Deliberazione n. 34/2001/P
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1 Deliberazione n. 34/2001/P REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei Conti In Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato I Collegio Nell adunanza del 10 settembre 2001 * * * Visto il decreto del Ministero delle finanze Comando Generale della Guardia di Finanza n del 16 maggio 2001; visto il rilievo istruttorio n. 32 del 17 luglio 2001 dell ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri Economico-Finanziari e la risposta dell Amministrazione, pervenuta alla Corte il 9 agosto 2001; viste le relazioni del Consigliere istruttore e del Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri Economico-Finanziari, entrambe in data 9 agosto 2001; vista l ordinanza del 30 agosto 2001, con la quale il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato ha convocato per l adunanza odierna il I e il II Collegio della Sezione centrale di controllo, in adunanza congiunta, ai fini della pronuncia sulla legittimità del provvedimento suindicato;
2 2 vista la nota della Segreteria della Sezione centrale di controllo n. 414/01/P in data 31 agosto 2001, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa al Ministero dell Economia e delle finanze Gabinetto, nonché al Ministero dell Economia e delle finanze Comando Generale della Guardia di finanza e al Ministero dell Economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165; udito il relatore Cons. Michele Umberto Francese; sentiti i rappresentanti dell Amministrazione; Ritenuto in FATTO In data 3 luglio 2001 è pervenuto per il controllo preventivo di legittimità il decreto n del , con il quale il Comando Generale della G. di F. approvava il rinnovo, per l anno 2001, ai sensi dell art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, del contratto n. 116 del per i lavori di pulizia dei locali del Centro della G. di F. di Castelporziano Roma, per l importo mensile di lire L Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri Economico-finanziari con rilievo n. 32 in data 17 luglio 2001, osservava che la fattispecie risultava disciplinata dall art. 27, comma 6, della successiva legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), secondo cui i contratti
3 3 per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio , possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto. E tale condizione rilevava l Ufficio non si era verificata. Pertanto l Ufficio medesimo richiedeva chiarimenti circa le ragioni che avevano indotto l amministrazione a rinnovare il contratto ai sensi del menzionato art. 44 della legge , n. 724, rilevando inoltre che, comunque, la facoltà di rinnovo prevista in quest ultima norma avrebbe dovuto essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla scadenza del contratto, come previsto dallo stesso art. 44. L Amministrazione, nella risposta al rilievo dell Ufficio, pervenuta in data 9 agosto 2001, evidenziava di non aver seguito la procedura ex art. 27, comma 6, legge n. 488/1999, avendo preso atto del rifiuto della controparte di accedere alla riduzione del prezzo nella misura del 3 per cento stabilito da detta norma e di avere constatato tramite un indagine di mercato all uopo formalmente espletata ai sensi del comma 11 del ripetuto art. 44 legge 724 una quotazione sfavorevole degli attuali prezzi di mercato. Onde una nuova gara, a giudizio dell Amministrazione medesima, si sarebbe verosimilmente conclusa con un maggiore aggravio per l erario. Allegava l Amministrazione alla risposta il verbale ricognitivo delle offerte di corrispettivo pervenute da parte delle varie ditte interpellate, nonché il parere in merito reso in
4 4 data dal Dipartimento dell Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero del Tesoro, e il cui testo recita: Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti mediante l applicazione dell art. 27 comma 6, legge n. 488/99, si precisa che non costituisce un espresso obbligo di assoggettamento per l Appaltatore, ma sostanzialmente consiste in una facoltà per l amministrazione committente e pertanto qualora l appaltatore non abbia aderito a tale procedura di rinnovo l Amministrazione può senz altro ricorrere all applicazione dell art. 44 Legge n. 724, ancora vigente, qualora tale clausola risulti richiamata nel contratto in essere. Le deduzioni dell amministrazione non sono apparse del tutto idonee a superare le perplessità sollevate dall ufficio di controllo e, pertanto, il Consigliere delegato, con relazione in data 9 agosto 2001, ha proposto al Presidente della Sezione centrale di controllo di deferire il provvedimento in esame al vaglio della Sezione, la quale è stata convocata per la data odierna in adunanza congiunta. È intervenuto il rappresentante dell Amministrazione il quale ha ribadito la legittimità del decreto in esame con le argomentazioni già fornite nella risposta al rilievo. DIRITTO La questione che la Sezione è chiamata a decidere verte, come è facile desumere dalla narrativa in fatto, sui rapporti esistenti tra l art. 44 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e l art. 27 comma 6 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge finanziaria 2000), e, cioè, se i rapporti tra le due norme siano di coesistenza talché possano entrambe ritenersi
5 5 applicabili nello stesso periodo di tempo in via alternativa, come ritenuto dall Amministrazione, o se al contrario siano di esclusione nel senso che l art. 27 (norma successiva) escluda l applicabilità dell art. 44 (norma precedente). Sul punto è utile precisare quanto segue: la disciplina generale dell istituto del rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni è dettata dall art. 44 della legge n. 724 del 1994 citata, il quale nel vietare il rinnovo tacito di essi ha previsto al secondo comma che le amministrazioni interessate entro tre mesi dalla scadenza dei contratti stessi accertino la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione. A tal fine, aggiunge il comma 11 dello stesso art. 44 le amministrazioni sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ove non dispongano di dati elaborati dall ISTAT o dalle camere di commercio, industria e artigianato. L art. 27 comma 6 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) recita, come già riportato in fatto, che i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali stipulati a seguito di esperimenti di gara in scadenza nel triennio , possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto. Ciò posto, osserva la Sezione che la formulazione chiara e
6 6 categorica del riportato art. 27 comma 6, norma successiva all art. 44 citato, non lascia alcun dubbio che per i contratti in esso contemplati l unica possibilità di rinnovo è quella dell apportata riduzione del corrispettivo, da parte del fornitore, di almeno il tre per cento rispetto a prima, non rendendosi possibile, in caso di rifiuto, ricorrere alla procedura dell art. 44 la cui applicazione si tradurrebbe ineluttabilmente, come avvenuto nel caso di specie, nella disapplicazione o violazione dell art. 27. Sul piano dei rapporti tra le due norme osserva ancora la Sezione l art. 27 comma 6 non è che abbia abrogato la disciplina generale del rinnovo dettata dall art. 44, ma ha solo derogato a quest ultima per il triennio o meglio per i contratti scadenti in detto periodo; per il resto e cioè per i contratti aventi diversa scadenza (fuori del triennio) l art. 44 continua a costituire la disciplina generale della materia. Devesi peraltro notare pur se trattasi di questione assorbita che il decreto oggi all esame presta il fianco a censure anche in relazione all art. 44 più volte citato e di cui l Amministrazione ha fatto applicazione. Ed invero risulta dal verbale ricognitivo delle offerte di prezzo fatte pervenire all Amministrazione da parte delle ditte interpellate in sede di ricerca di mercato, che una delle ditte, a differenza di tutte le altre che avevano offerto prezzi superiori, e precisamente la Cima S.R.L. aveva offerto un prezzo inferiore a quello praticato dal contraente in atto (lire mensili a fronte di lire
7 ), sicché, anche per tale motivo, il rinnovo del contratto al vecchio contraente non poteva essere fatto alle medesime condizioni economiche di prima. Osserva infine la Sezione, per quel che concerne l ulteriore rilievo mosso (dall Ufficio di controllo) all Amministrazione per avere essa esercitato la facoltà del rinnovo oltre il termine previsto dall art. 44 secondo comma più volte citato, che trattasi in ogni caso sebbene la questione è anch essa assorbita dalle precedenti considerazioni di termine meramente sollecitatorio e non perentorio talché nessuna censura può muoversi al provvedimento sotto tale profilo. Alla luce di tutto quanto sono ritiene la Sezione che il provvedimento all esame si appalesi non conforme a legge. P.Q.M. Ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto in epigrafe. IL PRESIDENTE (Danilo DELFINI) IL RELATORE (Michele Umberto FRANCESE)
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