Decisione N del 16 maggio 2017
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- Giustina Masi
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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) POZZOLO (RM) SIRGIOVANNI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) CHERTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore GRANATA ENRICO Nella seduta del 17/03/2017 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato in data , preceduto da reclamo del , la parte ricorrente espone, con l assistenza di un consulente, di aver acquistato in data 26 marzo 2013 un automobile presso una concessionaria, chiedendo contestualmente un finanziamento di ,00, concesso dall intermediario convenuto. Nel gennaio 2016, avendo riscontrato un evidente esosità dell importo risultante dal conteggio richiesto per l estinzione anticipata, chiedeva all intermediario la documentazione contrattuale. Ricevuta, dopo non pochi solleciti, tale documentazione, rilevava la nullità del contratto per mancanza degli elementi essenziali previsti dalla normativa sul credito ai consumatori. Difatti: la banca produceva due diversi e distinti modelli IEBCC: uno, sottoscritto con data certa il , che non includeva le coperture assicurative, e l altro con valori diversi ( 800,00 a titolo di anticipo in luogo dei 4.400,00 euro effettivamente versati), non firmato e datato ; la resistente aveva inoltre imposto subdolamente delle coperture assicurative accessorie - delle quali non è chiara l obbligatorietà - senza neanche farne oggetto Pag. 2/6
2 di proposta e senza avvalersi dei moduli di adesione separati, previsti dalla normativa; non esiste infine una clausola contrattuale che indichi chiaramente i costi e carico del consumatore, inclusi nel calcolo del TAEG (ad esempio non è chiaro se siano incluse le spese di incasso rate). La ricorrente, dopo aver chiesto via mail spiegazioni alla parte resistente, presentava formale reclamo, chiedendo un nuovo conteggio estintivo ai sensi dell'art 125-sexies del TUB. In assenza di riscontro provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento versando il capitale residuo dovuto, calcolato considerando l importo effettivamente finanziato (ossia quello di cui al primo IEBCC, decurtato delle coperture assicurative non richieste), e applicando per gli interessi il tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto. Inviava quindi un nuovo reclamo. Nella successiva corrispondenza, l intermediario chiedeva il pagamento di quanto riteneva fosse ancora dovuto e inoltrava un preavviso di risoluzione del contratto, per decadenza dal beneficio del termine, nonché di segnalazione presso i SIC e la Centrale rischi. Parte ricorrente contattava quindi per le vie brevi l intermediario resistente rappresentando l illegittimità di eventuali segnalazioni, non precedute da una effettiva verifica della situazione di sofferenza. Contesta il comportamento scorretto e scarsamente trasparente dell intermediario, sia in fase di collocamento ed esecuzione del contratto sia in sede di gestione dei reclami. Chiede che sia dichiarata l avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, non essendo nulla più dovuto. Con le controdeduzioni l intermediario convenuto premette di aver concesso alla ricorrente un finanziamento per l'acquisto di un veicolo e di aver sempre riscontrato tutti i reclami avanzati. Nel merito deduce quanto segue. Quanto alla produzione di due distinti IEBCC sottolinea che l'iebcc è un documento informativo precontrattuale, anche detto SECCI, che il finanziatore deve fornire al consumatore prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile. Di conseguenza non appare scorretto aver fornito al cliente due "preventivi precontrattuali", contenenti tutti i dati richiesti dalla normativa e relativi a due possibili diversi finanziamenti: il primo, redatto in data , che prevedeva un anticipo di 4.400,00 e il secondo (poi effettivamente trasfuso nel contratto di finanziamento), in data 4, , ove veniva previsto un anticipo di 800,00. Erano state quindi formulate, in ossequio ai "desiderata" della ricorrente, due distinte e successive offerte: del resto è chiaramente indicato nell'iebcc che l offerta è valida "fino a 5 giorni dalla data indicata in calce". La seconda ipotesi di finanziamento, caratterizzata peraltro da un TAEG migliore rispetto alla precedente, è quella che è stata scelta dalla ricorrente. Quanto alle date dei documenti, osserva che il secondo IEBCC è correttamente - in data posteriore al primo e che il contratto di finanziamento successivamente concluso dalle parti riporta tutte le condizioni preventivate nel secondo IEBCC. Aggiunge che la ricorrente ha dichiarato sottoscrivendo apposita clausola - di avere ricevuto l'iebcc (oltre a tutta la documentazione contrattuale). Sottolinea infine che la funzione dell'iebcc è di permettere al consumatore di porre a confronto diverse proposte contrattuali. La Guida "Il Credito ai Consumatori" della Banca d'italia indica chiaramente (pag. 13, paragrafo "Come scegliere il finanziamento più adatto") che "il finanziatore o l'intermediario deve consegnare gratuitamente il contratto o la proposta irrevocabile." Pag. 3/6
3 Quanto alle coperture assicurative accessorie "imposte subdolamente" rileva che le polizze assicurative sono state sottoscritte dalla cliente su moduli contrattuali separati e che il prezzo e le caratteristiche di tali coperture sono chiaramente riportate sia sull'iebcc che sul contratto di finanziamento, quest'ultimo regolarmente sottoscritto in tutte le sue parti. Quanto alla mancata indicazione dei costi a carico del consumatore sottolinea che nel modello IEBCC sono chiaramente riportati i costi del finanziamento e che gli elementi costitutivi del TAEG sono quelli definiti dalla normativa; in ogni caso, non essendo contestata la correttezza del TAEG, non si vede quale possa essere stato il danno sofferto dalla ricorrente. Chiede pertanto il rigetto del ricorso. DIRITTO La questione controversa risulta sostanzialmente attenere, al di là delle doglianze con cui parte ricorrente si lamenta del comportamento tenuto dall intermediario resistente in sede di gestione del reclamo, l esaustività e quindi la legittimità del pagamento effettuato da parte ricorrente a titolo di estinzione anticipata del finanziamento sottoscritto fra le parti. Si premette che parte ricorrente lamenta la circostanza che l intermediario convenuto ha prodotto due modelli del documento denominato Informazioni europee di base sul credito ai consumatore, in breve IEBCC, o secondo l acronimo inglese SECCI, l uno in data e l altro, non firmato, in data con elementi informativi diversi (il secondo 800,00 a titolo di anticipo in luogo dei 4.400,00 che parte ricorrente sostiene siano stati effettivamente versati a tale titolo). L intermediario resistente sostiene invece di aver fornito al cliente, in modo del tutto corretto, due documenti informativi, contenenti tutti i dati richiesti dalla normativa e relativi a due possibili diversi finanziamenti e che il secondo dei due, redatto in data successiva e che prevedeva un anticipo di entità inferiore a quello del primo ( 800,00 anziché 4.400,00) è effettivamente trasfuso nel contratto di finanziamento. Si osserva a riguardo che le Disposizioni della Banca d Italia sulla trasparenza delle operazioni contrattuali e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni fra intermediari e clienti prevedono che il finanziatore fornisca al consumatore, attraverso il documento denominato IEBCC (SECCI), prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto fra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. Il documento contiene, se personalizzabili, le condizioni offerte al singolo consumatore ed è fornito attraverso supporto cartaceo o supporto durevole; l avvenuta acquisizione dello stesso è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole (Sezione VII, art ). Dalla natura di informativa precontrattuale del SECCI e dalla sua finalizzazione al raffronto tra più possibili offerte di credito presenti sul mercato deriva che alla consegna di tale documento informativo non consegue necessariamente la stipula del contratto. E pertanto del tutto possibile che ad un consumatore, anche dallo stesso intermediario possano essere consegnati in tempi successivi più documenti informativi, dei quali poi solo uno confluisca effettivamente nel regolamento negoziale sottoscritto. Nel caso di specie, le due diverse ipotesi contrattuali sono rappresentate in due diversi documenti informativi (l uno successivo all altro). Parte ricorrente allega il primo dei due IEBCC, da essa sottoscritto, recante la previsione di un anticipo di 4.400,00 e la Pag. 4/6
4 corresponsione di rate dell importo di 268,00. Afferma di non aver mai ricevuto il documento informativo. Dall esame del contratto di finanziamento risulta invece che le relative condizioni sono quelle rappresentate nello IEBCC in data successiva, ove si prevede un anticipo di 800,00 e la corresponsione di rate dell importo di 334,99. L importo delle rate corrisponde a quello indicato nel piano di ammortamento del prestito e nel conteggio estintivo allegati al ricorso né vi alcuna evidenza dell avvenuto versamento, da parte della ricorrente, di un anticipo di 4.400,00 anziché, come previsto in contratto, di 800,00. In sede di contratto la ricorrente dichiara espressamente di aver ricevuto in fase precedente alla stipulazione il documento IEBCC. Ancorché non risulti versato in atti il documento IEBCC del , recante la firma del ricorrente, appare ragionevole, sulla base delle condizioni contrattuali e della suddetta dichiarazione, che il documento informativo fosse stato effettivamente consegnato alla ricorrente in funzione della stipulazione del contratto di finanziamento secondo le condizioni rappresentate nel documento stesso. La doglianza formulata da parte ricorrente in merito alla produzione di due distinti IEBCC appare dunque priva di pregio. Come indicato nel ricorso, parte ricorrente ha provveduto ad estinguere anticipatamente il rapporto versando il capitale residuo dovuto, dopo aver ricalcolato l importo effettivamente finanziato (ossia quello di cui al primo IEBCC, decurtato delle coperture assicurative non richieste) al rendimento minimo dei BOT nei 12 mesi antecedenti la stipula. Alla luce di quanto sopra osservato non risulta giustificato il versamento del capitale residuo in base al primo IEBCC anziché al secondo, non avendo la ricorrente considerato l importo finanziato secondo quanto previsto dal contratto di finanziamento. Ciò premesso occorre peraltro verificare se i costi delle coperture assicurative sottoscritte, su moduli separati, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento (assicurazione auto e copertura del credito), e indicati sia in tale contratto sia nel secondo IEBCC, siano stati presi in considerazione ai fini del calcolo del TAEG. Il contratto è stato sottoscritto nel 2013 e quindi successivamente al 9 febbraio 2011, data fino alla quale hanno continuato ad applicarsi le disposizioni del D.M. del Tesoro 8 luglio Da ciò consegue che le regole da considerare per il calcolo del TAEG sono quelle contenute nelle istruzioni di trasparenza per le banche emanate dalla Banca d Italia nel testo vigente all epoca della stipula del contratto di finanziamento. Ai sensi di tali istruzioni Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediatori del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili Nel TAEG. sono inclusi i costi di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (Sezione VII, paragrafo 4.2.4). Il TAEG è definito come il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell importo totale del credito, secondo quanto previsto dal paragrafo Ai sensi del punto 2 ( Definizioni ) della Sezione VII, ai fini del costo totale del credito rilevano tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente per oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Nel contratto di specie il TAEG viene indicato nella misura dell 8,25%; i premi delle coperture assicurative sono pari a 891,00 (assicurazione del veicolo) e 1.563,06 Pag. 5/6
5 ( finanziamento protetto ). A fronte della contestazione di parte ricorrente in ordine alla correttezza dell indicazione contrattuale del TAEG, l intermediario resistente non ha fornito alcun elemento a supporto della corretta inclusione, nel calcolo di tale tasso, di tutte le voci rilevanti, e quindi della non incidenza, a tal fine, del costo delle polizze assicurative e in particolare della polizza a protezione del credito, in quanto non connesso con il contratto di finanziamento. La clausola contrattuale relativa al TAEG è pertanto nulla. Dovrà quindi applicarsi il disposto dell art. 125-bis, commi 6 e 7, del TUB. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accerta l illegittimità della determinazione del TAEG e per l effetto dichiara che non sono dovute le componenti di costo di credito non ricomprese nel TAEG contrattuale e che quest ultimo equivalga al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
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