L affidamento familiare e la filiazione adottiva

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1 L affidamento familiare e la filiazione adottiva D ANGIO G., RECCO A., OTTOBRE P., LEGA G. L affidamento familiare L affidamento familiare, così come l adozione, è un istituto disciplinato dalla legge n 149 del 28 marzo 2001 Diritto del minore ad una famiglia, modifica della legge n 184 del 4 Maggio 1983 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori. Come notiamo dal titolo, l interesse è rivolto soprattutto ai diritti dei minori, anche se tali istituti, coinvolgono altri soggetti, in particolare gli affidatari e gli adottandi. L affidamento familiare, consiste nell inserimento del minore in una famiglia diversa da quella di origine, per un periodo di tempo limitato. Presupposto dell affidamento è la temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo che, non può assolvere le principali funzioni: istruzione, educazione e mantenimento. E dunque, un istituto parte di quell azione di sostegno ed aiuto alla famiglia di origine, che trova garanzia negli artt.30 e 31 della Costituzione: - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. - La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l adempimento dei compiti relativi Protegge la maternità l infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. All affidamento, si ricorre qualora gli interventi di sostegno e aiuto, effettuati da Stato, Regioni ed Enti locali, non abbiano avuto esito positivo. La legge n 149 del 2001, pone l accento sul diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia. A tal fine, sono disposti interventi di aiuto e sostegno a favore della famiglia. Da ciò, possiamo osservare che, il diritto del minore alla propria famiglia, non può essere limitato da una situazione di indigenza della famiglia stessa. I soggetti pubblici, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dovranno: offrire sostegno economico ai nuclei familiari a rischio perché sia evitato l abbandono dei minori, poiché è diritto di questi crescere nella propria famiglia; promuovere iniziative pubbliche volte a diffondere notizie sull affidamento familiare e l adozione; organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali; stipulare convenzioni con enti di volontariato per la realizzazione di tali attività.

2 Perché si proceda all affidamento familiare, necessitano determinati presupposti: la mancanza temporanea di un ambiente familiare idoneo; l esistenza di un altra famiglia o di un single in grado di assicurare al minore il mantenimento, l educazione, l istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, ove ciò non sia possibile, di una comunità familiare. Il minore, potrà essere affidato ad una famiglia con figli minori, oppure senza figli, ad un single, ad una famiglia di fatto, presso una comunità di tipo familiare o, come ultima ipotesi, un istituto di assistenza pubblico o privato. Tra queste soluzioni, vi è una regola della gerarchia. Per i minori di età inferiore ai sei anni, non è previsto l inserimento presso istituti di assistenza pubblici o privati. Inoltre, il ricovero in tali istituti, deve essere superato entro il 31 Dicembre 2006 per tutti i minorenni, qualunque sia la loro età. Inoltre, si precisa che, le comunità di tipo familiare, devono essere caratterizzate da organizzazione e rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. Non devono ospitare più di otto-dieci bambini, devono permettere un pieno inserimento sociale. L affidamento può essere consensuale o non. L affidamento consensuale, è disposto dal Servizio sociale locale, con provvedimento. Questo è reso esecutivo dal Giudice tutelare del luogo ove si trova il minore. Il Giudice tutelare, potrà svolgere indagini sul caso, per verificare le condizioni di difficoltà o di eventuale abbandono. Il suo controllo, però, non può riguardare la scelta degli affidatari, le modalità ed il programma di affidamento. Se, invece, non c è il consenso dei genitori, è il Tribunale per i minorenni che provvede all affidamento. Il provvedimento, in questo caso, deve essere ben motivato. Dovranno essere trascritte le specifiche ragioni che ne giustificano l emissione, gli interventi a sostegno della famiglia che, hanno avuto esito negativo. Nel provvedimento, dovrà essere indicato il Servizio sociale locale responsabile. In entrambi i casi, il provvedimento di affidamento familiare, dovrà contenere il programma di assistenza, in cui devono essere specificate le ragioni della non idoneità della famiglia e la temporaneità di tale stato. Dovranno anche essere specificati i tempi e modi dell esercizio dei poteri riconosciuto all affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare, possono mantenere i rapporti. Nel provvedimento, si dovrà indicare il periodo di durata dell affidamento che, non può superare i ventiquattro mesi e, può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione sia pregiudizievole al minore. La proroga, è possibile con provvedimento del Tribunale.

3 Per mezzo della legge n 149 del 2001, il legislatore ha ampliato i compiti del Servizio sociale che, in particolare, dovrà: verificare le condizioni del minore e della famiglia; elaborare un intervento per il sostegno ed il recupero della famiglia; elaborare un progetto riguardante l affidamento del minore; scegliere una famiglia affidataria per il minore; ascoltare il minore che ha già compiuto dodici anni, o di età inferiore, a seconda della sua capacità di discernimento; accertare, nel caso di affidamento consensuale, l esistenza dell assenso dei genitori o del tutore all affidamento; agevolare i rapporti con la famiglia d origine, servendosi anche di altre strutture presenti nel territorio; verificare che, scaduto il termine, il minore torni nella famiglia d origine; riferire al Giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni, ogni evento rilevante per il minore; presentare una relazione semestrale al Giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni, sullo svolgimento del programma di assistenza e sull evolversi o meno delle difficoltà della famiglia d origine. L affidamento familiare, termina in seguito al provvedimento emesso dalla stessa Autorità che lo ha disposto. Perché ciò si verifichi, è indispensabile il venir meno della situazione di difficoltà temporanea della famiglia d origine. L affidamento, può cessare anche quando la sua prosecuzione, sia pregiudizievole al minore stesso. Doveri e poteri degli affidatari e degli affidanti Come scritto nell art.5 della legge n 149 del 2001: L affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o dell Autorità affidante. L affidatario, dunque, deve provvedere a tutto quanto possa occorrere al minore (assistenza economica), consentirgli una normale vita di relazione e procurare un adeguata assistenza morale. Nella scelta degli affidatari, bisogna cercare una famiglia il più possibile simile e vicina alla famiglia d origine, nella quale il minore dovrà reinserirsi. Scopo dell affidamento, è proprio quello

4 di reinserire il minore nella famiglia d origine, tale rientro, dovrà essere agevolato non solo dal Servizio sociale, ma anche dagli affidatari. Questi ultimi, possono inserire il minore nel loro stato di famiglia ; iscriverlo in un plesso scolastico più agevole; scegliere il medico; percepire assegni familiari e prestazioni previdenziali; inserire i minori in affidamento nella denuncia dei redditi; godere di permessi per malattia e riposi giornalieri così come riconosciuti ai genitori propri; percepire prestazioni di sostegno da parte delle Regioni e degli Enti locali. Gli affidatari, inoltre, sono responsabili dei danni del minore a terzi. Alla loro inidoneità, conseguirà la cessazione dell affidamento. La famiglia d origine, naturalmente, deve rilevare il disagio del minore, preparare il bambino alla nuova situazione, collaborare con il Servizio sociale, attenendosi alle prescrizioni del programma di assistenza. Gli affidanti, dovranno rinunciare agli assegni familiari a favore degli affidatari durante il periodo di affido. Se la potestà degli affidanti è intatta, questi, potranno dare indicazioni riguardo le scelte scolastiche, di lavoro e di vita dei minori. Nel caso in cui tale potestà non sia intatta, è il Giudice, in collaborazione con il Servizio sociale, a determinare le decisioni che possono essere prese dagli affidatari. La filiazione adottiva L adozione, è il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue. Permette, dunque, l inserimento di un soggetto in una famiglia diversa da quella d origine. Nel codice civile del 1942, era previsto un solo tipo di adozione, pensata soprattutto per procurare una discendenza a coloro che ne erano privi. Con il trascorrere dei decenni, l attenzione, si è spostata sempre più verso il minore e la sua tutela. Così al suddetto scopo, si sono aggiunti i fini morali: il bisogno di avere un figlio e la possibilità di dare una famiglia a chi ne è stato privato. Con la legge n 341 del 5 giugno 1967, è stata, infatti, introdotta l adozione speciale, diretta a garantire non una discendenza, ma una sistemazione familiare ai minori abbandonati. Attualmente, l istituto dell adozione, è regolato dalla legge n 149 del 28 marzo 2001, modifica della legge n 184 del 4 maggio Con le suddette leggi, riguardo ai minori, non si parla più di adozione speciale, ma legittimante. Soprattutto la legge n 149 del 2001, sancisce espressamente il diritto del minore ad una famiglia, come luogo privilegiato per la formazione e lo svolgimento della personalità individuale.

5 Il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia, i cui diritti e doveri, sono sanciti dagli artt Ove ciò non sia possibile, perché sussiste uno stato di abbandono, si può ricorrere all adozione. L adozione, in quanto estremo rimedio ad uno stato di abbandono accertato ed irreversibile, dunque non temporaneo, si distingue dall affidamento. L attuale Ordinamento giuridico, disciplina più tipi di adozioni: adozione legittimante dei minori; adozione internazionale; adozione in casi particolari; adozione di persone maggiori di età. L adozione legittimante Con l adozione dei minori, si intende riconoscere il diritto del soggetto ad una famiglia e si consente ad una coppia di coniugi ritenuti idonei, di mantenere, istruire e educare quei bambini che, altrimenti, non avrebbero conosciuto l affetto di una famiglia. L adozione, dunque, soddisfa due bisogni complementari: quello dei coniugi di avere un bambino e quello del bambino di avere una famiglia, ma non è solo questo. Comporta anche un rapporto tra individui con un loro vissuto reale. Le maggiori difficoltà che insorgono nel rapporto tra genitori adottivi e figli adottati, sono legate all esistenza di un passato difficile da accettare. Presupposti per l adozione legittimante, sono lo stato di abbandono non provvisorio ed il conseguente stato di adottabilità. La segnalazione di situazione di abbandono, può essere effettuata da parte di chiunque alla pubblica autorità (che poi farà rapporto al Tribunale per i minorenni). È obbligatoria per i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità. Nonché per chiunque abbia accolto un minore presso la propria abitazione, stabilmente e per un periodo superiore a sei mesi. Sono dichiarati in stato di adottabilità, i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Può essere dichiarato lo stato di adottabilità anche quando la famiglia rifiuta, senza alcuna giustificazione, le misure di sostegno offerte dai Servizi sociali locali. L autorità giudiziaria competente è il Tribunale per i minorenni, che si pronuncia con sentenza, sentito il Pubblico Ministero, il rappresentante dell istituto o della casa famiglia presso cui è

6 collocato il minore o la persona cui è affidato. Devono essere sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. La nuova legge, prevede che il procedimento debba svolgersi fin dall inizio con l assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado. Tale principio, vuole essere una garanzia per il minore ed i genitori che, devono essere rappresentati dal difensore di fiducia o, in mancanza, dal difensore d ufficio. La dichiarazione di adottabilità del minore, vi sarà quando i genitori o parenti non si siano presentati senza giusto motivo; quando l audizione degli stessi abbia dimostrato la persistenza della mancanza di assistenza, materiale e morale e la non disponibilità ad ovviarvi. La sentenza definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del Cancelliere del Tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del Tribunale stesso. Lo stato di adottabilità, cessa per avvenuta adozione, o per il raggiungimento, da parte dell adottando, della maggiore età. Può cessare, inoltre, per revoca nell interesse del minore. La revoca è pronunciata dal Tribunale per i minorenni, o su istanza del Pubblico Ministero o dei genitori, se sussistono le seguenti condizioni: - venir meno dello stato di abbandono dopo la pronuncia della sentenza di adattabilità; - rispondenza della revoca all interesse del minore; - inesistenza di un affidamento preadottivo in atto. La sentenza di adottabilità, inoltre, può essere impugnata, davanti alla Corte d Appello Sezione per i minorenni-, entro 30 giorni dalla comunicazione, effettuata a cura della cancelleria, dal Pubblico Ministero, dal genitore, dai parenti interessati, dal curatore speciale o dal tutore. La decisione del predetto Organo Giurisdizionale, è ricorribile in Cassazione. I coniugi che intendono adottare un minore, devono presentare domanda in carta semplice al Tribunale per i minorenni. È ammissibile la presentazione di più domande, purchè se ne dia comunicazione a tutti i Tribunali. Nella domanda, si possono indicare le preferenze di età e sesso, che, però, non sono vincolanti, si può specificare la disponibilità a adottare più fratelli, o minori che siano affetti da handicap. La domanda ha una validità di tre anni, ma può essere rinnovata ed il richiedente, può sempre ricevere notizie sullo stato del procedimento. Il Tribunale, riguardo gli adottanti, deve accertarsi dell esistenza dei seguenti requisiti:

7 La coppia deve essere unita in matrimonio da almeno tre anni, senza che abbia avuto luogo, tra gli stessi, una separazione personale, neanche di fatto. Si può computare nel calcolo del triennio suddetto, anche l eventuale convivenza prematrimoniale. La loro età, deve superare di almeno diciotto e non più di quarantacinque, l età dell adottando. Tali limiti possono essere superati se il Tribunale per i minorenni accerti che, dalla mancata adozione derivi un danno grave per il minore. Inoltre, è ammessa l adozione quando il limite massimo di età sia superato da uno solo dei coniugi, in misura non superiore ai dieci anni, quando gli stessi siano già genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno in età minore. Quando l adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi. Sempre il Tribunale, deve avviare, tempestivamente, adeguate indagini, al fine di accertare l idoneità della famiglia richiedente. Per idoneità, si intende la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute e l ambiente familiare. Tali indagini sono svolte ricorrendo ai Servizi socio- assistenziali locali, avvalendosi delle competenti professionalità delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Queste indagini devono concludersi entro 120 giorni, con una possibilità di proroga per altri 120 giorni, a seguito di provvedimento motivato. Prima dell affidamento preadottivo, il Tribunale, deve procedere ad una valutazione comparativa tra le coppie che hanno presentato domanda, scegliendo quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Una volta scelta la coppia, non interviene subito il provvedimento definitivo di adozione, ma è previsto un periodo di affidamento preadottivo della durata di un anno, prorogabile per un altro anno, con ordinanza motivata. Anche l affidamento preadottivo è disposto dal Tribunale per i minorenni, previa manifestazione di assenso da parte del minore che abbia compiuto 14 anni. L affidamento di cui sopra, può essere revocato dal Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero, del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza, quando vi sono difficoltà di idonea convivenza non superabili. Sia il provvedimento relativo all affidamento, che quello relativo alla sua revoca, possono essere impugnati, con reclamo alla Corte d Appello. Il Tribunale, poi, vigila sul buon andamento dell affidamento, avvalendosi anche dei Servizi sociali locali. Ove necessario dispone interventi di sostegno psicologico e sociale. Il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adattabilità, decorso un anno dall affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che ha compiuto gli anni dodici ed il minore

8 di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il Pubblico Ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o meno all adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve manifestare espresso consenso all adozione nei confronti della coppia prescelta. L intervento dell adozione, produce: un effetto legittimante, il minore acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti (anche sotto il profilo ereditario) e ne assume il cognome; un effetto risolutivo, cessano i rapporti giuridici tra adottato e famiglia d origine, fatta eccezione per i divieti matrimoniali. La nuova normativa, inoltre, riconosce al minore il diritto di conoscere il proprio status di adottato. Il minore, è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi, vi provvedono nei modi e termini che ritengono più opportuni, facendo in modo di non turbare il minore stesso. Il nascondere al minore la sua vera origine, facendogli credere di essere nato da una certa coppia, mentre, invece, in realtà, è stato da questa unicamente adottato, lede il suo diritto all identità personale ed espone il soggetto a gravi traumi psichici, specie nell eventualità che venga a conoscenza della verità a distanza di molti anni. È bene, però, specificare che le informazioni sui genitori biologici, sono rese note al minore e ai genitori adottivi, solo per gravi e comprovati motivi, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Dal momento in cui l adottato compie 25 anni, può accedere direttamente ai dati sulla propria origine e sull identità dei genitori biologici ed eventualmente, acquisire copia del fascicolo d ufficio del procedimento che ha portato alla sua adozione. L accesso dell adottato alle informazioni di cui sopra, non è consentito qualora il genitore naturale abbia espresso l intenzione di non voler essere nominato o la madre non abbia voluto riconoscere il bambino. L adozione internazionale A partire dagli anni 80, in Italia, comincia a porsi il problema di una regolamentazione dell adozione internazionale, a causa del moltiplicarsi del ricorso a tale forma di adozione. La legge

9 n 184 del 1983, vuole porsi come strumento a tutela dell infanzia abbandonata. Si assicura al minore straniero, un trattamento analogo a quello assicurato al minore italiano. La legge, infatti, ai fini dell adozione di un minore straniero, richiede gli stessi requisiti indicati per l adozione interna. L accertamento dei requisiti relativi agli adottanti dovrebbe, nell adozione internazionale, essere ancora più rigoroso, soprattutto sotto il profilo psicologico. Tale forma di adozione, comporta una maturità ed un impegno maggiori per i genitori, che dovranno aiutare il minore a superare le difficoltà di integrazione in una realtà per cultura, razza e tradizioni, profondamente diversa dalla sua. È per questo che il Tribunale si avvale dell ausilio dei Servizi sociali che, possono fornire una consulenza sulle capacità educative e sulle motivazioni della coppia a tale tipo di adozione. Con la legge n 184 del 1983, i coniugi potevano recarsi nel paese prescelto, prendere contatto con le famiglie o istituzioni di assistenza, direttamente o magari per mezzo di intermediari. Spesso, poi, il problema era quello dell accertamento dell effettiva situazione di abbandono. A tali inconvenienti, si tenta di porre rimedio con la Convenzione per la tutela dei bambini e per la cooperazione nell adozione internazionale, che costituisce il documento finale approvato all Aja il 29 maggio Tale documento è stato attuato nel nostro paese mediante la legge n 46 del 31 dicembre 1998, che tende ad ovviare alla compravendita dei minori. La suddetta legge, prevede che la Commissione per le adozioni internazionali e gli Enti autorizzati, ricoprano un ruolo fondamentale nello svolgimento della procedura. La Commissione, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è presieduta da un magistrato esperto nel settore minorile ed è composta da 10 membri a prevalente nomina governativa. Esercita un ampio controllo sull ingresso del minore straniero in Italia, cura i rapporti con i richiedenti e con lo Stato di origine del minore. I compiti che esplica sono i seguenti: - cooperare con le Autorità centrali degli altri Stati per assicurare la protezione dei minori; - prendere tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti, in occasione di un adozione; - prendere ogni misura idonea ad agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell adozione; - autorizzare gli organismi ritenuti idonei a curare le pratiche di adozione internazionale e vigilare sulla loro attività; - dichiarare che l adozione curata dall Ente autorizzato, risponda al superiore interesse del minore;

10 - certificare la conformità dell adozione alla Convenzione, affinché essa possa essere riconosciuta di pieno diritto negli Stati contraenti; - autorizzare l ingresso e la residenza permanente del minore a scopo di adozione; - inviare, ogni due anni, una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri sull andamento delle adozioni internazionali, sullo stato di attuazione della Convenzione dell Aja e sulla stipulazione di eventuali accordi bilaterali con Paesi non aderenti. Riguardo gli Enti autorizzati, è a questi che, gli aspiranti adottanti, devono necessariamente rivolgersi. Tali Enti, non possono avere scopo di lucro, devono essere composti da persone di provata moralità ed adeguata formazione in materia di adozione. Inoltre, devono avvalersi di professionisti esperti nel settore giuridico, sociale e psicologico ed avere sede in Italia. L Ente autorizzato, ha i seguenti obblighi: - informare e sostenere gli aspiranti genitori durante l intero corso della procedura; - prendere contatto con lo Stato straniero presso cui il minore è cittadino e svolgere le pratiche di adozione; - curare l incontro della coppia con il minore e l ingresso del medesimo in Italia; - richiedere alla Commissione l autorizzazione per l ingresso del minore nello Stato; - attuare misure di sostegno e di controllo per il periodo immediatamente successivo all adozione, in collaborazione con i Servizi sociali. Gli interventi di cui sopra, sono volti al sostegno della coppia aspirante all adozione ed alla garanzia del minore, al fine di garantire un corretto e trasparente svolgimento, contro abusi e comportamenti illegittimi. I coniugi che intendono adottare un minore straniero, residente all estero, devono richiedere una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni. Questo, incarica i Servizi sociali locali, di svolgere le indagini per verificare l esistenza dei requisiti che consentono al Tribunale di pronunciare il decreto di idoneità. I presupposti, dunque i requisiti, per l adozione internazionale e nazionale sono i medesimi. Gli aspiranti adottanti che hanno ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire l incarico di curare la procedura di adozione ad un Ente autorizzato, il quale svolgerà la pratiche di adozione presso le competenti autorità dello Stato estero. Anche per l adozione internazionale, si richiede che vi sia un minore in stato di abbandono e non sia possibile attivare, nei suoi riguardi, un provvedimento di protezione nel proprio Stato.

11 La Commissione, può comunicare ai genitori adottivi le informazioni che rilevano per lo stato di salute dell adottato. Commissione e Tribunale per i minorenni, conservano la documentazione sull origine del minore, l identità dei genitori biologici e l anamnesi familiare. Se l adozione è stata pronunciata nello Stato estero, prima dell ingresso del minore in Italia, il Tribunale verifica la sussistenza dello stato di adottabilità, l impossibilità di soluzioni alternative e in più, accerta che l adozione non sia contraria ai principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori. Il Tribunale per i minorenni, riconosce il provvedimento straniero come affidamento preadottivo, stabilendone la durata di un anno dall inserimento nella nuova famiglia. Durante tale periodo, i Servizi sociali locali e gli Enti autorizzati, assistono i genitori adottivi ed il minore. Controllano l andamento dell inserimento e segnalano al Tribunale per i minorenni eventuali difficoltà. Al termine dell affidamento preadottivo, il predetto Organo Giurisdizionale, se ritiene che la permanenza del minore nella casa dei coniugi affidatari sia rispondente all interesse dello stesso, emette il provvedimento di adozione. Riconosce, dunque, efficacia al provvedimento emesso dallo Stato straniero e ne ordina la trascrizione nei Registri dello stato civile. Nell ipotesi contraria può revocare il provvedimento a suo tempo emesso e disporre i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione del minore. Può allontanare il minore dagli aspiranti adottanti, disporre un nuovo affidamento, oppure il ritorno del minore stesso nel paese d origine. Riguardo ai provvedimenti che dovranno essere emessi nei suoi confronti, l adottando se ha compiuto i 14 anni, dovrà manifestare il suo assenso. Se ha raggiunto 12 anni dovrà essere sempre sentito e se ha un età inferiore ai 12 anni, deve esser sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, previa valutazione dello psicologo nominato dal Tribunale. Con l adozione, il minore straniero, acquista lo stato di legittimità e la cittadinanza italiana. I provvedimenti per l adozione emessi da Stati che non hanno aderito alla convenzione dell Aja, né hanno sottoscritto accordi bilaterali con l Italia, hanno efficacia a condizione che: il Tribunale per i minorenni accerti che l autorità straniera abbia emesso il provvedimento dopo aver verificato lo stato di abbandono; gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità; le procedure siano state effettuate con l intervento della Commissione e di un Ente autorizzato; la permanenza del minore in Italia sia stata autorizzata dalla Commissione.

12 La pronuncia di adozione da parte dell Autorità centrale di uno Stato straniero, su istanza di cittadini italiani residenti in quello Stato, verrà automaticamente riconosciuta in Italia, con provvedimento del Tribunale per i minorenni e trascrizione nei registri dello stato civile, solo se i richiedenti dimostrano di risiedere continuativamente in quello Stato, da almeno due anni. La legge n 184 del 1983, integrata dalla n 149 del 2001, disciplina anche l adozione del minore italiano da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all estero. Gli aspiranti adottanti presentano domanda al Tribunale tramite il Consolato. Il Tribunale, dopo i dovuti accertamenti, effettua l abbinamento e dispone l affidamento preadottivo. Dopo un anno dall affidamento, se l esito è positivo, il Tribunale emetterà il provvedimento motivato di adozione. In caso di esito negativo, il Console darà notizia al Tribunale per i minorenni che, potrà disporre il rimpatrio o l affidamento del minore ad un altra coppia di coniugi che ne abbiano fatto richiesta. L adozione in casi speciali L adozione in casi speciali, è un ipotesi residuale rispetto all adozione legittimante. Riguarda sempre i minori di età ed ha lo scopo di assicurare al minore l inserimento in un ambiente familiare tale da garantirgli l assistenza morale e materiale che, la famiglia d origine non è in grado di fornire. Le caratteristiche peculiari di tale istituto, sono la diversità di requisiti degli adottanti, la semplificazione della procedura, il consenso dell adottando e la revocabilità dell adozione. Questo tipo di adozione è consentita solo in ipotesi tassative: quando il minore sia orfano di entrambi i genitori e l adottante sia un parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest ultimo un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori; quando l adottante è il coniuge del genitore del minore; quando sia impossibile l affidamento preadottivo; quando il minore sia affetto da handicap. I requisiti degli adottanti, sono meno rigidi rispetto a quelli previsti per l adozione legittimante. Così, non si richiede che gli adottanti siano uniti in matrimonio, ma l adozione è consentita anche al single. Se però l adottante è coniugato e non separato, il minore deve essere adottato anche dall altro coniuge.

13 Non è previsto un limite massimo di età per l adottante, è però necessario che, questi superi di almeno diciotto anni l età dell adottando, eccetto in caso di adozione del figlio del coniuge. È richiesto il consenso dell adottante e dell adottando, se quest ultimo ha compiuto quattordici anni, il consenso è prestato dal legale rappresentante. Se ha compiuto dodici anni, deve essere sentito personalmente; se ha un età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. La protezione dell interesse del minore, deve essere affidata al giudizio obiettivo del magistrato e l intervento del legale rappresentante, viene considerato come parere. Con l adozione speciale, il minore entra a far parte della famiglia dell adottante, ma senza sciogliere i legami con la famiglia d origine. L adottante, ha l obbligo di mantenere, istruire e educare l adottato. Quest ultimo assume il cognome dell adottante e lo antepone al proprio. Riguardo ai principi successori, la posizione ereditaria del figlio adottivo, è equiparata a quella del figlio legittimo. All adottante, invece, non è attribuito nessun diritto di successione nei confronti dell adottato e dalla sua famiglia. L adozione dei minori in casi particolari, si concretizza in un rapporto personale esclusivo tra la persona dell adottato e quella dell adottante. Dunque non produce alcun rapporto civile tra l adottante e la famiglia dell adottato. In situazioni tassative, quando il rapporto adottivo non consente più di perseguire le finalità che ne hanno motivato la costituzione, è ammessa la facoltà di revoca. La revoca opera per indegnità dell adottato o dell adottante, dunque se: l adottato maggiore di quattordici anni ha attentato alla vita dell adottante, del coniuge, dell ascendente e dei discendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena non inferiore a tre anni; i medesimi fatti delittuosi siano stati posti in essere dall adottante ai danni dell adottato o del coniuge o dei discendenti o degli ascendenti di quest ultimo. La richiesta di revoca, può essere presentata dall adottante, dall adottato o dal Pubblico Ministero. Il Tribunale, sentite le parti, provvede alla pronuncia della sentenza. Inoltre, può dare provvedimenti opportuni circa la cura del minore, la rappresentanza e l amministrazione dei suoi beni. Conseguenza definitiva della sentenza, è l estinzione di tutti gli effetti sia di natura personale che patrimoniale, scaturiti dalla sentenza di adozione. L adozione dei maggiori di età

14 L adozione dei maggiori di età, è diretta sostanzialmente a tutelare le aspettative successorie. L adottante deve aver compiuto i 35 anni di età e superare di almeno 18 anni l età dell adottato. In casi eccezionali, il Tribunale può autorizzare l adozione se l adottante ha raggiunto i 30 anni. L adottando non può essere figlio adottivo di altra persona e figlio naturale dell adottante. Perché possa aver luogo l adozione, si richiede il consenso dell adottando, dell adottante e l assenso dei genitori e dei coniugi se, non vi è separazione legale. Finché il decreto di adozione non è emanato, il consenso può essere revocato. Il Tribunale, deve accertare che l adozione sia conveniente per l adottando, che sussistano tutte le condizioni volute dalla legge e l esistenza dei consensi e assensi. Se vi sono i presupposti, il Tribunale, con sentenza, disporrà l adozione. Questa diverrà definitiva se non verrà impugnata entro 30 giorni davanti alla Corte d appello. L adottato acquista il cognome dell adottante e lo antepone al proprio; conserva tutti i doveri e diritti verso la sua famiglia d origine; non si instaura alcun rapporto civile tra adottante e famiglia dell adottato, né tra quest ultimo e la famiglia dell adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L adozione non attribuisce alcun diritto di successione all adottante. L adottato, invece, acquista i normali diritti successori spettanti ai figli legittimi. Anche questo tipo di adozione, può essere revocata per indegnità dell adottato o dell adottante. Può essere pronunciata dal Tribunale, su istanza dell adottato, dell adottante, dei discendenti o ascendenti. Gli effetti dell adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Riferimenti bibliografici Autorino Stanzione G., (a cura di), La filiazione. La potestà dei genitori, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza Vol. IV, G. Giappichelli Editore, Cenci P., L'affidamento e l'adozione dei minori: dottrina e giurisprudenza, Pirola, Milano, Cendon P., (a cura di), La famiglia, vol. VII, Adozione (tomo primo), di Urso, E., Utet, Torino, De Curtis C., La normativa in materia di adozione e affidamento, in Petruccelli F., Petruccelli I., (a cura di), Argomenti di psicologia giuridica, Franco Angeli, Milano, Lorenzini S., Adozione internazionale: genitori e figli tra estraneità e familiarità, Alberto Perdista Editore, Mari L., Il tribunale per i Minorenni in ambito civile, in Petruccelli F., Petruccelli I., (a cura di), Argomenti di psicologia giuridica, Franco Angeli, Milano, 2004.

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