ACCORDO TRA AZIENDA USL 7 DI SIENA E AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (DSU TOSCANA)

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1 Allegato 1 Decreto VC n. 12. del 28 luglio Allegato 1 A) N. Repertorio:.. del. ACCORDO TRA AZIENDA USL 7 DI SIENA E AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (DSU TOSCANA) Effettuazione sorveglianza sanitaria ed ulteriori adempimenti previsti a carico del Medico Competente dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 L anno. e questo dì del mese di. in Siena, presso la sede della Azienda USL 7, Piazza Carlo Rosselli, 26 TRA L Azienda Unità Sanitaria Locale 7 di Siena, con sede in Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26, di seguito denominata AUSL 7, (C.F. e P.I.: ), rappresentata dal Dr. Senio Giglioli, nato a Siena il 16 maggio 1963, Dirigente Medico Medicina del Lavoro di cui alla Deliberazione DG n. 131 del 18 febbraio 2010 ed in qualità di Medico Autorizzato, nominato con Deliberazione DG del 20 dicembre 2012, n. 645, il quale agisce nella Sua qualità di legale rappresentante dell Azienda, delegato e in esecuzione del Decreto del Vice Commissario n. 12 del 28 luglio 2015; E L Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana), con sede in Firenze, Viale Gramsci, n. 36, di seguito denominata Ente, (C.F. e P.I.: ), settore di attività: amministrazione pubblica, rappresentata dal Direttore, Dr. Francesco Piarulli, nato a Matera, il 30 gennaio 1959, il quale agisce nella Sua qualità 1

2 di legale rappresentante in favore delle sedi operative beneficiarie del servizio: Sededi Siena - Via Pietro Mascagni, n. 53; RICHIAMATO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare il Titolo I - Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, in virtù del quale i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a far eseguire, con l opera di Medici Competenti, i controlli sanitari preventivi e periodici per i lavoratori esposti a rischio, al fine di valutare l idoneità alla mansione specifica, e sono tenuti ad ulteriori adempimenti, quali la visita degli ambienti di lavoro, la convocazione della riunione periodica (se al di sopra di 15 dipendenti), le iniziative di formazione e informazione, anch essi assicurati attraverso la collaborazione del Medico Competente; la Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica, ed in particolare: - art. 7, il quale prevede, tra l altro, che spettano alle Aziende UU.SS.LL. tutte le attività in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; - art. 9, il quale prevede che gli enti pubblici, per l esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, possono avvalersi delle strutture organizzative delle Aziende UU.SS.LL., previa stipula di apposite convenzioni; - art. 10, il quale prevede che gli accertamenti e le indagini a favore dei privati sono svolte dalle strutture delle Aziende UU.SS.LL., in base al tariffario regionale, aggiornato annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati; la Deliberazione DG n. 43 del 6 febbraio 2014 Deliberazione GRT 9 dicembre 2013, n Nuovo tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle 2

3 Aziende USL, delle prestazioni della Medicina Legale e del Servizio diabetologia, in sostituzione del tariffario di cui alla Delibera GRT n. 755/ Presa d atto ; la Deliberazione DG n. 219 del 4 maggio 2015 Deliberazione GRT 30/03/2015, n Approvazione modifiche ed integrazioni al tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle aziende sanitarie" - Presa d atto con la quale si approvano le modifiche e le integrazioni stabilite dalla Regione Toscana per alcune parti del Tariffario in parola; il Decreto del Vice Commissario n. 6 del 10 luglio 2015 Tariffario delle prestazioni del Dipartimento di Prevenzione - Integrazione e aggiornamento sulla base degli indici ISTAT anno 2015 ; PREMESSO - Che la Ente, con nota registrata al protocollo con il n del 19 giugno 2015, ha richiesto alla AUSL 7 la collaborazione per lo svolgimento delle attività inerenti la sorveglianza sanitaria in favore dei propri dipendenti esposti a rischio e degli ulteriori adempimenti connessi al ruolo di medico competente; - Che la AUSL7 si rende disponibile all effettuazione di detta collaborazione tramite Medici specialisti convenzionati afferenti al Dipartimento di Prevenzione, non assegnati ad uffici che svolgono attività di vigilanza, ai sensi dell art. 39 comma 3 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. TUTTO CIO RICHIAMATO E PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ne costituiscono il primo patto. Art. 2 - Finalità 3

4 1. Le Parti riconoscono quale obbligo, ciascuna per la propria competenza, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine con il presente Accordo disciplinano i reciproci impegni in relazione all esercizio della sorveglianza sanitaria e degli ulteriori adempimenti connessi al ruolo di Medico Competente. Art. 3 - Oggetto 1. L Ente, per l esercizio delle attività inerenti la sorveglianza sanitaria in favore dei n. 87 (ottantasette) dipendenti e degli ulteriori adempimenti connessi al ruolo di Medico Competente, si avvale della AUSL 7, che accetta. 2. In particolare le attività richieste dall Ente possono essere relative a quanto previsto dall art. 25 e dall art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di seguito indicate: - collaborazione all attività di valutazione dei rischi, di cui all art. 25 comma 1, lett. a); - svolgimento delle attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, di cui all art. 25 comma 1, lett a); - programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all art. 41, ai sensi dell art. 25 comma 1, lett. b); - comunicazione per iscritto al datore di lavoro, al responsabile servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, ai sensi dell art. 25, comma 1, lett. i); - partecipazione alla riunione periodica indetta almeno una volta all anno, prevista dall art. 35 per le aziende che occupano più di 15 lavoratori, ai sensi dell art. 25 comma 1, lett. i); - visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all anno, di cui all art. 25 comma 1 lett. l); 4

5 - trasmissione per via telematica, ai servizi competenti per territorio, dei dati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell art. 40; - ogni altra e qualsiasi attività posta a carico del Medico Competente dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. La sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro effettuata presso l Ente, dalla AUSL 7 può comprendere le seguenti attività: - visita medica preventiva del lavoratore al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica cui è destinato; - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; - ed inoltre: visita medica su richiesta del lavoratore, visita medica in occasione del cambio di mansione, visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, visita medica preventiva in fase preassuntiva, visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni, per valutare, in ogni caso previsto, l idoneità del lavoratore alla mansione specifica. 4. La periodicità delle visite per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica è stabilità dalla normativa vigente una volta all anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilità dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. 5. Le visite preventive, periodiche, in occasione del cambio di mansione, in fase preassuntiva, alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 6. Le visite mediche previste dal sistema di sorveglianza sanitaria, includono, a cura e spese del datore di lavoro, gli eventuali esami clinici e biologici e le indagini 5

6 diagnostiche ritenute necessarie dal Medico Competente al fine di accertare l idoneità alla mansione specifica. Art. 4 - Dotazione di personale 1. La AUSL 7 assicura la collaborazione all Ente per lo svolgimento delle attività inerenti la sorveglianza sanitaria in favore dei dipendenti esposti a rischio e degli ulteriori adempimenti connessi al ruolo di medico competente tramite Medici specialisti convenzionati afferenti al Dipartimento di Prevenzione. Detti medici non sono assegnati ad uffici che svolgono attività di vigilanza, ai sensi dell art. 39 comma 3 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n La AUSL 7 propone all Ente il nominativo del Medico specialista convenzionato da nominare quale Medico Competente. Il datore di lavoro, sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell art. 50 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, procede alla nomina, dandone informazione alla AUSL 7 e all interessato. 3. Il professionista nominato svolge la propria attività secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 4. Il Medico Competente nominato svolge l attività oggetto del presente Accordo in nome e per conto della AUSL 7 all interno dell orario di lavoro. Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività 1. Per l effettuazione della sorveglianza sanitaria, l Ente invia alla AUSL 7, entro 30 (trenta) giorni prima dell esecuzione degli accertamenti sanitari concordati, l elenco nominativo, suddiviso per mansioni, del personale dipendente interessato. 2. L Ente concorda con il Medico Competente incaricato le modalità di accesso del personale dipendente, presso i propri ambulatori o presso gli ambulatori della AUSL Il Medico competente incaricato, a seguito dell effettuazione degli accertamenti sanitari, provvede a formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, di cui al citato art. 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, utilizzando apposita 6

7 modulistica messa a disposizione dalla AUSL 7. Il giudizio è redatto in triplice copia: una per il lavoratore, una per il datore di lavoro, una da conservare agli atti della cartella clinica e di rischio. Il Medico Competente provvede a trasmettere con tempestività la documentazione sanitaria in oggetto all Ente convenzionato e ai singoli dipendenti interessati. 4. Gli altri adempimenti previsti dal presente Accordo a carico del Medico Competente sono da questi svolti, secondo le modalità e la tempistica individuata dalla normativa vigente, in accordo con l Ente convenzionato. Art. 6 - Aspetti economici. 1. Il Medico Competente incaricato attesta mensilmente tramite apposito modulo di rendicontazione, le prestazioni effettuate in base al precedente art. 3 comma 2, valutandole, dal punto di vista economico, in base alle tariffe previste dalla Deliberazione GRT 9 dicembre 2013, n Nuovo tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL, delle prestazioni della Medicina Legale e del Servizio diabetologia, in sostituzione del tariffario di cui alla Delibera GRT n. 755/2012, recepito con Deliberazione DG n. 43 del 6 febbraio 2014 e s.m.i. operando un abbattimento del 20% rispetto al tariffario medesimo, come consentito dalla normativa vigente, richiamata nelle premesse. Il modulo è trasmesso, a cura dell interessato, alla U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie - Centro Direzionale. 2. Le tariffe di cui al precedente comma 1, relative alla specifica attività professionale del Medico Competente, sono di seguito elencate e quantificate in valore assoluto: - Z2 Visita medica con certificato (comprensiva delle varie tipologie di visite mediche con giudizio di idoneità previste dal sistema di sorveglianza sanitaria): 45,00 per visita. - Pisll 1 Prestazioni medico competente aggiuntive alla visita medica tariffa oraria (comprensive di: collaborazione all attività di valutazione dei rischi, svolgimento delle attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, partecipazione alla riunione periodica, visita degli ambienti di lavoro, trasmissione per via telematica, ai servizi competenti per territorio, dei dati sanitari e di rischio): per singola ora. 7

8 3. Le tariffe di cui al precedente comma 1 sono aggiornate alla data del 1 agosto di ciascun anno sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. La rimodulazione tariffaria di cui al precedente comma 2, con abbattimento pari a 20%, tiene conto ed è comprensiva dell aggiornamento annuale Istat per l anno Il modulo di rendicontazione delle prestazioni erogate, di cui al precedente comma 1, include gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche di cui al precedente art. 3 comma 6. Tali prestazioni sono valutate economicamente in base al tariffario regionale delle prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione (Pisll 2-screening ergooftalmologico) e in base al nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui alla DGR 229/1997 e s.m.i. (es. spirometria semplice, spirometria globale, esame audiometrico tonale, esame ortottico, visita oculistica, ecc.) 5. La U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie provvede ad emettere apposita fattura, redatta secondo le vigenti norme di legge, tenuto conto del modulo di rendicontazione predisposto dal Medico Competente incaricato. 6. L Ente provvede al pagamento delle prestazioni oggetto della presente Accordo entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, trascorsi i quali sono riconosciuti alla AUSL 7 gli interessi legali ai sensi del codice civile. 7. Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. Pertanto sono tenute ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all attività oggetto del presente Accordo devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine il pagamento è disposto dall Ente su conto corrente della AUSL 7 comunicato in sede di emissione della fattura. Art. 7 - Diritto di recesso 1. Le Parti contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovate gravi cause sopravvenute e non dipendenti dalla loro volontà, per intervenute modifiche 8

9 organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 3. Il recesso ha effetto per l avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita. 4. In caso di recesso, le Parti concordano fin d ora di portare a conclusione le attività avviate. Art. 8 - Risoluzione per inadempimento 1. Ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile, in caso di inadempimento di una delle Parti di una delle clausole della convenzione, l altra Parte può intimare per iscritto di adempiere entro 15 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il presente Accordo si intenderà risolto di diritto, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge. Art. 9 - Durata 1. Il presente atto è valido ed efficace a decorrere dal 01 agosto 2015 e fino al 31 dicembre I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Parti. Art Sicurezza sul lavoro 1. I professionisti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, ai fini delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, hanno, nei confronti dell Ente ospitante, gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest ultima dipendente. Art Coperture assicurative 1. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi fa carico all Ente, in qualità di beneficiario delle prestazioni oggetto del presente Accordo. 9

10 2. La copertura per infortuni, per malattie professionali e rischi in itinere del personale convenzionato con la AUSL 7 è a carico della medesima. Art Trattamento dati personali 1. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni ottenute a norma del presente Accordo e si obbligano a non divulgare quanto venuto a loro conoscenza (salvo per i dipendenti e/o incaricati che necessitino conoscere tali informazioni, dati o comunicazioni), senza il consenso dell altra Parte. Art Controversie 1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena. 2. A tal fine le parti contraenti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: - Azienda USL 7 di Siena Piazza Carlo Rosselli, Siena - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana) Sede di Siena Via Pietro Mascagni, n Siena Art Firma digitale - Repertorio 1. In base all articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Codice dell amministrazione digitale. 2. Il presente atto consta di n. 11 pagine, viene redatto in formato digitale e conservato agli atti dell'ufficio della AUSL 7 che provvede ad iscriverlo nel registro di Repertorio. Art Spese contrattuali: imposta di registro e imposta di bollo. 10

11 1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 2. Il presente atto è soggetto all imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 dell Allegato A Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Le spese sono poste a carico della parte beneficiaria della prestazione. La medesima imposta è assolta per via telematica attraverso l'utilizzo del modello F23/F24 (codice 456T), per l importo di 48,00. Le parti, letto il presente atto e trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono. Per l'azienda USL 7 di Siena Il Medico Autorizzato Dr. Senio Giglioli Per DSU Toscana Il Direttore Dr. Francesco Piarulli 11

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