Anagrafica. Parzialmente accolta. Elaborato/i di piano osservati. Antropica-storico-culturale
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- Letizia Dini
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1 Anagrafica n. ID 3269 n. Prot Data prot. 21/03/2014 Soggetto proponente Pubblico Mittente Comune di Nardo' Comune Comune di Nardò Informazioni catastali Elaborato/i di piano osservati 6 - Sistema delle tutele: Struttura Ecosistemica - Ambientale Antropica-storico-culturale Componente - boschi, prati e pascoli naturali; - area di rispetto dei boschi; - area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali; - testimonianze della stratificazione insediativa; - area di rispetto delle componenti culturali e insediative. Documenti presentati 1)Osservazioni PPTR; 2)Delibera di Consiglio Comunale, n. 534/1982; 3)1 PPA Tav.8-150; 4)1 PPA Tav.9-150; 5)1 PPA Tav ; 6) Prg 1977 Zonizz. Tav. 12a_150 7) Prg 1977 Zonizz. Tav. 12b_150 8) Prg 1977 Zonizz. Tav. 12c_150 Parzialmente accolta
2 Dati osservazione Struttura Ecosistemica Ambientale - Bene Paesaggistico Boschi e Ulteriore Contesto di Paesaggio area di rispetto dei boschi. Osservazione 2: Punto Ai sensi del punto 2, lett. a) e b) dell art. 142 del Codice sono escluse dalle aree di interesse paesaggistico e dalle relative disposizioni del Codice quelle che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate dagli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni fossero state concretamente realizzate. Di conseguenza non sono assoggettabili alle relative prescrizioni del PPTR tutte le aree, riportate nelle tavole come bene paesaggistico bosco che si trovano nelle suddette condizioni in virtù delle destinazioni loro assegnate dal PRG approvato con D.G.R. n 634 del e dell inclusione nel PPA approvato con Del. C.C. n 534 del Le suddette aree sono riscontrabili nelle tavole del PRG del 1977 e del PPA del 1982 allegate in copia. In queste aree gli interventi dovranno osservare le prescrizioni rivenienti dal D.lgs. 18 maggio 2001 n 227 e le disposizioni delle L.R. 30 novembre 2000 n 18, 25 maggio 2012 n 12, e relativo Regolamento di Attuazione n 21 del 12 novembre La differenza non è di poco conto, se si considera che i vincoli del PPTR per i boschi sono di sostanziale inedificabilità, nel mentre il D.lgs. 227/2001 e le leggi regionali conseguenti non escludono affatto interventi nelle aree boscate ma li condizionano a una serie di controlli e ad un meccanismo compensativo. D altro canto le zone del territorio neretino che si trovano in queste condizioni sono in genere costituite da tessuti edificati completamente urbanizzati in cui le previsioni del PRG del 1977 sono ormai pressoché completamente realizzate (e lo erano parimenti all entrata in vigore del Codice) e in cui per i pochi lotti residui non ha senso parlare di bosco. E evidente che non sussistendo il bene paesaggistico bosco automaticamente viene meno la disposizione di una relativa area di rispetto sulle aree contermini. Osservazione 3: Punto Oltre alle aree di rispetto dei boschi che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 21.1, vanno escluse anche tutte quelle che ricadono all interno dei territori costruiti ai sensi del punto 9 dell art. 91 delle N.T.A. del PPTR, al pari di tutti i nuovi contesti introdotti dal PPTR Osservazione 4: Punto In ordine alle aree di rispetto dei boschi di cui all art. 59, punto 4) delle N.T.A. del PPTR, in generale, oltre a quanto già anticipato in premessa, si osserva che non si condivide il criterio adottato di individuare una fascia di salvaguardia delle profondità di 100 metri, applicata indistintamente sul perimetro esterno dei boschi come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1, per il semplicistico e irrazionale ragionamento che sottende la norma. Particolarmente quando ci si trova in territori fragili e di elevato valore ambientale e paesaggistico quali parchi e coste, laddove i relativi piani del parco e i piani delle coste vedono vanificato ogni tentativo di efficace tutela, rigenerazione e fruizione dei beni stessi a causa della sovrapposizione di più vincoli e rispettive aree di tutela. Pertanto, mutuando legislazioni vigenti (art. 28 L. 166/2002), si propone di interrompere l area di rispetto dei boschi laddove la stessa incontra: - strade pubbliche almeno di livello comunale; - impianti ferroviari; - muri di recinzione. E auspicabile inoltre che i vincoli previsti per le aree di rispetto non prevalgano tout-court nella pianificazione di cui all art. 98 e nel Piano Comunale delle Coste, laddove si ritrovano in contrasto con gli obiettivi e finalità delle rispettive leggi e norme. Suddette incompatibilità dovranno trovare soluzione conformativa in fase di copianificazione. Controdeduzioni alle osservazion 1, 2, 3: Premesso che i boschi sono aree tutelate per legge ai sensi dell art. 142 del DLgs 42/2004, la problematica relativa alla destinazione urbanistica non è oggetto di esame nel presente procedimento. Si ricorda infatti che i piani urbanistici comunali in virtù di quanto disposto dall art.145 co devono adeguarsi/conformarsi al PPTR, fatto salvo quanto previsto dall art. 106 delle NTA in quanto applicabile.ulteriori specifici aspetti saranno oggetto di valutazione nelle singole procedure autorizzative. Pertanto l osservazione non è accolta. Per quanto concerne l'ulteriore contesto di paesaggio area di rispetto dei boschi l osservazione è accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita dalla modifica all art. 59 punto 4 delle NTA che ha previsto la graduazione della fascia di rispetto in relazione alle dimensioni dell area boscata.
3 OSSERVAZIONE 5 (scheda 1) : L'istante chiede la rettifica cartografica degli elaborati di piano per la parte relativa alla struttura ecosistemica ambientale - Bosco ed area di rispetto del bosco - per aree del Comune di Nardò identificate dall'osservante nel documento Scheda 1, poichè Non va considerata bene paesaggistico bosco, e quindi va esclusa dalle relative prescrizioni introdotte dalle NTA del PPTR, l area su cui insiste la pista di collaudo automobili ex FIAT, tipizzata D2 nel PRG del 1985 e le cui previsioni sono state concretamente realizzate. Va di conseguenza eliminata la relativa zona di rispetto (da OSSERVAZIONI AL P.P.T.R. ADOTTATO CON D.G.R n.1435/2013 e n.2022/2013, pg ). Area identificata con coordinate X:740110;Y: del sistema WGS84 UTM33N. CONTRODEDUZIONI: Premesso che i boschi sono aree tutelate per legge ai sensi dell art. 142 del DLgs 42/2004, la problematica relativa alla destinazione urbanistica non è oggetto di esame nel presente procedimento. Si ricorda infatti che i piani urbanistici comunali in virtù di quanto disposto dall art.145 co devono adeguarsi/conformarsi al PPTR, fatto salvo quanto previsto dall art. 106 delle NTA in quanto applicabile. Ulteriori specifici aspetti saranno oggetto di valutazione nelle singole procedure autorizzative. Pertanto l osservazione 5 non può essere accolta. OSSERVAZIONE 6 (scheda 2): L'istante chiede la rettifica cartografica, così come specificato nel documento OSSERVAZIONI AL P.P.T.R. ADOTTATO CON D.G.R n.1435/2013 e n.2022/2013, pg , degli elaborati di piano per la parte relativa alla struttura ecosistemica ambientale- bosco ed area di rispetto dei boschi - per un'area del Comune di Nardò identifica con coordinate X:743316;Y: del sistema WGS84 UTM33N, poiché: La zona di rispetto dell area boscata contermine al centro abitato Boncore va eliminata nel tratto sud a confine con strada comunale che delimita il bosco e ne costituisce limite invalicabile, anche in considerazione della circostanza che sul lato opposto della strada insistono tessuti edificati tipizzati nel vigente PRG come zone residenziali di completamento e/o di espansione. CONTRODEDUZIONI: L osservazione è accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita dalla modifica all art. 59, punto 4, delle NTA del PPTR, che ha previsto la graduazione della fascia di rispetto in relazione alle dimensioni dell area boscata. OSSERVAZIONE 7 (scheda 3): L'istante chiede l'eliminazione dell'ulteriore contesto di paesaggio area di rispetto dei boschi, posta sul lato nord della strada Avetrana Nardò, individuata per la zona boscata posta sul lato sud della strada suddetta. ( X:743493;Y: , del sistema WGS84 UTM33N ). CONTRODEDUZIONI:L osservazione è accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita dalla modifica all art. 59, punto 4, delle NTA del PPTR, che ha previsto la graduazione della fascia di rispetto in relazione alle dimensioni dell area boscata. Si rileva inoltre che, eventuali proposte di rettifica degli elaborati del PPTR potranno essere presentate in fase di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali secondo le disposizioni dell' art. 97 e ai sensi dell'art. 61, c.2, lett. d, delle NTA del PPTR. OSSERVAZIONE 8 (scheda 4): L'istante chiede l'esclusione dal BP Bosco per un'area del Comune di Nardò identificata con le coordinate X:746263;Y: del sistema WGS84 UTM33N poiché è in realtà una villa con giardino privato. CONTRODEDUZIONI: L'istanza, così come formulata dall'osservante, risulta irricevibile. Il proponente non ha addotto sufficienti indicazioni e motivazioni per poter escludere l'area dalla nozione di bosco ai sensi dell'art. 2, c.6 del Dlgs 227/01. Da una verifica operata dallo scrivente Servizio su ortofoto , carta tecnica regionale disponibile sul sito le formazioni vegetali oggetto di esamina presentando una estensione superiore a metri quadrati (circa mq), una larghezza media non inferiore a 20 metri, e copertura superiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, presentano le caratteristiche previste dal Dlgs 227/01 per poter essere assimilate a bosco. La sola presenza di un immobile all'interno dell'area boscata non costituisce condizione sufficiente per l'esclusione. A tal proposito si richiama la sentenza del T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 30 ottobre 2008, n. 2723, di cui qui di seguito si riporta uno stralcio: deve escludersi in radice la qualificabilità in termini di bosco di un terreno utilizzato per l impianto di specie arboree ornamentali o di pregio ad opera dello stesso proprietario e dotato di dispositivi artificiali di irrigazione. Il terreno de quo presenta infatti le predette caratteristiche che lo pongono al di fuori di una nozione intrinseca e costitutiva di bosco per ascriverlo, invece, più correttamente, ad una nozione di giardino privato. Nella richiesta di esclusione formulata dall'ente non è fornita alcuna indicazione/documentazione utile per poter ascrivere il terreno a giardino privato.
4 OSSERVAZIONE 9 (scheda 5): L'istante chiede l'eliminazione delle zone di rispetto previste lungo e al di là delle strade Avetrana Nardò e Lecce P.to Cesareo per la zona boscata individuata nella scheda. Area del Comune di Nardò identificata con coordinate X:747519;Y: del sistema WGS84 UTM33N. CONTRODEDUZIONI:L osservazione è accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita dalla modifica all art. 59, punto 4, delle NTA del PPTR, che ha previsto la graduazione della fascia di rispetto in relazione alle dimensioni dell area boscata. Si rileva inoltre che, eventuali proposte di rettifica degli elaborati del PPTR potranno essere presentate in fase di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali secondo le disposizioni dell' art. 97 ai sensi dell'art. 61, c.2, lett. d, delle NTA del PPTR. OSSERVAZIONE 10 (scheda 6): si chiede l'eliminazione del BP bosco poiché Le zone boscate riportate nella scheda sono in realtà giardini privati a servizio di abitazioni. Aree identificate con le coordinate X: ; Y: X: ; Y: CONTRODEDUZIONI: L'istanza, così come formulata dall'osservante, risulta irricevibile. Il proponente non ha addotto sufficienti indicazioni e motivazioni per poter escludere l'area dalla nozione di bosco ai sensi dell'art. 2, c.6 del Dlgs 227/01. Da una verifica operata dallo scrivente Servizio su ortofoto , carta tecnica regionale disponibile sul sito le formazioni vegetali oggetto di esamina presentando una estensione superiore a mq (circa e mq), una larghezza media superiore a 20 metri, e copertura superiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, presentano le caratteristiche peviste dal Dlgs 227/01 per poter essere assimilate a bosco. A tal proposito si richiama la sentenza del T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 30 ottobre 2008, n. 2723, di cui qui di seguito si riporta uno stralcio: deve escludersi in radice la qualificabilità in termini di bosco di un terreno utilizzato per l impianto di specie arboree ornamentali o di pregio ad opera dello stesso proprietario e dotato di dispositivi artificiali di irrigazione. Il terreno de quo presenta infatti le predette caratteristiche che lo pongono al di fuori di una nozione intrinseca e costitutiva di bosco per ascriverlo, invece, più correttamente, ad una nozione di giardino privato. Nella richiesta di esclusione formulata dall'ente non è fornita alcuna indicazione/documentazione utile per poter ascrivere il terreno a giardino privato. OSSERVAZIONE 11 (scheda 7): L'istante chiede la rettifica cartografica (da OSSERVAZIONI AL P.P.T.R. ADOTTATO CON D.G.R n.1435/2013 e n.2022/2013, pg ) degli elaborati di piano per la parte relativa alla struttura ecosistemica ambientale - Bosco ed area di rispetto del bosco - per aree del Comune di Nardò rappresentate dall'osservante nel documento Scheda 7, poichè Le zone individuate nel tratto costiero tra Torre Squillace e S. Isidoro non hanno nessuna delle caratteristiche di cui al punto 1) dell art. 58 delle N.T.A. del PPTR. Si allega alla scheda documentazione fotografica dimostrativa e, ove occorra, verrà prodotta specifica relazione botanico vegetazionale. In ogni caso la zona di rispetto individuata sul lato est a monte della strada interessa per buona parte territori costruiti e quindi va comunque eliminata. La parte che non ricade all interno dei territori costruiti individuati nella perimetrazione comunale, comunque interessa tessuti densamente edificati, e, in ogni caso, per le considerazioni già espresse in premessa, la strada costituisce limite fisico invalicabile della eventuale zona a bosco, che pertanto non richiede zona di rispetto oltre la strada. CONTRODEDUZIONI: Da una verifica operata dallo scrivente Servizio su ortofoto 2006 e 2011 e sulla documentazione fotografica fornita dall'istante, l'osservazione si ritiene accolta nella misura in cui recepita: - dalla nuova perimetrazione dell'area boscata da cui sono state escluse le aree che non rientrano nella definizione di bosco ai sensi dell' art. 2, c.6 del Dlgs 227/01; - dalla modifica all art. 59, punto 4, delle NTA che ha previsto la graduazione della fascia di rispetto in relazione alle dimensioni dell area boscata. Eventuali proposte di rettifica degli elaborati del PPTR potranno essere presentate in fase di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali ai sensi dell'art. 38, c5, art. 61, c.2, lett. d e secondo le disposizioni dell' art. 97 delle NTA del PPTR. OSSERVAZIONE 12 (scheda 8): Valgono le stesse considerazioni di cui alla scheda 7 precedente. CONTRODEDUZIONI: L osservazione così come formulta è irricevibile, la richiesta è troppo generica. Potrà essere riformulata e riesaminata in fase di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali secondo le disposizioni dell' art. 97 o 104 delle NTA del PPTR.
5 OSSERVAZIONE 13 e 14 (schede 9-10): L'istante chiede la rettifica cartografica (da OSSERVAZIONI AL P.P.T.R. ADOTTATO CON D.G.R n.1435/2013 e n.2022/2013, pg ) degli elaborati di piano per la parte relativa alla struttura ecosistemica ambientale - Bosco ed area di rispetto del bosco - per aree del Comune di Nardò rappresentate nel documento Schede 9-10, poiché: - Nella zona di Torre Inserraglio vanno escluse dal contesto paesaggistico bosco le due aree interne alla lottizzazione di Torre Inserraglio, comparto 77, tipizzata come zona C6 nel PRG del 1977 e inclusa nel PPA del 1985, le cui previsioni sono state già realizzate. Inoltre va eliminata la zona di rispetto ricadente nei territori costruiti. Per le zone boscate delimitate da strade valgono le considerazioni già espresse sulla fascia di rispetto prevista al di là della strada. - Nella zona di S. Caterina S. Maria non vanno considerate bene paesaggistico bosco, e quindi vanno escluse dalle relative prescrizioni introdotte dal PPTR, tutte le aree tipizzate B o C dal PRG del 1977 e incluse nel PPA del 1982, le cui previsioni sono di fatto già concretamente realizzate. Per le aree boscate che non si trovano nelle condizioni precedenti vanno comunque escluse le zone di rispetto che ricadono nei territori costruiti. Vanno quindi escluse le aree boscate individuate dalle tavole del PPTR: - in tutta la ex lottizzazione Fumarola oggi zona B23 ; - nella lottizzazione S. Caterina Alta ; - nella lottizzazione Croce dell Alto (proprietà Giulio); - nella lottizzazione Torre S. Caterina. Vanno inoltre escluse le zone di rispetto dei boschi ricadenti in tutto l abitato di S. Caterina; S. Maria nei territori costruiti. CONTRODEDUZIONI: La problematica relativa alla esclusione dalle aree tutelate per legge, art 142 del Dlgs n. 142/04, c. 2, dovrà essere riformulata e riesaminata in fase di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali ai sensi dell'art. 38, c. 5 e secondo le disposizioni dell' art. 97 delle NTA del PPTR. L'osservazione pertanto così come formulata non può essere accolta. Per quanto concerne l'ulteriore contesto di paesaggio area di rispetto dei boschi l osservazione è accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita dalla modifica all art. 59, punto 4, delle NTA del PPTR, che ha previsto la graduazione della fascia di rispetto in relazione alle dimensioni dell area boscata; dall'art. 91 delle NTA del PPTR per cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica non va richiesto per gli interventi ricadenti nei territori costruiti di cui all'art commi 5 e 6 delle NTA del Putt/p, nonché nelle aree di cui all'art. 142, commi 2 e 3 del Codice. OSSERVAZIONE 15 e 16 (schede 11-12): L'istante chiede la rettifica cartografica (da OSSERVAZIONI AL P.P.T.R. ADOTTATO CON D.G.R n.1435/2013 e n.2022/2013, pg ) degli elaborati di piano per la parte relativa alla struttura ecosistemica ambientale - Bosco ed area di rispetto del bosco - per aree del Comune di Nardò rappresentate nel documento Schede poiché La litoranea P.to Selvaggio S. Caterina S. Maria costituisce di fatto un limite fisico invalicabile per lembi di zone boscate che possano insinuarsi dalla zona a monte fino alla litoranea. Di conseguenza non ha alcun significato, come peraltro già evidenziato, stabilire fasce di rispetto dei suddetti lembi di zone boscate sui territori costruiti antistanti la litoranea e addirittura oltre la litoranea, sulla scogliera, se non anche nel mare! Alcune delle suddette zone boscate si trovano inoltre nelle condizioni di esclusione previste dal Dlgs n. 42/2004 (art. 142, c. 2, l.a) e b), e quindi si annullano automaticamente le relativamente aree di rispetto. CONTRODEDUZIONI: Premesso che la problematica relativa alla esclusione dalle aree tutelate per legge, art 142 del Dlgs n. 142/04, c. 2, dovrà essere riformulata e riesaminata in fase di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali ai sensi dell'art. 38, c5 e secondo le disposizioni dell' art. 97 delle NTA del PPTR, per l'ulteriore contesto di paesaggio area di rispetto dei boschi l osservazione si ritiene accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita dalla modifica all art. 59, punto 4, delle NTA del PPTR, che ha previsto la graduazione della fascia di rispetto in relazione alle dimensioni dell area boscata; dall'art. 91 delle NTA del PPTR per cui
6 l'accertamento di compatibilità paesaggistica non va richiesto per gli interventi ricadenti nei territori costruiti di cui all'art commi 5 e 6 delle NTA del Putt/p, nonché nelle aree di cui all'art. 142, commi 2 e 3 del Codice. OSSERVAZIONE 17 (Scheda 13): La fascia di rispetto dell area boscata individuata nella scheda appare del tutto sproporzionata in relazione al bene da tutelare essendo di larghezza pari al doppio della zona boscata. Su un lato si trova inoltre al di là della strada e interessa una cava in attività. Area del Comune di Nardò identificata con coordinate X:758686;Y: ; del sistema WGS84 UTM33N. CONTRODEDUZIONI: l osservazione è accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita dalla modifica all art. 59, punto 4, delle NTA del PPTR, che ha previsto la graduazione della fascia di rispetto in relazione alle dimensioni dell area boscata. Osservazioni componente botanico - vegetazionale prati e pascoli naturali Oggetto: l'istante chiede l'eliminazione di alcuni areali classificati come prati e pascoli naturali. Controdeduzioni Le osservazioni sono accolte qualora trovino corrispondenza con la rivisitazione/aggiornamento degli strati informativi. Osservazione 36: Punto 2.3 Aree protette e Siti Naturalistici In merito all ulteriore contesto area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, stabilita in modo generico, pari a una fascia di 100 ml, valgono le stesse considerazioni già espresse per le aree di rispetto dei boschi, e pertanto si propone di interrompere l area di rispetto laddove la stessa incontra: - strade pubbliche almeno di livello comunale; - impianti ferroviari; - muri di recinzione. Controdeduzioni: La problematica relativa alla fascia di protezione esterna alle aree protette, prevista dall'art. 68 definizione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici delle NTA del PPTR, dovrà essere riformulata e riesaminata in fase di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali ai sensi dell'art. 38, c. 5 e secondo le disposizioni dell' art. 97 delle NTA del PPTR. L'osservazione non è accolta. Osservazioni struttura antropica - Componenti Culturali e Insediative (Ulteriori contesti). L'istante rileva che in ordine alle zone di rispetto dei siti interessati da beni storico culturali, si fa presente che ricorrono casi in cui insistono su territori costruiti. Pertanto chiede che le tavole del PPTR vengano modificate e adeguate ai rilievi riscontrati e alla strumentazione urbanistica comunale. Perché se è vero che l art. 108 comma 1 delle NTA del PPTR chiarisce che In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime, è altrettanto verosimile che, se dovessero permanere le incoerenze rilevate, in sede di operatività del piano paesaggistico, enormi difficoltà si aggiungeranno a quelle già derivanti da una normativa complessa e di non facile applicazione. controdeduzioni: L osservazione è accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita dalle modifiche al comma 1, degli artt. 81 e 82 delle NTA che circoscrivono l applicazione delle misure di salvaguardia e utilizzazione solo agli interventi << ricadenti in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano >>. Osservazione 47: Punto 3. Proposta di modifica alla normativa. Sempre al fine di rendere più lineare l applicazione delle NTA ed evitare difficoltà procedurali per strumenti di programmazione in itinere, si propone la seguente modifica all art.63, punto 3, lett. b4): alla fine della lettera b4) aggiungere: ove l area di rispetto ricada nei territori costieri sono ammissibili gli interventi di cui all art.45, punto 3. La salvaguardia delle zone litoranee (territori costieri) e le azioni consentite sono ben definite dall art.45, punto 3. L eventuale presenza su aree contermini di zone a bosco e/o macchia non può introdurre ulteriori vincoli limitativi dell uso della costa consentito dal suddetto art.45, che precluderebbero la possibilità di realizzare le attrezzature balneari per rendere fruibili un litorale quasi interamente roccioso a causa di una presunta incompatibilità con necessità di tutela derivanti da altre logiche, in quanto afferenti ambiti di tutt altra natura geomorfologica. Si sottolinea in merito che le NTA del Piano Regionale delle Coste, pubblicato sul B.U.R.P. n 31 del , nelle aree con divieto di concessione demaniale (art.5.2) non include le fasce di rispetto di zona a bosco e/o macchia. Controdeduzioni: l'osservazione è inconferente poiché la norma del piano prevede all'art. 38, c.8 che nei territori interessati dalla sovraèpposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art 134
7 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disosizioni contrastanti prevale quella più restrittiva. Istruttore Vittoria Greco Allegati
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