REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione centrale del controllo di legittimità. in adunanza congiunta. nella seduta del 13 dicembre 2001 * * *
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1 Deliberazione n. 1/2002/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità in adunanza congiunta nella seduta del 13 dicembre 2001 * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; visto l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; visto il decreto direttoriale 10 settembre 2001, n di approvazione della convenzione in data 3 luglio 2001 rep stipulata con il Comune di Cerignola (FG); visto il decreto direttoriale 19 settembre 2001, n di approvazione della convenzione in data 25 giugno 2001 rep stipulata con IACP di Bari e Comune di Bari; visto il decreto direttoriale 11 settembre 2001 concernente l approvazione della concessione demaniale marittima assentita alla PRO.MO.MAR.
2 2 s.p.a.; viste le note prot del 4 dicembre 2001 e prot del 5 dicembre 2001 con le quali il Consigliere Delegato dell Ufficio di Controllo sui Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio sulla base delle argomentazioni svolte dai magistrati istruttori con le apposite relazioni n. 701 del 4 dicembre 2001 e n. 703 del 5 dicembre 2001 ha richiesto il deferimento alla sede collegiale dei provvedimenti sopraccitati per la pertinente pronuncia di massima; viste le ordinanze 4 dicembre 2001 e 6 dicembre 2001 con le quali il Presidente della Sezione ha convocato in adunanza congiunta la Sezione del controllo per il giorno 13 dicembre 2001 per l esame della questione proposta; viste le note 6 dicembre 2001, prot. 543/01/P e 10 dicembre 2001, prot. 549/01/P della Segreteria della Sezione, con cui le predette ordinanze sono state comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; uditi il relatore, Consigliere dott. Giovanni ROSSI ed i dottori Daniela BARBATO e Massimo PROVINCIALI, dirigenti, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Non rappresentato il Ministero dell economia e delle finanze. Ritenuto in FATTO Con i decreti direttoriali n del 10 settembre 2001 e n del 19 marzo 2001 la Direzione generale delle aree urbane e dell edilizia residenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato, ri-
3 3 spettivamente, la convenzione con il Comune di Cerignola, stipulata in data 3 luglio 2001, pertinente alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale, nonché la convenzione con lo I.A.C.P. di Bari ed il Comune di Bari, stipulata in data 25 giugno 2001 per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale in favore di dipendenti dello Stato. Il competente Ufficio di controllo, con fogli di rilievo, rispettivamente n. 148 del e n. 150 del , ha eccepito il difetto di legittimazione della citata Direzione generale, in quanto non contemplata tra le strutture previste dal regolamento di organizzazione del nuovo Ministero, delle infrastrutture e dei trasporti, approvato con D.P.R. 26 marzo 2001, n.177; analogo rilievo, in punto di legittimità, ha investito, con foglio n. 149/T del 20 ottobre 2001, anche il decreto direttoriale in data 11 settembre 2001 adottato della Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, concernente l approvazione della concessione marittima assentita, in data 13 giugno 2001 alla PRO.MO.MAR. S.p.A. L Amministrazione, in risposta ai rilievi, ha insistito per la registrazione degli atti, assumendo che gli stessi sono stati adottati in forza del principio della continuità dell azione amministrativa. Permanendo le insorte perplessità la questione è stata deferita alla Sezione del controllo. Considerato in DIRITTO In via preliminare la Sezione si dà carico di riunire, per economia del
4 4 procedimento, l esame dei citati provvedimenti. Infatti, la questione sottoposta all esame di questo Collegio, con carattere di massima, riguarda la problematica della ultrattività della normativa previgente al D.P.R. 26 marzo 2001 n. 177 con il quale è stato disciplinato l assetto strutturale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale sono confluiti i soppressi Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, in applicazione dell art. 55, comma 1, del D.L.vo 30 luglio 1999 n L operatività della nuova organizzazione ministeriale è stata fissata, da quest ultima disposizione, con decorrenza dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle elezioni politiche successive all entrata in vigore del D.L.vo n.300/1999. Il nuovo regolamento prevede l articolazione del Dicastero in quattro dipartimenti, a loro volta suddivisi in uffici di livello dirigenziale generale in numero complessivo di 19. L assetto derivante da tale impianto non coincide, ovviamente, con la precedente organizzazione dei soppressi Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, sia sotto il profilo delle strutture amministrative, che della assegnazione dei compiti istituzionali. Ai fini della piena attuazione del D.P.R. n. 177/2001, si sarebbero dovuti adottare, all indomani dell insediamento del nuovo governo (12 giugno 2001), gli atti necessari, quali quelli concernenti la nomina dei Capi Dipartimento, la preposizione dei responsabili agli uffici di livello dirigenziale generale, nonché la individuazione delle strutture di livello dirigenziale di II fascia.
5 5 A fronte della mancata adozione di tali provvedimenti, gli atti assunti dai dirigenti preposti alle preesistenti direzioni generali sono apparsi privi della legittimazione, in quanto provenienti da strutture non contemplate dal nuovo regolamento. Alla luce di tali considerazioni, l Ufficio di controllo ha ritenuto di investire la Sezione per la pronuncia sulla non conformità a legge dei provvedimenti in parola, nel richiamato contesto procedimentale. Tanto premesso, al fine della decisione, acquistano rilievo le considerazioni svolte dai rappresentanti dell Amministrazione in corso di seduta; gli stessi, pur riconoscendo la fondatezza dei rilievi mossi dall Ufficio di controllo, hanno, tuttavia, insistito sul carattere precario dell impianto strutturale in essere, affermando che sono in itinere i provvedimenti attuativi delle prescrizioni di cui al citato D.P.R. n. 177/2001, specie in relazione alla esigenza indefettibile di assicurare la conformità della delineata nuova organizzazione ministeriale all impianto del bilancio relativo all anno finanziario 2002, strutturato per centri di responsabilità quali previsti dal D.P.R. n. 177/2001. Il Collegio è chiamato a verificare se, a fronte del formale difetto di legittimazione dei dirigenti che hanno adottato i provvedimenti all esame, sussistano concorrenti profili ordinamentali che consentano di valutare positivamente gli atti deferiti. Al riguardo, acquista rilievo la circostanza che il D.L.vo n. 300/1999, non avendo previsto e disciplinato una fase transitoria per l adozione dei formali atti di attuazione del nuovo assetto quale delineato dai successivi re-
6 6 golamenti di organizzazione, ha implicitamente rimesso alle responsabilità dell organo politico di direzione l onere di emanare i necessari provvedimenti, secondo logiche di ragionevolezza in relazione anche alla complessità degli interessi pubblici da disciplinare con criteri tali da assicurare efficienza, efficacia ed economicità. Si è demandato, quindi, al presidio politico l onere di adeguare le strutture pubbliche amministrative, individuando il nuovo assetto funzionale idoneo alla tutela degli interessi sottesi. Ovviamente, non è ipotizzabile, nella fattispecie, una delega in bianco che potrebbe qualificare una perdurante inerzia quale figura sintomatica di straripamento o di eccesso di potere. In merito va evidenziato che, a fronte della complessiva riorganizzazione dei Ministeri interessati alla riforma dettata dal D.L.vo n. 300/1999, non ha corrisposto a metà dell esercizio finanziario l adozione dei provvedimenti di raccordo della struttura di bilancio per l esercizio 2001 al nuovo disegno organizzatorio. Inoltre, la stessa legge di assestamento del bilancio legge n. 419 del ha, in sostanza, sancito la ultrattività del previgente ordinamento degli ex Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici, attestando le previsioni di spesa in capo alle Unità previsionali di base dei medesimi. In tale quadro, tenuto conto che è in corso il procedimento formale di attuazione delle prescrizioni del citato D.P.R. n. 177/2001, può ritenersi che gli indugi temporali dell Amministrazione abbiano avuto il carattere della ragionevolezza ed, in quanto tali, non siano tali da generare una fattispecie
7 7 di illegittimità. Sotto diverso profilo va, altresì, considerato il principio generale della continuità dell azione amministrativa che, nel caso di specie, trova legittimazione nel previgente ordinamento. Di talché deve ritenersi corretto l operato delle citate strutture di livello dirigenziale generale che hanno continuato ad operare, medio tempore, in forza della investitura ricevutane sotto il previgente ordinamento, al fine di evitare conseguenze paralizzanti per l attività amministrativa. Vi è, infine, da considerare che il disegno di legge di bilancio per l esercizio finanziario 2002, avendo sancito che i centri di responsabilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corrispondano alle previsioni del più volte citato D.P.R. n. 177/01, ha, implicitamente, statuito in ordine alla decorrenza del passaggio a regime del nuovo ordinamento. Alla luce di quanto sopra, può ritenersi, ad avviso della Sezione, che gli atti all esame siano esenti da censure, trovando i medesimi legittimazione nel previgente ordinamento. P.Q.M. Ammette al visto e alla conseguente registrazione i decreti in epigrafe. Il Relatore (Giovanni ROSSI) Il Presidente (Danilo DELFINI)
8 In mancanza di una disciplina riguardante la fase transitoria per l adozione dei formali atti di attuazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero delineato dal regolamento emanato con D.P.R. N. 177/2001, spetta all organo politico di direzione l onere di emanare i necessari provvedimenti secondo logiche di ragionevolezza in relazione alla complessità degli interessi pubblici da disciplinare con criteri tali da assicurare la continuità dell azione amministrativa nonché efficienza, efficacia ed economicità.
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