Introduzione alla problematica dei DSA, 3. 1 La normativa sui disturbi specifici dell apprendimento (DSA) Cenni storici e nodi salienti, 5

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1 INDICE Parte Prima La questione dei DSA tra clinica e didattica. Quale posto per il soggetto? Introduzione alla problematica dei DSA, 3 1 La normativa sui disturbi specifici dell apprendimento (DSA) Cenni storici e nodi salienti, 5 La legge 8 ottobre 2010 n. 170: contenuti principali, 5 Riconoscimento e definizione dei disturbi specifici di apprendimento (art. 1), 5 Finalità (art. 2), 6 La diagnosi e la riabilitazione (art. 3), 6 La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici (art. 4), 7 Didattica di supporto (art. 5), 7 Le principali note ministeriali in materia anteriori alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, 7 Il decreto attuativo 12 luglio 2011, 9 Le linee guida come parte integrante del decreto attuativo 12 luglio 2011, 11 2 I disturbi specifici dell apprendimento (DSA) Quali sono, come si manifestano e la loro comorbilità, 13 Che cosa sono i DSA?, 13 La classificazione dei DSA e le loro manifestazioni, 14 La dislessia: disturbo specifico della lettura, 15 La disortografia: disturbo specifico dell aspetto ortografico della scrittura, 16 La disgrafia: disturbo specifico dell aspetto grafico della scrittura, 16 La discalculia: disturbo specifico delle abilità dell aritmetica, 17 La comorbilità dei DSA, 17 3 La didattica con i DSA L enigma della trasmissione tra insegnamento e apprendimento, 19 La relazione insegnante-allievo, 19 Insegnare e apprendere: l uno non senza l altro, 20 L allievo con un DSA, 21 Soggettivare un DSA: un breve frammento che insegna, 22 Misure educative e didattiche di supporto secondo la legge 170/2010 e il decreto attuativo del 12 luglio 2011, 25 Linee guida e didattica dei DSA, 27 Didattica individualizzata e personalizzata, 29 Misure compensative e dispensative, forme di verifica e valutazione, 30 III

2 4 La questione DSA Alcune riflessioni intorno alle politiche di presa in carico e di trattamento, 33 Dall ambito clinico a quello scolastico, 33 Quale ruolo per la scuola e i suoi insegnanti?, 34 Qualche riflessione sulla diagnosi, 37 Dirigente scolastico, referente DSA e docenti, 39 Il dirigente scolastico, 39 Il referente DSA, 40 Il docente, 41 Conclusione, 43 Parte Seconda Suggerimenti didattici 1 Proposte di didattica, 47 Prima proposta, 47 Seconda proposta, 51 Terza proposta, 52 2 Le caratteristiche di Luce del mondo e Verso l altro Versione semplificata per DSA, 55 Caratteristiche dei testi, 55 La costruzione di una mappa di sintesi, 58 IV

3 PARTE PRIMA LA QUESTIONE DEI DSA TRA CLINICA E DIDATTICA. QUALE POSTO PER IL SOGGETTO?

4 Introduzione alla problematica dei DSA Il 12 luglio 2011 è stato emanato dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca il decreto attuativo della legge 2010/n Tale decreto, accompagnato da una serie di linee guida orientative per l applicazione dei suoi principi, è volto a garantire il diritto allo studio di quegli alunni e studenti che presentano una specifica difficoltà di apprendimento, definita dal mondo scientifico DSA: disturbo specifico dell apprendimento. Non ci si riferisce a qualsiasi difficoltà che un alunno o studente può incontrare nell organizzare ed elaborare il materiale di apprendimento, che la scuola gli propone di lavorare. Infatti, il disturbo specifico di apprendimento riguarda in modo peculiare la difficoltà che si manifesta nei processi primari di decodifica dei contenuti, quando nel soggetto sono assenti il ritardo cognitivo e deficit di tipo sensoriale. Le aree di abilità in cui esso si manifesta fanno riferimento all ambito di quelli che possiamo denominare i processi simbolici di base: la lettura, la scrittura e il calcolo. Sulla base dell area e/o delle aree di abilità coinvolte i disturbi specifici dell apprendimento ricevono il nome di dislessia (lettura), disortografia e disgrafia (la scrittura nei suoi due aspetti di ortografia e di segno grafico) e discalculia (calcolo). Si tratta proprio di quelle abilità basilari che si imparano e si consolidano nei primissimi anni della scuola (nei primi due anni della scuola primaria) e che sono gli strumenti fondamentali e tradizionali con cui ogni persona ha imparato a organizzare e a trattare il sapere. Più in generale va ricordato che ogni individuo si trova a vivere in un tempo in cui bisogna fare i conti con gli effetti che si producono nel soggetto, nei suoi legami e nelle nuove forme di società in senso ampio, a partire dai rimaneggiamenti dell ordine simbolico, cui si è sottoposti. Ogni epoca, a partire dagli strumenti simbolici di cui dispone, produce differenti forme di malessere e disagio nello stare al mondo: i 3

5 PARTE PRIMA sintomi della clinica attuale si presentano sotto forme molto diverse da quelle di altri tempi. Il compito etico che spetta a ciascuna società è quello di trovare i modi, sulla base delle funzioni di ogni singola professionalità, di accogliere e trattare le difficoltà che si manifestano al suo interno. Questo decreto attuativo della legge sui DSA scommette sulla scuola e sui suoi insegnanti per trattare parte del disagio attuale, che in questo specifico contesto assume proprio le forme di una difficoltà di accesso ai tradizionali sistemi simbolici di codifica e organizzazione del sapere. I DSA pongono oggi alla scuola, ai suoi alunni e ai suoi insegnanti, una sfida che può avere il vantaggio di reintrodurre una riflessione sulla propria pratica, sulla didattica, e più in generale sul processo della trasmissione del sapere in una relazione tra soggetti. Come è stato nel passato, così anche nel presente il disagio se accolto ed elaborato può spingere a riflettere e a rimettere in discussione i campi tradizionali, che fino al giorno prima hanno tenuto. C è da augurarsi che a partire da ciascun alunno in difficoltà, con DSA o senza DSA, si possano trovare di volta in volta le risorse necessarie per includere e fare spazio a ciò che ancora non si conosce, come richiede ogni vera ricerca di sapere. 4

6 1 La questione dei DSA tra clinica e didattica La normativa sui disturbi specifici dell apprendimento (DSA) Cenni storici e snodi salienti LA LEGGE 8 OTTOBRE 2010 N. 170: CONTENUTI PRINCIPALI La legge 170/2010, che ha come titolo Nuove norme in materia di disturbi dell apprendimento, rappresenta l esito di un processo normativo cominciato a partire dal 2004, con la nota ministeriale n del 5 ottobre dello stesso anno. Essa è costituita da 9 articoli che disciplinano la materia dei disturbi specifici dell apprendimento (DSA). Per chiarezza di esposizione sono enucleati i suoi principali contenuti per argomento; a latere è indicato il relativo articolo di riferimento. 1 Riconoscimento e definizione dei disturbi specifici di apprendimento (art. 1) La legge riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si evidenziano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. La dislessia si manifesta con la difficoltà nell apprendimento della lettura e, in particolare, nella decifrazione dei segni linguistici, ossia nella correttezza e capacità di lettura. 1. Cfr. Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici dell apprendimento. 5

7 PARTE PRIMA La disgrafia o disortografia invece si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette, mentre la discalculia presenta difficoltà negli automatismi del calcolo e dell elaborazione dei numeri. Questi disturbi impediscono rispettivamente la capacità di lettura (dislessia), di scrittura (disgrafia e disortografia) e di calcolo (discalculia) in modo automatico e strumentale e sono passibili di compromettere alcune attività della vita quotidiana di coloro che ne sono affetti. Essi possono manifestarsi separatamente o in associazione tra di loro. Finalità (art. 2) La legge intende garantire il diritto allo studio e i necessari supporti per consentirlo, favorendo il successo scolastico e riducendo i disagi formativi ed emozionali dei soggetti con DSA, attraverso un adeguata formazione che ne sviluppi le potenzialità e l adozione di nuove forme di verifica e valutazione a loro più consone. Essa inoltre ha di mira la sensibilizzazione degli insegnanti e delle famiglie a tale problematica: assicurando adeguate possibilità per l identificazione precoce e la riabilitazione dei soggetti con DSA; garantendo una corretta e tempestiva diagnosi; incrementando la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, la scuola e i servizi sanitari durante tutto l arco dell istruzione scolastica. La diagnosi e la riabilitazione (art. 3) Tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell infanzia, hanno il compito di attuare interventi tempestivi, dopo aver informato le famiglie interessate, per individuare casi sospetti di DSA, il cui esito tuttavia non costituisce diagnosi di DSA. Qualora in seguito ad attività di recupero ad hoc l alunno presenti persistenti difficoltà, la scuola trasmette un apposita comunicazione alla famiglia. La diagnosi di disturbo specifico di apprendimento è effettuata nei servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale da neuropsichiatri infantili o da psicologi o da specialisti della disciplina, convenzionati o no. Nel caso di minori la diagnosi deve essere comunicata al genitore o al soggetto che esercita la potestà. In ogni caso essa è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell alunno o dello studente. 6

8 La questione dei DSA tra clinica e didattica La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici (art. 4) Si fornisce un adeguata formazione sui DSA agli insegnanti e ai dirigenti scolastici nell ambito dei programmi annuali di formazione. Il suo scopo è quello di fornire: una conoscenza approfondita di questi disturbi; una sensibilizzazione per la loro individuazione; la capacità di applicare adeguate strategie didattiche. Didattica di supporto (art. 5) Deve essere garantita a studenti con DSA una didattica individualizzata e personalizzata, tenuto conto che per legge essi hanno il diritto di fruire di misure: dispensative (per alcune prestazioni non essenziali ai fini dell apprendimento); compensative (mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche). LE PRINCIPALI NOTE MINISTERIALI IN MATERIA ANTERIORI ALLA LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170 Prima di giungere alla stesura definitiva della legge sui DSA a partire dal 2004, con la nota ministeriale n del 5 ottobre, sono state emanate una serie di note ministeriali. Come chiarisce la prima nota, quella del 5 ottobre 2004, che ha come oggetto iniziative relative alla dislessia, la questione è stata sottoposta all attenzione del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca da parte di genitori di ragazzi dislessici. Questi genitori sottolineano che le difficoltà di apprendimento dei ragazzi dislessici non sempre vengono tenute nella dovuta considerazione e che in conseguenza di ciò i soggetti dislessici hanno lo stesso percorso formativo e la medesima valutazione degli altri alunni. La presa in carico della questione dalla parte del Ministero è così sintetizzata: «Dato che tali difficoltà si manifestano in persone con quoziente intellettivo nella norma, spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse. Questo può comportare ricadute a livello personale, quali abbassamento dell autostima, depressione o comportamenti oppositivi, che possono determinare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle

9 PARTE PRIMA potenzialità. Per ovviare a queste conseguenze, esistono strumenti compensativi e dispensativi che si ritiene opportuno possano essere utilizzati dalle scuole in questi casi. [ ] Sulla base di quanto precede si ritiene auspicabile che le SS.LL. pongano in essere iniziative di formazione al fine di offrire risposte positive al diritto allo studio e all apprendimento dei dislessici, nel rispetto dell autonomia scolastica». 2 Come si può leggere nella conclusione di questa nota, ciò che appare centrale sin dall inizio, ma anche successivamente nella 170/2010 e nel decreto attuativo del 12 luglio 2011 è la tutela del diritto allo studio e all apprendimento dei soggetti dislessici, riducendo le ricadute a livello soggettivo degli alunni e l abbandono scolastico. Anche le due successive note ministeriali menzionano nel loro oggetto la questione della dislessia e vertono l una (quella del 5 gennaio 2005) sulla possibilità di utilizzare le misure dispensative e compensative in seguito a diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia), 3 l altra (quella del 1 marzo 2005) 4 sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato per questi soggetti. In questa nota del 1 marzo 2005 si invitano le commissioni esaminatrici a predisporre in sede di Esame di Stato ogni opportuna iniziativa adatta a ridurre le difficoltà degli studenti costruendo una terza prova scritta in base alle specifiche situazioni soggettive, di cui bisogna tenere conto anche nella valutazione delle due precedenti prove d esame, e considerando altresì la possibilità di riservare a ciascuna di esse tempi più lunghi di quelli ordinari per la loro esecuzione. Bisogna attendere le circolari ministeriali del 10 maggio 2007 che forniscono precisazioni in riferimento alla circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l anno scolastico (la C.M. prot e la C.M. prot. 4600), per poter leggere la specificazione dei disturbi dell apprendimento nella loro tripartizione in dislessia, disgrafia e discalculia con annesse le indicazioni operative di intervento sia durante l anno scolastico che in fase di Esame di Stato. «In merito alle misure dispensative, questo ministero ha avuto modo di precisare anche recentemente che in sede di Esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte 2. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Dipartimento per l Istruzione. Direzione Generale per lo Studente, Ufficio IV, prot. n 4099/A/4 del 05/10/ Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Dipartimento per l Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, Ufficio IV, prot. n. 26/A 4 del 05/01/ Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Dipartimento per l Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, Ufficio VII, prot. n

10 La questione dei DSA tra clinica e didattica di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. In particolare si richiama l attenzione sul fatto che gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. [ ] In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna (ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e greco) e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta». 5 «Per quanto riguarda gli studenti con disturbo di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia), [ ] si conferma che non vi può essere nei loro confronti dispensa dalle prove scritte ma che, più opportunamente, viene consentito loro un tempo più disteso per lo svolgimento delle prove, prevedendo altresì che la valutazione delle prove stesse avvenga tenendo conto prevalentemente del contenuto più che della forma. In definitiva si suggerisce alle sottocommissioni di esame di adottare nello svolgimento delle prove scritte e orali le misure compensative e dispensative impiegate in corso d anno nel limite della compatibilità consentite alla particolare circostanza della finalità dell esame». 6 IL DECRETO ATTUATIVO 12 LUGLIO 2011 È datato 12 luglio 2011 il decreto attuativo della legge 8 ottobre 2010 n. 170 che ha per titolo Nuove norme in materia di disturbi specifici dell apprendimento. La sua finalità principale è quella di garantire e tutelare il diritto allo studio di quegli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che frequentano scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e l università. Esso si prefigge lo scopo di individuare le modalità di intervento opportune nell ambito dei disturbi specifici di apprendimento. Le strategie messe in atto per attuare tale proposito si dipanano lungo tre assi così suddivisi: 5. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Dipartimento per l Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, Ufficio VII, C.M. prot Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Dipartimento per l Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, Ufficio VII, C.M. prot

11 PARTE PRIMA la formazione (art. 7); le misure educative e didattiche (art. 4 e 5); le forme di verifica e valutazione (art. 6). Come recita l art. 3 del suddetto decreto attuativo gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei sono invitati a fare riferimento, per l attuazione del decreto, alle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, intese come parte integrante del decreto stesso. La logica che sostiene questo decreto chiama direttamente in causa come principali interlocutori gli insegnanti, mostrando sin da subito che l ambito di trattamento dei disturbi specifici dell apprendimento deve essere affrontato proprio nel campo dell istituzione che a esso è preposta: la scuola. In quest ottica le tre strategie di intervento sopra menzionate, la formazione, le misure educative e didattiche e le forme di verifica e valutazione, hanno lo scopo di garantire e tutelare il diritto allo studio dei soggetti a cui è diagnosticato un DSA. In sintesi esse si propongono di: 7 effettuare attività di formazione per gli insegnanti e i dirigenti scolastici nei seguenti ambiti: la legge 8 ottobre 2010, n. 170; le caratteristiche delle diverse tipologie di DSA e i principali strumenti per la loro individuazione; le strategie educative e didattiche di potenziamento e aiuto compensativo e le opportune modalità di verifica e valutazione; la gestione della classe in presenza di alunni con DSA; l orientamento e l accompagnamento al prosieguo degli studi in ambito universitario, dell alta formazione e dell istruzione tecnica superiore; le esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per migliorare buone pratiche di didattica. A tal fine sono attivati dal Ministero piani di formazione, anche in convenzione con università, enti di ricerca, società scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali. Inoltre, conformemente alle norme sull autonomia delle istituzioni scolastiche, le medesime possono attivare interventi di formazione in materia. Attuare percorsi di didattica individualizzata e personalizzata ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. 7. Cfr. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, decreto n. 5669, 12 luglio

12 La questione dei DSA tra clinica e didattica Utilizzare forme per la verifica dei contenuti dell apprendimento e la loro valutazione coerenti con gli interventi pedagogico-didattici raccomandati per gli alunni con DSA. Questi ultimi due punti, centrali nel trattamento dei DSA, saranno sviluppati nel capitolo che tratta le questioni della didattica. Un ultimo punto, di rilevanza fondamentale, posto come art. 1 della suddetta legge, riguarda l individuazione degli alunni e studenti con DSA. Se i precedenti punti mettono in gioco la questione dell apprendimento nella sua dimensione strettamente didattica, che chiama in causa in senso più stretto la trasmissione del sapere nella relazione docente e discente, con l art. 1 si assiste a un allargamento dei confini dall ambito della scuola a quello della clinica. Esso, infatti, invita le istituzioni scolastiche a segnalare alle famiglie eventuali evidenze, dopo aver provveduto ad applicare attività di recupero mirate, di un disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso della diagnosi da parte delle strutture preposte. Data la complessità e la delicatezza delle variabili che questo passaggio mette in gioco, questa questione sarà sviluppata più nel dettaglio nell ultimo capitolo, intitolato Gli interlocutori nella presa in carico di un soggetto con DSA. LE LINEE GUIDA COME PARTE INTEGRANTE DEL DECRETO ATTUATIVO 12 LUGLIO 2011 Fanno parte integrante del decreto attuativo del 12 luglio 2011 le cosiddette linee guida che forniscono ulteriori indicazioni per l applicazione della legge 170/2010 da parte di tutte quelle figure che sono implicate nei processi dell insegnamento e dell apprendimento. Dal momento che la legge sottolinea la necessità di una didattica individualizzata e personalizzata, nonché l utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi in caso di DSA, le linee guida hanno la finalità di fornire alcune indicazioni, elaborate a partire dalle più recenti conoscenze scientifiche, affinché le istituzioni scolastiche e gli Atenei possano essere all altezza di espletare tale compito. Sono costituite da sette capitoli, ciascuno dei quali affronta una questione ritenuta cruciale nell ambito della presa in carico di un alunno con DSA: 8 8. Cfr. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Dipartimento per l Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio

13 PARTE PRIMA i disturbi specifici di apprendimento; l osservazione in classe; la didattica personalizzata e individualizzata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative; la didattica con i DSA a partire dalla scuola dell infanzia fino a quella secondaria di I e II grado; la dimensione relazionale; gli attori implicati nel trattamento; la formazione. Senza entrare nel merito dei contenuti delle linee guida in questo contesto, ci sarà, però, un riferimento costante a esse nei capitoli successivi di questo testo. 12

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