DISPOSIZIONI GENERALI
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- Federigo Cattaneo
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1 Allegato A alla delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013 REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE CHE POSSONO NUOCERE GRAVEMENTE ALLO SVILUPPO FISICO, MENTALE O MORALE DEI MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 34, COMMI 1, 5 E 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO E INTEGRATO IN PARTICOLARE DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini della presente delibera si intendono per: a) Autorità, l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249; b) Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120; c) servizio di media audiovisivo : un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il web casting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di servizio di media audiovisivo i servizi prestati nell esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell ambito 17
2 di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi; i giochi d azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d azzardo e di fortuna; ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva; d) fornitore di servizi di media, la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di fornitore di servizi di media le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi; e) servizio di media audiovisivo a richiesta, ovvero servizio di media audiovisivo non lineare, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; f) responsabilità editoriale, l esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta; g) catalogo, l insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivo non lineare, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall utente; 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all articolo 2 del Testo unico. 18
3 Articolo 2 Campo di applicazione 1. La presente delibera stabilisce, secondo quanto previsto dall articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 e dal decreto legislativo n. 120/2012, i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche e che possono essere messe a disposizione del pubblico da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5 del citato articolo 34. Articolo 3 Aree tematiche e principali modalità rappresentative 1. I contenuti sono classificati come gravemente nocivi ai minori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 2, comma 2, sulla base dei gruppi di parametri delle aree tematiche e delle principali modalità rappresentative. 2. Le aree tematiche di classificazione sono: violenza; sesso; diritti fondamentali e incolumità della persona. Nell ambito di ciascuna area tematica, la classificazione del singolo contenuto come gravemente nocivo per i minori viene effettuata in base alle principali modalità rappresentative del medesimo. Sulla base di tale presupposto metodologico, i contenuti di sesso o di violenza non si identificano necessariamente con la pornografia o con la violenza gratuita, insistita o efferata, ma la classificazione del contenuto come gravemente nocivo avviene solo all esito del processo di valutazione effettuato tramite l utilizzo dei parametri esplicitati. 3. Nell ambito di ciascuna area tematica, la classificazione del singolo contenuto come gravemente nocivo per i minori viene effettuata in base alle seguenti principali modalità rappresentative : frequenza e durata delle scene; livello di verosimiglianza (rappresentazione dei contenuti e dei personaggi in termini di realismo); scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo, non giustificata dalla trama, oppure non funzionale o non effettivamente necessaria alla comprensione della trama o dei personaggi ); tonalità emotiva (morbosità delle inquadrature, insistenza sui particolari, dettagli, primi piani o descrizione minuziosa dell episodio ). Articolo 4 Classificazione delle scene di violenza gratuita o insistita o efferata 1. La classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che 19
4 presentano scene di violenza gratuita, insistita o efferata è basata sulla: a) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di violenza, gratuita o efferata o insistita, caratterizzata da ferocia e crudeltà o da accanimento nei confronti della vittima, e dei suoi effetti, fermo restando il divieto assoluto di incitamento all odio comunque motivato ; b) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare i comportamenti violenti, ovvero rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di comportamento violento continuamente provocato oppure premiato o presentato come normale e ovvio o quale unica modalità di perseguimento dei propri obiettivi o di soluzione delle controversie. Articolo 5 Classificazione delle scene pornografiche 1. La classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che presentano scene pornografiche è basata su: -la definizione di pornografia recata dalla delibera n. 23/07/CSP dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; -la rappresentazione, esplicita e dettagliata, di parafilie/perversioni che portano alla degradazione dell individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 con specifico riferimento alla dignità della persona. Articolo 6 Classificazione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori con riferimento ai diritti fondamentali e all incolumità della persona 1. La classificazione dei programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale con riferimento ai diritti fondamentali e all incolumità della persona è basata su: -la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare comportamenti in palese violazione delle norme o offensivi dei diritti fondamentali dell individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 con specifico riguardo alla dignità della persona; -la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare il consumo smodato di alcol o l utilizzo di sostanze stupefacenti o la pratica del gioco d azzardo, ovvero palese approvazione, invito all utilizzo o utilizzo eccessivo (presentato in luce favorevole) di alcool o droga o palese approvazione o invito alla pratica del gioco d azzardo oppure comportamenti, specie se messi in atto da minori, che pongono in serio pericolo l incolumità, la salute, propria o degli altri. 20
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