L anno duemilaquindici il giorno DUE del mese di NOVEMBRE nel proprio Ufficio. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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1 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERV. AUTON. GEST. RISORSE UMANE E DEMOGR. Raccolta particolare del Servizio Determinazione n 46/2015 Serv. Gestione Risorse Umane e Demografici. RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE Determinazione n. 941 del 02/11/2015 OGGETTO: DELIBERA G.C.N 113 DEL DI AUTORIZZAZIONE ALL ING. GABRIELE A PRESTARE SERVIZIO IN CONVENZIONE PRESSO IL COMUNE DI ALBEROBELLO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. L anno duemilaquindici il giorno DUE del mese di NOVEMBRE nel proprio Ufficio. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO l art. 183, comma 9, del D.Lgs , n.267; VISTA la deliberazione C.C. n 51 del , con la quale si approva il Bilancio di previsione anno 2015; VISTA la deliberazione di G.C. n. 106 del , esecutiva a norma di legge, approvativa del P.E.G. 2015; VISTO il Decreto emesso dal Sindaco prot. n del e successivi ed il Decreto di proroga del Commissario Straordinario prot. n.3999 del nonchè i Decreti Sindacali prot.n del , prot.n del , prot. n del , prot.n.5437 del , prot.n del e prot.n del , di proroga, con i quali si individua il Funzionario Responsabile del Servizio Autonomo Gestione Risorse Umane e Demografici; VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

2 Vista la delibera G.C. n.113 del dichiarata immediatamente esecutiva; Considerato che con la predetta delibera e stato dato assenso affinché l Ing. Giuseppe Gabriele Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio (cat.d6) ai sensi dell art.14 del C.C.N.L. del , presti servizio in convenzione per n. 12 ore settimanali presso il Comune di Alberobello per il periodo dal ( o dalla data della sottoscrizione della Convenzione) e fino al ; Dato atto che la Giunta Comunale ha incaricato il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane e Demografici di approvare apposita Convenzione per la disciplina dei termini dell accordo fra i Comuni di Noci e Alberobello; Ritenuto pertanto di approvare in allegato alla presente determina la Convenzione di cui trattasi; D E T E R M I N A Per tutto quanto in narrativa premesso, che si intende integralmente qui riportato: 1) Di approvare l allegato A alla presente denominato SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI NOCI E ALBEROBELLO Disciplinante l utilizzo a tempo parziale, mediante Convenzione, di dipendente comunale ai sensi dell art.14 del CCNL 22/01/2014, relativo al personale non dirigenziale del Comparto Regioni e autonomie locali ; 2) Di dare atto che la Convenzione avrà decorrenza ( o data della sottoscrizione della medesima) e si concluderà il ; 3) Di dare atto che la Convenzione sarà sottoscritta dai Sindaci dei due Comuni interessati; 4) Di dare altresì atto che il Comune di Noci provvederà all erogazione delle competenze economiche spettanti all Ing. Giuseppe Gabriele ed al recupero delle somme a carico del Comune di Alberobello, in base a quanto stabilito dalla convenzione per le n.12 ore da prestarsi dal predetto Responsabile presso il Comune di Alberobello, quale apicale Area Tecnica; 5) Di dare atto infine che la presente Convenzione scadrà il ; 6) Di trasmettere copia della presente determina alla Segreteria Generale del Comune di Alberobello per il seguito di competenza. IL RESPONS.SERV.AUTONOMI GESTIONE R.U. e DEMOGRAFICI F.TO Dott. Margherita LIUZZI

3 SCHEMA DI CONVENZIONE Allegato A TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI NOCI E ALBEROBELLO Disciplinante l utilizzo a tempo parziale, mediante convenzione, di dipendente comunale ai sensi dell art. 14 del CCNL 22/01/2004, relativo al personale non dirigenziale del Comparto Regioni ed autonomie locali La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto di legge, viene stipulata: TRA Il Comune di Noci via Sansonetti, 15 - codice fiscale n rappresentato dal Sindaco pro tempore Dr. Domenico NISI, nato a Noci il 25/06/1964 codice fiscale NSI DMN 64H25 F915R, di seguito denominato anche Ente di Appartenenza ; E Il Comune di Alberobello via XX Settembre, 5 - codice fiscale n. - rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. Michele Maria Longo, nato a codice fiscale n., di seguito denominato anche Ente Utilizzatore ; PREMESSO che l art. 14 del CCNL 22/01/2004, relativo al personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali, disciplina, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, l utilizzo di personale assegnato da altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d obbligo mediante convenzione e previo assenso dell Ente di Appartenenza ; che con deliberazione di G.C. n. 113 del 02/11/2015, esecutiva, il Comune di Noci, al fine di corrispondere alla richiesta del Comune di Alberobello di cui alla nota prot. N del , nel cui ambito organizzativo risulta privo di copertura la posizione organizzativa del l Area Tecnica, ha autorizzato l utilizzo a tempo parziale, per n. 12 settimanali, presso il Comune di Alberobello del proprio dipendente di ruolo ing. Giuseppe GABRIELE, come in atti generalizzato, inquadrato nella categoria giuridica D1, posizione economica D6, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico ingegnere, titolare della posizione organizzativa del Settore Gestione e Assetto del Territorio, secondo condizioni e modalità stabilite nel presente schema di convenzione ; che con deliberazione di G.C. n. del, esecutiva, il Comune di Alberobello ha preso atto dell assenso espresso dal Comune di Noci con la suddetta deliberazione giuntale e, per l effetto, ha disposto l utilizzo del suddetto dipendente ai sensi dell art. 14 del CCNL 22/01/2004, approvando a sua volta lo schema di convenzione;

4 che l ing. Giuseppe GABRIELE ha espresso, con nota del, il formale assenso al proprio utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Alberobello, ai sensi dell art. 14 del CCNL 22/01/2004, secondo condizioni e modalità stabilite nel medesimo schema di convenzione; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 1) L Ente di Appartenenza si impegna a mettere a disposizione, come in effetti ha messo a disposizione dal 02 Novembre 2015 ( o dalla data della sottoscrizione della Convenzione) dell Ente Utilizzatore l Ing. Giuseppe GABRIELE, dipendente di ruolo del Comune di Noci, inquadrato nella categoria giuridica D1, posizione economica D6 profilo professionale di istruttore direttivo Tecnico Ingegnere, Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio, titolare di posizione organizzativa. Art. 2 1) La presente convenzione disciplina l utilizzo temporaneo, a far data dal o successiva dell Ing. Giuseppe GABRIELE presso l Ente Utilizzatore con funzioni di Capo Settore Area Tecnica, titolare di posizione organizzativa, con un impegno lavorativo di 12 ore settimanali su 36, corrispondente ad 1/3 (33,33%) del tempo di lavoro d obbligo settimanale, da espletarsi preferibilmente in un giorno in orario antimeridiano e in n.2 rientri di n.3 ore ciascuno in giornate diverse dal martedì e giovedì. 2) La presente convenzione ha la durata decorrente dal o successiva e fino al ) Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei rispettivi Comuni. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dal presente atto. 4) Le parti concordano che la convenzione potrà cessare in qualsiasi momento su espressa richiesta del dipendente in argomento, previo preavviso comunque di 15 giorni. Art. 3 1) L Ente Utilizzatore e l Ente di Appartenenza, nel rispetto dei propri ordinamenti, dovranno richiedere al dipendente in argomento i compiti previsti dal ruolo ricoperto all interno degli stessi ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza D1, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti. 2) Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa presso l' Ente Utilizzatore, è tenuto ad osservare anche le disposizioni di servizio impartite dal Sindaco del medesimo Ente. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al Sindaco dell' Ente di Appartenenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, il Sindaco dell' Ente Utilizzatore può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all' Ente di Appartenenza e al lavoratore interessato.

5 3) L'utilizzo del dipendente da parte di entrambi gli Enti interessati non configura, secondo la vigente disciplina contrattuale, una prestazione a tempo parziale né tanto meno una forma di lavoro flessibile, in quanto il dipendente utilizzato a scavalco continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile reso in favore di più Enti che a tal fine si convenzionano per regolare il loro fabbisogno lavorativo. Art. 4 1) Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente in argomento ed al relativo trattamento giuridico ed economico, inclusa la gestione della parte stipendiale fissa (tabellare, indennità di comparto, eventuali r.i.a., assegni personali, ecc.), fiscale e contributiva, restano nella competenza esclusiva dell Ente di Appartenenza, titolare del rapporto stesso, che resta l unico datore di lavoro del dipendente incaricato anche in riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Art. 5 1) L Ente Utilizzatore riconosce all ing. Giuseppe GABRIELE per il periodo interessato della Convenzione: a) la retribuzione di posizione annua lorda nella misura massima, da proporzionarsi alla misura dell impegno lavorativo di 12 ore settimanali su 36, corrispondente ad 1/3 (33,33%) del tempo di lavoro d obbligo settimanale; b) l indennità di risultato annua lorda pari al 25% della retribuzione di posizione in godimento, così come determinata e proporzionata al punto precedente, ovvero ad 1/3 (33,33%) del tempo di lavoro d obbligo settimanale; tale indennità sarà riconosciuta in base alla propria specifica disciplina regolamentare e tenendo conto, in considerazione della breve durata del presente incarico, del grado di raggiungimento degli obiettivi maggiormente significativi e rilevanti assegnati dall Ente; c) il rimborso, delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, nei limiti indicati nel comma 4 dell art. 41 del CCNL 14/9/2000, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti interni di organizzazione degli enti; d) altre forme di incentivazione economica che sono eventualmente individuate dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale, nonché dalla contrattazione decentrata integrativa dell Ente Utilizzatore. Art. 6 1) L Ente Utilizzatore si obbliga: a) a rimborsare all Ente di Appartenenza, al termine della durata della convenzione ed entro 30 giorni dalla presentazione di apposita e documentata richiesta del medesimo Ente, e in base alle ore di impegno lavorativo effettivamente espletate, la proporzionale quota retributiva, nonché gli oneri riflessi e l IRAP rivenienti dal pagamento degli oneri stipendiali previsti dalla convenzione; b) a liquidare direttamente i rimborsi delle spese di viaggio dovute al Responsabile secondo le modalità di cui all art. 14, comma 6, del CCNL 22/01/2004; c) ad assicurare il dipendente interessato, in relazione all orario di servizio prestato presso l Ente Utilizzatore, per la responsabilità civile verso terzi e l infortunio sul lavoro. 2) L Ente di Appartenenza provvederà alla diretta corresponsione della partita stipendiale fissa (tabellare, indennità di comparto, eventuali r.i.a., assegni personali, sempre se dovuti, ecc.), connessa alle prestazioni lavorative rese dal dipendente nel periodo di assegnazione presso l' Ente Utilizzatore, con i conseguenti adempimenti contributivi e fiscali, unitamente alle relative dichiarazioni, con comunicazione all Ente Utilizzatore e successivo rimborso da parte di quest'ultimo in base alle ore di impegno lavorativo effettivamente espletate.

6 3) L IRAP relativa al trattamento economico corrisposto direttamente dall Ente di Appartenenza, così come determinato ai commi 2) e 5) del presente articolo, sarà contabilizzato e versato direttamente dal medesimo Ente di Appartenenza, fermo restando il successivo rimborso da parte dell Ente Utilizzatore. 4) L Ente di Appartenenza si impegna altresì a comunicare tempestivamente all Ente Utilizzatore ogni variazione del trattamento economico fisso e continuativo mensile spettante al dipendente in argomento (a seguito, ad esempio, di intervenute applicazioni contrattuali o di procedure di progressione economica orizzontale espletate presso l' Ente di Appartenenza ) e l Ente Utilizzatore si impegna a sostenere, sempre in proporzione al tempo di utilizzo del dipendente stesso, i conseguenti maggiori oneri a proprio carico. 5) L Ente di Appartenenza si obbliga, in base alle comunicazioni preventive dell Ente Utilizzatore e fermo restando il successivo rimborso secondo le modalità di cui ai commi 1, lett. a), 9-10 e 11 del presente articolo, a sostenere e liquidare direttamente, sempre in proporzione al tempo di utilizzo del dipendente stesso e unitamente agli oneri riflessi e all IRAP, le seguenti voci economiche: a) la retribuzione di posizione annua lorda nella misura massima, da proporzionarsi alla misura dell impegno lavorativo di 12 ore settimanali su 36, corrispondente ad 1/3 (33,33%) del tempo di lavoro d obbligo settimanale; b) l indennità di risultato annua lorda pari al 25% della retribuzione di posizione in godimento, così come determinata e proporzionata al punto precedente, ovvero ad 1/3 (33,33%) del tempo di lavoro d obbligo settimanale; essa sarà riconosciuta in base alla propria specifica disciplina regolamentare; c) altre forme di incentivazione economica che sono eventualmente individuate dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale, nonché dalla contrattazione decentrata integrativa dell Ente Utilizzatore. 6) L Ente di Appartenenza si impegna a comunicare, nei successivi 15 giorni, all Ente Utilizzatore le liquidazioni di cui alle precedenti lettere. 7) L Ente Utilizzatore si impegna a disporre direttamente il rimborso, delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, nei limiti indicati nel comma 4 dell art. 41 del CCNL 14/09/2000, e nel rispetto dei propri regolamenti interni di organizzazione. 8) L Ente Utilizzatore si impegna a comunicare all Ente di Appartenenza le liquidazioni di cui al precedente comma 7. 9) Il rimborso degli oneri stipendiali, accessori, dei contributi previdenziali e dell IRAP a carico del datore di lavoro pubblico è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nei commi successivi, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l' Ente Utilizzatore ricada in un giorno festivo. 10) Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell' Ente Utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto dal CCNL (nove mesi nel triennio). Ad esempio: se il numero delle giornate di impiego nell' Ente

7 Utilizzatore, in un periodo presunto di utilizzo di 45 giorni, è di 13 giorni, il periodo massimo di assenza per malattia nei giorni di impiego rimborsabile dall' Ente Utilizzatore è dato dal seguente rapporto proporzionale: 270 gg. (30 x 9) : 1095 gg. (365 x 3) = x : 13 gg., dove x è uguale a 3 gg. (Il risultato della proporzione è arrotondato per difetto). 11) Il periodo massimo di assenza per ferie rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell' Ente Utilizzatore ed è pari, per la durata del presente atto, a 01 gg. (arrotondato per difetto). Art. 7 1) La posizione giuridica (assenze, congedi, permessi, aspettative, ferie, ecc.), nel rispetto delle disposizioni di legge e contratto, verrà gestita dall Ente di Appartenenza anche ai fini degli adempimenti connessi al monitoraggio delle assenze dal servizio e delle comunicazioni ai Ministeri competenti (ad es., assenze dal servizio per malattia, adesione agli scioperi, ecc.). 2) L Ente Utilizzatore provvederà a trasmettere, nei 10 giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata e in uscita, della suddetta dipendente, con gli eventuali giustificativi di assenza. 3) Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dall Ente di Appartenenza che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dall Ente Utilizzatore, relativamente ai giorni di servizio prestati presso quest'ultimo. 4) All Ente di Appartenenza spetterà la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente. 5) La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica e la richiesta di visita fiscale, dovrà essere effettuata presso l' Ente di Appartenenza, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita a giorni lavorativi da svolgersi presso l Ente Utilizzatore. 6) Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente. Art. 8 1) Qualora una delle parti rilevi inadempimenti o scorrettezze nella esecuzione della presente convenzione e nella gestione del dipendente interessato, sia da parte degli Enti sottoscrittori del presente atto che da parte del dipendente stesso, si potrà procedere, previa diffida, a rescindere la presente convenzione con preavviso di 15 giorni.

8 Art. 9 1) Le controversie che dovessero insorgere tra i due Enti in esecuzione della presente convenzione e che non risultassero risolvibili con accordi bonari dai Sindaci di riferimento, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi e fatti comunque salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti, sono demandate per la loro definizione ad una commissione all uopo costituita da tre esperti così nominati: un esperto dell Ente di Appartenenza ; un esperto dell Ente Utilizzatore ; un esperto con funzione di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi gli Enti interessati. In mancanza di accordo il foro di competenza è quello di Bari. 2) La presente convenzione viene redatta in carta semplice, in esecuzione del disposto normativo di cui all art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26/10/1972, n. 642, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa. 3) La presente convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra costituite, in rappresentanza dei rispettivi Enti e per accettazione dall ing. Giuseppe GABRIELE. L Ente di Appartenenza : Noci, / /2015 Dr.Domenico NISI Sindaco :.. Per accettazione del dipendente: Noci,, / /2015 Ing. Giuseppe GABRIELE: L Ente Utilizzatore : Alberobello / /2015 Avv. Michele Maria LONGO Sindaco:..

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