FALLIMENTI ADOTTIVI ASPETTI DECISORI E GIURIDICI
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- Arianna Giglio
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1 FALLIMENTI ADOTTIVI ASPETTI DECISORI E GIURIDICI Angelo Vernillo Firenze
2 FALLIMENTO ADOTTIVO?
3 CHE DEFINIZIONE SCEGLIERE????
4 E l interruzione definitiva o transitoria di un rapporto difficile tra genitori e figli che culmina con l effettivo allontanamento del minore dalla famiglia o con il suo collocamento in una struttura di accoglienza? Adozioni difficili? Adozioni problematiche? Crisi dell adozione? Certo il termine fallimento ha un carattere di irreversibilità e maggiore responsabilizzazione agli attori.
5 Nel mondo anglosassone il termine «fallimento» (disruption) per indicare un processo adottivo che si interrompe prima che l adozione si perfezioni giuridicamente con il conseguente ritorno del bambino in carico ai servizi Si userebbe invece il termine di crisi o dissoluzione (dissolution) per indicare quelle situazioni in cui si verifica una limitazione, sospensione o decadimento della potestà genitoriale una volta che l adozione è stata legalmente completata, quindi anche a distanza di molti anni dal suo perfezionamento
6 INSUCCESSI ADOTTIVI: situazioni in cui si realizza un reciproco disconoscimento dei ruoli di genitore e di figlio senza arrivare mai alla rottura totale e formale della convivenza. (S.Lorenzini e M.P. Mancini) In senso più allargato si considera l incapacità da parte della famiglia di instaurare con il bambino una relazione significativa dal punto di vista affettivo, non riuscendo ad attraversare con lui le fasi evolutive, fino all autonomia nell età adulta (I.Galli e F. Viero)
7 ALTRI TERMINI Fallimento della genitorialità? Interruzione adottiva: la relazione con il bambino viene interrotta quando la coppia lo restituisce al servizio, agendo una espulsione del nucleo.
8 E allora dove andiamo????? - «Fallimento» prima dell adozione revoca dell affidamento pre adottivo nell adozione di (nazionale ed internazionale) - «Fallimento» dell adozione in casi particolari cessazione della responsabilità genitoriale e la revoca in casi particolari - «Fallimento» nell adozione di maggiorenni la revoca nell adozione dei maggiorenni - «Fallimento» nel post adozione allontanamento dalla famiglia adottiva, nuova adottabilità, nuova adozione minori dell adozione dichiarazione di
9 «FALLIMENTO» PRIMA DELL ADOZIONE Art. 23 L. 184/1983: REVOCA DELL AFFIDAMENTO PRE-ADOTTIVO «quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili» Chi lo può chiedere al TpM: - d ufficio il TpM; - su istanza del PM; - su istanza del tutore; - su istanza del giudice tutelare; - su istanza del servizio (locale, sociale e consultoriale) delegato al controllo sull affidamento stesso. Angelo Vernillo Firenze
10 «FALLIMENTO» PRIMA DELL ADOZIONE Chi deve sentire il TpM (art. 23 comma 1): - PM oltre al presentatore dell istanza di revoca; - Il minore che abbia compiuto i 12 anni (e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento); - gli affidatari; - il tutore; - coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
11 «FALLIMENTO» PRIMA DELL ADOZIONE DURATA: 1 anno prorogabile di 1 anno se nell interesse del minore (art. 25 comma 1 e 3 d ufficio o su domanda dei coniugi affidatari) Durante l affidamento pre-adottivo se sorgono problemi (art. 22 comma 8) nel rapporto tra il minore e la coppia adottiva e viene meno la concreta possibilità di continuare un rapporto personale non sorretto da convivenza serena, il TpM è obbligato a convocare anche separatamente gli affidatari e il minore alla presenza se del caso di uno psicologo, per valutare le cause di queste difficoltà. Ove necessario il TpM dispone interventi di sostegno.
12 «FALLIMENTO» PRIMA DELL ADOZIONE Fondamentale ESPRESSO CONSENSO all affidamento alla coppia prescelta del minore che ha compiuto 14 anni (art. 22 comma 6) il quale potrebbe quindi «decidere» la REVOCA qualora ritirasse il consenso prestato. Prima dell affido: il minore che abbia compiuto i 12 anni deve essere sentito e anche il minore di 12 anni in considerazione della sua capacità di discernimento. Si ritiene sufficiente la revoca del consenso prestato senza l ulteriore requisito delle gravi difficoltà di convivenza. Angelo Vernillo Firenze
13 «FALLIMENTO» PRIMA DELL ADOZIONE Il TpM decide: - in Camera di Consiglio con decreto motivato; - impugnabile entro 10 gg dal PM e dal tutore davanti alla sezione minorile della Corte d Appello che può svolgere tutti gli approfondimenti, accertamenti ed indagini opportune e decide con decreto. Il Tpm potrà prendere gli opportuni provvedimenti temporanei nell interesse del minore (art. 23 comma 3 con rinvio all art. 10 comma 3) Che significa? quando lo stesso articolo dice «si applicano gli articoli 330 e seguenti»???
14 «FALLIMENTO» PRIMA DELL ADOZIONE Se - uno dei coniugi muore o diventa incapace? (art. 25 c.4) - i coniugi si separano durante l affidamento pre adottivo? (art. 25 c.5) si può procedere all adozione nell esclusivo interesse del minore su istanza/richiesta di uno o di entrambi i coniugi anche nei confronti di uno solo di essi. Una volta terminato il periodo di affidamento pre adottivo prima di procedere alla dichiarazione di adozione il TpM risente coniugi adottanti, PM, tutore, servizi e minori sopra i 12 anni (e anche di età inferiore secondo la capacità di discernimento). Necessario CONSENSO del minore ultra 14 anni. (art. 25 comma 1).
15 «FALLIMENTO» PRIMA DELL ADOZIONE INTERNAZIONALE Alcuni Paesi consentono che il periodo di affidamento preadottivo possa svolgersi nel Paese dei coniugi adottanti e a tal fine autorizzano l espatrio del bambino. Pertanto, il provvedimento di affidamento a scopo adottivo è emesso dall autorità competente del Paese d origine, mentre il controllo sull andamento dell affidamento preadottivo e la pronuncia definitiva dell adozione spettano all autorità competente del Paese d accoglienza. I Paesi d origine che prevedono l affidamento preadottivo sono l India, le Filippine, la Tailandia, la Slovacchia, nonché numerosi Paesi africani (quali Senegal, Gambia, Kenya).
16 «FALLIMENTO» PRIMA DELL ADOZIONE INTERNAZIONALE Art. 34 c.1 al minore straniero entrato in Italia a scopo di adozione o affidamento a scopo adottivo sono applicate le stesse norme previste per l adozione nazionale Prima dell affido: il minore che abbia compiuto i 12 anni deve essere sentito e anche il minore di 12 anni in considerazione della sua capacità di discernimento. Art. 35 c. 4 Decorso 1 anno di affido il TpM pronuncia l adozione. In caso contrario anche prima che sia passato l anno, revoca e adotta i provvedimenti di cui all art. 21 Convenzione Aja del 1993.
17 «FALLIMENTO» PRIMA DELL ADOZIONE INTERNAZIONALE Ascolto del minore: se ha compiuto 14 anni deve esprimere il suo consenso; se ha raggiunto i 12 anni deve essere sentito; se di età inferiore dovrà essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico emotivo tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal TpM. Articolo 21 Convenzione de L Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale
18 «FALLIMENTO» PRIMA DELL ADOZIONE INTERNAZIONALE - Di concerto con l Autorità Centrale dello Stato di origine? - Quali i collegamenti da tenere? - E se il minore arriva da un Paese non aderente alla Convenzione? - E necessaria una nuova procedura di adottabilità?
19 «FALLIMENTO» DELL ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI Adozione del minore in casi particolari (art. 44) a) l adozione di un minore orfano da parte di parenti entro il sesto grado o da parte di estranei legati al minore da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla morte dei genitori; b) l adozione del figlio dell altro coniuge; c) l adozione del minore con handicap, orfano di entrambi i genitori; d) l adozione del minore in caso di impossibilità dell affidamento preadottivo.
20 «FALLIMENTO» DELL ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI Casi di revoca dell adozione in casi particolari: Revoca per fatti dell adottato (art. 51); Revoca per fatti dell adottante (art. 52); Revoca per violazione dei doveri degli adottanti (art. 53).
21 «FALLIMENTO» DELL ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI Casi di revoca fino alla pronuncia dell adozione per mancato consenso di uno delle parti. (art. 47). Con la pronuncia di revoca cessa ogni effetto dell adozione e dunque sorge l esigenza che il Tribunale assuma i provvedimenti opportuni per la cura del minore, la rappresentanza e l amministrazione dei beni.
22 «FALLIMENTO» NEL POST ADOZIONE Adozione conclusa, affido preadottivo terminato positivamente. I servizi sono incaricati dal TpM di vigilare solamente per l adozione internazionale per 1 anno dopo l ingresso in Italia del minore (art. 34 c.2) Spetta ai servizi la «normale» tutela minorile anche degli adottati.
23 ALCUNE RIFLESSIONI: Le c.d. «restituzioni»: un termine che si collega al concetto di fallimento e che si utilizza però quasi esclusivamente alle adozioni internazionali. Quanto dura il post adozione? Fattori di rischio nelle adozioni internazionali Fino a quando considerare un allontanamento, rottura, nuova dichiarazione di adottabilità un fallimento adottivo?
24 ALCUNE RIFLESSIONI: Ma un bambino adottato all estero può essere rimpatriato in caso di fallimento e/o restituzione? L esempio dell accordo bilaterale tra Italia e Federazione Russa
25 ALCUNE RIFLESSIONI: E se non si fa quanto detto sopra cosa fa il paese straniero?????
26 GRAZIE
27 BIBLIOGRAFIA AA.VV., «Adozione nazionale ed internazionale», Biblioteca del Diritto di Famiglia, Cedam 2011 G.Campanato, V.Rossi, «Manuale dell adozione nel diritto civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario», Cedam, 2003 I.Galli, F.Viero (a cura di), «Fallimenti adottivi. Prevenzione e riparazione», Armando Editore, 2001 S.Lorenzini, M.P.Mancini (a cura di), «Adozioni internazionali: un nucleo interculturale di affetti, ma non sempre», Quaderno n.14, Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia Romagna, 2007 F.Occhiogrosso, «La disciplina legislativa del dopo adozione nell adozione internazionale», in Studi e Ricerche, Collana della Commissione per le Adozioni Internazionali, Istituto degli Innocenti, 2008 M.Tartari, «Le crisi dell adozione», Direzione Servizi Sociali Servizio Famiglia, Regione del Veneto, 2011 M.A. Zuccalà, «Rilievi giuridici e comparativi del fallimento adottivo» in Percorsi problematici dell adozione internazionale, Collana della Commissione per le Adozioni Internazionali, Istituto degli Innocenti, 2003
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