiale per le fioriere deve essere scelto in armonia con le altre componenti del dehors e con l ambiente circostante.

130 Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e tempestivamente ripulite da rifiuti; le piante e i fiori devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti. Esempi tipologie fioriere: Fioriera legno Fioriera in cemento Fioriera in ferro Fioriera in ferro Fioriera in ghisa naturale Fioriera in terracotta c.3) Pedane Nelle aree pedonali non è consentita la collocazione di pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, può essere pavimentata con pedana realizzata esclusivamente in legno, trattato con impregnante idrorepellente. Non è consentito l ancoraggio a terra delle strutture, per non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale movibilità delle stesse. Esempi pavimentazione in legno su semplice struttura appoggiata a terra:

131 Le pavimentazioni non devono interferire con gli elementi dell arredo urbano esistenti, né impedire l accesso a caditoie e chiusini presenti. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell esercizio pubblico di somministrazione. In fase istruttoria l Amministrazione Comunale, valutata la compatibilità con le caratteristiche storico monumentali della zona, si riserva la facoltà di negarne l installazione. Si ribadisce il concetto che tutti gli elementi in legno, presenti nei dehors, dovranno essere muniti di trattamento ignifugo. c.4) Apparecchi riscaldanti e refrigeranti E consentita l installazione di apparecchi di riscaldamento e refrigerazione, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite. In fase istruttoria l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutarne la compatibilità con l arredo urbano esistente. c.5) Cestini e posa cenere da esterno E ammessa la collocazione di cestini e posa ceneri da esterno, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo. c.6) Impianto di illuminazione I dehors e per ogni altro elemento di impresa in occasione di particolari manifestazioni possono essere dotati dell impianto elettrico e d illuminazione per costruzione o realizzato e certificato da tecnico abilitato conformemente alla D.M. 37/08. Le luci di illuminazione devono essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo. Non devono essere in contrasto o d interferenza con l illuminazione pubblica e le segnaletiche stradali, né arrecare disturbo visivo ai conducenti di autoveicoli. Non è ammessa la collocazione di giochi da trattenimento elettronici e non elettronici. Non è ammesso dotare il dehors d impianto per la diffusione della musica o di apparecchi audiovisivi. Per ogni dehors e per ogni altro elemento di impresa in occasione di particolari manifestazioni deve essere presente almeno un estintore a polvere di almeno 6 kg e comunque devono rispettare la vigente normativa in materia.

132 3.4 - Criteri di armonizzazione Per tutti gli elementi di arredo, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori deve essere progettata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di copertura e di arredo. Tutte le strutture e gli elementi dei dehors devono comunque essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche. La verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra sarà effettuata nel corso dell istruttoria per il rilascio dell autorizzazione Disciplina delle tipologie di dehors: TIPO 1: Dehors aperto Per dehors aperto si intende un area esterna attrezzata a carattere stagionale/temporaneo o permanente insistente su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici), pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata da diversi elementi, ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nel seguente prospetto: Esempi di tipologie DEHORS APERTO Dehors con solo tavoli e sedie Dehors con pedana,tavoli sedie e fioriere Dehors con ombrelloni Dehors con ombrelloni e paraventi TIPO 2: Dehors parzialmente chiuso (semichiuso) Per dehors parzialmente chiuso si intende una struttura che delimita la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre lati da paraventi con altezza massima di mt 1,80, dotata di copertura fissa (non costituisce copertura fissa l ombrellone o la tenda retraibili) ed eventuale pedana.

133 Esempi tipologie DEHORS PARZIALMENTE CHIUSO TIPO 3: Dehors chiuso Nel periodo invernale dal 01 Ottobre al 30 Aprile sono consentite strutture che delimitano e chiudono la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o laboratorio artigianale (esempio: pizzeria da asporto, gelaterie, ecc.), delimitate anche su quattro lati da alte perimetrazioni (superiori a mt 1,80), dotata di copertura e pedana. Le strutture i dehors, come sopra definiti, debbono essere costituiti da manufatti, che pur assicurando la massima stabilità costruttiva, sono caratterizzati da precarietà e facile amovibilità, purché diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Esempi tipologie DEHORS CHIUSO

134 Esempio progettuale di DEHORS CHIUSO Pianta Dehors Sezione del Dehors Prospetto frontale Prospetto laterale TIPO 4 : Strutture innovative Per strutture innovativa si intendono le soluzioni di strutture diverse dalle precedenti, appositamente progettate a carattere innovativo per forma, dimensioni materiali e relative a situazioni particolari, inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata qualità ambientale. Le strutture innovative saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: carattere innovativo della proposta in termini di tecnologie impiegate e materiali; valenza architettonica in riferimento al luogo.

135 3.6 Durata occupazione Dehors Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con dehors si intende l installazione degli stessi limitata nel tempo, i quali devono essere fissati al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione; possono essere anche ancorati agli edifici adiacenti purché l ancoraggio sia prontamente e facilmente rimovibile. In relazione alla temporalità, il dehors può essere: stagionale permanente Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell arco dell anno solare. Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo per un periodo complessivo non superiore a cinque anni (rinnovabile una sola volta per uguale periodo) a far data dal giorno del rilascio della concessione per l installazione della struttura Definizione e durata dell autorizzazione Le strutture temporanee sono soggette ad apposita autorizzazione amministrativa espressa di seguito autorizzazione. Il periodo di installazione è temporaneo e stagionale e si intende per: occupazione stagionale, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore o pari a mesi sei (180 giorni); occupazione temporanea, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a 364 giorni. L autorizzazione non è prorogabile. Gli esercizi pubblici già titolari di autorizzazione dovranno presentare domanda entro il 31 Gennaio di ogni anno Modalità per le richieste 1. I pubblici esercizi, i titolari di attività commerciali o di pubblico esercizio, che intendano collocare, un dehors o semplici arredi come tavolini, sedie e panche su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da luogo pubblico) deve ottenere specifico titolo autorizzativo/concessorio del Comune. 2. A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare formale istanza in via telematica allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) in regola con la normativa sull imposta di bollo, corredata della seguente documentazione: generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente; se la domanda è presentata da persona giuridica deve essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante; ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare; ubicazione dell esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors ; misura e consistenza dell occupazione; tipologia dell occupazione; durata e modalità d uso dell occupazione (fasce orarie); dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni previste nel presente regolamento. tutti i riferimenti allo stato di fatto dell area interessata, nonché l indicazione della disciplina di sosta o divieto dell area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, di accessi carrai;

136 le planimetrie dell area in scala 1:500 e l estratto di P.R.G., del P.T.P.R. e catastale in scala 1:2000 individuanti la particella/area su cui verrà inserito il dehors; illustrazioni in scala 1:200 con l esatta ubicazione del dehors; piante e sezioni dell installazione proposta, con i necessari riferimenti all edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno in una situazione prospettica dell inserimento del chiosco nell ambiente. le caratteristiche della struttura (di norma in scala 1:50) e degli arredi che si intendono utilizzare; certificazione asseverata, resa da professionista abilitato, di: idoneità statica e sismica dell opera di progetto, ai fini dell attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza con certificazione della resistenza dell opera alla pressione del vento, conformità al presente Regolamento, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e asseverazione del rispettano delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e di tutte le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia di attività produttive; certificazione di conformità al D.M. 37/08 dell impianto elettrico e d illuminazione e/o dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa - dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione; d illuminazione e/o dichiarazione che gli impianti saranno realizzati in base alla vigente normativa - dopo la definitiva realizzazione degli stessi deve essere prodotta la relativa certificazione; sismica dell opera di progetto, ai fini dell attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza con certificazione della resistenza dell opera alla pressione del vento, conformità al presente Regolamento, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e asseverazione del rispettano delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e di tutte le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia di attività produttive; documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors dovrà essere realizzato e fotoinserimento dello stesso nel contesto ambientale; nulla osta del proprietario o dell amministratore dell immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell edificio; copia dell'autorizzazione per l'esercizio di attività o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività; certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva; Iter istruttorio del Responsabile SUAP 1. L istanza, corredata di tutta la documentazione di cui al punto precedente, sarà istruita dal SUAP che richiederà il rilascio di tutti i pareri o atti di assenso agli uffici e amministrazioni competenti. 3. L istruttoria del procedimento è coordinata dal responsabile dello sportello unico delle attività produttive che ha il compito di raccordare tutti gli endoprocedimenti coinvolti, di competenza di uffici interni al comune, ai sensi delle vigenti norme sullo sportello unico delle attività produttive. 4. L istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati necessari - i pareri, e comunque ogni atto endoprocedimentale necessario per indire la conferenza dei servizi interna a cui partecipano i Responsabili dei Servizi coinvolti. 5. Il verbale della conferenza dei servizi sostituisce gli atti endoprocedimentali necessari. Alla conferenza di servizi interna si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i, con riferimento alla conferenza decisoria. 6. Di norma l installazione di dehors è subordinata all acquisizione dei seguenti pareri: a) del Comando di Polizia Locale che valuterà, in particolare: la presenza dei requisiti minimi di sicurezza alla circolazione stradale; la sussistenza di un adeguato spazio di transito pedonale lungo il marciapiede; la compatibilità dell intervento in caso di riduzione di aree destinate alla sosta; b) del Responsabile SUE nel caso in cui l installazione del dehors rivesta rilevanza urbanistico-edilizia

137 (dehors chiusi). c). del Tecnico Istruttore di cui al punto del presente Regolamento nel caso di dehors da realizzare in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (in questo caso l istanza dovrà essere inoltre corredata della richiesta di autorizzazione paesaggistica), nei centri storici, ovvero in tutti i casi in cui il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno avvalersi di tale figura professionale; e) della Soprintendenza qualora il dehors sia collocato in adiacenza o in prossimità di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale o insistano su aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Il Responsabile del SUAP, acquisiti tutti i pareri/atti di assenso endoprocedimentali emessi dagli Uffici/Enti competenti (permesso di costruire, concessione per l occupazione di suolo pubblico, ecc.), conclude l iter istruttorio del procedimento e emette motivato provvedimento conclusivo (rilascio o diniego)./ Il Responsabile SUAP trasmette copia dell autorizzazione anche all Ufficio tributi per quanto di competenza. La durata della occupazione del suolo pubblico è di norma stabilita in anni dodici. Il rilascio dell autorizzazione è soggetto al versamento di una cauzione a garanzia del perfetto ripristino dell area occupata determinata secondo i criteri di seguito definiti: Per i dehors di tipo 1 e di tipo e 2 la cauzione è pari a 100,00, fermo restando comunque in capo al concessionario l obbligo di ripristino come previsto dall art. 11; per i dehors di tipo 3, con struttura chiusa rigida di tipo scatolare da ancorare su suolo pubblico, la cauzione è pari a: a) 500,00 per superfici fino a 20 mq; b) 1.000,00 per superfici maggiori di 20 mq e fino a 40 mq; c) 2.000,00 per superfici maggiori di 40 mq; In allegato alla comunicazione di fine lavori il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare allo Sportello Unico Edilizia idonea documentazione fotografica a colori della struttura installata. L autorizzazione precaria e temporanea viene concessa, anche per periodi stagionali, nell arco di tempo compreso tra il 1 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno solare. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio ovvero dell attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione. Nel caso si intenda modificare la struttura autorizzata (tipologia, caratteristiche costruttive e materiali), occorrerà richiedere nuova autorizzazione completa di tutta la documentazione. Allo scadere del termine dell autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico. La collocazione di dehors comporta la variazione della superficie di somministrazione. Per la nuova autorizzazione, nel caso in cui non ci siano modifiche rispetto al contenuto tecnico amministrativo della domanda originaria, l istanza non deve essere corredata dalla documentazione prevista per la suddetta procedura. Per la nuova autorizzazione il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima della naturale scadenza. L istanza dovrà contenere la dichiarazione resa in forma di atto notorio, attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni dovuti inerenti il dehors riferiti all'anno precedente Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata (D.P.R. n.31/2017). Ai fini dell assoggettabilità o meno dell intervento alle norme paesaggistiche è necessario fare riferimento al d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi

138 dall autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il quale definisce una serie di interventi di lieve entità esclusi dalla necessità di richiedere il nulla osta, ed altri sottoposti a procedimento semplificato. Il procedimento semplificato è ulteriormente snellito e sono definiti il modello unico per l istanza e lo schema di relazione paesaggistica semplificata. La Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21/07/2017, n. 42, fornisce ampi chiarimenti interpretativi per l'applicazione dello stesso Decreto. Alla luce dell evoluzione del novellato quadro giuridico non è richiesto il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche a chi ponga in essere interventi che non comportino un alterazione dei luoghi o dell aspetto esteriore degli edifici. Ai sensi dell art. 20 co. 2 del d.p.r. 31/2017, si forniscono le seguenti disposizioni ed indicazioni: A) Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi riportati ai punti A16 e A17 dell Allegato A del d.p.r. n.31/2017e le opere di seguito indicate: occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare (Allegato A punto A16 del d.p.r. n.31/2017);. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo (Allegato A punto A17 del d.p.r. n.31/2017). Rientrano in queste fattispecie d intervento e, pertanto, sono esclusi dal rilascio dell autorizzazione paesaggistica (fatto salvo diverso accertamento, e/o nuove disposizioni), le seguenti tipologie: arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine,panche, paraventi; elementi complementari di copertura e riparo in particolare: ombrelloni, tende a sbraccio, gazebi, pedane, fioriere, ecc.; dehors aperto : copertura con ombrelloni, tende a braccio; dehors semichiuso : copertura di cui sopra con protezioni laterali e/o frontali (paraventi); elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, ecc.; ogni altro elemento di impresa in occasione di particolari manifestazioni: gazebi, ecc comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare. B) Sono soggetti ad autorizzazione semplificata i seguenti interventi riportati ai punti B25 e B26 dell Allegato B del d.p.r. n. 31/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del d.p.r. n.31/2017 : occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell anno solare (Allegato B punto B25 del d.p.r. n.31/2017); verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale (Allegato B punto B26 del d.p.r. n.31/2017).

139 Rientrano in queste categorie di intervento (fatto salvo diverso accertamento, e/o nuove disposizioni) le seguenti tipologie: ogni altro elemento di impresa in occasione di particolari manifestazioni: gazebi, ecc superiore a 120 giorni e non superiore a 180 giorni nell'anno solare. dehors chiuso : struttura chiusa di tipo scatolare; Obblighi del Titolare del provvedimento I titolari dell autorizzazione sono obbligati a: mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro; mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato; attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione/concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in mq., alla posizione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere ecc); ritirare quotidianamente, alla chiusura dell esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere ritirati o custoditi nell ambito dell occupazione in ordine, impilati e da non rappresentare intralcio; in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell esercizio, ovvero per periodi superiori a tre giorni, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall esterno; in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors; riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente; qualora l installazione del dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale gli oneri saranno a carico del concessionario; mantenere e non manomettere i capisaldi a terra indicanti la propria concessione prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane; provvedere, ove siano previste le pedane, alla pulizia della superficie sottostante; pagare il canone di occupazione suolo pubblico previsto dal vigente regolamento comunale; ritirare l autorizzazione prima dell inizio dell occupazione ed esporla nel luogo ove è esercitata l attività; comunicare all Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione Criteri di collocazione Il dehors sono installati in prossimità dell esercizio in sede fissa od ai chioschi di cui costituiscono pertinenza ed in particolare andranno osservati i seguenti criteri: a) dovranno rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada. b) Il dehors non deve occultare la vista della segnaletica stradale presente nelle immediate vicinanze

140 della struttura. Altresì non deve risultare occultata la vista di eventuali targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune. c) I dehors devono essere installati garantendo la maggior attiguità possibile all'esercizio, non è consentito installare dehors situati dalla parte opposta di una carreggiata stradale rispetto all'esercizio commerciale salvo la presenza di esercizi ubicati in zone a traffico limitato. Per gli interventi ricadenti nelle aree A (Centro storico) i dehors dovranno essere installati nella proiezione dell esercizio, garantendo così la migliore attiguità possibile all esercizio stesso; d) I dehors del tipo 3 (chiusi) devono rispettare le norme in materia di distanze legali stabilite dal Codice Civile. e) non è consentito installare dehors, o parti di esso: in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale; ove vige il divieto di sosta; nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli; d) l area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici; e) il dehors non deve essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinati per la circolazione; f) nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali della larghezza di metri 1,50, nel caso in cui il marciapiede risulti inferiore a tali dimensione, l'intero marciapiede. Nel caso in cui il dehors sia posizionato sulla carreggiata in aderenza a un fabbricato deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza di metri 1,50 o alla larghezza del marciapiede. g) i dehors non possono essere utilizzati come deposito dove accatastare all esterno arredi o materiale vario. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere. h) Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell intestatario dell autorizzazione, il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale. i) Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall ingresso dell esercizio cui sono annessi è necessario l attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. m) L installazione delle strutture precarie dei dehors nell area di pertinenza degli edifici vincolati e aree vincolate, monumenti ai sensi del del D. Lgs. 42/2004 e dal P.R.G., dovranno rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa con particolare attenzione nell uso dei materiali e dell inserimento nel contesto fatte salve le eventuali prescrizioni di cui al parere dell autorità preposta; né dovranno limitare la visibilità e/o la fruizione collettiva del monumento stesso.

141 n) Nelle zone di pregio turistico-ricettivo, la localizzazione dei manufatti temporanei non deve comportare l alterazione delle caratteristiche architettoniche che identificano l ambiente, nello spirito di salvaguardia e tutela. o) L occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei dehors devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell esercizio stesso. Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino nei vicoli che confluiscono nelle arterie pedonali centrali le istanze saranno prese in considerazione in subordine rispetto a quelle relative agli esercizi direttamente collocati nelle arterie centrali. p) L occupazione di suolo per la collocazione dei dehors non può superare quanto indicato nel presente Regolamento e deve rispettare il contenuto delle stesse schede allegate che ne fanno parte integrante del presente Regolamento. q) La superficie del dehors non può comunque eccedere il 100% della superficie a destinazione commerciale dell esercizio cui è annessa, con il limite massimo di mq ZONA PRESCRIZIONI Zona A centro storico (Piazza C.Leonelli) Sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.. Sono altresì consentite delimitazioni con vasi e/o fioriere in ghisa, ferro e terracotta E ammessa struttura a gazebo, in legno o metallo, con eventuale copertura in rame o tela naturale, compatibili con gli elementi di arredo presenti nella stessa piazza, e in armonia con il contesto storico e ambientale della zona. Tale possibilità dovrà essere preventivamente concordata con l Amministrazione. Non sono ammessi dehors chiusi. Sono sempre ammesse sui sedimi delle aree pedonali soluzioni prive di copertura. La Zone all interno della possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con le soluzioni di cui al perimetrazione del successivo punto 3.11 lett. A), D) e F) a struttura lignea o metallica e copertura in tela centro storico naturale, tutti dello stesso colore e tipologia costruttiva per ogni singolo esercizio commerciale. Percorsi porticati della zona centrale storica: Sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura. La delimitazione con vasi e/o fioriere non è ammessa lungo il lato interno, parallelamente al senso di flusso del passaggio pedonale, che deve disporre di uno spazio minimo di metri 1,50, libero da arredi (sedie e/o altro). Rimanenti porzioni di territorio comunale (compresi tutti i sedimi di vie o piazze perimetrali) L installazione è ammessa su tutti i sedimi di vie o piazze perimetrali nel rispetto dei criteri previsti al precedente punto 3.7. Sono ammesse tutte le soluzioni con o senza copertura. E privilegiata la scelta di dehors costituiti da struttura in legno dotata di elementi verticali e orizzontali quali pilastri, travi (struttura primaria) e travetti (struttura secondaria inglobati all interno della struttura primaria), a sostegno della copertura in tavolato di legno opportunamente impermeabilizzati; La scelta del materiale legno è dovuta alle sue caratteristiche: ecologico, ecocompatibile e di facile lavorazione, reperibilità ed amovibilità. Nella scelta della tipologia del dehors si deve tener conto del contesto armonico dell edificio e dell area interessata, al fine di ridurre la percezione della struttura come elemento estraneo. Nel caso di struttura in legno la copertura, costituita da travi, travetti, tavolato, impermeabilizzazione, sarà inglobata all interno di una fascia, in rame o alluminio verniciato alle polveri color rame, che fungerà da canale di gronda per il convogliamento delle acque meteoriche. La scelta delle colorazioni selezionate per il legno sono principalmente due, legno dal colore naturale chiaro o legno bianco, sbiancato, non trattato, in grado di conservare le sue naturali venature. I montanti dovranno essere fissati al suolo esclusivamente mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, senza l uso di cementanti edili o plastici.

142 Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione; la struttura dovrà essere dotata di saetta antivento (vedere esempio Deors chiuso punto ) Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l inserimento ambientale Gli eventuali teli di copertura (con le diverse tipologie), dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere in tessuto di doppio cotone impermeabilizzato chiaro non lucido in tinta unita (bianco o crema). Per quanto riguarda la struttura portante dei dehors stagionali, per gli interventi ricadenti nelle aree A (Centro storico), la stessa potrà essere in legno o in metallo verniciato nei seguenti colori tipo: verde scuro (RAL 6009) e canna di fucile (RAL ). I dehors stagionali già oggetto di precedenti autorizzazioni dovranno, su richiesta dell'amministrazione Comunale od in caso di interventi di manutenzione, conformarsi alle presenti disposizioni ovvero alle prescrizioni dettate dall Amministrazione. É escluso l uso di alluminio anodizzato o di colore naturale Pubblicità su elementi componenti i dehors e tende. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto messaggi pubblicitari propri dell esercizio commerciale, ovvero il nome e la tipologia cui l esercizio pubblico appartiene. Gli elementi pubblicitari devono recare caratteri alfanumerici che per colore, dimensione e stile siano coerenti con il dehors e il contesto architettonico e/o monumentale circostante. Non sono ammessi messaggi pubblicitari luminosi per luce diretta. Non sono ammessi messaggi di terzi. I dehors all interno del centro storico devono rispettare scrupolosamente il contesto architettonico e/o monumentale circostante. All interno del dehors è consentita l installazione di un pannello porta menù avente dimensione che non superi i cm. 50 x 40, posto su piedistallo in metallo scuro verniciato a polveri di colore grafite. La pubblicità dovrà essere autorizzata con separato atto ai sensi del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni e Pubblicità Superfici autorizzabili Temporaneamente i manufatti e le strutture precarie individuati come dehors, oggetto del presente regolamento, potranno avere una superficie: su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, non superiore al 50% della superficie di pubblico esercizio esistente, con un minimo garantito di mq. 15 fino ad un massimo di mq. 100; su suolo privato fino a un max. di mq. 150; su superfici a terrazzo privato fino a un max. di mq. 150 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, con un minimo garantito di 15 mq. Nel caso di utilizzo, per una singola struttura, di più aree insistenti su suolo pubblico, su suolo privato ad uso pubblico e su suolo privato, si potrà ammettere il cumulo fino a una superficie max di mq Lavori nel sito del Dehors Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti ogni qualvolta nell area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere indifferibili e urgenti di pubblico interesse, manutenzione straordinaria delle proprietà comunali, interventi urgenti di Enti erogatori di servizi di prima necessità, di opere urgenti da eseguire a cura di terzi proprietari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

143 In tal caso l Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero, quest ultima dovrà essere recapitata almeno 10 gg. prima dell inizio lavori salvo casi urgenti e indifferibili. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili, conformemente al Regolamento Tosap Modalità di utilizzo I dehors devono essere utilizzati esclusivamente nei giorni di apertura del pubblico esercizio che il concessionario gestisce e nell ambito dell orario di apertura dell esercizio medesimo. Per i dehors senza struttura portante, i tavoli le sedie e gli ombrelloni devono essere rimossi, o accantonati dinanzi il pubblico esercizio, nel giorno e negli orari di chiusura. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad usi diversi. Comunque tutte le componenti degli elementi costituitivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali. Eventuali sostituzioni di elementi devono avvenire esclusivamente con elementi identici al fine di non alterare l aspetto autorizzato del dehors Decadenza dell autorizzazione Dal momento del ritiro dell autorizzazione alla collocazione del dehors l esercente ha 30 giorni di tempo per allestire le strutture autorizzate e 5 giorni dall installazione per provvedere a depositare una dichiarazione di corretto montaggio delle strutture presso l Ufficio Economato e Patrimonio. Trascorso tale periodo l autorizzazione decade Revoca o sospensione dell autorizzazione Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per le ragioni stabilite dal regolamento per l applicazione del canone per l occupazione suolo pubblico o per qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell interesse pubblico originario, il provvedimento autorizzatorio di occupazione suolo pubblico per i dehors può essere revocato o temporaneamente sospeso da parte dell Amministrazione Comunale. L autorizzazione e revocabile quando: la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi; la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato o la struttura venga utilizzata in difformità alle condizioni e prescrizioni autorizzate; reiteratamente non sono rispettati gli orari di esercizio; insorgono motivi di igiene, ordine pubblico e pubblica sicurezza; non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento; previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica; qualora l occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo. L efficacia ovvero l esecuzione del provvedimento autorizzatorio può essere anche sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell atto che la dispone. La revoca dell autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, dell importo pagato. Si incorre altresì nella revoca quando il titolare della stessa non abbia provveduto, entro il termine di 10

144 giorni dalla data prevista per l inizio dell occupazione, a corrispondere le somme dovute per l occupazione stessa, fermo restando comunque l obbligo dell assolvimento dei pagamenti. I provvedimenti di sospensione e revoca dell autorizzazione, salvo casi di particolare urgenza, sono adottati dal responsabile del Settore Attività Produttive competente, previa notifica di atto di diffida, che ai sensi della normativa vigente, in materia, costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione provvede l Amministrazione Comunale direttamente con rivalsa delle relative spese Diniego dell autorizzazione Non si procede al rilascio dell autorizzazione quando al titolare della richiesta di autorizzazione siano state contestate almeno tre violazioni nell anno precedente la richiesta relative all uso del suolo pubblico e alla manutenzione ed uso dei manufatti; in tale ipotesi il titolare della autorizzazione non può ottenerne altra prima che sia decorso un anno. E fatta salva la possibilità da parte dell Amministrazione Comunale di negare il rilascio dell autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia della pubblica incolumità Rinnovo Dehors stagionali 1. La autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors può essere rinnovata, previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza in materia di viabilità, e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento; dopo la scadenza del quinto rinnovo, dovrà essere presentata una nuova domanda. 2. In occasione di rinnovo della autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare al SUAP formale istanza in bollo, almeno 30 giorni prima della scadenza della autorizzazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta originario. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla autorizzazione per farne parte integrante. I termini del procedimento per il rinnovo della autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni qualora l installazione del dehors non ricada in zona tutelata.. 3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della autorizzazione il SUAP deve darne comunicazione al Corpo di Polizia Municipale e all'ufficio Urbanistica, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali servizi dovranno comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del servizio che non comunichi al SUAP il proprio motivato dissenso entro tale termine. 4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la autorizzazione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo Norme generali 1. Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie. 2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors chiusi può avere durata massima di dodici anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.

145 3. Il versamento relativo all occupazione di suolo pubblico andrà effettuato nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia Disposizioni transitorie e abrogazione di norme Relativamente ai dehors autorizzati antecedentemente all entrata in vigore del presente regolamento sono fatti salvi i diritti acquisiti; l Amministrazione Comunale intende avviare una ricognizione finalizzata alla verifica della conformità delle strutture realizzate con i titoli autorizzativi rilasciati. Gli esercenti di pubblici esercizi, titolari di autorizzazione o concessioni per l occupazione di suolo pubblico, adeguano le strutture poste in essere alle caratteristiche previste dal presente regolamento, entro mesi tre dalla sua entrata in vigore e comunque non oltre il 31/01/2018. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l Amministrazione può imporre l obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della autorizzazione o concessione. Gli esercenti di pubblici esercizi, titolari di autorizzazione o concessioni per l occupazione di suolo pubblico anche con dehors, relative a domande presentate prima dell entrata in vigore del presente regolamento o che hanno in istruttoria domande di proroga, possono proseguire il mantenimento dell autorizzazione rilasciata fino al 31 gennaio 2018 a condizione che venga presentata la nuova domanda corredata di tutta la documentazione prevista nel presente Regolamento e qualora necessario venga aggiornato il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e l adeguamento delle strutture poste in essere alle caratteristiche del presente Regolamento Sanzioni Fermo restando le sanzioni previste dal codice della strada (art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.) per l occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, o senza osservare le prescrizioni della autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 155,00 a 624,00. Il Comune, qualora venga accertata l occupazione di suolo pubblico con dehors senza la prescritta autorizzazione, o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, provvede ad ordinare al titolare dell autorizzazione l immediata rimozione dell occupazione abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora il gestore dell esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati, le strutture sono rimosse d ufficio con spese a carico del trasgressore. Il materiale rimosso viene conservato dall Amministrazione Comunale e tenuto a disposizione per 30 giorni; scaduto tale termine si provvede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si deve dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato della vigilanza. Eventuali spese di deposito, mantenimento e smaltimento del predetto materiale sostenute dall Amministrazione Comunale, sono poste a carico del trasgressore. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00. La realizzazione abusiva del dehors non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell autorizzazione, comporterà anche, qualora costituisca nuova costruzione, l applicazione delle disposizioni e sanzioni previste dalla L.R. n. 15/2008 e ss.mm.ii Verifiche e controlli Alla Polizia Locale è demandato il controllo del rispetto, da parte dei gestori/titolari dell attività, delle condizioni di cui all atto di autorizzazione.

146 Tariffe Le occupazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico così come disciplinato dallo specifico regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione della relativa tassa comunale.

147 ALLEGATO 4 - Modulistica Modello 1 ALLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA OGGETTO: Richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente per la installazione trasferimento ampliamento di chiosco Il sottoscritto......, nato......, il... nazionalità codice fiscale... residente in... Via... n...., tel.... ; (barrare la casella che interessa) titolare dell omonima impresa individuale... con sede legale in... Via... n.... partita IVA/C.F.... quale legale rappresentante della Società... con sede legale in... Via... n.... partita IVA... con iscrizione al n.... in data... del Registro delle Imprese della CCIAA di... (da dichiararsi se posseduta); CHIEDE di poter occupare il suolo pubblico ubicato in..., per una superficie di m... x m..., per complessivi m2..., per : Installazione chiosco (sez. A); Trasferimento chiosco (sez. B); Ampliamento chiosco (sez. C); tipologia chiosco:... (specificare) SEZIONE A INSTALLAZIONE CHIOSCO INSTALLAZIONE Ubicazione chiosco: Russi, fraz..., via..., n...., Superficie chiosco:...; Superficie totale occupata:...; SEZIONE B TRASFERIMENTO CHIOSCO TRASFERIMENTO Ubicazione attuale: Russi, fraz..., via..., n...., Superficie chiosco:... ; Superficie totale occupata:... ; Ubicazione futura: Russi, fraz..., via..., n....,

148 Superficie chiosco:... ; Superficie totale occupata:... ; A tal fine comunica che: il sottoscritto è intestatario dell autorizzazione comunale n.... rilasciata in data... per l esercizio dell attività di..., il sottoscritto è intestatario della concessione di suolo pubblico n.... rilasciata in data... SEZIONE C AMPLIAMENTO CHIOSCO AMPLIAMENTO Ubicazione chiosco: Russi, fraz..., via......, n...., Superficie chiosco:... ; Superficie totale occupata:... ; Superficie totale occupata a seguito dell ampliamento... ; A tal fine il sottoscritto comunica: che è intestatario dell autorizzazione comunale n.... rilasciata in data per l esercizio dell attività di......, che è intestatario della concessione di suolo pubblico n rilasciata in data Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nei vigenti Regolamento Comunale TOSAP e Regolamento per l installazione dei chioschi su suolo pubblico e privato e per la relativa concessione permanente di suolo pubblico ; Il sottoscritto, inoltre, si impegna a sostenere le eventuali spese per sopralluoghi o per ulteriori istruttorie, accettando di versare eventualmente deposito cauzionale se richiesto dal Comune. Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76). Allegati: Estratto P.r.g.; Documentazione fotografica del luogo; Tavola indicante la ubicazione del chiosco (in caso di trasferimento ubicazione attuale e futura); Progetto di massima; Campagnano di Roma, lì... Il dichiarante...

149 Modello 2 ITER PRATICA (ad uso interno degli uffici comunali) Richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico prot. n del Titolare occupazione Ubicazione occupazione:..... Tipo di occupazione (passo carraio, posteggio, etc ) Superficie dichiarata m Superficie occupata m2... A cura del Corpo di Polizia Municipale: Per quanto di competenza si esprime parere al rilascio dell autorizzazione. Note eventuali: Data... A cura dell Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio: Per quanto di competenza si esprime parere al rilascio dell autorizzazione. Note eventuali: Data... A cura del servizio Attività Economiche Produttive (Ufficio Commercio/P. Amministrativa): Per quanto di competenza si esprime parere al rilascio dell autorizzazione. Note eventuali: Data... A cura dell Area Edilizia Privata e Urbanistica: Per quanto di competenza si esprime parere al rilascio dell autorizzazione. Note eventuali: Data... A cura del Servizio Tributi: Per quanto di competenza si esprime parere al rilascio dell autorizzazione. Note eventuali: Data...

150 3.2.9 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/ dehors posizionati su suolo pubblico e privato Al fine di garantire uniformità nella fruizione generale, per gli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sui fronti delle costruzioni ovvero circostanti a chioschi/dehors si applica la disciplina di cui agli articoli precedenti. Pertanto le scelte relative a materiali e finiture devono essere effettuate d'intesa con l Autorità comunale. Gli oneri della manutenzione degli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sono a carico dei proprietari anche se l'utilizzo è esteso al pubblico Recinzioni Le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate. Qualora i proprietari intendano eseguire le recinzioni, queste devono avere un aspetto decoroso, intonato all ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente ed alle prescrizioni particolari stabilite dagli Enti preposti. I cancelli di ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all esterno della sede stradale e in perfette condizioni di visibilità. Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi. Tutte le aree destinate all edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l igiene e la sicurezza pubblica. Il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell esecuzione d ufficio a spese del proprietario inadempiente. In prossimità degli incroci stradali o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico; l'autorità Comunale può dettare, caso per caso, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità. Le recinzioni tra le proprietà possono essere anche realizzate con rete e siepe, con sola siepe, con muro pieno. Le recinzioni da realizzare in zona agricola dovranno essere del tipo a secco o similari, rispettose dei tracciati storici, con ringhiere in ferro a disegni semplici e lineari. L altezza massima delle recinzioni non dovrà superare 2,50 m. E fatto obbligo per le nuove recinzioni di uniformarsi a quelle attigue esistenti in sito, ove queste ultime siano conformi alla presente normativa. Sono comunque fatte salve eventuali norme più restrittive per edifici di particolare interesse storicoarchitettonico e per le aree soggette a tutela paesaggistica e/o ambientale Numerazione civica. 1. Spetta all'autorità Comunale assegnare il numero civico ed i relativi subalterni dietro richiesta dell interessato da effettuare su apposita modulistica. L'apposizione del numero civico è fatta a spese del proprietario, così come la riapposizione conseguente a variazioni della numerazione notificategli dall'autorità Comunale.

151 Il numero civico, va collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, all'altezza dai 2,00 ai 3,00 m. Esso deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. Nel caso di demolizione di immobili o recinzioni, che non devono essere ricostruite, o di soppressione di porte esterne, di accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi che vengono soppressi. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell alfabeto progressivo o da altri numeri. Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito. 2. Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare La numerazione deve incominciare dall estremità che fa capo all area di circolazione ritenuta più importante; Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale; Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante. Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro; Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d incrocio con la strada superiore; Nelle strade che collegano due strade d ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d incrocio con la strada ritenuta più importante; Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale. 3. Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare La numerazione deve cominciare dall estremità che fa capo all area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari. Se da un lato della strada vi è l impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva. 4. Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale. 5. Numeri civici per i futuri accessi Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

152 6. Richiesta apposizione numeri civici Ai sensi del D.P.R. 223/89, la richiesta dei numeri civici esterni è requisito necessario per ottenere il rilascio dell agibilità dell immobile. Il proprietario, il costruttore, il titolare del permesso di costruire o l ammistratore chiedono all Ufficio Toponomastica l assegnazione dei numeri civici esterni secondo quanto disposto dalla suddetta normativa, prima che il fabbricato venga occupato e registrato al catasto. La modulistica è disponibile presso l Urp del Comune. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata di planimetria con l indicazione grafica degli accessi da numerare e la loro destinazione d uso. Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente Aree verdi 1. Le seguenti disposizioni si applicano alle modalità di impianto, alla difesa di aree verdi esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alle aree di pregio ambientale-storicopaesaggistico e non si applicano alle attività riconducibili all esercizio dell attività agricola, a vivai, orti botanici, impianti sperimentali, e a tutto quanto ad essi assimilabile. 2. Ricorso al verde in ambito edilizio Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma deve essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all evapotraspirazione e consentire l ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno. L uso di rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte a est e a ovest deve essere perseguito quando possibile perché consente buone riduzioni dell assorbimento della radiazione solare in estate limitando le dispersioni delle pareti in inverno. L uso di rampicanti sempreverdi sulle facciate esposte a nord riduce le dispersioni per convezione e protegge dai venti freddi in inverno. E consigliabile che anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est e ovest vengano ombreggiate per mezzo di cespugli. Al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai fabbricati (mitigando i picchi di temperatura estivi con un minor assorbimento dell irraggiamento solare nello spettro dell infrarosso aumentandone l'emissività) le pavimentazioni attorno al sedime del fabbricato esposte alla radiazione solare estiva dalle ore 12 alle ore 16 (ora solare) devono essere di tipo "freddo" (tappeto erboso, prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcestre), salvo che non siano già protette dalla radiazione solare diretta per la profondità di almeno cm.100. Il requisito è facoltativo per gli interventi relativi agli edifici esistenti. Dove possibile si obbliga la formazione di barriere frangivento a protezione degli edifici dai venti invernali realizzate con alberi sempreverdi. Sono da preferirsi le specie latifoglie piuttosto che quelle aghifoglie, a meno che, per queste ultime, la densità non sia molto elevata. 3. Aree verdi libere, attrezzate e non, dedicate al gioco E definita area verde libera non attrezzata dedicata al gioco, l area di libero accesso destinata per attività ludiche o di socializzazione, eventualmente attrezzata da strutture di ricreazione fisse o mobili. Ogni struttura installata nelle aree a verde attrezzate deve essere accompagnata dalle istruzioni sull uso della stessa. È interdetto, l accesso a dette aree ai cani ed altri animali da compagnia anche se legati al guinzaglio e/o forniti di museruola. 4 Aree verdi libere, attrezzate e non, dedicate agli animali da affezione E definita area verde libera non attrezzata dedicata agli animali d affezione, l area di libero accesso, con la presenza di strutture fisse o mobili finalizzata ad attività rivolte agli animali da affezione. 5 Fruizione delle aree verdi, attrezzate non, dedicate agli animali da affezione

153 Nel rispetto della normativa inerente le razze animali e d incroci di razze a rischio d aggressività è permesso, sempre alla luce della particolare destinazione d uso, l accesso a dette aree ai cani ed altri animali da compagnia anche se non legati al guinzaglio e non forniti di museruola. I titolari degli animali da affezione sono impegnati a vigilare sul comportamento degli stessi, garantendo la propria presenza in quanto risponderanno personalmente di eventuali danni che dovessero essere prodotti dai propri animali ed inoltre sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi che vengono prodotti dagli stessi, smaltendoli nelle aree attrezzate con strutture idonee che verranno predisposte dal comune. E fatto divieto di spazzolare i propri animali, con il conseguente spargimento di peli, nell aree. E interdetto l accesso alle cagne in calore. Il Comune di Campagnano di Roma si riserva di concedere l adozione e gestione dell area a soggetti terzi che abbiano per fini statutari la tutela degli animali. Il Comune di Campagnano di Roma può autorizzare all interno delle aree in oggetto iniziative finalizzate alla promozione di un corretto rapporto uomo-animale. 6. Aree verdi in concessione I concessionari a qualunque titolo d aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari d aree verdi private e gli altri gestori del verde d uso collettivo (cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Locali, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Lazio, la Provincia di Roma) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del presente Regolamento. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi sono in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell articolo 2051 del Codice Civile, con l obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all approvazione del Settore Verde e Ambiente. Per qualsiasi intervento edificatorio all interno dell area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento. Per intervento edificatorio s intende ogni intervento permanente o temporaneo (tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica. 7 Obblighi e divieti nelle aree di cantiere Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti che possano danneggiare o compromettere la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. E vietato nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA (zona protezione albero) o sulle piante stesse: a) Il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici; b) La combustione di sostanze di qualsiasi natura; c) L impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura; d) Scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante; e) Causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta; f) L affissione diretta con chiodi, l apposizione di cavi, filo di ferro o materiale inestensibile sulle piante; g) Il riporto o l asporto di terreno, il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere e di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ed inoltre è vietato l interramento d inerti o di materiali d altra natura, che vari il piano di campagna;

154 h) Il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell apparato radicale stesso; i) Il costipamento e la vibratura. 8. Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche Gli scavi per la posa in opera d impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi, ed in ogni caso le radici devono essere protette con un apposita stuoia e mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell area radicale sono da eseguirsi a mano. Analogamente, tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora d alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti. 9 Protezione degli alberi Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all apparato radicale. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale). In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori. 10 Deroghe Eventuali deroghe alle distanze minime indicate nel presente regolamento potranno essere concesse dal Settore Verde e Ambiente, previa documentata e provata motivazione. Sono ammissibili deroghe in occasioni di lavori nel sottosuolo che interessino canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi: a) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità d impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati è stata posizionata all interno delle ZPA; b) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA; c) Per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità. Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi saranno effettuati a mano previa messa in evidenza dell apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la protezione o la potatura e disinfezione.

155 Sono ammissibili deroghe, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore Verde e Ambiente, rispetto al divieto di transito dei mezzi. Qualora non si possa evitare di transitare all interno dell area di pertinenza la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche. 11 Abbattimento degli alberi In caso di "pericolo imminente" la Proprietà comunica gli interventi urgenti da porre in essere accompagnando la comunicazione da idonea relazione a firma di tecnico qualificato. Sulla scorta di tali informazioni e delle successive valutazioni, il Soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale rilascia l'atto di permesso o, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, emana specifico atto teso a rimuovere definitivamente la pericolosità. Abbattimento e sostituzioni di piante: sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando siano presenti situazioni di pericolo, quando la salute dell albero ammalato non consenta un intervento di conservazione, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici. In ogni caso: a) l'abbattimento, sia conseguente al rilascio di permesso di costruire o di atto equipollente, sia dovuto a dolo - in questo caso fatte salve le sanzioni di cui alle leggi e norme vigenti comporta la piantumazione di alberi in sostituzione di quelli abbattuti in numero variabile da 1 a 3, a seconda delle specie messe a dimora nel lotto. b) l'abbattimento di alberi ad alto fusto aventi età superiore ad anni 5, comporta che le essenze da porre a dimora devono tendere al mantenimento della situazione visiva preesistente. In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia ed è vietato l abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo di: a) alberi riconosciuti monumentali; b) alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo; c) alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti superiore a 120 cm, misurate ad un altezza di 120 cm dal suolo; d) macchioni arbustivi, storiche piantate di particolare pregio, siepi naturali, che siano oggetto di specifica protezione per la rarità della specie o per la loro ubicazione in giardini storici. L abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui alle precedente punto lettere a) e b), può essere autorizzato solo in caso di: morte dell albero, accertata dall ufficio; stretta necessità o straordinarietà; alberi o arbusti che presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza e pertanto si ravvisi; gli alberi o gli arbusti che presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico; alberi o gli arbusti che provochino danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta; alberi o gli arbusti che presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d impianto o ad una non appropriata scelta botanica;

156 alberi o gli arbusti che siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un area verde che comporti il miglioramento ambientale dell area stessa; alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un opera edilizia pubblica o privata. Qualora ricorrano i casi predetti, ciò dovrà essere accertato e certificato, dagli uffici competenti e dai tecnici abilitati. Il Settore Verde e Ambiente provvederà a rilasciare l autorizzazione, o comunicare il diniego motivato entro 30 giorni dalla ricezione dell istanza o nello stesso termine potrà richiedere documentazione integrativa riservandosi la decisione negli ulteriore trenta giorni. 12 Modalità di ripristino in caso di abbattimenti non autorizzati Nel caso d abbattimenti privi di autorizzazione sarà disposto a cura del Responsabile del Servizio il ripristino dell area, indicando le specie e le modalità di reimpianto sulla base dei criteri fissati nella seguente tabella. TABELLA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DELLE PIANTE ABBATTUTE SENZA AUTORIZZAZIONE. ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO Diametro fino a cm 40 n. 2 PIANTE: diametro cm 10 Diametro fino a cm 70 n. 3 PIANTE: diametro cm 10 Diametro fino a cm 100 n. 4 PIANTE: diametro cm 10 Diametro fino a cm 130 n. 5 PIANTE: diametro cm 10 Diametro oltre cm 130 n. 7 PIANTE: diametro cm 10 Modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm dal colletto Il Responsabile del Servizio provvederà ad attestare i casi nei quali sia impossibile od inopportuno procedere al reimpianto secondo le modalità di cui alla sopra riportata tabella e prescriverà le opportune modalità sostitutive. 13 Abbattimento in ambito privato in aree sottoposte a vincoli Gli abbattimenti d alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell 8 agosto 1985 Legge Galasso, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio - Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione. Il termine è di giorni 120 come previsto dall art. 146 del D. Lgs. N. 42/04 per acquisire il necessario parere della competente Soprintendenza, secondo le procedure previste ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 37 e 38 del presente regolamento. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno. 14 Abbattimento in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli I privati possono eseguire abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate:

157 ABBATTIMENTO ALBERATURE CLASSE DI GRANDEZZA Soglia di salvaguardia delle alberature private misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra 1. Grandezza (altezza > 16 metri) cm Grandezza (altezza metri) cm Grandezza (altezza < 10 metri) cm Abbattimento d alberi in aree pubbliche non sottoposte a vincoli Qualora l abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione, posti in aree a verde pubblico sia richiesto da privati cittadini, l autorizzazione all abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Settore Verde e Ambiente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. Il Settore ambiente valuta l opportunità e le modalità per il ripristino. 16 Tempi di esecuzione Fatti salvi i casi di particolari necessità, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell avifauna. 17 Criteri di riferimento delle potature La potatura deve essere eseguita con la dovuta accortezza essendo la stessa orientata a mantenere piante sane, piacevoli alla vista. E compito del Settore competente, valutare i casi nei quali la potatura non eseguita a regola d arte costituisca un danno per il patrimonio verde, segnalare i casi alle competenti autorità. 18 Divieto di capitozzatura Salvo espressa deroga rilasciata dal Settore Verde e Ambiente è fatto divieto di praticare la capitozzatura. 19 Vegetazione e viabilità pubblica I proprietari o possessori delle aree sulle quali dimori la vegetazione hanno il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti. In particolare devono assicurare la visibilità e la fruibilità della segnaletica degli specchi riflettenti e della carreggiata. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi su fondo pubblico solo quando l aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto al piano di calpestio. Nel caso in cui vi sia la caduta d alberi che rovinano su suolo pubblico i proprietari o possessori sono tenuti a rimuoverli senza ritardo, dandone avviso agli uffici comunali preposti. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere adeguati o del caso rimossi a cura e spese dei possessori che dovranno anche risarcire eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico. 20 La manutenzione delle alberate

158 Il Responsabile del Servizio programma opportunamente le periodiche potature delle alberate al fine di garantire la stabilità dell albero, il contenimento delle chiome per impedire possibili danni all incolumità pubblica e privata. 21 I trapianti arborei Si definisce trapianto arboreo il cosiddetto grande trapianto, che ha per oggetto alberi in età adulta e nel pieno dello sviluppo. Il trapianto arboreo, alla luce dei danni che comporta alla pianta e all ambiente d origine è vietato, tranne in casi determinati per i quali il Responsabile del Servizio può prescrivere diversamente. 22 Intervento fitosanitario Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplichino, in maniera ottimale, la loro funzione ecologica ed ornamentale. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso: a) la scelta di specie adatte all ambiente climatico locale, al sito e all effettivo spazio disponibile; b) l impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma; c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura; d) l adeguata preparazione dei siti d impianto; e) il rispetto delle PZA indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio. Tali indicazioni pongono l accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità di difesa naturale della pianta stessa, rendendola maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari. 23 Salvaguardia fitosanitaria Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei conservare e rendere disponibile ai controlli disposti dal Servizio competente la dichiarazione certificativa dell assenza da malattie/patologie al momento accertate, per specie (vedi cancro colorato: Platanus, ecc.), se necessario. È altresì cura del fornitore conservare copia del passaporto fitosanitario. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e alle acque. I possessori devono dimostrare di aver ottemperato alle misure di lotta obbligatoria previste dall autorità competente. 24 Impiego di prodotti fitosanitari

159 Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando si riscontra e documenta l impossibilità del ricorso a tale metodica d intervento, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci. In caso di disponibilità sono da preferire i prodotti endoterapici. In caso d utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri: a) efficacia nella protezione delle piante ornamentali; b) registrazione in etichetta per l impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate; c) bassa tossicità per l uomo e per gli animali; d) scarso impatto ambientale; e) assenza di fitotossicità o d effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento; f) rispetto delle normative vigenti in materia; g) l impiego di detti prodotti dovrà essere effettuato da ditte specializzate o preventivamente autorizzate dal Settore Verde e Ambiente del comune di Campagnano di Roma. 25 Scelta delle specie Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere preferite le specie autoctone nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono: a) l adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche; b) la resistenza a parassiti di qualsiasi genere; c) la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali; d) la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici. 26 Caratteristiche delle piante all impianto Sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto. Per quanto riguarda le dimensioni e l età delle piante è da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni. Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra e cm di circonferenza del fusto. Le più idonee caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d arte, al fine di ottenere le massime garanzie d attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo. 27 Distanze dai confini Fatto salvo per quanto previsto dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini sono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, escluso le alberature stradali.

160 TABELLA DISTANZE CONFINI CLASSE DI GRANDEZZA DISTANZA CONFINI 1. Grandezza (altezza > 16 metri) cm Grandezza (altezza metri) cm Grandezza (altezza < 10 metri) cm Distanze e modalità d impianto per i nuovi impianti e sostituzioni Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze d impianto: Distanza Specie di 1^ grandezza Specie di 2^ grandezza Specie di 3^ grandezza o di 1^ e 2^ grandezza, purché con chioma di forma piramidale stretta o colonnare Distanza minima dagli edifici 8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati 6,00 m 4,00 m Distanza dal marciapiede 2,00 m dal fusto al margine esterno 1,00 m 1,00 m a) Alberi La densità di piantagione deve essere almeno di un esemplare d alto fusto ogni 150 mq di area verde. Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto di volta in volta in base al contesto: palo singolo, triplo palo con smezzale, sotterraneo (con ancorette, con pali in legno, ecc.). b) Arbusti La presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d impianto indicativo 1 pianta/mq), da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d impianto indicativo 7/9 piante/mq); utilizzo: evitare di porli in punti dell area in cui viene reso più complesso l intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.; impiego di rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che d arbusti; pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o similari) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l uso di teli intrecciati in plastica). c) Aree mercantili

161 Cordolatura del posto pianta a raso rispetto alla pavimentazione dello spazio mercatale, mentre in corrispondenza degli stalli mercatali riservati alla vendita di prodotti che rilasciano liquidi e/o sostanze tossiche per gli apparati radicali degli alberi (pesce, ecc.), perimetrare i posti pianta limitrofi con una canaletta a raso che intercetti i liquami stessi; impianto d irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dagli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico; pavimentazione dello spazio-pianta con quadrotti alveolari forati (cemento, plastica) e/o piastre forate in ghisa posati a raso rispetto alla cordolatura ed intasati con misto stabilizzato; dissuasori metallici anti-parcheggio; protezione metallica al fusto anti-urto. d) Aree d incrocio In prossimità delle aree d incrocio, per la sostituzione d alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti da normativa vigente. e) Strade, piazze, parcheggi etc. Nella messa a dimora degli alberi su strade, piazze, parcheggi etc. si deve tener conto, oltre che delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche i seguenti fattori: a) sviluppo della specie in relazione all ampiezza dell asse stradale, delle piazze, dei parcheggi, etc., nonchè alle condizioni di luce, b) forma e caratteristiche delle piante a maturità, c) sviluppo più o meno rapido, d) caratteristiche dell apparato radicale, e) resistenza all inquinamento, f) rilevanza estetica. Le zone - pubbliche o di uso collettivo - adibite a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli, salve diverse e più vincolanti prescrizioni degli strumenti urbanistici, debbono: a) avere almeno il 10% dell area lorda del parcheggio con pavimentazione drenante, b) avere una la densità delle alberature non inferiore ad una pianta ogni 80 mq., c) delimitare l area con una cintura di verde di altezza non inferiore a 1,00 m. Per l ombreggiamento dei posti auto è suggerito l utilizzo di pergole ricoperte da rampicanti. Nella realizzazione di tutte le aree verdi previste è necessario predisporre un adeguato piano di irrigazione e manutenzione Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale; Il Comune realizza, manutiene e rende disponibili alla cittadinanza parchi e giardini aventi le seguenti caratteristiche: a) sono considerati giardini i terreni di piccole dimensioni, specialmente se recintati o delimitato da siepi, muri e simili, coltivati con piante ornamentali e fiori, sorgenti su area di proprietà o disponibilità comunale.

162 b) sono considerati parchi i terreni di medie o grandi dimensioni, comprendente boschi o prati, piante ad alto fusto e aiuole inframmezzate da vialetti e stradine, per lo svago e la ricreazione specialmente se recintati o delimitato da siepi, muri e simili, coltivati con piante ornamentali e fiori, sorgenti su area di proprietà o disponibilità comunale. Nei parchi e giardini di interesse storico e monumentale l'utilizzo di materiali ed arredi dovrà consentire il mantenimento delle caratteristiche di monumentalità e storicità dei luoghi, fatte comunque salve le norme di tutela paesaggistica e/o storico-architettonica di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi. Il Comune individua e classifica i giardini e parchi storici esistenti nel Comune, siano essi pubblici o privati, riservando agli stessi tutte le tutele previste da leggi Regionali e Nazionali. Il Comune si attiva per la tutela e valorizzazione dei giardini e parchi storici e delle aree vincolate di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio comunale. Un giardino o parco storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento. Esso può essere una villa, un parco o un giardino che abbia interesse artistico o storico anche in riferimento alle bellezze naturali ivi esistenti. Il riconoscimento dello status di giardino o parco storico avviene da parte del comune ed ai sensi del presente regolamento con l iscrizione nell apposito Archivio dei giardini e parchi storici tenuto dal Ministero competente per la tutela del patrimonio paesaggistico. Al fine di tutelare i giardini e parchi storici, il Comune di Benevento si coordina con la Soprintendenza ai beni ambientali. I giardini e parchi storici di proprietà comunale sono seguiti dallo specifico ufficio facente capo al Settore Verde e Ambiente che è tenuto a far rispettare le seguenti prescrizioni con: É vietata la realizzazione di opere, come costruzioni interrate od altro, che coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde o una pari quota del patrimonio arboreo radicato sull area; il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi d arredo eventualmente presenti nell area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli d aiuole, recinzioni, cancelli, ecc.). Ogni sostituzione d alberi, arbusti, ecc. deve orientarsi verso specie che consentono la conservazione dell identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie. I giardini e parchi storici devono essere opportunamente segnalati mediante l apposizione di corrette indicazioni di tipo turistico. Il Comune, gli enti gestori, i proprietari dei giardini e parchi storici, nonché le associazioni, possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione dei giardini al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante orti urbani 1. Finalità. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi: introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l aspetto paesaggistico e quello sociale; costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l abbandono all improprio utilizzo o al vandalismo;

163 favorire attività all aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo; contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio; favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo; promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell infanzia; orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc ) maggiormente rispettose dell ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola; promuovere la cultura dell alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche; consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni; consentire un integrazione al reddito per le famiglie indigenti. I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 50 mq. e i 200 mq., vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento. In nessun caso l assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro. 2. Individuazione delle aree ortive La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all aggiornamento dell elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non. Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale. 3. Assegnazione dei lotti L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono con le seguenti modalità: l Ufficio Comunale, sulla scorta dei criteri prestabiliti dall Amministrazione Comunale, predispone con cadenza quinquennale, un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune; l'ufficio provvede a registrare le domande pervenute; esegue l'istruttoria e richiede la documentazione; l'ufficio redige la graduatoria. e la approva, predisponendo apposita determinazione Dirigenziale. Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso i predetti Uffici e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'auto certificazione in cui i richiedenti dichiarino: i propri dati anagrafici; la residenza; di non avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietà od altro diritto reale, nel territorio di Campagnano di Roma, un appezzamento di terreno superiore a mq. 25, sul quale poter esercitare attività orticola; il consenso al trattamento dei dati personali. Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme

164 contenute nel presente regolamento. All'atto della sottoscrizione l'assegnatario deve consegnare all Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo punto 6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Campagnano di Roma decade automaticamente dall assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti. L Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi, ovvero ad eventuali interruzione di servizi che si possano verificare. 4. Aventi diritto Hanno diritto all assegnazione degli orti i cittadini residenti nel Comune di Campagnano di Roma che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l aiuto di un componente del proprio nucleo famigliare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Campagnano di Roma, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione. Costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall attestazione ISEE relativa al nucleo familiare. Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare. L Ufficio comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari. L Ufficio comunale competente, su parere conforme della Giunta Comunale, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per la riserva di alcuni orti ai Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'ente convenzionato. Gli assegnatari per effetto di tali convenzioni fruiscono dell esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui al successivo punto 6. L Amministrazione può valutare ed accogliere anche richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l assegnazione di un area da dedicare ad appezzamenti ortivi a condizione che abbiano un fine statutario corrispondente ai principi di buona pratica agricola che l Amministrazione sostiene o che utilizzino l ortoterapia come metodo riabilitativo del disagio e della disabilità. In questo caso dietro sottoscrizione di una apposita convenzione l associazione o l ente interessato assumeranno a proprio carico una parte degli oneri necessari all intera realizzazione dell insediamento ortivo, secondo un progetto partecipato con le strutture tecniche del Comune. 5. Durata dell'assegnazione L'assegnazione ha la durata di cinque (5) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno. Non è mai ammesso il rinnovo tacito. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi. In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.

165 Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui al punto 4. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell assegnazione originariamente previsti. In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria. 6. Canone di contribuzione alle spese generali Il canone a carico dei conduttori è fissato annualmente con delibera di giunta entro il 31 dicembre o comunque prima dell approvazione del bilancio di previsione. E prevista una riduzione del 50% del canone annuo, qualora l assegnatario abbia un reddito ISEE inferiore all'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. 7. Riscossione del canone 1 - Il canone annuo di cui al precedente punto 6 deve essere corrisposto al Comune tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il canone stesso. Per le assegnazioni effettuate in corso d anno il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di utilizzo. 8. Gestione delle aree ortive e vigilanza Gli orticoltori riuniti in assemblea debbono individuare tra di essi il responsabile di area ortiva, colui che dovrà interagire con l ufficio comunale competente per i problemi attinenti la gestione ed al quale competerà di svolgere funzioni di sorveglianza sul rispetto dell uso dell area ortiva, sul corretto e pacifico svolgimento delle attività orticole e manutentive. Solo il responsabile di area ortiva può interagire con l ufficio competente e farsi portavoce delle esigenze di manutenzione straordinaria dell area. La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Locale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato. 9. Infrazioni e revoca dell'assegnazione L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente punto 8, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine. L Ufficio comunale competente dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni alle presenti disposizioni, accertate e contestate come sopra. La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi: palese abbandono e non coltivazione dell'orto; mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell anno di riferimento; contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza; violazione di uno dei divieti di cui al successivo punto Altre costruzioni

166 Sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione: l apposizione di piccoli prefabbricati in legno, o altro materiale espressamente autorizzato dall amministrazione comunale, per il ricovero degli attrezzi. La superficie della struttura non deve superare i mq 6 e l altezza max di mt 2,50, e non deve prevedere la realizzazione di opere murarie, ma debbono essere semplicemente appoggiate sul terreno; coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica), tunnel e reti antigrandine, aventi carattere provvisorio e stagionale, con il rispetto della distanza di 30 cm dal confine. La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell assegnazione. E vietata la pavimentazione e l edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all assetto dell area, pena la revoca dell assegnazione. Le strutture possono essere variate dall Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari. 11. Obblighi degli assegnatari Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni: coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso; curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio; osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti; vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia; pagare il canone annuo stabilito dal Comune; sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell area ortiva; segnalare all ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro; esibire il proprio documento di identità e copia dell atto di comodato quando richiesto dal personale appositamente incaricato. 12. Divieti agli assegnatari Agli assegnatari degli orti è fatto divieto: di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte dell area, che verranno rivoltate dagli stessi assegnatari seguendo un'equa turnazione; di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile); di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi; di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui; di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti; di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni; di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario; di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;

167 di erigere manufatti; di usare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali o fertilizzanti e prodotti fitosanitari non ammessi dal disciplinare di produzione biologica. di avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno parchi e percorsi in territorio rurale; Il Comune di Campagnano di Roma, coerentemente con la Legge 24 dicembre 2003, n. 378, in attuazione del quadro normativo del PPTR, dello strumento urbanistico generale e delle indicazioni degli strumenti attuativi sotto-ordinati per l agro, attua e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico rurale che costituisce testimonianza dell economia e delle pratiche costruttive tradizionali in agro. Tale patrimonio è rappresentato dagli insediamenti agricoli, edifici, costruzioni, strutture e manufatti rurali presenti sul territorio comunale realizzati tra il XIII ed il XIX secolo, nonché nella prima metà del XX secolo, ove ne ripropongano le medesime caratteristiche tipologiche, materiche costruttive e funzionali. Nell ambito degli interventi di recupero e valorizzazione degli esempi di acclarato particolare pregio storico culturale e testimoniale, sono promosse anche forme di partecipazione pubblico-privato con finalità di un loro utilizzo, in tutto o in parte, per pubblica utilità e/o interesse pubblico. Ove non già disposta dalla pianificazione sovra-comunale e comunque anche ad integrazione della stessa, la individuazione puntuale di tali insediamenti, edifici, costruzioni, strutture e manufatti, avviene in sede di formazione e/o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali nonché delle loro fasi attuative su proposta dei privati proprietari, sentito il Consiglio Comunale. Il Comune, sulla scorta delle previsioni dello strumento urbanistico generale, promuove la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico ed architettonico rurale attraverso la individuazione e realizzazione di appositi percorsi pedonali e ciclabili. La individuazione e realizzazione dei percorsi in territorio rurale è effettuata in conformità alle previsioni delle NTA del PRG. Il tipo di intervento è finalizzato a recuperare e valorizzare una rete di percorsi intercomunali, riservata ad una determinata tipologia di turismo, rispettosa e attenta ai valori ambientali, naturalistici, storicoculturali, paesaggistici e di sostenibilità del territorio rurale ed è coerente con il Piano del turismo regionale I percorsi saranno individuati su tracciati già esistenti e preferibilmente su viabilità a fondo naturale, per una percorribilità slow, a piedi, in bicicletta e a cavallo. Gli itinerari potranno contemplare anche tratti da percorrere in barca utilizzando vie d acqua, sempre nell ottica di una fruizione slow e sostenibile. Tale rete di percorsi favorirà inoltre lo sviluppo e la crescita di particolari tipologie di realtà agricole, quali ad esempio agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, vendita diretta in filiera corta, aziende biologiche, che traggono dal contatto diretto con il visitatore una fonte importante di remunerazione. I beneficiari sono enti locali territoriali, proprietà collettive ed enti e organi gestori di parchi e riserve naturali regionali sentieri I sentieri pubblici e di uso pubblico presenti nel territorio comunale non possono essere chiusi con recinzioni o sbarramenti e sono mantenuti in condizioni di percorribilità pedonale. (vedere se è possibile inserire la via francigena) tutela del suolo e del sottosuolo; Tutti gli edifici devono garantire opportuna protezione del suolo e del sottosuolo da immissioni di sostanze nocive. In particolare deve essere garantito, con opportuni sistemi di isolamento, la separazione tra il suolo-sottosuolo e le strutture dell'edificio. Ogni intervento deve rispettare le eventuali prescrizioni della relazione geologica. Nei progetti e nell esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche

168 tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli. Nel caso di nuove costruzioni da realizzare in zona agricola, il rapporto tra superficie impermeabile e la superficie totale del lotto non deve superare il 5,00%, ove non diversamente previsto dalle NTA Vigilanza e controlli All accertamento delle violazioni ed all applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonché il personale, anche d altri enti, che rivesta la qualifica d agente di polizia giudiziaria. La vigilanza sull osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative può essere svolta anche da personale del soggetto gestore del servizio verde pubblico e da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso d addestramento specifico. All accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Gestione Verde avente qualifica non inferiore al livello funzionale C e munito di apposito documento di riconoscimento. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, l Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale d altri Enti Tabella delle sanzioni amministrative Con riferimento all Articolo 64 del Regolamento del verde pubblico e privato, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell inosservanza. Fermo restando l applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro. TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Articoli Sanzione (in Euro) Misura Ridotta Violazioni relative ad abbattimenti e potature Da 80,00 a 450,00 150,00 Capitozzatura Da 50,00 a 300,00 100,00 Opere di scavo abusive e/o non conformi Da 80,00 a 450,00 150,00 Da 100,00 a 500,00 180,00 Protezione degli alberi Da 50,00 a 300,00 100,00 Difformità a qualsiasi prescrizione regolamentare Da 80,00 a 450,00 150,00 Deposito di materiali su aree pubbliche Da 50,00 a 300,00 100,00 Abbattimento di alberature pubbliche Da 80,00 a 450,00 150,00 Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

169 Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli Da 80,00 a 450,00 150,00 Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli Da 50,00 a 300,00 100,00 Vegetazione sporgente su viabilità pubblica Da 80,00 a 450,00 150,00 Transito non consentito a biciclette e velocipedi Da 25,00 a 150,00 50,00 Giochi e attività sportive Da 50,00 a 300,00 100,00 Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche Da 80,00 a 450,00 150,00 Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi Da 25,00 a 150,00 50,00 Tutte le altre violazioni Da 25,00 a 150,00 50, Trattamento delle superfici scoperte di pertinenza non edificate 1 - La sistemazione delle superfici di pertinenza degli edifici deve assicurare un Indice di permeabilità -Ip di almeno il 50%. 2 - La Densità arborea-da deve essere pari a 40 alberi ettaro e la Densità arbustiva -DR deve essere pari a 60 alberi ettaro, qualora non sia possibile impiantare a ll interno del comparto le quantità arboree derivanti dallo standard sopra indicato, previo atto di impegno, la parte in eccedenza dovrà essere impiantata su aree pubbliche (strade, piazze e percorsi pedonali) secondo le indicazioni del progetto delle OO.UU. primaria Nel caso in cui il piano di campagna debba subire variazioni di quota per ragioni tecniche, l altezza del fabbricato è riferita alla quota di sistemazione di progetto delle superfici esterne a diretto contatto con l edificio, sempreché: - detta sistemazione, realizzata in terreno vegetale, ghiaia o comunque pavimentata, abbia un andamento di naturale raccordo, con pendenze mai superiori al 30%, con il terreno o la viabilità circostante nel loro assetto preesistente o previsto dal PdZ; in caso diverso l altezza dell edificio va calcolata rispetto alla quota della strada preesistente in corrispondenza dell edificio ovvero di quella prevista dal PdZ; - detta sistemazione presenti salti di quota o muri di scarpa, in ogni caso trattati con materiali naturali, di altezza non superiore a ml 1,00. In caso di misura superiore, ovvero di trattamento diverso dal salto di quota o del muro di scarpa, l altezza dell edificio è misurata a partire dalla loro base Tutela della vegetazione esistente Il Comune, sulla base di una specifica analisi territoriale, individua le aree verdi, le formazioni vegetali e gli elementi vegetali da tutelare, urbani ed extraurbani, nel proprio strumento urbanistico. L analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomicoforestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano propria delle reti ecologiche. Su tale base il Comune indica, con il presente Regolamento basato sullo Schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 603 del 27 luglio 2015), le misure di tutela e regola l uso delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, turistici ed esteticoricreativi. La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua inoltre mediante l eventuale livello di progettazione necessario, la corretta analisi ed esecuzione dei lavori cui devono essere sottoposte, per la quale, nel presente regolamento, sono indicate le relative modalità. La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua altresì mediante la formazione e l aggiornamento degli addetti al settore.

170 Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche Impianti tecnologici 1. Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti idonei ad assicurare il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza ed alle loro attività. 2. Gli impianti od i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, debbono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e rifiniti, facilmente accessibili alle persone autorizzate. 3. Gli impianti saranno progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la conduzione, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione. 4. Le sedi degli allacciamenti degli impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizzazione ed i punti di utilizzazione medesimi, non debbono permettere la diffusione di esalazioni né l'accesso, negli edifici e nei loro locali, di animali e d insetti indesiderabili. 5. La centralizzazione dei servizi tecnologici di uno o più edifici, va attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento di maggiore confortevolezza, funzionalità, salubrità, sicurezza Approvvigionamento idrico 1. Ogni unità immobiliare dev'essere regolarmente rifornita di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali e degli utilizzatori previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile dev'essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio. 2. L'Autorità comunale, nell'ambito del titolo abilitativo edilizio, può imporre che ogni fabbricato plurifamiliare venga dotato di un serbatoio della capacità di l 400 per ogni unità immobiliare destinata a residenza o ufficio. Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento. 3. Oltre che dall'acquedotto comunale, l'acqua per uso civile può essere prelevata da pozzi privati freatici profondi o di sorgente: in tal caso l'apertura del pozzo dovrà essere autorizzata dall'amministrazione competente. Nel caso di emungimento dal pozzo la potabilità dell acqua destinata al consumo umano deve essere certificata da parte dell Autorità Sanitaria Locale Depurazione e smaltimento delle acque 1. Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate alla fognatura comunale o, laddove non sia esistente, scaricate nel rispetto del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. Le condutture di scarico devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili di diametro adeguato. I pezzi o segmenti delle condutture di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni. Le condutture di scarico saranno dotate di ventilazione primaria e secondaria di regola verticali e prolungate sopra al tetto, così da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato, e dovranno essere dotate di sifone al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o ove si svolgano attività. 2. Le acque derivanti dai w.c. non potranno essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica. Gli scarichi dei w.c. e gli scarichi acque delle cucine dovranno essere realizzati su colonne di scarico tra loro indipendenti ed eventualmente riunite alla base. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni. Le condutture dei bagni, acquai, ecc. devono essere di materiale impermeabile e termoresistente. Esse possono convogliare i liquidi nelle condutture dei w.c., mentre non è consentito il contrario. 3. Ogni intervento residenziale o ad esso assimilabile, di nuova costruzione o di ristrutturazione, dovrà richiedere preventivamente l autorizzazione allo scarico delle acque reflue da parte degli organi gestori del servizio. Nelle zone sprovviste di fognatura pubblica o, laddove non sia possibile il loro convogliamento

171 per giustificate motivazioni tecniche (distanza/dislivello) alla rete fognaria esistente, il recapito delle acque reflue può avvenire nel suolo, previa chiarificazione/depurazione con un idoneo impianto di trattamento: fosse settiche tipo Imhoff, fosse biologiche, depuratori ad ossidazione totale, impianto a dispersione o di fitodepurazione, garantendo in ogni caso l uscita degli scarichi secondo i parametri qualitativi previsti dalle vigenti norme di legge. È necessario acquisire preliminarmente la specifica autorizzazione allo scarico rilasciata dal competente Settore VI-Ufficio Lavori Pubblici secondo le modalità previste dalle leggi vigenti. 4. Per gli insediamenti produttivi valgono le seguenti disposizioni: a) per i servizi igienici per il personale addetto valgono le norme di cui al comma 3; b) per gli scarichi legati alla lavorazione e ai cicli produttivi dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti necessari, compreso la realizzazione dei depuratori a piè di fabbrica, secondo le prescrizioni impartite all atto della specifica autorizzazione rilasciata dall Ente preposto Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati Per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, il progetto dovrà prevedere, in ogni alloggio, uno spazio destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti organici e inorganici, dimensionato per idonei contenitori da 12 litri ciascuno. Se questo spazio è localizzato su balconi, logge, verande o terrazze la superficie necessaria, in misura massima di 1,00 mq, non concorrerà alla formazione del volume o superficie edificabile. Per edifici condominiali sarà previsto uno spazio, preferibilmente in area esterna pertinenziale o, nel caso di impossibilità, in locale comune condominiale, in ogni caso facilmente accessibile per gli operatori, dimensionato per il posizionamento di contenitori carrellati da litri. La superficie necessaria, in misura massima di 10 mq, non concorrerà alla formazione del volume o superficie edificabile Distribuzione dell energia elettrica La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in merito. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti. La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione dell energia elettrica e del gas da parte degli Enti gestori è subordinata a titolo edilizio, fatta salva l eventuale necessità dell autorizzazione paesaggistica, in relazione al caso di specie, qualora gli immobili oggetto di intervento ricadano in zona soggetta a vincolo paesaggistico Distribuzione del gas, serbatoi GPL interrati e fuori terra 1. Distribuzione del gas. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in merito. Per l allacciamento alla rete di distribuzione del gas, l utente dovrà eseguire l impianto interno secondo le norme UNI per gli impianti per uso domestico di potenza non superiore a 35 kw e le norme di cui al D.M. 12/4/96, per gli impianti di potenza superiore a 35 kw. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti. La tubazione fissa metallica per gas, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. 0 Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas.

172 Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, debbono essere eseguite con sicurezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici. 2. I serbatoi di GPL, sia interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente in aree a cielo libero. È vietata l installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi e cortili chiusi. L installazione dei serbatoi GPL è subordinato alla seguente disciplina edilizia: A) Per l'installazione di serbatoi GPL di capacità complessiva inferiore a 13 mc: non occorre alcuna pratica comunale, trattandosi di "attività edilizia libera" ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/01 e s.m.i. e del DLgs n. 128, purchè il sito dell'impianto: 1) non ricada in zona di tutela idrogeologica o paesaggistica (R.D n D.Lgs n. 42 e s.m.i); 2) sia conforme alla previsione del PRG; 3) sia conforme alle norme di prevenzione incendi e sicurezza. La suddetta disposizione si applica esclusivamente per gli impianti e depositi GPL come indicati all'art. 17 del citato D.Lgs.128/06 e per le opere accessorie necessarie all'installazione/posa dell'impianto quali basamenti, recinzioni leggere e non invasive, delimitazioni con cordoli e siepi vive. Restano escluse dalla procedura A tutte quelle opere edilizie non direttamente interessanti il deposito in progetto e che costituiscono manufatti esterni a carattere non accessorio allo stesso e non complementari al corretto funzionamento e sicurezza dell'impianto (delimitazioni consistenti, strutture di copertura, muri di confinamento ecc.), le quali dovranno essere oggetto di titolo abilitativo (SCIA) Lo sportello unico dell'edilizia non accetterà alcuna pratica rientrante nel punto A; Qualora pervengano per via postale istanze riferite ai casi di cui al punto A1, si procederà all'inoltro della comunicazione di archiviazione. B) Per l'installazione di serbatoi inferiori o superiori a 13 mc che ricadano in zone di tutela idrogeologica (R.D n.3267) o in zona di tutela del paesaggio (D.Lgs n. 42 e s.m.i): dovrà essere acquisito preventivamente, a cura del professionista incaricato, il titolo corrispondente al vincolo/vincoli nelle forme e nei modi previsti dal vigente ordinamento; ottenuta l'autorizzazione relativa al vincolo individuato si dovrà rispettare la seguente procedura: per deposito superiore a mc 13 = presentazione di pratica SCIA conforme alle specifiche di cui al successivo punto C); per deposito inferiore a mc 13 = attività libera che non richiede alcuna pratica comunale purché conforme ai punti A2 e A3 C ) Per l'installazione di serbatoi GPL di capacità superiore a 13 mc.: si dovrà presentare regolare pratica SCIA, comprendente: 1. puntuale indicazione del sito di intervento e dell'impianto su elaborato planimetrico, debitamente quotato; 2. dati tecnici caratteristici del deposito;

173 3. dichiarazione di conformità alle previsione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti ed alle norme di prevenzione incendi e sicurezza (D.M VV.FF.); 4. dichiarazione del tecnico incaricato (abilitato) attestante che il sito dell'impianto non è compreso in zona di tutela idrogeologica (R.D n. 3267) e/o di tutela del paesaggio (D.Lgs n. 42 e s.m.i), oppure documentazione dell'avvenuto deposito della richiesta di autorizzazione all'autorità competente alla tutela, di cui al precedente punto B). Non saranno accettate le eventuali pratiche pervenute allo SUE incomplete della documentazione sopra riportata. Di seguito si riporta la tabella sulle distanze di sicurezza per l installazione. Distanze di sicurezza per l'installazione di un serbatoio GPL Capacità serbatoio Oggetto o struttura fino a 3 m3 Linea ferroviaria o tramvia Elettrodotto * da 3 a 5 m3 da 5 fino a 13 m3 15 m Palazzo uffici Intercapedine Luogo di culto Fabbricato destinato a esercizio pubblico (anche in parte) Cinema Albergo Scuola Deposito infiammabile (soggetti ai controlli di prevenzione incendi) 10 m 15 m 22 m 5m 7,5 m 15 m Fabbricati Apertura di fogna o cunicolo chiuso Deposito infiammabile (non soggetti ai controlli di prevenzione incendi) Confine di proprietà Autobotte 3m Recinzione protettiva 1m 3m 6m Fonte: D.M. 14 Maggio 2004 e successive modificazioni * Distanza riducibile esclusivamente per interramento Rispetto alle strutture del gruppo c) e alle linee ferroviarie, le distanze possono essere ridotte della metà per interramento oppure con l'interposizione di muri. Tali muri sono da costruire tra gli elementi del

174 deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare. Le distanze delle strutture del gruppo b) si possono invece ridurre esclusivamente con l'interramento e solo se riguardano serbatoi interrati con capacità fino a 5 m3 (categoria A). La distanza orizzontale fra due serbatoi, sia fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m. Nel terreno si dovrà individuare una zona di sosta per l'autobotte per il rifornimento, che deve essere mantenuta ad una distanza minima di 5 m dal perimetro dei fabbricati Ricarica dei veicoli elettrici In tutti gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli (art.4 comma 1-ter D.P.R. 380/2001). Le infrastrutture elettriche predisposte dovranno permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel presente Regolamento. Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche saranno predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali. Le infrastrutture elettriche dovranno uniformarsi alle prescrizioni tecniche di cui al D.Lgs. 16 dicembre 2016, n Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, nell ambito del progetto si deve prevedere l utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo principi minimi di integrazione. Gli impianti energetici da fonti rinnovabili sono classificabili in: a) Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzato su edificio e avente le seguenti caratteristiche: impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; la superficie dell'impianto non e' superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; b) Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzato su edificio e avente le seguenti caratteristiche: c) moduli collocati sugli edifici; la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzati su edifici o sulle loro pertinenze, con modalità differenti da quelle a) e b); d) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo; e) Impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo con micro generazione realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

175 f) Impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo su edifici o sulle loro pertinenze, con modalità differenti da quelle e); g) Impianti alimentati da biomasse alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; h) Impianti eolici installati sui tetti degli edifici esistenti con singoli generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; i) Impianti per minieolico con aereo generatori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri; j) Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre, che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; k) Alimentati a fonte idraulica. La realizzazione delle tipologie di impianto sopra descritte è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia Telecomunicazioni L installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all uopo assegnate, vengono autorizzate dall Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell ARPA Lazio competente ad effettuare i controlli di cui all articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro) in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Lazio. Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi I fabbricati di nuova costruzione devono armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti. In particolare per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento, gli edifici oltre ad armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con i fabbricati circostanti devono tener conto della presenza di edifici di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi. Devono, in ogni caso, essere mantenute le colorazioni preesistenti salvo esplicita autorizzazione dell'autorità comunale a richiesta motivata di parte.

176 Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l igiene. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie. Quando tal condizioni vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti munendosi del necessario titolo abilitativo edilizio. Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente ovvero determinino pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Sindaco ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge. L Autorità comunale può fare eseguire, anche su richiesta di parte interessata, ispezioni dal personale del Comune o da altro personale qualificato, per accertare le condizioni di abitabilità e di decoro degli edifici Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio 1. Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private o sono comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione. Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce e tutti gli elementi architettonici debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà. Negli interventi sugli edifici esistenti, in Zona omogenea A, B1 e B2 di PRGC, devono essere conservati gli elementi lapidei di facciata che non dovranno essere tinteggiati. 2. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere posizionati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o sui fronti meno in vista dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo di tali impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, devono eliminare gli impianti obsoleti od abbandonati di loro proprietà avendo cura di ripristinare lo stato originario. 3. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente. 4. Nella circostanza degli interventi che comportino la riqualificazione complessiva delle facciate, come pure nel caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione edilizia, si dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente agli atti vandalici o d imbrattamento. Nel caso di interventi su edifici esistenti dovranno essere conservati gli eventuali elementi di pregio architettonico rinvenibili in elementi quali gronde, cornicioni, mostre, modanature, decorazioni in forma plastica o pittorica, balaustre, ringhiere, ovvero ogni altro elemento decorativo di pregio. E fatto divieto di rimuovere dipinti murali, decorazioni artistiche, lapidi, stemmi e altri elementi decorativi, esposti o meno alla pubblica vista, in assenza di specifica autorizzazione. L aspetto e il colore delle facciate devono perseguire un armonioso inserimento nel contesto e il rispetto degli elementi qualificanti il paesaggio anche urbano. 5. Allo scopo di favorire la conservazione di rondini, rondoni e balestrucci, nel rispetto della legge n. 503/1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell ambiente naturale, nel caso di interventi di riqualificazione delle facciate, anche se localizzati e/o parziali, oltre ad intervenire secondo i criteri espressi nei commi precedenti, è fatto divieto di abbattere i relativi nidi che risultino in essere e/o in fase di costruzione. Pertanto, è fatto obbligo di segnalare al Servizio tutela animali l eventuale presenza degli stessi, nonché di chirotteri, al fine di concordare le più opportune modalità operative di tutela. 6. Nel caso di interventi, anche in manutenzione straordinaria, che giungano ad interessare almeno una intera facciata, dovranno essere posizionate sulla copertura le antenne e/o parabole che risultassero in essa installate non conformemente al presente regolamento.

177 7. Gli interventi che comportino modifiche ai prospetti su fabbricati esistenti dovranno di norma rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle bucature. In particolare le nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente significative del fabbricato. 8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto , nel caso di interventi di integrale rifacimento di facciate, anche se limitato ad una di esse, ovvero di sostituzione delle persiane, o di infissi comunque apribili verso l esterno, se prospicienti su suolo pubblico o di uso pubblico ad altezza inferiore a metri 3,00, si dovrà provvedere alla dotazione di persiane o di infissi scorrevoli in aderenza alla facciata, le cui guide dovranno essere opportunamente mitigate in relazione alle caratteristiche della facciata. 9. Non costituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi, non soggetti a titolo e comunque necessariamente conformi alle normative vigenti, volti all adeguamento o all inserimento di nuovi impianti tecnologici: a) fori di ventilazione da realizzare in facciata, sia raso muro che muniti di terminali, ovvero di griglie di protezione, di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte e che l intonaco ed il relativo colore siano adeguatamente ripristinati al contorno; b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciate lisce o all interno di balconi e logge o nel corpo di muretti e recinzioni, a condizione che, fatto salvo il rispetto delle specifiche normative, abbiano sportello metallico raso muro, tinteggiato come la facciata, non interferiscano con basamenti bugnati o rivestiti in pietra o comunque decorati, non intacchino i bauletti o le coperture di coronamento dei suddetti muretti né tantomeno le cancellate. 10. I suddetti interventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria in base a criteri estetici e di logica architettonica. 11. La realizzazione di cappotti termici, o comunque di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, relativi a facciate di edifici direttamente prospicienti il suolo pubblico, con conseguente necessità di occupare porzione dello stesso, è ammessa senza che debba essere corrisposto alcun canone, alle seguenti condizioni: a) deve essere garantito il raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalle normative vigenti; b) in ordine allo spessore di occupazione del suolo pubblico dovrà essere richiesto parere al competente ufficio che gestisce l occupazione del suolo pubblico; c) l intervento deve riguardare l intera facciata dell'edificio e deve risultare compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. 12. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente Articolo, sarà provveduto nei confronti dei proprietari degli edifici e/o degli impianti a norma di legge e del presente regolamento. 13. E comunque fatta salva l applicazione di diverse disposizioni eventualmente previste e normate per gli interventi in zone sottoposte a specifica strumentazione urbanistica attuativa Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali Gli elementi edilizi aggettanti su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, non sono soggetti a limitazioni di altezza dal suolo se la loro sporgenza non supera i cm 20 fatte salve le prescrizioni del Codice della strada. Fermo restando le norme sulle distanze fra fabbricati, in presenza di balconi, pensiline e simili sporgenti su marciapiede o altro spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio, la sporgenza rispetto al filo della proprietà pubblica o soggetta a pubblico passaggio non potrà superare 1,50 m. In ogni caso l elemento sporgente dovrà distare non meno di 50 cm dal filo dell eventuale carreggiata stradale e non meno di 6,00 m dall edificio posto da parte opposta della carreggiata stradale o dello spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio. L altezza minima netta fra piano di camminamento o marciapiede e intradosso dell elemento aggettante dovrà essere pari ad almeno 3,00 m.

178 Nel caso in cui l altezza fra piano di camminamento e intradosso dell elemento aggettante sia almeno pari a 4,00 m, ferma restando la distanza prescritta dall edificio di parte opposta, la sporgenza stessa potrà essere pari alla più piccola fra le seguenti dimensioni: larghezza del piano di camminamento o marciapiede ridotta di 50 cm 2,50 m. Per i bow-windows (balconi chiusi) valgono le precedenti norme con l ulteriore condizione che il profilo del bow-windows ricada comunque in area di proprietà privata, ancorché soggetta a pubblico passaggio. Per le pensiline di cancelli di ingresso ai lotti, sporgenti non oltre di 50 cm sul marciapiede e per le pensiline di protezione dei portoni purché non sporgenti dal filo di facciata più di 50 cm, la predetta altezza potrà essere ridotta a 2,40 m. Per nuove realizzazioni in edifici esistenti, l altezza della sporgenza potrà essere inferiore a quella in precedenza fissata e pari a quella preesistente solo in presenza, nello stesso edificio, di altre sporgenze sullo stesso camminamento. Per interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone A e B, l altezza della sporgenza potrà essere inferiore a 3,00 m solo nel caso in cui gli edifici contigui da entrambi i lati abbiano sporgenze, sullo stesso fronte, aventi altezza inferiore a tale limite, nel qual caso si adotterà la maggiore delle due altezze esistenti, comunque non inferiore a 2,70 m. Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, l autorità competente può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.. Tale possibilità viene definita in sede di pianificazione urbanistica generale attuativa o con le procedure del titolo abilitativo in deroga. All interno di aree private non soggette a pubblico passaggio, l altezza fra piano di camminamento o marciapiede e intradosso dell elemento aggettante è ridotta a 2,40 m con la sola eccezione della pensilina che protegge l ingresso al portone, per la quale detta altezza può essere ulteriormente ridotta a 2,20 m. Tutti i parapetti o ringhiere che proteggano da caduta devono avere un altezza minima, misurata da piano pavimento a testa parapetto (o all estradosso dell elemento di finitura del parapetto) o all estradosso corrimano pari a 1,05 m. I parapetti dei balconi e delle finestre non debbono poter essere attraversabili o sfondabili per urto accidentale. Per le parti comuni o di uso pubblico, i vuoti nell elemento di protezione non devono superare la larghezza di 10 cm. Nel caso di uso di pannelli di vetro, questi devono essere certificati idonei alla protezione dal rischio di caduta nel vuoto in base alle vigenti norme UNI in materia (attualmente in classe 1B1 UNI-EN 12600:2004) Allineamenti 1. Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dalle Norme dello strumento urbanistico comunale, dal Codice Civile e dal Codice della Strada, può essere imposta, in sede di provvedimento amministrativo (Richiesta e consegna dei punti fissi), una distanza diversa al fine di realizzare allineamenti con manufatti preesistenti, provvedendo ad una valutazione complessiva: a) della zona urbanistica di riferimento, b) del fronte già edificato, c) dei coni di protezione visuale fissati dallo strumento urbanistico generale, d) delle previsioni degli eventuali piani esecutivi, e) delle norme contenute nel presente Regolamento.

179 2. Per comprovati motivi estetici e/o funzionali, l'amministrazione può richiedere la costituzione di fronti unitari dei manufatti o l edificazione a confine, così da costituire una cortina edilizia che dia continuità alle costruzioni (punti di allineamento). 3. Per motivi di rispetto del decoro cittadino, l'amministrazione può imporre specifici allineamenti che tengano conto delle pre-esistenze sia per quanto riguarda gli edifici principali che per i manufatti secondari e pertinenziali. In particolari situazioni, il Comune, sulla scorta delle previsioni di sviluppo e di riassetto contenute entro il strumento urbanistico comunale, redige profili regolatori che considerano i dati planoaltimetrici di ciascuna via - sia esistente che di progetto - definendo i criteri di allineamento ai quali il cittadino deve attenersi sia in sede di nuova realizzazione che di riforma totale degli edifici e delle recinzioni. 4. Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali Piano del colore La scelta della colorazione delle facciate e degli elementi architettonici di prospetto deve essere attuata in conformità alle prescrizioni contenute nella pianificazione attuativa del PRG, con particolare riferimento ai Piani Particolareggiato del Centro Storico Coperture degli edifici Per la copertura degli edifici, nel rispetto dei caratteri tipologici del tessuto urbano, e della zona agricola dovranno essere preferite le tipologie piane. Per le nuove costruzioni in zona agricola sono comunque vietate le coperture con tetto a falda. I fabbricati di nuova costruzione ricadenti in zona omogenea A, B1 e B2 ovvero soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono armonizzarsi, nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi. Negli interventi sugli edifici esistenti, in Zona omogenea A, B1 e B2 di PRG, devono essere conservati gli elementi lapidei di copertura che non dovranno essere tinteggiati Illuminazione pubblica Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico. I progetti, i materiali e gli impianti per l illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l inquinamento luminoso devono prevedere: a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell intensità luminosa massima per g 90, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell apparecchio stesso; b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E consentito l impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, esclusivamente nell illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;

180 c) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza; d) Impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza. Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma d illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l illuminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva. Nei centri storici e nelle vie commerciali saranno rispettate le seguenti prescrizioni: a) i centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi; b) l illuminazione dei centri storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico. E vietata l installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale limitrofe al centro urbano. L installazione e la modifica degli impianti pubblica illuminazione è disciplinata dal Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 e s.m.i Griglie ed intercapedini. Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l intercapedine ha la finalità di consentire l illuminazione indiretta, l aerazione e la protezione dall umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da robuste griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari, che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è sempre effettuata previo provvedimento autorizzativo da parte del Comune. Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici 1. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e negli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici con più di un unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati

181 più apparecchi radio televisivi necessitanti di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un unica antenna centralizzata. 2. Per quanto riguarda gli impianti anche trasmittenti devono essere rispettate le procedure autorizzative in materia. Per le installazioni esterne connesse a tali impianti deve essere richiesto apposito titolo abilitativo e così anche per i collettori solari. 3. I collettori solari dovranno essere collocati in modo da non alterare le caratteristiche architettoniche dell edificio. 4. Per i nuovi edifici gli impianti di cui sopra dovranno essere indicati già in fase di progettazione generale dell edificio oggetto del titolo edilizio. Installazione antenne paraboliche Il presente articolo disciplina l installazione su tutto il territorio comunale delle antenne paraboliche, come previste dall art. 3 comma 13 della L. 249 del Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti. Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi. Per tutti gli immobili, composti da più unità abitative, siano essi di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione generale, che installano antenne per la ricezione dei programmi tv e/o informazioni telematiche, è richiesta prescrittivamente la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione satellitare se previsti, oppure la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti. Per predisposizione edilizia alla centralizzazione degli impianti di ricezione si intende la predisposizione di opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentano di inserire, anche in un secondo tempo, l impianto centralizzato senza ulteriori interventi murari ed edilizi. Tutti gli interventi su edifici (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) interessanti i collegamenti verticali degli edifici stessi (scale, ascensori, etc.) devono essere realizzati in modo tale da prevedere la centralizzazione degli impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari. Impianti singoli sono ammissibili solo nel caso di edifici unifamiliari con le stesse prescrizioni e caratteristiche previste per gli impianti centralizzati, con la sola specifica della inferiore dimensione. Gli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere in via generale collocati sulla copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda interna rispetto agli spazi pubblici. Qualora l installazione sulla copertura fosse tecnicamente impraticabile (fatto da dimostrare nell ambito dell autocertificazione), l antenna parabolica andrà posizionata da una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque a quota inferiore rispetto al colmo del tetto; di tali circostanze occorre produrre altresì una dimostrazione grafica. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche: all esterno di balconi, terrazzi non di copertura, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano strada delle pubbliche vie. Non è consentito il passaggio di cavi non adeguatamente mimetizzati sulle facciate degli edifici, anche se non visibili da strade o spazi pubblici. Le antenne paraboliche devono essere dimensionate in modo da avere forme più ridotte, colorazione possibilmente capace di mimetizzarsi con il manto di copertura. Le strutture di sostegno delle parabole devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro e realizzate con materiali e colori di tipo opaco. Le antenne paraboliche in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120cm. di diametro per impianto collettivo e 100cm. di diametro nel caso di edifici unifamiliari.

182 L installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari, avviene previa autocertificazione indirizzata al Servizio di Edilizia Privata del Comune, corredata da elaborati grafici e descrittivi contenenti la documentazione necessaria attestante la conformità della installazione stessa al Regolamento Edilizio. La responsabilità dell applicazione del presente Regolamento sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di antenne condominiali, e degli installatori. L installazione di antenne paraboliche non conformi ed in mancanza o difformità dall autocertificazione, è soggetta ad una sanzione amministrativa ad irrogare ai soggetti responsabili, pari a 516 euro; verrà altresì intimato l adeguamento procedendo, in caso di inerzia o di impossibilità all adeguamento, alla rimozione delle stesse a cura dell Amministrazione Comunale ed a spese del responsabile dell abuso. La sanzione pecuniaria e la procedura di rimozione è reiterabile. Per le installazioni esistenti alla data dell approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme: Le antenne paraboliche installate prima dell approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall entrata in vigore del presente regolamento e adeguate alle presenti norme e 12 mesi per gli edifici ricadenti nel Centro Storico (zona A di PRG); I casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti; Ai fini del presente articolo il proprietario o il possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell antenna satellitare precedente all approvazione del presente articolo; La fattura dell impresa che ha provveduto all installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l installazione pregressa. Tutti gli interventi tesi alla manutenzione straordinaria di elementi edilizi (coperture, facciate, balconi, etc.) su cui insistono antenne paraboliche, installate in data precedente all efficacia del presente Regolamento, devono comportare obbligatoriamente l adeguamento di tale impianto al presente regolamento. Apparecchiature di condizionamento dell aria Sono vietate le installazioni di unità esterne di apparecchiature di condizionamento dell aria sulle facciate degli edifici poste lungo le strade pubbliche, all esterno di balconi, terrazzi non di copertura, giardini e cortili quando dette apparecchiature siano visibili dal piano stradale delle pubbliche vie per tutti gli edifici ricadenti nel Centro Storico (zone A del PRG vigente). L installazione di unità esterne di apparecchiature di condizionamento dell aria, avviene previa autocertificazione indirizzata al Servizio di Edilizia Privata del Comune, corredata da elaborati grafici e descrittivi contenenti la documentazione necessaria attestante la conformità della installazione stessa al Regolamento Edilizio. La responsabilità dell applicazione della presente norma sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di condizionamento, degli amministratori di immobili, se trattasi di impianti condominiali, e degli installatori. L installazione di unità esterne di condizionatori, non conformi, è soggetta ad una sanzione amministrativa da irrogare ai soggetti responsabili, pari a 516 euro; verrà altresì intimato l adeguamento procedendo, in caso di inerzia o di impossibilità all adeguamento, alla rimozione delle stesse a cura dell Amministrazione Comunale ed a spese del responsabile dell abuso. La sanzione pecuniaria e la procedura di rimozione è reiterabile.

183 Per le installazioni in contrasto con la presente normativa, ma esistenti alla data dell approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme: Le unità esterne degli impianti di condizionamento, installate prima dell approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme per gli edifici ricadenti nel Centro Storico (zona A di PRG); I casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti; La fattura dell impresa che ha provveduto all installazione delle unità esterne di condizionamento o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l installazione pregressa. Tutti gli interventi tesi alla manutenzione straordinaria di elementi edilizi (coperture, facciate, balconi, etc.) su cui insistono unità esterne di impianti di condizionamento, installate in data precedente all efficacia del presente Regolamento, devono comportare obbligatoriamente l adeguamento di tale impianto al presente regolamento Serramenti esterni degli edifici 1. Nel caso di nuove bucature atte a realizzare finestre, porte finestre o porte, come anche nel caso di interventi di modifica/adattamento di serramenti esistenti al fine di adeguarli alle eventuali nuove e/o ulteriori funzionalità previste dal progetto edilizio per i relativi locali, devono essere rispettate le caratteristiche architettoniche e cromatiche dell edificio nel quale si inseriscono. 2. I serramenti, le persiane, le inferriate e simili, posti sulla via pubblica o di uso pubblico o su altri spazi destinati al pubblico transito devono aprirsi, di norma, verso l interno dell edificio. Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni (è ammissibile una sporgenza massima di 20 cm rispetto al filo di facciata). Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere e simili possono aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m 2,20 dalla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all edificio, ed a metri 5,00 dal suolo aperto al transito veicolare, 4. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nei commi precedenti, sarà provveduto a norma del presente regolamento. 5. Nei casi di cui al comma 1, come anche nel caso di mera sostituzione dei serramenti costituenti l involucro edilizio di un edificio o di una singola unità immobiliare, siano essi opachi o trasparenti, dovranno altresì essere rispettate le vigenti disposizioni relative al contenimento energetico. 6. Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nelle zone omogenee A e B dello strumento urbanistico generale potranno essere conservate le condizioni esistenti ancorché non conformi a quelle del presente punto Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe. 1 Insegne commerciali 1. Si distinguono i seguenti tipi di insegne di esercizio: a) insegne costituite da simboli e/o caratteri dove ogni lettera costituisce singolo elemento con supporto proprio (lettere scatolate su muro); b) insegne costituite da simboli e/o caratteri singoli o collegati, su pannello di fondo a costituire supporto autonomo rispetto al piano edilizio;

184 c) insegne costituite da pannelli o cassonetti che recano caratteri ottenuti con varie tecniche (stampa, traforo, adesivi, etc.); d) vetrofanie e/o scritture su vetro. A loro volta, i tipi suddetti si diversificano in: a) insegne frontali; b) insegne a bandiera; c) insegne su palo e totem. In relazione al tipo di luminosità si hanno i seguenti casi: insegne con sorgente luminosa interna (cassetta con luce in trasparenza o lettere autonome con luce in trasparenza); insegne a luce riflessa, con sorgente luminosa rivolta verso il piano dell'edificio; insegne con luce propria costituita da tubi a neon e simili. Dimensioni ed ubicazione In tutto il territorio: le insegne di negozi, botteghe e simili vanno proporzionate rispetto all apertura del foro vetrina a cui fanno riferimento e, in linea preferenziale, collocate all interno dei vani di porte e finestre poste al piano terra, sempre che non coprano elementi architettonici o sottosistemi segnici (ghiere, conci di chiave o di imposta, ecc) e lasciando un altezza minima libera di passaggio di almeno mt. 2,20; la collocazione delle insegne dovrà avvenire in modo da non alterare la sagoma e il partito architettonico degli edifici (tracciato regolatore di facciata). Il posizionamento dell'insegna non dovrà comunque mai interferire con elementi architettonici di facciata e partiture decorative in genere ed in nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani quali targhe, segnaletica viaria, toponomastica, etc.; non è autorizzata l'apposizione di insegne in aderenza agli spigoli dei fabbricati quando sussistano edicole religiose, stemmi, fregi, lapidi e simili, in altre parole quando lo spigolo abbia particolare pregio architettonico; è vietato l utilizzo di materiale privo di rigidezza (tipo striscione); sullo stesso edificio o su facciate appartenenti ad edifici aventi le stesse caratteristiche architettoniche, le insegne appartenenti anche ad esercizi diversi, dovranno avere le medesime altezze (altezza da terra, altezza del pannello di fondo o del cassonetto) ed essere in linea tra loro, mantenendo la stessa altezza massima; su fori vetrina appartenenti allo stesso esercizio, ma collocati su edifici differenti, non è ammessa l insegna unica; le insegne non possono avere luce intermittente e non devono in alcun modo provocare abbagliamento; è vietata l'installazione di insegne o quant'altro su recinzioni fronte strada, ringhiere di balconi, finestre e mura al di sopra dei livelli degli esercizi commerciali, artigianali ed altro, situati al piano stradale; le insegne d esercizio possono essere collocate anche sui tetti degli edifici posti all interno delle aree commerciali-produttive, e nel caso di più insegne le stesse dovranno avere le medesime altezze ed essere in linea tra loro, mantenendo la stessa altezza massima. Tale possibilità può essere concessa anche agli Hotel di tutto il territorio, previa valutazione da effettuarsi di volta in volta in funzione delle caratteristiche dell ambiente circostante.

185 In particolare, all interno della perimetrazione del centro storico dovranno essere rispettate, oltre a quanto di seguito descritto, anche le seguenti prescrizioni: nel caso di edifici con portico le insegne dovranno essere collocate preferibilmente all interno del portico stesso, salvo particolari e dimostrati impedimenti architettonici; nel caso di edifici con trattamenti murari o decorazioni particolari al piano terra, l insegna dovrà essere collocata preferibilmente all interno del foro vetrina; è consentito porre insegne oltre il piano terreno solo per quelle attività che si trovano ai piani superiori o che si sviluppano su più piani. Tali insegne dovranno essere preferibilmente delle vetrofanie, mentre le altre tipologie ammesse, ove esteticamente ritenute conformi, si dovranno comunque inserire nel contesto della facciata, senza alterare la partizione delle forometrie esistenti. Lettering, marchi e logotipi, grafica creativa All interno della perimetrazione del centro storico l insegna dovrà riportare solo il nome dell esercizio ed eventuali simboli grafici, senza l aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita e che nulla hanno a che fare con il nome della ditta titolare della licenza, ad esclusione dei centri di assistenza autorizzati (es. officine, ecc.) e delle scritte su vetro. Alle attività che per una specifica disposizione di legge sono obbligate ad esporre un insegna (farmacie, monopoli dello stato, medici, veterinari, ecc.), in deroga alle presenti norme, si applicano le disposizioni ad esse riferite nel rispetto della norma di cui all art 23, comma 1, del vigente codice della strada. Casi particolari, saranno valutati dal competente Ufficio previa presentazione di un progetto dettagliato. 2 Insegne frontali a) All interno della perimetrazione del centro storico le insegne di esercizio dovranno essere a lettere singole frontali, eventualmente retroilluminate. In caso di comprovata impossibilità, è ammessa l installazione di pannelli in metallo verniciato o similmetallo, con lettere ottenute tramite traforo, eventualmente dotati di sorgente luminosa interna, tale da ottenere il medesimo effetto delle lettere singole, da posizionarsi all interno del foro vetrina. In alternativa, richiamando le insegne storiche, le scritte potranno essere realizzate mediante tecniche pittoriche direttamente a muro. In tal caso l insegna sarà monocromatica, di tonalità appropriata a quella della facciata di riferimento ed alle adiacenze, preferibilmente color grigio antracite o su una tonalità più scura della facciata. Ogni singola lettera non potrà superare l'altezza massima di cm 60 (può essere ridotta anche a cm 50) e la sporgenza di cm 15 dalla facciata degli edifici. I colori ammessi sono l oro e l argento, i colori naturali del legno, marmo, il verde unicamente per le insegne farmaceutiche e parafarmaceutiche; l illuminazione dovrà essere indiretta. A tutela delle pareti interessate l'installazione di insegne a lettere singole dovrà essere effettuata supportando le stesse con una struttura tubolare di metallo, non deteriorabile, opportunamente verniciata dello stesso colore del rivestimento del fabbricato e fissata al muro. Le lettere potranno essere retroilluminate. L'orlo inferiore delle insegne dovrà essere ad altezza non inferiore a m 2,50 dal suolo o alla maggiore altezza che sarà di volta in volta stabilita dall'ufficio competente per ragioni di sicurezza. b) Nell area urbanizzata e nel resto del territorio sono consentite anche insegne costituite da cassonetti con caratteri ottenuti con varie tecniche, quali stampa, traforo, adesivi, ecc., con sorgente luminosa interna, nonché insegne con luce propria costituite da tubi a neon e simili.

186 In tutto il territorio, ad esclusione del centro storico, per le sole attività ubicate in fabbricati di grandi dimensioni (es. centri commerciali e capannoni), le insegne di esercizio poste in aderenza per tutta la superficie, dovranno rispettare i seguenti criteri: dovranno essere proporzionate alla facciata di pertinenza delle singole attività e potranno raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie della facciata di pertinenza dell edificio sia superiore ai 100 mq è possibile incrementare la superficie dell insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino al limite di 50 mq; non dovranno sporgere dal bordo superiore della facciata di pertinenza dell attività. Ulteriori prescrizioni relative all installazione delle insegne frontali: Per gli edifici che presentano attività commerciali, artigianali, laboratori, agenzie, studi, ecc., sia al piano terra che a interi piani superiori al di sotto di piani abitativi, con predisposizione, per le insegne, di appositi spazi in muratura, cortina, bugnatura e simili, può essere consentita l'installazione di insegne a lettere singole (senza pannelli di fondo) di altezza massima cm 30. Le insegne sulle proiezioni esterne degli esercizi (portici e strutture similari aggettanti), potranno autorizzarsi previo consenso dei terzi interessati (condominio del fabbricato od altri), esclusivamente a lettere singole, e su una sola riga, non più alte di cm 30, poste immediatamente al disopra dell'apertura del portico o dell'aggetto similare. In caso di installazione di insegne a lettere singole all'ingresso di rampe di accesso di garage o attività commerciali, l altezza minima da terra alla base inferiore delle stesse dovrà essere ad un'altezza minima di m 2,50 per il passo pedonale e di m 4,50 per il passo carrabile. L altezza massima delle lettere dell'insegna di cui sopra dovrà essere di cm 30 e lo spessore massimo dovrà essere di cm Insegne a bandiera In tutto il territorio sono ammesse le insegne a bandiera. Le stesse nel Centro Storico, potranno essere esclusivamente in ferro lavorato (imbrunito o colore antracite) oppure in legno, con una dimensione massima di cm 80 x cm 80 e forma geometrica regolare. Nelle altre zone, le insegne a bandiera potranno essere anche in materiale plastico, mantenendo una forma geometrica e semplice e dimensioni proporzionate all edificio fino a un massimo di cm 100 x cm 100, ad eccezione delle sole attività ubicate in fabbricati di grandi dimensioni (es. centri commerciali e capannoni) per le quali le insegne a bandiera potranno avere dimensioni fino ad un massimo di 5 mq. Per quanto riguarda lo sporto delle insegne deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede. Sono fatte salve le insegne bifacciali per pubblica utilità (farmacie, telefono e simili) limitatamente ai simboli ed alle dimensioni fissate da specifiche disposizioni normative. 4 Insegne su palo e totem. Nell area centrale (escluso il centro storico), sono ammesse le insegne di esercizio su palo e i totem, posizionate su suolo privato di pertinenza dell attività, che dovranno avere forma geometrica regolare e dimensioni fino ad un massimo di mq 2,50 e realizzate in materiali metallici (imbrunito o colore antracite) e comunque consoni al contesto. Nel resto del territorio sono ammesse le insegne di esercizio monofacciali/bifacciali su palo e i totem, che possono avere una dimensione massima di mq 5. In tutto il territorio, ad esclusione del centro storico, per le sole attività ubicate in fabbricati di grandi dimensioni (es. centri commerciali e capannoni), i totem possono raggiungere una superficie massima di mq 20 ed avere uno sviluppo verticale fino a massimo di mt 9,00 da terra, nel rispetto dell art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada).

187 I manufatti tridimensionali (es. prisma, ecc.) sono ammessi esclusivamente nelle aree commerciali produttive di cui alla planimetria allegato 1. Le dimensioni di tali manufatti dovranno essere proporzionate al contesto specifico dell area di installazione. 5 Vetrofanie o scritture su vetro. Le vetrofanie e/o le scritture su vetro sono sempre consentite, purché nel centro storico, non vadano ad occupare più del 50% della superficie vetrata e comunque garantendo i rapporti illuminanti dell esercizio. Al di fuori del centro storico le vetrofanie potranno occupare più del 50% della superficie vetrata, sempre nel rispetto dei rapporti illuminati dell esercizio. Nel centro storico è ammesso l'uso di vetrofanie o di scritture su vetro in tutta la scala di colori purché consoni al contesto dell edificio e che non siano fluorescenti o eccessivamente impattanti, preferibilmente nei toni del nero, rosso scuro, bianco o del grigio (RAL ). In tutto il territorio è consentita l applicazione di scritte adesive su vetro che pubblicizzino i marchi e i loghi dei prodotti in vendita o dei centri di assistenza autorizzati. 6 Faretti L'installazione di faretti, o simili corpi illuminanti l'insegna e/o l'esterno dei locali è consentita alle seguenti condizioni: i corpi illuminanti non devono essere applicati sulla parte sottostante i balconi o qualsiasi altro aggetto superiore; l'estremità esterna della struttura, composta dagli elementi di appoggio di sostegno del corpo illuminante, non deve superare i 40 cm dalla facciata dell'edificio. Il corpo luminoso deve essere collocato ad un'altezza minima di m 2,50 dal piano di calpestio e deve essere direzionato sull'insegna e sul locale dell'attività verso terra (non deve arrecare danno ai locali sovrastanti). La luce proiettata dovrà essere di colore bianco o giallo. 7 Mostre e vetrine L esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine è subordinata, in tutto il territorio comunale, ad autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio. Gli interessati devono fare domanda presentando un disegno firmato da un tecnico abilitato da cui risulti definitiva l opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e dei colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Deve inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici e/o fotomontaggi, l inserimento dell opera nell ambiente architettonico o paesistico. Tali mostre e vetrine non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installate. L installazione deve essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere massima facilità di pulizia e manutenzione. Negli edifici ricadenti nella zona del centro storico possono essere consentite mostre e vetrine, a condizione che siano realizzati con materiali, forma e dimensioni che non alterino i caratteri architettonici dell edificio e dell ambiente. L autorizzazione non è concessa quando trattasi di edifici a carattere storico o di insieme architettonico di particolare interesse o quando, tenuto conto della forma delle mostre e delle vetrine, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle tinteggiature, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di architettura e si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini. In particolare le bacheche non sono ammesse negli edifici a carattere storico. Le mostre e le vetrine non devono aggettare dal filo esterno dell edificio più di 15 cm.

188 In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi e del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre e vetrine occupanti il suolo e lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a loro spese e responsabilità. Ove non ottemperino, il Responsabile del Servizio può ordinare la rimozione d ufficio a loro spese. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando le mostre o vetrine non sono mantenute pulite e in buono stato o quando, per sopravvenute necessità architettoniche o urbanistiche, se ne renda necessaria la rimozione. Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento e opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, ove siano previste destinazioni d uso anche non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, ecc.) il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera organica e unitaria. 8 Tende La collocazione, sugli edifici posti lungo le vie e spazi pubblici del territorio comunale di tende da sole è subordinata alla preventiva autorizzazione amministrativa. Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale le protezioni solari oggetto del presente regolamento si articolano, in due grandi categorie: a) Tende a cappottina (tonda fissa, tonda retraibile, calandrata, ad ombrello, semitonda, a sbalzo, triangolare fissa). b) Tende a braccio (bracci estensibili, fissa con braccio laterale, retraibile con guide braccetti laterali, a caduta verticale, a caduta verticale con pensilina fissa, fissa chiusa con montanti verticali). Qualunque altro tipo di tenda a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono. Ubicazione Le tende, per posizione e forma, non devono recare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica; inoltre non devono interferire con gli impianti di illuminazione pubblica. Le protezioni solari devono preferibilmente essere collocate immediatamente sopra il foro vetrina o all interno di esso, sempre nel rispetto del tracciato regolatore di facciata. Nel caso di fori vetrina appartenenti ad un unico esercizio ma collocati su edifici diversi, le protezioni solari dovranno rispettare il carattere dell'edifico di riferimento e pertanto, potranno essere uguali soltanto se i due edifici presentano caratteri architettonici omogenei. Sullo stesso edificio devono essere collocate protezioni solari omogenee, in particolare devono essere: allineate, nel caso di posizionamento esterno al foro vetrina; - omogenee nel colore e nei materiali; appartenenti alla stessa tipologia. Caratteristiche tipologiche e dimensionali Sono ammesse le protezioni solari del tipo retraibile a bracci estensibili, a cappottina, a bauletto, tenda a caduta verticale o pensiline fisse.

189 Nel caso di edifici porticati è consentita l installazione di tende del tipo a caduta verticale, mentre è vietata la collocazione di protezioni solari al piano terra esterne al foro del portico. Le installazioni di protezioni solari dovranno seguire le seguenti prescrizioni: la frangia (mantovana) potrà riportare l indicazione del nome della ditta con l eventuale logo, nonché eventuali marchi pubblicitari dei prodotti in vendita e l indicazione generica delle merci vendute. La mantovana dovrà essere installata ad altezza non inferiore a cm. 220 dal piano viabile ovvero dal marciapiede; lo sporto delle tende deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede; il tessuto dei teli dovrà essere ignifugo non plastificato, in tinta unita e in armonia con il colore della facciata. Nel centro storico a seconda del colore di facciata dell edificio, il colore RAL sarà ; per l installazione non può essere superato il limite superiore determinato da eventuale listolina od altri elementi architettonici di partizione orizzontale; la tenda non potrà eccedere il fronte di pertinenza e dovrà essere posizionata in corrispondenza delle aperture tipo-morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine); nel centro storico nel caso di edifici con trattamenti o decorazioni particolari al piano terra (bugnato, fregi, decorazioni lapidee), l installazione delle tende dovrà avvenire esclusivamente all interno del foro vetrina. 9 Accorgimenti. Negli orari e nei periodi di chiusura (notturni e ferie) la protezione solare deve rimanere chiusa tranne per quelle del tipo non retraibile. Il sistema di apertura e chiusura della protezione solare può essere di tipo automatico o manuale (asta con gancio); qualora si opti per la modalità manuale, l asta, al termine del suo utilizzo, dovrà essere riposta e custodita all interno dei locali interessati. La protezione solare deve essere munita di un dispositivo di fine corsa atto a garantire il rispetto delle misure di massimo ingombro stabilite dal presente regolamento. Il titolare dell autorizzazione è tenuto a mantenere l opera in buono stato con l obbligo di adempiere ad ogni prescrizione impartita dall Amministrazione comunale. Lo stesso è inoltre tenuto ad eseguire annualmente nel periodo primavera/estate il lavaggio del manufatto. 10 Permessi ed autorizzazioni In tutto il territorio comunale, l installazione di tende ad uso di esercizi commerciali posti al piano terra e ricadenti su suolo pubblico, è soggetta a provvedimento autorizzativo. La domanda è presentata allo SUE e deve essere completa della seguente documentazione: pianta, sezione, prospetto in scala adeguata (almeno 1:50) con riportato l ingombro massimo della tenda aperta; la sezione deve riportare le altezze del manufatto da terra rispetto al profilo della pavimentazione esistente (marciapiede/strada); il prospetto deve riportare il manufatto visto frontalmente alla facciata, le eventuali insegne ed i riferimenti alla composizione di facciata degli edifici adiacenti; documentazione fotografica a colori; campione del tessuto della copertura.

190 Per la collocazione di tende sulle facciate di edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, a seconda delle caratteristiche delle stesse, deve essere richiesta apposita autorizzazione paesaggistica semplificata. 11 Targhe. Nel centro storico le targhe devono avere forma rettangolare, di dimensioni massime di cm 40 (base) x 30 (altezza), e realizzate con finitura in ottone, oppure in plexiglas, pietra o alluminio satinato, con scritte serigrafate o in prespaziato ad eccezione del logo per il quale si potranno riprodurre caratteri e colori proprio del marchio. Nel resto del territorio, i materiali ammessi sono: ottone, rame, bronzo, alluminio satinato, pietra e plexiglas con scritte in intaglio o serigrafate, con dimensione massime espressa in cm: 50x 50. In ogni caso i colori impiegati per le diciture ed eventuali simboli devono avere tonalità sobrie e non essere rifrangenti. In presenza di più attività riconducibili ad un unico accesso le targhe dovranno essere realizzate con il medesimo materiale e l apposizione delle stesse dovrà avvenire in modo allineato e progressivo verticale con una plancia componibile ( a binario ), fino all altezza massima del foro porta che in ogni caso non dovrà superare l altezza di m 2,50. Qualora lo spazio a disposizione risulti insufficiente ad ospitare le targhe, le altezze dei manufatti dovranno essere uniformemente ridotte. Le targhe non debbono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, a particolari architettonici e ad ogni elemento che costituisca segno o traccia emergente e significativa della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte. Il titolare dell autorizzazione è tenuto alla corretta manutenzione dell opera con l obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall Amministrazione. E possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le targhe relative ad enti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi. 12 Permessi ed autorizzazioni L installazione di targhe ed insegne, è soggetta a provvedimento autorizzativo di cui all art. 11 del Regolamento per l Autorizzazione e l installazione della pubblicità. La domanda da presentare al SUE deve essere completa della seguente documentazione oltre a quanto previsto dall art. 11 sopraccitato, deve essere composta dalla documentazione seguente: pianta, sezione, prospetti in scala adeguata (1:20/1:50); la sezione deve riportare l altezza dell insegna e lo sporto rispetto al filo facciata; i prospetti devono riportare il disegno dell insegna con le eventuali insegne ed i riferimenti alla composizione di facciata degli edifici adiacenti; dovranno essere illustrati il lettering, i materiali ed i colori scelti Cartelloni pubblicitari 1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del Regolamento sugli impianti pubblicitari vigente. 2. In ogni caso l'installazione di impianti pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare gli impianti luminosi e la cartellonistica non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta

191 Muri di cinta I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti. Per essi valgono le disposizioni delle recinzioni contenute nell articolo in quanto applicabili Beni culturali e edifici storici Nell esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Uffici Comunali competenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e smi Cimiteri monumentali e storici 1. L area cimiteriale storica di Campagnano di Roma, accessibile dall ingresso principale e dove è ubicata l antica chiesa cimiteriale, contenente la zona monumentale, primo nucleo cimiteriale del Comune, è attraversata da viali contornati da cappelle gentilizie d epoca primo novecentesca, fino al secondo dopoguerra. 2. Nella zona monumentale e storica gli interventi devono tendere al mantenimento delle caratteristiche di storicità e monumentalità della zona. (vedere se è il casi di inserire prescrizioni) Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani. I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto di quanto contenuto nel Capo II del presente Titolo e delle norme di sicurezza specifiche di settore Interventi di ottimizzazione, mitigazione e compensazione ambientale da applicarsi nella realizzazione dei manufatti edilizi 1. Riferimento Legislativo Direttiva 42/2001/CEallegato I, lettera g); DecretoLegislativo n. 4/2008 AllegatoVI;LRn.11/2004art.46Rif.:Rapporto Ambientale/VAS. Con il termine Mitigazioni e compensazioni si intendono le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli eventuali effetti negativi significativi sull ambiente dell attuazione del piano. 2. In attuazione dell art. 10 della DIRETTIVA 2001/42/CE, il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all attuazione del piano al fine,tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive. 3. Direttive La valutazione ambientale strategica, sulla base di quanto disposto dalla direttiva comunitaria 10242/2001, prevede l applicazione di misure di mitigazioni, per ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull ambiente.

192 Le misure di compensazione, a differenza delle mitigazioni,non riducono gli impatti attribuibili al progetto,ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Il Piano degli interventi definirà modalità e procedure per l attuazione delle misure di mitigazione e compensazione riportate nel Rapporto Ambientale della VAS PRESCRIZIONI E VINCOLI Il rapporto ambientale della VAS, individua alcune delle tipologie più frequenti di effetti negativi su cui adottare interventi di mitigazione: fisico- territoriale (scavi,riporti,modifiche morfologiche, messa a nudo di litologie, impoverimento del suolo in genere...); naturalistico (riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche...);antropico - salute pubblica (inquinamenti da rumore e atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze funzionali, urbanistiche...); paesaggistico o sulla biodiversità quale interazione dei precedenti. Il rapporto ambientale per "opere di mitigazione" intende diverse categorie di interventi: le vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate agli impatti (ad esempio barriere antirumore a lato strada per mitigare l'impatto da rumore prodotto dal traffico veicolare); quelle di "ottimizzazione" del progetto (ad esempio la creazione di fasce vegetate di riambientazione di una strada in zona agricola e non necessariamente collegate con un eventuale impatto su vegetazione preesistente); le opere di compensazione, cioè gli interventi non strettamente collegati con l'opera,che vengono realizzati a titolo di "compensazione" ambientale (ad esempio creazione di habitat umidi o zone boscate in aree di ex cave presenti nell'area, bonifica e rivegetazione di siti devastati, anche se non prodotti dal progetto in esame). Le possibili opere di mitigazione comprendono: canalizzazioni e vasche di raccolta e decantazione delle acque; drenaggi per il mantenimento dei flussi e delle portate di falda; consolidamento e rinverdimento spondale; ricostituzione e ripiantumazione della vegetazione danneggiata; ricostituzione dei percorsi abituali della fauna; barriere arboree; piantumazione di essenze anti-gas; misure di inserimento paesaggistico; interventi a verde; schermature e zone tampone; fasce tampone con funzione di vegetazione riparia per la protezione dell ambiente acquatico; aree boscate; contenimento del consumo di suolo; ripristino della funzionalità e della fruibilità delle aree; uso di fonti energetiche rinnovabili, edilizia ecosostenibile. Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere effettuati almeno contemporaneamente, ma non successivamente, alla realizzazione delle azioni strategiche di piano che sono state all origine degli effetti ambientali negativi che, a loro volta hanno richiesto tali mitigazioni. Tali mitigazioni sono comunque da attuare indipendentemente dal possibile assoggettamento successivo dei progetti di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di VIA nazionale e regionale. Il rapporto ambientale prevede che le misure di compensazione nascano dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione tra i vari soggetti interessati: pubblico o portatori di interesse in generale, la pubblica amministrazione e il proponente dell opera. Capo VI Elementi costruttivi Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l abbattimento di barriere architettoniche La costruzione di nuovi edifici, ovvero la ristrutturazione di edifici esistenti, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, deve assicurare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, contenute nella normativa specifica di cui al punto D.4 dell allegato B ed al punto D.3 dell allegato C. Per accessibilità si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

193 Per visitabilità si intende la possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s'intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale. Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. E' raccomandata l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo La progettazione deve comunque prevedere: a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo. I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n.42/2004, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela Serre bioclimatiche Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o confinante con l abitazione avente pareti vetrate su almeno tre lati e copertura interamente vetrata, in grado di captare l energia solare e di veicolarla all interno dell edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso riducendone i consumi energetici. Le serre solari sono scomputate dal calcolo degli indici di fabbricabilità qualora rientrano nell ambito delle disposizioni stabilite dall art. 6 comma 1 lett. c) della L.R. 6/2008 (dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell unità abitativa realizzata, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni). Al titolo abilitativo è fatto obbligo di allegare oltre alle planimentrie, la relazione di calcolo degli apporti energetici oltre alla verifica delle norme igienico sanitarie. Esempio installazione di serra climatica invernale:

194 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici. La realizzazione delle tipologie di impianto descritte al punto è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia Coperture, canali di gronda e pluviali Le coperture degli edifici devono essere in grado di assicurare la tenuta ed il corretto smaltimento della acque meteoriche. I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche (fogna bianca) mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione. I pluviali debbono essere in lamiera o altro materiale idoneo; negli ultimi 2,50 ml verso terra, essi debbono essere possibilmente incassati nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in ferro per l'altezza di almeno m 2,20 sul piano stradale. I pluviali per edifici nella zona A di PRGC devono essere in ferro o ghisa o lamiera zincata ovvero in rame. I pluviali devono avere una colorazione propria consona a quella della superficie dell edificio ove sono collocati. Dove non esiste la fognatura bianca è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano strada, evitando però che da ciò conseguano danni alle fondazioni degli edifici; non è consentito lo sbocco radente al piano di marciapiede. E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili Strade e passaggi privati e cortili Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici, destinate al passaggio ovvero alla aero/illuminazione dei locali negli edifici. Sono classificati i seguenti tipi:

195 Ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra é superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m 23,00. Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime davanti ad ogni finestra non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore di m 4,00. Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m 8,00 e la superficie del pavimento è superiore a 1/5 di quella delle pareti che lo circondano. Negli spazi interni definiti come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione. Nell'"ampio cortile" possono esservi costruzioni destinati ad attrezzature di pertinenza degli edifici come definite ite nel punto 34 dell Allegato A)del RET. Negli spazi interni definiti come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura Cavedi, pozzi luce e chiostrine. Nelle nuove costruzioni, è possibile aerare da spazio interno all edificio (cavedio, pozzo luce, chiostrina) esclusivamente cucinini, disimpegni, ripostigli, bagni, lavanderie, androni e vani scale. In tal caso lo spazio interno deve avere una superficie non inferiore a mq. 9, con lati non minori di m 3; la superficie deve essere calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza. La base di tale spazio deve essere impermeabile, munita di scarico delle acque piovane e realizzata in modo da evitare ristagni d'acqua. Per spazio interno ad un sol piano (tipologia a patio) o, comunque, per locali posti all ultimo piano dell edificio, qualora la dimensione minima delle pareti dello spazio interno sia pari almeno a 4,50m e la normale libera davanti alla finestra sia almeno pari alla distanza verticale fra la base della finestra e la testa della parete di fronte, fermo restando la dimensione minima dei lati dello spazio interno pari a 3m e la superficie minima dello spazio interno di mq 9, calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza, sarà possibile aerare e illuminare dal detto spazio anche vani cosiddetti abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.). le stesse norme possono applicarsi per edifici esistenti in zona omogenea C del P.R.G. a condizione che non risultino violate le distanze previste dal comma 3 dell art. 9 del D. Interministeriale n del 02/04/1968. Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nella zone omogenee A e B/1 e B/2 dello strumento urbanistico generale oppure su edifici costruiti antecedentemente ad agosto 1967 per le altre zone del territorio, indipendentemente dalla dimensione dello spazio interno (cavedio, pozzo luce o chiostrina), è possibile aerare cucinini, disimpegni, ripostigli, bagni, lavanderie, androni e vani scale a condizione che non si costituisca servitù di veduta su altro fondo ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile. Se la normale libera davanti alla finestra misura almeno 4,50 m, fermo restando la dimensione minima dei lati dello spazio interno pari a 3 m e la superficie minima dello spazio interno di mq 9, calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza, sarà possibile aerare e illuminare dal detto spazio anche vani cosiddetti abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.) Intercapedini e griglie di aerazione La larghezza massima delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o privato, non può superare m. 1,20. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.), possono essere autorizzate in caso di realizzazione di reti di servizio pubblico da parte delle Società concessionarie. Il fondo dell intercapedine deve risultare almeno m. 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con apertura diretta sul marciapiede, salvo che non si tratti di scale di sicurezza di autorimesse o altre attività, ubicate al piano seminterrato o interrato, realizzate per garantire il rispetto della relativa norma di

196 prevenzione incendi. Lo sbarco deve servitù di pubblico passaggio. avvenire su area di proprietà privata ancorché soggetta a Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperti lucernari o finestrature di aerazione per i locali sotterranei: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non sporgenti più di cm. 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 1,00. Nei portici, il cui sedime privato è gravato da servitù di pubblico passaggio, è ammessa la possibilità di lucernari orizzontali per locali sotterranei non altrimenti illuminabili naturalmente. Nel caso, invece, di griglie d areazione presenti negli stessi spazi, esse dimensionate per il calpestio pedonale e coperte con lamiere o altri sistemi di anti-tacco. devono essere Gli elementi di cui ai commi precedenti, se posti su marciapiedi, devono essere di tipo carrabile Recinzioni, muri di cinta e cancellate 1. La recinzione deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. 2. In prossimità degli incroci stradali o delle curve cieche, le siepi e le recinzioni devono essere realizzate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico. 3. Gli interventi plurimi coordinati, edificato a schiera, bifamiliare o quadrifamiliare ecc., devono essere corredati da recinzioni omogenee per tipologia, dimensione, materiali e colori. 4. Nei progetti di nuovi edifici la recinzione deve essere sempre adeguatamente rappresentata e descritta, nel rispetto delle norme di decoro urbano e tale da garantire la tutela del paesaggio; a tal fine non sono generalmente ammesse recinzioni costituite da blocchi di calcestruzzo lasciati a vista, muri in c.a. a vista, ringhiere metalliche non verniciate, salvo specifiche motivazioni e contesti. 5. Le recinzioni non dovranno impedire il libero deflusso delle acque meteoriche attraverso l interruzione dei fossi di scolo e canali esistenti. 6. Le presenti norme, relative alle recinzioni, non si applicano in tutte quelle parti del territorio in cui sia vigente uno strumento urbanistico attuativo di dettaglio, che contenga prescrizioni particolari in merito. Laddove non sia previsto il tipo specifico di recinzione, pur ricadendo l opera su un area normata da strumento attuativo, fanno fede le prescrizioni presenti nel R.E.C. 7. È facoltà dell Amministrazione Comunale ordinare il ripristino delle recinzioni deteriorate, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con il mantenimento della tipologia o il ricorso a nuova tipologia prescritta, nel caso di tipologia esistente (particolarmente deteriorata), in contrasto con eventuali prescrizioni regolamentari. 8. La realizzazione di recinzioni con sola comunicazione alla competente Area Comunale. siepe vegetale è sempre consentita, previa 9. Previsioni progettuali diverse da quelle normate dal R.E.C., se adeguatamente motivate, potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Comunale per il Paesaggio. 10. L altezza massima delle recinzioni in relazione alle tipologie ammesse, è stabilita come di seguito riportato: a) LOTTI RESIDENZIALI PROSPICENTI SEDI STRADALI PRINCIPALI: Recinzioni con base in muratura (con altezza compresa tra m 0,40 e 0,60) e cancellata in ferro (con altezza compresa tra m 1,20 e 1,40). Il complesso della recinzione può raggiungere l altezza massima di m 1,80. Possono superare questa altezza, fino a raggiungere l altezza massima di m 2,20 solo i pilastri di sostegno del cancello pedonabile e carrabile. La base in muratura deve essere realizzata in pietra naturale lasciata a vista o con mattoni di laterizio o blocchetti di tufo idoneamente intonacati con malta di calce e mantellina in pietra naturale o in cotto, nel rispetto dell ambiente, attraverso l utilizzo di materiali naturali e biocompatibili. Nel caso di realizzazione di manufatti destinati a raccogliere i macchinari per utenze (ENEL, ACEA, ITALGAS, ecc.) l altezza consentita della base in muratura piena è pari a m 1,00 dal livello stradale e l altezza complessiva può raggiungere i m 2,20; b) LOTTI RESIDENZIALI PROSPICIENTI STRADE LOCALI: Recinzioni con base in muratura (con

197 altezza massima pari a m 0,80) e cancellata in ferro (con altezza massima pari al raggiungimento dell altezza complessiva permessa) eventualmente intercalati da pilastri in muratura in continuità con quella sottostante. Il complesso della recinzione può raggiungere l altezza massima di m 2,00. La base in muratura deve essere realizzata in pietra naturale lasciata a vista o con mattoni di laterizio o blocchetti di tufo idoneamente intonacati con malta di calce e mantellina in pietra naturale o in cotto, nel rispetto dell ambiente, attraverso l utilizzo di materiali naturali e biocompatibili. Nel caso di realizzazione di manufatti destinati a raccogliere i macchinari per utenze (ENEL, ACEA, ITALGAS, ecc.) l altezza consentita della base in muratura piena è pari a m 0,80 dal livello stradale e l altezza complessiva può raggiungere i m 2,00; c) LOTTI RESIDENZIALI INTERNI A COMPLESSI: Recinzioni con altezza massima pari a m 2,00 costituite da base in muratura (con altezza massima pari a m 0,80) e cancellata in ferro e/o elementi trasparenti (con altezza massima pari al raggiungimento dell altezza complessiva permessa) con l esclusione di elementi prefabbricati in cemento eventualmente intercalati da pilastrini in muratura in continuità con quella sottostante. Il complesso della recinzione può raggiungere l altezza massima di m 2,00. Il rapporto di superficie tra l area delle forature e l area complessiva della recinzione non deve essere inferiore al 40%. La base in muratura deve essere realizzata in pietra naturale lasciata a vista o con mattoni di laterizio o blocchetti di tufo idoneamente intonacati con malta di calce e mantellina in pietra naturale o in cotto, nel rispetto dell ambiente, attraverso l utilizzo di materiali naturali e biocompatibili. d) INTERVENTI EDILIZI COORDINATI: Le recinzioni interne tra lotti possono essere realizzate solo con siepi vegetali e rete metallica, cancellate di altezza massima pari a m 1,20 (sostenute da cordolo completamente interrato) e staccionate in legno di altezza massima pari a m 1,20. e) LOTTI INEDIFICATI: Recinzioni con altezza massima pari a m 1,80 costituite da sola cancellata metallica con montanti in acciaio, con cordolo di base di altezza compresa tra m 0,20 e 0,30. In questo caso è esclusa la realizzazione di pilastri in muratura e/o in c.a. e/o recinzioni in legno con altezza massima pari a m 1,80, costituite da pali infissi nel terreno, senza nessun tipo di fissaggio con malta, corrente orizzontale ed eventuali traversi inclinati o a croce all interno delle specchiature tra i montanti. Le chiusure devono rispettare gli allineamenti. f) AREE RURALI: È prescritta la valorizzazione delle recinzioni murarie originali tradizionali e dei muri di sostegno di antica origine per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero e vietato l abbattimento o la sostituzione con recinzioni di altra tipologia, materiale o finitura. Nuove recinzioni sono consentite con le seguenti precisazioni: Le nuove recinzioni dovranno essere limitate all area di pertinenza degli edifici e devono avvenire secondo tipologia, forma, dimensioni, materiali, disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, con le caratteristiche delle recinzioni limitrofe e con le rifiniture esterne dell edificio di cui costituiscono sistemazione. Tali recinzioni dovranno conformarsi alle seguenti tipologie: muretto basso intonacato, muro alto intonacato, siepe di essenze autoctone con o senza muretto, con e senza rete, staccionate in legno, altra tipologia documentata come tradizionale e caratteristica dei luoghi o preesistente. L area di pertinenza di riferimento è costituita dal resede catastale ovvero dall insieme degli spazi utilizzati in relazione al fabbricato. Sarà consentita l installazione di cancelli metallici purché gli stessi siano di dimensioni limitate in altezza e larghezza, di disegno lineare e con caratteristiche tipologiche rapportate alla tipologia dell edificio principale.. Qualora la recinzione sia realizzata su pertinenze di edifici rurali od ex rurali, queste dovranno essere improntate alle tipologie adottate tradizionalmente per quel tipo di edifici e dovranno essere generalmente costituite da muretti in materiali a faccia vista o in muratura intonacata di altezza contenute che si assimilino alle vecchie murature perimetrali ovvero con altra tipologia di cui sia dimostrato il carattere originario nel contesto di riferimento (pianura, collina, ecc.). Eventuali suddivisioni interne, legate all'articolazione delle proprietà, vanno realizzate

198 esclusivamente mediante siepi. Nelle aree aperte sono consentite solo recinzioni a pali e rete fino a m 2,00 di altezza e staccionate in legno fino a m 2,00 di altezza. 11. Non sono consentite recinzioni costituite da elementi prefabbricati pieni. 12. In aderenza a tutte le recinzioni può essere prevista la posa a dimora di siepi vegetali, almeno di pari altezza. 13. Detti interventi, sono soggetti a SCIA, ai sensi di legge. 14. Gli interventi di cui sopra, ricadenti nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, sono subordinati ad autorizzazione previa acquisizione dei pareri e/o nulla-osta delle Amministrazioni/Enti preposti alla tutela dei vincoli Materiali, tecniche costruttive degli edifici I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo. Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato Disposizioni relative alle aree di pertinenza Si intende area di pertinenza del fabbricato quella concretamente a servizio o ornamento dell edificio. che è destinata effettivamente e I proprietari sono tenuti a mantenere le aree di pertinenza degli edifici in ordine ed in buono stato di conservazione. Alle aree di pertinenza si applicano le disposizioni relative al mantenimento del decoro, manutenzione e sicurezza dei luoghi di cui all art Piscine Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell edificio, solo nelle zone omogenee di carattere residenziale e/o turistico-ricettivo. Nelle zone agricole è ammessa soltanto la realizzazione di piscine pertinenziali di modeste dimensione e con minimo impatto territoriale. Sono consentite anche piscine nelle aree pertinenziali delle attività ricettive e/o agrituristiche consentite Altre opere di corredo agli edifici. Tutte le ulteriori opere di corredo degli edifici non contemplate negli articoli precedenti devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo Spazi e dotazioni per la raccolta dei rifiuti. 1. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica, i progetti dovrà essere verificata la possibilità di prevedere spazi o vani idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. Dovranno prevedere

199 altresì una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di limitarne la visibilità ed evitare la dispersione del materiale; 2. L ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi dovranno essere concordati in fase progettuale con l ente gestore del servizio; 3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio. In ogni caso non possono essere posti in adiacenza di edifici vincolati dalla Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

200 TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio (criteri e procedure) A norma dell art. 27 del DPR 380/2001 e smi, e dell art. 15 e seguenti della L.R. 11 agosto 2008, n.15 (Vigilanza sull attività urbanistico -edilizia) il Dirigente del Settore Territorio (Responsabile del SUE) esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Il Responsabile del Servizio (SUE) quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici avvia il procedimento finalizzato alla emissione di apposita ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate a vincoli paesaggistici, culturali ed ambientali, il Responsabile del Servizio provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 42/2004 o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte terza del D.lgs. n. 42/2004, il Soprintendente, su richiesta della Regione, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori sospensioni dei lavori L'Autorità Comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, visite straordinarie intese ad accertare che l esecuzione dei lavori corrisponda al titolo abilitativo edilizio. I funzionari Settore Territorio, il Responsabile dei Servizi di Igiene, la Polizia Locale, sono tenuti ad accertare che chiunque esegua lavori contemplati dal presente Regolamento sia in possesso del titolo abilitativo edilizio. A questo fine, il titolare ha l'obbligo di esporre alla pubblica vista, sul luogo dei lavori, un cartello contenente il numero e la data della documentazione stessa, i dati del committente, del costruttore, del direttore dei lavori ed i riferimenti del titolo abilitativo. Per espletare tale compito, i funzionari e gli agenti comunali incaricati dalla sorveglianza hanno il diritto di accedere ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa verifica della condotta dei lavori. Gli incaricati dei controlli devono poter dimostrare di avere titolo ad effettuarli. Accertate le infrazioni, i funzionari e gli agenti comunali debbono contestarle nei modi previsti dalla vigente legislazione, nonché farne tempestiva relazione al Dirigente del Settore Territorio, il quale è tenuto a compiere gli adempimenti di competenza. I funzionari e gli agenti comunali incaricati dalla sorveglianza, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo edilizio, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria, al competente organo regionale e al Dirigente del Settore Territorio, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Qualora sia constatata, dai competenti Uffici Comunali d ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, il Dirigente ordina l'immediata

201 sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. L'ordine di sospensione va notificato al committente o al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate, nonché al direttore dei lavori ed al costruttore (se conosciuto). L'adempimento all'ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e dai funzionari all'uopo preposti, che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito, il Dirigente del Settore Territorio è tenuto a farne denuncia all'autorità giudiziaria. La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli, piantonamento e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Dirigente ritenga, caso per caso, opportuno. Tutti gli oneri rivenienti da una sospensione dei lavori motivata da indempienze sono a carico solidale del titolare del titolo abilitativo edilizio, del direttore dei lavori e dell'esecutore delle opere, salvo che uno non abbia contestato al responsabile la non conformità delle opere eseguite od in esecuzione dandone contemporanea comunicazione all'autorità Comunale. La prosecuzione dei lavori può essere autorizzata sia per rimuovere le cause che hanno dato luogo alla sospensione che per eseguire interventi urgenti di messa in sicurezza del cantiere. Quando è accertato che i lavori sono difformi dal titolo abilitativo edilizio solo per una parte marginale della costruzione, il Dirigente - allorché il committente ne faccia espressa richiesta - può consentire la ripresa dei lavori nella porzione conforme, previa applicazione della sanzioni di cui alla vigente legislazione. La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, con riserva di adottare i provvedimenti richiesti dall'inosservanza, senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione, nonché delle sanzioni di legge a carico dei responsabili (committente, direttore dei lavori ed esecutore delle opere). L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro un 45 gg dalla sua notifica il Dirigente non ha adottato i provvedimenti definitivi Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari 1. Il presente Regolamento, attraverso l ALLEGATO A, contempla anche i criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nella parte I - Titolo IV del D.P.R. n.380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della L.R. 11 agosto 2008, n.15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) che rispondano a criteri di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione); 2. In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni stabilite da normative statali e regionali in materia e di quelle espressamente previste dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. (TUEL), che prevede il pagamento di una somma da 25,00 a 500, Per quanto attiene il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, visto l art. 16, comma 2, della legge n.689/1981, quale sostituito dall art. 6-bis della legge 24 luglio 2008, n.125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n.92, che istituisce la possibilità, per le violazioni relative ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, di stabilire diverso importo, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo art. 16, all interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dal già richiamato art. 7- bis del D.Lgs. n. 267/2000. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n. 689/1981 e ss.ii.mm..

202 TITOLO V - NORME TRANSITORIE Aggiornamento e rinvio dinamico Le norme del presente Regolamento possono essere aggiornate e modificate, secondo le procedure di legge, ogni qualvolta emergano specifiche necessità. Sono automaticamente recepite dal presente Regolamento Edilizio le norme di emanazione statale e regionale aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e urbanistica e le norme di aggiornamento e modifica di quelle citate negli articoli precedenti, nonché le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, approvati successivamente all entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve, in ogni caso, in quanto prevalenti, le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel già richiamato allegato A come eventualmente integrate e/o modificate con le modalità previste dall articolo 3 dell intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, approvata nella Conferenza Unificata del Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni Disposizioni transitorie Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su eventuali analoghe e contrastanti norme comunali e disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali di approvazione antecedente.

203 ALLEGATI: ALLEGATO A QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI VOCI ACRONIMO DESCRIZIONE 1- Superficie territoriale ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 2 - Superficie fondiaria SF Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistente. 3 - Indice di edificabilità Territoriale IT Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente. 4 - Indice di edificabilità fondiaria IF Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente. CU Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso. DT Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. 5 - Carico urbanistico 6 - Dotazioni Territoriali Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza. 7 - Sedime SC Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. 9 - Superficie permeabile SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera Indice di permeabilità IPT/IPF Rapporto trala superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 8 - Superficie coperta 11 - Indice di copertura IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria Superficie totale ST Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio Superficie lorda SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

204 14 - Superficie utile SU Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio: i portici e le gallerie pedonali; 15 - Superficie accessoria SA 16 - Superfici e complessiva SC i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o inferiore a m. 2,20, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 17- Superfici e calpestabile Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m Volume totale o volumetria-complessiva Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda Piano fuori terra Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

205 22 - Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio Sottotetto Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso Numero dei piani E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL) Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura. L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: 27 - Altezza del fronte - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane Altezza dell'edificio Altezza massima tra quella dei vari fronti Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.) Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

206 34 - Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Le Superfici Accessorie, come definite alla voce 15, aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d uso della costruzione, non comportanti ulteriore carico urbanistico, ove completamente interrate o seminterrate il cui soffitto si trovi ad una quota non superiore a 70 cm rispetto al terreno posto in aderenza all edificio, sono escluse dal calcolo della volumetria dell edificio ( ai sensi della D.G.R. n.243 del 19 maggio 2017 (BUR n. 43 del 30/05/2017) Allegato C) RET- Norme tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle definizioni uniformi: criteri per la fase di prima applicazione )

207 ALLEGATO B RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL ATTIVITÀ EDILIZIA DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ A. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) A.1 Edilizia residenziale L.R. Legge Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del Territorio), articoli da 54 (Trasformazioni urbanistiche in zona agricola) a 58. L.R. Legge Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l edilizia residenziale sociale), articoli 1-6 e 12 (Edilizia residenziale sociale. Prime disposizioni per il diritto di abitare) e ss. L.R. Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) L.R. Legge Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) L.R. Legge Regione Lazio 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) R.R.L. Regolamento Regione Lazio 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all assistenza abitativa ai sensi dell art. 17, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12), articolo 20 (Alloggio adeguato) e 28 (Requisiti oggettivi degli interventi) L.R. Legge Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull attività urbanistico-edilizia) L.R. Legge Regione Lazio 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure). Art. 1ter e art. 7 A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) L.R. Legge Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del Territorio), 54 (Trasformazioni urbanistiche in zona agricola) e ss L.R. Legge Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) Art. 20 (Disposizioni in materia urbanistica), commi 11, 12, 13 e 14 L.R. Legge Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017), Art. 3 (disposizioni varie) commi 26 e 27

208 L.R. Legge Regione Lazio 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi volo) L.R. Legge Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), articolo 25 bis (Disposizioni per l attività edilizia nell ambito delle strutture ricettive all aria aperta) L.R. Legge Regione Lazio 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) L.R. Legge Regione Lazio 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione di serre) e successive modifiche L.R. Legge Regione Lazio 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio). Artt L.R. Legge Regione Lazio 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva2001/77/ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva2009/28/ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) L.R. Legge Regione Lazio 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l articolo 7 (circa l obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 Approvazione del Programma Statistico Nazionale Edilizia Pubblica) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

209 CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo LEGGE 17 agosto 1942, n (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) L.R. Legge Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del Territorio) L.R. Legge Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l edilizia residenziale sociale), articolo 23 (Osservanza degli standard urbanistici) L.R. Legge Regione Lazio 16 aprile 2009, n.13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n (Limiti inderogabili di densitàedilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

210 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO n (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) Piano Territoriale Paesistico Regionale: Deliberazione di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 (Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico ), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143, e 156 del decreto legislativo 22 gennaio2 004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni incoerenza con quanto indicato nell art. 36 quater, comma 1quater, della legge regionale 24/1998); DGRL Deliberazione di Giunta Regionale n del 21 dicembre 2007 (Modificazione, integrazione e rettifica della deliberazione Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007 inerente: Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico ), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo22 gennaio 2004 n. 42 (Codici dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della egge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998); Articolo 35 (Protezione dei corsi delle acque pubbliche) L.R. Legge Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) art. 7, comma 6 L.R. Legge Regione Lazio, 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque) B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

211 LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè ) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. Del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008). DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 L.R. Legge Regione Lazio 26 giugno 2015, n. 8 (Disposizioni relative all utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative) L.R. Legge Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)) Artt. 4655

212 B.2.11 Gestione Rifiuti L.R. Legge Regione Lazio 9 luglio 1997, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) DCRL Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n.14 (Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti) DCRL Deliberazione del Consiglio Regionale del 24 luglio 2013, n. 8 (Piano di gestione dei rifiuti del Lazio Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso) DGRL Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 (Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V Bonifica di siti contaminati DECRETO DEL MINISTERO DELL AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

213 DGRL C. Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2012, n. 591 (Art.199, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 s.m. Art. 7, L.R. n. 27/1998 s.m. D.C.R. 18 gennaio 2012, n. 14 Approvazione del documento denominato Adeguamento del Piano Regionale delle bonifiche dei siti contaminati del Lazio di cui alla D.C.R. 10 luglio 2012 n. 112 (Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e successive integrazioni) VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I C.2 Beni paesaggistici DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) [abrogato e sostituito dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2017, n. 68). - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata]. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) L.R. Legge Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) DGRL Piano Territoriale Paesistico Regionale: Deliberazione di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 (Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico ), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143, e 156 del decreto legislativo 22 gennaio2 004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni incoerenza con quanto indicato nell art. 36 quater, comma 1quater, della legge regionale 24/1998) Deliberazione di Giunta Regionale n del 21 dicembre 2007 (Modificazione, integrazione e rettifica della deliberazione Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007 inerente: Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico ), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo22 gennaio 2004 n. 42 (Codici dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della egge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998)

214 DGRL DGR n. 70 del 10 febbraio 2010 di approvazione PTP 15/12 Valle della Caffarella, Appia antica e acquedotti C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) L.R. Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 Norme generali e procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria L.R. Legge Regione Lazio 29 gennaio 1983, n.10 Istituzione della riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno L.R. Legge Regione Lazio 19 settembre 1983, n. 66 Istituzione della riserva naturale di Monte Rufeno L.R. Legge Regione Lazio13 gennaio 1984, n. 2 Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani L.R. Legge Regione Lazio 9 settembre 1988, n. 56 Istituzione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia nel territorio dei Comuni di Marcetelli, Varco Sabino e Collegiove Sabino L.R. Legge Regione Lazio dell Appia Antica L.R. Legge Regione Lazio 7 giugno 1990, n. 70 Istituzione della riserva naturale parziale delle Montagne della Duchessa nel territorio del comune di Borgorose 10 novembre 1988, n. 66 Istituzione Parco regionale

215 L.R. Legge Regione Lazio 27 novembre 1996, n. 49 Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano Monte Orlando nel Comune di Gaeta ai sensi dell articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1997, n. 46 L.R. Legge Regione Lazio 26 ottobre 1999, n. 29 Istituzione della Riserva Naturale Provinciale di Villa Borghese L.R. Legge Regione Lazio 25 novembre 1999, n. 36 Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 1987, n.2, 26 settembre 1988, n. 64, 10 novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1988, n.8 L.R. Legge Regione Lazio 4 dicembre 2008, n. 21 Istituzione del Parco naturale regionale monti Ausoni e lago di Fondi nonché dell ente di gestione del suddetto parco C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) DGRL Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n.2146 Direttiva 92/43/CEE (Habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000 che ha proposto la lista dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), pubblicata sul BURL n. 18 del 29/06/1996; DGRL Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146, pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005 DGRL Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363 concernente Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale con la quale la Regione Lazio ha provveduto all adeguamento della propria normativa al citato DM 17 ottobre 2007 C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

216 DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli , Allegato IV e Allegato XIII L.R. Legge Regione Lazio 16 aprile 2009, n.13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) L.R. Legge Regione Lazio 7 giugno 1990, n. 77 (Disciplina per la raccolta, il trasporto, il deposito, la lavorazione e la commercializzazione dei grassi animali, dei residui della macellazione e dei relativi sottoprodotti destinati a scopi diversi dall alimentazione umanae da quella zootcnica) art. 10, comma 1 D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985 L.R. Legge Regione Lazio 11 agosto 2009, n.21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l edilizia residenziale sociale) art. 27 (Prevenzione del rischio sismico. Adeguamento della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4 Prime norme per l esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure R.R.L. Regolamento Regione Lazio 13 luglio 2016, n.14 (Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 Snellimento delle procedure per l esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e successive modifiche)

217 D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) L.R. Legge Regione Lazio 4 dicembre 1989, n. 74 (Interventi per l accessibilità e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, Province, Comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

218 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO Sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) 16 maggio 1987 (Norme di DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici). DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turisticoalberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) D.7 Demolizione o rimozione dell amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva2002/91/ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)

219 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) L.R. Legge Regione Lazio 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l art. 4 L.R. Legge Regione Lazio 03 Agosto 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) L.R. Legge Regione Lazio 18 Luglio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41, Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo) D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, c. 7. DECRETO DEL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

220 D.12 Prevenzione inquinamento luminoso E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali L.R. Legge Regione Lazio 18 novembre 1999, n. 33 Disciplina relativa al settore commercio L.R. Legge Regione Lazio 29 maggio 1997, n. 13 Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale E.2 Strutture ricettive L.R. Legge Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)) Artt L.R. Legge Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 12 Disposizioni per la semplificazione, la compatibilità e lo sviluppo della Regione, Art. 20 (Disposizioni in materia urbanistica), commi 9 e 10 e 11 L.R. Legge Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14 (Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche) R.R.L. Regolamento Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) E.3 Strutture per l agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 L.R. Legge Regione Lazio 2 novembre 2006, n. 14 Norme in materia di agriturismo e turismo rurale E.4 Impianti di distribuzione del carburante L.R. Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti E.5 Sale cinematografiche L.R. Legge Regione Lazio 13 aprile 2012 n. 2 Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo. R.R.L. Regolamento Regione Lazio 17 dicembre2007 n. 16 Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell'articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico. E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n (criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

221 E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/ CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n /CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") L.R. Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche) E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) L.R. Legge Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) Art. 3, commi 26 e 27 L.R. Legge Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione). Art. 20, commi E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l articolo 8 - bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l Articolo8ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

222 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie E.13 Strutture per il trattamento dei rifiuti DGRL Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 (Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio)

223 ALLEGATO C ELENCO ALLEGATI RIPORTANTI I CRITERI E LE MODALITA DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE PREVISTE IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA DI CUI AL D.P.R. N. 380/2001 E ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2008, N.15. Il presente ELENCO è finalizzato a stabilire i criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni pecuniarie e dell oblazione previsti nella parte I - Titolo IV del D.P.R. n.380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dalla legge regionale n.l5/2008 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) che rispondano a criteri di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione. In conformità alle disposizioni stabilite dalle suddette norme urbanistico-edilizie si applicano le sanzioni pecuniarie per le seguenti fattispecieie riportate nei seguenti allegati: ALLEGATO 1: Mancata esibizione del titolo abilitativo o apposizione del cartello ( art.13 L.R. 15/2008); ALLEGATO 2: Mancata comunicazione dell inizio dei lavori (C.I.L) di cui all art. 6-bis del D.P.R. 380/2001; ALLEGATO 3: Interventi soggetti a S.C.I.A. (art. 23 comma 7 del D.P.R 380/2001) ALLEGATO 4: Mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità di agibilità (art. 24 del D.P.R. n.380/2001); ALLEGATO 5: Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e art.15 della L.R. n. l5/2008); ALLEGATO 6: Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.33 del D.P.R. n.380/2001 e art.16 della L.R. n.l5/2008); ALLEGATO 7: Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (art. 34 del D.P.R. n.380/2001 e art. 18 della L.R. n.i5/2008); ALLEGATO 8: Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività (art.37 del D.P.R. n.380/2001 e art.l9 della L.R. n.l5/2008); ALLEGATO 9: Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d ufficio o in via giurisdizionale (art.38 del D.P.R. n.380/2001 e art.20 della L.R. n.l5/2008);

224 ALLEGATO 10: Accertamento di conformità (artt. 36 e 37 del D.P.R. n.380/2001 e art.22 della L.R. n.15/2008 e ss.ii.mm.) ALLEGATO 1: Mancata esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello di cantiere ( art.13 L.R. 15/2008); L art. 13 della L.R. n.15/2008 prevede che Nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il permesso di costruire o non sia apposto il prescritto cartello, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di cinquecento euro a un massimo di millecinquecento euro in relazione all entità delle opere stesse. ALLEGATO 1 MANCATA ESIBIZIONE DEL TITOLO EDILIZIO O APPOSIZIONE DEL PRESCRITTO CARTELLO DI CANTIERE n Titolo edilizio C.I.L.A. (art. 6-bis D.P.R. 380/2001) S.C.I.A. (art. 22 D.P.R. 380/2001) S.C.I.A. (art. 23 D.P.R. 380/2001) Dati obbligatori da indicare nel cartello Sanzione tipologia dell intervento da realizzare; estremi del titolo autorizzativo; generalità del committente; imprese esecutrice lavori; generalità del progettista architettonico; generalità del direttore dei lavori;. 500,00 tipologia dell intervento da realizzare; estremi del titolo autorizzativo; generalità del committente; imprese esecutrice lavori; generalità del progettista architettonico; generalità del direttore dei lavori;. 750,00 tipologia dell intervento da realizzare; estremi del titolo autorizzativo; generalità del committente; imprese esecutrice lavori; generalità del progettista architettonico; ,00 generalità del direttore dei lavori; generalità del progettista strutturale; generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l esecuzione dei lavori; generalità del Responsabile della sicurezza;

225 4 P.d.C. (art. 20 D.P.R. 380/2001) tipologia dell intervento da realizzare; estremi del titolo autorizzativo; generalità del committente; imprese esecutrice lavori; generalità del progettista architettonico; ,00 generalità del direttore dei lavori; generalità del progettista strutturale; generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l esecuzione dei lavori; generalità del Responsabile della sicurezza; ALLEGATO 2: Mancata comunicazione asseverata dell inizio dei lavori (art. 6 bis comma 5 del D.P.R. 380/2001) L art. 6-bis del D.P.R. n.380/2001 al comma 5 stabilisce che La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione Pertanto, nelle fattispecie sopra indicate la sanzione pecuniaria prevista viene determinata come segue: ALLEGATO 2 C.I.L.A. - MANCATA COMUNICAZIONE ASSEVERATA INIZIO LAVORI Lett. Tipologia Sanzione a) mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori ,00 b) Comunicazione effettuata spontaneamente quando l intervento è in coso di esecuzione. 333,00

226 ALLEGATO 3: Sanzione per mancato rilascio del certificato di collaudo finale della S.C.I.A. (art. 23 comma 7 del D.P.R 380/2001) L art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 (Disciplina della denuncia di inizio attività) al comma 7 prevede che Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5, cioè pari a 516,00. ALLEGATO 3 MANCATA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE Lett. Tipologia Sanzione a) mancata rilascio del certificato di collaudo finale. 516,00 b) mancata presentazione della ricevuta dell'avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. 516,00 1 Ai fini dell applicazione della sanzione di cui al presente allegato, si considera quale data di ultimazione lavori la data finale di efficacia della D.I.A. (3 anni dalla sua presentazione, ovvero dalla data di integrazione della documentazione richiesta); 2 La dichiarazione di ultimazione lavori, corredata dei documenti obbligatori previsti dal citato art. 23 del D.P.R. 380/2001, deve essere presentata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data finale di efficacia; 3 Il Responsabile del Servizio, accertata la mancata ottemperanza al disposto di cui all art. 23 comma 7, provvede a dare comunicazione dell avvio del procedimento, e ad informare della sanzione che sarà applicata, assegnando dieci giorni per presentare memorie e/o documentazioni;

227 4 Decorsi i termini di cui al punto precedente, il Responsabile del Servizio, nel caso di accertata mancata presentazione del certificato di collaudo finale, ovvero della documentazione obbligatoria prevista dalla legge, irroga la sanzione prevista dall art. 37 comma 5, pari a 516,00, indicando le modalità di pagamento della stessa. ALLEGATO 4: Sanzione per mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità (art. 24 comma 3 del D.P.R 380/2001) 1. l art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che la mancata presentazione della segnalazione di agibilità comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro La suddetta sanzione viene applicata in relazione al periodo di ritardo riportato nel seguente allegato: ALLEGATO 4 SANZIONI IN BASE AL PERIODO DI RITARDO N. Tipologia in base a ritardo della presentazione Sanzione 1) nel caso di segnalazione presentata dal 16 al 90 giorno dall ultimazione dei lavori di finitura dell intervento, la sanzione è pari a. 77,00 2) nel caso di segnalazione presentata dal 91 al 180 giorno dall ultimazione dei lavori di finitura dell intervento, la sanzione è pari a. 150,00 3) nel caso di segnalazione presentata dal 181 al 270 giorno dall ultimazione dei lavori di finitura dell intervento, la sanzione è pari a. 251,00 4) nel caso di segnalazione presentata dal 271 al 365 giorno dall ultimazione dei lavori di finitura dell intervento, la sanzione è pari a. 350,00 5) nel caso di segnalazione presentata oltre un anno dalla comunicazione di fine lavori, la sanzione è pari a. 464,00

228 3. Ai fini dell applicazione della presente sanzione amministrativa si considera quale data di ultimazione lavori di finitura dell intervento quella contenuta nella dichiarazione di conformità per la domanda di agibilità salvo non sia pervenuta precedentemente separata comunicazione di ultimazione delle opere nel qual caso si assume quella ivi indicata; 4. L applicazione della sanzione di cui agli art. 24 comma 3, non preclude l efficacia della S.C.I.A. di agibilità, e può essere comminata anche con separato provvedimento con le modalità di seguito indicate: dalla data di presentazione della segnalazione viene calcolato il periodo di ritardo rispetto all ultimazione dei lavori di finitura dell intervento (ovvero, dal termine massimo previsto per il titolo edilizio abilitativo), e viene determinata la relativa sanzione da applicare; il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento da notificare all interessato, dispone la sanzione da pagare e le relative modalità di pagamento; trascorsi trenta giorni dal ricevimento della sanzione, qualora l importo non fosse stato ancora versato, invia un sollecito di pagamento con l eventuale maggiorazioni dovute per l ulteriore ritardo accumulato (sempre in riferimento ai periodi indicati nel sopra riportato prospetto); in ipotesi di mancato pagamento, raggiunto il massimo della sanzione, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute; il pagamento della sanzione pecuniaria conclude il procedimento sanzionatorio.

229 ALLEGATO 5: Sanzione per inottemperanza all ordinanza di demolizione (art.15 della L.R. n. l5/2008 e art. 31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001); L art. 15 comma 3 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15, stabilisce che l inottemperanza all ordinanza di demolizione di cui al precedente comma 1 del medesimo art. 15 comporta, oltre all acquisizione gratuita dell opera abusiva e dell area di sedime al patrimonio del Comune, anche la sanzione pecuniaria amministrativa da a L art. 31 comma 4-bis (comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014) stabilisce che la sanzione di (massima) è sempre applicata nel caso di interventi abusivi sulle aree e sugli edifici assoggettati a vincoli di inedificabilità, forestali o di tutela dei beni culturali e paesaggistici, o effettuati su aree destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica o su aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. Il vincolo può discendere da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate. Modalità di applicazione della sanzione: ALLEGATO 5 SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ALL ORDINANZA DI DEMOLIZIONE (art. 15 comma 3 L.R. 15/2008 e art. 31 comma 4-bis del D.P.R. n.380/2001) Sanzione N 1 Tipologia opere non quantificabili in termini di superficie e volume; Immobili Vincolati 1 Immobili NON vincolati , ,00 1 Per immobili vincolati si intende la realizzazione di abusi sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 del D.P.R. n.380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. La sanzione su abusi in tali aree è sempre irrogata nella misura massima di ,00, ai sensi dell art. 31 comma 4-bis del D.P.R. 380/2001.

230 2 opere non comprese al punto precedente e ricadenti tra quelle previste all art. 3 lett. e.5), lett. e.6) e lett. e.7) del D.P.R. 380/2001 (manufatti leggeri, strutture di qualsiasi genere, ecc. - interventi pertinenziali - depositi di merci o materiali, discariche ecc); , ,00 3 opere di cui all art. 3 lett. e.2) e lett. e.3) del D.P.R. 380/2001 (interventi di urbanizzazione primaria e secondaria infrastrutture e impianti con trasformazione permanente suolo); , ,00 4 cambi di destinazione d uso comportanti aggravio urbanistico (esempio: da magazzino/garage/soffitta ecc. a residenziale/ commerciale/direzionale) per una volumetria max di mc 300. Oltre tale limite da considerarsi come edifici ex novo di cui ai numeri seguenti; , ,00 5 per ampliamenti fino al 50% della superficie lorda autorizzata, fino alla volumetria massima d i mc 450, e per la realizzazione di edifici principali (ex novo) fino a mc 450; , ,00 6 per ampliamenti superiori al 50% della superficie lorda autorizzata, fino alla volumetria massima di mc 700 (oltre si considera come edificio di cui ai numeri seguenti), e per la realizzazione di edifici ex novo aventi una volumetria compresa tra mc 451 e mc 700; , ,00 7 per la realizzazione di edifici o ampliamenti aventi una volumetria da mc 701 fino a mc , ,00 8 per la realizzazione di edifici oltre la volumetria di mc , ,00 9 gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art. 3 comma 2 lett. f del D.P.R. 380/2001) , ,00

231 ALLEGATO 6: Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.16 della L.R. n.l5/2008 ex art.33 del D.P.R. n.380/2001) Le disposizioni contenute nell art. 16 della L.R. n.15/2008 (Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) prevedono l applicazione di tre tipologie di sanzioni pecuniarie: 1. il comma 3 del citato art. 16 stabilisce che Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell incremento del valore di mercato dell immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione. In tale caso è comunque dovuto il contributo di costruzione il comma 4 prevede che Qualora le opere siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, l amministrazione competente a vigilare sull osservanza del vincolo ingiunge al responsabile dell abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila euro il successivo comma 5 del succitato art. 16 stabilisce che qualora le opere siano state eseguite su immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente decide l applicazione delle sanzioni previste al comma 4 previa acquisizione del parere di cui all articolo 33, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche (parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma). Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il responsabile del servizio provvede autonomamente Modalità di applicazione della sanzione:

232 Per la fattispecie prevista al numero 1) l applicazione della sanzione pecuniaria è determinata in relazione all incremento del valore di mercato calcolato con le modalità riportate al successivo punto 1. Per i casi indicati ai numeri 2) e 3) l applicazione è dovuta secondo le tipologie d intevento riportate nel seguente prospetto: ALLEGATO 6 PER I CASI 2) e 3) - Sanzione pecuniaria da 2.500,00 ad ,00 (ai sensi dell art. 16 comma 4 e 5 della L.R. 15/2008) TIPO DI IMMOBILE TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI In immobili vincolati ai sensi del D. Lvo n 42/04, Parte II (art. 16 comma 4 e art. 26 L.R. 15/08)2 In immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenee A previo parere vincolante (art. 16 comma 5) CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO3 (fino a mc 300) Senza opere 3.000, ,00 Con opere 4.000, ,00 Modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture, tali da essere considerato nuovo organismo edilizio 4.000, ,00 Riorganizzazione delle unità immobiliari con aumento di superficie e/o volumetria 6,000, ,00 Creazione di impianti tecnologici comportanti aumento di superficie e volumetria 8.500, ,00 Cambi di destinazione d uso comportanti un notevole aggravio urbanistico (superiori a 300 mc) , , , ,00 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Demolizione e ricostruzione diversa sagoma e volumetria (art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001) 2 L amministrazione competente a vigilare sull osservanza del vincolo (Responsabile del Servizio) ingiunge al responsabile dell abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l originario organismo edilizio; 3 Cambi di destinazione d uso in altra categoria edilizia comportanti aggravio urbanistico (esempio: da magazzino/garage/soffitta ecc. a residenziale/ commerciale/direzionale) per una volumetria max di mc 200. Oltre tale limite da considerarsi come ristrutturazione edilizia.

233 Nell ambito del mutamento della destinazione d uso il novellato l art. 23-ter del D.P.R. n.380/2001, (articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014), al comma 1 ha stabilito che Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. Ne consegue che, il passaggio da una delle suddette categorie funzionali ad un altra, con o senza opere, costituisce mutamento rilevante, subordinato al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell art.10 comma 1 lett. c) del medesimo D.P.R. 380/2001, ovvero, in alternativa, può essere realizzato mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui al successivo art. 23 comma 1. Qualora il cambio di destinazione d uso avviene nell ambito della stessa categoria funzionale l intervento è assoggettato al sistema sanzionatorio previsto per il restauro ed il risanamento conservativo (art.19 comma 2 della L.R. n. 15/2008).

234 ALLEGATO 7: Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (art. 18 della L.R. n.i5/ art. 34 del D.P.R. n.380/2001 e) L art. 18 comma 1 della L.R. 15/2008 prevede per gli interventi abusivi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001, in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla denuncia di inizio attività di cui all articolo 22 comma 3 lettera a) del D.P.R. 380/2001 (ora S.C.I.A. di cui all art. 23 del D.P.R. 380/2001), l applicazione dell ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi (comma 1). Qualora, a seguito di un motivato accertamento dell U.T.C., non sia possibile la suddetta demolizione si applica la sanzione pari al doppio dell incremento del valore di mercato dell immobile conseguente all opera abusiva (comma 3). Nel caso in cui non sia possibile determinare tale valore trova applicazione la sanzione pecuniaria da ,00 ad ,00 (comma 4). La sanzione, pertanto, viene determinata in relazione all incremento del valore di mercato, così come calcolato al successivo punto 1. Se non è possibile determinare tale valore la sanzione pecuniaria viene applicata secondo le tipologie previste nel seguente prospetto Modalità di applicazione della sanzione: ALLEGATO 7 Sanzione pecuniaria da 3.000,00 ad ,00, da applicare per interventi in parziale difformità, qualora non sia possibile determinare il valore di mercato dell immobile (art. 18 comma 4 L.R. 15/2008) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ABUSIVI CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO TIPO DI IMMOBILE

235 Senza opere 3.000,00 Con opere 3.500,00 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Modifica delle facciate con variazione delle dimensioni, della posizione e/o del numero delle aperture, tali da essere considerato nuovo organismo edilizio 4.000,00 Riorganizzazione delle unità immobiliare in numero e dimensione, con aumento di superficie e/o volumetria 4.500,00 Creazione di impianti tecnologici 5.000,00 Demolizione e ricostruzione diversa sagoma e volumetria (art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001) 5.500,00 NUOVA COSTRUZIONE Tettoie, gazebi, pergolati ,00 Edifici pertinenziali o accessori (tettoie, magazzini, locali deposito, cantine, portici, verande ecc.) 7.500,00 Ampliamento Minore o uguale al 20% dell autorizzato 8.000,00 Compreso tra il 20% ed il 50% 8.500,00 Superiore al 50% ,00 Edifici principali Minore o uguale a 50 mq ,00 Compreso tra 50 e 100 mq ,00 Superiore a 100 mq ,00 4Trattasi di opere non ricomprese tra quelle libere, costituenti mero arredo urbano di pertinenza ad edifici residenziali, ma che rientrano nel concetto di nuova costruzione comportante aumento di superfici e volumetria edificabile.

236 ALLEGATO 8: Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività, ora S.C.I.A. ( art.l9 della L.R. n.l5/2008 ex art.37 del D.P.R. n.380/2001); 1) La norma dell art. 19 della L.R. n.15/2008 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, ora S.C.I.A.) prevede che in caso di interventi di cui all articolo 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 380/2001, nonché mutamenti di destinazione d uso nell ambito di una stessa categoria previsti dall articolo 7 comma terzo, della L.R. 36/1987 (ora anche dell art. 23-ter del D.P.R. 380/2001), in assenza della prescritta S.C.I.A. o in difformità dalla stessa, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di millecinquecento euro ad un massimo di 15 mila euro, in relazione alla gravità dell abuso (comma 1). 2) Il successivo comma 2 dell art. 19 isce che, fatto salvo quanto previsto per i beni paesaggistici dall articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, qualora le opere eseguite in assenza di denuncia di inizio attività (ora S.C.I.A.) consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali e ad altre norme urbanistiche vigenti, l ente preposto alla tutela del vincolo ingiunge al responsabile dell abuso nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, alla demolizione dell opera e al ripristino dello stato dei luoghi e applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila 500 euro a un massimo di 25 mila euro, in relazione alla gravità dell abuso. 3) Qualora le opere sono state realizzate su immobili anche non vincolati compresi nelle zone A il Responsabile del Servizio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali, apposito vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all art. 37 comma 3 del d.p.r. 380/2001. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il Responsabile del Servizio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria prevista al precedente numero 2) (comma 3). Modalità di applicazione della sanzione:

237 ALLEGATO 8 Sanzione pecuniaria per interventi in assenza o difformità della S.C.I.A. di cui all art. 22 del D.P.R. 380/2001 (art. 19 L.R. 15/2008) Tipologia degli Interventi In immobili vincolati ai sensi del D.Lvo n 42/04 parte II e III (fatto salvo quanto previsto dall art. 167 del D.Lgs. 42/2004) In immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenee A5 Immobili non vincolati (previa parere vincolante Ministero) MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edifici pertinenziali Modifica area di sedime 2.500, , ,00 Opere interne (escluse quelle rientranti nell art. 6-bis del D.P.R. 380/2001) 2.500, , ,00 Lievi modifiche prospettiche tali da non comportare nuovo organismo 3.000, , ,00 Modifica area di sedime (entro i limiti dell art. 17 comma 1 lett. f della L.R. n.15/2008) 2.500, , ,00 Opere interne (escluse quelle rientranti nell art. 6-bis del D.P.R. 380/2001) 3.000, , ,00 Modifiche prospettiche da non comportare nuovo organismo (escluse quelle rientranti nell art. 6-bis del D.P.R. 380/2001) 3.500, , ,00 Edifici principali CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO6 5 Fatto salvo quanto previsto per le opere eseguite su beni paesaggistici dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, qualora le opere abusive siano eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nella zona omogenea A di cui al D.M , l'applicazione della sanzione nella misura su indicata è preceduta dall'acquisizione del parere vincolante di cui all'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 da richiedere all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali. Qualora il suddetto parere vincolante non venga reso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, il Dirigente o il Responsabile del servizio provvede autonomamente.

238 Senza opere 3.500, , ,00 Con opere 4.000, , , , ,00sanz ioni amministrati ve RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (comma 2) 4.500,00 Previo parere vincolante Ministero RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Modifica della facciate, anche con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture tali da costituire un nuovo organismo edilizio 8.000, , ,00 Realizzazione, o integrazione, di servizi igienicosanitari e/o tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici (art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.380/2001) 4.000, , ,00 Riorganizzazione delle unità immobiliari, compresa quelle consistente nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, anche se comportanti la variazione delle superfici delle stesse, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva dell edificio e si mantenga l'originaria destinazione d'uso 7.000, , , , , ,00 demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente (ex art. 3 comma 1 lett. d) e art. 22 comma 1 o 2 del D.P.R. 380/2001) 6 Negli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche i cambi di destinazione edilizia nell ambito della stessa categoria funzionale, senza modifica della volumetria complessiva dell edificio

239 ALLEGATO 9: Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d ufficio o in via giurisdizionale ( art.20 della L.R. n.l5/ art.38 del D.P.R. n.380/2001) Il responsabile del Servizio nel caso di titolo edilizio annullato d ufficio, qualora non fosse possibile ozione dei vizi delle procedure amministrative, ovvero il ripristino dello stato dei luoghi, in base a motivata valutazione, applica la sanzione pecuniaria pari al valore di mercato dell immobile o all incremento del valore di mercato dello stesso conseguente all esecuzione delle opere, ai sensi dell art. 20 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15 (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d ufficio o in via giurisdizionale). La corresponsione integrale della sanzione produce i medesimi effetti del titolo in sanatoria di cui all art. 22 della L.R. n.15/2008. ALLEGATO 9 (art. 20 comma 1 L.R. 15/2008)7 7 Ai sensi dell art. 20 della L.R. n.15/2008 il Responsabile del Servizio, in caso di permesso di costruire annullato d'ufficio, verifica preliminarmente la possibilità di rimuovere i vizi delle procedure amministrative o la fattibilità del ripristino dello stato dei luoghi. Qualora in base ad una motivata valutazione, ciò non risultasse possibile, applica una sanzione pecuniaria pari al valore di mercato dell'immobile, o all'incremento di valore dell'immobile conseguente all'esecuzione delle opere, determinato in conformità alle disposizioni dell'art.5 del presente Regolamento. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi eseguiti mediante D.I.A. (ora S.C.I.A.) di cui all'art.22 del D.P.R.n.380/2001, qualora il Responsabile del Servizio accerti l 'inesistenza dei presupposti richiesti per la formazione del relativo titolo.

240 Tipologia dei titoli edilizi annullati d ufficio Sanzione (ai sensi dell art. 21nonies della L. 241/90) Permesso di costruire (solo per impossibilità rimozione dei vizi procedure amministrative o ripristino dei luoghi) S.C.I.A. ai sensi art. 22 del D.P.R. 380/2001 valore di mercato dell immobile o all incremento del valore di mercato dello stesso conseguente all esecuzione delle opere (inesistenza presupposti formazione del relativo titolo) La determinazione del valore di mercato viene calcolata secondo i criteri previsti al successivo punto 1. ALLEGATO 10: Accertamento di conformità ( art.22 della L.R. n.15/2008 ex artt. 36 e 37 del D.P.R. n.380/2001 e ss.ii.mm.) L art. 22 della L.R. 15/2008 prevede il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o la presentazione della S.C.I.A. in sanatoria se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta (comma 1). L accertamento di conformità è subordinato al pagamento dell oblazione determinata in relazione alla tipologia prevista per i seguenti casi: a) nel caso previsto dall articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell oblazione, secondo i criteri riportati al successivo punto 1; b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al doppio dell incremento del valore di mercato dell immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione dell oblazione, così come indicato alla lettera precedente. Qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare l incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione. Il costo di costruzione a cui fare riferimento è quello ricavabile dall ultimo Tariffario Regionale per le opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche approvato dalla Regione Lazio (vedere parere dell Ufficio Legislativo, Contenzioso e Conferenza di Servizi prot. n del 13/07/2010 in risposta al quesito del comune di Anagni FR); c) nei casi previsti dall articolo 19 (interventi subordinati a S.C.I.A.), di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in relazione alla gravità dell abuso.

241 ALLEGATO 10 ACCERTAMENTO CONFORMITA rif. Caso c) - S.C.I.A. (art. 22 comma 2 lett. c) della L.R. 15/2008) oblazione da a Euro TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI Immobili non vincolati Manutenzione Straordinaria Edifici pertinenziali Modifica dell area di sedime Opere interne (escluse quelle rientranti nell art. 6 comma 2 lett. a) del D.P.R. 380/2001) Livi modifiche prospettiche che non comportano nuovo organismo edilizio 1.000, , ,00 Edifici principali Modifica area di sedime (entro i limiti dell art. 17 comma 1 lett. f della L.R. n.15/2008) Opere interne (escluse quelle rientranti nell art. 6 comma 2 lett. a) del D.P.R. 380/2001) Lievi modifiche prospettiche da non comportare nuovo organismo (escluse quelle rientranti nell art. 6 comma 2 lett. a) del D.P.R. 380/2001) 1.000, , ,00 Cambio di destinazione d uso8 8 Senza opere, e non comportanti carico urbanistico (non soggette a P.d.C.) 3.000,00 Con opere, senza aumento del carico urbanistico (non soggette a P.d.C.) 3.500,00 Negli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche i cambi di destinazione edilizia nell ambito della stessa categoria, senza modifica della volumetria complessiva dell edificio

242 Restauro e risanamento conservativo Rientrano in questa categoria gli interventi sistematici che, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura. Tali interventi ricomprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio 4.000,00 Ristrutturazione edilizia Modifica della facciate, anche con variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture tali da costituire un nuovo organismo edilizio 5.000,00 Realizzazione, o integrazione, di servizi igienico-sanitari e/o tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici (art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.380/2001) 6.000,00 Riorganizzazione delle unità immobiliari, compresa quelle consistente nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle stesse, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva dell edificio e si mantenga l'originaria destinazione d'uso 6.500,00 Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. (ex art. 3 comma 1 lett. d) e art. 22 comma 1 e 2 del D.P.R. 380/2001) ,00 Per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la ricostruzione deve rispettare non solo la volumetria, ma anche la sagoma dell edificio 1 - Modalità per la determinazione del valore venale (o valore di mercato) dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive 1.1 Interventi subordinati alla sanzione commisurata al valore venale dell abuso. La L.R. n.15/2008 stabilisce per i seguenti articoli: - art. 16 comma 3; - art. 18 comma 3; - art. 20 comma ;

243 - art. 22 comma 2 lett. a); - art. 22 comma 2 lett. b; l applicazione, da parte del Responsabile del Servizio, di sanzioni amministrative/oblazioni commisurati al valore venale dell immobile conseguente alla realizzazione degli abusi edilizi. 1.2 Criteri generali L'incremento del valore venale (o del valore di mercato) dell'immobile è determinato dalla differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito dell esecuzione delle opere (Valore Attuale) ed il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore Precedente), ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso. 1.3 Parametri utilizzati per determinare il valore venale (o valore di mercato) dell immobile I parametri utilizzati per determinare il valore venale (o il valore di mercato) dell immobile sono i seguenti: Fascia/zona, Tipologia, Valore Mercato (minimo e massimo) rilevabili dalla consultazione del sito internet ( gov.it/servizi/consultazione/ricerca.htm) e ricavati dagli studi condotti dall O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare)9; Categoria Catastale con riferimento all'ultimo aggiornamento presso il N.C.E.U. in conseguenza degli interventi eseguiti; Superficie Convenzionale, pari alla superficie dell'unità immobiliare o, in caso di interventi parziali, alla porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione, determinata in analogia con quanto previsto dalla rt. 13 della L. n.392/1978 sull equo canone, ma valida anche per gli immobili non adibiti ad uso abitazione, calcolata con la seguente formula: Sc = Su+ 0,50 Saut + 0,20 Spm + 0,25 Sacc + 0,15 Ss + 0,10 Scv Dove: Sc Su = è la superficie convenzionale = è la superficie utile calcolata ai sensi del D.M. n.80l/77 9 Le tabelle redatte semestralmente a cura dell Agenzia del Territorio, inerenti l Osservatorio del mercato immobiliare, riportano i valori minimi e massimi immobiliari risultanti da valutazioni, indagini dirette e da informazioni desunte da operatori del settore ed eseguite dagli Uffici del Territorio nell interesse e per conto delle Pubbliche Amministrazioni. I dati da prendere in riferimento sono quelli dell ultimo semestre disponibile al momento della determinazione della sanzione, tratti dall Osservatorio del Mercato Immobiliare, che la banca dati che l Agenzia del territorio rende disponibile in rete (all indirizzo del sito: gov.it/servizi/consultazione/ricerca.htm). In particolare per il comune di Campagnano di Roma l Osservatorio distingue tre Fasce/Zone: B1/Centrale/Centro Abitato (Corso Vittorio Emanuele); D1/Periferica/Completamento ed espansione (Via Roma); R3/Extraurbana/Zona Rurale; prevedendo per ciascuna di esse quattro destinazioni edilizie: Residenziale, Commerciale, Terziaria, Produttiva

244 Saut = è la superficie netta dell'autorimessa singola per il 50% Spm = è la superficie netta del posto macchina in autorimessa di uso comune Sacc = è la superficie netta dei balconi, terrazzi, cantine ed altri locali accessori simili. Ss = è la superficie scoperta di pertinenza dell immobile in godimento Scv = è la superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell unità immobiliare 1.4 Determinazione Valore Attuale (VA) Il valore attuale è pari al prodotto fra il valore unitario di riferimento attuale (fonte O.M.I. - dati riferiti all ultimo semestre disponibile alla data di accertamento), risultante dall applicazione della media tra il valore di mercato max e il valore di mercato min, espresso in /mq di superficie lorda, e la superficie convenzionale (Sc), determinata con le modalità di cui alla precedente lett. a). Pertanto, il valore attuale è ricavato dalla seguente formula: Va = Vm x Sp Va = Valore attuale Vm = Valore medio di mercato espresso in /mq di superficie lorda; Sp = Superficie convenzionale 1.5 Determinazione del Valore Precedente (Vp) Il Valore precedente è riferito è riferito all immobile prima della realizzazione dell abuso, ed è dato dal prodotto fra il valore unitario di riferimento precedente (fonte O.M.I. - dati riferiti all ultimo semestre disponibile alla data di accertamento), corrispondente al valore di mercato minimo (Vmin), espresso in /mq di superficie lorda, e la superficie convenzionale (Sc), determinata con le modalità di cui alla precedente lett. a). Pertanto, il valore precedente è ricavato dalla seguente formula: Vp = Vmin x Sp Vp = Valore precedente alla realizzazione dell abuso; Vmin = Valore di mercato minimo espresso in /mq di superficie lorda; Sp = Superficie convenzionale 1.6 Applicazione coefficiente di rettifica (CR) Al Valore Unitario di Riferimento Precedente deve essere applicato il coefficiente di rettifica (CR), che varia in funzione della rilevanza delle opere sanzionate, in funzione alla tipologia degli interventi di seguito riportati: COEFFICIENTE DI RETTIFICA (Abbattimento) Nuova edificazione. 0,10 Ristrutturazione urbanistica 0,10 Sostituzione edilizia 0,20 Ristrutturazione edilizia.. 0,40

245 Manutenzione straordinaria 0,80 Risanamento conservativo.. 0, Determinazione del valore venale La determinazione del valore venale attuale (ovvero dopo l'esecuzione dell'intervento) e del valore precedente (prima dell'esecuzione dell'intervento), avviene attraverso la elaborazione dei dati fisici dell'immobile, secondo i parametri indicati al comma precedente, e riassunti nel seguente prospetto: Tip. Valore VA Valore venale Attuale Valore di Mercato (dopo l abuso) Descrizione Il Valore Venale Attuale (VA) è pari al prodotto fra il Valore Unitario di riferimento Attuale (fonte O.M.I.) e la superficie convenzionale (Sp), così come risultante a seguito dell'intervento (calcolata con i criteri di cui al punto 3). Il suddetto Valore Unitario di Riferimento Attuale corrisponde al valore di mercato massimo, espresso in /mq di superficie lorda, in base alla Provincia, Comune di appartenenza, Fascia/Zona di riferimento, Microzona, Categoria Catastale e Tipologia di riferimento dell'immobile. I dati sono rilevati dalla consultazione del sito internet (hhttp:/agenziaterritorio.it) sulla base dei parametri individuati dall'o.m.i. e sono riferiti alla data di accertamento dell'abuso.

246 VP Valore venale iniziale (prima dell abuso) Il Valore venale Precedente (VP) è pari al prodotto fra il Valore Unitario di riferimento Precedente VUP (fonte O.M.I.) e la superficie convenzionale dell'intervento (Sp) (calcolata con i criteri di cui al punto 3). Il Valore Unitario di riferimento Precedente (VUP) corrisponde al valore di mercato minimo espresso in /mq di superficie lorda, in base alla Provincia, Comune di appartenenza, Fascia/Zona di riferimento, Microzona, Categoria Catastale e Tipologia di riferimento dell'immobile. I dati sono rilevati dalla consultazione del sito internet ( sulla base dei parametri individuati dall'o.m.i. e sono riferiti alla data di accertamento dell'abuso. Al Valore Unitario di Riferimento Precedente deve essere applicato il coefficiente di rettifica (CR), che varia in funzione della rilevanza delle opere sanzionate, in relazione alla tipologia degli interventi di seguito riportati: COEFFICIENTE DI RETTIFICA (Abbattimento) Nuova edificazione. 0,10 Ristrutturazione urbanistica 0,10 Sostituzione edilizia 0,20 Ristrutturazione edilizia.. 0,40 Manutenzione straordinaria 0,80 Risanamento conservativo.. 0,80 Pertanto, l incremento del valore di mercato dell intervento abusivo verrà determinato dalla differenza tra il valore venale attuale e quello antecedente all intervento abusivo, si procede al calcolo del valore venale prima e dopo l abuso come segue: VA (Valore Attuale) = VUA x Sc (Superficie Convenzionale) VP (Valore Precedente) = (VUP x Sc) x CRVURP ( IVM (Incremento valore di mercato) = VA VP All incremento di valore dell immobile così determinato si dovrà poi applicare le maggiorazioni (x 1 o x 2 a seconda delle ipotesi ). Il valore ottenuto costituirà la sanzione pecuniaria, oppure l oblazione nelle ipotesi dell art. 22, da irrogare. Nel caso che l immobile oggetto dell accertamento preveda destinazioni d uso non comprese nel riquadro delle destinazioni OMI sopra rappresentato il valore V (venale) potrà essere determinato mediante apposita perizia estimativa, effettuata e sottoscritta da professionista abilitato. In tutti i casi, la quotazione OMI deve essere riferita esclusivamente all edificio o parte di edificio strettamente interessata dall immobile oggetto dell accertamento.

247 1.8 Modalità alternativa ammessa per la determinazione del costo di costruzione (art. 22 comma 2 lett. b) della L.R. n.15/2008) L art. 22 comma 2 lett. b) della L.R. n.15/2008 (Accertamento di conformità) prevede che qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare l incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione. Per la determinazione del costo di costruzione, oltre alla modalità di riferimento all ultimo Tariffario Regionale per le opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche approvato dalla Regione Lazio, può essere calcolato in relazione al costo unitario di costruzione ragguagliato al "costo di produzione", che con D.M (pubblicato sulla G.U. n. 303 del ) è fissato, per le regioni centrosettentrionali e relativamente all anno 1997, in 748,86 (già lire ). Il costo unitario di costruzione, come sopra determinato, va aggiornato, con riferimento alla data di applicazione della sanzione, in base ai coefficienti per tradurre valori monetari in valuta del mese di cui alla tabella FOI (nt) dell ISTAT con indice di partenza al mese di "gennaio 1997" CALCOLO COSTO BASE DI PRODUZIONE Rivalutazione dal 08/1997 al 08/2008 del costo base di produzione indice ISTAT al 8/ ,5% indice ISTAT al 8/ ,1% Coefficiente di raccordo 1 non si applica per base uguale Rivalutazione Costo di Produzione ((135,5/104,1) - 1) * 100 = 30,16 % costo base al 1997 in lire /mq costo base al 1997 in euro. 748,86/mq costo base rivalutato al 08/2008 (748,86 * 30,16/100) + 748,86 = 974,74/mq MODALITA DI CALCOLO SANZIONE PECUNIARIA Costo base/mq Sup. convenzionale/differenza (rivalutato all 8/2008) (precedente punto 3) A B X= 974,74 X x Sup. convenzionale (mq) Sanzione Pecuniaria C (AxB) x 3 (triplo) C= A x B = X x 3 Il costo di costruzione del fabbricato e della parte di fabbricato abusivamente realizzato è pari al prodotto tra il costo unitario di costruzione, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione e la superficie convenzionale come definita al precedente art. 5 (Sc).

248 1.9 Calcolo della sanzione Il calcolo della sanzione amministrativa riguardante l incremento del valore di mercato viene determinato da professionista abilitato con apposito computo, in conformità ai criteri e parametri riportati ai successivi commi, da redigersi nella forma di Perizia Giurata Sanzioni e tipologie di abuso non individuate Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Servizio, assimilando tali abusi, quando possibile, per interpolazione alle tipologie previste nello stesso con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Servizio e successivamente notificato all interessato. In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea al pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell interessato, si provvederà all avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie 1. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento: in applicazione all art. 31 comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 sono utilizzati esclusivamente per le spese di demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico (art. 31 comma 4ter del D.P.R. n.380/2001);. in applicazione degli altri articoli previsti dalla L.R. n.15/2008 sono utilizzati prioritariamente (art.30 della L.R. n.15/2008):. alla restituzione delle anticipazioni sui costi sostenuti per la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, di cui all articolo 29;. ad incentivare lo svolgimento dell attività di vigilanza da parte del personale dipendente;. allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi, anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e dell ambiente.. 2. Per gli introiti derivanti dall applicazione delle suddette sanzioni verranno istituiti appositi capitoli in entrata e corrispondenti capitoli in uscita

249

250 Allegato 1 Comune di Campagnano di Roma Città metropolitana di Roma Capitale DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE RIFIUTI (da presentare in fase di richiesta di Permesso di Costruire/presentazione S.C.I.A./C.I.L.A. in caso di interventi che producono al massimo 30 mc di rifiuti non pericolosi e che riguardano immobili a carattere residenziale o assimilabile) D.G.R.L. n. 34/2012 Il/la sottoscritto/a nato/a residente a in via Tel. Fax Pec in qualità di SOGGETTO LEGITTIMATO

251 relativamente alla richiesta di Permesso di Costruire ovvero S.C.I.A. ovvero C.I.L.A. inerente i lavori di : da effettuarsi a Campagnano di Roma, in Via (su area/edificio contraddistinta/o al Foglio di mappa n. Particella/e n. sub. DICHIARA che nell ambito dell attività edilizia suddetta saranno prodotti quantitativi e le tipologie di rifiuti provenienti dalla sopracitata attività edilizia, nelle quantità e tipologie di cui alla tabella di seguito riportata, a firma del tecnico all uopo nominato: Campagnano di Roma, lì IL SOGGETTO LEGITTIMATO (firma) Il/la sottoscritto/a nato/a residente a in via iscritto/a all albo professionale dei della Provincia/Regione con n C.F. con studio professionale in Tel. Fax Pec in qualità di Tecnico nominato DICHIARA che, nell ambito dell attività suddetta, saranno prodotti i quantitativi e le tipologie di rifiuti indicati nella seguente tabella. Quantità CER Kg mc Impianto o discarica ricevente Operazione di recupero o smaltimento Titolo autorizzativo dell impianto o discarica

252 Campagnano di Roma, lì IL TECNICO (timbro e firma)

253 Allegato 2 Comune di Campagnano di Roma Città metropolitana di Roma Capitale DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (da presentare a fine lavori/sal) D.G.R.L. n. 34/2012 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/la sottoscritto/a nato/a residente a in via in qualità di TECNICO NOMINATO DAL SIG: per le opere effettuate a Roma in Via (su area/edificio contraddistinta/o al Foglio di mappa n. Particella/e n. sub. n. DICHIARA che i rifiuti prodotti durante l esecuzione delle attività di cui al Titolo edilizio: Permesso di costruire n. del S.C.I.A. prot. n. del Opera pubblica approvata con n. del Relativo ai lavori di manutenzione delle infrastruure: Sono stati destinati alle operazioni di recupero/smaltimento riportate nella seguente tabella: CER Quantità FIR (formulario Trasporto Rifiuti) (kg) N. del N. del N. Impianto/discarica ricevente Operazione di recupero o smaltimento Titolo autorizzativo impianto/discarica

254 del N. del N. del N. del N. del N. del Si allegano: le copie dei FIR elencati riportanti timbro e firma del destinatario. Oppure: le dichiarazione degli impianti destinati sulle quantità ricevute con allegato l elenco dei FIR. Dichiara altresì che i quantitativi prodotti per la realizzazione dell opera sono coerenti con i quantitativi stimati negli elaborati di progetto. Oppure Dichiara che i quantitativi prodotti per la realizzazione dell opera NON sono coerenti con i quantitativi stimati negli elaborati di progetto per i seguenti motivi: Campagnano di Roma, lì Il tecnico (timbro e firma) VISTO il soggetto legittimato (firma)

255 Allegato 3 Comune di Campagnano di Roma Città metropolitana di Roma Capitale DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE (ex art. 230 o 266, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.ii.mm.) D.G.R.L. n. 34/2012 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/la sottoscritto/a nato/a residente a in via in qualità di TECNICO NOMINATO DAL SIG: per le opere effettuate a Roma in Via (su area/edificio contraddistinta/o al Foglio di mappa n. Particella/e n. sub. n. DICHIARA che i rifiuti prodotti durante l esecuzione delle attività di cui al Titolo edilizio: Permesso di costruire n. del S.C.I.A. prot. n. del Opera pubblica approvata con n. del Relativo ai lavori di : l impresa esecutrice C.F. o P.IVA con sede legale in via tel. Pec si è avvalsa di di quanto stabilito dell art. 230 o dall art. 266, comma 4 del D.L.gs. n. 152/06 e, pertanto, (barrare una delle segunti opzioni):

256 A) che i rifiuti sono in deposito temporaneo, ai sensi dell art. 183 del D.Lgs. n.152/06 e smi, presso la seguente sede pertanto, farà pervenire successivamente le copie dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) riportanti timbro e firma del destinatario o le dichiarazioni degli impianti destinatari relative alle quantità ricevute con allegato l elenco dei FIR. A) che, prima della scadenza dei termini di deposito temporaneo dei rifiuti previsti dall art. 183 del D.Lgs. n.152/06 e smi, i rifiuti sono stati destinati alle operazioni di recupero/smaltimento riportate nella seguente tabella: CER Quantità FIR (formulario Trasporto Rifiuti) (kg) Impianto/discarica ricevente Operazione di recupero o smaltimento Titolo autorizzativo impianto/discarica N. del N. del N. del N. del N. del N. del N. del N. del Si allegano (CASO B): le copie dei FIR elencati riportanti timbro e firma del destinatario. Oppure: le dichiarazione degli impianti destinati sulle quantità ricevute con allegato l elenco dei FIR. Dichiara altresì che i quantitativi prodotti per la realizzazione dell opera sono coerenti con i quantitativi stimati negli elaborati di progetto. Oppure

257 Dichiara che i quantitativi prodotti per la realizzazione dell opera NON sono coerenti con i quantitativi stimati negli elaborati di progetto per i seguenti motivi: Campagnano di Roma, lì Il tecnico (timbro e firma) VISTO il soggetto legittimato (firma) nell ambito dell attività edilizia suddetta saranno prodotti quantitativi e le tipologie di rifiuti provenienti dalla sopracitata attività edilizia, nelle quantità e tipologie di cui alla tabella di seguito riportata, a firma del tecnico all uopo nominato: Campagnano di Roma, lì IL SOGGETTO LEGITTIMATO (firma)

258 Comune di Campagnano di Roma Città metropolitana di Roma Capitale Schema atto d obbligo di Asservimento I sottoscritti: coniugi.., nato a.., il.., professione, codice fiscale n. e.., nata a.., il.., professione, codice fiscale n., residenti a., in via.., n..., in regime di comunione legale. PREMESSO che sono proprietari di un appezzamento di terreno in località.., confinante con strada comunale, con proprietà di., con proprietà di.., distinto in catasto alla partita n.., foglio n.., particelle n. di mq., n... di mq. ; che la superficie complessiva risulta di ha/a/ca, come evidenziato con colore. nella planimetria che qui si allega; che intendono realizzare un fabbricato da adibire a propria abitazione/magazzino/., ai sensi dell art.. delle N.T.A. del PRG e della legge n. /.. nel testo vigente, a tale scopo è stato richiesto il prescritto Permesso di costruire al Comune di..; che la Commissione Edilizia, nella seduta del, ha esaminato il progetto, giusta istanza del.., ed ha espresso parere favorevole/a condizione; che per il rilascio del relativo Permesso, l Amministrazione comunale ha richiesto un atto d obbligo dal quale risulti l asservimento del suddetto terreno per la realizzazione del fabbricato; che in base alla normativa prevista dal vigente PRG e dell art.. Del Regolamento edilizio e della citata legge n.../., nel testo vigente, la costruzione deve conservare la destinazione ad abitazione /agricola/. sino a quando lo strumento urbanistico generale non modifichi la destinazione urbanistica dell area in argomento; CIÒ PREMESSO I sottoscritti coniugi, residenti nel Comune di, in località.., via.., n.., anche per gli aventi causa, si impegnano e si obbligano, a qualunque titolo, a norma di quanto previsto dal vigente PRG e della legge n. /.., nel testo vigente, a mantenere l asservimento del suddetto terreno per la realizzazione del fabbricato destinato ad abitazione, utilizzando una estensione di

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