ALLEGATOA alla Dgr n. 601 del 03 maggio 2013 pag. 1/7

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1 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 601 del 03 maggio 2013 pag. 1/7 Programma operativo transfrontaliero Interreg IV Italia Austria ( ). Progetto DIVERS (CUP H89E ) ACCORDO DI COLLABORAZIONE la Giunta Regionale della Regione del Veneto, con sede legale in Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale , di seguito denominata Regione, rappresentata ; E l Amministrazione Provinciale di Belluno, con sede in Via S. Andrea Belluno, codice fiscale , di seguito denominata Provincia, rappresentata PREMESSA VISTA la Decisione C (2007) 4233 del , la Commissione europea ha approvato il testo del Programma operativo transfrontaliero Interreg IV Italia Austria che interessa il periodo di programmazione e finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); VISTO l approvazione del progetto Biodiversità dei sapori di montagna (acronimo DIVERS) da parte del Comitato di pilotaggio riunitosi il 7 e 8 giugno a Mules (BZ), a cui partecipano il Dipartimento 10 Agricoltura del Land Carinzia in qualità di Lead partner, l ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia-Giulia, e la Regione del Veneto- Direzione Competitività sistemi agroalimentari; VISTO che i partner progettuali devono realizzare quattro pacchetti di lavoro, di seguito denominati Workpackage, previsti dal progetto come di seguito elencati WP1 Management progettuale WP2 Valorizzare la biodiversità e salvaguardare l ambiente WP3 La consapevolezza di essere imprenditore agricolo, WP4 Informazione per i consumatori; PREMESSO che l area elegibile dal Programma è la Provincia di Belluno, su cui i risultati progettuali devono ricadere; CONSIDERATA la prassi sviluppatasi nell ambito del partenariato transfrontaliero già avviato col precedente progetto Trans Rural Network, per cui, al fine di rendere più snelli i rapporti nel partenariato si sono individuati tre partner beneficiari del Progetto, uno per ciascuna regione partecipante (Carinzia, Veneto, Friuli Venezia Giulia), i quali a loro volta, all interno del proprio territorio, coinvolgono enti pubblici/ privati competenti per l attuazione di parti progettuali attraverso apposite convenzioni. CONSIDERATO che già in fase di predisposizione della proposta progettuale la Provincia di Belluno ha collaborato alla definizione del pacchetto di lavoro n. 4, e che tale collaborazione è stata formalmente sancita tramite scambio di lettere (prot. n del 01/02/2012 del Dirigente regionale della Direzione competitività sistemi agroalimentari e prot. n. 8912/AH del 24/02/2012 del Dirigente regionale del Settore economico, sociale e culturale);

2 ALLEGATOA alla Dgr n. 601 del 03 maggio 2013 pag. 2/7 VISTO la DGR n. 546 del 3/4/2012 con la quale si approva lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e la Provincia di Belluno, per la realizzazione del pacchetto di lavoro n. 4 del Progetto DIVERS, così come revocata e sostituita dall allegato A della Delibera della Giunta regionale n. XXXX del XXXXXXXXXXXX VISTO lo Statuto della Regione del Veneto e le sue finalità volte a sostenere il principio di sussidiarietà (art.5), ad operare per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi; a valorizzare l imprenditorialità e l iniziativa economica individuale e collettiva (art.6), a tutelare e valorizzare gli aspetti tipici e caratteristici dell ambiente e delle produzioni venete, a tutelare il paesaggio e riconoscere l importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio e a garantire il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio. VISTO lo statuto dell Amministrazione provinciale di Belluno per cui all art. 1 la Provincia è definita come l istituzione rappresentativa della comunità della quale cura gli interessi generali, promuove e coordina lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nell ambito della Repubblica italiana e della Regione Veneto ed inoltre persegue il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell occupazione, la tutela dell ambiente e della salute, il sostegno all istruzione, la salvaguardia e valorizzare le risorse culturali, storiche, artistiche e naturali presenti nel territorio (art.2). Inoltre nei rapporti con la Regione del Veneto la Provincia rappresenta e promuove gli interessi del territorio negli organismi regionali a cui partecipa o ha accesso, improntando la sua azione al principio della leale collaborazione, nonché alla concreta realizzazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione (stabiliti dall art. 118 della Costituzione). VISTO l art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni e la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI) che regola la cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni CONSIDERATO che la Regione del Veneto è partner n. 2 e beneficiaria del Progetto DIVERS, il quale intende far conoscere le produzioni di montagna valorizzandone l aspetto della biodiversità e della salubrità dell ambiente da cui provengono sia a vantaggio dei consumatori sia alfine di sostenere le produzioni e gli imprenditori agricoli della provincia di Belluno; CONSIDERATO che la Provincia di Belluno ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di sviluppare progetti di valorizzazione delle produzioni agricole, realizzate nel territorio provinciale, attraverso apposite iniziative e mediante la partecipazione a fiere e manifestazioni del settore agroalimentare e la stessa svolge le funzioni delegate dalla Regione Veneto in materia di agriturismo e ne cura la promozione. CONSIDERATO che il Progetto DIVERS prevede, al suo pacchetto 4, la valorizzazione dei prodotti di montagna e delle loro esternalità positive mediante l organizzazione di alcune iniziative tra cui una fiera di rilievo nazionale, la partecipazione del progetto ad eventi tematici e la realizzazione di un portale malghe per la valorizzazione delle malghe su modello di quello già realizzato per gli agriturismo della provincia di Belluno; VALUTATA l opportunità che lo svolgimento delle iniziative di promozione collegate al progetto siano svolte direttamente dalla Provincia di Belluno in quanto gli effetti devono ricadere sul territorio eligibile e a vantaggio della popolazione bellunese ; CONSIDERATO che alcune delle attività progettuali ( principalmente del WP4) rientrano nella competenza ed esperienza della Provincia, che ha già realizzato nel suo territorio eventi per la promozione di prodotti agroalimentari locali e ha creato ed aggiorna il sito degli agriturismi di Belluno ( molte malghe sono anche agriturismo); CONSIDERATO che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento dell obiettivo comune della valorizzazione dei prodotti di montagna sia in termini di ricerca

3 ALLEGATOA alla Dgr n. 601 del 03 maggio 2013 pag. 3/7 per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità che di sostegno alla competitività dell economia di montagna; CONSIDERATO che l obiettivo generale del progetto è quello di rendere consapevole la popolazione di montagna sul valore aggiunto delle proprie produzioni locali, coinvolgendo nel modo più ampio possibile il territorio locale mediante la partecipazione alle attività del progetto di produttori agricoli, imprenditori agroalimentari, consumatori attenti alla qualità e soprattutto studenti e giovani del territorio montano in quanto futuri e potenziali imprenditori del settore. TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 OGGETTO 1. Con il presente accordo le parti si impegnano a cooperare per la realizzazione delle attività connesse al progetto Interreg IV Italia-Austria DIVERS, come da scheda progettuale approvata dal Comitato di Pilotaggio del 7-8 giugno 2011 e come dal Piano delle attività allegato Il suddetto Piano delle attività si compone di quattro Workpackage (Pacchetti di lavoro) che sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi a) coordinamento e gestione del progetto dal punto di vista finanziario e amministrativo; b) Attività tecniche per la valorizzazione della biodiversità dei prodotti di montagna e la salvaguardia dell ambiente c) Incontri volti a stimolare la competitività dell imprenditore agricolo d) Eventi e azioni di comunicazione per l informazione del consumatore circa il valore aggiunto dei prodotti di montagna. 3. Le parti collaborano affinché gli obiettivi sopradescritti siano raggiunti con efficacia e nei termini prestabiliti dalle norme e regolamenti che disciplinano il Programma di Cooperazione Interreg IV Italia- Austria. 4. L aggiornamento del Piano delle attività di cui all allegato A1, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti, prima di essere sottoposto al partenariato di progetto e all Autorità di gestione del Programma. ARTICOLO 2 OBBLIGHI DELLE PARTI 1. La Regione del Veneto mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la gestione dei rapporti con gli altri partner e l attività relativa all implementazione della consapevolezza imprenditoriale incaricando il proprio ente in house Azienda regionale Veneto Agricoltura dello svolgimento delle attività tecniche e di ricerca, riferimento ai Workpackage n. 1, 2 e La Provincia di Belluno si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità nonché risorse esterne e/o locali per lo svolgimento delle attività volte ad aumentare la consapevolezza nel consumatore della qualità dei prodotti di montagna e della loro ricchezza in termini di biodiversità, di cui al Workpackage Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutti i workpackage in modo tale che gli obiettivi progettuali siano raggiunti appieno. 4. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Amministrazione, nonché la legge nazionale e comunitaria e quella di riferimento del Programma di cooperazione Interreg IV Italia-Austria. 5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dall Allegato A1 secondo le tempistiche che vengono decise con gli altri partner di progetto.

4 ALLEGATOA alla Dgr n. 601 del 03 maggio 2013 pag. 4/7 ART. 3 FORME DI COOPERAZIONE E GRUPPO DI LAVORO 1. Le forme di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno attengono in particolare allo svolgimento di attività progettuali i cui effetti devono ricadere nell area eligibile del Programma (provincia di Belluno). 2. La cooperazione inter-istituzionale si attua mediante procedure e iniziative coordinate che assicurano la reciproca collaborazione nella realizzazione dei propri pacchetti progettuali, al fine di potenziare i risultati dell attività tecnica, di quella divulgativa atta a far aumentare la consapevolezza sulla qualità dei prodotti dell area di montagna custodi di biodiversità e tradizione. 3. Viene istituito un apposito gruppo di lavoro composto da due rappresentanti di ciascuna parte con il compito di cooperare, scambiare le informazioni e monitorare le varie fasi del DIVERS e partecipare ai vari gruppi tecnici del progetto. I componenti di tale gruppo manterranno un costante contatto per l attuazione del progetto nelle sue varie fasi. a) per la Regione del Veneto farà parte del gruppo: dott.ssa Giada Solin responsabile della PO Interventi per la competitività transfrontaliera (giada.solin@regione.veneto.it; telefono ), dott. Giuliano Nicolin responsabile della PO interventi per la trasformazione e la commercializzazione della Direzione Competitività sistemi agroalimentari (giuliano.nicolin@regione.veneto.it; telefono ) dott.ssa Laura Peruch, che collabora al Progetto DIVERS per la Direzione Competitività sistemi agroalimentari per effetto del Decreto dirigenziale n. 122 del 6/12/2012 (laura.peruch@regione.veneto.it; telefono ); b) per la Provincia di Belluno: (e.kratter@provincia.belluno.it ; telefono ), Sig. Carlo Avoscan (c.avoscan@provincia.belluno.it; telefono ), dott.ssa Valeria De Luca (v.deluca@provincia.belluno.it ; telefono ) 4. Ciascuna parte si riserva di modificare i componenti sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione alla controparte. ART. 4 - RESPONSABILITA. 1. Ciascuna parte è esonerata da ogni impegno e responsabilità derivanti da rapporti instaurati dall altra nei confronti di terzi nell ambito dell attività di cui al presente accordo. 2. Ciascuna parte è responsabile dell attuazione dei propri Workpackage sia per l espletamento delle attività sia dal punto di vista della spesa. Eventuali controlli e rettifiche finanziarie sono a carico di ciascuna parte nella misura in cui la spesa è stata sostenuta. ART. 5 ONERI 1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione dei Workpackage attribuiti a ciascuna parte in base al Piano delle attività. ART. 6 - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 1. La Regione del Veneto, in quanto beneficiaria finanziaria del Progetto DIVERS, è responsabile della presentazione dei rapporti finanziari e dunque del ricevimento dei fondi comunitari e nazionali del Programma Italia-Austria. 2. La Provincia di Belluno è tenuta a presentare richiesta di rimborso alla Regione del Veneto secondo le scadenze fissate di seguito. 3. La Regione del Veneto, rimborsa la richiesta presentata dalla Provincia e la invia unitamente alla propria rendicontazione all Autorità di controllo di primo livello ai fini della validazione.

5 ALLEGATOA alla Dgr n. 601 del 03 maggio 2013 pag. 5/7 4. Nel caso le Autorità di controllo e/o di Audit, l Autorità di gestione o la Comunità europea ritengano una spesa contenuta nella relazione complessiva delle due parti non valida, la parte che ha sostenuto tale spesa risponderà per l avvenuta non convalida. 5. Nel caso la spesa non convalidata sia stata sostenuta dalla Provincia di Belluno, la Regione Veneto avrà diritto di richiedere alla Provincia di Belluno la restituzione dell importo precedentemente rimborsato, nei limiti della revoca/non riconoscimento dichiarato dalle Autorità di cui al punto Come stabilito dal piano finanziario del progetto e dal Piano delle attività (allegato 1) per l esecuzione dell attività del Workpackage 4 l importo previsto ammonta a euro. La Regione riconosce un rimborso pari alle spese sostenute dalla Provincia di Belluno per lo svolgimento delle attività del pacchetto di lavoro n. 4 fino ad un massimo di euro. Il rimborso si costituisce dei fondi comunitari (Fondo europeo di sviluppo regionale per il 75%) e nazionali (Fondo nazionale di rotazione per il 25%) con i quali il Programma Interreg IV Italia-Austria finanzia i progetti. 7. Come stabilito dal piano finanziario del Progetto e dal Piano delle attività (allegato1) per l esecuzione dell attività dei Workpackage 1,2 e 3 l importo previsto ammonta a ,00 euro, che saranno rimborsati alla Regione del Veneto direttamente dall Autorità di gestione del programma, previa convalida delle spese sostenute 8. La Provincia di Belluno presenterà richiesta di rimborso alla Regione del Veneto secondo le seguenti scadenze: - 1 ottobre maggio 2014 Le parti possono concordare date di rendicontazione diverse, anche in aggiunta a quelle indicate, sulla base di sopravenute esigenze di carattere amministrativo di una delle parti e/o di richieste dall Autorità di gestione del programma al fine di mantenere adeguato il livello di spesa del Progetto, nel caso di proroga del progetto. 9. Con riferimento a ciascuna scadenza la Provincia di Belluno è tenuta a presentare alla Regione del Veneto la seguente documentazione (richiesta dalle regole del Programma Interreg IV Italia-Austria): Dichiarazione delle spese sostenute secondo i modelli in uso dal Programma (Interreg IV Italia Austria, progetto DIVERS); elenco riepilogativo dei documenti di spesa; doppia copia conforme all originale di tutti i documenti di spesa e delle quietanze copie di tutti gli atti amministrativi relativi al progetto (contratti di lavoro, curricula, timesheet ecc.); breve relazione sull attività svolta, indicando sinteticamente l avanzamento per workpackage; Check list sugli appalti (modello FLC Veneto) 10. Ciascuna parte nell esecuzione delle spese dovrà riportare su ciascun documento di spesa e pagamento la seguente indicazione: ( DIVERS, Programma di cooperazione Italia Austria -CUP H89E Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 633/72. ARTICOLO 6 SPESA AMMISSIBILE 1. Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate per lo svolgimento dell attività nell arco di durata della presente convenzione. 2. Le modalità di spesa e relativa rendicontazione sono disciplinate da norme specifiche, quali:

6 ALLEGATOA alla Dgr n. 601 del 03 maggio 2013 pag. 6/7 - artt. 7 e 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; - art. 55 e 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 recanti disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europee sul Fondi di coesione; - artt. 8-9 e del regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006; - DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione ; - norme nazionali/regionali/provinciali recanti disposizioni relative agli interventi ed alla ammissibilità della spesa; - manuale Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa Interreg IV Italia-Austria ( ). 3. In particolare, in relazione alla tipologia di azioni previste, tutto il materiale pubblicato e di promozione degli eventi dovrà far riferimento al Programma Interreg IV Italia-Austria ( ), rispettare le norme relative alle azioni di informazione e pubblicità contenute negli artt.8-9 del regolamento (CE) 1828/2006 e alle norme del programma su Interreg IV Italia-Austria. 4. Le acquisizioni di beni e servizi esterni alle Amministrazioni devono avvenire nel rispetto del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e Regolamento di attuazione ( DPR 5 ottobre 2010, n. 207) e dei propri regolamenti interni relativi alle acquisizioni in economia. 5. Tutte le spese sostenute devono essere comprovate con fatture o documenti equivalenti e la relativa quietanza di pagamento. 6. Dovranno essere rispettati gli importi previsti per ciascuna attività di cui all Allegato A1. Eventuali modifiche devono essere preventivamente concordate dalle parti e dal partenariato e comunicate/ approvate dagli organi di gestione del Programma. 7. Tutta la documentazione inerente le spese sostenute per la realizzazione della presente convenzione dovrà essere mantenuta e archiviata presso la struttura di ciascun Ente che la rende disponibile per le verifiche da parte del controllo di primo livello, delle Autorità del programma (Audit) o della Commissione europea fino al In caso di controlli effettuati dalle autorità competenti del Programma Italia-Austria o dalla Commissione europea, ciascuna parte è responsabile per rendere disponibile la documentazione richiesta e archiviata per il progetto. ARTICOLO 7 PROPRIETA E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 1. La proprietà dei risultati e del materiale prodotto appartiene ad entrambe le amministrazioni e ai partner del Progetto DIVERS, che potranno utilizzarli nell ambito dei propri compiti istituzionali. 2. I dati raccolti per la creazione del sito web malghe saranno gestiti secondo le norme del Codice di protezione dei dati personali dalla Provincia di Belluno 3. Gli elaborati prodotti, i documenti di lavoro interni ai Gruppi tecnici di progetto e le immagini acquisite da una delle Parti non possono essere comunicati a terzi senza autorizzazione dell altra parte. 4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto- in occasioni di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di progetto, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

7 ALLEGATOA alla Dgr n. 601 del 03 maggio 2013 pag. 7/7 ARTICOLO 8 DURATA 1. La presente convenzione ha efficacia dalla data di adesione della Provincia alla richiesta di collaborazione formulata dalla Regione (pervenuta in data ) fino alla data di conclusione del progetto ( ). In caso di proroga del progetto autorizzata dall Autorità di Gestione del programma, il termine della presente convenzione potrà essere prorogato fino alla nuova scadenza. ARTICOLO - RECESSO 1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all altra con un preavviso di un mese. ARTICOLO 10 CONTROVERSIE 1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell attività. 2. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il gruppo di lavoro come costituito. In caso di mancato raggiungimento di accordo si applicano le disposizioni dell art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ARTICOLO 12 MODALITA DI SOTTOSCRIZIONE, ONERI A CARICO DELLE PARTI E CLAUSOLA D USO 1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q- bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/ La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso ai sensi dell art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i. La presente convenzione è esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 16, Allegato B al DPR n. 642/1972 e s.m.i. 3. Le spese contrattuali e fiscali che potranno derivare dalla presente convenzione sono a carico delle parti in misura eguale. 4. La presente convenzione, composta di numero articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero pagine.. più numero 1 allegati composto da 1 pagina totale. Letto, firmato e sottoscritto in data per la Regione del Veneto Per l Amministrazione provinciale di Belluno

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