QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE

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1 QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE Il credito emergente dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione di tutte le imposte che si versano con mod. F24. Fino al 2014, la scelta per la compensazione era limitata all IMU: il contribuente poteva scegliere di destinare al pagamento dell IMU l intero ammontare del credito eventualmente risultante dalla dichiarazione, in alternativa, specificare l importo dell IMU che intendeva compensare utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione. Il suggerimento fornito dalla procedura è quello di indicare a compensazione un importo pari a quello della prima rata di IMU+TASI dovuta nel mese di giugno. Con la conversione in legge del DL 193/2016 sono cambiate da dicembre 2016 le regole sull obbligo di utilizzo del modello F24 telematico. I contribuenti senza partita Iva possono tornare a eseguire il versamento con il modello F24 cartaceo anche quando l'importo da versare (purché senza compensazioni) sia pari o superiore a mille euro. versamenti di qualsiasi importo, con compensazione versamenti di qualsiasi importo, anche superiore a euro, in assenza di compensazioni - direttamente tramite i servizi telematici di pagamento dell Agenzia (F24 web e F24 online, previa registrazione); la somma va addebitata su un conto corrente (il contribuente deve essere titolare o contitolare del c/c) - tramite il servizio di home o internet banking offerto dalla propria banca - tramite un intermediario abilitato (Caf, professionista), che trasmette le deleghe in nome e per conto dei propri assistiti qualsiasi modalità di pagamento, compreso il mod. F24 cartaceo da presentare in banca, all ufficio postale o presso Equitalia mod.f24 a zero - direttamente tramite i servizi telematici di pagamento dell Agenzia (F24 web e F24 online, previa registrazione); la somma va addebitata su un c/c (il contribuente deve essere titolare o contitolare del conto corrente) - tramite un intermediario abilitato (Caf, professionista), che trasmette le deleghe via Entratel, in nome e per conto dei propri assistiti 1

2 COMPILAZIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO CON LA PROCEDURA F24 con saldo a zero - Se abilitati dal supervisore, gli operatori possono trasmettere la delega a zero via Entratel, evitando al contribuente l onere di registrazione all'uso dei servizi online dell Amministrazione Finanziaria. F24 con saldo minimo - La procedura consente anche la compensazione lasciando un importo minimo di 5 euro da versare: in questo modo si possono utilizzare i servizi di home banking, evitando la trasmissione del modello F24 a zero F24 con compensazioni - Se il contribuente non dispone di home banking, né vuole effettuare il pagamento autonomamente attraverso i servizi telematici dell amministrazione (che non ammettono bancomat e carte di credito),è possibile utilizzare la procedura di gestione, pagamento e trasmissione telematica attraverso Entratel Procedura di gestione e trasmissione telematica attraverso Entratel delle deleghe F24 che non possono essere presentate allo sportello - ll contribuente può anche pagare i tributi dovuti attraverso il CAF, e poi fargli trasmettere la delega; deve sottoscrivere una specifica, dettagliata autorizzazione al CAF, e fornire l IBAN di un conto corrente a lui intestato e fornito di adeguata provvista fondi (il pagamento andrà a buon fine soltanto se il conto corrente è intestato o cointestato al contribuente cui è intestata la delega e se sul conto è disponibile l intera somma; non sono ammessi pagamenti parziali). Sul proprio cellulare, il contribuente riceverà un SMS al quale risponderà autorizzando ulteriormente l operazione. Solo a quel punto la delega verà trasmessa a Entratel. NB: I dettagli della procedura e le sue limitazioni a scopo cautelativo saranno illustrati in prima pagina della procedura. LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I Punto 1: imposte che si vogliono versare con F24 utilizzando il credito che risulterà dal mod Se dalla dichiarazione emerge un credito superiore all importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d imposta (o dall Agenzia, per i contribuenti senza sostituto ); se, invece, il credito che risulterà dalla dichiarazione sarà inferiore all importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare tutto il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24). In alternativa: Punto 2: barrando la casella, l intero credito che risulterà dal 730 sarà utilizzabile a compensazione con mod.f24 per il pagamento di IMU o altre imposte. NB: nulla verrà rimborsato dal sostituto (o dall Agenzia) L importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) verrà riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 consegnato al contribuente da chi presta l assistenza (righi da 191 a 197; da 211 a 217 per il coniuge). In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all anno di riferimento, 2 al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

3 LA COMPENSAZIONE se il credito emerso dalla dichiarazione è maggiore dell importo indicato al punto 1, il maggior credito sarà rimborsato dal sostituto d imposta (o dall Agenzia) Ad esempio: IMU da versare a giugno 2017: 500 euro; credito emergente dalla dichiarazione 800 euro. La procedura stamperà il mod.f24 a zero per il pagamento dell IMU tramite compensazione; il sostituto rimborserà nella busta paga di luglio 300 euro. 500 se il credito risultante dalla dichiarazione sarà inferiore all importo di imposte da compensare indicato al punto 1, il contribuente dovrà integrare l importo a compensazione con un versamento diretto. barrando la casella 2, l intero credito emergente dal 730 sarà utilizzabile per la compensazione e nulla verrà rimborsato dal sostituto. Se il contribuente non utilizza immediatamente il credito per compensare IMU, potrà avvalersene in un qualsiasi momento in cui sia tenuto a versare imposte tramite mod. F24 DICHIARAZIONE CONGIUNTA In caso di presentazione di dichiarazione congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se ed in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute a titolo personale: ad esempio: non è consentito utilizzare il credito del dichiarante per compensare - in tutto o in parte - l IMU dovuta dall altro coniuge Mod.730 integrativo In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario,, pur avendolo compilato, non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo. LA COMPENSAZIONE IN SEDE DI VERSAMENTO DELL IMU Nel quadro IMU 2017, in presenza di immobili con IMU dovuta, è presente il pulsante: [calcolo F24 al 1 semestre, chiedi compensazione GIUGNO in 730] che consente la compilazione automatica del quadro I punto 1, e la compensazione in presenza di un credito utilizzabile. 3

4 COME AVVIENE LA COMPENSAZIONE NEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE La compensazione verrà eseguita dalla procedura con queste fasi e utilizzando questi criteri generali: 1) Per ciascun contribuente e per ciascuna imposta vengono calcolati gli importi a credito e a debito (Irpef, addizionali regionale e comunale, acconto tassazione separata, acconti Irpef, acconto addizionale comunale, acconto cedolare secca, contributo di solidarietà); 2) per ciascun contribuente viene determinato il saldo contabile costituito dalla somma algebrica degli importi a credito e a debito delle sue imposte (non si tiene conto dell importo a debito per la seconda o unica rata di acconto Irpef 2017, che verrà comunque trattenuto dal sostituto d imposta nel mese di novembre o dall Agenzia ). Se dal saldo contabile del contribuente emerge un credito, quest ultimo viene utilizzato in questo ordine: A) in caso di dichiarazione congiunta, pagamento dell eventuale debito risultante dal saldo contabile del coniuge; B1) se il quadro I è compilato con indicazione di un importo al punto 1, e, dopo il pagamento di eventuali debiti del coniuge, residua ancora credito, destinazione dell importo indicato al punto 1 alla compensazione di imposte dovute dal titolare del credito; gli importi del credito residuo sono visualizzati nel prospetto del 730/3 Crediti da utilizzare in compensazione mod.f24. Il dichiarante che in questo prospetto risulti avere dei crediti a colonna 4 ( Credito da quadro I ) dovrà usare questi importi e gli altri dati presenti sul rigo per pagare tramite F24 con compensazione altri tributi. Attenzione: i crediti di ciascun dichiarante potranno essere usati, in questa fase, soltanto per compensare tributi propri. L eventuale credito residuo viene comunicato al sostituto d imposta (o all Agenzia delle entrate, per i soggetti privi di sostituto) perché effettui il rimborso. B1-bis) se è stata utilizzata la procedura web per calcolare l IMU dovuta per il contribuente, un pulsante nel quadro IMU 2017 consente di utilizzare il credito emerso dal 730 del contribuente per il pagamento della sola prima rata di IMU da lui dovuta; verrà così compilato in automatico il mod.f24 con la compensazione da 730 a IMU-prima rata; B2) se il quadro I è compilato con casella 2 barrata, e, dopo il pagamento di eventuali debiti del coniuge, residua ancora un credito, il prospetto del 730/3 Crediti da utilizzare in compensazione mod.f24 riporterà tutto il credito ancora utilizzabile per il pagamento di altri tributi e nulla sarà rimborsato dal sostituto d imposta o dall Agenzia delle entrate. 4

5 Utilizzo del credito da dichiarazione congiunta in compensazione dell IMU Risultato della liquidazione delle imposte per il dichiarante: Irpef a credito Addizionale Regionale a debito Add.comunale a debito + 10 IMU da compensare (I1, colonna1) 200 Risultato della liquidazione delle imposte per il coniuge: Irpef a debito Addizionale Regionale a debito + 50 Add.comunale a debito + 5 IMU da compensare (I1, col.1) 200 saldo contabile dichiarante: = credito 890 saldo contabile coniuge : = debito 555 credito del dichiarante debito del coniuge 555= credito residuo del dichiarante 335 Scelta per la compensazione credito del dichiarante con IMU del dichiarante = 135 residuo credito che verrà rimborsato dal sostituto su indicazione del Caf (730/4) NB: il dichiarante compenserà l IMU dovuta (200) con una parte del credito risultante dalla dichiarazione, presentando il mod.f24 a zero, elaborato dalla procedura NB: il coniuge provvederà autonomamente al versamento della propria IMU (200) entro i termini di legge tramite il modf24 elaborato dalla procedura IL MOD.F24 A ZERO Per utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione in compensazione dell IMU dovuta, il contribuente deve sempre compilare e trasmettere (con le modalità telematiche prima ricordate) il modello F24 anche se, per effetto della compensazione, espone un saldo finale uguale a zero. Tutti i dati necessari per la compilazione del mod.f24 sono contenuti nell ultimo riquadro posto alla fine del prospetto di liquidazione: I crediti utilizzabili per la compensazione IMU possono emergere ai righi 191 (credito Irpef), 192 (credito addizionale regionale ) e 193 (credito addizionale comunale) e 194 (credito di cedolare secca sulle locazioni). In ciascun rigo, accanto al codice tributo e all anno di riferimento 2016, il Caf riporterà le altre informazioni (codice regione, codice comune) necessarie per la corretta compilazione del modello F24. TERMINI DI VERSAMENTO IMU e TASI 2017 Il modello F24 (sia in caso di saldo a zero, sia in caso di integrazione per insufficienza del credito portato a compensazione) deve essere presentato o trasmesso entro questi termini: - entro il 16 giugno 2017 va effettuato il pagamento dell acconto IMU/TASI; - entro il 18 dicembre 2017 deve essere effettuato il pagamento del saldo. 5

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