Area: Sicurezza Lavoro

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1 Comunicazione n 2 del 5 Febbraio 2018 ( n pagine 82 ) Area: Sicurezza Lavoro notizie, documenti sui temi del governo della salute e della sicurezza nel lavoro e sulla responsabilità sociale da impresa TEMI TRATTATI : a) ARTICOLO DI INFORTUNIO ACCADUTO : operaio incastrato tra lastre di alluminio (pag.4) b) FOTO DI UN SALDATORE : stava fumando durante l attività lavorativa (pag.5) c) SENTENZA : Manomissione di cronotachigrafo: quale normativa si applica? (pag.5) d) VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO : L importanza della Fase propedeutica (pag.8) e) I METODI per la valutazione delle azioni di traino e spinta manuali (pag.10) f) CONDUZIONE GENERATORI di VAPORE: quadro normativo (pag.13) g) E SCALE : Istruzioni per l utilizzatore (pag.19) h) APPALTI DI FORNITURE e SERVIZI : costi della sicurezza e normativa (pag.24) 1

2 i) STORIA DI INFORTUNIO: un carico facile (caduta da camion durante il carico) (pag.26) j) SENTENZA : la responsabilità di sicurezza in caso di mansioni estranee al contratto (pag.32) k) SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI : le prove di rigidezza e resistenza (pag.35) l) CAMPI ELETTROMAGNETICI : esposizione dei lavoratori al rischio (pag.37) m) STRUTTURE ROPS/FOPS/FOGS NELLE MACCHINE SEMOVENTI : quadronormativo(pag.40) n) REGOLAMENTO REACH: Valutazione e relazione sulla sicurezza chimica (pag.43) o) IMPARARE DAGLI ERRORI: esempi di infortuni quando i piedi non sono protetti (pag.47) p) LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELLE SERRE : il rischio biologico (pag.49) q) APPUNTI IN SALUTE: formazione di sani stili di vita al lavoro e fuori (pag.52) r) ANOMALIE ATTREZZATURE A PRESSIONE : segnalazioni in Regione E/R (pag.54) s) SENTENZA: Uso auto aziendale e licenziamento (pag.52) t) SENTENZA: Distacco e responsabilità in caso di infortunio (pag.55) u) SENTENZA: Licenziamento disciplinare e mancata affissione del Codice Disciplinare (pag.56) v) CONSULENTE ADR 2017 : Obbligo della relazione annuale entro Febbraio 2018 (pag.56) 2

3 w) INCIDENTI SUL LAVORO: Riconoscere accidents/incidents e near miss (pag.57) x) LAVORI IN COPERTURA: L importanza della valutazione dei rischi (pag.60) y) LE IMMAGINI DELLA INSICUREZZA: Crisi di identità di un nastro segnaletico (pag.64) z) MINISTERO DEL LAVORO: Elenco abilitati lavori sotto tensione (Decreto Gennaio 2018) (pag.66) aa) SAFETY CONTAINER: Adr/Csc/Ispezioni (pag.66) bb) EN ISO :2015 : Sicurezza Carrelli Industriali (pag.72) cc) ALCUNI IMPORTANTI ESEMPI DI CARTELLI UTILI da poter utilizzare per propria segnaletica (pag.77) dd) ESEMPI DI SITUAZIONI COSTRUTTIVE incredibili (pag.80) ee) OTTIMI ESEMPI DI SITUAZIONI DI INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI ALLA VIABILITA interna in magazzino e CARTELLI di avviso agli estranei. (pag.83) ff)riflessione (pag.87) 3

4 Operaio incastrato tra le lastre di alluminio 4

5 Sta fumando quando salda!!!!?!!!!! Manomissione di cronotachigrafo: quale normativa si applica? L applicazione dell art. 179 del c.d.s., nel caso che il conducente di un mezzo alteri il cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione dell art. 437 c.p. per avere danneggiato un impianto destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. E un altro caso quello di cui si è occupata la Corte di Cassazione in questa sentenza di quelli nei quali si è potuto riscontrare una diversità di vedute dei giudici della Corte suprema e questa volta della stessa Sezione penale, diversità che, crea disorientamento considerato che le decisioni prese dalla Corte di Cassazione fanno giurisprudenza e vengono comunemente prese a riferimento nei primi gradi di giudizio relativi a procedimenti penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La sentenza in commento 5

6 riguarda la manomissione del cosiddetto cronotachigrafo installato sui mezzi aziendali e i provvedimenti amministrativi o penali da applicare nei confronti di chi ha provveduto a farla e nell emettere la stessa la Corte suprema è stata chiamata sostanzialmente ad esprimersi sul rapporto esistente fra l art. 437 del codice penale e l art. 179 del Codice della Strada e sull applicazione o meno del principio di specialità di cui all art. 9 della legge n. 689/1981 secondo il quale, in caso di concorso di una disposizione penale incriminatrice e di una disposizione amministrativa sanzionatoria, in riferimento allo stesso fatto, trova applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all altra. Da ultimo la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo di precisare con la sentenza n del 22/3/2017 Pres. Di Tomassi, che la manomissione di un cronotachigrafo su di un mezzo aziendale, oltre ad integrare la violazione dell art. 179 del Codice della Strada costituisce anche una omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 c.p.. Nella sentenza che ora si commenta invece la stessa Sezione I penale della Corte suprema, nel rigettare il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha invece affermato che l avvenuta applicazione dell art. 179 del Codice della Strada, nella specifica ipotesi di un comportamento posto in essere da un conducente di un mezzo che abbia manomesso un cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all art. 437 del codice penale, in riferimento a quanto previsto dall art. 9 della legge n. 689 del Il caso, la sentenza del Tribunale e il ricorso in cassazione Il GUP del Tribunale ha assolto, in rito abbreviato, l autista di un autoarticolato imputato del reato di cui all'art. 437 cod.pen. accusato del reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, per avere alterato il funzionamento del cronotachigrafo digitale esistente sul mezzo di trasporto, mediante l'apposizione di una calamita. Nella motivazione il GUP aveva evidenziato che era stata dimostrata dalla difesa l'avvenuta contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 179 comma 2 e comma 9 del codice della strada e il relativo pagamento della sanzione e che l'imputato inoltre aveva ammesso di aver collocato lui stesso lo strumento di alterazione.il GUP aveva ritenuto applicabile al caso la previsione di legge di cui all'art. 9 comma l della legge n. 689 del 1981, in virtù della specialità della norma che prevede la sanzione amministrativa rispetto a quella contestata in sede penale. Lo stesso giudice aveva osservato, in particolare, che la norma del codice della strada si riferisce a 'chiunque circola' e prevede la specifica alterazione del cronotachigrafo come condotta con cui si realizza l'illecito, mentre la disposizione dell'art. 437 del codice penale è formulata in termini più generali (danneggiamento di impianti destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro) per cui la disposizione del codice della strada rappresenta un «cerchio di raggio minore inserito totalmente all'interno di un cerchio di raggio maggiore costituito dalla norma di cui all'art. 437». Secondo il GUP inoltre non vi sarebbe stata una effettiva diversità dei beni giuridici tutelati. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale. Lo stesso ha dedotto una erronea applicazione dell'art. 9 comma 1 della legge n. 689 del 1981 e delle altre disposizioni coinvolte nella operazione interpretativa. Il ricorrente ha affermato in particolare che l'alterazione del cronotachigrafo è concetto più ampio di quello di danneggiamento, posto che per realizzare un danneggiamento è necessario che l'alterazione si sia protratta per un tempo apprezzabile, 6

7 sì da divenire danneggiamento funzionale e che non vi è coincidenza nei beni giuridici tutelati, atteso che la norma del codice della strada è tesa a garantire la corretta circolazione dei veicoli e la norma penale invece è posta a tutela della pubblica incolumità per cui ha contestata la ritenuta esistenza di un rapporto di specialità tra le due disposizioni. Le decisioni della Corte di Cassazione Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha premesso che sul rapporto tra le due disposizioni in esame è già di recente intervenuta la stessa Sezione con la sentenza n del 22/5/2016 che, per un caso analogo, ha negata la ricorrenza del rapporto di specialità tra le due disposizioni in virtù della diversità dei beni giuridici tutelati (sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, quanto alla direzione funzionale dell'art. 437 cod.pen.) e in riferimento alla ritenuta diversità strutturale tra le due fattispecie.e esatto, ha evidenziato la Corte suprema, che il contenuto della disposizione incriminatrice di cui all'art. 437 del codice penale sia di maggiore «ampiezza» posto che include come destinatari, essenzialmente, tutti i soggetti su cui gravi un obbligo di prevenire, tramite impianti, apparecchi o segnali, disastri o infortuni sul lavoro ma ciò non è sufficiente ad escludere che lì dove la condotta sia posta in essere, come nel caso in esame, dal conducente del mezzo (soggetto cui è pacificamente applicabile la previsione di cui all'art. 179 del codice della strada) si venga a determinare una evidente interferenza nel raggio di azione delle due previsioni di legge aventi portata sanzionatoria.in effetti, non va trascurato, ha aggiunto la Sez. I, che la previsione dell'art. 437 del codice penale tutela la pubblica incolumità con specifico riferimento all'ambiente di lavoro, imponendo l'adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, il che direziona l'ambito applicativo della norma verso la regolamentazione delle attività produttive o comunque di impresa. Tale aspetto pone in rilievo in modo del tutto diverso la condizione del «datore di lavoro» che imponga la manomissione degli strumenti di controllo rispetto a quella del conducente del mezzo. Nel primo caso, il datore di lavoro che realizzi o imponga l'alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all'art. 437 del codice penale, atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della «rimozione» perché per rimozione (aspetto diverso dal danneggiamento, che implica una modifica dell'oggetto) può intendersi anche l'attività diretta a frustrare il funzionamento dell'apparecchio. La punibilità ex art. 437 del codice penale deriva dalla semplice attività di rimozione e prescinde, per stare al caso in esame, dal fatto che il soggetto agente circoli su strada con il mezzo di trasporto. Lì dove, di contro, l'attività di 'rimozione', per stare alla nomenclatura penalistica, sia posta in essere dal soggetto che utilizza quale conducente, contestualmente, il mezzo, come nel caso in esame, non può negarsi che la previsione dell'art. 179 del codice della strada incorpori tutte le caratteristiche obiettive del fatto (ossia il circolare con un veicolo munito di cronotachigrafo alterato). In tale seconda ipotesi, dunque, in aderenza ai principi di tipicità e specialità è da ritenersi che l'unica disposizione applicabile sia per quanto sopra detto, quella dell'art. 179 del Codice della Strada. Va pertanto affermato, ha così concluso la suprema Corte, che l'avvenuta applicazione dell'articolo 179 del Codice della Strada nella specifica ipotesi di comportamento posto in essere dal conducente di un mezzo, che abbia posto in essere l'alterazione del cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al 7

8 medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all'art. 437 del codice penale in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 legge n. 689 del Corte di Cassazione Penale Sezione I - Sentenza n del 19 gennaio 2018 (u.p. 12 settembre 2017) - Pres. Di Tomassi Est. Magi Ric. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. - L applicazione dell art. 179 del c.d.s., nel caso che il conducente di un mezzo alteri il cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione dell art. 437 c.p. per avere danneggiato un impianto destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Fase propedeutica della valutazione del rischio stress lavoro-correlato La fase propedeutica della proposta metodologica dell Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato. Costituzione del gruppo di gestione, individuazione dei gruppi omogenei, piano di valutazione e strategia comunicativa. Per la valutazione del rischio stress lavoro correlato (SLC) si deve tenere nella giusta considerazione l importanza di un percorso preliminare alla valutazione vera e propria; un percorso che permetta, ad esempio, la definizione delle figure coinvolte, la pianificazione delle attività e delle procedure da adottare e la programmazione del percorso metodologico scelto. fase propedeutica che consiste in un vero e proprio momento di preparazione dell organizzazione alle attività di valutazione e gestione del rischio.una fase in cui, vengono compiuti dei passi fondamentali per il corretto ed efficace sviluppo del percorso metodologico : definizione delle figure coinvolte e dei relativi ruoli, identificazione e pianificazione delle attività da compiere e delle procedure da adottare e programmazione delle modalità di implementazione del percorso metodologico. quattro momenti principali della fase propedeutica: costituzione del Gruppo di gestione della valutazione: tale Gruppo di gestione deve essere formalmente costituito, su iniziativa del DL, ed è generalmente composto dal DL stesso e/o dirigente delegato, RSPP, ASPP, MC (ove nominato/i) e RLS/RLST. La funzione chiave del Gruppo di gestione è quella di programmare, monitorare e agevolare l attuazione delle attività di valutazione e gestione del rischio attraverso: pianificazione delle attività, delle procedure e degli 8

9 strumenti da utilizzare, e stesura della relativa programmazione temporale (cronoprogramma); gestione e monitoraggio del percorso metodologico; informazione e coinvolgimento dei lavoratori nel percorso; approvazione dei report di valutazione e restituzione dei risultati della valutazione ai lavoratori; pianificazione degli interventi necessari a correggere e prevenire il rischio, ove presente; messa a punto di un piano di monitoraggio del rischio: a seconda della complessità organizzativa aziendale e delle specifiche esigenze relative al processo di valutazione, il Gruppo di gestione può anche prevedere la partecipazione di personale afferente a specifici servizi/uffici, quali, ad esempio, Risorse umane e Formazione, o di figure professionali con competenze specifiche già presenti all interno dell azienda quali, ad esempio, psicologi. : l utilità di prevedere la partecipazione del management in due momenti chiave per il processo decisionale: 1. in fase di avvio del percorso, per l approvazione dei piani di azione e delle procedure che verranno espletate; 2. in fase di restituzione dei risultati della valutazione e pianificazione operativa degli interventi. Tale coinvolgimento favorisce l impegno da parte del management nel percorso in attuazione e agevola l implementazione delle azioni di miglioramento che verranno definite dal Gruppo di gestione. E nelle aziende a maggiore complessità (medio-grandi) si suggerisce, di individuare e nominare, tra i componenti del Gruppo di gestione, la figura del responsabile gestionale della procedura di valutazione ; questi, ricoprendo il ruolo di project manager, agevolerà e coordinerà gli incontri, in raccordo con le figure della prevenzione, formalizzando i processi decisionali, anche al fine di creare un piano di verifica dei risultati. Sarà, compito del responsabile gestionale della procedura di valutazione verificare lo stato di avanzamento del percorso in coerenza con le tempistiche definite dal Gruppo di gestione. In considerazione degli obblighi derivanti dal processo valutativo, tale figura potrebbe anche corrispondere con il dirigente delegato dal DL. E prima di dare avvio alle attività è auspicabile prevedere per i componenti del Gruppo di gestione una specifica formazione/informazione su aspetti chiave relativi alla gestione del rischio SLC, sulla metodologia adottata e sugli strumenti di valutazione che saranno utilizzati. individuazione dei Gruppi omogenei di lavoratori su cui verrà condotta la valutazione: come indicato nelle indicazioni minime del 2010 della Commissione Consultiva Permanente, la valutazione del rischio SLC prende in esame non singoli ma Gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansione o partizione organizzativa) che risultino essere esposti a rischi dello stesso tipo, secondo una individuazione che ogni DL può autonomamente individuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale [ ]. E dunque tra i compiti del Gruppo di gestione della valutazione vi è quello di coadiuvare il DL nell identificazione di criteri adeguati da adottare per l identificazione e suddivisione dei lavoratori in Gruppi omogenei. Infatti suddividere adeguatamente i lavoratori in Gruppi omogenei è uno dei requisiti fondamentali per un efficace valutazione del rischio SLC, poiché permette la reale identificazione di eventuali aspetti critici di organizzazione e gestione del lavoro nonché dei relativi contesti condivisi, e di prevedere interventi correttivi e azioni preventive maggiormente mirate ed efficaci. E la scelta dei criteri da adottare per la suddivisione dei lavoratori in Gruppi omogenei è fortemente legata alle specificità della realtà organizzativa in cui si opera e deve avere come base il rispetto del principio di omogeneità. Dunque per Gruppo omogeneo si intende un insieme di lavoratori - di numerosità variabile - 9

10 che, coerentemente con la reale organizzazione del lavoro e con il contesto territoriale in cui opera l azienda, presenta analoghi aspetti di organizzazione e gestione del lavoro, condivide ambienti di lavoro, ha in comune un modello unico di comunicazione e una linea gerarchica diretta con la direzione sviluppo e stesura del piano di valutazione e gestione del rischio: lo sviluppo e la definizione di un vero e proprio piano di valutazione e gestione del rischio è un passaggio necessario, anche in considerazione del fatto che la valutazione del rischio SLC - così come anche previsto nelle indicazioni della Commissione - è un processo dinamico, sviluppato per fasi, con la previsione di step di verifica. È indispensabile, che il Gruppo di gestione operi una pianificazione delle attività, con una relativa programmazione temporale, attraverso la predisposizione di un cronoprogramma. In particolare per ogni singola fase del percorso metodologico vanno previsti il dettaglio delle attività da svolgere, la durata e le scadenze, gli strumenti che verranno adottati, il calendario delle valutazioni dei gruppi, i soggetti deputati ai diversi compiti e i relativi ruoli, ferma restando la possibilità di modifiche e aggiustamenti in corso d opera, giustificati da motivazioni concrete e verificabili. sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale: una volta che siano stabilite le modalità di implementazione del percorso di valutazione e gestione del rischio SLC, è necessario identificare una strategia comunicativa, finalizzata a informare e coinvolgere nel processo i lavoratori, inclusi i dirigenti e i preposti. Pertanto, il Gruppo di gestione individuerà le modalità più efficaci da utilizzare per diffondere un informativa ai lavoratori, tenendo anche conto di quelle già utilizzate con successo nell azienda, ad esempio circolare interna, bacheca aziendale, comunicazioni via /intranet ecc. l informativa deve riportare, in maniera chiara, gli aspetti riguardanti le finalità del percorso metodologico, il contesto normativo di riferimento, la metodologia valutativa individuata, gli strumenti che verranno adottati. Vanno inoltre riportate le figure coinvolte e i rispettivi ruoli, le attività previste con relative tempistiche di attuazione e i criteri utilizzati per l identificazione dei gruppi omogenei e per il coinvolgimento dei lavoratori, nonché le modalità di restituzione dei risultati della valutazione. diffusione di ulteriori informative e/o comunicazioni ai lavoratori sarà utile in momenti strategici del percorso, in riferimento alla necessità di aggiornare i lavoratori sui successivi passi che saranno compiuti, ad esempio in caso di valutazione approfondita e, successivamente, durante la fase di pianificazione degli interventi di miglioramento, qualora necessari. Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale titolo La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., I metodi per la valutazione delle azioni di traino e spinta manuali 10

11 Non solo le attività di sollevamento e trasporto, ma anche le attività manuali di traino (sforzo fisico umano nel quale la forza motrice è esercitata di fronte al corpo e diretta verso il corpo stesso) e di spinta (sforzo fisico umano nel quale la forza motrice è esercitata di fronte al corpo e in senso opposto ad esso) possono comportare rischi per gli operatori e avere come conseguenza, in mancanza di idonee buone prassi e misure di prevenzione, l insorgere di disturbi muscoloscheletrici. La valutazione del rischio consiste in tre fasi distinte: identificazione del pericolo di traino e di spinta (già operato nelle precedenti fasi con il quick assessment); stima del rischio conseguente, valutazione del rischio vera a propria. per la stima del rischio e la sua valutazione la Norma ISO prevede due differenti metodi di valutazione: metodo 1: costituisce una rapida analisi del compito, mediante prospetti di dati psicofisici, che individuano i valori di riferimento delle forze iniziali e delle forze di mantenimento considerate accettabili, in funzione delle variabili che costituiscono l'attività quali: l'altezza delle mani al punto di applicazione della forza, la distanza percorsa, la frequenza dei compiti di movimentazione, la differenza di genere. Il primo metodo non propone solamente i valori di riferimento suggeriti, ma espone anche le fasi di valutazione per la riduzione del rischio rilevato ; metodo 2: il secondo metodo proposto dalla Norma è di complessa esecuzione. Adotta una procedura per la determinazione analitica dei limiti di forza della spinta e del traino a corpo intero, utilizzando le caratteristiche sia demografiche che antropometriche della popolazione di utilizzatori prevista. Questi valori dovrebbero essere ricavati da uno studio accurato della popolazione specifica di utilizzatori. primo metodo, si basa prevalentemente su criteri e tabelle psicofisiche, determinate da S.H.Snook e V.N.Ciriello, : i vari prospetti da compilare e presenti nell'allegato A della norma: 11

12 primo prospetto: contiene uno screening di presenza/assenza del pericolo. A risposta affermativa a questa analisi occorre proseguire con il secondo prospetto; secondo prospetto: comporta la individuazione delle posizioni lavorative, del personale coinvolto e del flusso operativo; terzo prospetto: vi si trova la scheda per la valutazione dei fattori di rischio potenziali. In sostanza questa tabella è una check list che propone svariate domande su sei elementi da analizzare preventivamente al rilievo delle forze e cioè: il compito da eseguire, l'oggetto da spostare, la caratteristica delle ruote presenti, l'ambiente di lavoro ove è eseguita, le capacità individuali dell'operatore ed eventuali altri fattori presenti. La compilazione della checklist prevede una risposta del tipo si/no, ove la risposta affermativa individua la presenza di rischio. Quando il rischio è presente, si devono trascrivere le motivazioni della identificazione del pericolo, e i possibili suggerimenti e azioni di miglioramento. quarto prospetto: si esegue la determinazione delle forze iniziali e di mantenimento. Per effettuare una corretta valutazione, occorre rilevare: l'altezza delle mani; la distanza di spinta o traino; la frequenza delle azioni di spinta/traino, sia iniziale sia di mantenimento; la popolazione lavoratrice, cioè la sua composizione: interamente maschile (usare i limiti per i maschi) oppure interamente femminile o mista maschi/femmine (usare i limiti per le femmine). il metodo 1 individua solamente due condizioni: presenza o assenza di rischio (fascia rosso/fascia verde), proponendo però tre possibili condizioni che coinvolgono anche i risultati della compilazione del prospetto 3 (o del quick assessment) riguardante la sussistenza possibili altri fattori di rischio presenti. qualche informazione sul secondo metodo proposto dalla Norma Il metodo 2, di complessa esecuzione, e si divide in quattro parti: Parte A Determinazione dei limiti di forza muscolari: individua i limiti di forza sulla base delle misurazioni di forza statica e li pondera secondo le caratteristiche della popolazione (ovvero, età, genere e statura) e i requisiti del compito (ovvero frequenza, durata e distanza del compito di spinta/traino); Parte B Determinazione dei limiti di forza derivati da compressioni spinali: tiene conto dei risultati di studi su forze compressive spinali lombari in compiti di spinta/traino e regola le forze di spinta/traino secondo i limiti di compressione spinale per età e sesso; Parte C Determinazione dei limiti delle massime forze accettabili; identifica la forza massima applicabile selezionando il limite più protettivo derivato da parte A e da parte B; Parte D Determinazione dei limiti di sicurezza: definisce i limiti di sicurezza determinando il moltiplicatore di rischio m r. A differenza del primo metodo il moltiplicatore di rischio m r è suddiviso in tre fasce per la determinazione del livello di rischio (verde, giallo e rosso). le fasce sono così definite: 12

13 a. Zona verde (rischio accettabile): il rischio di malattia o lesione è trascurabile oppure è a un livello accettabilmente basso per l'intera popolazione degli operatori. Non occorre alcuna azione; b. Zona gialla (rischio accettabile sotto condizione): esiste un rischio di malattia o lesione che non può essere trascurato per l'intera popolazione o parte di essa. Il rischio deve essere stimato ulteriormente, analizzato assieme ai fattori di rischio ulteriori e seguito quanto prima possibile da una riprogettazione. Se la riprogettazione non è possibile, si devono prendere misure per controllare il rischio; c. Zona rossa (rischio non accettabile): esiste un considerevole rischio di malattia o lesione che non può essere trascurato per la popolazione. È necessaria un'azione immediata per ridurre il rischio (per esempio, riprogettazione, organizzazione del lavoro, istruzione e addestramento dei lavoratori). per il momento, la complessità del Metodo 2 ne consiglia l'utilizzo solamente in casi particolari, con il TR ISO sono state introdotte notevoli semplificazioni nell utilizzo del Metodo 2 che si basa su robusti dati e studi fisiologici. E tali semplificazioni prevedono il solo ricorso ai dati di riferimento di tabelle pre-determinate e chiariscono che, nella pressoché totalità dei casi, i valori di riferimento (forza raccomandata) derivano dai limiti di forza muscolare (parte A), essendo molto elevati quelli derivanti dalle compressioni spinali del rachide lombare. Il vantaggio delle relative tavole di riferimento è che i dati sono espressi in relazione alla composizione della popolazione per genere ma anche per specifiche popolazioni senior o per popolazioni non lavorative, nonché per una gamma assai articolata di altezze da terra delle mani durante le azioni di spinta e traino. una ulteriore semplificazione della procedura prevista dal TR ISO a proposito del metodo 2 di ISO potrà comunque portare a una sua più generalizzata applicazione visto che alcuni dati preliminari indicano che tale metodo, semplificato, potrebbe risultare, in diversi casi, più protettivo del metodo 1 (basato su criteri psicofisici) finora più largamente utilizzato.comunque, indipendentemente dal metodo usato, il problema principale nella valutazione delle azioni di Traino e Spinta rimane quello di una adeguata rilevazione delle forze effettivamente esercitate (iniziali e di mantenimento) attraverso l uso delle diverse tipologie di Dinamometri reperibili sul mercato e la non semplice questione della interpretazione dei risultati dagli stessi forniti (specie per quelli elettronici di ultima generazione). Piano Nazionale della Prevenzione : linee di indirizzo per l applicazione del titolo VI e all. XXXIII del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC), Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo 13

14 in riferimento a: - TUSL D. Lgs. 81/2008 Art. 73-bis - D.M. 01 Marzo Direttiva PED 2014/68/UE (Decreto attuazione D. Lgs 26/2016) - Norme tecniche UNI Il conduttore di generatori di vapore è una figura tecnica con requisiti stabiliti in prima istanza dalla definizione del vecchio Regio Decreto 824 del , poi dal DM e successive modifiche del Certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (Patente) Il generatore di vapore è l insieme composto dalla caldaia e dagli organi di controllo e sicurezza garantiti come unica macchina dal Costruttore, la caldaia è definita come una struttura in pressione comprendente il focolare ove possono crearsi pericoli di surriscaldamento. La patente per conduttore di generatori di vapore ed acqua surriscaldata si articola nei seguenti gradi: IV grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 ton/h di vapore (superficie di scambio termico a 30 m2 ). III grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 ton/h di vapore (superficie di scambio termico a 100 m2 ). II grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 ton/h (superficie di scambio termico a 500 m2 ). I grado: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi producibilità e superficie di scambio. 2. Requisiti di abilitazione Per l'ammissione agli esami per il conseguimento di ciascuno dei seguenti gradi di abilitazione è necessario che l'aspirante sia in possesso dei requisiti sotto indicati: IV grado: abbia prestato un tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato. III grado: abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 ton/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso 14

15 un generatore di vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 m²; II grado: abbia prestato un tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3 ton/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 100 m²; I grado: a) sia in possesso di laurea di ingegneria o di laurea in chimica industriale, di diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti, o di istituto tecnico industriale limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente, oppure sia in possesso del certificato di 2 grado rilasciato a norma del presente decreto da almeno un anno, purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (art.1, D.M. 7 febbraio 1979); b) abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 ton/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m². Per quanto riguarda gli esami di idoneità che l allievo deve superare, a puro titolo di esempio uno stralcio della normativa citata: Art. 12 Le sessioni di esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolte nelle epoche e nelle località indicate nell'allegato 1 annesso al presente decreto (sostituito dall allegato 1 del DM ). Ogni modifica od integrazione al suddetto prospetto è determinata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita l'associazione Nazionale per il Controllo della Combustione. I dirigenti degli ispettorati provinciali del lavoro competenti per territorio sono autorizzati a tenere ogni anno, nelle epoche fissate, le sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che saranno rese note, mediante manifesto, a cura dell'associazione Nazionale per il Controllo della Combustione. 3. Esonero Patente Per quanto riguarda gli esoneri da detta conduzione, totali o parziali, vengono stabiliti lo stesso anno con DM , DM ed altri documenti seguenti. Il DM ha integrato il vecchio del 1927 e considerando l evoluzione di nuove tecnologie, introduce il concetto di sorveglianza discontinua anche da remoto. In particolare, agli art. 28, 29, 39, 41, 43, stabilisce i seguenti tipi di esonero regolamentati: - Generatori di vapore di piccola potenzialità con prodotto PV 300 Kg/cm2 x litri e P 10 Kg/cm2 : esonero totale. - Generatori di vapore ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità con prodotto PV 3000 Kg/cm2 x litri, P 12 Kg/cm2 e nei quali la separazione del vapore dal livello del liquido non è netta: esonero totale. - Generatori di vapore a bassa pressione con P 1 Kg/cm2, Superficie di riscaldamento 100 m2, Potenzialità 2 ton/h : esonero totale. - Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco (es. elettrici): esonero totale. - Generatori vapore a funzionamento automatico (eccetto combustibili solidi non polverosi) con P 15 Kg/cm2 e Potenzialità 3 ton/h: esonero dalla conduzione continua. In tutti gli altri casi si parla ancora di presenza continua del Conduttore. 15

16 N.B. Come concetto di producibilità, l art. 2 del DM considera quella massima continua dichiarata dal Costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore. 4. Tirocinio per il conseguimento del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore Chiunque voglia condurre un generatore di vapore, di qualunque producibilità, salvo le eccezioni previste dalla legge, deve possedere un certificato di abilitazione.per ottenerlo è necessario aver superato un esame specifico.per partecipare alla particolare sessione di esami l'interessato deve: essere maggiorenne; presentare apposita domanda, in carta legale, alla circoscrizione Direzione Provinciale del Lavoro, dove si svolge la sessione di esami. Alla domanda, oltre alla documentazione indicata all'articolo 3 del D.M. 1 marzo 1974, deve essere allegato il libretto personale di tirocinio, che viene rilasciato dall'u.f. Impiantistica di riferimento. Risulta necessario, ai sensi dell'art.8 D.M. 1 marzo 1974, che venga effettuato, durante il periodo di tirocinio, un accertamento sulle effettive condizioni del tirocinio da parte di un operatore dell'u.f. Impiantistica, il cui risultato deve essere annotato sul libretto personale di tirocinio. 5. La Direttiva PED e le norme tecniche La Direttiva 97/23/CE attuata con il D. Lgs 93/2000 prima, e poi nel 2016 con la Direttiva 2014/68/UE PED, Pressure Equipment Directive attuata con il D. Lgs 26/2016, vedi il testo consolidato D.Lgs 59/2000 coordinato 2016, rimanda alle norme armonizzate per la Direttiva PED, in particolare: 16

17 EN :2012 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia EN Caldaie a tubi da fumo - Parte 2: Materiali per le parti in pressione delle caldaie e degli accessori I prodotti e insiemi della Direttiva PED anche se marcati e certificati CE devono essere sottoposti, tranne casi particolari, a verifiche di primo o nuovo impianto e periodiche. Tale decreto si riferisce a tutti i serbatoi in pressione >0,5 bar. UNI studia e promuove la specifica tecnica UNI/TS Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata", che fa parte della serie di specifiche e norme elaborate in conformità alle indicazioni dell art. 3 del decreto del Ministero delle Attività produttive 1 dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93". Specifiche tecniche e norme di cui all'art. 3 disposizioni del D.M. n. 329/2004 La serie di specifiche e norme in oggetto sono state emesse a punto con il contributo dell INAIL, del Forum degli Organismi Notificati, del Coordinamento Tecnico Interregionale e delle associazioni di categoria interessate, nell ambito dell incarico conferito all UNI dal Ministero delle Attività produttive al fine di supportare le disposizioni del D.M. n. 329/2004. Le specifiche tecniche e norme in oggetto sono articolate nella serie UNI TS "Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione", Parti da 1 a 9. UNI TS :2010 Questa specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione, a focolare con rischio di surriscaldamento, destinate alla produzione di vapore d acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura > 110 C, con pressione massima ammissibile (PS) > 0,5 bar rientranti nel campo di applicazione del D.M. n 329/2004 Visto l alto livello di automazione raggiunto al giorno d oggi dai moderni generatori di vapore e acqua surriscaldata, viene distinta la SORVEGLIANZA dalla CONDUZIONE in funzione delle apparecchiature automatiche di cui può essere fornito il generatore: - Sorveglianza per funzionamento automatico del generatore. - Conduzione per il funzionamento non automatico del generatore + controllo dei dispositivi. Dopo aver definito i requisiti generali per la Sorveglianza, questa viene distinta in Sorveglianza con assistenza continua e Sorveglianza senza assistenza continua fino ad un massimo di 24h, ed oltre le 24h fino ad un massimo di 72h. Non rientrano nel campo di applicazione della seguente specifica i seguenti tipi di generatori: 17

18 - Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco. - Generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V 3000 bar x litri e PS 12 bar. - Generatori di vapore a bassa pressione aventi PS 1 bar, Superficie di riscaldamento 100 m2 e Potenzialità 2 ton/h. - Generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS 5 bar, Temperatura massima dell acqua 120 C, Superficie di riscaldamento 100 m2 e Potenzialità 2 ton/h, considerando convenzionalmente la potenza di 0,69 kw (600 kcal/h) di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1 kg/h di vapore d acqua. - Generatori aventi volume V 5 l indipendentemente dal valore di PS. Il DM 11 Aprile 2011 invece disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro (vedi Allegato VII del Dlgs 81/2008 Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ) nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati per l effettuazione delle suddette verifiche. Il D.Lgs 4 Luglio 2014 n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica) pone maggiori responsabilità a tutti gli operatori che in un qualche modo consumano energie, obbligando anche le aziende, a tutti i livelli, di procedere ad iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi. 6. Estratto TUS D. Lgs. 81/2008 (*) Articolo 73-bis Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore 1. All Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente. 3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma l applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74. ; NB. Il Decreto 151/2015, fa ordine su diverse norme che avevano portato incertezza sull'obbligo del Patentino, e ne ripristina l obbligatorietà del certificato di abilitazione, tramite l introduzione nel TU 81/08 dell obbligo formativo (modifiche all articolo 73 del TU indicate dal Decreto 151/2015 Capo III, Articolo 20, comma m) relativo all uso dell attrezzatura di lavoro generatore di vapore. (*) "Articolo inserito dall art. 20, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183 (G.U. n. 221 del 23/09/ S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015" 18

19 INTERPELLO N. 11/2015 del 29/12/2015 Composizione commissione d esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore DECRETO MINISTERIALE 1 marzo 1974 Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (G.U. 16 aprile 1974, n. 99). con successive modifiche e integrazioni di cui al D.M.del 7 febbraio 1979 (G.U. 16 aprile 1974, n. 99) Testo coordinato del Decreto Legislativo 93/2000 PED (Pressure Equipment Directive) con evidenziate modifiche, sostituzioni e soppressioni, introdotte dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 (Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE). EN Scale - Istruzioni per l Utilizzatore EN Scale - Istruzioni per l Utilizzatore il quadro normativo delle scale portatili può essere sintetizzato: - nel D.Lgs 81/08, in particolare l'art. 133, il relativo Allegato XX (Legislazione) - nelle norme tecniche UNI EN 131 Parte 1 e 2a (norme di buona tecnica) - nelle Linea Guida ISPESL per la scelta, l uso e la manutenzione delle scale portatili del Settembre 2004 (Guide INAIL già ISPESL) la UNI EN 131-3, fornisce consigli sull utilizzo in sicurezza delle scale contemplate nello scopo e campo di applicazione della UNI EN e conformi ai requisiti della UNI EN 131-1, della UNI EN e della UNI EN Le informazioni di base devono essere riportate sotto forma di pittogrammi ben visibili, codificati, ad uso degli utilizzatori delle scale. Riferimenti normativi di legge L uso delle scale è normato dal Titolo III Capo I Uso delle attrezzature di lavoro e dal Titolo IV Cantieri temporanei e mobili del D.Lgs.81/08. Sono particolarmente significativi gli articoli del Titolo III: - Art. 69 comma 1 Definizioni - Art. 70 comma 4 Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro - Art. 71 Obblighi del Datore di lavoro correlati all uso delle attrezzature - Art. 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature - Art. 73 Informazione, formazione e addestramento E del Titolo IV: 19

20 - Art. 107 Definizione lavoro in quota - Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota - Art. 113 Scale - Allegato XX Costruzione e impiego di scale portatili Riferimenti normativi di buona tecnica - EN 131 parte 1: definizioni generali, Terminologia, Tipi, dati dimensionali di progetto - EN 131 parte 2: definizioni requisiti, prove per verifiche meccaniche, progetto, marcatura - Acal 100 parte 1: definizioni generali, Terminologia, Tipi, dati dimensionali di progetto - Acal 100 parte 2: definizioni requisiti, prove per verifiche meccaniche, progetto, marcatura - Linea Guida ISPESL per la scelta, l uso e la manutenzione delle scale portatili ACAL 1 e 2 sono norme tecniche adottata a livello di associazione costruttori di attrezzature di lavoro, per dichiarare la conformità di un prodotto (non certificabile EN131 ) al D.Lgs 81/2008. Presunzione di conformità delle scale portatili Costituisce Presunzione di conformità al D.Lgs. 81/08 la dichiarazione di conformità, emessa secondo la norma tecnica UNI EN 131 parte 1 e 2, ovvero secondo le norme Acal 100 parte 1 e 2, da un Laboratorio ufficiale e riconosciuto come definito nell allegato XX del D.Lgs. 81/08. Il costruttore italiano o di altro paese europeo si può comunque riferire ad altre specifiche tecniche adottate da Associazioni di riferimento, purché supportate da certificati di Laboratorio ufficiali e riconosciuti, e comunque rispettose del D.Lgs. 81/08. Le informazioni di base che devono essere riportate, sotto forma di pittogrammi ben visibili, su tutte le scale progettate per essere utilizzate come scale di appoggio sono le seguenti: a) leggere le istruzioni (esempio figura 1); b) carico massimo (esempio figura 2); c) angolo corretto di appoggio (esempio figura 3); d) appoggiare su una base piana (esempio figura 4); e) non sporgersi (esempio figura 5); f) assicurarsi che non vi sia sporco a terra (esempio figura 6); g) appoggiare su una base solida (esempio figura 7); h) estensione della scala oltre il punto di arrivo (esempio figura 8); i) non scendere dal lato della scala (esempio figura 9); j) usare la scala con l'orientamento corretto [solo se necessario a causa della struttura della scala] (esempio figura 22). Pioli o gradini utilizzabili Ogni scala progettata per essere utilizzata come scala di appoggio deve essere provvista di marcatura indicante che i tre pioli più alti non devono essere utilizzati per sostarvi. La marcatura può essere posta sul montante della scala o preferibilmente sul primo piolo o gradino da non utilizzare per sostarvi. Ogni scala progettata per essere utilizzata come scala di appoggio deve essere provvista di marcatura indicante i pioli o i gradini che non devono essere utilizzati per sostarvi. 20

21 a) Assicurarsi di essere in condizioni fisiche che consentano l'uso della scala. Alcune condizioni mediche, assunzione di farmaci, o abuso di alcol o droghe potrebbero rendere l'uso della scala non sicuro; b) se si trasporta la scala su un portapacchi o in un autocarro, assicurarsi che sia correttamente posizionata per evitare danni; c) ispezionare la scala dopo la consegna e prima del primo utilizzo per verificare le condizioni e il funzionamento di ogni sua parte; d) controllare visivamente che la scala non sia danneggiata e che possa essere utilizzata in modo sicuro all'inizio di ogni giornata di lavoro; e) per gli utilizzatori professionali è richiesta un ispezione periodica regolare; f) assicurarsi che la scala sia adatta all'impiego specifico; g) non utilizzare scale danneggiate; h) rimuovere dalla scala ogni traccia di sporcizia, come vernice fresca, fango, olio o neve; i) prima di utilizzare una scala sul luogo di lavoro, dovrebbe essere eseguita una valutazione del rischio in conformità alla legislazione del Paese di utilizzo. Collocazione e montaggio della scala a) La scala deve essere montata nella posizione corretta, ovvero con la corretta angolazione per una scala di appoggio (angolo di inclinazione circa 1:4), con i pioli o i gradini orizzontali e completamente aperta per una scala doppia; b) i dispositivi di ritenuta, se previsti, devono essere completamente bloccati prima dell'uso; c) la scala deve trovarsi su una base piana, orizzontale e non mobile; d) una scala di appoggio dovrebbe appoggiarsi contro una superficie piana e non fragile ed essere assicurata prima dell'uso, per esempio legandola o utilizzando un dispositivo di stabilizzazione adatto; e) la posizione della scala non deve mai essere modificata dall alto; f) quando si posiziona la scala tenere conto del rischio di collisione con la stessa, per esempio di pedoni, veicoli o porte. Assicurare le porte (non le uscite antincendio) e le finestre, quando possibile, nell'area di lavoro; g) identificare tutti i rischi elettrici nell'area di lavoro, come linee aeree o altre apparecchiature elettriche esposte; h) la scala deve poggiare sui piedi e non sui pioli o sui gradini; i) la scala non deve essere collocata su superfici scivolose (come ghiaccio, superfici lucide o superfici solide molto sporche), a meno che non vengano adottate misure idonee a evitare lo scivolamento della scala o assicurare una sufficiente pulizia delle superfici sporche. 21

22 3. Angolo di appoggio corretto... 22

23 7. Montare su una base solida... 23

24 9. Non scendere dal lato della scala 16. Rivolgersi verso la scala per la salita e la discesa Appalti di forniture e servizi: costi della sicurezza e normativa sull assegnazione degli appalti di forniture e servizi con riferimento ai problemi applicativi in materia di tutela della salute sul lavoro. Costi della sicurezza, rischi interferenti e riferimenti giurisprudenziali. queste attività che insistono in gran parte all interno degli ambienti di lavoro possono determinare forti interferenze e aumentare il livello di rischio dei lavoratori. contenuto nel D.Lgs. 50/2016 riguardo ai costi della sicurezza. nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante (SA), al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti della procedura i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso. In riferimento al contenuto dell art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione: 24

25 delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale, degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). E le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Le diverse tipologie di oneri per la sicurezzanel Codice dei Contratti pubblici distinguiamo quindi due tipologie di oneri per la sicurezza: 1. Rappresentata da oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all eliminazione dei rischi da interferenza e quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI: 2. Rappresentata dai costi specifici relativi all attività dell impresa concorrente (quindi oneri interni). oneri finalizzati all eliminazione dei rischi da interferenze devono essere adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI (da allegare al CSA per essere recepiti nel contratto) e obbligatoriamente indicati nel bando di gara o, comunque, negli atti della procedura di selezione dei concorrenti, anche nell ipotesi in cui siano pari a zero, a pena di legittimità della stessa. Non possono mai essere soggetti a ribasso d asta da parte dei concorrenti trattandosi di costi necessari finalizzati alla massima tutela dell integrità e salute dei lavoratori. La valutazione degli oneri non soggetti a ribasso d asta e alla predisposizione del DUVRI risulta in capo al Servizio Prevenzione Protezione sono rischi interferenti per i quali occorre la predisposizione del DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori a quelli specifici dell attività appaltata) richieste esplicitamente dal committente. Sono,, aperti al confronto concorrenziale e soggetti a ribasso, gli oneri concernenti i costi specifici connessi con l attività delle imprese Questi oneri vanno indicati dai concorrenti nelle rispettive offerte affinché la stazione appaltante possa valutarne la congruità (nel procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da appaltare. in relazione al D.Lgs. 50/2016 poi il comma 5 l art. 97 (Offerte anormalmente basse): 5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa 25

26 esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. alcuni riferimenti giurisprudenziali. Riferimenti giurisprudenziali sugli oneri per la sicurezza riguardo alla non indicazione degli oneri in offerta, alcune sentenze: La mancata indicazione degli oneri di sicurezza economica in offerta è legittimo motivo di esclusione in quanto richiesto in modo espresso dalla Legge (TAR Salerno sez. I 6 luglio 2016 n. 1604); La mancata indicazione degli oneri della sicurezza in offerta economica è causa di esclusione dell impresa anche nel silenzio del bando di gara (Consiglio di Stato sez. V sentenza n del ); È illegittima l esclusione dell impresa che non abbia indicato nella propria offerta economica gli oneri per la sicurezza aziendale ove la stessa non sia stata invitata dalla S.A. a regolarizzare l offerta (Consiglio di Stato sez, III 9 gennaio 2017 n. 30). Inoltre la Corte di Giustizia ( in C-27/15) ha chiarito che nell ipotesi in cui una condizione per la partecipazione alla gara, pena esclusione, non sia espressamente prevista dai documenti di gara e possa essere identificata solo con un interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, la SA può accordare all escluso un termine per regolarizzare la sua omissione. Storie di infortunio: un carico facile 26

27 Un infortunio nella fase di fissaggio e sbloccaggio di un carico su rimorchio: come è avvenuto l incidente, le cause e come si sarebbe potuto evitare. un autista mentre sistemava una cinghia che serviva per bloccare alcuni bancali di pannelli di legno al pianale di un semirimorchio, è caduto dal carico che stava assicurando, precipitando a terra. Che cosa è successo Un autista mentre sistemava una cinghia che serviva per bloccare alcuni bancali di pannelli di legno al pianale di un semirimorchio, è caduto dal carico che stava assicurando, precipitando a terra. Il lavoratore ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato all ospedale in prognosi riservata. Chi è stato coinvolto Marcovalerio era un autista di 48 anni dipendente di un importante azienda di trasporti. A seguito dell infortunio, l Inail ha riconosciuto un inabilità temporanea di 504 giornate e un invalidità permanente del 70%. L infortunato ha riportato un deficit cognitivo e non ha più potuto riprendere alcuna attività lavorativa. Dove e quando L infortunio è avvenuto nel maggio 2013 all interno di un azienda di lavorazione del legname della provincia di Alessandria. Che cosa si stava facendo Le operazioni di carico svolte dai carrellisti dell azienda produttrice di pannelli in legno erano presidiate da Marcovalerio che mediante alcune cinghie fissava di volta in volta i pannelli di legno al pianale del semirimorchio. Per consentire le operazioni di carico, l autista aveva preventivamente spostato il telo superiore e laterale sinistro verso la cabina di guida e tolto le centine dello stesso lato guida. In un primo tempo ha fissato i ganci delle cinghie sotto il pianale sul lato destro, opposto al lato guida, ha fatto passare le cinghie tra la sponda e il telo e le ha posizionate sul pianale del semirimorchio. Successivamente, è salito sul pianale e ha gettato le restanti parti di cinghia verso l esterno passandole sulla sommità del lato destro e adagiandole a terra a lato del semirimorchio (schema 1). Schema 1: posizione della cinghia prima dell inizio delle operazioni di carico Vista posteriore autocarro 27

28 Le operazioni di carico erano iniziate in prossimità della cabina di guida dell autocarro e quindi Marcovalerio fissava il carico man mano che veniva completato, facendo passare le cinghie, situate a terra sul lato destro del mezzo sopra il carico verso il lato opposto (schema 2). Schema 2: posizione della cinghia al termine delle operazioni di carico Vista posteriore autocarro 28

29 Al termine delle operazioni di carico, l autista è salito sui pannelli di legno e, dopo aver recuperato la cinghia, l ha gettata sul lato guida per metterla in seguito in tensione e agganciarla al semirimorchio. A un certo punto Per mettere in tensione manualmente la quarta cinghia sfruttando il proprio peso, Marcovalerio l ha afferrata ed ha abbandonato l appoggio dei piedi sul carico (schema 3). Schema 3: posizione di Marcovalerio nell operazione di tensionamento della cinghia, prima della caduta a terra Vista posteriore autocarro. 29

30 Nella fase di discesa di Marcovalerio verso il pavimento, la cinghia si è sganciata dal pianale cui era ancorata sul lato destro del semirimorchio, facendolo precipitare; il lavoratore ha urtato violentemente la testa contro il pavimento perdendo conoscenza. insieme al mio collega (io a piedi e lui sul carrello) ci dirigevamo in magazzino per abbinare un pacco di pannelli di compensato per poi caricarli. Quando eravamo a circa 30 metri dal camion in caricamento, ho sentito un forte colpo, rumore insolito per quelli che si sentono durante le lavorazioni, mi sono voltato ed ho visto l autista del camion disteso a terra. Cosa si è appreso dall inchiesta Lo spostamento delle cinghie adagiate a terra esternamente alla sponda sul lato chiuso dal telo e il completamento del passaggio sotto la centinatura, richiedeva un operazione manuale dall'interno del semirimorchio, già parzialmente caricato, a contatto con il carico. Ionel, autista di un altro mezzo che stava seguendo il proprio carico di pannelli, infatti, ha confermato che Marcovalerio quel giorno 30

31 era salito sul carico. Dal lato aperto del semirimorchio il fissaggio del carico con le cinghie appariva come segue. Nella zona vicina alla cabina di guida, due cinghie (n. 1 e n. 2) erano in trazione e fissate alla sponda ormai chiusa con carico terminato per quell area. La terza cinghia si trovava invece arrotolata sul carico mentre la quarta cinghia era arrotolata sul pavimento.dopo aver agganciato quattro cinghie dal lato destro del semirimorchio dove il telo era abbassato, è probabile che Marcovalerio sia salito sopra al carico di pannelli ad un altezza di circa 2,80 m da terra. Inoltre, sul pannello in legno più esterno del carico, in corrispondenza della posizione delle cinghie n. 3 e n. 4 non ancora in tensione, era visibile l impronta di una scarpa sinistra che corrispondeva per conformazione della suola alle scarpe indossate da Marcovalerio al momento dell infortunio. I segni marcati e ben definiti indicano una pressione significativa della suola della scarpa sul pannello in legno, che corrisponde, verosimilmente, ad una forza esercitata pari almeno al peso di chi ha tirato la cinghia per assicurare il carico, prima di completare l'operazione di fissaggio sul lato aperto.nonostante l'azienda di trasporti avesse organizzato correttamente incontri di formazione e informazione per gli autisti, nella realtà i lavoratori, operando principalmente in aziende diverse, eseguono in piena autonomia le operazioni di fissaggio del carico sui loro mezzi di trasporto. Un collega di Marcovalerio ha, infatti, specificato: Ogni carico condiziona il modo di operare il fissaggio delle cinghie e ogni autista segue le sue procedure in base a come si sente più sicuro nell operazione. Normalmente, andando a caricare in varie aziende con tipologie differenti di carico, il fornitore della merce indica il modo corretto per fissare il carico in sicurezza senza danneggiarlo e l autista, di conseguenza, seguendo le indicazioni fornitegli si attiva con il suo metodo a fissare le cinghie. Tale affermazione lascia intendere che ci sia tra gli autisti una sorta di subcultura che riguarda le abilità nel fissaggio dei carichi, che poco ha che vedere con la formazione e informazione aziendale, che comunque è stata effettuata. Si può verosimilmente supporre che Marcovalerio, sicuro delle sue capacità, abbia adottato di sua iniziativa un comportamento anomalo, nella sua metodologia operativa, che l'ha portato ad avere un'eccessiva tranquillità, spingendosi oltre i normali limiti di precauzione per operare in sicurezza. Decisiva è stata l'operazione di tirare la cinghia puntando il piede sul pannello verticale del carico già fissato e di sfruttare il peso del proprio corpo per la trazione prima di scendere a terra e fissare la cinghia al cricchetto che serve per metterla in tensione e in sicurezza. Raccomandazioni L attività di formazione/informazione è indispensabile, oltre che prevista a livello normativo, ma da sola non é sufficiente. Soprattutto quando il lavoratore si viene a trovare in ambienti esterni all'azienda di appartenenza, rimane una significativa componente di autonomia e discrezionalità che sfugge alle nozioni apprese nella formazione e che sovente prevale sulle raccomandazioni teoriche ricevute. L'agire umano, in questo senso, diventa imprevedibile perché le situazioni sono elaborate da chi le vive e vengono adattate al proprio modo di approcciare la 31

32 realtà. In questo senso è evidente che, oltre alla formazione specifica in certi settori, sia indispensabile sensibilizzare e formare i lavoratori all'utilizzo di processi di problem solving dedicati a incrementare quegli strumenti intellettuali utili nei momenti in cui, fuori dall'ambiente protetto aziendale, si trovano a farsi carico di scelte operative che in alcuni casi possono rivelarsi fatali. Per la loro incolumità, gli autisti predispongono il mezzo al carico/scarico attraverso lo spostamento dei teloni laterali, rimozione centine da un lato o in base ad esigenze sui due lati. Invece, non devono partecipare alle operazioni di carico/scarico posizionandosi in zona indicata dall azienda ospitante. Rimane l obbligo da parte dell autista del fissaggio del carico prima di eseguire il trasporto o del suo sbloccaggio nella fase di consegna. Nelle fasi di fissaggio e sbloccaggio del carico gli autisti devono sottostare alle seguenti disposizioni: divieto assoluto alla salita sul carico; utilizzo corretto della scala in dotazione all autocarro; utilizzo di attrezzature (scala a palchetto, piattaforme), fornite dall azienda ospitante, che deve essere concordato preventivamente da parte della propria azienda di appartenenza, nel caso in cui la scala in dotazione non sia adatta a garantire un accesso sicuro in quota, in relazione alla tipologia del carico. Come è andata a finire Nell inchiesta non si sono evidenziate responsabilità nei confronti del datore di lavoro dell azienda per cui lavorava Marcovalerio. I colleghi di lavoro hanno aderito volontariamente a un fondo di solidarietà, della durata di un anno, per compensare le minori entrate economiche causate dall assenza dal lavoro e anche la direzione dell azienda ha partecipato all iniziativa. Non riuscendo ad accettare la situazione, i familiari si sono subito mobilitati per attivare anche su base civile un contenzioso con l azienda per il riconoscimento di un indennizzo dei danni subiti dal loro congiunto. Il processo civile non ha portato a esiti differenti da quanto già emerso in sede penale e non sono state accertate responsabilità, né riconoscimenti di indennizzi economici. Marcovalerio, purtroppo, ha riportato un danno cognitivo permanente che a distanza di tempo non accenna a regredire e non è attualmente in grado di condurre una vita autonoma. L azienda ha offerto alla moglie di Marcovalerio un posto di lavoro come addetta al centralino e alla portineria ma l offerta è stata rifiutata. Evidentemente, i familiari di Marcovalerio si stanno misurando con un dramma di proporzioni immense, difficile da accettare, che tocca sia la sfera degli affetti avendo perso il loro congiunto, presente fisicamente ma svuotato di tutti gli aspetti cognitivi, sia il versante economico. Infatti, a seguito dell infortunio si è ridotta significativamente la fonte di reddito che permetteva alla famiglia di condurre una vita senza privazioni e di pagare il mutuo gravante sull abitazione acquistata in precedenza. Le responsabilità di sicurezza in caso di mansioni estranee al contratto 32

33 Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sulle responsabilità per un infortunio durante attività di verifica della tenuta di un serbatoio con aria compressa e sulla richiesta a un lavoratore di attività estranee al contratto. Non sono inusuali le situazioni in cui ai lavoratori vengono richieste attività estranee a quanto previsto nel contratto e che, anche in relazione alla probabile mancanza di idonea formazione, nascondono al loro interno rischi inattesi o, comunque, pericoli per la loro incolumità. una recente sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza n del 5 ottobre 2017, che tratta il ricorso relativo al giudizio su un infortunio durante attività di verifica della tenuta di un serbatoio con aria compressa. Nella sentenza n si indica che la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Firenze - Sez. Distaccata di Pontassieve nei confronti di B.A. in relazione al reato previsto dall'art. 590, commi 1 e 3, cod. pen. per avere cagionato, in qualità di datore di lavoro, lesioni personali a F.B. con violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro. E il datore di lavoro B.A. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. in relazione agli artt.649 e 669 cod. proc. pen. per essere intervenuta sentenza assolutoria definitiva del Tribunale di Firenze con la quale il ricorrente è stato assolto dall'imputazione per due contravvenzioni costituenti il precetto in cui si è sostanziata l'ipotesi di colpa specifica ascritta al B.A. nel presente procedimento. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) cod. proc. pen. per avere i giudici di merito tralasciato di considerare o travisato l'elemento dirimente per cui B.A. non era presente quando al lavoratore era stato chiesto di eseguire un'attività esorbitante dalle sue mansioni e dalla sua formazione. Questo il fatto come ricostruito nei gradi di merito. La Cooperativa XXX a r.l, di cui B.A. era Presidente, aveva stipulato un contratto con la XXX s.r.l. in virtù del quale la prima società inviava alla seconda alcuni dei suoi dipendenti affinché eseguissero attività di movimentazione merci, imballaggio e lavaggio dei pezzi meccanici; tali attività si dovevano svolgere sempre sotto la direzione di un responsabile della Cooperativa; F.B., dipendente della Cooperativa L.F., era stato invece adibito a mansioni estranee al contratto e pericolose, in relazione alle quali non aveva ricevuto alcuna informazione né formazione; nell'eseguire, dunque, la prova di tenuta di un serbatoio di alluminio con aria compressa, aveva riportato lesioni personali a causa dello scoppio del serbatoio. Secondo la corte di Cassazione il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Firenze, la cui autorità di cosa giudicata si invoca in questa sede onde dedurre la violazione del divieto di bis in idem (il principio giuridico che non consente, una volta che una causa sia stata definitivamente 33

34 risolta con sentenza inappellabile, di rinnovarla contro la stessa persona e per lo stesso oggetto, ndr) concerne la contestata violazione degli artt.18, comma 1, e 55, comma 5, d. lgs. 9 aprile 2008, n.81 nonché degli artt.37, comma 1, e 55, comma 5, d. lgs. n.81/2008 per avere adibito il lavoratore, assunto con la qualifica di facchino, ad operazioni di montaggio e collaudo in pressione delle tenute senza fornire al lavoratore adeguata formazione. Tuttavia la sentenza impugnata è pervenuta all'affermazione di responsabilità penale di B.A. in relazione al reato di lesioni colpose per aver egli omesso di svolgere il doveroso controllo in ordine alle mansioni che il lavoratore avrebbe svolto presso la XXX s.r.l. ed alla loro corrispondenza alla formazione specifica del lavoratore. E continua la Cassazione secondo l oramai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità della preclusione connessa al divieto di un secondo giudizio, è necessaria la corrispondenza tra il fatto storico - considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona - sul quale si è formato il giudicato e quello per cui si procede (Sez. U, n del 28/06/2005, Donati, Rv ; Sez. 1, n del 15/03/2016, Bovio, Rv ). In particolare la sentenza impugnata ha escluso che nel caso di specie sussista violazione del divieto di un secondo giudizio sulla base del rilievo che la pronuncia assolutoria si sia fondata su dati probatori incompleti e comunque diversi da quelli acquisiti nel presente processo. Va, in aggiunta, ricordato che i reati giudicati nei due distinti processi non sono in fatto sovrapponibili perché non vi è coincidenza dell intera materialità del reato nei suoi tre elementi, costituiti da condotta, evento e nesso causale. E deve dunque escludersi che il fatto contestato al ricorrente corrisponda nella sua sostanza essenziale al fatto già valutato nella sentenza assolutoria per la contravvenzione di norme antinfortunistiche, posto che la stessa nozione di fatto, pur colta nella sua dimensione per l'appunto fattuale, ha, ai fini dell'imputazione, inevitabilmente anche carattere normativo, in quanto presuppone la selezione e qualificazione da parte del legislatore del bene oggetto di tutela. al secondo motivo di ricorso che è dichiarato inammissibile. Infatti contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i giudici di merito hanno indicato, con motivazione esente da vizi, da quali elementi istruttori sia emerso che il lavoratore infortunato fosse stato adibito anche prima del giorno dell'infortunio all'attività di verifica della tenuta di un serbatoio con aria compressa, nonché quali siano state le prove a sostegno dell'accertata presenza del B.A. nei pressi del lavoratore allorché poneva in essere tale pericolosa attività.e si indica, come spesso accade nelle sentenze della Cassazione, che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n del 30/04/1997, Dessimone, Rv ).E in sede di legittimità, non sono dunque consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n del 08/05/2009, Candita, Rv ). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione 34

35 della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. E, in conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza 05 ottobre 2017, n Infortunio durante l'attività di verifica della tenuta di un serbatoio con aria compressa: mansioni estranee al contratto e pericolose Sicurezza dei ponteggi metallici: le prove di rigidezza e resistenza Ponteggi e opere provvisionali metodologia per prove di rigidezza e resistenza per i dispositivi di collegamento montante-traverso nei ponteggi metallici fissi di facciata. Le definizioni, le norme tecniche e le prove. Per opere provvisionali come i ponteggi metallici di facciata il sistema normativo europeo presuppone una serie di verifiche di carattere progettuale e sperimentale finalizzate ad un adeguata modellazione strutturale dell opera che è sottoposta alle azioni previste per il suo esercizio. E l Inail ha condotto uno studio che ha avuto l obiettivo di individuare una metodologia sperimentale che consenta la caratterizzazione dei nodi strutturali di un ponteggio sia in termini di rigidezza che di resistenza, come previsto dalla UNI EN e dalla UNI EN alcune definizioni ponteggio o ponteggio di servizio: costruzione temporanea, necessaria a fornire un luogo di lavoro sicuro per il montaggio, la manutenzione, la riparazione o la demolizione di edifici e di altre strutture e per il necessario accesso (UNI EN ); ponteggio di facciata: ponteggio di servizio che, durante l utilizzo, è destinato a essere ancorato alla facciata di un edificio mediante ancoraggi. Si intende costituito da elementi prefabbricati, nei quali i montanti sono realizzati in acciaio o lega di alluminio e gli altri elementi realizzati in questi stessi materiali o materiali derivanti da legno (UNI EN ); 35

36 dispositivo di collegamento: dispositivo che permette il collegamento fra due o più componenti di un ponteggio di facciata (UNI EN ); dispositivo di collegamento montante-traverso: dispositivo che permette il collegamento fra il montante e il traverso di un ponteggio di facciata (UNI EN ); montante: elemento verticale di un ponteggio (UNI EN ); traverso: elemento orizzontale di un ponteggio, disposto nella direzione della dimensione minore del ponteggio (UNI EN ); sistemi modulari: sistemi in cui traversi e montanti sono componenti separati e in cui i montanti offrono elementi a intervalli (modulari) predeterminati per il collegamento di altri componenti del ponteggio (UNI EN ). le principali normative tecniche: UNI EN : Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 2: Metodi particolari di progettazione strutturale; UNI EN : Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 3: Prove di carico; UNI EN : Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 1: Specifiche di prodotto; UNI EN : Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: Ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione generale. l analisi delle strutture in acciaio avviene facendo riferimento ai nodi o come cerniere o come incastri perfetti, ma nella realtà il comportamento cade a metà fra i due estremi. E una modellazione dei nodi strutturali più realistica permette di ottimizzare le prestazioni strutturali dell intera opera nei confronti delle azioni di progetto. in tutte le prove la velocità di carico massima raggiunta risulta inferiore al limite calcolato in base alle prove pilota. Durante ogni prova, l inclinazione del montante in corrispondenza dell innesto del traverso (cd Nodo montante) è risultata costante per ogni fase di carico e scarico con variazioni trascurabili tra le due fasi rispetto alla inclinazione del cosiddetto nodo traverso. Il montante quindi non è influenzato dalla rotazione del traverso. Ne risulta che il sistema di vincolo del montante è efficace e la rotazione del nodo traverso rappresenta la rotazione relativa traverso-montante.inoltre in ogni prova è evidente la differenza di rotazione (inclinazione rispetto alla inclinazione iniziale) fra il nodo traverso e il nodo libero. Le linee che rappresentano le due inclinazioni risultano infatti non parallele, con inclinazione maggiore del nodo libero per effetto della maggiore inflessione del traverso in prossimità del punto di applicazione del carico. L entità del carico registrato dalla cella di carico, in prossimità del nodo libero, è influenzato quindi sia dalla rigidezza del nodo, sia dalla rigidezza flessionale del traverso.le prove cicliche positive sono state eseguite partendo dalla condizione iniziale e imponendo uno spostamento iniziale verso l alto mentre quelle negative sono state eseguite imponendo uno spostamento iniziale verso il basso. Inail, Metodologia per prove di rigidezza e resistenza per i dispositivi di collegamento montante-traverso nei ponteggi metallici fissi di facciata, 36

37 Esposizione dei lavoratori ai rischi da campi elettromagnetici Indicazioni per la valutazione dei rischi e la Sorveglianza Sanitaria: effetti biofisici indiretti e diretti e Valori limite di esposizione (VLE). Il 2 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 159 del 1 agosto 2016, che recepisce la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Il nuovo Decreto consta di due articoli e un allegato che modificano completamente il capo IV "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici" del Titolo VIII "Agenti Fisici" del D.lgs. 81/08. Il campo di applicazione è la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti, derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro, i quali sono definiti all art 207 come campi elettrici statici, campi magnetici statici, campi magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze da 0 Hz a 300 GHz. Effetti biofisici indiretti e diretti e Valori limite di esposizione (VLE) Gli "effetti biofisici indiretti" sono quelli dovuti alla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico quali: interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo); il rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all interno di campi magnetici statici; l innesco di detonatori; incendi ed esplosioni causate da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; le correnti di contatto stesse. Gli effetti biofisici diretti, sono quelli provocati direttamente nel corpo umano a causa della presenza al suo interno di un campo elettromagnetico, sono distinti in effetti termici (riscaldamento dei tessuti), in effetti non termici (quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali) e in correnti negli arti. In prima approssimazione gli effetti termici sono 37

38 da considerarsi tra i 100 KHz e i 300 GHz, mentre quelli non termici lo sono tra 1Hz e 10 MHz; nel range di frequenze tra 100 khz e 10 MHz occorre considerare entrambi gli effetti. Al fine della protezione dagli effetti biofisici diretti sono stabiliti i Valori limite di esposizione (VLE) che riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici; è specificato che il capo IV del Titolo VIII del D.lgs. 81/08 non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e dai rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. A riguardo, il punto 7 della premessa della direttiva 2013/35/UE La presente direttiva non affronta le ipotesi di effetti a lungo termine derivanti dall esposizione a campi elettromagnetici, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche accertate dell esistenza di una relazione causale. L art 207 distingue i VLE in "VLE relativi agli effetti sanitari" e "VLE relativi agli effetti sensoriali"; si tratta di grandezze in generale difficilmente calcolabili o misurabili direttamente. Vengono quindi definiti i Valori di Azione (VA), distinti per campi elettrici e per campi magnetici, in "VA inferiori" e "VA superiori"; i VA sono grandezze generalmente calcolabili o misurabili e il rispetto del VA garantisce il rispetto del rispettivo VLE. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA, sono riportati in allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e parte III per gli effetti termici (l allegato XXXVI, parte I riporta le grandezze fisiche relative all esposizione ai campi elettromagnetici). I VLE relativi agli effetti non termici per frequenze tra 1 e 10 MHz di Tabella A2 (effetti sanitari) e A3 (effetti sensoriali) sono i limiti per i campi elettrici indotti all interno del corpo espressi in Volt/ metro (V/m) in funzione delle frequenze, limiti riferiti al valore di picco dell intensità del campo elettrico interno al corpo a seguito dell esposizione. I Valori di Azione di riferimento, per gli effetti non termici, per frequenze tra 1 e 10 MHz si riferiscono ai valori di intensità per i campi elettrici e per i campi magnetici calcolati o misurati sul posto di lavoro nello spazio occupato dal corpo del lavoratore e in assenza di questi, riferiti ai valori efficaci (RMS - Root Mean Square, radice della media dei quadrati). Il campo magnetico è espresso in microtesla (µt), mentre il campo elettrico in Volt/metro (V/m). Si osserva come novità che il VLE riferito ad un campo elettrico interno è espresso in [V/m], mentre il VA per il campo elettrico è anch esso espresso in [V/m] ma riferito ad un campo ambientale. L art. 208 al comma 2 prevede che il datore di lavoro deve assicurare e dimostrare che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e sensoriali, ricorrendo alle procedure di valutazione dell'esposizione di cui all articolo 209; il comma 5 prevede inoltre che l'esposizione dei lavoratori, purché siano verificate determinate condizioni, possa superare i valori limite di esposizione durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo; in tale situazione dovrà essere adottato quanto previsto dall articolo 210 ovvero applicato un programma d azione mirato che comprenda misure tecniche e organizzative per evitare il superamento di detti limiti. In base a criteri e modalità da definirsi con apposito decreto ancora da emanare, l art. 212 prevede che il datore di lavoro possa chiedere deroghe al rispetto dei VLE al Ministero del Lavoro in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali. 38

39 Valutazione dei rischi L identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi è regolata dall'articolo 209. Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. tener conto delle guide pratiche della Commissione europea, e delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione Consultiva Permanente, o delle informazioni reperibili da banche dati dell INAIL, oltre che dalla relativa documentazione rilasciata dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature. la valutazione, la misurazione e il calcolo non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conforme alla Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, che tuttavia non tratta i campi magnetici statici. Il datore di lavoro dovrà prestare particolare attenzione alla valutazione di tutti gli effetti per salute e la sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo, e alle donne in gravidanza, avvalendosi della collaborazione del medico competente. L art 210 bis riporta gli obblighi del DdL riguardo a informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza circa gli effetti indiretti dell'esposizione, la possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale e periferico, e in merito alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza. Sorveglianza Sanitaria La Sorveglianza sanitaria, articolo 211 prevede una periodicità annuale o inferiore a responsabilità del medico competente, con la possibilità dell organo 39

40 di vigilanza di disporre in modo motivato contenuti e periodicità differente; inoltre il DdL deve assicurare qualora il lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali e in caso di un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali o sanitari, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e se necessario una sorveglianza sanitaria appropriata. Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS Tutte le macchine semoventi devono essere dotate, se i rischi sono presenti, di strutture di protezione contro il rischio di ribaltamento (ROPS) e contro rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali (FOSP), tali strutture devono essere marcate CE ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE Le ROPS e FOSP, sono componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE (Allegato V) e rientrano anche nell Allegato IV (categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4). Per la marcatura CE, i requisiti previsti all Allegato I, fanno riferimento ai punti: (ROPS) (FOPS) che sostanzialmente prevedono il seguente principio di sicurezza generale: 40

41 La ROPS/FOPS deve: - resistere a forze - assorbire energia - deformarsi al limite del DLV (Deflection Limiting Volume) Le macchine con struttura ROPS devono essere dotate cinture di ritenzione. Punti e commenti ufficiali RESS Ribaltamento o rovesciamento laterale Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, a meno che ciò non accresca il rischio. Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione. Alfine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura. Caduta di oggetti Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata. Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione. Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura. Norme principali UNI EN ISO 3471: Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro il ribaltamento - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3471 (edizione agosto 2008). La norma specifica le prestazioni richieste per strutture di protezione metalliche per macchine movimento terra in caso di ribaltamento (ROPS), così come una metodologia idonea e riproducibile per la valutazione di tali requisiti mediante una prova di laboratorio che usi un procedimento di carico stazionario su un campione rappresentativo della stessa. 41

42 ROPS (Roll Over Protective Structures) Armonizzata Direttiva macchine tipo C UNI EN ISO 3449: Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro la caduta di oggetti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3449 (edizione settembre 2008). La norma specifica le prove di laboratorio per la misurazione delle caratteristiche strutturali, e i requisiti prestazionali in una prova rappresentativa di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) applicabile alle macchine movimento terra con operatore a bordo, come definite nella UNI EN ISO FOPS (Falling Object Protective Structures) Armonizzata Direttiva macchine tipo C ISO 12117:1997 Earth-moving machinery - Tip-over protection structure (TOPS) for compact excavators - Laboratory tests and performance requirements ThisInternational Standard establishes a consistent and reproducible means of evaluating the load-carrying characteristics of tip-over protective structures (TOPS) under static loading, and prescribes performance requirements of a representative specimen under such loading. It applies to TOPS of compact excavators (as defined in ISO 6165) with swing type boom, having an operating mass of kg to kg. (Tip-Over Protective Structures) ISO :2008 Earth-moving machinery - Laboratory tests and performance requirements for protective structures of excavators Roll-over protective structures (ROPS) for excavators of over 6 t ISO :2008 establishes a consistent and reproducible means of evaluating the load-carrying characteristics of roll-over protective structures (ROPS) for excavators under static loading, and prescribes performance requirements of a representative specimen under such loading. ROPS are to be used where the risk of roll-over exists. ISO :2008 applies to ROPS of hydraulic excavators as defined in ISO 6165 with a mass of over 6 t and less than 50 t. It also applies to ROPS for excavator-based or derivated excavators used in object or material handling, demolition or with attachments such as in log-handling and forestry applications. It does not apply to excavators with elevating cab risers. UNI ISO 10262: Macchine movimento terra - Escavatori idraulici - Prove di laboratorio e requisiti nelle prestazioni di ripari per la protezione dell'operatore La norma stabilisce una procedura di prova ripetibile e coerente, unitamente agli associati requisiti in termini di prestazioni richieste, per valutare le protezioni dell'operatore quando sono sottoposte a carichi strutturali. Queste protezioni sono solitamente intese a fornire all'operatore un ragionevole grado di protezione nei confronti di oggetti (per esempio rocce o frammenti) che potrebbero, altrimenti, penetrare la postazione dell'operatore dal fronte o dall'alto. Essa si applica agli escavatori idraulici, come definiti nella ISO 7135, qualora siano dotati di protezione(i) dell'operatore. FOGS (Falling Object Guard Structures) ISO 3164:2013 Earth-moving machinery - Laboratory evaluations of protective structures - Specifications for deflection-limiting volume This International Standard specifies the deflection limiting volume (DLV) to be used when performing laboratory evaluations of structures which provide protection to operators of earth-moving machinery as defined in ISO UNI EN ISO 6683: Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e 42

43 ancoraggi per cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 6683 (edizione agosto 2008). La norma stabilisce i requisiti di prestazione minimi e le prove per sistemi di ritenuta - cinture di sicurezza e i loro elementi di fissaggio (ancoraggi) - montati sulle macchine movimento terra, necessari per trattenere un operatore o un conducente entro una struttura di protezione contro il ribaltamento (ROPS) nel caso di ribaltamento della macchina (vedere UNI EN ISO 3471), o entro una struttura di protezione contro il rovesciamento (TOPS) nel caso di rovesciamento della macchina (vedere ISO 12117). Esempio illustrato di prova di laboratorio UNI EN ISO 3471:2008 Si tratta di una prova distruttiva e richiede un procedimento di carico quasi - statico fino al raggiungimento di limiti prefissati in termini di forza applicata ed energia assorbita, evitando cedimenti strutturali e possibili interferenze con il volume destinato alla protezione dell operatore DLV (Deflection Limiting Volume) Prova ROPS Regolamento REACH: valutazione e relazione sulla sicurezza chimica 43

44 come adempiere alle prescrizioni previste entro il 31 maggio 2018? La valutazione della sicurezza chimica (CSA) e la relazione sulla sicurezza chimica (CSR). la valutazione della sicurezza chimica (chemical safety assessment, CSA) è un approccio graduale volto a valutare i pericoli di una sostanza e la relativa esposizione, per stabilire se e in che modo la sostanza può essere utilizzata in modo sicuro. Deve essere condotta per ogni uso previsto nel ciclo di vita della sostanza: dalla fabbricazione all uso finale (con alcune eccezioni). E tale valutazione deve essere riportata nella relazione sulla sicurezza chimica (chemical safety report, CSR) allegata al fascicolo di registrazione. CSA e CSR innanzitutto che è necessario effettuare una CSA per valutare se le attuali condizioni d uso della sostanza sono sicure per tutti gli usi identificati dai dichiaranti. Se per un certo uso non si può dimostrare che i rischi sono controllabili, è obbligatorio definire ulteriori misure di gestione dei rischi o sconsigliare tale uso. Inoltre la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) deve descrivere le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi volte a limitare l'esposizione in una misura sufficiente da impedire il verificarsi di effetti nocivi. E il dichiarante è tenuto a utilizzare i risultati della CSA per verificare e, quando necessario, migliorare le condizioni nelle quali la sostanza è fabbricata o usata. La scheda di dati di sicurezza nella scheda di dati di sicurezza (Safety data sheet, SDS) da inviare ai propri clienti (considerati come utilizzatori a valle dal regolamento REACH), il dichiarante deve comunicare le proprietà della sostanza, le condizioni d uso e le misure di gestione dei rischi necessarie per l uso sicuro. E se è necessario includere gli scenari d'esposizione nella propria relazione sulla sicurezza chimica, questi dovranno essere trasmessi anche agli utilizzatori a valle, in una lingua e in un formato volti a facilitare la comunicazione in merito alla sicurezza d uso. I formulatori che miscelano la sostanza con altre sostanze devono utilizzare queste informazioni per creare le istruzioni per l uso sicuro da includere nelle loro SDS: anche i produttori di articoli devono utilizzare le informazioni durante la fase di progettazione. le informazioni non riservate sugli usi e le esposizioni trasmesse nel fascicolo IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database) sono pubblicate sul sito Internet dell'echa e il nome della società sarà riportato in qualità di dichiarante, a meno che non sia stata presentata una richiesta di riservatezza accolta dall ECHA. Pertanto, si raccomanda di assicurarsi che le informazioni sugli usi siano valide e rappresentative delle situazioni del mondo reale. relazione tra le proprietà di una sostanza, la valutazione della sicurezza chimica, la relazione sulla sicurezza chimica e gli esiti del processo: 44

45 Con riferimento agli obiettivi della guida ECHA, si segnala quando la CSA è necessaria. Infatti se il dichiarante intende registrare una sostanza con una fascia di tonnellaggio pari a 1-10 tonnellate all anno, nel fascicolo di registrazione deve fornire le informazioni sulle proprietà e gli usi della sostanza. E nel caso in cui la registrazione abbia per oggetto una sostanza con una fascia di tonnellaggio di tonnellate all'anno, è richiesta la conduzione di una CSA e la conseguente redazione di una CSR. E inoltre: 45

46 se si conclude che la sostanza non è pericolosa, né PBT/vPvB, la CSA può limitarsi alla descrizione degli usi, la valutazione dei pericoli e la valutazione PBT, mentre la CSR può limitarsi ai capitoli da 1 a 8; se si conclude che la sostanza ha proprietà nocive o è una sostanza PBT o vpvb, è obbligatorio effettuare, per ciascun uso pertinente, una valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione dei rischi. schema decisionale per l elaborazione di CSA/CSR: 46

47 alcuni usi non rientrano nell ambito del regolamento REACH o nell obbligo di condurre una valutazione della sicurezza chimica. Ad esempio: se la sostanza è stata importata in una miscela con una concentrazione al di sotto di determinati limiti (generalmente l'1% sul peso, ma può dipendere da fattori come lo stato fisico della miscela e la classificazione della sostanza); se la sostanza è registrata come una sostanza intermedia isolata utilizzata in condizioni rigorosamente controllate. i rischi per la salute umana non devono essere contemplati per l uso finale della sostanza nell ambito dei prodotti cosmetici e dei materiali per uso alimentare, se le sostanze o i prodotti sono sottoposti alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia, come indicato nel testo normativo del REACH. ECHA, Guida pratica per manager di PMI e coordinatori REACH. Come adempiere alle prescrizioni in materia di informazione per le fasce di tonnellaggio 1-10 e tonnellate all anno, Imparare dagli errori: quando i piedi non sono protetti Esempi di infortuni in cui è stata rilevata l assenza di idonei dispositivi di protezione dei piedi. Gli infortuni, i fattori causali e la prevenzione con particolare riferimento alle calzature per i rischi elettrici e i rischi termici. I casi Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto nel reparto fusione. Un operatore nel reparto fusione è intento a manovrare, a mezzo di un carro ponte, la siviera (recipiente per metallo fuso) dove si deve inserire dal forno il materiale fuso.nel corso dell operazione, a travaso quasi ultimato, un improvviso deflusso della colata urta la traversa superiore della siviera e un getto della colata colpisce agli arti inferiori l operatore procurandogli lesioni al piede destro. Infatti del materiale incandescente è penetrato all interno della calzatura e non sono stati forniti idonei DPI. 47

48 Questi i fattori causali: D.P.I non idonei ; siviera mal posizionata per contenere possibili deflussi improvvisi. Il secondo caso riguarda un infortunio relativo ai rischi elettrici. Un lavoratore interviene in un quadro elettrico per un guasto al motore elettrico di un impianto di aspirazione dell impianto di betonaggio. Disattiva il sistema di sicurezza del quadro e con il cacciavite spinge un interruttore che ha causato dell incollaggio dei contatti di un secondo interruttore provocando un corto circuito franco. Viene investito dalla fiammata alla mano dx, al braccio dx, alla spalla dx e al volto.l infortunato doveva provare le apparecchiature elettriche con dei tester ed inoltre era sprovvisto dei vari DPI (visiera, guanti, giubbotto, tuta e scarpe) dielettrici. Due i fattori causali: mancanza di dpi di-elettrico; l infortunato prima di operare non ha provato le apparecchiature elettriche con dei tester e intervenendo sul quadro si è generato un arco elettrico. Il terzo caso riguarda un infortunio dovuto alla perdita di equilibrio di un lavoratore. Si devono trasportare paletti in c.a. e un lavoratore è posizionato sul cassone di un rimorchio trainato da un trattore.ad un tratto il lavoratore perde l'equilibrio (non gli erano state fornite scarpe di sicurezza) e a causa della mancanza di sponde nel cassone cade a terra procurandosi la frattura della gamba sinistra. Questi i fattori causali: cassone rimorchio senza sponde ; il lavoratore non indossando scarpe di sicurezza perde l'equilibrio. La prevenzione idonee scarpe di sicurezza nei luoghi di lavoro sono necessarie non solo per i rischi meccanici di schiacciamento, urti e tagli degli arti inferiore. Sono molti i rischi lavorativi che possono essere evitati o resi meno gravi attraverso l utilizzo di calzature di sicurezza adeguate ai rischi affrontati. Ad esempio rischi chimici e biologici (sversamento di prodotti chimici, contatto con materiali biologici,...), rischi fisici (umidità, acqua, temperatura,...), rischi elettrici e termici., requisiti che possono essere necessari per proteggere da specifici rischi. riguardo al rischio elettrico, si possono indossare: 48

49 calzature conduttive o almeno antistatiche: quelle conduttive (sigla C, classi I o II), sono necessarie quando occorre ridurre al minimo le cariche elettrostatiche potenziali causa di scintille (es. nella manipolazione di esplosivi) ed invece, al contrario, sono da evitare accuratamente se non è stato completamente eliminato il rischio di scosse elettriche prodotte ad esempio da elementi sotto tensione ; calzature isolanti o dielettriche (sigla I, pittogramma con doppio triangolo) sono solo di classe II, cioè interamente di gomma (cioè interamente vulcanizzate) o di materiale polimerico (cioè interamente formate) e sono necessarie quando si ha rischio di scosse elettriche (es. nelle installazioni elettriche/ lavori elettrochimici, se ci sono apparecchi elettrici danneggiati con elementi sotto tensione). rischi termici, si possono avere calzature che isolano il piede dal calore (HI), da usare quando si prevede presenza di forte calore (es. se si deve calpestare una superficie calda, come nei lavori di bitumazione stradale o nella siderurgia), oppure, al contrario, calzature che isolano dal freddo (CI) (ad es. per lavori all esterno a basse temperature o industria alimentare con conservazione a freddo). Esistono anche protezioni particolari per attività specifiche, come nel caso delle calzature resistenti: al calore e spruzzi di metallo fuso, come può avvenire in fonderia o in saldatura, per cui è richiesto l uso di specifica calzatura atta a proteggere contro i rischi termici ; al taglio da motosega a mano (sega a catena), sempre necessarie in tutte le attività che comportano il maneggiare una sega a catena (ad es. lavori boschivi, costruzioni, industria del legno, ecc.); sono marcate con un pittogramma supplementare rappresentante una sega a catena ed un livello di protezione (riferito alla velocità utilizzata nella prova). È importante che i pantaloni siano infilati all interno della calzatura sotto il materiale di protezione. Il livello di protezione dipende dalla velocità della catena ; agli incendi: le calzature resistenti ai rischi per la lotta agli incendi (protezione dal fuoco F) hanno una classificazione complessa ma, in estrema sintesi, sono marcate con un pittogramma apposito e un simbolo (Hln) che indica il livello di protezione relativo all isolamento dal caldo. La sicurezza dei lavoratori nelle serre: il rischio biologico 49

50 Come valutare il rischio da agenti biologici nella produzione in serra? La sicurezza dei lavoratori, il rischio biologico e le misure di prevenzione e protezione. le serre, infatti, per le loro caratteristiche strutturali, possono essere considerate alla stregua degli ambienti indoor(ambienti confinati di vita e di lavoro non industriali) date le particolari condizioni microclimatiche, le attività lavorative svolte, i materiali e le attrezzature di lavoro impiegati, meritano un attenzione particolare dal punto di vista della valutazione, prevenzione e controllo del rischio biologico occupazionale. FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO L ambiente serra, per le peculiari condizioni microclimatiche (elevati valori di temperatura e umidità relativa), intenzionalmente volute per velocizzare il metabolismo delle colture ed aumentarne in tal modo la produzione, nonché per la scarsa capacità di scambio dell aria con l esterno, può favorire l accumulo di polvere organica e il conseguente sviluppo di agenti biologici sulle diverse matrici ambientali (aria, acqua e superfici). La continua manipolazione di materiale organico può generare alte concentrazioni di bioaerosol (inteso come materiale particellare aerodisperso di origine biologica), potenzialmente contaminato da microrganismi e loro prodotti/componenti che possono rappresentare un rischio per la salute degli operatori. Alcuni studi di settore hanno recentemente dimostrato che anche la superficie delle foglie rappresenta un importante fonte di accumulo e di rilascio di agenti biologici poiché la polvere organica aerodispersa vi si deposita durante la crescita della pianta. L acqua ad uso irriguo contaminata costituisce un ulteriore fonte di pericolo biologico. Infatti, all interno dei sistemi di irrigazione, utilizzati per l annaffiamento delle colture, ristagni di acqua e formazione di biofilm (inteso come aggregato di cellule microbiche associate ad una superficie), possono favorire la proliferazione di waterborne pathogens (es. Pseudomonas aeruginosa, Legionella spp.). Superfici e strumenti di lavoro possono rappresentare anch essi una sorgente di pericolo biologico. AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI NELLE SERRE Le molteplici attività svolte in serra, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare un rischio di esposizione dei lavoratori a tali agenti e determinare lo sviluppo di patologie ad essi correlate (allegato XLIV-d.lgs 81/2008). La tipologia degli agenti biologici potenzialmente presenti in questo settore lavorativo (Tabella 2) è molto variabile e strettamente associata alla stagionalità e alle caratteristiche strutturali e produttive delle singole aziende. Elenco dei principali agenti biologici potenzialmente presenti nell ambiente serra 50

51 VIE DI ESPOSIZIONE In questo settore lavorativo, la modalità di trasmissione principale degli agenti biologici è quella inalatoria. Tuttavia, anche il contatto accidentale delle mucose di occhi, naso e bocca con schizzi/strumenti contaminati nonché l ingestione fortuita, principalmente attraverso le mani sporche, costituiscono ulteriori vie di esposizione a microrganismi. EFFETTI SULLA SALUTE Nell ambiente serra il rischio biologico è rappresentato, oltre che dalle infezioni trasmissibili direttamente o indirettamente dagli animali ( zoonosi occupazionali), anche da patologie di tipo infettivo veicolate da microrganismi (batteri e funghi filamentosi), tossico ad opera di loro metaboliti o derivati (micotossine, endotossine) e da sindromi allergiche derivanti dall esposizione ad agenti fungini, prodotti cellulari di origine vegetale e animale, artropodi. RISCHIO DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE Come per la zootecnia anche per l agricoltura, con particolare riferimento alle serre, la variabilità dei processi produttivi, il loro andamento stagionale e la sovente sovrapposizione di alcuni compiti lavorativi, rendono difficoltoso stabilire quale possa essere il potenziale rischio biologico legato alle singole attività. Tuttavia, in linea generale, possono essere individuate alcune mansioni e/o fasi lavorative che presentano maggiori probabilità di contatto con agenti patogeni. Irrigazione L irrigazione delle colture, soprattutto in ambienti confinati quali le nursery, rappresenta una fase critica per quanto concerne la potenziale esposizione ad agenti patogeni. L acqua ad uso irriguo, spesso proveniente da pozzi e consorzi di bonifica, viene nebulizzata e il rischio espositivo è correlato all inalazione di bioaerosol generato da tali sistemi che, se non adeguatamente sottoposti a manutenzione, possono essere contaminati da agenti patogeni (Pseudomonsas spp., Legionella spp.- 2 gruppo di rischio - allegato XLVI, d.lgs. 81/2008). Fase di raccolta e di eradicazione È stato dimostrato che le colture senescenti, soprattutto quelle a foglia larga (lattuga, cetrioli, spinaci, ecc.), accumulano e rilasciano concentrazioni di endotossine batteriche significativamente maggiori rispetto alle piante giovani a foglia piccola. Pertanto, le relative attività di raccolta e di rimozione possono aumentare il rischio di esposizione a tali componenti per gli operatori addetti. Trattamento del terreno con pesticidi biologici Sebbene gli studi epidemiologici siano ancora esigui, la fase di trattamento del terreno con biopesticidi, spesso espletata manualmente, può comportare un rischio di esposizione occupazionale. Sono state segnalate patologie, a carico delle mucose degli occhi, riconducibili all inalazione di spore di Bacillus thuringiensis, specie batterica impiegata per il controllo di insetti dannosi per le colture MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE La normativa italiana di riferimento in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008) impone, in qualsiasi ambiente lavorativo, l eliminazione del rischio di esposizione ad agenti nocivi o la sua riduzione al più basso livello possibile. Misure tecniche/procedurali e organizzative quali la riduzione al minimo della durata e dell intensità dell esposizione, del numero di lavoratori potenzialmente esposti, la programmazione di interventi di manutenzione degli impianti di irrigazione unitamente al rispetto di norme igieniche generali, possono ridurre 51

52 significativamente i livelli di esposizione ad agenti biologici in questo settore occupazionale. Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti, di fondamentale importanza l individuazione e adozione di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) nel contesto delle mansioni e/o fasi lavorative ritenute maggiormente critiche. Appunti in salute: formazione di sani stili di vita al lavoro e fuori momenti formativi attraenti e coinvolgenti, per un percorso formativo in otto aree: stili di vita, alimentazione, attività fisica, fumo e alcol, ginnastica per la mente, prevenzione e invecchiamento. Gli ambienti di lavoro rappresentano contesti di grande interesse per la promozione della salute, essendo dei microcosmi in cui le persone passano la maggior parte del proprio tempo, spesso in presenza di forti dinamiche relazionali. Ed è noto come i comportamenti, e perciò anche le abitudini dannose per la salute, risentano moltissimo di questi fattori relazionali. I luoghi di lavoro sono dunque contesti favorevoli per la realizzazione di azioni tese alla modifica di abitudini e comportamenti a rischio. Lo stesso D.Lgs. 81/2008, illustrando compiti e responsabilità del medico competente, include la collaborazione alla attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale. Questi gli obiettivi: migliorare la capacità lavorativa dei dipendenti favorendo l assunzione di comportamenti positivi per la loro salute psico-fisica; diminuire i rischi per i lavoratori più anziani di contrarre malattie croniche e dunque ridurre l assenteismo; 52

53 promuovere per tutti un invecchiamento attivo al lavoro; creare ambienti di lavoro più responsabili dove l obbligo normativo e la sicurezza si sposano con una corresponsabile promozione della salute da parte di tutti. Stili di vita sani: non c è un età giusta per avere o iniziare ad avere uno stile di vita sano e per prendersi cura della propria salute. Gli stili di vita incidono in modo rilevante sulla nostra salute e in alcuni casi hanno il potere di interferire favorevolmente con i nostri geni e di ridurre il rischio di alcune malattie croniche. Si può fare molto per mantenersi in buona salute con sani stili di vita. Alimentazione: Ci sono cibi che è meglio mangiare se si svolge una determinata attività Ci sono anche gli alimenti killer della nostra energia al lavoro. consapevolezza che il nostro obiettivo deve essere la sicurezza nutrizionale: varietà, equilibrio e alcuni punti di riferimento fondamentali che possono guidare a nutrirsi bene. Movimento utile: ormai è provato da innumerevoli studi, il movimento, da solo, può contribuire a ridurre il rischio di mortalità prematura, di contrarre malattie cardiache, diabete e ipertensione. Il nostro organismo non è fatto per stare fermo, al contrario, dà il meglio di sé se si muove. consapevolezza dell importanza e dei benefici effetti del movimento dal punto di vista fisico e psichico e della sua necessità quotidiana, non ascrivibile alla sola attività propriamente sportiva, trasferire conoscenze sui pericoli specifici della sedentarietà, esortare al movimento a tutte le età, fornire esempi di possibili esercizi da praticare al lavoro per spezzare la sedentarietà o mitigare il rischio di posture negative. Fumo: il fumo di tabacco è la prima causa di malattia e morte in Europa, ma è un avversario difficile da sconfiggere. Son tanti i fattori in gioco in questa relazione con il fumo: fisici, sociali, psicologici ed emotivi. E naturalmente la determinazione e disponibilità della persona a cambiare in meglio abitudini di vita è fondamentale. Alcol: l alcol in Europa è il terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura dopo il tabacco e l ipertensione. L alcol è all origine di tanti incidenti stradali, soprattutto tra i giovani, nonché di incidenti sul lavoro. Prevenire ad ogni età: chi di noi non ha mai sentito o pronunciato frasi del tipo: Se me lo avessero detto, se avessi saputo, se avessi capito l importanza, se avessi fatto in tempo gli esami, non credevo che per così poco potessi ammalarmi frasi colme di rimpianto e di rimorso. Ginnastica per la mente: gli scienziati sostengono che stimolare la mente con esercizi di vario tipo permetta di mantenerla vivace e rallentare l insorgenza di patologie cerebrali. Studi recenti confermano che il nostro cervello è plastico, quindi può anche essere potenziato se ben allenato. Dei due emisferi solitamente ve ne è uno sempre più stimolato e ciò determina un disequilibrio che non fa bene alla nostra lucidità mentale. 53

54 Invecchiare al lavoro: l invecchiamento è inevitabile. Stare in salute nei luoghi di lavoro fino a quando non ci si sente pronti ad andare in pensione, non lo è altrettanto. Cosa si può fare per essere sicuri di rimanere in buona salute, felici ed efficienti negli ultimi anni di impegno lavorativo? I numeri riflettono una tendenza a rimanere nel mondo del lavoro più a lungo e a tempo pieno. L invecchiamento inevitabilmente colpisce il corpo, ma gli studi mostrano che non ostacola direttamente le prestazioni generali di lavoro e che dipende dalle scelte che ognuno fa davanti al tempo che passa. Anomalie attrezzature a pressione Gruppo Regionale Attrezzature a PressioneL attività pluriennale di verifica delle attrezzature a pressione svolta dei Settori Impiantistici della Regione Emilia Romagna, ha consentito di estrapolare dagli esiti delle verifiche una serie significativa di dati inerenti alle anomalie delle attrezzature a pressione. Nella Regione Emilia Romagna sino al 20/08/13, entrata in vigore della L. 98/13 Decreto del fare risultavano sotto il controllo delle Unità / Settori Impiantistici Antinfortunistici circa generatori di vapore e recipienti di gas e vapori installate in luoghi di lavoro e vita, in scadenza di verifica ogni anno sul territorio.nell'arco temporale preso in considerazione sono pervenute schede di segnalazione, da queste sono stati estrapolati i dati relativi al tipo di anomalie più ricorrenti e relative cause rilevate durante le riqualificazioni periodiche. Il termine anomalia identifica sia difetti veri e propri, sia particolari condizioni dell attrezzatura che si discostano da quelle prevedibili nel normale esercizio. La classificazione delle anomalie può essere ricondotta a due categorie principali: anomalie originarie e anomalie dovute alle condizioni di esercizio.nel caso delle anomalie originarie le strutture e i materiali che costituiscono l attrezzatura possono già dalla loro origine avere difetti che in fase di costruzione possono essere ritenuti accettabili, o non rilevabili in quanto non ancora apprezzabili.la caratteristica dei difetti definiti originari è quella di emergere durante l esercizio anche a distanza di molto tempo dalla costruzione dell apparecchio. Le tipologie di anomalie originarie più significative riscontrate sono le seguenti: - sfogliature delle lamiere - inclusioni di materiali estranei - non completa penetrazione della saldatura - persistenza di tensioni nelle lamiere per non corretto trattamento termico di distensione. Le tipologie di anomalie dovute alle condizioni di esercizio emerse nell analisi dei dati sono le seguenti: 54

55 - cricche nei materiali - cricche su saldature - corrosioni di varia natura - riduzioni di spessore nei materiali - deformazioni permanenti L esperienza ha evidenziato che non esistono apparecchiature o attrezzature intrinsecamente sicure; il non corretto o improprio utilizzo o la non corretta manutenzione, costituiscono fattori di rischio rilevanti, che possono portare a incidenti anche gravi. un generatore di vapore, dopo dieci anni di servizio, la presenza di modeste corrosioni uniformi sui tubi, dovute all acqua, non sono da considerarsi ANOMALIA, in quanto sono conseguenze normali del funzionamento e dell usura dell impianto; se invece lo stesso fenomeno viene riscontrato dopo un solo anno d esercizio, ciò e indice di una situazione che non e derivata dal normale funzionamento dell impianto, bensì da cause particolari che devono essere individuate e che fanno considerare il fenomeno rilevato come ANOMALIA dell apparecchio. Cassazione: uso auto aziendale e licenziamento Con sentenza n. 1377/2018, la Corte di Cassazione, riferendosi ad un rapporto costituitosi prima dell entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015, ha affermato la illegittimità di un licenziamento adottato in quanto per la valutazione della giusta causa occorre considerare non soltanto la gravità dei fatti addebitati e l intensità del profilo soggettivo, ma anche la proporzionalità degli stessi rispetto alla sanzione espulsiva inflitta (cosa che nel caso di specie, appare di minore gravità comportamentale). Cassazione: distacco e responsabilità in caso di infortunio 55

56 Con ordinanza n del 23 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infortunio venutosi a realizzare durante il periodo di distacco, la responsabilità prevista dall articolo 2049 c.c., con conseguente risarcimento dei danni, ricade sull azienda distaccataria presso la quale il lavoratore sta prestando la propria attività. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come sia in capo al distaccatario la responsabilità, in quanto è lo stesso soggetto che durante il periodo di distacco assume il potere direttivo ed organizzativo sul lavoratore distaccato e, conseguentemente, anche la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Cassazione: licenziamento disciplinare e mancata affissione del codice disciplinare Con sentenza n del 24 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito come, in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto minimo etico, mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali.i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato, in particolare, come la necessità della pubblicità non possa riguardare un comune minimo etico e le fondamentali norme di ordine penale. Consulente ADR 2017-Obbligo della Relazione annuale La relazione annuale deve essere consegnata dal Consulente DG al Capo dell Impresa, ogni anno entro il mese di febbraio (MIT Circ. Prot. n DIV 3/E del 05/04/2011), deve essere redatta sulle attività dell impresa per quanto concerne il 56

57 trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali. Incidenti sul lavoro: riconoscere accidents, incidents e near miss analisi e dell investigazione degli incidenti. Focus sulla differenza e confronto tra near miss, accidents, incidents e infortuni mancati. L importanza dei near miss come indicatori di rischio. Un incidente (incident) sul lavoro può essere definito in modi diversi a seconda del contesto in cui viene utilizzato. A volte si usa anche il termine evento incidentale (accident), come tipo specifico di incidente, ma spesso le parole incident e accident nel campo della sicurezza si riferiscono a due diversi tipi di eventi. In ogni caso prevenire gli infortuni sul lavoro può essere estremamente difficile laddove non ci sia una comprensione delle cause che li hanno determinati. E le cause, che sono alla base degli incidenti, possono essere molto complesse e difficili da individuare. la conoscenza delle differenze e caratteristiche di accidents, incidents, near miss e infortuni. La differenza tra accident e incident Innanzitutto è bene distinguere tra accident e incident: Evento accidentale (Accident): è un particolare tipo di incidente definito in termini di tempo e spazio, che provoca lesioni, malattie o danni materiali o perdita di processo. Comprende l infortunio. Per avere un accident si deve innanzitutto essersi verificato un incident; Incidente (Incident): evento negativo indesiderato e non pianificato attribuibile a qualsiasi causa, che ha la capacità di produrre lesioni, malattie o danni materiali o perdita di processo, ma che non necessariamente le determina. Comprende gli accident e i near miss. 57

58 la differenza tra incident e accident i due termini sono nel linguaggio comune spesso confusi e usati in modo intercambiabile, mentre quando si tratta del loro utilizzo nel campo della sicurezza vengono spesso distinti perché hanno implicazioni diverse. Entrambi presentano alcuni aspetti in comune: sono eventi inattesi, non voluti, non desiderati e non desiderabili, legati al concretizzarsi dell aspetto negativo delle possibilità ovvero al danno. Tuttavia la loro sostanziale differenza sta nel fatto che nell incident il danno è solo potenziale, mentre nell accident è concreto, reale, provoca lesioni, malattie o danni materiali o perdita di processo e/o conseguenze economiche. Le conseguenze possono essere differite nel tempo e nello spazio e di diversa entità : in questo senso se tutti gli accidents sono incidents, non tutti gli incidents possono essere definiti come accidents., la definizione di un incidente è più ampia in quanto include anche i near miss (quasi infortuni e i quasi incidenti) che non determinano danni alle persone. 58

59 Inoltre quando le conseguenze riguardano le persone a seguito di un evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l inabilità permanente o l inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni - in Italia - l evento assume il termine di infortunio. L infortunio si differenzia dalla malattia professionale poiché l evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel secondo le cause sono lente e diluite nel tempo. Gli infortuni e i near miss Infortunio: qualsiasi evento, verificatosi durante lo svolgimento del lavoro o in relazione ad esso, che abbia avuto conseguenze fisiche o psichiche sull uomo; Near miss ( quasi incidente o quasi infortunio): qualsiasi evento, che in circostanze diverse avrebbe potuto causare danni alle persone, ma, solo per condizioni favorevoli e/o casuali, non lo ha prodotto. Un evento quindi che ha in sé solo la potenzialità di produrre lesioni personali. In questo senso anche la norma OHSAS Può causare danni materiali o perdita di processo. Inoltre il near miss: presenta cause analoghe a quelle dell incidente vero e proprio, la differenza è nella magnitudo delle conseguenze; è evidentemente più difficile da rilevare e quantificare, ma, se individuato, può dare un aiuto prezioso alla comprensione delle criticità del sistema organizzativo nonché alla prevenzione da futuri incidenti. È stato accertato infatti che nel periodo di incubazione di un accident si verificano un gran numero di near miss. Incident vs. Near miss confronto tra incidenti e near miss: gli incidenti si differenziano dai near miss che ne costituiscono una sottoclasse e l aspetto comune che li lega sta nel fatto di avere entrambi la potenzialità di causare un danno : nel caso dei near miss il danno potenziale è riferito soprattutto alle persone; un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un danno alle persone; nell incidente le conseguenze (potenziali) non sono rivolte esclusivamente nei confronti delle persone. è proprio indispensabile per evidenziare che le eventuali conseguenze avrebbero potuto avere ripercussioni sulle persone e per mettere in pratica le necessarie conseguenti prioritarie misure di prevenzione e protezione tese a salvaguardare la sicurezza delle persone stesse. i near miss sono degli indicatori/precursori di rischio rispetto alle persone. E se le persone sono lavoratori, l evento (che in questo caso avviene in occasione del lavoro) viene classificato come quasi infortunio, nel caso di persone diverse dai lavoratori, 59

60 l evento che in questo caso non è correlato ad una specifica attività lavorativa, si classifica come quasi incidente. Proprio in virtù della natura stessa del near miss, non è possibile stabilire a priori se un evento può rientrare o meno in tale categoria se non dopo aver indagato l incidente che ne ha dato origine. Da ciò si deduce che è opportuno investigare e analizzare tutti gli incidents nessuno escluso. analizzare i mancati infortuni è importante per prevenire il verificarsi di incidenti gravi e/o mortali. Inoltre, in base a quanto disposto dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. il lavoratore ha l'obbligo di segnalare, al proprio Datore di lavoro, Dirigente o Preposto, qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza. Ogni evento incidentale infatti può essere causato da varie circostanze tra cui ad esempio: messa in atto di comportamenti pericolosi; mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro; carenze strutturali, organizzative e tecniche. ad oggi non c'è l'obbligo, per i datori di lavoro, di annotare i Mancati Infortuni e non sussiste più neppure quello di tenuta del Registro Infortuni così come sancito dal D.M. 12/09/1958, modificato dal D.M. del 05/12/1996 e dal D.L.vo 151 /2015 che ne ha abrogato l obbligo di tenuta. omettere, nella valutazione, dei rischi i dati relativi ai Near Miss significa non considerare il pericolo e il suo potenziale di causare danni e di conseguenza ciò comporta una sottostima del rischio che da esso deriva. Quest'ultima circostanza è grave e produce inevitabilmente una valutazione dei rischi erronea che si potrebbe ripercuotere pericolosamente sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Near miss l origine dei near miss è la stessa degli infortuni veri e propri, con la sola differenza che nel primo caso, per una serie di circostanze favorevoli, la catena degli eventi si è interrotta ; i near miss, risultano importanti indicatori di rischio che hanno il vantaggio di non arrecare danno alle persone e che costituiscono la forma migliore di apprendimento a costo zero che consente all organizzazione di orientarsi al miglioramento delle condizioni di sicurezza. Escluderli da una analisi di sicurezza sarebbe come per lo struzzo mettere la testa sotto la sabbia. Lavori in copertura: l importanza della valutazione dei rischi 60

61 sull esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura e riporta indicazioni per l attività di valutazione dei rischi. Rischi prevalenti, rischi concorrenti, rischi susseguenti e rischi derivanti dall attività lavorativa. il lavoro sulle coperture è un attività ad alto rischio che, benché spesso sottovalutato nelle attività di piccola manutenzione, rende necessaria l adozione di elevati standard di sicurezza indipendentemente dalla tipologia e dalla durata della lavorazione da svolgere. E se il principale rischio è sicuramente quello relativo alla caduta dall alto che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività, vanno inoltre considerati altri rischi, come quelli legati all accesso e/o sbarco in quota, nonché quelli specifici dell attività. Per un corretto approccio ed un idonea tutela degli operatori è necessario valutare il tipo di copertura cui si deve accedere e le relative dotazioni di sicurezza presenti in loco. In questo modo è possibile valutare le misure preventive e protettive da adottare per svolgere le attività in sicurezza. E il compito della valutazione dei rischi è quello di evidenziare in ogni istante dell attività lavorativa se c è un rischio grave, capace cioè di procurare morte o lesioni gravi e di carattere permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell evento ed ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza. schema metodologico generale per la valutazione di ogni singolo rischio specifico. 61

62 analisi dei rischi.i rischi possono essere classificati nel seguente modo: rischi prevalenti, rischi concorrenti, rischi susseguenti, rischi derivanti dall attività lavorativa.bisogna tener conto anche del rischio dipendente dal fattore umano, con riferimento a tutti quei fattori di rischio legati allo stato psico-fisico del lavoratore, alla sua capacità, al grado di formazione ed, in generale, alla adozione di comportamenti corretti nel contesto lavorativo. Nei lavori su coperture il rischio dovuto al fattore umano va analizzato con grande attenzione per poter essere successivamente eliminato o ridotto. rischi prevalenti. le principali tipologie di rischi prevalenti cui il lavoratore è esposto durante l attività svolta in copertura sono: poi : a. rischio di caduta dall alto derivante da: lavorazioni in quota; montaggio/smontaggio di parapetti di sommità, parapetti provvisori e reti di sicurezza; b. rischio di urto contro i parapetti di sommità, parapetti (provvisori e permanenti) e reti di sicurezza derivante da cadute da superfici in pendenza. 62

63 l impiego di qualsiasi sistema di protezione, sia individuale che collettivo, deve essere preventivamente pianificato al fine di valutarne l efficacia; lo stesso rischio di urto contro parapetti di sommità, parapetti provvisori e reti di sicurezza può essere presente durante i lavori di montaggio/smontaggio degli stessi. il rischio di caduta dall alto e/o di urto contro i parapetti e le reti di sicurezza è direttamente legato alla pendenza (inclinazione) della copertura. Tale rischio è dovuto allo scivolamento del lavoratore ed al conseguente rotolamento lungo la superficie di lavoro verso il bordo non protetto o l elemento di protezione. E se il rischio può essere definito come il prodotto della probabilità di accadimento per la magnitudo (gravità) del danno atteso, su superfici a debole pendenza la probabilità di accadimento è sufficientemente elevata e la magnitudo è ridotta, mentre su superfici a forte pendenza, ove non vengano utilizzati ulteriori sistemi intermedi di interruzione della caduta, a fronte di una probabilità di accadimento decisamente elevata, il danno atteso è grave e di conseguenza cresce il rischio e aumenta la magnitudo. rischi concorrenti. se il lavoratore agisce in condizioni operative non ideali, come ad esempio avverse condizioni ambientali, la valutazione dei rischi, oltre alla pendenza della copertura, deve tener conto anche delle condizioni potenzialmente capaci di procurare un incidente. E le condizioni ideali di lavoro sono quelle più favorevoli per eseguire l attività lavorativa e derivano prevalentemente da un organizzazione della stessa che tiene conto sia delle condizioni ambientali sia dei sistemi e delle attrezzature utilizzate. Dunque si dovranno valutare anche altri rischi, ad esempio: a. rischio innescante la caduta derivante da: inadeguata capacità portante della copertura; insufficiente aderenza delle calzature; insorgenza di vertigini; abbagliamento degli occhi; scarsa visibilità; colpo di calore o di sole; rapido abbassamento della temperatura; b. rischio di natura atmosferica derivante da: vento, pioggia, umidità o ghiaccio sulla copertura. nel caso in cui risultasse impossibile eliminare tale rischio, si dovrà procedere alla sua riduzione a livelli accettabili. E questa condizione presuppone che il lavoratore possa cadere ed in questo caso la valutazione dei rischi dovrà tener conto anche dei rischi susseguenti la caduta stessa e di quelli connessi all utilizzo dei DPI contro le cadute dall alto dovuti a: oscillazione del corpo con urto contro ostacoli ( effetto pendolo ); arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall imbracatura sul corpo; sospensione inerte del corpo dell utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione; non perfetta adattabilità del DPI; intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI; inciampo su parti del DPI. rischi derivanti dall attività lavorativa. la valutazione dei rischi, inoltre dovrà prendere in esame tutte le altre forme di rischio derivante dall esecuzione dell attività lavorativa e proprie della stessa. alcuni esempi di possibili attività lavorativa su copertura: impermeabilizzazioni; interventi di efficientamento energetico; installazione di sistemi di protezione; installazione e manutenzione di impianti solari termici e fotovoltaici; 63

64 installazione o manutenzione di antenne; manutenzione di canne fumarie; manutenzione di lucernari; opere da lattoniere; riparazioni; smaltimento o trattamento amianto. Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell Inail, Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione, Le immagini dell insicurezza : Crisi di identità di un nastro segnaletico. Piano di Sicurezza e Coordinamento di un cantiere dove chi ha redatto il documento ha scritto: lungo il bordo del solaio in fase di getto ed in prossimità di fori e vani scala ed ascensore, dovranno essere posizionate protezioni anticaduta composte da parapetti in legno, metallo o nastro bianco/rosso, idoneamente fissati su montanti in tondini di acciaio posti ad un interasse massimo di ml. 1,50. 64

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66 ci sarebbe da dire sulla formazione di chi ha predisposto le protezioni o sulle responsabilità di chi non ha controllato, molte volte il nastro segnaletico è utilizzato come protezione. La differenza tra i due termini segnalazione e protezione dovrebbe essere chiara, Ministero Lavoro, elenco abilitati lavori sotto tensione, decreto gennaio 2018 Lavori sotto tensione. Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto direttoriale n.2 del 16 gennaio 2018 Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell Allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Safety container: ADR CSC Ispezioni Il termine "container" utilizzato dall'adr non copre né gli imballaggi convenzionali, né i grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR - ovvero IBC o GRV) né veicoli, né contenitori-cisterna. Il termine è sinonimo di "grande contenitore". Le caratteristiche costruttive e d'impiego dei container sono contenute anche nella Convenzione internazionale su container sicuri (CSC) 66

67 Definizione La definizione di "contenitore" data nella citata Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori del 1972 (CSC 1972), nella sua forma aggiornata o nelle Schede UIC n. 590 (aggiornamento ) e da a (aggiornamento ), comprende solo i grandi contenitori ed i contenitori cisterna. Un Contenitore (o container) è un dispositivo di trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile oppure altri dispositivi similari): Contenitore, un dispositivo di trasporto (telaio o altro dispositivo analogo) - avente un carattere permanente ed essendo per tale fatto sufficientemente resistente per permettere il suo uso ripetuto; - appositamente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, per uno o più modi di trasporto; - munito di dispositivi che facilitino lo stivaggio e la movimentazione, in particolare durante il suo trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro; - concepito in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento; - avente un volume interno superiore a 1 m3, ad eccezione dei contenitori per il trasporto di materiali radioattivi. Classificazione dei contenitori Piccolo contenitore, un contenitore il cui volume interno è inferiore o uguale a 3 m3; Grande contenitore: a) un contenitore che non risponde alla definizione di piccolo contenitore; b) ai sensi della CSC, un contenitore di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia: i) di almeno 14 m2; oppure ii) di almeno 7 m2 se provvisto di blocchi d'angolo agli angoli superiori. Contenitore chiuso, un contenitore totalmente chiuso, avente un tetto rigido, pareti laterali rigide, pareti d'estremità rigide e un pavimento. Il termine comprende i contenitori a tetto apribile a condizione che il tetto sia chiuso durante il trasporto. Contenitore aperto, un contenitore a tetto aperto o un contenitore di tipo piattaforma. Contenitore telonato, un contenitore aperto munito di un telone per proteggere la merce caricata. NOTA: Il termine "contenitore" non comprende né gli imballaggi convenzionali, né i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), né i contenitori cisterna, né i veicoli. Tuttavia, un contenitore può essere utilizzato come imballaggio per il trasporto di materiali radioattivi. Contenitore-cisterna, un mezzo di trasporto rispondente alla definizione di contenitore e comprendente un serbatoio e degli equipaggiamenti, compresi quelli atti a consentire gli spostamenti del contenitore cisterna senza cambiamento d'assetto, utilizzato per il trasporto di materie gassose, liquide, polverulente o granulari, e avente una capacità superiore a 0,45 m3 (450 litri), quando è destinato al trasporto di gas così come sono definiti al ; NOTA: I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come contenitori-cisterna. Contenitore per il trasporto alla rinfusa, un involucro di ritenzione (comprendente ogni fodera o rivestimento) destinato al trasporto di materie solide che sono direttamente in contatto con l'involucro di Trasporto su strada merci pericolose in container ritenzione. Il 67

68 termine non è comprensivo degli imballaggi, dei grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), dei grandi imballaggi né delle cisterne. I contenitori per il trasporto alla rinfusa: - hanno un carattere permanente e sono per tale motivo sufficientemente resistenti per permettere un uso ripetuto; - appositamente concepito per facilitare il trasporto delle merci senza rottura di carico per uno o più modalità di trasporto; - muniti di dispositivi che ne facilitano la movimentazione; - di capacità di almeno 1,0 mc. I contenitori per il trasporto alla rinfusa possono essere, per esempio, dei contenitori, dei contenitori per il trasporto alla rinfusa offshore, dei cassoni, delle vasche per il trasporto alla rinfusa, delle casse mobili, dei contenitori tramoggia, dei contenitori a rulli (cassoni scarrabili), dei compartimenti di carico dei veicoli; - contenitore per trasporto alla rinfusa chiuso, un contenitore per trasporto alla rinfusa completamente chiuso avente un tetto, delle pareti laterali, delle pareti anteriore e posteriore e pavimento rigidi (compresi i fondi di tipo a tramoggia). Questo termine comprende i contenitori alla rinfusa con tetto, pareti laterali o pareti anteriori e posteriori apribili che possono essere chiuse durante il trasporto. I contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi possono essere equipaggiati con aperture che permettono lo scambio dei vapori e dei gas con l'aria e di prevenire, nelle normali condizioni di trasporto, la perdita di materie solide e la penetrazione di getti d'acqua o di pioggia; - contenitore per trasporto alla rinfusa telonato, un contenitore per trasporto alla rinfusa con tetto aperto con fondo (compresi i fondi di tipo a tramoggia), pareti laterali e anteriore e posteriore rigidi e copertura non rigida; - contenitore per il trasporto alla rinfusa flessibile, un contenitore flessibile di capacità inferiore a 15 m3 e comprendente le fodere, cosi come i dispositivi di movimentazione e gli equipaggiamenti di servizi fissati ad esso; Contenitore per il trasporto alla rinfusa chiuso, vedere Contenitore per il trasporto alla rinfusa; Contenitore per il trasporto alla rinfusa flessibile, vedere Contenitore per il trasporto alla rinfusa; Contenitore per trasporto alla rinfusa offshore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa specificamente concepito per essere utilizzato in modo ripetuto al trasporto proveniente o destinato ad installazioni offshore o all'interno di tali installazioni. Deve essere calcolato e costruito secondo le regole relative all'approvazione dei contenitori offshore movimentati in alto mare enunciate nel documento MSC/Circ. 860 pubblicata dall'organizzazione Marittima Internazionale (IMO); Contenitore per il trasporto alla rinfusa telonato, vedere Contenitore per il trasporto alla rinfusa; 68

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71 Idoneità dei container I container (grandi contenitori) ed i container-cisterna (contenitori cisterna) possono essere utilizzati per il trasporto di merci pericolose solo se la loro struttura (ovvero l'armatura per i container-cisterna) risponde alle disposizioni della Convenzione CSC o delle Schede UIC n. 590 e da a di cui si è fatto più sopra cenno. Un container che non rientra in quanto detto non è da considerarsi sottoposto alle prescrizioni di questo capitolo ma a quelle relative agli altri imballaggi e, in questa situazione, non è consentito movimentarlo con il carico (occorre cioè scaricare e ricaricare i colli che contiene). Il DPR n. 448 contiene il regolamento di attuazione della CSC per il rilascio del certificato di approvazione ai container impiegati nel trasporto internazionale. Non occorre approvazione specifica per i piccoli contenitori che non sono peraltro sottoposti alla normativa CSC (la quale, come si è detto, si occupa solo dei grandi contenitori). La rispondenza alle norme CSC può essere attestata da un un'approvazione indicante che il container è stato sottoposto alle prove prescritte dalla citata convenzione internazionale e giudicato idoneo, per caratteristiche, resistenza, dimensioni, ecc., all'impiego nel trasporto intermodale ed alla movimentazione a carico a cui normalmente viene destinato. Targhetta identificativa dei container CSCIl container non è dotato di specifica documentazione tecnica attestante l'approvazione secondo le norme della convenzione CSC (anche se, di norma, il certificato di idoneità del container è consegnato al proprietario dall'autorità che provvede alla sua approvazione) ma deve essere dotato di una targhetta identificativa (denominata Safe Approval Plate, cioè targhetta di approvazione ai fini della sicurezza) che si trova sul container (per i container-cisterna, invece, è presente una targhetta analoga a quella apposta sulle cisterne). 71

72 Ispezioni Il proprietario (o locatario o depositario) del container approvato provvede all'esecuzione delle ispezioni periodiche nei tempi dovuti, all'accertamento del buono stato del container e all'esecuzione delle eventuali riparazioni per il ripristino di condizioni di sicurezza. Le ispezioni periodiche devono avvenire a intervalli non superiori a 30 mesi, con la prima ispezione entro 5 anni dalla costruzione. Ispezioni straordinarie sono richieste ogni qual volta appaiano necessarie, nonché dopo riparazioni consistenti o che interessano le strutture portanti. Per oggetto dell'ispezione, esecuzione e documentazione si riportano di seguito gli articoli da 16 a 19 DPR n. 448/1997. EN ISO :2015 Sicurezza Carrelli Industriali La EN ISO è la norma di riferimento per la sicurezza carrelli Industriali. La norma, di tipo C, è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE Oltre a poter essere utilizzata in "Presunzione di Conformità" per la marcatura CE di carrelli industriali nuovi, dovrebbe essere utilizzata per adeguamenti, manutenzioni di carrelli già immessi sul mercato secondo il concetto di "Buona Tecnica / Regola dell'arte", infatti il D.Lgs. 81/2008, conferisce alle norme tecniche, il ruolo primario di "strumenti sicurezza in progress" (Vedi Art. 18. comma z). D.Lgs. 81/2008 Riferimenti "Buona Tecnica" Art. 18, 71, 81 Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 72

73 z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Art. 71. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 73

74 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia. 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 74

75 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l effettuazione delle verifiche l INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro 12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ispesl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 75

76 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11. Art. 81. Requisiti di sicurezza..."1.tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte" Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche"... EN ISO :2015 Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks (ISO :2011, including Cor 1 :2013)UNI EN ISO :2015 UNI EN ISO :2015 Carrelli Industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi 29 ottobre 2015 La presente parte della UNI EN ISO 3691 fornisce requisiti di sicurezza e i 76

77 mezzi per la verifica dei seguenti tipi di carrelli industriali motorizzati come definito nella UNI ISO 5053: - carrelli industriali elevatori controbilanciati con forche a sbalzo; - carrelli con sollevatore retrattile o con piastra porta forche retrattile; - carrelli elevatori con forche fra i longheroni; - carrelli elevatori a forche ricoprenti; - carrelli elevatori a pianale ad alto sollevamento; - carrelli con posto di guida elevabile fino a mm; - carrelli elevatori a presa unilaterale; - carrelli elevatori a presa bilaterale ed a presa frontale e laterale; - carrelli per pallet (transpallets); - carrelli elevatori bidirezionali e multi direzionali; - carrelli trattori con forza di traino fino a N, compresi; - carrelli elevatori fuoristrada; - carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL (gas di petrolio liquefatto) ALCUNI CARTELLI E SITUAZIONI CHE POSSONO DARE UTILI CONSIGLI 77

78 Regolamentazione Accesso in Stabilimento 78

79 Cartellonistica di sicurezza su macchine 79

80 Esempi di Situazioni costruttive incredibili 80

81 ??????????????????????????????????????????????????????? 81

82 ???????????????????????????????? 82

83 Ottimi esempi di protezioni per viabilità sicura all interno di magazzini ADEGUATA PROTEZIONE 83

84 CARTELLONISTICA DI AVVERTIMENTO 84

85 ADEGUATA PROTEZIONE 85

86 ADEGUATA PROTEZIONE 86

87 RIFLESSIONE GRAZIE DELL ATTENZIONE E BUON LAVORO! 87

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