DSA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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1 DSA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Nota ministeriale n. 26 del 05 gennaio 2005 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle UnitàSanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap Nota ministeriale n del 01 marzo 2005 Esami di Stato Alunni affetti da dislessia Nota ministeriale n del 10 maggio 2007 Disturbi di apprendimento Indicazioni operative C.M. n. 28 del 15 marzo 2007 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l anno scolastico Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare il punto 4. Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007 Istruzioni e modalitàorganizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007. Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare l'art. 12, 7 comma, quarto punto. Ordinanza Ministeriale esami di stato 2008 Quesiti sull'esame di stato a conclusione del 1 Ciclo d Istruzione (invalsi esame terza media) Legge n. 170 del 08 ottobre 2010

2 DSA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3 La legge n 170 dell 8 ottobre 2010 Perchéuna legge sui DSA? 1. Continuum di un iter legislativo storico 2. Sancire i principi generali che devono guidare gli interventi (educativi, sanitari, riabilitativi) 3. Rimettere in discussione atteggiamenti culturali consolidati (indifferenza, delega) 4. Opportunità per ampliare, migliorare, innovare l offerta formativa delle scuole 5. Volano di un progressivo cambiamento culturale 6. Rafforza il ruolo dell insegnante (nuova professionalità)

4 La legge n 170 dell 8 ottobre 2010 La legge nella sostanza conferma le precedenti Note e Circolari ma anche tutto l impianto delle forme compensative e dispensative già suggerite Art. 1: Riconoscimento e definizione di: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia Art. 2: Finalità Art. 3: Diagnosi Art. 4: Formazione nella scuola Art. 5: Misure educative e didattiche di supporto Art. 6: Misure per i familiari Art. 7: Disposizioni di attuazione Art. 8: Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome Art. 9: Clausola di invarianza finanziaria

5 La legge n 170 dell 8 ottobre 2010 Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. comma 1: La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacitàcognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. Questo èl articolo in cui, alla luce delle conoscenze attuali, viene data una definizione legale dei D.S.A. Codici ICD10 : F81 rif circolare sanità n.8 giugno 2012

6 La legge n 170 dell 8 ottobre 2010 Cosa significa definizione legale? Significa che non abbiamo marker fisici per individuare i DSA, che quindi vengono diagnosticati sulla base di un quadro complesso di valutazioni cliniche, di risultati ai test standardizzati, di osservazioni dirette sia del clinico sia della famiglia sia della scuola; alla fine la diagnosi vieneemessa (o no) sulla base del giudizio clinico dello specialista.

7 La legge n 170 dell 8 ottobre 2010 Negli altri commi dell art. 1 Si sottolinea che, anche se nella Legge vengono analizzati uno per uno, questi disturbi possono presentarsi separatamente o insieme.

8 PER LA LEGGE CHI SONO I DSA LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del ) e succ. disposizioni legislative DISLESSIA (art. 1 L.170/ L.g/2011, p.1.1) Si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

9 PER LA LEGGE CHI SONO I DSA LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del ) e succ. disposizioni legislative DISORTOGRAFIA (art. 1 L.170/ L.g/2011, p.1.2) Si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

10 PER LA LEGGE CHI SONO I DSA LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del ) e succ. disposizioni legislative DISGRAFIA (art. 1 L.170/ L.g/2011, p.1.2) Si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione.

11 PER LA LEGGE CHI SONO I DSA LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del ) e succ. disposizioni legislative DISCALCULIA (art. 1 L.170/ L.g/2011, p.1.3) Si intende per discalculiaun disturbo specifico che Si manifesta con una difficoltànegli automatismi del calcolo e dell elaborazione dei numeri.

12 La legge n 170 dell 8 ottobre 2010 Il fatto che ci troviamo in un momento evolutivo delle conoscenze scientifiche in tema di DSA, è segnalato dall ultimo comma dell art. 1 comma 7: Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5,si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. QUINDI Possiamo affermare che le definizioni attualmente fornite potranno modificarsi in relazione alle nuove scoperte scientifiche. Tuttavia questo non comporteràla necessitàdi una modifica normativa. La Legge n.170/2010 permarrebbe valida anche se domani il mondo scientifico dovesse dare dei DSA una lettura diversa da quella attuale.

13 La legge n 170 dell 8 ottobre 2010 Art.2 Finalità della Legge a. garantire il diritto all'istruzione; b. favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto e garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c. ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d. adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessitàformative degli studenti; e. preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f. favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g. incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h. assicurare eguali opportunitàdi sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

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15 La legge n 170 dell 8 ottobre 2010 Art.3 La Diagnosi AMBITO SANITARIO La diagnosi di DSA e effettuata nell ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. [ ] la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

16 La legge n 170 dell 8 ottobre 2010 Art.3 La Diagnosi CHI FA LA DIAGNOSI? - Servizio Sanitario Nazionale - Specialisti - Strutture accreditate QUANDO E POSSIBILE FARLA? -Non prima della fine del 2 anno della scuola primaria - Ipotesi diagnostica alla fine del 1 anno (se presenti fattori di rischio) -precocità RIPERCUSSIONI IN AMBITO EDUCATIVO - Possibilità di accedere ai benefici previsti dalla Legge 170/2010 art. 5 Misure educative e didattiche di supporto e alle misure previste dalle Linee guida 2011 Didattica individualizzata e personalizzata. Strumenti compensativi e misure dispensative. RIPERCUSSIONI IN ALTRI AMBITI - Interventi integrati (multidimensionali multiprofessionali) che favoriscano l inclusione in ambito sociale, scolastico, lavorativo.

17 Art.3 La Diagnosi La legge n 170 dell 8 ottobre 2010 Cosa deve essere scritto in una diagnosi di DSA? La diagnosi deve essere redatta su carta intestata del Servizio Sanitario Nazionale o della Struttura Convenzionata o dello specialista, componente dell equipe autorizzata, che la rilascia Deve essere firmata dello specialista o del servizio I logopedisti non possono firmare diagnosi ma soltanto relazioni di accompagnamento La diagnosi deve essere datata e prevedere una scadenza, altrimenti permane valida per tutto il percorso scolastico dell alunno. Deve recare il nome, il cognome e la data di nascita dell alunno cui viene rilasciata Deve indicare chiaramente che si tratta di un disturbo specifico di apprendimento precisando anche di quale tipo (dislessia F81.0, disgrafia e disortografia F81.1, discalculia F81.2, misto F81.3). I termini possono essere integrati o sostituiti dai relativi codici ICD 10. Deve esplicitamente richiedere l assegnazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle norme vigenti Nel caso si richieda la dispensa dalla lingua straniera in forma scritta, ciò deve essere esplicitamente indicatoe ne deve essere data motivazione sulla base degli esiti della valutazione clinica effettuata

18 La certificazione Le certificazioni di DSA valide ai fini scolastici, possono essere ottenute: presso i servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza pubblici (denominati UONPIA, NPI) delle Aziende Ospedaliere. presso i servizi di riabilitazione dell'etàevolutiva pubblici e privati accreditati presso i soggetti privati (équipe professionali...) autorizzati ad effettuare la prima certificazione diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici (elenco nel sito ASL di appartenenza) per ottenere la prestazione alle condizioni previste dal SSN (esenzione ticket fino ai 14 anni) è consigliabile presentare l'impegnativa del proprio medico curante per ottenere la prestazione alle condizioni previste dal SSN (gratuità fino ai 18 anni) è obbligatorio presentare l'impegnativa del proprio medico curante.

19 LEGGE n 170/2010 l uso di una DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tenganoconto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; l introduzione di STRUMENTI COMPENSATIVI, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché MISURE DISPENSATIVE da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità` dei concetti da apprendere; per l insegnamento delle lingue straniere, l uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità` dell esonero dalla forma scritta.

20 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Convocazione del Gruppo di Approfondimento Tecnico Regione Lombardia, anche alla luce delle molte domande e proteste ricevute decide di attivare un Gruppo di Approfondimento Tecnico cui partecipano: OPL, SocietàItaliana di Neuropsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza sezione Lombarda, Coordinamento Referenti di NPIA Regione Lombardia, Associazione Italiana Dislessia Regione Lombardia, AssociazioneItaliana per la Ricerca e l Intervento nella Psicopatologia dell Apprendimento sezione Lombarda, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, referente dislessia, Associazione Italiana Logopedisti sezione Lombarda

21 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 5 Luglio Nota della Regione Lombardia n. H (disposizioni attuative L. 170) La diagnosi di DSA può essere effettuata: -dalle UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate; - in alternativa da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti. Per la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento sono quindi necessari: -la presenza di un'equipe multiprofessionalecon competenze specifiche, che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio; -l'utilizzo per la valutazione della testisticavalidata e standardizzata indicata dalla ConsensusConferenze, esplorando le necessarie componenti cognitive, psicologiche, neurologiche, sensoriali e neuropsicologiche.

22 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 5 Luglio Nota della Regione Lombardia n. H Il processo diagnostico deve avvenire secondo i criteri previstidalle Linee di Indirizzo regionali per la NPIA (DGR 6860/2008) e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA

23 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 25 Luglio 2012: Atto n Accordo della Conferenza Stato Regioni sulle "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA" Art. 2 Criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti accreditatiper il rilascio della diagnosi Ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter essere accreditati ai sensi dell'art.3 della legge n.170/2010, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: -documentata esperienza nell'attivitàdiagnostica dei DSA; -disponibilitàdi un'équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili,psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età; -dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per lapratica clinica dei DSA ( ) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference...

24 CONSENSUS CONFERENCE per DSA 1) Raccomandazioni cliniche sui DSA Consensus Conference ) Documento definitivo C.C. ISS Roma dicembre 2010

25 CONSENSUS CONFERENCE per DSA Questi documenti rappresentano il frutto di lunghi anni di lavoro da parte dei maggiori esperti italiani sulle problematiche cliniche dei DSA. Influenzano profondamente la prassi clinica, percorso diagnostico e trattamento, nella prospettiva di adattarla alle attuali evidenze scientifiche

26 DIFFICOLTA SCOLASTICHE? SCUOLA Interventi di identificazione precoce casi sospetti FAMIGLIA SERVIZIO Attivitàdi recupero didattico mirato Persistenti difficoltà Comunicazione della scuola alla famiglia Provvedimenti compensativi e dispensativi Didattica e valutazione personalizzata Interventi di identificazione precoce casi sospetti Comunicazione della famiglia alla scuola Iter diagnostico Diagnosi documento di certificazione diagnostica

27 GRAZIE DELL ATTENZIONE

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