IL CONCORDATO FALLIMENTARE
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- Cipriano Bruni
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1 INTRODUZIONE AL FALLIMENTO IL CONCORDATO FALLIMENTARE DOTT.SSA CECILIA GIACOMAZZI 17 marzo 2014 Auditorium San Fedele
2 UNA VISIONE DI INSIEME IN ESTREMA SINTESI - Modalità di chiusura del fallimento - Il fallimento è già dichiarato - Si propone ai creditori un piano alternativo alla liquidazione fallimentare per consentire una rapida chiusura del fallimento
3 Dove troviamo la normativa? LE NORME SUL CONCORDATO FALLIMENTARE SONO CONTENUTE NELLA LEGGE FALLIMENTARE CAPO VII Della cessazione della procedura fallimentare SEZIONE II Del concordato ARTICOLI da n. 124 a n. 141
4 CHI PUO PRESENTARE UNA PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE IL CREDITORE DELLA SOCIETA FALLITA UN TERZO SOGGETTO. IL FALLITO: a) fallito persona fisica b) fallito società c) società in cui il fallito partecipa CON LIMITI TEMPORALI: 1) decorso almeno 1 anno dalla dichiarazione di fallimento 2) non oltre 2 anni dall esecutività dello stato passivo
5 QUANDO SI PUO PRESENTARE NESSUN LIMITE TEMPORALE PRESENTAZIONE PRIMA DELL ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO CONDIZIONE: 1) deve essere stata tenuta la contabilità un proposta 2) La contabilità deve consentire al curatore di formare ELENCO PROVVISORIO dei creditori del fallito che il Giudice Delegato deve APPROVARE prima della PRESENTAZIONE DOPO L ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO e fino alla chiusura del fallimento
6 LA PROPOSTA FORMA Domanda contenente chiara evidenza dell offerta, dei tempi di pagamento e delle garanzie Depositata in Cancelleria del Tribunale nella forma di ricorso al Giudice Delegato Sottoscritta dal legale rappresentante del proponente (se società)
7 LA PROPOSTA CONTENUTI La proposta può prevedere che la soddisfazione dei creditori avventa secondo le più varie modalità: - cessione ai creditori di beni compresi nell attivo fallimentare - accollo di debiti - attribuzione ai creditori di azioni, quote o obbligazioni - operazioni straordinarie (fusione, scissione) - cessione delle azioni «della massa» (azioni revocatorie azioni risarcitorie) SOLO SE già autorizzate dal giudice delegato - nella prassi è spesso previsto un assuntore (terzo) che rileva tutti gli attivi del fallimento e paga i debiti business La proposta deve (preferibilmente) fornire idonee garanzie per l adempimento.
8 LA PROPOSTA IL FRONTE DEL PASSIVO I CREDITORI OGGETTO DELLA PROPOSTA La proposta può rivolgersi a TUTTI i creditori E possibile però per il proponente limitare gli impegni che derivano dalla proposta ai SOLI CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO FALLIMENTARE: in questo caso la proposta deve però pervenire dopo il decreto di ammissione al passivo.
9 LA PROPOSTA IL FRONTE DEL PASSIVO TIPOLOGIE DI CREDITORI - Creditori privilegiati di vario grado - Creditori chirografari - Creditori postergati (soci che hanno finanziato la società poi fallita in un momento nel quale sarebbe stato ragionevole un aumento del capitale-art c.c.)
10 LA PROPOSTA IL FRONTE DEL PASSIVO LE CLASSI La proposta di concordato può prevedere il soddisfacimento dei creditori in classi Trattamento differenziato dei creditori raggruppandoli in CLASSI rappresentative di creditori portatori di situazioni giuridiche o interessi economici sufficientemente omogenei (evitare divisioni in classi ingiustificatamente discriminatorie) Indicazione delle ragioni del trattamento differenziato delle diverse classi
11 LA PROPOSTA IL FRONTE DEL PASSIVO CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI La suddivisione in classi operata in sede di proposta passa dal vaglio del Tribunale per valutare che ciascuna classe rappresenti interessi economici OMOGENEI - CRITERIO DELLA DIFFERENTE POSIZIONE GIURIDICA (privilegio/chirografo) - CRITERIO DEI DIFFERENTI INTERESSI ECONOMICI (fornitori/banche)
12 ITER PROCEDURALE 1) La proposta è depositata dal proponente in Cancelleria del Tribunale 2) Il giudice delegato manda la proposta al curatore per il suo PARERE (PARERE EX ART. 125 L.F.), con particolare riferimento: ai presumibili risultati della liquidazione alle garanzie offerte Il parere del curatore: a) non è vincolante; b) deve avere la caratteristica della chiarezza, della precisione e della motivazione, con adeguata disclosure sul percorso logico che ha portato a raggiungere una determinata conclusione.
13 ITER PROCEDURALE (segue) 3) La proposta è sottoposta al parere (vincolante) del Comitato dei Creditori, (unitario e motivato). 4) Se la proposta prevede la suddivisione in classi dei creditori: trasmissione al Tribunale per la valutazione sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi. Il Tribunale in questo caso non può esprimersi sul contenuto del trattamento riservato a ciascuna classe (%).
14 ITER PROCEDURALE (segue) 5) Il giudice delegato svolge un controllo di legittimità dell iter e provvede con DECRETO: - di inammissibilità / improcedibilità della proposta - di ammissibilità della proposta con conseguente ORDINE che il curatore effettui la comunicazione ai creditori della proposta, del parere del curatore e di quello del comitato dei creditori; FISSA UN TERMINE (MIN 20 MAX 30 GIORNI) entro il quale i creditori devono far pervenire al Tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso (termine prolungabile in caso di emissione obbligazionaria per convocazione assemblea degli obbligazionisti da parte del rappresentante comune).
15 ITER PROCEDURALE (segue) 6) Il curatore effettua le comunicazioni ai creditori, con la precisazione/informazione ai creditori che: i dati per una più approfondita valutazione della proposta possono essere reperiti presso ; la mancata risposta/astensione sarà considerata VOTO FAVOREVOLE (silenzio assenso)
16 ITER PROCEDURALE (segue) CREDITORI CHE HANNO DIRITTO AL VOTO In linea generale sono ammessi al voto solo i CREDITORI CHIROGRAFARI CREDITORI CHE NON HANNO DIRITTO AL VOTO: i creditori privilegiati che verranno pagati al 100% (a meno che non rinunzino al diritto di prelazione) i creditori privilegiati il cui credito viene in parte falcidiato con la proposta di concordato (i quali votano solo per la parte falcidiata, che viene considerata credito chirografario) creditori rappresentati dal coniuge del fallito, dai suoi parenti e affini fino al 4 grado e da coloro che sono diventati cessionari e/o aggiudicatari di crediti di costoro nell anno anteriore al fallimento creditori rappresentati da società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo creditori in forza di atti di acquisto dei crediti dopo la dichiarazione di fallimento (a meno che non siano banche o altri intermediari finanziari)
17 ITER PROCEDURALE (segue) MAGGIORANZE PER L APPROVAZIONE CONCORDATO SENZA CLASSI: Il concordato è approvato se ottiene il consenso di tanti creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. CONCORDATO CON CLASSI: Il concordato è approvato se ottiene il consenso di tanti creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto + se tale maggioranza si ottiene anche nel maggior numero di classi (= importanza delle classi dispari!).
18 FASE DI OMOLOGAZIONE Se la proposta di concordato viene approvata dai creditori, di tale approvazione occorre dare avviso al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti (gli ultimi due sono legittimati a opporsi alla proposta entro un termine fissato dal Giudice). Il Comitato dei creditori (in sua vece in caso di inerzia il Curatore) deve redigere una relazione motivata con il suo parere definitivo (relazione motivata ex art. 129 L.F.). Se ci sono opposizioni, davanti al tribunale si svolge un proprio giudizio, che si conclude con un DECRETO MOTIVATO con il quale il Tribunale concede o nega l omologazione dopo aver sentito le parti in contraddittorio ed essersi espresso anche sul merito della proposta oltre che sulla legittimità e sugli aspetti procedurali. Se non ci sono opposizioni, il Tribunale verifica solo la regolarità della procedura e l esito della votazione, mentre non ha il potere di entrare nel merito (=convenienza) della proposta.
19 EFFETTI DELL OMOLOGAZIONE La proposta di concordato diventa efficace ed il decreto di omologazione diventa definitivo (quando?): 1) scaduti i termini per opporsi all omologazione; 2) esaurite le impugnazioni del decreto di omologazione. A questo punto il curatore renderà il conto della gestione ai sensi dell art. 116 L.F. e il Tribunale emetterà il decreto con il quale dichiara chiuso il fallimento.
20 RISOLUZIONE DEL CONCORDATO Quando può essere richiesta la risoluzione del concordato? Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato Chi è legittimato a chiedere la risoluzione? I creditori Entro che termini può essere richiesta la risoluzione? La risoluzione va proposto entro 1 anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Quali gli effetti della risoluzione? La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento.
21 ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO Quando si può procedere all annullamento di un concordato? Perché si proceda all annullamento di un concordato occorre che vi sia dolo. In particolare l annullamento viene azionato quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell attivo (la sottrazione dell attivo può consistere nel materiale occultamento, possibile per il denaro o per i beni non risultanti da pubblici registri, nella mancata denuncia di crediti, nell adozione di artifici contabili, mentre la dissimulazione dell attivo può consistere nel compimento di atti simulati od apparenti di alienazione, come il compimento di atti giuridici finalizzati a creare l apparente estraneità di beni o diritti rispetto al patrimonio del debitore) Chi è legittimato a chiedere l annullamento? I creditori e il curatore Entro che termini può essere richiesto l annullamento? L'azione di annullamento va proposta entro 6 mesi dalla scoperta del dolo e, comunque, entro 2 anni dalla scadenza dell'ultimo adempimento previsto nel concordato. Quali gli effetti dell annullamento? La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento.
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