Manovra economica 2011

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1 Rho, 22 luglio 2011 Alla cortese attenzione Ai Signori CLIENTI Oggetto: Manovra Fiscali 2011 Le novità fiscali in vigore sono rappresentati dal D.L n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ( Manovra Economica ) in vigore dal 6 luglio 2011 ed il D.L n. 70 convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 2011 n. 106 ( Decreto Sviluppo ) in vigore il Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nei provvedimenti. Manovra economica 2011 IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI Art. 23, c. 7 L imposta di bollo sul deposito titoli, prevista con periodicità annuale, sarà pari a 34,20 euro per depositi con importi inferiori a euro; a 70,00 euro per importi pari o superiori a euro e inferiori a euro; a 240 euro per importi pari o superiori a euro e inferiori a euro; di 680 euro per importi pari o superiori a euro. E previsto un incremento dell imposta di bollo a partire dal RITENUTA AL 4% SUI BONIFICI PER DETRAZIONI 36% E 55% Art. 23, c. 8 Per i pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, la ritenuta d acconto trattenuta dagli istituti bancari/postali è ridotta dal 10% al 4%. RIPORTO DELLE PERDITE D IMPRESA -SOCIETÀ DI CAPITALE Art. 23, c. 9 La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le nuove modalità, essere computate in diminuzione del 100% del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi, e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. SUPERBOLLO AUTOVEICOLI Art. 23, c. 21 A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad 10 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt. PARTITE IVA INATTIVE Art. 23, c. 22 L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per 3 annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. 1/6

2 SANATORIA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ Art. 23, c. 23 I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività possono sanare la violazione versando, entro 90 giorni dal , un importo pari a 129,00 (codice tributo 8110), sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Art. 27, cc. 1 e 2 A partire dal è prevista l adozione di un nuovo regime dei minimi che sostituirà il vecchio regime Dal 1 gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi si applicherà, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a. che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b. che l'hanno intrapresa successivamente al L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5% e potrà essere applicato per l anno in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi (periodo massimo 5 anni). I giovani potranno rimanere nel regime dei minimi per più di 5 anni fino al compimento del 35.mo anno di età. Il beneficio è riconosciuto a condizione che: a. il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c. qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a euro. REGIME DEGLI EX MINIMI Art. 27, cc. 3-5 Coloro che, per effetto del nuovo regime dei contribuenti minimi, pur avendo i previgenti requisiti, non possono beneficiare di tale regime semplificato ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva. Tali soggetti sono altresì esenti dall'irap. SANZIONI STUDI DI SETTORE Art. 23, c. 28, lett. b), c) e), f), g) Si applica la sanzione in misura massima (pari a 2.065,83) nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Quando è rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, l ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza. Poichè le violazioni in tema di compilazione e presentazione del modello studi di settore si commettono con la presentazione dello stesso, il nuovo sistema interesserà anche le prossime scadenze legate a Unico PROROGA ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 23, c. 30 Il termine per l entrata in vigore degli accertamenti esecutivi è stato prorogato al (in luogo del ). SANZIONI PER VERSAMENTI ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA Art. 23, c. 31 Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l ulteriore riduzione della sanzione a 1/10, e dunque allo 0,20% per ogni giorno di ritardo. 2/6

3 PROFESSIONISTI OBBLIGATI ALL ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS Art. 18, c. 12 I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla gestione separata Inps. CONTENZIOSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI Art. 37, cc. 6 e 7 Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate successivamente al , sono definiti i nuovi valori del contributo unificato, differenziati in base al valore delle controversie. Anche per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato, nei seguenti importi: a. euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b. euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c. euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000,00 e fino a euro25.000; d. euro 250 per controversie di valore superiore a euro ,00 e fino a euro75.000; e. euro 500 per controversie di valore superiore a euro ,00 e fino a euro ; f. euro per controversie di valore superiore a euro ,00. Il contributo è aumentato della metà se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso. Considerato l assoggettamento al contributo unificato non si applica l imposta di bollo anche agli atti e provvedimenti del processo tributario. RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO Art. 39, cc Per le controversie di valore non superiore a euro, relative ad atti emessi dall'agenzia delle Entrate (notificati dal ), chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l atto, ed è esclusa la conciliazione giudiziale. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Se l'agenzia delle Entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale. In tali controversie, la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. SANATORIA LITI FISCALI PENDENTI FINO A Art. 39, c. 12 Le liti fiscali di valore non superiore a euro in cui è parte l'agenzia delle Entrate, pendenti alla data del dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate i sensi dell'art. 16 L. 289/2002. A tale fine: a. le somme dovute sono versate entro il in unica soluzione; b. la domanda di definizione è presentata entro il ; c. le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al Per le stesse sono altresì sospesi, sino al i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; 3/6

4 d. gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il , un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione. L importo dovuto è così calcolato: se il valore della lite è di importo fino a euro: 150 euro; se il valore della lite è di importo superiore a euro: 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell Amministrazione finanziaria nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa; 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell ultima o unica pronuncia o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa; 30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora nel 1 grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio. DETRAZIONI 36% E DEL 55% Art. 7, c. 2 lett. q) e r) Abolite le comunicazioni all Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36%. È inoltre abrogato l obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per la fruizione della detrazione del 36% e del 55%. Il soggetto beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell immobile, gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo. CONTABILITA SEMPLIFICATA Art. 7, c. 1 lett. d) e i) c. 2 lett. m) Il regime di contabilità semplificata è esteso a di ricavi per le imprese di servizi e a di ricavi per le altre imprese. I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l intero costo, per singole spese non superiori a 1.000, nel periodo d imposta in cui ricevono la fattura; i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi d imposta divengono deducibili nell esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. ELENCO CLIENTI E FORNITORI Art. 7, c. 1 lett. e c. 2 lett. o) È abolito l obbligo della comunicazione telematica (spesometro) da parte dei contribuenti per acquisti d importo superiore a in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat. DA RICHIESTA DI RIMBORSO A COMPENSAZIONE Art. 7, c. 1 lett. g) c. 2 lett. i) La richiesta per rimborso d imposta effettuata dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa. Le dichiarazioni dei redditi e dell Irap possono essere integrate per modificare l originaria richiesta di rimborso dell eccedenza di imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, purchè il rimborso non sia stato già erogato. RINVIO TERMINI SCADENTI DI SABATO O GIORNO FESTIVO Art. 7, c. 1 lett. h) c. 2 lett. l) I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1 giorno lavorativo successivo. 4/6

5 SCHEDA CARBURANTE Art. 7, c. 1 lett. l) c. 2 lett. p) Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate. (Non Consigliabile per la mancanza documentazione idonea a comprovare il costo e la detraibilità IVA). RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI DERIVANTI DA AVVISI BONARI Art. 7, c. 1 lett. o) c. 2 lett. u) Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la 1ª rata. La garanzia è necessaria solo se le rate successive alla 1ª sono nel complesso superiori a euro. Le rate possono anche essere di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Art. 7, c. 2 lett. u-bis) lett. gg-decies) e gg-undecies) Modificati i limiti al di sotto dei quali non è possibile adottare ipoteca esattoriale e non è possibile procedere ad espropriazione immobiliare, ossia: importo complessivo del debito inferiore a euro; importo complessivo del debito inferiore a euro se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: la pretesa su cui si fonda l ipoteca è contestata in giudizio o è ancora contestabile e il debitore sia proprietario dell unità immobiliare adibita a propria abitazione principale. L agente della riscossione deve notificare al proprietario dell immobile una comunicazione preventiva, al fine di informarlo che sarà iscritta ipoteca in caso di mancata pagamento entro 30 giorni delle somme dovute. DISTRUZIONE BENI D IMPRESA Art. 7, c. 2 lett. z) Innalzamento a euro della soglia di valore dei beni d impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio. RIEPILOGO FATTURE MENSILI Art. 7, c. 2 lett. aa) Innalzamento a 300 euro dell importo per riepilogare in un solo documento le fatture emesse nel mese; la stessa soglia si applica ai fini della registrazione del documento riepilogativo relativo alle fatture ricevute nel mese. La registrazione del documento riepilogativo è stata estesa alle autofatture emesse nel corso del mese dal cessionario/committente. RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI PERSONE FISICHE Art. 7, c. 1 lett. t) c. 2 lett dd), dd-bis), ee),ff).gg) Sarà possibile rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del , mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Entro il dovrà essere asseverata la perizia e versata l imposta sostitutiva. È prevista la possibilità di detrarre dall imposta sostitutiva dovuta l imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione dei medesimi beni. Tale disposizione è prevista per le solo persone fisiche. 5/6

6 Ricordiamo inoltre l urgenza di avere la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) attivata. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( P.E.C. ) In merito all obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) da parte di tutti coloro che esercitano attività iscritte presso la C.C.I.A.A. in forma societaria si rammenta che il termine ultimo è fissato per il mediante trasmissione telematica della comunicazione Lo Studio al fine di agevolare i propri clienti ha individuato la società VISURA S.P.A., vedi sito la quale offre la possibilità di attivare una Casella di Posta Elettronica Certificata Legalmail in ottemperanza alla Legge n. 2 del 28/01/2009 al canone biennale a euro 18,00 + Iva in promozione valida fino al 31/12/2011. Per attivare la casella Legalmail è necessario seguire la seguente procedura: 1. Compilare il modulo per la prenotazione della casella (tutti i dati sono obbligatori). 2. Effettuare il pagamento tramite banca o c/c postale a Visura SpA - Corso Vittorio Emanuele II, Roma P.IVA: Bonifico Bancario: Banca Sella Roma - IBAN: IT84 Q Conto Corrente Postale: c/c n Inviare il modulo firmato e corredato da ricevuta di pagamento e fotocopia di un documento di identità in corso di validità chiaro e leggibile all'indirizzo di posta elettronica visuravendite@visura.it o al numero di fax L indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dovrà essere comunicato allo studio entro e non oltre il 30/09/2011 al fine di procedere alla comunicazione in Camera di Commercio. Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti. Cordiali saluti Studio Associato Bonfiglio 6/6

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