Gli interessi su prestiti obbligazionari emessi

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1 Obbligazioni Il regime fiscale delle obbligazioni di Gianluca Odetto (*) 1 Gli interessi su prestiti obbligazionari emessi in Italia sono assoggettati a un regime fiscale articolato essenzialmente in base alla natura dell emittente. In linea generale, ai titoli emessi dai cd. grandi emittenti (in primis le banche e le società le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati) è stato riservato un trattamento più favorevole, sia per l emittente stesso che per l obbligazionista, che subisce una ritenuta ridotta o (è il caso, ad esempio, delle società) riceve i proventi senza essere inciso da alcun prelievo alla fonte. Ragioni di carattere antielusivo hanno, invece, spinto il legislatore a prevedere norme maggiormente restrittive per i titoli emessi da società non quotate in cui la misura dei tassi praticati poteva fare presumere arbitraggi tra la posizione fiscale della società e quella dell obbligazionista socio. Per gli interessi corrisposti agli obbligazionisti che rivestono anche la qualità di soci, peraltro, possono operare anche le disposizioni limitative della deducibilità contenute nell art. 98 del TUIR, in materia di thin capitalization, qualora l ammontare dell indebitamento complessivo sia di importo rilevante rispetto al patrimonio netto contabile. Tale particolare aspetto sarà trattato in un intervento separato, che ne analizzerà i principali profili in funzione della determinazione delle imposte per il periodo Regime fiscale per l emittente Il regime fiscale degli interessi passivi per la società emittente varia a seconda che questa possa essere inquadrata nell ambito dei c.d. grandi emittenti o meno. Per le obbligazioni e i titoli similari emessi da società ed enti non quotati (rectius il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote ) diversi dalle banche, l art. 3 comma 115 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha previsto che, qualora il rendimento effettivo del prestito al momento dell emissione superi: il doppio del tasso ufficiale di sconto (ora tasso ufficiale di riferimento) per le obbligazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o di Stati dell Unione europea, ovvero collocate mediante offerta al pubblico; il tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni diverse dalle precedenti, gli interessi passivi che eccedono l importo derivante dall applicazione dei predetti tassi soglia non sono deducibili. La norma intende chiaramente evitare che società a ristretta base azionaria possano utilizzare lo strumento del prestito obbligazionario con tassi che superano i rendimenti medi di mercato per ridurre artificiosamente il reddito (attraverso la deducibilità degli interessi dall IRES nella misura del 33%) e imputare i proventi ai soci, i quali sarebbero tassati con aliquota notevolmente inferiore. Tenuto conto di un TUR del 2%, il tasso di rendimento massimo che possono assumere i prestiti emessi da società non quotate (a loro volta, non negoziati nei mercati regolamentati) ai fini della deduciblità integrale degli interessi è pari al 3,33%. I limiti alla deducibilità sopra esaminati per le società le cui azioni non sono quotate non dovrebbero, invece, applicarsi nei confronti dei grandi emittenti. La ratio che sta alla base della disposizione, costituita dalla necessità di evitare trasferimenti di materia imponibile ai soci nelle società a ristretta base azionaria: tale circostanza sembra non avere ragion d essere nel campo degli intermediari finanziari e delle società con azioni quotate in borsa. Gli interessi corrisposti agli obbligazionisti dovrebbero, pertanto, essere dedotti da questi ultimi senza limitazioni specifiche legate alla natura del debito. Regime fiscale per l obbligazionista Anche per gli obbligazionisti il regime fiscale dei proventi percepiti dipende essenzialmente dalla natura dell emittente. Infatti: per le obbligazioni emesse da società non quotate, operano le disposizioni contenute nell art. 26 comma 1 del DPR 600/1973; per le obbligazioni emesse dai grandi emittenti, invece, trova applicazione il DLgs. 239/1996. (*) Gruppo di Studio - Eutekne PRATICA FISCALE e Professionale 33 n. 7 del 14 FEBBRAIO 2005

2 Obbligazioni emesse da società non quotate Gli interessi relativi alle obbligazioni emesse da società le cui azioni non sono quotate sono soggette alla ritenuta prevista dall art. 26 comma 1 del DPR 600/1973. Anche in questo caso, l applicazione della ritenuta del 12,50% in luogo di quella del 27% dipende, in primo luogo, dalla scadenza del prestito: per le obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi, infatti, la ritenuta è sempre applicata nella misura del 27%; per i prestiti con scadenza non inferiore ai 18 mesi, occorre ulteriormente distinguere a seconda del tasso di rendimento del prestito. Infatti: qualora il tasso di rendimento effettivo del prestito ecceda, al momento dell emissione, il doppio del tasso ufficiale di riferimento (per le obbligazioni quotate), ovvero il tasso di riferimento aumentato di due terzi (per le obbligazioni non quotate), la ritenuta è applicata nella misura del 27%; nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo non ecceda i parametri sopra indicati, la misura della ritenuta è pari al 12,50%. Qualora, poi, il prestito obbligazionario con scadenza non inferiore ai 18 mesi sia rimborsato prima di tale termine, è dovuta dall emittente una somma pari al 20% dei proventi maturati fino al momento dell anticipato rimborso. A norma dell art. 26 comma 4 del DPR 600/1973, la ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di: imprenditori individuali (per i soli titoli detenuti quali beni d impresa), società di persone commerciali, società di capitali ed enti commerciali, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, e a titolo d imposta negli altri casi. L emittente che applica la ritenuta è tenuto a indicare gli interessi corrisposti e le ritenute operate a norma dell art. 26 comma 1 nel quadro RZ del modello UNICO Società di capitali. Obbligazioni emesse da banche o società quotate e fattispecie assimilate Per le obbligazioni emesse dalle banche, nonché dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati (cd. grandi emittenti), trova applicazione il regime introdotto dal DLgs. 1 aprile 1996 n. 239, che prevede un trattamento fiscale a sua volta differenziato a seconda della natura del soggetto che percepisce gli interessi. In particolare, è applicata un imposta sostitutiva del 12,50%, che esclude ogni ulteriore prelievo, nei confronti dei soggetti cd. nettisti : persone fisiche, anche se esercitano attività d impresa; società semplici e associazioni professionali; enti non commerciali; Stato ed enti pubblici; soggetti esenti da IRPEG (IRES). L applicazione dell imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti nettisti nella misura del 12,50% compete solo qualora la scadenza dei prestiti non sia inferiore a 36 mesi (per le banche) ovvero a 18 mesi (per le società quotate). In ogni caso, l emittente è tenuto a indicare l imposta sostitutiva trattenuta nel quadro SQ del modello 770 Ordinario. Per gli interessi percepiti dagli altri soggetti (cd. lordisti, quali tipicamente le società commerciali, sia di persone che di capitali), non sono invece previsti prelievi alla fonte, e il reddito così imputato sconta l imposizione ordinaria in sede di dichiarazione. Un caso particolare riguarda i soggetti non residenti. Per questi, infatti, è previsto un regime di esonero dall applicazione dell imposta sostitutiva, subordinato alle condizioni: che il percipiente abbia residenza fiscale in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni (tali Stati sono quelli contenuti nel DM 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni - c.d. white list - come chiarito, da ultimo, dalla circolare dell Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2003 n. 61, 3). che il percipiente estero depositi le obbligazioni presso una banca o una SIM residente, che acquisisca i dati identificativi del percipiente stesso e un autocertificazione dei requisiti per fruire dell esenzione dall imposta sostitutiva (cfr. Tavola n. 1, pag. 35). Sempre con riferimento a emittenti residenti, deve essere evidenziato come al medesimo regime previsto per i proventi delle obbligazioni di banche e società quotate siano soggetti gli interessi: delle obbligazioni emesse da Regioni, Province, Comuni, nonché dei titoli similari indicati nell art. 31 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 (quali le obbligazioni degli enti sovranazionali il cui accordo istitutivo è stato oggetto di ratifica in Italia: BEI, BIRS, CECA, ecc.); delle obbligazioni e titoli similari emessi dagli ex enti pubblici economici trasformati in spa (es. ENI, ENEL, IRI, FS ecc.); delle obbligazioni appositamente emesse per finanziare i propri investimenti da enti territoriali (es. unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane, consorzi tra enti locali ecc.) ai sensi dell art. 35 della Legge 23 dicembre 1994 n PRATICA FISCALE e Professionale 34 n. 7 del 14 FEBBRAIO 2005

3 Titoli che condizionano il rimborso ai risultati dell emittente Le disposizioni contenute nel DLgs. 6/2003 hanno permesso l emissione di obbligazioni la cui remunerazione può essere, almeno in parte, legata ai risultati economici della società. Inoltre, il comma 3 dell art c.c. prevede espressamente la possibilità di condizionare anche lo stesso rimborso del capitale all andamento economico dell emittente. In tale panorama, ove è divenuto più labile il confine tra gli strumenti tipici del capitale di rischio (azioni) e quelli del capitale di debito, il legislatore fiscale ha provveduto a disciplinare la materia assumendo, quale dato di partenza, la nozione posta dall art. 44 comma 2 del TUIR di titoli similari alle azioni e includendo in tale fattispecie tutte le emissioni, variamente denominate, per le quali la remunerazione è unicamente collegata al risultato economico. Solo in via residuale, continuano a essere previste le nozioni di titoli similari alle obbligazioni e di titoli atipici, ciascuna con il proprio specifico regime fiscale. Titoli similari alle obbligazioni Come chiarito dall Agenzia delle Entrate con la circolare 16 giugno 2004 n. 26/E ( 2.5), il legislatore non ha modificato la definizione di titoli similari alle obbligazioni : secondo l art. 44 comma 2 lett c) del TUIR, infatti, costituiscono titoli similari alle obbligazioni quelli ( ) che contengono l obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata ( ) e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell impresa emittente ( ) né di controllo sulla gestione stessa. In tali casi, ai relativi proventi si rendono applicabili i regimi previsti dall art. 26 del DPR 600/1973 (ritenuta) ovvero del DLgs. 239/1996 (imposta sostitutiva nei confronti dei nettisti ), a seconda della natura dell emittente. Tavola n. 1 - Regime fiscale delle obbligazioni Percipienti Titoli di grandi emittenti Scadenza inferiore a 18 mesi Titoli di società non quotate Scadenza non inferiore a 18 mesi Persone fisiche 12,50% (1) Ritenuta a titolo d imposta del 27% (2) Ritenuta a titolo d imposta del (3) Società semplici 12,50% Ritenuta a titolo d imposta del 27% Ritenuta a titolo d imposta del Snc, sas Nessuna ritenuta Ritenuta a titolo di acconto del 27% Ritenuta a titolo di acconto del Società di capitali ed enti commerciali Nessuna ritenuta Ritenuta a titolo di acconto del 27% Ritenuta a titolo di acconto del Enti non commerciali 12,50% (4) Ritenuta a titolo di imposta del 27% Ritenuta a titolo di imposta del Soggetti non residenti Nessun prelievo, per i percipienti white list Ritenuta a titolo di imposta del 27% Ritenuta a titolo di imposta del (1) Se le obbligazioni sono detenute quali beni d impresa, l interesse concorre alla formazione del reddito d impresa, e l imposta sostitutiva pagata può essere scomputata dall imposta dovuta. (2) Se le obbligazioni sono detenute quali beni d impresa, la ritenuta è applicata a titolo di acconto. (3) Se le obbligazioni sono detenute quali beni d impresa, la ritenuta è applicata a titolo di acconto. (4) Se le obbligazioni sono detenute quali beni d impresa, l interesse concorre alla formazione del reddito d impresa, e l imposta sostitutiva pagata può essere scomputata dall imposta dovuta. PRATICA FISCALE e Professionale 35 n. 7 del 14 FEBBRAIO 2005

4 Titoli atipici Sono tali i titoli che non hanno i requisiti per essere assimilati: né alle azioni, in quanto la remunerazione non è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell emittente; né alle obbligazioni, in quanto, per esempio, non garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione. Tali titoli sono soggetti al regime previsto dall art. 5 del DL 30 settembre 1983 n. 512 (ritenuta nella misura del 27%, applicata a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali qualora i titoli costituiscano beni d impresa società di persone commerciali, società di capitali ed enti commerciali, e a titolo d imposta negli altri casi). Obbligazioni e titoli con rimborso del capitale indicizzato In un ambito normativo quale quello descritto si pone la disposizione contenuta nell art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR, che considera similari alle azioni e conseguentemente soggetti al medesimo regime per le vicende legate alla valutazione e al trasferimento dei titoli i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Tale nozione sembra avere, come detto, un valore preminente: in altre parole, dovrebbero essere assimilati alle azioni dal punto di vista fiscale tutti i titoli, comunque denominati, la cui remunerazione abbia le caratteristiche di cui sopra. La stessa remunerazione, del resto, sarebbe indeducibile per l emittente a norma dell art. 109 comma 9 del TUIR (la norma prevede, infatti, l indeducibilità delle remunerazioni relative a strumenti finanziari, comunque denominati, per la parte riconducibile ai risultati economici dell emittente, di altre società del gruppo o dell affare in relazione alle quali i titoli sono stati emessi ). Ciò dovrebbe valere anche se i titoli sono formalmente denominati obbligazioni, ma attribuiscono una remunerazione totalmente commisurata agli utili dell emittente (in questo senso si è espressa chiaramente la circolare Assonime 14 luglio 2004 n. 32, 2.7). Nel contesto di cui trattasi, la questione potrebbe avere quale ambito di applicazione gli strumenti finanziari che condizionano il rimborso del capitale all andamento economico dell emittente stesso (art comma 3 c.c.). Per questi titoli dovrebbe essere pacifica la riconduzione, in via ordinaria, al genus delle obbligazioni e al relativo trattamento fiscale: nel caso, tuttavia, in cui il rimborso dell investimento avesse quale unico parametro i risultati economici della società, dovrebbe prevalere la disposizione contenuta nell art. 44 comma 2 del TUIR, con il conseguente assoggettamento del titolo e delle componenti reddituali che vi si originano al trattamento proprio delle azioni (indeducibilità delle remunerazioni per l emittente e imponibilità ridotta nella misura del 40% o del 5% per il percipiente). Valutazione fiscale delle obbligazioni La riforma tributaria non ha apportato novità relative alla valutazione fiscale delle obbligazioni. In un panorama ove tutte le svalutazioni di partecipazioni, iscritte tra l attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie, non hanno rilevanza fiscale, le obbligazioni si caratterizzano come un eccezione. A norma dell art. 94 comma 4 del TUIR, infatti, è consentita la svalutazione fiscale delle obbligazioni iscritte tra l attivo circolante, assumendo tuttavia quale valore minimo quello determinato: per le obbligazioni negoziate nei mercati regolamentati, in base alla quotazione rilevata nell ultimo giorno dell esercizio, ovvero alla media aritmetica delle quotazioni dell ultimo mese; per le obbligazioni non quotate, in base al valore normale di titoli similari quotati nei mercati regolamentati, o, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo oggettivo (art. 9 comma 4 lett. c del TUIR). Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, l art. 101 comma 2 del TUIR specifica che: si applicano le disposizioni contenute nell art. 94; tuttavia, se le obbligazioni sono negoziate nei mercati regolamentati, la svalutazione deducibile è determinata quale differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del titolo e la media delle quotazioni rilevate nell ultimo semestre (anziché nell ultimo mese). Il quadro normativo così delineato permette quindi di sostenere la deducibilità di tutte le svalutazioni di obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie; per quelle non quotate, peraltro, il rimando espresso alle disposizioni dell art. 94 dovrebbe consentire il ricorso ai criteri di valutazione propri dei titoli non quotati iscritti nell attivo circolante (ovvero, il valore normale di titoli similari quotati o, in mancanza, gli altri elementi determinabili in modo oggettivo ). PRATICA FISCALE e Professionale 36 n. 7 del 14 FEBBRAIO 2005

5 Cessione delle obbligazioni La cessione delle obbligazioni detenute da imprese dà luogo: a ricavi imponibili, se queste sono iscritte tra l attivo circolante (art. 85 comma 1 lett. e) del TUIR); a plusvalenze imponibili (art. 86 comma 1) o minusvalenze deducibili (art. 101 comma 1), se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Anche per le obbligazioni detenute da persone fisiche o, in genere, da soggetti non imprenditori, la cessione dei titoli dà luogo a plusvalenze imponibili o a minusvalenze deducibili a norma del disposto degli artt. 67 comma 1 lett. c-ter) e 68 comma 6 del TUIR, determinate quali differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione. LIBRI Basilea 2: il nuovo merito del credito Strumenti operativi per migliorare il rapporto banca-impresa Con Cd-Rom Autori: Alberto Bonifazi, Antonio Sinopoli, Gabriele Troise I Edizione, IPSOA 2004, 35,00, collana Metodi e strumenti L applicazione delle nuove regole sull accesso al credito (Basilea 2) imporrà maggiore trasparenza e ridefinirà i rapporti tra banche e imprese. Infatti le prime riqualificheranno il loro intervento tenendo conto che le seconde dovranno sviluppare professionalità finanziaria, capacità di programmazione e potenziamento patrimoniale in modo da gestire lo sviluppo delle attività con equilibrio tra mezzi propri e mezzi di terzi. Il volume ha il grande pregio di saper illustrare in termini pratici i riflessi del Nuovo Accordo, spiegando con esempi concreti ed operativi quella che è una materia estremamente complessa e tecnica; offre inoltre al lettore una chiara e completa analisi degli effetti della nuova normativa sulle politiche gestionali di banche ed imprese. Gli Autori si concentrano sulle esigenze delle imprese di non grande dimensione attraverso l individuazione di strumenti operativi, politiche gestionali, tecniche di sopravvivenza finanziaria con l obiettivo di consentire all impresa di incrementare le proprie possibilità di affidamento e di affrontare l esame dei rating bancari in modo adeguato e professionale. Vengono pertanto illustrati: i criteri di valutazione utilizzati dalla banca nella procedura di affidamento; gli strumenti e le metodologie per migliorare il giudizio di rating; il vademecum dei rapporti con il sistema bancario con indicazione dei comportamenti da evitare per non incorrere in una riduzione della capacità di credito ed in un deterioramento dei rapporti con la banca. L opera contiene, inoltre, un indispensabile software su cd-rom che consente agevolmente di monitorare la posizione finanziaria dell azienda, individuare gli elementi critici e gli interventi correttivi allo scopo di predisporre un report completo e professionale per facilitare l accesso al nuovo credito bancario. Consente inoltre di archiviare le pratiche per singola azienda. Per informazioni Redazione: tel. 02/ , Fax: 02/ ammin.fin@ipsoa.it Servizio Informazioni Commerciali (tel fax ) Agente Ipsoa di zona ( PRATICA FISCALE e Professionale 37 n. 7 del 14 FEBBRAIO 2005

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