Testo coordinato della
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- Giuliana Pasquali
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1 Testo coordinato della Circolare 15 ottobre 1964, n. 99 Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale. INDICE Att. n. 5 del DPR 01/08/2011 n Criteri di assoggettabilità... 2 Stato normativo... 2 Circolare N Note alla C. 15/10/1964, n
2 Att. n. 5 del DPR 01/08/2011 n Criteri di assoggettabilità Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m 3 : N. ATTIVITÀ (DPR 151/2011) 5 Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m 3 : CATEGORIA A B C Fino a 10 m 3 Oltre i 10 m 3 Equiparazione con le attività di cui all allegato ex DM 16/02/82 5 Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche i recipienti mobili; fissa un unico valore per i vari tipi di stoccaggio dei gas e precisa che la capacità alla quale fare riferimento è quella geometrica. Stato normativo Le misure di sicurezza riguardo l ossigeno liquido sono riportate nella Circolare ministeriale 15/10/64 n. 99 alla quale ha fatto seguito la lettera circolare del 21/03/79, inerente il campo di applicazione, ed alcuni chiarimenti. La circolare contempla pure le misure di prevenzione incendi per i depositi non soggetti a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista. NB Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute. Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento. Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall uso delle informazioni contenute nello stesso. 2
3 MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DELLA PROTEZIONE CIVILE Ispettorato Tecnico Circolare N. 99 Ispett. Tecn./Prev. Prot. N /4158 Roma, 15 ottobre 1964 OGGETTO: Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale. 1 Molte industrie, laboratori, ospedali, sono stati indotti in questi ultimi anni ad installare per le necessità del loro esercizio dei serbatoi isolati sottovuoto contenenti ossigeno liquido, in aggiunta o in sostituzione delle riserve tradizionali di ossigeno compresso in bombole. Tale nuovo sistema di accumulo d ossigeno, derivato dalle sempre maggiori esigenze di impiego di tale gas, presenta notevoli vantaggi per l utilizzazione del gas e per quanto si riferisce alla sicurezza. I contenitori possono avere funzione,diversa: a) stoccaggio di gas liquefatti di ossigeno, azoto e argon allo stato liquido ed in tale caso vengono denominati «tank»; b) stoccaggio di gas con utilizzazione a mezzo di un gruppo speciale per la conversione del fluido del contenitore dallo stato liquido allo stato gassoso e in questo caso sono denominati «evaporatori freddi». Gli evaporatori freddi sono dei particolari contenitori per gas liquefatti a bassissime temperature atti allo stoccaggio ed alla conversione di questi gas dallo stato liquido allo stato gassoso. Le parti essenziali, le caratteristiche dell impianto e degli apparecchi degli evaporatori freddi sono le seguenti: 1) Il «contenitore» è costituito da un recipiente in acciaio inossidabile nell interno del quale si trova il gas liquefatto ad una pressione variante da 3 kg/cmq. secondo il tipo di apparecchio. Questo contenitore è posto in un involucro calorifugo in acciaio dolce a tenuta di vuoto; nell intercapedine fra i due recipienti si trova un isolante polverulento sotto vuoto spinto. Il contenitore, concentrico rispetto all involucro calorifugo, è sostenuto a mezzo di particolari tiranti dall involucro calorifugo che poggia su una fondazione in calcestruzzo. 2) Il «quadro di controllo» comprende le valvole di comando, le valvole di sicurezza, uno o più manometri, un livello del tipo a manometro differenziale, regolatori di pressione e quant altro necessita per il funzionamento automatico dell impianto. 3) Il «vaporizzatone» è l elemento che converte il gas dallo stato liquido allo stato gassoso e può essere di vari tipi in funzione della quantità di gas richiesta dall utenza. Principio di funzionamento. Il funzionamento degli evaporatori freddi è completamente automatico nell esercizio e garantisce un erogazione di gas in funzione della richiesta, senza avere alcuna variazione apprezzabile di pressione nella rete di distribuzione dell utente. Per gli automatismi incorporati nel quadro di controllo l apparecchio si trova sempre ad una pressione presso a poco uguale a quella normale di esercizio. Pertanto il gas liquefatto è pronto a passare nel vaporizzatore per la sua conversione dallo stato liquido allo stato gassoso e la quantità di liquido in conversione è corrispondente al solo gas richiesto dall utente. Grazie a queste caratteristiche il gas liquefatto si trova nel contenitore calorifugato fino al momento della utilizzazione e non vengono così a crearsi aumenti di pressione per eccesso di vaporizzazioni non utilizzate. Gli evaporatori freddi possono rimanere inattivi senza alcuna perdita per molti giorni, anche una settimana: tale periodo dipende dalla capacità dell apparecchio, dalle condizioni di riempimento e dalla pressione di esercizio. In considerazione del particolare sistema d isolamento, l evaporazione naturale, dovuta alla minima quantità di calore trasmesso dall ambiente esterno, dà luogo ad un aumento di pressione talmente trascurabile da permettere un così lungo periodo d inattività. Dopo un periodo d inattività, se la pressione nel contenitore supererà la pressione normale di esercizio, solo il gas accumulato in pressione alimenterà la rete e ciò fino a quando la pressione nel contenitore avrà raggiunto le condizioni iniziali. 1 Vedasi, a proposito del campo di applicazione, la LC n 6735/4158 del 21/03/1979. N.d.R. 3
4 Sicurezze. Gli evaporatori freddi sono costruiti secondo le vigenti norme dell Associazione Nazionale Controllo della Combustione e sono sottoposti a tale controllo sia in fase costruttiva che durante l esercizio. Gli involucri calorifughi sono protetti da ogni sovrapressione che dovesse verificarsi nell intercapedine isolante sotto vuoto, a mezzo di un disco di sicurezza a tenuta di vuoto posto nella parte superiore dell involucro. I recipienti in pressione sono muniti di regolamentari organi di sicurezza (valvole di sicurezza e membrane di sicurezza a rottura) per eventuali ed anormali sovrapressioni. Tali organi di sicurezza sono applicati nella fase gassosa del contenitore in modo da non permettere alcuna uscita di gas liquefatto. Organi dì sicurezza. Valvole di sicurezza - Sono del tipo a semplice sede con otturatore guarnito in teflon e munite di una leva a mano per scarico rapido. La taratura di apertura corrisponde al valore massimo della pressione d esercizio dell apparecchio su cui sono montate. Dischi di rottura - Sono costituiti da un apposito contenitore entro il quale è posta una membrana, il cui spessore è calcolato in base alla pressione massima d esercizio dell apparecchio maggiorata del 20 %. Una volta raggiunto il valore della pressione d esercizio dell apparecchio, la membrana si rompe e scarica all aria il gas essendo collegata con la fase gassosa esistente nell apparecchio (parte superiore). Valvola a tenuta di vuoto - Nella parte superiore del recipiente esterno è posto un disco in acciaio al carbonio tenuto in sito su apposita flangia dal vuoto regnante nell intercapedine dell apparecchio (tenuta ad autoclave per effetto vuoto). Nell ipotesi che il recipiente interno si lesioni o dia luogo ad una qualsivoglia perdita questa annulla il vuoto nell intercapedine isolante e non può crearsi alcuna pressione per la mancanza di tenuta del disco. Lo scarico del gas avverrà sulla parte superiore del recipiente esterno da detta flangia. Apparecchi di conversione dallo stato liquido allo stato gassoso (per i soli evaporatori freddi). La conversione del gas dallo stato liquido allo stato gassoso avviene tramite uno scambiatore il cui tipo varia in funzione della massima quantità di gas richiesto. Installazione e stoccaggio. a) Gli impianti di stoccaggio dell ossigeno devono essere collocati all aria libera o installati in apposito locale costruito con materiale non combustibile, adeguatamente ventilato e usato esclusivamente per questo scopo. La installazione deve essere tale che recipienti e attrezzatura relativa siano protetti da linee elettriche e siano posti a distanza di sicurezza da depositi di combustibili solidi o liquidi e gas infiammabili. b) L impianto deve essere installato in modo che esso sia facilmente accessibile per il controllo da parte del personale autorizzato. c) La installazione dei contenitori deve essere realizzata su terreno pianeggiante. d) Fra i contenitori di accumulo di ossigeno e la zona circostante devono intercorrere le seguenti distanze minime di sicurezza: 2 - da costruzioni in materiali combustibili, da depositi di materiali combustibili od infiammabili, locali di pubblico spettacolo, ospedali, viadotti, depositi di gas compressi o liquefatti m. 15; - da fabbricati con pareti perimetrali incombustibili e resistenti al fuoco m. 7,5; - da strutture incombustibili e resistenti al fuoco m. 3. Tali distanze dovranno essere valutate caso per caso, in relazione alla potenzialità dei depositi o della particolare destinazione dei fabbricati della zona. Eventuali muri tagliafuoco di altezza adeguata potranno essere prescritti per la protezione degli impianti di accumulo di ossigeno. Ciò premesso si richiama l attenzione dei Comandi Provinciali sulla necessità di esaminare gli impianti dei contenitori di ossigeno liquido oggetto della presente Circolare in base ai seguenti criteri: a) richiesta della planimetria dell impianto e planimetria della zona circostante da allegare al verbale di visita tecnica; b) ubicazione dell impianto e suo isolamento con la osservanza di distanze di sicurezza; 2 Vedasi, in merito a come vanno valutate le distanze di sicurezza: a. il chiarimento prot. n P494/4158 del 17/07/2003; b. il chiarimento prot. n P1224/4158 del 27/09/2004; c. il chiarimento prot. n P657/4158 sott. 1- P490 del 11/10/2006. N.d.R. 4
5 c) accertamento della esistenza dì un appropriato punto di travaso quando il trasporto viene effettuato con serbatoi su autocarri o semirimorchi; d) installazione anche all aperto in cortili ma con protezione di bordo rialzato in modo da non essere soggetta a eventuali urti di veicoli per falsa manovra; e) messa a terra elettrica della carcassa del contenitore. 5
6 Note alla C. 15/10/1964, n. 99 [1] Lettera Circolare N. 6735/4158 Roma, 21 marzo 1979 OGGETTO: Circolare n. 99 del 15 ottobre Chiarimenti. Risulta a questo Ministero che da parte di alcuni Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, nell espletamento del servizio di prevenzione incendi, viene richiesta l applicazione delle norme di sicurezza contenute nella circolare indicata in oggetto anche per gli stabilimenti che producono ossigeno liquido e per i depositi di ossigeno liquido. Tale interpretazione crea notevoli difficoltà negli operatori determinando intralci negli stabilimenti di produzione e nei depositi. Al riguardo si conferma che le norme contenute nella circolare n. 99 del 15 ottobre 1964 si riferiscono unicamente alla installazione e stoccaggio di ossigeno liquido presso gli utilizzatori e non agli stabilimenti di produzione o ai depositi. Si pregano i Comandi in indirizzo di applicare in tal senso le disposizioni contenute nella circolare in argomento. [2 a,] (Chiarimento) PROT. n P494/4158 sott. 1 Roma, 17 luglio 2003 OGGETTO: Serbatoi di ossigeno liquido. In relazione a quanto rappresentato in ordine ai depositi di cui all oggetto, si fa presente che le distanze minime di sicurezza riportate dalla Circ. 99/64 così come correttamente sottolineato da codesto Ispettorato assumono valore indicativo, ovvero non tassativamente prescrittivo, in considerazione del fatto che la norma rinvia, per l adozione delle stesse, alla valutazione caso per caso. Spetta, quindi, ai Comandi Provinciali VV.F., in sede di esame per il rilascio del parere di conformità sui progetti, valutare e stabilire in relazione alle specifiche caratteristiche degli insediamenti quali debbano essere le distanze minime da osservare. Sussistendo, pertanto, discrezionalità valutativa in fatto di distanze di sicurezza da adottare, queste ultime non possono costituire oggetto di deroga, ma essere prescritte e/o ratificate dai Comandi Provinciali VV.F.. Per quanto concerne, poi, il quesito sulla distanza da osservare tra il serbatoio dell ossigeno liquido ed un deposito di ossigeno compresso, si fa presente che ove quest ultimo sia allocato in apposito fabbricato avente strutture incombustibili e resistenti al fuoco, può farsi riferimento alla distanza di m 7,5 prevista dalla citata Circ. 99/64 alla voce Installazione e stoccaggio, lettera d), secondo trattino, costituendo il fabbricato stesso struttura protettiva interposta. Si soggiunge, comunque, che anche per quest ultimo aspetto non può non richiamarsi quanto già rappresentato in premessa, ossia che la valutazione definitiva è demandata al competente Comando Provinciale VV.F. [2 b.] (Chiarimento) PROT. n P1224/4158 Roma, 27 settembre 2004 OGGETTO: Chiarimenti Circolare n 99 del 15 ottobre Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta con nota indicata a margine e relativa all oggetto, questo Ufficio, concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. Parere della Direzione 6
7 Si trasmette il quesito proposto dall Ing. XXXXX relativo alla corretta interpretazione delle distanze di sicurezza, previste dalla circolare 99 dei 15/10/1964, per i depositi di ossigeno liquido. In particolare si richiede un parere in merito al posizionamento dei serbatoio di ossigeno a 3 m dalla struttura, incombustibile e resistente al fuoco, nella quale si svolge l attività della ditta utilizzatrice. A parere dello scrivente tale struttura è compresa nella categoria dei fabbricati, intesa come qualunque tipologia di edificio sia civile che industriale, per la quale è prevista la distanza di sicurezza di 7,5 m. Qualora per particolari motivi di carattere funzionale e/o tecnico non sia possibile rispettare tale prescrizione potrà farsi ricorso all istituto della deroga, ai sensi dell art. 6 D.P.R. 37/98. [2 c.] (Chiarimento) PROT. n P657/4158 sott. 1 P490/ Roma, 11 ottobre 2006 OGGETTO: Studio legale XXXXX Quesito sulle distanze indicate nella circolare n. 99 del 15 ottobre A seguito della lettera dello studio legale indicato in oggetto, con la quale veniva formulato un quesito relativo alla corretta interpretazione da dare alle distanze di sicurezza previste dalla Circolare n. 99 del 15 ottobre 1964 per i depositi di ossigeno liquido, sono pervenuti gli avvisi di cedesti Uffici riportati nelle note indicate a margine richiesti dall Area scrivente. Tanto premesso, con riferimento ai pareri espressi nelle citate note, si forniscono di seguito gli avvisi di questa Direzione Centrale. A. Le distanze minime di sicurezza che devono intercorrere fra i contenitori di accumulo di ossigeno e la zona circostante indicate nella circolare ministeriale del 15 ottobre 1964, n. 99 rappresentano dei valori al di sotto dei quali non si può andare, fatte salve quelle situazioni per le quali, a seguito dell impossibilità di ottemperare alle distanze stesse, sia possibile, attraverso la procedura di deroga prevista dall art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, adottare valori inferiori a quelli minimi prescritti, previa valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione atte a compensare il rischio aggiuntivo. B. In relazione alla potenzialità dei depositi o della particolare destinazione dei fabbricati della zona, il competente Comando provinciale dei vigili del fuoco può prescrivere caso per caso, in base alla valutazione dei rischi di incendio di cui all allegato I del D.M. 4 maggio 1998, distanze maggiori rispetto a quelle minime di sicurezza riportate alla voce installazione e stoccaggio lettera d) della circolare ministeriale del 15 ottobre 1964, n. 99. Parere della Direzione Regionale Con riferimento alla nota Prot. N P308/4158 sott. 1 del 05/04/2006, si ritiene che le distanze di sicurezza indicate nella Circolare 99/64 siano appunto valori minimi, la cui idoneità deve essere valutata caso per caso in sede di esame per il rilascio del parere di conformità sui progetti. Differente sembra l interpretazione fornita con la nota Prot. P494/4158 del 17/07/2003, laddove l esclusione del ricorso alla deroga lascia intendere la mancanza di limiti minimi per le suddette distanze di sicurezza. 7
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