ALLEGATOA alla Dgr n del 25 giugno 2012 pag. 1/6

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1 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n del 25 giugno 2012 pag. 1/6 Programma operativo transfrontaliero INTERREG IV ITALIA -AUSTRIA SCHEMA DI CONVENZIONE FRA la Giunta Regionale della Regione del Veneto, con sede legale in Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale , di seguito denominata Regione, rappresentata da, in qualità di E l Azienda regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare - Veneto Agricoltura, con sede legale in Legnaro (PD), viale dell Università n.14, codice fiscale , rappresentata da PREMESSO CHE Con Decisione C (2007) 4233 del , la Commissione europea ha approvato il testo del Programma operativo transfrontaliero Interreg IV Italia Austria per il periodo di programmazione finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la Giunta regionale ha preso atto del succitato programma con Delibera n. n del Per l attuazione del Programma operativo (PO) le sei Amministrazioni partner (Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Land Tirolo, Land Carinzia e Land Salisburgo) hanno stabilito di procedere alla apertura del quarto avviso per la raccolta di progetti transfrontalieri dal 15/11/2010 al 10/3/2011. Con DGR n. 558 del Programma Interreg IV Italia Austria ( ). Partecipazione al quarto avviso per la presentazione delle proposte progettuali la Giunta regionale ha preso atto delle modalità di presentazione delle proposte progettuali al quarto avviso del Programma Interreg IV Italia-Austria autorizzando la presentazione delle proposte elaborate dalle strutture ed enti regionali, tra cui la proposta Biodiversità dei sapori della montagna da parte della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari. Il Comitato di pilotaggio riunitosi il 7 e 8 giugno 2011 a Mules (BZ) ha approvato la graduatoria dei progetti finanziabili presentati al quarto bando, di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n del 3/8/2011 avente ad oggetto Regolamento (CE) n. 1083/2006. Obiettivo Cooperazione territoriale europea. Interreg IV Italia Austria Risultati quarto avviso tra cui anche il progetto Biodiversità dei sapori della montagna con acronimo DIVERS. L Autorità di gestione ha inviato con nota 39.1/ / del al Lead Partner del Progetto, il contratto di finanziamento FESR per la proposta progettuale denominata DIVERS; Il contratto di partenariato tra i soggetti aderenti al progetto è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto il 08/03/2011; La Giunta regionale con DGR n. 546 del 3/4/2012 ha autorizzato il dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari. alla sottoscrizione dei documenti necessari al programma ed ad avviare le attività tecniche e di gestione del progetto medesimo L art. 2 della Legge istitutiva dell azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura (L.R. n. 35/97) individua le funzioni e i compiti dell azienda; Con la deliberazione n del 22/06/2010 la Giunta regionale ha approvato le direttive gestionali all Azienda regionale Veneto Agricoltura per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Con deliberazione n. la Giunta Regionale ha stabilito di affidare all Azienda regionale Veneto Agricoltura, l incarico di coordinamento tecnico e scientifico di tre azioni pilota del Progetto DIVERS:

2 TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 OGGETTO La presente convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le parti e i rispettivi obblighi per la realizzazione del pacchetto di lavoro n. 2 del Progetto DIVERS Valorizzare la biodiversità e salvaguardare l ambiente: caratterizzazione di prodotti agroalimentari provenienti dal settore viticolo, frutticolo e della malga. Veneto Agricoltura dovrà realizzare tutte le iniziative di cui al successivo articolo 2 di cui assumerà anche il coordinamento tecnico scientifico ARTICOLO 2 ATTIVITA PREVISTE Le attività richieste a Veneto Agricoltura sono le seguenti: Azione pilota Frutticoltura -Censimento e classificazione delle antiche piante da frutto della Provincia di Belluno (con posizionamento GPS) e mappatura delle varietà autoctone -Catalogazione delle piante individuate, moltiplicazione e predisposizione di schede varietali -Raccolta di materiale genetico delle 3 regioni partner da utilizzare per la creazione di un campo catalogo presso la sede dell azienda sperimentale di Villiago (BL) - n. 2 Azioni dimostrative in campo con studenti, tecnici, agricoltori locali e partner Azione pilota Viticoltura - valutazione del comportamento vegeto-produttivo di alcuni vitigni del precedente programma INTERREG III A coltivati nelle aree studio bellunesi e carinziane (vitigni test comuni per i partner: Pinot nero e Chardonnay) -Caratterizzazione del prodotto mediante procedure comuni di microvinificazione e conseguenti analisi sensoriali per la valutazione della qualità -Elaborazione di schede comuni tra i partner orientate al consumatore (utilizzo del vocabolario bilingue, risultato del progetto Trans Rural Network) -N. 2 Azioni dimostrative in campo volte agli agricoltori e studenti e altri partner Azione pilota Alpeggio -Ricerca e tipizzazione di colture starter autoctone per formaggi d alpeggio per valorizzare la biodiversità batterica che lo caratterizza. -Creazione di schede di caratterizzazione -Utilizzo del materiale selezionato all interno del processo di caseificazione in almeno 3 malghe campione -Condivisione di esperienze di malga tra i partner e 2 azioni dimostrative ARTICOLO 3 PROPRIETA E DIFFUSIONE DEI RISULTATI Gli elaborati, il materiale prodotto e i risultati scientifici dovranno essere consegnati alla Regione, che ne condividerà la proprietà con gli altri partner del progetto. Tale documentazione potrà altresì essere utilizzata per la predisposizione di documenti scientifici e divulgativi e pubblicazioni o per ulteriori ricerche. I risultati della sperimentazione non possono essere utilizzati per scopi commerciali per i cinque anni successivi la chiusura del progetto DIVERS. ARTICOLO 4 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE Si fa obbligo a Veneto Agricoltura in relazione al coordinamento delle azioni pilota di cui all art. 2, di: - nominare un responsabile scientifico ed uno amministrativo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione - Realizzare integralmente le attività di cui all articolo 2 rispettando la tempistica prevista nel crono programma indicato negli allegati tecnici - Rendicontare alla Regione Veneto,con le modalità indicate nei successivi articoli 7-9 le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative affidate entro i termini stabiliti 2

3 - Partecipare alle riunioni di coordinamento tecnico indette dai partner nell ambito dell attività prevista per lo specifico WP 2 ; - Permettere l accesso ai rappresentanti della Regione e ai rappresentanti degli organi di gestione del Programma Italia-Austria, alla documentazione contabile, ai fini del controllo della spesa fino al 2022; - Mantenere invariata la destinazione colturale del Campo di conservazione frutticolo per almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto come richiesto dalle regole del programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Austria Manuale spesa norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa al fine di consentire che il Campo rimanga a disposizione per eventuali controlli che verranno effettuati da soggetti incaricati dal Programma o della Commissione europea. Qualsiasi variazione che fosse determinata da eventi di causa forza maggiore dovrà essere tempestivamente) comunicata alla Regione ( entro 10 giorni dall evento. - Segnalare le azioni pilota mediante l apposizione di cartellonistica/targa informativa, le cui dimensioni e diciture obbligatorie come da Programma di cooperazione Italia-Austria dovranno essere preventivamente concordate con la Regione per il rispetto del Reg. 1828/2006. ARTICOLO 5 VARIANTI La Regione è responsabile del procedimento con funzioni di controllo e di direzione nell attuazione delle azioni pilota. Le parti potranno richiedere varianti, rispetto a quanto convenuto con il presente atto, che siano ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto, per conformarsi alle indicazioni delle Autorità di gestione del programma oppure derivanti da necessità legate alle coltivazioni. ARTICOLO 6 DURATA DELL INCARICO La presente convenzione ha efficacia dalla firma fino alla conclusione del progetto (31/05/2014). In caso di proroghe autorizzate dall Autorità di Gestione del Programma, che saranno tempestivamente comunicate dalla Regione, il termine della presente convenzione può essere prorogato sino alla nuova scadenza. ARTICOLO 7 SPESA AMMISSIBILE Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate per lo svolgimento dell attività di cui agli artt. 1 e 2. Son eleggibili le spese che siano state effettuate successivamente alla data d inizio del progetto ( ) e quietanzate entro la data di conclusione dello stesso. Le spese relative all attività oggetto della presente convenzione si riferiscono alla categoria di spesa del progetto, denominata Servizi esterni Le modalità di spesa sono regolamentate da norme specifiche quali: - artt. 7 e 13 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; - art. 55 e 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recanti disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondi di coesione; - artt. 8-9 e del Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006; - DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ; - Manuale Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa del programma Interreg IV Italia-Austria ( ).. Indicazioni generali sulle Spese ammissibili per categoria ( in dettaglio si veda il manuale Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa del l programma Interreg IV Italia-Austria ( )).: Materiale di consumo In via esemplificativa e non esaustiva sono ammissibili spese per l acquisto di materiale vivaistico, per la difesa fitosanitaria, materiale per le analisi da laboratorio,. Attrezzature 3

4 Non sono ammesse spese per l acquisto di attrezzatura con riferimento alle attività sopra citate. Deve essere utilizzata attrezzatura in normale dotazione di Veneto Agricoltura o a terzi. Sono ammissibili costi di noleggio dell attrezzatura, la cui necessità deve comunque essere preventivamente dichiarata alla Regione. I costi ammissibili sono solo quelli relativi al periodo d uso dei beni stessi per l azione. Investimenti infrastrutturali Non ammessi. Lavoro E ammissibile il costo delle ore di lavoro dedicate dal personale tecnico a tempo indeterminato o determinato per il recupero del materiale vegetale e la sua moltiplicazione, per l acquisizione di dati e l effettuazione dei rilievi e analisi, per la stesura delle relazioni e schede, per la partecipazioni alle riunioni di coordinamento tecnici indette dai partner ed alle azioni dimostrative e di personale amministrativo atto alla gestione amministrativa del progetto. Se l attività viene svolta dal personale interno dovranno essere imputati solo i giorni/ore effettivamente lavorati per la realizzazione dell attività applicando i costi stabiliti dal contratto vigente per il personale interno. Se Veneto Agricoltura si avvale di personale esterno il compenso dovrà essere proporzionato al tipo di servizio professionale fornito e alla qualifica del collaboratore, facendo riferimento alle tariffe professionali pubblicate per la medesima categoria. Dovrà inoltre essere richiesat preventiva autorizzazione di Giunta ai sensi della DGR n del così come prorogata e modificata dalla DGR n. 769 del Per la gestione dell impianto frutticolo è ammissibile rimborsare la manodopera aziendale impiegata limitatamente agli scopi progettuali. Servizi esterni. Acquisizione di servizi e forniture necessarie per il raggiungimento degli obiettivi che non sono presenti in Veneto Agricoltura. E necessario che Veneto Agricoltura rispetti la normativa vigente in tema di appalti pubblici e individuazione del contraente ( Dlgs 163/2006 e di attuazione DPR 207/2010) Costi per riunioni e spese di viaggio Sono ammissibili le spese per sostenere eventuali riunioni interne e di coordinamento con gli altri partner. (non sono ammessi costi per gettoni presenza né spese di catering). Sono ammissibili le spese di viaggio per raggiungere il luogo degli incontri che dovranno essere calcolate in base al regolamento interno e debitamente documentate. Sono altresì ammissibili le spese di viaggio necessarie alla realizzazione e verifica delle attività scritte in precedenza. Costi per informazione e pubblicità Sono ammesse spese per attività informative e di comunicazione come materiale informativo e schede tecniche, sulla sperimentazione in atto. Il materiale pubblicato dovrà esplicitamente far riferimento al Programma Interreg IV Italia-Austria ( ), rispettare le norme relative alle azioni di informazione e pubblicità contenute negli artt.8-9 del regolamento (CE) 1828/2006 nonché alle regole sull immagine coordinata della Regione del Veneto. In ogni caso i progetti grafici devono essere sottoposti al benestare della Regione Veneto prima della stampa. Rientrano in questa categoria anche le spese per la realizzazione delle azioni dimostrative sul campo che dovranno svolgersi per ciascuna azione pilota e dunque acquisizione di materiale, esperti di settore, catering, trasporto, etc Spese generali e overheads Non ammesse. Le spese dovranno rispettare i limiti per voce di spesa e attività di cui agli allegati A1, A 2 e A 3. Eventuali modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione del Veneto. Tutta la documentazione inerente le spese sostenute per la realizzazione della presente convenzione dovrà essere mantenuta e resa disponibile ai controlli da parte delle Autorità del programma (Audit) o della Commissione europea fino al

5 ARTICOLO 8 - NORME IN MATERIA DI AFFIDAMENTO LAVORI E INCARICHI E COMUNICAZIONI Per lo svolgimento dell attività Veneto Agricoltura potrà avvalersi, qualora non disponga di risorse al proprio interno di collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e servizi. Le procedure di affidamento relative a tali fattispecie dovranno rispettare le condizioni e le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle consulenze esterne.. Dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione di Giunta ai sensi della DGR n del così come prorogata e modificata dalla DGR n. 769 del Analogamente i servizi, lavori, forniture oggetto di affidamento da parte di Veneto Agricoltura, di un certo rilievo per le attività progettuali, dovranno essere preventivamente concordati con la Regione Veneto. L individuazione dei soggetti partecipanti alle azioni dimostrative di ciascuna azione pilota, deve avvenire nel rispetto della trasparenza e dando la massima pubblicità dell iniziativa. ARTICOLO 9 COMPENSO E MODALITA DI PAGAMENTO Il compenso per lo svolgimento dell incarico di cui agli artt. 1 e 2 ammonta a euro : - di cui Azione pilota Frutticoltura - di cui Azione pilota Viticoltura - di cui Azione pilota Alpeggio ; L erogazione del compenso verrà corrisposto in più soluzioni a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le seguenti scadenze: - entro il 28/09/ entro il 30/04/ entro il 30/09/ entro il 30/03/2014 Le date di scadenza sopra riportate potranno subire variazioni se concordate tra le parti e/o a seguito di richieste dall Autorità di gestione del programma al fine di mantenere adeguato il livello di spesa del Progetto, ovvero con riguardo alla disponibilità di competenza e cassa del bilancio regionale. Con riferimento a ciascuna scadenza dovrà essere presentata la seguente documentazione: - richiesta di pagamento con indicazione specifica dell afferenza al progetto (Interreg IV Italia Austria, progetto DIVERS); - elenco delle spese sostenute nel periodo secondo i modelli in uso nel Programma Interreg IV Italia-Austria; - n. 2 copie conformi all originale delle fatture o di altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente intestati alla Veneto Agricoltura che dovranno riportare chiaramente: la causale, l indicazione dell afferenza al progetto ( DIVERS, Programma di cooperazione Italia Austria -CUP B29E ) - i pagamenti dovranno essere attestati da mandati quietanzati; - sintetica relazione sull attività svolta nel periodo. ARTICOLO 10 CONTROLLO La Regione mantiene il controllo sull affidamento dell incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività richieste di cui ai Protocolli tecnici Allegati A1 e A2 e A3. ARTICOLO 11 RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DI TERZI Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall esecuzione della presente convenzione. ARTICOLO 12 PENALI, RECESSO, INADEMPIMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell incarico. Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà a Veneto Agricoltura di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali. Il mancato adeguamento nel termine o l insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell art c.c. ARTICOLO 13 CAUSA DI FORZA MAGGIORE 5

6 Nei casi di forza maggiore dipendenti da calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie dedicata al campo catalogo, ovvero tutto ciò che concerne il materiale di sperimentazione, Veneto Agricoltura deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore alla Regione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi. Se a causa di ciò Veneto Agricoltura non completa l operazione non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte dell operazione che è stata realizzata, e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione. ARTICOLO 14 CONTROVERSIE La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all esecuzione della presente convenzione è demandata alla competenza del Foro di Venezia ARTICOLO 15 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE E CLAUSOLA D USO Tutte le spese della presente convenzione e da essa derivanti, sono a carico di Veneto Agricoltura. La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d uso con spese a carico del richiedente ai sensi dell art. 5-2 comma - del DPR 26 aprile 1986, n La presente convenzione, composta di numero 15 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero pagine più numero 3 allegati. Letto, firmato e sottoscritto a Venezia in data per la Regione del Veneto per Veneto Agricoltura SPECIFICA APPROVAZIONE Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell art c.c. il precedente articolo 12 (Penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva) e articolo 15 (Oneri a carico del contraente e clausola d uso). per la Regione del Veneto per Veneto Agricoltura 6

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