PROPOSTA DI LEGGE N. 83

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1 PROPOSTA DI LEGGE N. 83 Presentata dai consiglieri Marsilio, Travanut, Moretton <<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>> Presentata il 24 settembre 2009

2 Signor Presidente, Signori Consiglieri, la tutela della natura è valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si palesano competenze diverse, statali e regionali, spettando comunque allo Stato l adozione degli standard minimi di tutela dell ambiente che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull intero territorio nazionale che, come tali, sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell art. 117 Cost., comma 2, lettera s). Con la legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) la Regione si è dotata di uno strumento normativo per l istituzione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali nonché per sostenere l istituzione di parchi comunali, individuare le aree di rilevante interesse ambientale, i biotopi naturali e le aree di reperimento avendo come riferimento la legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette). Successivamente la Regione, con la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), ha attuato gli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE. Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) demanda espressamente alle Regioni il compito di stabilire misure di conservazione delle aree Natura 2000 individuate come ZPS. In considerazione del fatto che le misure di conservazione devono essere stabilite in base ai criteri ornitologici di cui all articolo 4 della direttiva 79/409 e che il parere motivato medesimo, ai punti 10 e 11, rileva che, nel prevedere misure speciali di conservazione per quanto riguarda l habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie nella loro area di distribuzione, le competenti autorità tengano conto dei criteri ornitologici individuati dall art. 4 della direttiva 79/409/CEE, la LR 14/2007 nell individuazione delle misure di conservazione applica puntualmente i criteri ornitologici previsti all art. 4 della direttiva 79/409/CEE. Con il Capo III della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) la Regione ha disciplinato compiutamente la Rete Natura 2000 attuando a livello regionale le disposizioni nell articolo 3 della direttiva 92/43/CEE. L articolo 6 della legge regionale 7/2008, all ultimo comma, evidenzia che l intervento normativo proposto dalla legge comunitaria è transitorio in quanto va inserito in un disegno di riordino organico e complessivo della materia. L odierna proposta di legge attua uno degli obiettivi della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale, cultura, sport) che, all articolo 6, disciplina il conferimento agli enti locali di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse anche in materia di gestione delle aree naturali protette, con eccezione dei parchi regionali. La proposta di legge, pertanto, sarà sottoposta all esame del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell articolo 34 della legge regionale 1/2006, è chiamato ad esprimere l intesa sugli schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali. La presente proposta di legge, già disegno di legge approvato in via preliminare dalla Giunta regionale di centro sinistra, è stata a suo tempo sottoposta al percorso di qualità consistente nel coordinamento della Direzione Generale al fine di un esame interdisciplinare delle tematiche coinvolte, che hanno riguardato principalmente il coordinamento degli interventi regionali in materia di tutela e pianificazione ambientale. La diramazione, ai sensi della circolare S.G. n. 4/2001, è stata effettuata in data 24 ottobre 2007, e sono state all epoca recepite le osservazioni formulate dalla Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali Udine e dalla Direzione Centrale attività produttive. L odierna proposta si pone l obiettivo di garantire la salvaguardia delle aree naturali presenti sul territorio regionale e la tutela della biodiversità degli ambienti naturali con un quadro normativo I

3 coerente e organico, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle normative europee e nazionali che regolano la materia e interviene ridisegnando il sistema di tutela delle aree protette classificate come tali dalla legge quadro nazionale anche in considerazione dello sviluppo delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), introdotti dalle Direttive Europee Habitat e Uccelli, che costituiscono aree complementari e differenti rispetto alle aree naturali protette, ma che si inseriscono in coerente e complesso disegno di pianificazione e di gestione del territorio regionale. I principi ispiratori della riforma sono così riassumibili: 1) valorizzazione delle aree naturali e seminaturali del Friuli Venezia Giulia attraverso la formazione di un sistema delle aree regionali ambientali (SARA), costituito da quei territori della Regione variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico e ambientale, che richiedono una pianificazione e una gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti o e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati; 2) organizzazione del SARA al fine di promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e di gestire in forma integrata e coordinata le aree protette di cui alla legge 394/1991 (parchi naturali e riserve naturali), i biotopi regionali, i parchi comunali e intercomunali e i siti della Rete Natura 2000, onde dare anche organica realizzazione alla Rete Natura 2000 nel Friuli Venezia Giulia; 3) programmazione del SARA mediante la previsione di un nuovo strumento, il Programma pluriennale del Sistema delle aree regionali ambientali, al fine di sviluppare azioni di indirizzo, di coordinamento e di valorizzazione delle aree di interesse naturalistico assicurando il raccordo delle medesime con le aree naturali protette interregionali e transnazionali al fine di realizzare una rete ecologica regionale che sia parte integrante della rete ecologica nazionale ed europea; 4) monitoraggio dell intera rete ecologica regionale, che comprende le aree regionali ambientali del SARA e le loro interconnessioni (direttrici ambientali e corridoi ecologici) anche mediante l istituzione della banca dati della biodiversità; 5) configurazione dei piani di gestione delle aree protette e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 come strumenti di pianificazione ambientale ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell urbanistica e disciplina dell attività edilizia e del paesaggio); 6) applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale attraverso gli strumenti di seguito elencati: a) conferimento agli enti locali di funzioni in materia di gestione delle aree regionali ambientali in attuazione delle indicazioni della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), che all art. 17 ha previsto l attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell ambiente, nonché di protezione della flora, della fauna e delle aree naturali protette e della legge regionale 24/2006, la quale ha previsto che con leggi organiche di settore sia disciplinato il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse, nella materia della gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali; II

4 b) partecipazione, nella formazione delle decisioni, degli enti locali, degli organi gestori delle aree protette, dei portatori di interessi e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale, anche mediante l istituzione del Tavolo di Partenariato Ambientale; 7) semplificazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all adozione degli strumenti di attuazione e di gestione delle aree protette. Il TITOLO I contiene le Disposizioni generali. Il CAPO I (Finalità e definizioni) declina le finalità della proposta di legge (articolo 1) e definisce il Sistema delle aree regionali ambientali (articolo 2), i parchi naturali regionali (articolo 3), le riserve naturali regionali (articolo 4), i biotopi naturali regionali (articolo 5), la rete Natura 2000 (articolo 6), i parchi comunali e intercomunali (articolo 7), l organo gestore (articolo 8), la rete ecologica regionale, le direttrici ambientali e i corridoi ecologici (articolo 9). Il CAPO II (Ripartizione di funzioni) organizza la ripartizione delle funzioni tra Regione, Provincia e Comuni. La Regione (articolo 10) mantiene compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo del sistema regionale delle aree naturali protette e nello specifico, esercita le seguenti funzioni: - promozione, valorizzazione, programmazione, indirizzo e coordinamento del SARA mediante il Programma pluriennale del sistema delle aree regionali ambientali; - monitoraggio del SARA e istituzione di una banca dati della biodiversità; - istituzione dei parchi naturali regionali, delle riserve naturali regionali e dei biotopi naturali regionali e modificazione della perimetrazione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali; - approvazione del Piano di gestione dell area protetta e del Piano di gestione dei siti di Natura 2000; - esecuzione, in accordo con l organo gestore, di interventi e di opere all interno delle aree naturali protette; - individuazione dei psic, individuazione e designazione delle ZPS; - adozione delle misure di conservazione specifiche dei siti di Natura 2000; - adozione delle linee guida metodologiche per la redazione dei piani di gestione dei SIC e delle ZPS; - valutazione di incidenza di cui all articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/97, relativamente a progetti e interventi soggetti a Valutazione di impatto ambientale (VIA), o che interessano più province, e a Piani sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); - intervento sostitutivo in caso di mancata adozione di atti obbligatori nei termini previsti dal PDL da parte degli Enti locali e degli organi gestori (articolo 14), nel rispetto dell iter procedimentale individuato dall articolo 14. Di particolare rilievo la creazione di un Tavolo di Partenariato Ambientale (articolo 11), in analogia con il Tavolo Verde o quello Azzurro già utilizzati proficuamente da tempo, al quale partecipano III

5 gli Enti locali interessati e vari portatori di interesse quale strumento di concertazione per le funzioni esercitate dalla Regione. Le Province (articolo 12) esercitano le funzioni già individuate dalla legge regionale 24/2006 ovvero concedono contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, oltre a programmarne le attività gestionali, ed erogano gli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi e nei parchi comunali e intercomunali. A queste si aggiungono nuove funzioni quali: - concorrere alla predisposizione del Programma pluriennale delle aree regionali ambientali; - individuare e proporre alla Regione misure di conservazione per ciascun sito della Rete Natura 2000 d intesa con i Comuni interessati; - proporre alla Regione l individuazione, la designazione o l aggiornamento di siti Natura 2000; - adottare i piani di gestione per i SIC e le ZPS; - effettuare la valutazione d incidenza di interventi e progetti non soggetti a VIA, che interessano il solo territorio provinciale ( dove le province interessate sono più di una se ne occupa la Regione sentite le Province); - irrogare le sanzioni amministrative previste al titolo IV del disegno di legge. I Comuni (articolo 13) conservano le funzioni istitutive e di gestione dei parchi comunali e intercomunali. Il PDL supera l impostazione della legge regionale 42/1996 che prevede l attribuzione ai Comuni della gestione delle riserve naturali previo atto convenzionale e conferisce direttamente ai Comuni le funzioni di gestione di riserve naturali regionali e biotopi naturali regionali. Tali funzioni comportano la predisposizione del Piano di gestione dell area protetta, del Programma di sviluppo economico sociale, del Regolamento dell area protetta. I Comuni inoltre, in quanto organo gestore, sono tenuti ad esprimere parere sui seguenti atti: piani di gestione forestale; progetti riguardanti le attività estrattive di minerali di cui al R. D. 1443/1927; progetti di sistemazione idraulica, idraulicoforestale e idraulico-agraria; progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di conformità urbanistica; valutazioni di incidenza relative a piani, progetti e interventi; richieste di autorizzazione paesaggistica. Il CAPO III (Funzioni consultive) conferma la presenza presso l Amministrazione regionale del Comitato tecnico-scientifico per la biodiversità (articoli 15 e 16), come organo di consulenza della Regione, degli enti locali e degli organi gestori. Il Comitato esprime il parere sul Programma pluriennale del sistema delle aree regionali ambientali, sul Piano dell area protetta e sue varianti, sul regolamento dell area protetta e sulle modifiche del medesimo, sulla istituzione dei biotopi naturali regionali e loro modifiche, sulle misure di conservazione e sui Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, sulla istituzione dei parchi comunali e intercomunali e loro modifiche e, infine, sulle materie disciplinate dal progetto di legge, su richiesta dell Amministrazione regionale, degli enti locali o degli organi gestori. Il CAPO IV (Programmazione, pianificazione e monitoraggio del sistema delle aree regionali ambientali) disciplina le funzioni di alta programmazione della Regione. La Regione esercita le funzioni di promozione, valorizzazione programmazione, indirizzo e coordinamento del SARA approvando il Programma pluriennale del sistema delle Aree Regionali Ambientali (articolo 17). Il Programma è suddiviso in una parte generale che individua: - il quadro territoriale generale, gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la gestione, conservazione e valorizzazione socio economica delle aree del SARA; IV

6 - i criteri minimi di uniformità e di coesione territoriale per l elaborazione degli atti di pianificazione, programmazione e gestione. Una parte speciale che individua tra l altro: - i programmi di settore nei quali sono previsti gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e valorizzazione nonché le priorità e i criteri di riparto dei finanziamenti; - le ulteriori aree designabili quali siti della Rete Natura 2000, le aree destinabili a Parco, Riserva, biotopo regionale, corridoio ecologico e direttrice ambientale. Il Piano della rete ecologica regionale è lo strumento di pianificazione ambientale che individua le direttrici ambientali e i corridoi ecologici, ne disciplina le modalità di salvaguardia ed è adottato ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell urbanistica e disciplina dell attività edilizia e del paesaggio). Spetta inoltre alla Regione il compito di effettuare il monitoraggio dell intera rete ecologica regionale in applicazione delle disposizioni impartite dall articolo 7 del DPR 357/1997 (articolo 18). Il TITOLO II disciplina il Sistema delle aree regionali ambientali. Con specifico riferimento ai parchi e alle riserve il CAPO I (Parchi e riserve naturali) il disegno di legge supera le previsioni della legge regionale 42/1996 in ordine all istituto dell accordo di programma, attuale strumento ordinario di attuazione delle aree protette, e individua: 1) gli strumenti giuridici per l istituzione delle aree protette, ovvero legge regionale per il parco e decreto del Presidente della Regione per la riserva naturale, e per la loro modificazione nonché l efficacia di variante al PTR di tali strumenti (articolo 19); 2) gli strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione (articolo 20), ovvero: a) gli elementi del piano di gestione dell area protetta, costituente lo strumento di tutela dell ambiente e degli habitat e di indirizzo generale dell assetto del territorio e di alcune previsioni strategico attuative (articolo 21). Il progetto di legge ne disciplina la formazione (articolo 22) e l efficacia (articolo 23), stabilendo che il Piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale ai cui contenuti si conformano gli strumenti di pianificazione comunale; b) gli elementi del programma di sviluppo economico-sociale dell area protetta, che consentirà la programmazione delle attività e degli interventi dell organo gestore (articolo 24); c) i principi del regolamento, contenente la disciplina delle attività consentite (articolo 25); d) le misure di salvaguardia transitorie, che non si applicano nelle zone A e B previste dagli strumenti di pianificazione comunale (articolo 26). I parchi sono gestiti dagli Enti Parco, enti di diritto pubblico non economici (articolo 27), di cui il disegno di legge individua le funzioni (articolo 28) e, inoltre, le attività di controllo sui medesimi (articolo 30). La gestione delle riserve naturali, come già detto, spetta ai Comuni, che svolgono le funzioni indicate (articolo 31). L articolo 32 individua la disciplina di protezione delle aree contigue alle aree protette. Il CAPO II (Biotopi naturali regionali) disciplina l istituzione dei biotopi naturali regionali, che avviene con decreto del Presidente della Regione (articolo 33) e la gestione dei medesimi, che è V

7 affidata ai Comuni. Al fine di promuovere la conservazione dei biotopi, le Province concedono ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali (articolo 34). Il CAPO III (Rete Natura 2000) disciplina la Rete Natura Uno degli obiettivi che si prefigge il disegno di legge riguarda l attuazione a livello regionale delle disposizioni contenute nelle Direttive comunitarie che originano le così dette Aree Natura La Commissione dell'unione Europea ha attribuito questa definizione ad un sistema coordinato e coerente di aree finalizzate alla conservazione della diversità biologica presente nei territori che costituiscono l'unione ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali. La costituzione delle rete ecologica europea, Rete Natura 2000, è avvenuta con la direttiva 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche elencati negli allegati I e II, con la quale si specifica che ogni Stato membro deve individuare sul proprio territorio delle aree, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), finalizzate al mantenimento, alla conservazione e, se del caso, al ripristino degli habitat naturali e seminaturali indicati negli allegati I e II. Della Rete fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS), aree individuate dagli stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle altre specie migratrici elencati nell allegato I, finalizzate a garantire la sopravvivenza e riproduzione delle specie elencate. La Rete è quindi costituita da due tipi di aree diverse ma che possono avere, fra loro, numerose relazioni spaziali che vanno dalla totale sovrapposizione alla parziale e completa separazione. L'obiettivo della direttiva Habitat è più ampio della sola creazione della Rete: contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso azioni e attività di conservazione da avviare all interno delle aree che costituiscono la Rete Natura 2000 anche con misure e azioni di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'unione. Inoltre la direttiva 92/43 CEE/1992 è fortemente innovativa nel settore della conservazione della natura in Europea poiché introduce il principio che la conservazione della biodiversità europea viene realizzato tenendo conto anche delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. In altre parole la Commissione vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della Rete Natura Secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, ogni Stato membro ha provveduto a redigere un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione ha adottato un elenco di Siti d'importanza Comunitaria (SIC) suddivisi per Regione biogeografia europea. In Friuli Venezia Giulia sono stati individuati, per la regione biogeografia Alpina, ventiquattro Siti di Importanza Comunitaria, approvati con decisione della Commissione del 22 dicembre 2003, n. C(2003)4957, e trentadue Siti di Importanza Comunitaria, per la regione biogeografia Continentale, approvati dalla Commissione con decisione del 7 dicembre 2004, n. C(2004) 4031 e successive modifiche e integrazioni. Relativamente alle Zone di protezione speciale, istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva uccelli), in regione Friuli Venezia Giulia sono state individuate otto aree di cui la più ampia è rappresentata dalla Laguna di Grado e Marano Lagunare. Della Rete fanno parte integrante le aree naturali protette, parchi, riserve e biotopi naturali, istituite ai sensi della legge regionale 42/1996, le cui perimetrazioni vanno dalla totale sovrapposizione alla parziale e completa separazione dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC). VI

8 Il DPR 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) ha stabilito, tra l altro, che le regioni e le province autonome, al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e di specie, adottano per tutte le aree comprese nella Rete Natura 2000 le misure di conservazione necessarie che implicano all occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie. Sino ad oggi la Regione ha provveduto ad adottare misure di conservazione specifiche per il SIC Magredi del Cellina (legge regionale 17/2006) e misure di conservazione generali nelle ZPS (legge regionale 14/2007). Si tratta comunque di interventi particolari, finalizzati a risolvere problematiche contingenti dettate anche dall esigenza di far fronte a rilievi comunitari. Il progetto di legge pertanto soddisfa l esigenza di una disciplina organica che indichi le procedure di individuazione, aggiornamento e modificazione dei siti della Rete Natura 2000 (articolo 35), le misure di conservazione generali nei SIC, psic e ZPS (articolo 36), la previsione dell adozione di un regolamento regionale per l individuazione delle misure di conservazione specifiche di SIC e psic (articolo 37) analogamente a quanto avviene per le ZPS ai sensi dell articolo 4 della legge regionale 14/2007, la previsione che ulteriori misure specifiche possano essere proposte dalle Provincia alla Regione. La Provincia adotta, qualora necessario, un Piano di gestione per ciascun sito della Rete Natura 2000 (articolo 38), che è elaborato nel rispetto delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli indirizzi del Programma pluriennale del SARA al fine di: a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario; b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario; c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi; d) garantire l integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale; Il progetto di legge qualifica il Piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000 quale strumento di pianificazione ambientale ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali (articolo 39). Nell ipotesi in cui i siti della Rete Natura 2000 siano compresi all interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela previste per tali aree e, qualora le medesime siano insufficienti a garantire la tutela delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato istituito, la competenza all elaborazione e la proposta di tali misure spetterà agli organi gestori delle aree protette (articolo 40). Gli articoli dal 41 al 45 disciplinano la valutazione d incidenza. Le principali novità apportate dal disegno di legge sono: i tempi della valutazione d incidenza passano da 90 a 60 giorni; i soggetti coinvolti passano da due (due diversi uffici regionali) a uno (ufficio provinciale o regionale); si coordina la procedura di valutazione d incidenza con quelle di VIA e VAS, che assorbono la prima; VII

9 si individuano gli strumenti per definire con chiarezza gli interventi, i progetti e i piani soggetti a valutazione d incidenza; si prevede per la Regione un ruolo di monitoraggio della rete Natura 2000 che consideri anche gli esiti delle valutazioni d incidenza attraverso un flusso strutturato di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti (Province, Servizio VIA, Servizio tutela ambienti naturali e fauna). L articolo 41 definisce, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, cosa si intende per interventi, progetti e piani per quanto attiene l applicazione della valutazione d incidenza. Il disegno di legge si armonizza con il principio comunitario che i progetti e piani direttamente connessi, necessari o funzionali alla gestione dei siti Natura 2000 non sono sottoposti a valutazione d incidenza, e dispone altresì che: - le misure di conservazione o i piani di gestione definiscano eventuali categorie o soglie per l applicazione della valutazione d incidenza; - gli strumenti di pianificazione territoriale, a loro volta soggetti a valutazione d incidenza (all interno della VAS), definiscano quali progetti o piani esterni ai siti possono avere un incidenza significativa sui siti stessi. In tale modo si introducono elementi di chiarezza per chi opera sul territorio evitando l attuale indeterminatezza circa l innesco della procedura, in particolare nelle aree limitrofe ai siti. L articolo 42 disciplina il procedimento stabilisce che i progetti non soggetti a VIA sono di competenza provinciale, mentre quelli soggetti a VIA, o che interessano più Province, e i piani soggetti a VAS sono di competenza regionale, che acquisisce il parere della Provincia. Se il progetto o piano interessa un area protetta si acquisisce il parere dell organo gestore. Gli articoli 43 e 44 coordinano la valutazione d incidenza all interno delle procedure di VIA e di VAS. L articolo 45 costituisce la principale novità della disciplina in quanto in questo sistema di devoluzione e semplificazione, che determina un incremento di efficienza, introduce un elemento qualificante che va ad incrementare anche l efficacia del sistema rispetto agli obiettivi di conservazione della biodiversità a livello di rete regionale. In coordinamento con l articolo 18 sul monitoraggio del SARA, qui si prevede che le informazioni sugli esiti della valutazione d incidenza confluiscano in Regione per essere utilizzate nel monitoraggio del sistema anche al fine di poter introdurre elementi correttivi (feedback) nel caso in cui si rilevassero situazioni di criticità. La valutazione d incidenza si trasforma quindi da una procedura in serie (due uffici che verificano, in tempi diversi ma con competenze analoghe e allo stesso livello, i singoli progetti) ad un sistema in parallelo in cui a livello progettuale le Province o il Servizio VIA svolgono la valutazione d incidenza (o VIA/VAS) sulla singola opera, e a livello territoriale la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali svolge una funzione di monitoraggio complessivo dello stato di salute di Rete Natura 2000, considerando anche le pressioni esercitate dai progetti e dai piani soggetti a valutazione d incidenza. Oltre ad una trasferimento di competenze e ad una semplificazione amministrativa si apporta quindi un valore aggiunto alla procedura, rappresentato dal diverso punto di vista dal quale si opera sulla rete Natura Il CAPO IV (Parchi comunali e intercomunali) disciplina il procedimento di istituzione dei parchi naturali, di competenza dei Comuni, nonché le funzioni di gestione dei medesimi. Al fine di promuovere il perseguimento delle finalità istitutive dei parchi comunali e intercomunali, le Province concedono ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali (articolo 46). VIII

10 Il CAPO V (Promozione delle aree regionali ambientali) individua nella promozione della formazione, della informazione e della ricerca gli ulteriori strumenti per conservare, migliorare e mantenere la biodiversità della rete ecologica regionale (articolo 47). L articolo 48 individua una serie di interventi da realizzare con priorità nelle aree regionali ambientali e l articolo 49 individua i danni indennizzabili dagli organi gestori delle aree del SARA. Il TITOLO III disciplina Vigilanza e sanzioni Le funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme del progetto di legge sono esercitate dal Corpo forestale regionale e dagli altri organi di vigilanza locale che concorrono con il personale forestale all esercizio delle funzioni di tutela dei beni naturali (articolo 50). Il progetto di legge prevede un proprio sistema sanzionatorio che tende alla massima sintesi e semplificazione, in ciò ispirato anche dal sistema sanzionatorio della legge regionale 14/2007 (articoli 51 e 52), e prevede, altresì, misure di ripristino ambientale (articolo 53). All irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono le Province (articolo 54). Il TITOLO IV detta le Disposizioni finali Il disegno di legge si completa con la previsione dei regolamenti di esecuzione (articolo 55) e prevede una serie di disposizioni transitorie, atte ad evitare vuoti normativi tra l entrata in vigore della legge stessa e dei suoi strumenti attuativi (articolo 56 e 58). L articolo 57 dispone in merito alla collocazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e alle aree di reperimento, nelle more dell adozione del Piano della rete ecologica regionale che destinerà tali aree a direttrici ambientali ovvero a corridoi ecologici. L articolo 59 modifica l articolo 9, comma 2, lettere c), e d), della legge regionale 24/2006 al fine di armonizzarlo con le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere e), ed f), all articolo 34, comma 3 e all articolo 46, commi 6 e 7, del presente disegno di legge. Infine il testo è completato con la previsione delle leggi e articoli che, in conseguenza dell approvazione del progetto di legge, sono abrogate (articolo 60). Sono abrogate in particolare la legge regionale 42/1996 e le modifiche e integrazioni alla medesima legge e taluni articoli della legge comunitaria L articolo 61 contiene, infine, le disposizioni finanziarie. MARSILIO TRAVANUT MORETTON IX

11 - 1 - INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Finalità e definizioni Art. 1 - (Finalità) Art. 2 - (Sistema delle Aree Regionali Ambientali) Art. 3 - (Parchi naturali regionali) Art. 4 - (Riserve naturali regionali) Art. 5 - (Biotopi naturali regionali) Art. 6 - (Rete Natura 2000) Art. 7 - (Parchi comunali e intercomunali) Art. 8 - (Organo gestore) Art. 9 - (Rete ecologica regionale, direttrici ambientali e corridoi ecologici) Capo II Ripartizione delle funzioni Art (Funzioni della Regione) Art (Tavolo di Partenariato Ambientale e partecipazione all esercizio delle funzioni) Art (Funzioni delle Province) Art (Funzioni dei Comuni) Art (Intervento sostitutivo) Capo III Funzioni consultive Art (Comitato tecnico-scientifico per la biodiversità) Art (Costituzione e funzionamento del Comitato) Capo IV Programmazione, pianificazione e monitoraggio del sistema della aree regionali ambientali Art (Programma pluriennale del sistema delle aree regionali ambientali e Piano della rete ecologica regionale) Art (Monitoraggio della rete ecologica regionale e banca dati della biodiversità)

12 - 2 - TITOLO II SISTEMA DELLA AREE REGIONALI AMBIENTALI Art (Istituzione e modifica) Capo I Aree naturali protette: parchi naturali e riserve naturali Sezione I Disposizioni generali Sezione II Strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione Art (Strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione) Art (Piano di gestione dell area protetta) Art (Formazione del Piano di gestione) Art (Efficacia del Piano di gestione) Art (Programma di sviluppo economico-sociale dell area protetta) Art (Regolamento dell area protetta) Art (Misure di salvaguardia transitorie) Sezione III Gestione dei parchi naturali regionali Art (Ente Parco) Art (Funzioni dell Ente parco) Art (Disposizioni in materia di contabilità) Art (Controllo e vigilanza) Art (Modalità di gestione) Art (Aree contigue) Sezione IV Gestione delle riserve naturali regionali Sezione V Aree contigue a parchi e riserve Capo II Biotopi naturali regionali Art (Istituzione) Art (Gestione, conservazione e promozione dei biotopi)

13 - 3 - Capo III Rete natura 2000 Sezione I Finalità ed elementi costitutivi Art (Disposizioni per l individuazione, l aggiornamento e la modificazione dei nitidi rete Natura 2000) Sezione II Misure di tutela Art (Misure di conservazione generali) Art (Misure di conservazione specifiche) Art (Piano di gestione dei siti della rete Natura 2000) Art (Approvazione del Piano di gestione) Art (Disciplina dei siti di Natura 2000 ricadenti in aree protette) Sezione III Valutazione di incidenza Art (Ambito di applicazione) Art (Disciplina del procedimento) Art (Valutazione d incidenza e valutazione d impatto ambientale) Art (Valutazione d incidenza e valutazione ambientale strategica) Art (Coordinamento di attività) Art (Istituzione, gestione e promozione) Capo I V Parchi comunali e intercomunali Capo V Promozione delle aree regionali ambientali Art (Formazione, informazione, ricerca e conservazione delle aree naturali ambientali) Art (Criteri di priorità dei finanziamenti) Art (Indennizzi) TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI Art (Vigilanza) Art (Sanzioni) Art (Sanzioni a tutela dei siti della rete Natura 2000)

14 - 4 - Art (Misure di ripristino) Art (Irrogazione delle sanzioni) TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art (Regolamenti di esecuzione) Art (Parchi e riserve naturali esistenti) Art (Aree di rilevante interesse ambientale) Art (Disposizioni transitorie) Art (Modifiche alla legge regionale 24/2006) Art (Abrogazioni) Art (Disposizioni finanziarie)

15 - 5 - TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Finalità e definizioni Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina la formazione e la gestione del sistema delle aree regionali ambientali in attuazione dell articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), e in conformità a: a) la legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992); b) la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; c) la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; d) la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). 2. La presente legge regionale, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, persegue le seguenti finalità: a) garantire la conservazione, la valorizzazione e l uso sostenibile degli ambienti naturali e seminaturali scientificamente e storicamente importanti della regione; b) promuovere, programmare e coordinare il sistema della aree regionali ambientali; c) integrare il sistema della aree regionali ambientali con le strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica; d) conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat naturali e seminaturali per la tutela della biodiversità, inclusa la diversità degli ecosistemi e delle specie, mediante l organica attuazione della Rete Natura 2000 nel territorio regionale; e) promuovere la conoscenza scientifica del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico; f) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali e i prodotti tipici delle aree naturali di interesse regionale, favorendo la partecipazione attiva delle

16 - 6 - popolazioni interessate alla gestione e alla conservazione del loro territorio al fine di arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività. 3. La Regione promuove, d intesa con gli Stati e le Regioni confinanti, l istituzione di aree naturali di interesse interregionale, nazionale e internazionale, al fine del coordinamento gestionale dei territori tutelati. Art. 2 (Sistema delle Aree Regionali Ambientali) 1. Il Sistema delle Aree Regionali Ambientali (SARA) è costituito dai territori della regione, di seguito denominati aree regionali ambientali, variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico e ambientale, che richiedono una pianificazione e una gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati. 2. Il SARA consente di: a) promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale regionale; b) collegare tra loro le diverse aree di interesse naturalistico affinché perseguano le rispettive finalità in forme coordinate e complementari; c) sviluppare azioni di indirizzo, di coordinamento e di valorizzazione delle aree di interesse naturalistico assicurando il raccordo delle medesime con le aree naturali protette interregionali e transnazionali, al fine di realizzare una rete ecologica regionale che sia parte integrante della rete ecologica nazionale ed europea. 3. Il SARA è composto dalle seguenti aree regionali ambientali: a) parchi naturali regionali; b) riserve naturali regionali; c) biotopi naturali regionali; d) aree della Rete Natura 2000; e) parchi comunali e intercomunali.

17 - 7 - Art. 3 (Parchi naturali regionali) 1. I parchi naturali regionali, di seguito denominati parchi, sono aree naturali protette ai sensi dell articolo 2 della legge 394/ I parchi sono costituiti da sistemi territoriali continui che, per valori naturali, scientifici, storico- culturali e paesaggistici di particolare interesse, sono organizzati in modo unitario avuto riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili. 3. I parchi concorrono all attuazione dei seguenti obiettivi: a) conservare, tutelare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse; b) promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità residenti mediante lo sviluppo di attività produttive, anche sperimentali, compatibili con le finalità di cui alla lettera a), nonchè promuovere la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti e la proposta di modelli di sviluppo alternativo in aree marginali; c) promuovere la crescita della cultura naturalistica dando impulso ad attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica. Art. 4 (Riserve naturali regionali) 1. Le riserve naturali regionali, di seguito denominate riserve, sono aree naturali protette ai sensi dell articolo 2 della legge 394/ Le riserve sono costituite da territori caratterizzati da elevati contenuti naturali e istituite per la loro rilevanza regionale e ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici e scientifici. 3. Le riserve concorrono all attuazione dei seguenti obiettivi: a) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione e all arricchimento della biodiversità; b) promuovere iniziative di recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati; c) promuovere la crescita della cultura naturalistica dando impulso ad attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica.

18 - 8 - Art. 5 (Biotopi naturali regionali) 1. I biotopi naturali regionali, di seguito denominati biotopi, sono costituiti da aree di limitata estensione territoriale, esterne ai parchi e alle riserve, caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse per le quali esiste il rischio di distruzione e scomparsa. Art. 6 (Rete Natura 2000) 1. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente sul territorio dell Unione europea e in particolare destinate alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE nonché delle specie di cui all allegato I della Direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell Unione Europea. 2. La Rete Natura 2000 è formata dalle seguenti aree: a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (psic), definiti dall articolo 2, lettere m) e m bis), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definite dall articolo 2, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997; c) Zone di protezione speciale (ZPS) definite dall articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Art. 7 (Parchi comunali e intercomunali) 1. I parchi comunali e intercomunali sono aree di interesse naturalistico a carattere locale istituite: a) nelle aree contigue, perimetrali ovvero limitrofe ai parchi e alle riserve regionali; b) lungo le direttrici ambientali e i corridoi ecologici naturali ovvero ricostruiti, integralmente o parzialmente, di cui all articolo 9, commi 2 e I parchi comunali e intercomunali possono comprendere biotopi e siti della rete Natura 2000.

19 - 9 - Art. 8 (Organo gestore) 1. Ai fini della presente legge si intende per organo gestore ogni soggetto cui è attribuita la funzione della gestione di un area regionale ambientale compresa nel SARA. parco. 2. La gestione del parco naturale spetta a un ente di diritto pubblico denominato Ente 3. La gestione della riserva naturale, del biotopo e del parco comunale e intercomunale spetta al Comune o ai Comuni territorialmente competenti che esercitano d intesa le funzioni ai sensi dell articolo 13, commi 2 e La gestione delle aree della rete Natura 2000 spetta alla Provincia o alle Province territorialmente competenti che esercitano le funzioni ai sensi dell articolo La gestione delle aree della rete Natura 2000 che coincidono, integralmente o parzialmente, con biotopi o parchi comunali spetta alla Provincia che esercita le funzioni con il Comune o i Comuni territorialmente competenti, avvalendosi delle forme collaborative e associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). La Provincia può affidare la gestione delle aree della rete Natura 2000 che coincidono, integralmente o parzialmente, con biotopi o parchi comunali al Comune o ai Comuni territorialmente competenti su richiesta dei medesimi. Art. 9 (Rete ecologica regionale, direttrici ambientali e corridoi ecologici) 1. La rete ecologica regionale si compone dell insieme delle aree regionali ambientali comprese nel SARA e delle interconnessioni che, per struttura o per ruolo di raccordo, collegano due o più aree del SARA favorendo processi di migrazione e scambio genetico di specie animali e vegetali. Tali interconnessioni, che garantiscono la coerenza e la continuità della rete, sono le direttrici ambientali e i corridoi ecologici. 2. Le direttrici ambientali sono aree di collegamento ambientale caratterizzate dalla presenza di valori naturali e seminaturali significativi. Sono esempi di direttrici ambientali i sistemi boschivi collinari e planiziali, i sistemi fluviali, le aree agricole con presenza significativa di aree prative e la struttura dei campi chiusi. 3. I corridoi ecologici sono aree di connessione ambientale di scala locale. Sono esempi di corridoi ecologici le fasce arboree e arbustive marginali ai terreni coltivati e alle infrastrutture viarie lineari, i sistemi ripari ovvero la vegetazione di pertinenza fluviale e i corridoi di vegetazione erbacea in un contesto boschivo.

20 Capo II Ripartizione delle funzioni Art. 10 (Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita le seguenti funzioni di: a) promozione, valorizzazione, programmazione, indirizzo e coordinamento del SARA mediante il Programma pluriennale del sistema delle aree regionali ambientali di cui all articolo 17; b) monitoraggio del SARA, con particolare riferimento all articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e all articolo 45, comma 1, e istituzione di una banca dati della biodiversità; c) istituzione dei parchi naturali regionali, delle riserve naturali regionali e dei biotopi naturali regionali; d) modificazione della perimetrazione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali; e) approvazione del Piano di gestione dell area protetta ai sensi dell articolo 23; f) esecuzione, in accordo con l organo gestore, di interventi e di opere all interno delle aree naturali protette; g) individuazione dei psic ai sensi dell articolo 35; h) individuazione e designazione delle ZPS in attuazione dell articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, e ai sensi dell articolo 35; i) adozione delle misure di conservazione specifiche dei siti di Natura 2000 ai sensi dell articolo 37; j) adozione delle linee guida metodologiche per la redazione dei piani di gestione dei SIC e delle ZPS; k) approvazione del Piano di gestione dei siti di Natura 2000 ai sensi dell articolo 39; l) valutazione di incidenza di cui all articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, relativamente a progetti e interventi soggetti a valutazione d impatto ambientale (VIA) ai sensi dell articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia nella valutazione d impatto ambientale), a progetti che interessano più province, a piani sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), a piani soggetti alle previsioni dell articolo 11 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004), e ad altre tipologie di piani non contemplate dall articolo 3, comma 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e

21 del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente; m) intervento sostitutivo di cui all articolo 14. Art. 11 (Tavolo di Partenariato Ambientale e partecipazione all esercizio delle funzioni) 1. La Regione esercita le funzioni di cui all articolo 10, lettere a), c), d), e), g), h), i), e k), attivando il Tavolo di Partenariato Ambientale quale strumento di concertazione al quale partecipano gli Enti locali interessati, gli organi gestori, le associazioni di protezione dell ambiente individuate ai sensi dell articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, le organizzazioni professionali delle diverse attività produttive maggiormente rappresentative e altri soggetti che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate. 2. Il Tavolo di Partenariato Ambientale è istituito con deliberazione della Giunta regionale. 3. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 anche sulla base delle proposte e degli indirizzi elaborati dai forum di Agenda 21 locale. Art. 12 (Funzioni delle Province) 1. Le Province esercitano le seguenti funzioni: a) concorrono alla predisposizione del Programma pluriennale delle aree regionali ambientali di cui all articolo 17; b) propongono alla Regione le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell articolo 37; c) predispongono e adottano i piani di gestione dei SIC, delle ZPS e delle ZSC ai sensi dell articolo 38; d) effettuano la valutazione di incidenza di cui all articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, relativamente a progetti e interventi non soggetti a VIA che interessano il solo territorio provinciale; e) concedono i contributi agli organi gestori dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/2006, come sostituito dall articolo 59, e ai sensi dell articolo 46, comma 6;

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