COMUNE DI SAN MARTINO IN BADIA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE REGOLAMENTO COMUNALE SULL APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
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1 COMUNE DI SAN MARTINO IN BADIA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE REGOLAMENTO COMUNALE SULL APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - 1 -
2 INDICE TITOLO I - Disposizioni generali...3 Art TITOLO II - Gestione della rete idrica...3 Art TITOLO III - Allacciamenti...3 Art Art Art Art Art TITOLO IV - Contatori dell'acqua...4 Art Art Art Art TITOLO V - Il controllo degli allacciamenti, dei contatori e degli scarichi... 6 Art Art TITOLO VI - La distribuzione dell acqua... 6 Art Art Art Art TITOLO VII - Contributi di allacciamento e canone consumo d'acqua...7 Art Art TITOLO VIII - Allacciamenti provvisori... 8 Art TITOLO IX - Divieti, responsabilità, sanzioni... 8 Art Art Art TITOLO X - Fornitura di acqua antincendio...9 Art TITOLO XI - Disposizioni generali...9 Art TITOLO XII - Disposizioni transitorie... 9 Art Allegato 1 - Deliberazione fissazione tariffe
3 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1 1) Oggetto del presente regolamento é la distribuzione dell acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali del Comune di San Martino in Badia. Sono soggetti a questo regolamento tutti i cittadini che prelevano l'acqua potabile dagli acquedotti esistenti e da quelli che il Comune di San Martino in Badia costruirà nel futuro. TITOLO II - Gestione della rete idrica Art. 2 1) Il Sindaco, o l assessore da lui delegato, dirige il servizio di manutenzione degli acquedotti comunali e dell'approvvigionamento idrico. Per l attuazione dei provvedimenti di ordinaria manutenzione della rete idrica e dei relativi impianti l Amministrazione comunale si avvale dell operaio comunale adetto alla sorveglianza degli acquedotti. TITOLO III - Allacciamenti Art. 3 1) L'acqua viene in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre é facoltativa da parte del Comune la concessione per altri usi, nel limite della disponibilità dell'acqua. Art. 4 1) La fornitura dell'acqua avviene di norma direttamente al proprietario degli stabili, in via eccezionale anche agli inquilini e agli affittuari, i quali però sono tenuti a presentare all'atto della domanda della concessione l'autorizzazione del proprietario. 2) L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa. Solo il proprietario può distribuirla ai propri inquilini. Art
4 1) Sulle richieste di allacciamento all acquedotto comunale e di erogazione dell acqua potabile decide il Sindaco, sentito l operaio comunale addetto alla sorveglianza del servizio idrico. 2) Le domande di allacciamento e di erogazione devono essere stese su apposito modulo dal quale risultino a) i dati personali del richiedente b) l ubicazione dell'immobile e le unità abitative e gli esercizi da allacciarsi c) la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi allo stesso. 3) Alla domanda di allacciamento dev essere allegato a) uno schema dell impianto dal punto di derivazione dall acquedotto comunale ai punti di distribuzione nell edificio del richiedente b) uno schema dell impianto di immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica 4) La domanda di allacciamento e di erogazione può essere respinta dal Sindaco soltanto per comprovati motivi. Contro il provvedimento di diniego é ammesso reclamo alla Giunta Comunale. Art. 6 1) Il Comune predispone a proprio carico il pozzetto di consegna. 2) Le spese per la posa in opera e la manutenzione della conduttura dal punto di consegna fino ai punti di distribuzione nello stabile del richiedente sono a totale carico del richiedente. I lavori verranno eseguiti dal richiedente secondo lo schema presentato e vistato dal Sindaco e vigilati dall operaio comunale adetto. 3) Per avere saracinesche unitari, la saracinesca di allacciamento da montare nel pozzetto di consegna viene fornita dal Comune e messa in conto al richiedente l allacciamento. Art. 7 Nel caso che l utente si rifiuti di provvedere sulle proprie diramazioni all esecuzione di opere di manutenzione, riparazioni e modifiche ritenute necessarie dal Comune, l erogazione dell acqua può essere sospesa senza liberare l utente dagli obblighi con l assoggettamento al presente regolamento e senza pregiudizio di richiesta di risarcimento danni e di una eventuale azione penale TITOLO IV - Contatori dell'acqua - 4 -
5 Art. 8 1) Il consumo dell'acqua viene determinato con appositi contatori dell'acqua, forniti dal Comune e debitamente sigillati. È fatto obbligo di installare un proprio contatore per ogni unità abitativa e per ogni esercizio (abitazioni, esercizi pubblici ed artiginali, irrigazioni). Qualora per allacciamenti giá esistenti non fosse possibile accertare il consumo delle singole unità o dei singoli esercizi alimentati da un unico contatore, il consumo viene ripartito su tutti in parti uguali. 2) I costi di installazione dei contatori sono a carico dell'utente. Il montaggio dovrà essere fatto nel luogo e nel punto come previsto nello schema dell impianto di allacciamento vistato dal Sindaco. Il contatore rimane di proprietà del Comune, tuttavia, l'utente é responsabile della buona manutenzione del contatore. Per il rilevamento gli orologi dell'acqua potabile devono essere mantenuti leggibili e puliti. 3) I contatori possono sempre essere sostituiti dall Amministrazione comunale, senza obbligo di preavviso e di giustificazione. 4) Il nolo del contatore è compreso nella tariffa minima di consumo dell acqua fissata con apposita deliberazione. Art. 9 1) La lettura dei contatori sarà levata regolarmente in termini stabiliti dal Comune. Art. 10 1) Fino a prova contraria il contatore é da considerarsi a regolare funzionamento. L'utente ha il diritto di richiedere la verifica del contatore. 2) Se viene accertato un errore del contatore superiore al valore di tolleranza di +/- 5 %, verrà fissato un apposito conguaglio, prendendo come base la media delle due letture precendenti. Il Comune provvederà poi alla sostituzione del contatore. Art. 11 1) Qualora il contatore fosse danneggiato e non funzionasse, l'utente é obbligato a comunicarlo immediatamente al Comune. Quale base per il calcolo dell'acqua consumata si prende in considerazione in questo caso la media delle due letture precedenti oppure un altro - 5 -
6 metodo ritenuto adeguato. In caso di perdita di acqua nell'impianto interno non può essere concesso alcun abbuono. TITOLO V - Il controllo degli allacciamenti, dei contatori e degli scarichi Art. 12 1) L amministrazione comunale ha il diritto di controllare in qualsiasi momento tramite l operaio comunale addetto o altre persone appositamente incaricate sia l impianto di allacciamento, sia i contatori e di prescrivere le necessarie riparazioni. L'utente deve permettere che gli incaricati comunali possano entrare nell'appartamento o nei locali attraversati dalle tubature e dove si trova il contatore, per levare il consumo, per esaminare o controllare l'impianto, nonchè gli scarichi delle acque bianche e nere nella canalizzazione pubblica. Art. 13 1) L'Amministrazione Comunale non risponde in alcun modo dei danni causati dall'acqua a persone o cose a valle del punto di consegna sulla rete privata. TITOLO VI - La distribuzione dell acqua Art. 14 1) L'acqua sarà distribuita continuamente. In caso di interruzione prevedibile il Comune provvederà ad avvertirne tempestivamente gli utenti tramite i mezzi ritenuti idonei. Né in questo caso, né in quello di interruzione per rotture o guasti alle tubature ed altri guasti alla rete idrica, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento del canone di consumo dell'acqua. Art. 15 1) Il Comune può interrompere, modificare o revocare la relazione di utenza per motivi di interesse pubblico o per motivi tecnici di suo parere o per forza maggiore senza alcuna indennità
7 2) L'utente può rinunciare alla fornitura dell acqua con lettera con ricevuta di ritorno o con dichiarazione scritta da presentarsi al protocollo del Comune. Il Comune provvederà all'accertamento del consumo e ad apporre un sigillo alla saracinesca di allacciamento. 3) L'utente é direttamente responsabile verso il Comune per il consumo, per fuoriuscite di acqua dovute a guasti della propria conduzione privata, così come per tutti i danni arrecati al contatore ed agli impianti pubblici dell acquedotto, in solido con il successore. Art. 16 1) In caso di scarsità di acqua, il Sindaco con propria ordinanza può vietare l'irrigazione di giardini e limitare l'approvvigionamento a turno. Art. 17 1) È riservato al Comune il diritto di vincolare l'allacciamento ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse. TITOLO VII - Contributi di allacciamento e canone consumo d'acqua Art. 18 1) Il contributo per l'allacciamento e il canone per il consumo dell'acqua, ivi incluso il nolo del contatore, vengono determinati ed approvati dall'organo comunale competente nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative. 2) Le entrate derivanti dal canone per il consumo dell'acqua sono destinate all'ammortamento, alla manutenzione e al miglioramento degli acquedotti. 3) La riscossione del canone per il consumo dell'acqua avviene annualmente in modo posticipato e in rata unica mediante ruolo per le entrate patrimoniali o mediante avviso di pagamento da parte del Tesoriere comunale. 4) Nel caso di mancato pagamento del canone dovuto viene dato inizio alla riscossione coattiva secondo il D.P.R , n. 43. Inoltre verrà sospesa l'erogazione dell'acqua. Art. 19 1) Per ottenere una concessione di acqua potabile, ogni richiedente é tenuto al pagamento del contributo di allacciamento determinato dal Consiglio Comunale. Da parte di proprietari di - 7 -
8 fabbricati che hanno pagato contributi di urbanizzazione primaria o che devono pagarli ai sensi delle disposizioni urbanistiche non é dovuta alcuna tassa di allacciamento. TITOLO VIII - Allacciamenti provvisori Art. 20 1) Per le richieste di allacciamento provvisorie (allacciamento per costruzioni) il Comune si riserva il diritto di esaminare la necessità e la possibilità dell'allacciamento. Gli allacciamenti provvisori sono a tempo determinato. 2) Le spese derivanti vanno a totale carico del richiedente. Va inoltre applicata la tariffa dovuta per il consumo dell'acqua come stabilita con apposita delibera della Giunta comunale. 3) Ogni trasloco deve essere comunicato all'ufficio contabilità e tributi 3 giorni prima, affinché il contatore dell'acqua possa essere letto. TITOLO IX - Divieti, responsabilità, sanzioni Art. 21 1) È rigorosamente vietato ad ogni estraneo accedere ai serbatoi, ai pozzi di interruzione ed agli altri impianti della rete idrica. Chiunque daneggi gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi altra parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa, verrà punito con una multa da Lit a Lit oltre alla rifusione delle spese di riparazione. Delle contravvenzioni commesse da minorennni rispondono i rispettivi genitori. Art. 22 1) Salvo i casi di falsità, frode o di inquinamento dell'acqua potabile pubblica, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, le violazioni del presente regolamento saranno soggette a multa da Lit a Lit Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale verrà comunicato al Comune, come ogni altra contravvenzione di polizia urbana. Art. 23 1) L'utente é responsabile dell'integrità del sigillo del contatore. Ogni modifica deve essere comunicata al Comune almeno 3 giorni prima
9 2) La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'amministrazione di sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione di diritto amministrativo, civile e penale, qualora la rottura del sigillo risultasse dolosa. Il colpevole deve pure risarcire il costo degli accertamenti d'ufficio, nonche le spese della riparazione. 3) Se in casi d'urgenza dovesse essere necessaria la rimozione del sigillo, rispettivamente del contatore dell'acqua, si deve comunicarlo immediatamente all'amministrazione Comunale. TITOLO X - Fornitura di acqua antincendio Art. 24 1) Nel quadro della disponibilità di acqua e in considerazione delle possibilità tecniche, il Comune si impegna di installare idranti antincendio su tutto il percorso della rete idrica, nelle relative distanze e nella forma dovuta, dopo aver sentito i Vigili del Fuoco locali. 2) L'uso degli idranti del servizio antincendio a scopo di irrigazione o altro é proibito in ogni caso. 3) Gli idranti servono esclusivamente al prelevamento di acqua in caso di incendio o di catastrofe, come anche per esercitazioni da parte dei Vigili del Fuoco. 4) Spetta al Sindaco concedere in casi straordinari delle eccezioni. TITOLO XI - Disposizioni generali Art. 25 1) Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, IVA ecc. relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, sono a carico degli utenti interessati. TITOLO XII - Disposizioni transitorie Art
10 1) Gli utenti degli allacciamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adattare e regolare la loro posizione secondo le disposizioni contenute nello stesso entro un anno dalla notificazione dell eventuale invito che sarà emesso a discrezione da parte dell Amministrazione comunale. In caso contrario l'amministrazione Comunale ha il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua fino all'adattamento. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE - Pepi Dejaco - - Gasser Dr. Anton
11 Allegato 1 DELIBERA 244/A/2000 del con effetto dal a parziale modifica della delibera della giunta comunale n. 218 del : 1) di elevare la tariffa di consumo d'acqua potabile, di cui alla lettera B), da Lire 400 a Lire 500 al m³ di acqua consumata; 2) di aggiungere alla lettera A/2) il seguente comma: "Nel caso di installazione di più contatori in un esercizio aziendale la tariffa minima annuale va applicata soltanto al contatore maggiore."; 3) di sostituire il testo alla lettera A/3) come segue: "Per l'allacciamento di impianti di irrigazione e di idranti antincendio senza contatore viene applicata la tariffa minima annuale prevista per le tubazioni di 1,50 pollici in misura doppia."; di approvare, in seguito alle suddette modifiche, il seguente testo coordinato: A) È fissata una tariffa minima annuale in base alla potenza di conduzione, rilevabile dal contatore o dalla tubazione di allacciamento, distintamente per 1. abitazioni (rilevabili dall anagrafe o dalle denunce di affitto) 2. seconde case o appartartamenti di villeggiatura (rilevabili dalle denunce di possesso, di occupazione o di affitto) 3. uffici, negozi, laboratori in sede diversa dall abitazione anagrafica 4. esercizi alberghieri 5. gli esercizi artigianali 6. costruzioni agricole nella seguente misura: pollici 0,50 L m³ pollici 0,75 L m³ pollici 1,00 L m² pollici 1,25 L m³ pollici 1,50 L m³ pollici 2.00 L m² pollici 2.50 L m² A/1) Nel caso in cui diverse abitazioni (in un condominio) vengono alimentate tramite un solo contatore, viene applicata per ogni abitazione la tariffa minima commisurata ad un allacciamento di 0,75 pollici ed il consumo totale viene ripartito su tutte le abitazioni in parti uguali
12 A/2) Nel caso in cui diverse unità (abitazione, esercizio artigianale) vengono alimentate tramite un solo contatore, viene applicata distintamente per ogni singola unità la tariffa minima commisurata - a 0,75 pollici per abitazioni - a 0,75 pollici per uffici, negozi, laboratori - a 1,50 pollici per esercizi artigianali - a 1.50 pollici per idranti antincendio ed il consumo totale viene ripartito su tutte le unità in parti uguali. Nel caso di installazione di più contatori in un esercizio aziendale la tariffa minima annuale va applicata soltanto al contatore maggiore; A/3) Per l'allacciamento di impianti di irrigazione e di idranti antincendio senza contatore viene applicata la tariffa minima annuale prevista per le tubazioni di 1,50 pollici in misura doppia. A/4) Per le aziende agricole allacciate all acquedotto comunale, senza apposito contatore per le costruzioni agricole (stalla, fienile garage) viene applicata la tariffa minima annuale per la casa di abitazione e la tariffa minima annuale per le costruzioni agricole commisurata a 0,50 pollici nonchè per il consumo d'acqua totale la tariffa di Lire 500 al m³; B) La tariffa di consumo d'acqua potabile è fissata in Lire 500 al m³ di acqua consumata unitariamente per tutte le categorie di utenza, ad eccezione per le costruzioni agricole di allevamento bestiame e di deposito foraggi e macchinari, dotate di un apposito contatore, per le quali la tariffa è fissata in Lire 100 al m³ di acqua consumata. C) Sono esentati dal pagamento della tariffa minima annuale i proprietari di costruzioni allacciate all'acquedotto comunale che hanno rinunciato alla fornitura di acqua mediante la chiusura sigillata della conduttura
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