LA SCISSIONE FUSIONE. 4 novembre 2014

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1 LA SCISSIONE FUSIONE 4 novembre

2 OIC 4 LA SCISSIONE CONSISTE NELLA DISGREGAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA SCISSA IN PIU PARTI O QUOTE, E NEL LORO TRASFERIMENTO/ASSEGNAZIONE A UNA O PIU SOCIETA PREESISTENTI NEOCOSTITUITE (SOCIETA BENEFICIARIE), LE CUI AZIONI O QUOTE DI PARTECIPAZIONE VENGONO ATTRIBUITE AI SOCI DELLA SOCIETA SCISSA, PROPORZIONALMENTE O NON PROPORZIONALMENTE ALLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE CHE AVEVANO NELLA SCISSA. Il patrimonio trasferito puà essere costituito da un azienda o da un ramo d azienda, ma anche da singoli beni o gruppi di beni ART. 2506: FORME DI SCISSIONE ART.2506 TER:NORME APPLICABILI CODICE CIVILE ART BIS: PROGETTO DI SCISSIONE ART QUATER: EFFETTI DELLA SCISSIONE 2

3 FORME DI SCISSIONE SCISSIONE TOTALE (integrale o propria) Con beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti (scissione totale per incorporazione) Assegnazione ai soci della scissa Scissa si estingue In caso di unica beneficiaria neocostituita, TRASFORMAZIONE della scissa In caso di unica beneficiaria esistente, FUSIONE PER INCORPORAZIONE PROPORZIONALE O NON PROPORZIONALE 3

4 SCISSIONE PROPORZIONALE I soci mantengono invariata la percentuale di partecipazione SCISSIONE PARZIALE (impropria) Assegnazione delle quote/azioni della beneficiaria/e ai soci La scissa permane SCISSIONE NON PROPORZIONALE I soci non mantengono le originali percentuali di partecipazione SCISSIONE ASIMMETRICA Consenso dei soci ad assegnare ad altri soci quote della scissa in luogo delle quote della beneficiaria SCISSIONE PROGRESSIVA o REGRESSIVA o OMOGENEA L operazione avviene da società di persone a società di capitali, o viceversa, o tra società della stessa natura 4

5 FINALITA ECONOMICHE (non elusive) MODIFICA COMPAGINE SOCIETARIA (Trasferimento del controllo) Utile alla modifica dell assetto proprietario dell impresa, con beneficiarie nuove o preesistenti, e un attribuzione non proporzionale delle quote/azioni della scissa ai soci. Trasferimento del controllo del patrimonio della scissa, i soci assumono il controllo di un distinto patrimonio originariamente in capo alla scissa RIORGANIZZAZIONE (Non si trasferisce del controllo) Utile alla riorganizzazione e/o ristrutturazione dell impresa, con beneficiarie nuove o preesistenti (appartenenti allo stesso gruppo), e con attribuzione proporzionale delle quote/azioni della scissa ai soci. Il controllo rimane in capo ai soci originari CESSIONE (si trasferisce Il controllo di parte del patrimonio) Operazione propedeutica alla cessione d azienda con attribuzione ad una beneficiaria costituita ad hoc, le cui quote/azioni vengono poi cedute a terzi 5

6 FINALITA ECONOMICHE (non elusive) RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA RIDEFINIZIONE DEL CORE BUSINESS DIVERSIFICAZIONE Degli investimenti con creazione di più società focalizzate su specifiche attività, servizi o prodotti 6

7 LE FASI DELLA SCISSIONE Redazione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione dei seguenti documenti: 1. Progetto di scissione (art bis, c.c. che richiama l art ter, c.c.) definisce le condizioni e le caratteristiche dell operazione e deve indicare: a) il rapporto di cambio; b) l esatta descrizione degli elementi da assegnare; c) le modalità di assegnazione delle quote; 2. Situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione (art ter, c.c. che richiama l art quater, c.c.); con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti, si può omettere la redazione delle situazioni patrimoniali 3. Relazione dell organo amministrativo (art ter, c.c. che richiama l art quinquies, c.c.) che deve a) illustrare e giustificare il progetto di scissione sotto il profilo giuridico ed economico; b) indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio; c) descrivere i criteri di distribuzione delle azioni/quote d) indicare il valore effettivo del PN assegnato e di quello eventualmente residuo 7

8 LE FASI DELLA SCISSIONE 4. Redazione da parte di uno o più esperti indipendenti (cfr. art sexies, c.c.) di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote (art ter, c.c. che richiama l art sexies, c.c.) esprimendo un parere sull adeguatezza del metodo adottato dall organo amministrativo. N.B. Il comma 3 dell art ter, c.c. prevede che tale relazione non sia necessaria se la scissione avviene con beneficiarie neocostituite e siano previsti esclusivamente criteri di attribuzione proporzionali. Tale relazione non è richiesta neanche nel caso in cui la società scissa sia posseduta interamente o per una quota non inferiore al 90%, dalla beneficiaria (Trib. Milano 1994). 5. Deposito dei documenti (art bis, c.c. che richiama l art septies, c.c.) elencati ai punti precedenti presso la sede della Società (30 giorni precedenti) più i bilanci degli ultimi 3 esercizi di tutte le società partecipanti. 8

9 LE FASI DELLA SCISSIONE 6. Decisione in ordine alla scissione (art ter, c.c. che richiama l art. 2502, c.c.), ciascuna società procede all approvazione del progetto di scissione 7. Attuazione della scissione: stipula e sottoscrizione dell atto di scissione (art ter, c.c. che richiama gli artt , c.c.) In sintesi: REDAZIONE PROGETTO SCISSIONE 60 giorni 30 giorni DEPOSITO ATTO DI DELIBERA SCISSIONE 30 giorni AVVIO EFFETTI LEGALI ASSEMBLEA DELIBERA LA SCISSIONE OPPOSIZIONE DEI CREDITORI DEPOSITO ATTO DI SCISSIONE 9

10 EFFETTI DELLA SCISSIONE L effetto legale si verifica alla data dell ultima delle iscrizioni dell atto di scissione relative alle beneficiarie (art quater, c.c.). Tale effetto può essere postdatato per le sole scissioni per incorporazione (scissione totale), con beneficiarie esistenti. L invalidità della scissione, dopo che sono state eseguite le iscrizioni dell atto di scissione, non può più essere pronunciata ed i soci ed i terzi danneggiati possono solo far ricorso all azione per il risarcimento del danno. Divieto di assegnazioni di azioni/quote (art ter, c.c.) le azioni proprie della scissa devono essere annullate, con l annullamento della corrispondente riserva per azioni proprie in portafoglio e non rilevano ai fini della determinazione del rapporto di cambio e della valutazione del patrimonio. Le partecipazioni nella società scissa, detenute dalle beneficiarie, devono essere annullate a fronte della corrispondente quota di patrimonio ricevuta dalla scissa, generando un avanzo/disavanzo 10

11 EFFETTI DELLA SCISSIONE art quater c.4 Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Quindi le società partecipanti alla scissione rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito (nel caso di beneficiaria) o residuo (nel caso di scissa) dei debiti trasferiti alla beneficiaria per effetto della scissione, e dei debiti rimasti in capo alla società scissa, non soddisfatti dalla società cui fanno carico, rispondendone in solido 11

12 BILANCI E DOCUMENTI CONTABILI Per l operazione di scissione è necessario determinare 3 valori: Valore contabile (art. 173 TUIR); Valore determinato ai fini del rapporto dell eventuale concambio; Valore effettivo indicato nella Relazione dell organo amministrativo Situazione patrimoniale della società scissa e delle beneficiarie art quater, c.c. E un bilancio ordinario infrannuale, la cui funzione è: aggiornare i saldi dei conti dell ultimo bilancio di esercizio; consentire di valutare le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell ultimo bilancio approvato; non essere utilizzato per determinare il rapporto di cambio; deve essere redatta con riferimento ad una data non anteriore a 120 giorni dal deposito del Progetto di scisisone; può essere sostituita dal bilancio di esercizio se l operazione interviene nei primi 6 mesi dall inizio dell esercizio successivo 12

13 BILANCI E DOCUMENTI CONTABILI Situazione dei patrimoni trasferiti art ter, c.2, c.c. Nella relazione dell organo amministrativo deve essere indicato il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e di quello eventualmente residuo. Per valore effettivo deve intendersi il valore del patrimonio rettificato, valutando le attività a valori correnti, per stabilire quali beni e per quali valori, concorrono a costituire garanzia per i creditori. Per ciascuna posta verrà costruito uno schema che indica sia il valore contabile che quello effettivo. I valori contabili di riferimento sono quelli predisposti nella situazione patrimoniale, con esclusione dell avviamento e delle attività immateriali non trasferibili, i quali fanno parte del valore d azienda considerato per determinazione del concambio. Per ogni posta occorre rappresentare uno schema che indichi sia il valore contabile sia il valore effettivo. 13

14 BILANCI E DOCUMENTI CONTABILI Bilanci e situazioni patrimoniali di chiusura della Società scissa Va redatto al fine di accertare la configurazione del patrimonio trasferito a ciascuna beneficiaria, ovvero la natura e gli importi delle attività e passività. Se i patrimoni sono costituiti da aziende è necessario che venga tenuta una contabilità sezionale (per ciascuna di esse) per la frazione dell esercizio che precede la data di efficacia che tenda conto di: 1. Ripartizione dei costi generali (di natura finanziari e amministrativa); 2. Imputazione dei fondi per rischi ed oneri alla beneficiaria cui si riferisce; 3. TFR e accantonamenti per il personale seguono i dipendenti; 4. Oneri tributari commisurati al risultato economico di ogni complesso aziendale 14

15 CONCAMBIO Il rapporto di concambio esprime il rapporto esistente tra i valori economici effettivi dei capitali aziendali delle società partecipanti alla scissione, l elemento essenziale che deve fungere da principio ispiratore per la valutazione di tali capitali economici deve essere la correttezza dei criteri di valutazione adottati. Lo scopo primario della valutazione è l individuazione di valori relativi, significativamente raffrontabili. La stima dei valori economici delle società partecipanti costituisce quindi il presupposto per la fissazione del rapporto di concambio, il quale, in ultima analisi esprime il numero di azioni della società incorporante da assegnare ai soci della società incorporata in (con)cambio delle vecchie azioni/quote di partecipazione da questi possedute. Il concambio individua quindi la misura della partecipazione che i soci della società incorporata assumeranno nel nuovo complesso economico rappresentato dalla società incorporante. Tale misura viene espressa dal rapporto tra il numero di azioni della società incorporante A da assegnare ai soci delle incorporate B, C, ecc., in cambio delle azioni/quote di tali società da questi possedute e destinate ad essere annullate per effetto della SCISSIONE. E di tutta evidenza che tale rapporto non può che trovare il suo principale fondamento nei valori economici effettivi dei patrimoni delle società coinvolte nell operazione 15

16 CONCAMBIO Nel bilancio di apertura, compilato da ciascuna beneficiaria dopo l operazione di scissione, saranno iscritte le attività e le passività oggetto di scissione. Le eventuali differenze sono individuate da: DIFFERENZE DA CONCAMBIO E la differenza tra l aumento di capitale sociale della società beneficiaria e la quota di patrimonio netto trasferito DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO E la differenza tra il valore della partecipazione nella società beneficiaria e la quota di patrimonio trasferita 16

17 AVANZI E DISAVANZI DA SCISSIONE DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO AVANZO > PATRIMONIO NETTO CONTABILE della Scissa attribuito alla beneficiaria Porzione del valore di carico della partecipazione nella scissa nel bilancio della beneficiaria che si annulla per effetto dell operazione < DISAVANZO 17

18 AVANZI E DISAVANZI DA SCISSIONE DIFFERENZE DA CONCAMBIO AVANZO > PATRIMONIO NETTO CONTABILE della Scissa attribuito alla beneficiaria Aumento Patrimonio Netto della beneficiaria < DISAVANZO 18

19 CASI DI SCISSIONE TOTALE cd. SCISSIONE - FUSIONE 19

20 La società Alfa è posseduta per il 60% dal socio A e per il 40% dal socio B. È deliberata una scissione totale nelle società di nuova costituzione Beta e Gamma. Al termine dell operazione, a prescindere dalle attività e passività assegnate all una e all altra società, i soci manterranno inalterate le loro % di partecipazione Al termine dell operazione, a prescindere dalle attività e passività assegnate all una e all altra società, il socio A si troverà a detenere il 60% di Beta e di Gamma e il socio B il 40% di entrambe Socio A Socio B 60% 40% Socio A Socio B Società Beta Società Gamma 60% 40% Società Alfa 20

21 SCISSIONE TOTALE SOCIETA BENEFICIARIA UNICO SOCIO DELLA SCISSA SOCIETA SCISSA ESTINTA SOCIETA BENEFICIARIA A SOCIETA BENEFICIARIA B RAMO AZIENDA X + PARTECIPAZIONE SOC. B RAMO D AZIENDA Y 21

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