CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GAMBATO
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- Raimondo Manfredi
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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GAMBATO Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone non coniugate o separate Presentata il 16 giugno 1998 ONOREVOLI COLLEGHI! È noto che la materia dell adozione, trattata dal titolo VIII del libro I del codice civile, è stata radicalmente modificata dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, e dalla legge 4 maggio 1983, n In particolare la normativa vigente in materia di adozione fa una netta distinzione fra adozione dei minori (cosiddetta «adozione legittimante») ed adozione di maggiorenni. La prima ha la finalità prevalente di assicurare una sistemazione familiare ai minori abbandonati, inserendoli in una famiglia nella quale possano essere mantenuti ed educati. La seconda ha la finalità principale di consentire alle persone senza figli una discendenza. Da queste diverse finalità deriva una diversa regolamentazione dei due istituti, della quale non è questa la sede per trattare. Qui preme porre in rilievo che l adozione speciale (cosiddetta «adozione legittimante») è consentita (articolo 8 della legge n. 184 del 1983) nei confronti di minori che siano stati dichiarati adottabili e cioè che si trovino in «situazione di abbandono perché privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Di qui la necessità di inserimento del minore in una famiglia, nella quale vi siano le figure del padre e della madre, la cui opera di educazione è indispensabile per la crescita fisico-psichica del minore. Dalle considerazioni appena svolte emerge il nodo da sciogliere, cioè se è possibile dedurre de iure condito e in via di principio la possibilità da parte della persona singola di adottare un minore. A ben vedere e qui il discorso diventa particolarmente arduo il legislatore ha già
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4993 previsto l istituto dell adozione da parte del singolo e ne ha delimitato i contorni in maniera dettagliata: da un lato, con l articolo 25, commi quarto e quinto, della legge n. 184, del 1983, secondo cui è data la possibilità sia al coniuge separato se la separazione tra i coniugi affidatari interviene nel corso dell affidamento preadottivo sia al vedovo o al coniuge dell incapace di procedere, comunque, all adozione «nell esclusivo interesse del minore»; dall altro, con l articolo 44 della stessa legge n. 184 del 1983 allorquando o l adottando sia orfano di padre e di madre e sia unito all adottante da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori, oppure vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Tali disposizioni, per altro, configurerebbero tipiche ipotesi eccezionali e, in quanto tali, non sarebbero di conseguenza suscettibili di applicazione analogica. La questione riguardante l affidabilità di minori da parte del single è stata molto dibattuta alcuni anni or sono, arrivando alla ribalta della cronaca per la particolare notorietà della persona che chiedeva la legittimazione ad adottare. In tale occasione, preso in esame l articolo 6 della Convenzione di Strasburgo che consente l adozione del minore da parte del singolo, la Suprema Corte ebbe modo di affermare come tale articolo avesse come destinatari immediati i legislatori nazionali dei singoli Stati aderenti e non i privati cittadini, per cui le disposizioni in essa contenute non erano immediatamente applicabili nell ordinamento italiano, non potendo essere derogati dal legislatore nazionale solo i criteri da essa enunciati. In tale occasione la Corte giungeva alla conclusione che solo il legislatore nazionale, recependo la direttiva, avrebbe avuto facoltà di ampliare l ambito di applicabilità dell adozione di un minore da parte di un solo adottante. Fino ad oggi quindi, de iure condito, non sembra ritenersi ammessa in linea di principio adozione da parte del singolo. Questo limite del nostro ordinamento è direttamente ricollegabile all archetipo della famiglia attuale che si fonda sull idea del «luogo di affetti», come sede di ricerca di gratificazioni affettive ed emotive, funzione costituzionalmente affermata della famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio». La legge n. 184 del 1983 come formulata oggi ritiene necessaria la contemporanea presenza delle due figure genitoriali, materna e paterna, per la corretta strutturazione del carattere e per la crescita del minore. La ratio della legge n. 184 del 1983 è quella del favor minoris, dal momento che l istituto dell adozione risponde alla precisa esigenza di consentire al minore di trovare una famiglia. Si reputa che tale soluzione corrisponda, meglio di ogni altra, all interesse del minore a recuperare quell assistenza affettiva che il rapporto familiare può dargli integralmente e che incide sulla formazione della sua personalità. L adozione legittimante evidenzia l esigenza di assicurare al minore quella stabilità e quella cura che la famiglia di origine non può o non vuole dargli. Se lo spirito che sta alla base dell istituto dell adozione è «l interesse esclusivo del minore», la previsione formulata in favore della sola coppia della capacità di adottare è troppo restrittiva, appare opportuno che l adozione possa essere consentita anche a persone singole. Tale possibilità, anche se rigorosamente limitata in funzione dell interesse del minore, permette di allargare la rosa dei soggetti tra i quali lo Stato può scegliere per offrire al minore la migliore cura possibile. Negli ultimi anni si è assistito ad una forte evoluzione del concetto di famiglia. Oggi, infatti, con tale termine viene indicato il «luogo degli affetti», cioè la sede in cui il minore vive una vita serena e felice. Ora tale luogo degli affetti può comprendere, nella sua ampia accezione, la famiglia come entità composta anche da un solo soggetto, accanto a quella naturale fondata sul matrimonio in base all articolo 29 della Costituzione. Accanto al concetto di famiglia «naturale», si è venuta a creare una nuova famiglia «legale», che è distinta rispetto a quella naturale, ma si muove su un piano ad essa parallelo. Pertanto il contrasto con i princìpi costituzionali è più
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4993 apparente che reale. Se la Carta costituzionale esprime dei princìpi fondamentali, il cui significato muta nel tempo con l evolversi dei valori «etico-sociali» che sono alla base di una società in un certo momento storico, si deve riconoscere che oggi, accanto alla famiglia naturale, si è andato affermando il concetto di famiglia «legale», comprensivo di tanti modelli di famiglia, tra cui anche quella composta da un solo soggetto, la quale è in grado di offrire al minore quella «stabilità» che sta alla base dell adozione legittimante. A sostegno di questa tesi, va precisato che come già sopra ricordato la normativa sull adozione presenta deroghe al concetto di famiglia, permettendo in ipotesi specifiche al singolo di poter adottare. Sono situazioni esclusivamente personali del minore che, o perché handicappato, o perché presenta problemi caratteriali, o perché già adolescente non viene accettato dalle famiglie che richiedono l adozione. Come si può permettere, allora, l adozione del singolo, di una persona con gravi difficoltà, la quale, più di ogni altra, ha bisogno di assistenza, che sicuramente potrebbe dare in modo migliore una coppia? A sostegno della tesi favorevole abbiamo quindi reputato opportuno presentare la presente proposta di legge di modifica ed integrazione della legge n. 184 del 1983, in cui è prevista la possibilità di adozione, oltre alla coppia, anche al singolo che abbia compiuto trent anni di età, quando ricorrono essenziali circostanze favorevoli e risulta al tribunale per i minorenni la particolare idoneità del richiedente all educazione, all istruzione, oltre che alla sua capacità di mantenimento. Il tribunale può individuare anche il singolo soggetto migliore in astratto di tante coppie e comunque idoneo ad allevare un figlio.
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4993 PROPOSTA DI LEGGE ART All articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nell interesse del minore l adozione, inoltre, è consentita anche a persone non coniugate o separate, che abbiano compiuto i trenta anni, quando ricorrano essenziali circostanze favorevoli e risulti al tribunale la particolare idoneità del richiedente all educazione e all istruzione oltre che la sua adeguata capacità di mantenimento»; b) il terzo comma dell articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente: «Sono consentite ai soggetti di cui al secondo comma più adozioni anche con atti successivi». ART All articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le persone che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi alle medesime persone, agli altri tribunali; gli atti
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4993 possono altresì essere comunicati d ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all articolo 6, dispone l esecuzione delle adeguate indagini di cui al terzo comma e sceglie fra le persone che hanno presentato domanda quelle maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore». ART All articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, primo periodo, le parole: «i coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli adottanti o l adottante», e al secondo periodo, le parole: «della coppia prescelta» sono sostituite dalle seguenti: «degli adottanti o dell adottante»; b) al secondo comma, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «persone», e le parole : «legittimi o legittimati» sono soppresse; c) al sesto comma, le parole : «ai coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «agli adottanti o all adottante». ART Al primo comma dell articolo 26 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «i coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti : «le persone adottanti». ART All articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «I coniugi i quali», sono sostituite dalle seguenti: «Le persone che»;
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4993 b) al secondo comma, secondo periodo, la parola: «coniugi» è soppressa. ART All articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «dei coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone adottanti». ART All articolo 34, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «di coniugi forniti» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone fornite».
7 PAGINA BIANCA
8 DDL Lire 500
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