Settembre Le informative per l azienda. I formulari per l ufficio paghe

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1 Settembre 2017 Le informative per l azienda Regime sanzionatorio per le prestazioni occasionali pag. 2 Apprendistato I tipo: da settembre novità per Metalmeccanica e Turismo pag. 4 Incentivi per reinserimento e integrazione lavorativa dei disabili pag. 6 L incremento delle aliquote per la Gestione separata Inps pag. 8 I formulari per l ufficio paghe Il modello OT pag. 9 1 P a g.

2 Oggetto: REGIME SANZIONATORIO PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI Con la circolare n. 5/2017, l INL ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo in tema di prestazioni occasionali, Libretto di famiglia e Contratto di prestazione occasionale. Ulteriori precisazioni sono state fornite con la nota n del 21 agosto Con la conversione in legge del D.L. 50/2017 è stata introdotta la disciplina delle prestazioni occasionali, che il Legislatore ha tipizzato attraverso lo strumento del Libretto di famiglia o del Contratto di prestazione occasionale, prescindendo dalla natura subordinata o autonoma delle stesse e individuando specifici limiti e tutele in capo al lavoratore. Dopo una brave disamina di limiti, divieti e obblighi, l Ispettorato riporta, per ogni tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l utilizzatore di prestazioni occasionali di seguito riassunte. Violazione Superamento del limite economico o del limite orario (sanzioni riguardanti sia il Contratto di prestazione occasionale sia il Libretto di famiglia). Violazione dei divieti di cui al comma 5, cioè attivazione di prestazioni occasionali per soggetti con i quali si abbia in corso o si sia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. (sanzioni riguardanti sia il Contratto di prestazione occasionale sia il Libretto di famiglia). I divieti non operano per il personale utilizzato in somministrazione. Violazione dell obbligo di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14, quali ad esempio il ricorso alle prestazioni occasionali per datori di lavoro con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (sanzioni riguardanti solo il contratto di prestazione occasionale). Ad esempio, comunicazione in ritardo o priva degli elementi richiesti o con elementi non corrispondenti a quanto accertato. Mancato rispetto di riposo giornaliero, pause e riposi settimanali da parte di qualsiasi utilizzatore. Tutela della salute e della sicurezza (solo per committenti imprenditori o professionisti). Conseguenza Trasformazione del rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative (non si applicano nei confronti di P.A.). Conversione ex tunc del rapporto nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative, laddove sia accertata la natura subordinata del rapporto. Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la diffida. La sanzione ridotta è pari a 833,33 euro per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione, da moltiplicarsi per la somma delle giornate lavorative non comunicate o effettuate in violazione dei divieti, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati nella singola giornata. Non si applica a P.A. e persone fisiche/famiglie. Specifiche sanzioni previste dal D.Lgs. 66/2003. Specifiche sanzioni. L Ispettorato si sofferma inoltre sull ambito di applicazione della maxisanzione per lavoro nero rispetto a rapporti occasionali per i quali sia omessa la comunicazione preventiva della prestazione, ritenendo che la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma Inps non costituisca di per sé elemento per affermare che il rapporto non era sconosciuto alla P.A.. 2 P a g.

3 Al fine di individuare criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione possa considerarsi quale occasionale non comunicata, piuttosto che lavoro nero, l Ispettorato ritiene opportuna la valutazione delle singole fattispecie, ritenendo applicabile la sola sanzione prevista per il lavoro occasionale in presenza dei seguenti requisiti: la prestazione sia possibile perché entro i limiti economici e temporali; la prestazione possa considerarsi occasionale per la presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite, così che sia configurabile una mera violazione dell obbligo di comunicazione. In assenza anche di uno solo dei predetti requisiti si applicherà la maxisanzione per lavoro nero laddove concorra il requisito della subordinazione, anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata nel corso dell accesso ispettivo. La maxisanzione sarà applicata anche in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione effettivamente resa. 3 P a g.

4 Oggetto: APPRENDISTATO I TIPO - DA SETTEMBRE NOVITÀ PER METALMECCANICA E TURISMO Metalmeccanica industria Si informano i Signori clienti che, con il recente accordo del 19 luglio 2017, Federmeccanica e Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno rivisto la disciplina delle 3 forme di apprendistato ordinarie previste nel nostro ordinamento: l apprendistato professionalizzante, l apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e l apprendistato di alta formazione e ricerca. Se per l apprendistato professionalizzante poche sono le modifiche da segnalare, molto più incisivo è l impatto dell accordo sulla disciplina dell apprendistato di I livello. Tale istituto riguarda i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che, abbinando il rapporto di lavoro a un percorso scolastico, assumono il doppio status di studente e lavoratore apprendista: la durata del contratto, pertanto, è determinata in considerazione del percorso scolastico. L accordo, inoltre, riguarda soltanto gli aspetti relativi alla prestazione di lavoro e alla formazione svolta in azienda ed è in vigore dal 1 settembre In riferimento alle disposizioni operative legate alla fase dell assunzione, la durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda. A livello retributivo, per le ore di formazione a carico dell azienda è dovuto un compenso pari al 10% del minimo tabellare. Per la prestazione di lavoro è, viceversa, prevista una percentuale rispetto ai minimi contrattuali, convenzionalmente pari a quelli previsti per la III categoria, sulla base dell anno scolastico (dal 55% al 70%, più elevati rispetto all accordo interconfederale). La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a: 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale; 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore; 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l ammissione all esame di stato (articolo 15, comma 6, D.Lgs. 226/2005); 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell ambito dell indirizzo professionale corrispondente; 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può essere prorogato fino a 1 anno, sia per coloro che hanno positivamente concluso il ciclo scolastico sia per coloro che non abbiano conseguito la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione. Si ricorda che l apprendistato di I livello è comunque un contratto a tempo indeterminato. Pertanto, al termine dei periodi massimi sopra indicati, in caso di mancato recesso, l apprendista rimarrà in forza come lavoratore a tempo indeterminato. Questo ovviamente determinerebbe notevoli problemi, stante la ridotta esperienza del lavoratore. All apprendistato di I livello è inoltre abbinabile, alla sua conclusione e senza periodo di prova, anche un contratto di apprendistato professionalizzante, la cui durata sarà ridotta di 12 mesi rispetto alla durata ordinaria. Turismo Confcommercio Per il personale dipendente da aziende del settore turismo, il 1 agosto 2017 Federalberghi e Faita, con l'assistenza di Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto l accordo che 4 P a g.

5 disciplina l apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale e l apprendistato di III livello di alta formazione e di ricerca. Non hanno firmato l accordo Fipe, Fiavet e Federreti. La retribuzione per le ore di formazione eccedenti il piano curriculare è fissata in misura percentuale rispetto a quella spettante ai qualificati di pari livello: Anno % eventuale 70 In caso di trasformazione in un contratto di apprendistato professionalizzante successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma, la durata complessiva massima dei 2 periodi di apprendistato non può eccedere quella dell'apprendistato professionalizzante prevista dal Ccnl 18 gennaio P a g.

6 Oggetto: INCENTIVI PER REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI Con l adozione del Regolamento per il reinserimento e l integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, è stato posto in essere un primo significativo passo nell iter di attuazione del disposto dell articolo 1, comma 166, L. 190/2014, che ha attribuito all'inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L Inail, con il Regolamento e la relativa circolare attuativa, ha disciplinato, in fase di prima applicazione, i soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, necessari a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici, successivamente al verificarsi di un evento lesivo o dell aggravamento delle limitazioni funzionali preesistenti conseguenti a un infortunio sul lavoro o a una tecnopatia. Il medesimo istituto, con circolare n. 30 del 25 luglio 2017, ha definito la possibilità per i datori di lavoro che offrono una nuova occupazione a persone con disabilità da lavoro causata da evento infortunistico o tecnopatico tutelato da Inail (esclusi studenti e casalinghe), di accedere alle misure di sostegno per: 1. interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per spese fino a euro; 2. interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, per spese fino a euro; 3. interventi di formazione, per spese fino a euro. I datori di lavoro dovranno offrire, per fruire il sostegno dell Istituto per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli funzionali allo svolgimento della mansione a cui sarà adibito la persona con disabilità, un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Qualora si offra un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato l Istituto provvederà a una valutazione costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dell inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che intende assumere una persona con disabilità da lavoro, oltre a manifestare, alla Sede Inail competente per domicilio del lavoratore, la sua disponibilità a collaborare attivamente con l Istituto e con il lavoratore all elaborazione del progetto di inserimento lavorativo, deve provvedere a comunicare, tramite apposito modello: la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore, la tipologia di contratto che intende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la relativa unità produttiva. Ciò al fine di garantire l appropriatezza degli interventi da individuare nell ambito del progetto stesso. Inoltre, presupposto indispensabile per l elaborazione del progetto, è che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del medico competente o dei competenti uffici delle aziende sanitarie locali e che, in esito a detta visita, sia stato formulato, in relazione alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore, un giudizio di idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni, che deve essere acquisito dall équipe, per il tramite del lavoratore. Sulla base delle suddette informazioni, l équipe multidisciplinare di I livello competente per domicilio del lavoratore con le stesse modalità procede, tenuto conto delle considerazioni di natura sanitaria, personale e socio-ambientale, a individuare, nell ambito del Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, gli interventi necessari e appropriati in relazione al caso concreto, ai fini dello svolgimento della mansione per la quale si intende stipulare il contratto di lavoro. Conclusa la predisposizione del progetto personalizzato, si procede alle successive fasi di: 6 P a g.

7 elaborazione, da parte del datore di lavoro, del Piano esecutivo nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascuna tipologia di intervento; verifica di coerenza del Piano esecutivo con il Progetto di reinserimento lavorativo, da parte dell équipe multidisciplinare di I livello; verifica amministrativa della rispondenza del Progetto di reinserimento personalizzato e del Piano esecutivo alle disposizioni regolamentari, a cura della Direzione territoriale competente. Il datore di lavoro, successivamente informato dalla Direzione Regionale competente dell intervenuta approvazione del progetto e del Piano esecutivo, ai fini dell adozione del provvedimento autorizzativo per la realizzazione degli interventi, sarà tenuto a inviare copia autenticata del contratto di lavoro stipulato tra le parti. Solo in seguito a tale adempimento il datore di lavoro sarà autorizzato a realizzare l intero progetto e ad effettuare le necessarie spese per adeguamento o formazione che saranno poi rimborsate, nei limiti, dall Inail. 7 P a g.

8 Oggetto: L INCREMENTO DELLE ALIQUOTE PER LA GESTIONE SEPARATA INPS Nell ambito delle nuove disposizioni sul lavoro autonomo (L. 81/2017) è stata posta a regime l indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (conosciuta come DIS-COLL). Tale indennità, introdotta in via temporanea nel 2015 nell ambito del Jobs Act, è stata oggetto di proroghe fino all attuale stabilizzazione. Con il 1 luglio 2017, quindi, i soggetti operanti in qualità di collaboratori coordinati e continuativi avranno tale ammortizzatore, il quale è stato esteso anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. A fronte di tali indicazioni, la norma ha tuttavia previsto un aliquota di finanziamento, da conteggiarsi nella Gestione separata Inps, pari allo 0,51%. Per questo motivo, con lo scorso 1 luglio, vi è stata una variazione dell aliquota totale da applicare, per i casi di collaboratori coordinati e continuativi, per gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, ma anche, cosa questa assai particolare, per gli amministratori e i sindaci, i quali non hanno diritto all intervento dell ammortizzatore sociale. Non sono naturalmente coinvolti, né dalla DIS-COLL né dal conseguente aumento contributivo, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. In sintesi, per le ipotesi dei collaboratori e figure assimilate, dal 1 luglio 2017 si possono distinguere questi 3 tipi di aliquote: Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva e i cui compensi derivano da: - uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; - tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali; - dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva: - componenti commissioni e collegi; - amministratori di enti locali; - venditori porta a porta; - rapporti occasionali autonomi; - associati in partecipazione (non ancora cessati); - medici in formazione specialistica. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria Aliquota del 33,23%, composta da: - 32,00% aliquota base - 0,72% aliquota aggiuntiva - 0,51% nuova aliquota DIS-COLL Aliquota del 32,72%, composta da: - 32,00% aliquota base - 0,72% aliquota aggiuntiva Aliquota unica 24% Si ricorda, infine, che il carico contributivo, per i soggetti cui sopra, è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L aliquota del 33,23% si applica ai compensi corrisposti dal 1 luglio Eventuali sistemazioni relative a compensi corrisposti nei mesi di luglio, agosto e settembre potranno essere effettuate senza conseguenze entro il 16 ottobre 2017, per quanto riguarda i versamenti, o entro il 31 ottobre 2017, per quanto concerne i flussi UniEmens. 8 P a g.

9 Oggetto: IL MODELLO OT L Inail ha pubblicato sul proprio sito il nuovo modello OT , relativo agli interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro realizzati nel 2017, da presentare entro il 28 febbraio 2018 per ridurre il premio annuale. La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, secondo lo schema seguente: Lavoratori - Anno Riduzione % Fino a Da 11 a Da 51 a Oltre L azienda deve indicare sul modulo di domanda gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato nell anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2017), in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Gli interventi si presentano articolati nelle seguenti sezioni: A, Interventi di carattere generale; B, Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale; C, Interventi trasversali; D, Interventi settoriali generali; E, Interventi settoriali. All interno di tali sezioni, gli interventi sono classificati in funzione della loro applicabilità all intera azienda oppure a singole Pat. Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. L Inail individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l attuazione dell intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2018, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l apposita funzionalità disponibile nei Servizi on line. La documentazione prodotta dall azienda che evidenzia l effettuazione dell intervento migliorativo selezionato nell anno di riferimento deve riportare: data; firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei ad attestare un emissione formale da parte dell azienda). Nel modulo di domanda l azienda dichiara di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro. Sul sito Inail sono disponibili il modello, la guida alla compilazione e il questionario di autovalutazione 9 P a g.

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