L ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE DAL 2000 AD OGGI

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1 La gestione associata delle funzioni A cura di Dimitri Tasso L ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE DAL 2000 AD OGGI 2 1

2 3 4 2

3 Le Unioni di Comuni e le forme associative previste dal Testo Unico dell Ordinamento degli Enti locali - D.Lgs n. 267/2000 Convenzioni Consorzi Unioni 5 Convenzioni 6 3

4 Convenzioni 7 Consorzi 8 4

5 Soppressione Consorzi di funzioni 9 Salvaguardia Consorzi socio-assistenziali 10 5

6 Unioni 11 Unioni ART. 32 T.U.E.L. 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. 12 6

7 Unioni ART. 32 T.U.E.L. 2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni 13 Unioni ART. 32 T.U.E.L. 3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. 14 7

8 Unioni ART. 32 T.U.E.L. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune. 15 Unioni ART. 32 T.U.E.L. 4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. 16 8

9 Unioni ART. 32 T.U.E.L. 5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. 17 Unioni ART. 32 T.U.E.L. 6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse 7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e

10 19 L ART. 14, COMMI DA 26 A 31, DEL DECRETO LEGGE 78/2010, CONVERTITO IN LEGGE 122/

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12 23 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI (1) Testo coordinato dl 78/2010 art. 14 c con modifiche dl 138/2011 art. 16 [105] Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 16, comma 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n A cura di Dimitri Tasso dimitritasso@gmail.com 24 12

13 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI (2) Testo coordinato dl 78/2010 art. 14 c con modifiche dl 138/2011 art. 16 [84] Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n A cura di Dimitri Tasso dimitritasso@gmail.com 25 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI (3) Testo coordinato dl 78/2010 art. 14 c con modifiche dl 138/2011 art. 16 [100] Alinea così modificato dall'art. 16, comma 10, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e, successivamente, dall'art. 16, comma 24 del medesimo D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n [101] Lettera sostituita dall'art. 16, comma 10, D.L. 13 agosto 2011, n Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 16, comma 24 del medesimo D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n A cura di Dimitri Tasso dimitritasso@gmail.com 26 13

14 A) Tempistica attuativa art.19 dl 95/2012 L. n.135/2012 Spending Review Comma 5 (art. 16 DL n. 138/2011 e smi) Limiti demografici Comma 1 (art. 14 DL n. 78/2010 e smi) Elenco funzioni fondamentali dei Comuni da gestire in Unione di Comuni o Convenzione a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;g) progettazione e gestione del sistema l ocale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale. Senza obbligo di gestione associata è, inoltre, prevista la lettera l) inerente la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell esercizio delle funzioni di competenza statale. Entro 7 settembre 2012 Possibilità per le Regioni di determinare limiti demografici diversi per le Unioni di Comuni speciali fino a abitanti eventualmente costituite. Limiti demografici altrimenti vigenti: 5000 ab oppure 3000 se i Comuni sono appartenenti o appartenuti e Comunità montane. Entro 30 settembre 2012 (comma 1, lettera e) - 31) Possibilità di rideterminare il limite demografico minimo delle Unioni di Comuni da parte delle Regioni, rispetto ai abitanti altrimenti vigenti. Entro 1 gennaio 2013 (comma 1, lettera e) - 31ter) Obbligo di esercizio associato di almeno 3 funzioni fondamentali. Entro 1 gennaio 2014 (comma 1, lettera e) - 31ter) Obbligo di esercizio associato delle restanti 6 funzioni fondamentali. A cura di Dimitri Tasso dimitritasso@gmail.com 27 B) Tempistica attuativa art.19 dl 95/2012 L. n.135/2012 Spending Review Comma 6 (art. 16 DL n. 138/2011 e smi) Termine per proposta di Unione speciale alla Regione Art. 16 DL n. 138/2011, comma 31 Patto di stabilità piccoli Comuni Comma 2 (art. 16 DL n. 138/2011 e smi) Unioni di Comuni speciali ex art. 16 Entro 7 gennaio 2013 Termine per la formulazione da parte dei Comuni alla Regione della proposta di aggregazione per la costituzione dell Unione di Comuni speciale, fino a abitanti. A decorrere dal 2013 Resta invariato il termine già individuato dall originario articolo 16 per l assoggettamento al Patto di stabilità interno dei piccoli Comuni superiori a abitanti. Entro 31 dicembre 2013 (comma 2 comma 5 nuovo art. 16) Termine entro il quale la Regione deve provvedere ad istituire le Unioni di Comuni speciali fino a abitanti eventualmente proposte dai Comuni interessati. A cura di Dimitri Tasso dimitritasso@gmail.com 28 14

15 ESEMPI DI AGGREGAZIONE POSSIBILI 29 Scenari per i comuni sotto e sopra i 1000 abitanti (fino a 3000 in montagna e 5000 altrove) COMUNE - MILLE COMUNE - MILLE COMUNE + MILLE COMUNE - MILLE COMUNE - MILLE COMUNE - MILLE 30 15

16 UNIONE E CONVENZIONE MISTA DI COMUNI 31 Scenari per i comuni sotto e sopra i 1000 abitanti (fino a 3000 in montagna e 5000 altrove) Primo caso: Unione di Comuni per i comuni sopra i mille abitanti con convenzione per funzioni obbligatorie per i comuni sotto i 1000 (i comuni sopra i mille potrebbero trarre vantaggio dall esclusione del patto di stabilità dell Unione). L Unione diventa capofila della convenzione con costituzione Ufficio unico convenzione o essere delegata e può agevolmente assorbire gli oneri finanziari connessi a tale ruolo 32 16

17 UNIONE MISTA DI COMUNI 33 Scenari per i comuni sotto e sopra i 1000 abitanti (fino a 3000 in montagna e 5000 altrove) Secondo caso opzione Unione ex art.32 TUEL: I Comuni sopra i mille abitanti realizzano o mantengono Unioni con i comuni sotto i 1000 per le funzioni fondamentali 34 17

18 CONVENZIONE MISTA DI COMUNI 35 Scenari per i comuni sotto e sopra i 1000 abitanti (fino a 3000 in montagna e 5000 altrove) Terzo caso: I Comuni sopra i mille abitanti si convenzionano con i comuni sotto i 1000 per le funzioni fondamentali 36 18

19 UNIONE SPECIALE DI COMUNI I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo. 2. Sono affidate ((inoltre)) all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione. 3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonche' i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l sono soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a abitanti, ovvero a abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane. 5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. 6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il consiglio, il presidente e la giunta. 7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. 9. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente. 10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione. 11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti di ogni genere ad essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n

20 Scenari per le unioni di comuni sotto i 1000 abitanti (fino a 3000 in montagna e 5000 altrove) 12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 puo' essere assicurato anche mediante una o piu' convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.». 39 Scenari per le unioni di comuni sotto i 1000 abitanti (fino a 3000 in montagna e 5000 altrove) A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma

21 SCHEMA DI ATTO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI 41 BOZZA ANCI - SCHEMA DI ATTO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI PREMESSA Al fine di fornire un supporto ai Comuni per la predisposizione di atti amministrativi di gestione associata utili ad assolvere l obbligo di esercizio associato delle proprie funzioni, si rende disponibile la seguente traccia di atto finalizzato, principalmente, alla gestione associata obbligatoria delle 9 funzioni fondamentali così come determinate dall art. 19, comma 1, della legge n. 135/2012, ovvero: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;i) polizia municipale e polizia amministrativa locale

22 Come è noto, infatti, l art. 19 del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 (modificando l art. 14 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, l art. 16 del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, e l art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000) disciplina la gestione associata obbligatoria, attraverso Unione di Comuni o Convenzione, delle funzioni comunali, prevedendo che i Comuni con popolazione fino a abitanti, ovvero abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, debbano svolgere almeno 3 funzioni fondamentali tra quelle sopra indicate entro il 1 gennaio Si richiama particolare attenzione rispetto alla dimensione demografica di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa statale e, eventualmente, da quella regionale ove intervenuta in materia. Il testo che segue è necessariamente schematico, dovendo essere opportunamente calibrato con le peculiari condizioni delle diverse realtà territoriali e la relativa concreta situazione di avanzamento dei rapporti tra gli Enti coinvolti, considerando, inoltre, che dal 1 gennaio 2014 dovranno esercitare in forma associata tutte le 9 funzioni elencate. 43 In relazione alle funzioni di cui alle lett. b), f) e g), si segnala che il comma 1-bis dell art. 3-bis, d.l. 138/2011 (come introdotto dal comma 16 dell art. 34, d.l , n. 179) prevede che le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma. Si ricorda che nella scelta delle modalità di gestione associata i singoli Comuni possono optare tra l Unione di Comuni (art. 32 Tuel) e l'attivazione di Convenzioni (art. 30 Tuel). Le due opzioni non sono necessariamente alternative e i due strumenti possono essere utilizzati in modo complementare. Per i Comuni fino a abitanti è prevista anche la facoltà (non più l obbligo) di adottare la disciplina della Unione speciale ex articolo 16 legge n. 148/2011 come modificato dall articolo 19, comma 2, della legge n. 135/

23 Va considerato, inoltre, che l' art. 23 comma 4 DL 201/2011 e smi (L 214/2011), ha aggiunto - per i Comuni fino a abitanti - il comma 3 bis all'art. 33 del D.Lgs.163/2006, in base al quale questi Enti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza (Unione o apposito accordo tra Comuni) l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel termine di cui al comma 5 del medesimo decreto (successivamente prorogato al 31 marzo 2013 dal comma 11 ter dell'art.29 del D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 e smi (legge 24 febbraio 2012, n. 14). Infine, va tenuto conto che il comma 1 dell art. 19 prevede alla lettera b) che se l'esercizio delle funzioni sopra richiamate è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i Comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. 45 BOZZA SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI Le Amministrazioni comunali di.... VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a abitanti, ovvero abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane; 46 23

24 VISTI IN PARTICOLARE: - l articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. Programma 78/2010 e smi, di riordino che territoriale definisce le funzioni fondamentali dei Comuni; - l articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni; -l articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l esercizio delle restanti funzioni; - l articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a abitanti la tempistica per l esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell eventualità di un ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall articolo 8 della legge n. 131/2003; 47 VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale (ove eventualmente intervenuta in materia); CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali; CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata; TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE: 48 24

25 Articolo 1 OGGETTO I Comuni di... convengono di esercitare, ai sensi dell art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi: 1) 2) 3) Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali: deliberazione del Consiglio comunale di.. n... del... deliberazione del Consiglio comunale di.. n... del... deliberazione del Consiglio comunale di.. n.... del 49 Quale soggetto capofila è individuato il Comune di. (oppure, all Unione di Comuni. viene attribuita la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione ). Periodicamente il Comune capofila/la Conferenza dei Sindaci ove prevista/l Unione, verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento. Articolo 2 FINALITA La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: a) migliorare la qualità dei servizi erogati; b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi; c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale

26 Articolo 3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI I Comuni convenzionati/la Conferenza dei Sindaci/l Unione disciplina/no l organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge. Articolo 4 CONFERENZA DEI SINDACI La Conferenza dei Sindaci è l organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E convocata e presieduta dal Sindaco di o, in sua assenza, da un suo delegato. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti: 51 a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall art. 1; b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario; c) vigila e controlla sull espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2; d) gestisce le relazioni sindacali; e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati; f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione

27 Articolo 5 RAPPORTI FINANZIARI Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti. La Conferenza stabilirà, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti. Articolo 6 DURATA - INTEGRAZIONI La durata della presenta convenzione è di almeno un triennio, ai sensi dell articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e smi (oppure da definirsi, per una durata ulteriore, sulla base delle specifiche intese che saranno convenute tra gli Enti sottoscrittori). La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo. 53 Articolo 7 AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI L istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila/alla Conferenza dei Sindaci/all Unione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci. Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie

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