Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità

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1 Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N Depenalizzazione contrabbando: i chiarimenti della GdF e delle dogane A cura di Marco Brugnolo Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Accertamento e controlli Con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono state depenalizzate una serie di violazioni previste dal D.P.R. n. 43/1973 (prima perseguite come ipotesi di contrabbando). Trattasi di settore amministrato dall Agenzia delle Dogane e di Monopoli, ma che rientra tradizionalmente nella vigilanza istituzionale della Guardia di Finanza, essendo ricompreso nell area delle entrate del bilancio nazionale e comunitario, settore, peraltro, rientrante nell obiettivo strategico definito nella Circolare di programma pubblicata il 10 dicembre 2015 dal vertice del Corpo. Con la Circolare n /2016 del 02/07/2016, il Comando Generale della Guardia di Finanza, prendendo atto delle modifiche normative conseguenti all entrata in vigore del decreto in questione (in data 06/02/2016), e dei primi chiarimenti forniti dall Agenzia delle Dogane, ha diramato le direttive di dettaglio ai Reparti operativi dipendenti al fine, tra l altro, di adeguare le proprie procedure di contestazione delle violazioni in materia di contrabbando, punite in via edittale con la sola pena pecuniaria e, per tal motivo, depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016. La depenalizzazio ne delle violazioni punite solo con pena pecuniaria Ai sensi del primo comma dell art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, a far data dal 6 febbraio 2016 non costituiscono più reato e sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 1

2 Dal testo della disposizione citata, si evince che il provvedimento di depenalizzazione si rende applicabile sia per i delitti che per le contravvenzioni, purché la sanzione prevista dalla norma incriminatrice sia unicamente di natura pecuniaria (e non detentiva). Dall entrata in vigore del decreto de quo, peraltro, vengono depenalizzate anche le fattispecie punite con la sola pena pecuniaria che prevedono una pena detentiva, da sola, alternativa o congiunta con quella pecuniaria, nelle ipotesi aggravate; in tal caso, ai sensi del secondo comma dell art. 1, le ipotesi aggravate costituiscono fattispecie autonome di reato. Il successivo quinto comma detta le regole per la sostituzione della pena pecuniaria, prevedendo, nel dettaglio, la sanzione amministrativa: a) da euro a euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; b) da euro a euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro ; c) da euro a euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro PROSPETTO DI TRASFORMAZIONE PENA PECUNIARIA IN SANZIONE AMMINISTRATIVA Pena pec. massima edittale Sanzione amm.va minima Sanzione amm.va massima Euro Euro Euro > > > Al comma 6 del medesimo art. 1, il legislatore ha disciplinato le ipotesi in cui la pena pecuniaria (multa o ammenda) è stabilita non in valuta ma in misura proporzionale rispetto ad un termine di riferimento, con o senza la determinazione di limiti minimi e massimi. Ne costituiscono tipico esempio le ipotesi di contrabbando semplice, punite con la multa da 2 a 10 volte l ammontare dei diritti di confine evasi, ove il termine di riferimento è costituito dall ammontare dei diritti doganali dovuti a seguito dell accertamento: in tali casi la somma dovuta (a titolo di sanzione amministrativa) sarà costituita da un importo compreso tra il minimo e il 2

3 massimo edittale della multa, importo che, in ogni caso, dovrà essere compreso tra euro e euro. Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - Art. 1 (Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni) 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto. 4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: a) da euro a euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; b) da euro a euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro ; c) da euro a euro per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro né superiore a euro Depenalizzazio ne in materia doganale Il D.Lgs. n. 8/2016, disponendo all art. 1 la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, ha determinato un impatto sostanziale nel regime sanzionatorio delle fattispecie costituenti contrabbando, contemplate nel D.P.R. n. 43/1973 (TULD). 3

4 Innanzitutto, va precisato che per le ipotesi di cd. contrabbando semplice 1 (punite, in via edittale, con la sola multa da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti), era già presente nell ordinamento una disposizione generale di depenalizzazione; ci si riferisce all art. 295-bis del TULD 2 (rubricato Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità ); ai sensi della norma da ultimo citata, per le ipotesi appunto di contrabbando semplice che comportano la sottrazione di diritti di confine per un ammontare non superiore a 3.999,96 euro, in assenza di alcuna delle circostanze aggravanti indicate nel precedente art. 295, secondo comma 3 (che comportano, in aggiunta alla pena della multa, l applicazione della reclusione da tre a cinque anni), si applica in luogo della pena ivi stabilita la sanzione amministrativa da 2 a 10 volte i diritti di confine dovuti. Trattasi, peraltro, di una clausola di depenalizzazione non operante qualora oggetto del contrabbando siano tabacchi lavorati esteri (cfr. comma 5 dell art. 295-bis testè citato); per tale tipologia di prodotti, infatti, la depenalizzazione opera, ex art. 291-bis, comma 2 del TULD, qualora il contrabbando abbia ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero non superiore a 10 Kg convenzionali. Ferme restando le ipotesi di depenalizzazione già presenti nell ordinamento doganale (come sopra precisate), il D.Lgs. n. 8/2016 ne ha esteso l area, ricomprendendovi le fattispecie di contrabbando semplice per tributi doganali evasi fino all ammontare di euro ,03 4 (anche in tal caso, tuttavia, a condizione che non sussistano le aggravanti di cui al citato art. 295, secondo comma del TULD): le nuove ipotesi depenalizzate, ai sensi del combinato disposto dai commi 1 e 6 dell art. 1 del citato decreto, sono punite con una sanzione amministrativa da 2 a 10 volte i diritti dovuti, sanzione che dovrà essere in ogni caso compresa tra euro e euro. 1 Ossia le fattispecie previste dagli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294 del TULD. 2 Inserito dall art. 25 del D.Lgs. n. 507/ Si ha contrabbando aggravato: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. 4 Quando i tributi evasi superano detto importo, infatti, alla pena pecuniaria si aggiunge la reclusione fino a 3 anni, ai sensi dell art. 295, comma 3 del TULD (di conseguenza la fattispecie non risulta depenalizzata). 4

5 Esemplificando sulle possibili fattispecie di contrabbando semplice, qualora i diritti di confine evasi (dazio doganale + Iva in importazione) ammontino a (ipotesi punita penalmente secondo il regime previgente l entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016), la sanzione amministrativa sarà compresa tra euro e euro (nel senso che l Autorità doganale dovrà irrogare una sanzione compresa in tale forbice di valori). Qualora, di contro, i diritti evasi ammontino a (ipotesi già depenalizzata per effetto del citato art. 295-bis del TULD), si applicherà (come nel previgente regime sanzionatorio) la sanzione amministrativa da euro a euro (in altri termini non si rendono applicabili le disposizioni di cui all art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, in quanto comporterebbero una sanzione più elevata nel minimo). Qualora, infine, i diritti evasi ammontino a , la sanzione amministrativa sarà compresa tra euro e euro (tale ultimo importo costituisce, infatti il limite massimo edittale sanzionatorio per le violazioni per cui è prevista una pena pecuniaria edittale proporzionale); l applicazione della suddetta regola comporta, peraltro, che per la sottrazione di diritti di confine compresi tra euro ed euro ,03, sarà in ogni caso irrogata una sanzione amministrativa pari a euro Al superamento di euro ,03 in termini di tributi doganali evasi, dal campo amministrativo si passa nell ambito penale, integrando la fattispecie circostanza aggravante speciale, prevista dall art. 295, comma 3 del TULD, ai sensi del quale, in aggiunta alla pena della multa, si rende applicabile la reclusione fino a 3 anni; di conseguenza, per quanto disposto dall art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 8/2016, l ipotesi in questione costituisce fattispecie autonoma di reato e come tale dovrà essere perseguita dall Autorità Giudiziaria. Come evidenziato nella Circolare n /2016 datata 02/07/2016 del Comando Generale della Guardia di Finanza, le ipotesi di contrabbando previste nel TULD, oggetto di depenalizzazione per effetto dell art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, sono quelle di cui al prospetto sotto riportato. Norma sanzionatoria Art. 282 Fattispecie punita Contrabbando attraverso i confini di terra e gli spazi doganali 5

6 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Contrabbando nei laghi di confine Contrabbando nel movimento marittimo delle merci Contrabbando delle merci per via aerea Contrabbando nelle zone extra-doganali Art. 287 Contrabbando per indebito uso delle merci importate con agevolazioni doganali Art. 288 Art. 289 Contrabbando nei depositi doganali Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione Art. 290 Contrabbando nell esportazione delle merci ammesse a restituzione di diritti Art. 291 Art. 291-bis, co. 2 Art. 292 Art. 294 Contrabbando nell importazione o esportazione temporanea Contrabbando di tabacchi lavorati esteri per un quantitativo non superiore a 10 Kg. convenzionali (*) Contrabbando nelle ipotesi residuali di sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine Contrabbando nelle ipotesi di impossibilità parziale o totale di accertare qualità, quantità e valore della merce (*) in assenza delle circostanze aggravanti di cui all art. 291-ter, comma 2 Sotto il profilo sanzionatorio, mentre per le gran parte delle ipotesi di contrabbando semplice è prevista, in via edittale, la multa da 2 a 10 volte l ammontare dei diritti di confine evasi, le fattispecie di cui agli artt. 291-bis, co. 2 e 294 del TULD prevedono modalità di determinazione della pena pecuniaria in modo differente. Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri depenalizzato Come si è accennato, il decreto depenalizzazioni produce un impatto sostanziale anche sul reato previsto dall art. 291-bis, comma 2 del TULD, che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando non superiore 6

7 a dieci chilogrammi convenzionali, con la sola pena della multa pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto, con un minimo di 516 euro. Peraltro, per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri sotto soglia non era in precedenza prevista alcuna ipotesi di depenalizzazione; di conseguenza, l ammontare determinato mediante applicazione della tariffa di 5 euro al prodotto contrabbandato costituiva comunque una multa in senso tecnicopenalistico; secondo tale regola, fino a 103 grammi di tabacco lavorato estero oggetto di contrabbando, la multa era pari a 516 euro. Per i fatti commessi dal 6 febbraio 2016, ai sensi del combinato disposto dai commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 8/2016, la sanzione amministrativa (applicabile in virtù della depenalizzazione della fattispecie) sarà pari all ammontare della multa (calcolata proporzionalmente alla quantità di prodotto introdotto illegalmente come previsto dall art. 291-bis, comma 2 del TULD); ma in tal caso la sanzione amministrativa minima applicabile sarà pari a euro e non potrà superare i euro Infine, per quanto stabilito dall art. 291-ter, comma 1 del TULD, la sanzione (determinata con le modalità sopra descritte) è aumentata, ma comunque nel limite massimo di euro , qualora i fatti di contrabbando siano commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Impossibilità di accertare il valore della merce Nei casi di contrabbando ove non si sia potuto accertare, in tutto o in parte, la quantità, la qualità e il valore della merce, ai sensi dell art. 294 del TULD in luogo della pena proporzionale è prevista la multa fino a 516 euro (in ogni caso la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare). Anche questa ipotesi particolare di contrabbando (nella forma semplice, ossia in assenza di alcuna delle circostanze aggravanti di cui all art. 295, comma 2 del TULD) risulta depenalizzata per effetto dell art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016. In tal caso, tuttavia, la sanzione amministrativa sostitutiva della multa, va calcolata ai sensi del combinato disposto dai commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 8/2016: di conseguenza, la sanzione amministrativa sarà generalmente compresa tra euro e euro Le aggravanti amministrative del contrabbando L art. 295, primo comma del TULD prevede, per tutte le ipotesi di contrabbando semplice previste dagli artt. da 282 a 291, 292 e 294 del TULD, un aggravante speciale, che si rende applicabile qualora per commettere il contrabbando, il trasgressore adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato; in tal caso la misura minima sanzionatoria (prima penale, ora 7

8 amministrativa) è pari a 5 volte i diritti di confine dovuti (mentre rimane ferma a 10 volte la misura massima della sanzione). Trattasi di ipotesi, quest ultima, che, in assenza di alcuna delle circostanze aggravanti di cui al successivo secondo comma, viene depenalizzata per effetto dell art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016. Va precisato tuttavia, che anche in tal caso rimane vigente la clausola generale di depenalizzazione del contrabbando prevista dall art. 295-bis, comma 1 del TULD (ossia quando i diritti di confine dovuti non superino l ammontare di 3.999,96); solo che in tali circostanze, ai sensi del successivo secondo comma, la sanzione amministrativa può essere aumentata fino alla metà. Ipotesi di contrabbando semplice, in assenza delle aggravanti di cui all art. 295, comma 2 del TULD Tributi doganali evasi Sanzione ammin. minima Sanzione ammin. massima pari o inferiori a ,96 doppio tributi evasi decuplo tributi evasi superiori a ,96 e fino a doppio tributi evasi decuplo tributi evasi (con un massimo di ) superiori a e fino a ,03 superiori a , la violazione costituisce in ogni caso reato Ipotesi di contrabbando semplice, in assenza delle aggravanti di cui all art. 295, comma 2 del TULD e in presenza dell aggravante di cui al precedente comma 1 Tributi doganali evasi Sanzione ammin. minima Sanzione ammin. massima pari o inferiori a ,96 doppio tributi evasi (*) decuplo tributi evasi (*) superiori a ,96 e fino a quintuplo tributi evasi decuplo tributi evasi (con un massimo di ) superiori a e

9 fino a ,03 superiori a ,03 la violazione costituisce in ogni caso reato (*) La sanzione può essere aumentata fino alla metà Un aggravante che, con l entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, conserva la propria natura amministrativa, è prevista anche in materia di tabacchi lavorati esteri per quantitativi non superiori a 10 Kg; in particolare, ai sensi dell art ter, comma 1 del TULD, quando tale tipologia di contrabbando è commessa adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Anche in tal caso, la violazione risulterà depenalizzata qualora non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti contemplate al successivo comma 2. Ai sensi del citato comma 1 dell art. 291-ter, l Autorità doganale competente per l accertamento dei tributi e della violazione, una volta calcolata la sanzione amministrativa, mediante applicazione della tariffa di 5 euro per grammo di tabacco contrabbandato, potrà opportunamente incrementare la sanzione in virtù della presenza della circostanza aggravante contemplata dalla medesima disposizione; tuttavia, anche in tal caso non potrà essere irrogata una sanzione amministrativa inferiore a euro, né superiore a (in ottemperanza a quanto disposto dall art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 8/2016). Ipotesi di contrabbando di tabacco lavorato estero per quantitativi non superiori a 10 Kg, in assenza delle aggravanti di cui all art. 291-ter, comma 2 del TULD Kg di t.l.e. di contrabbando pari o inferiori a 10 superiori a 10 Sanzione amministrativa 5 x gr (non inferiore a e non superiore a ) la violazione costituisce in ogni caso reato 9

10 Il procedimento di accertamento delle violazioni depenalizzate Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Dogane nella Circolare n /R.U. del 24/05/2016, per le ipotesi di contrabbando depenalizzate ai sensi dell art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, l Autorità sanzionatoria (ex art. 7, comma 1 del medesimo decreto), va individuata nell Ufficio competente all accertamento doganale, essendo prevista dall art. 324 del TULD una riserva di competenza a favore dell autorità doganale per l accertamento delle violazioni del medesimo testo unico. Quanto alla ripartizione interna, va osservato come l art. 336 del TULD individui i capi delle dogane quali organi competenti per l adozione dei soli provvedimenti di cui agli artt. 334 e 335 del medesimo decreto; di conseguenza, la mera irrogazione delle sanzioni amministrative de quibus può essere disposta anche dal funzionario doganale che redige il verbale ex art. 325 del TULD, ciò anche ai sensi dell art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 472/1997. In merito al procedimento di accertamento delle violazioni, essendo il contrabbando un fenomeno squisitamente tributario 5, si rendono applicabili, in primis, le disposizioni di cui al D.Lgs n. 472/1997, trattandosi di legge speciale rispetto alla Legge n. 689/1981 che disciplina il procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative in generale. Per effetto del richiamo operato dall art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 si renderanno, di contro, applicabili (in materia di violazioni doganali depenalizzate) solo ove non disponga in modo specifico il citato decreto n. 472/1997; ne è un caso il sequestro cautelare che, non essendo disciplinato da tale ultimo decreto, trova la propria disciplina di riferimento (anche in materia doganale), nell art. 13 della Legge n. 689/1981. Ai sensi di tale ultima norma, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia doganale possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. La confisca doganale Come si è accennato, in caso di accertamento di fatti di contrabbando, depenalizzati ai sensi dell art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, gli organi di controllo possono procedere al sequestro cautelare, ai sensi dell art. 13 della Legge n. 689/1981, in quanto i beni oggetto del contrabbando, al termine del procedimento accertativo-sanzionatorio, sono soggetti a confisca. 5 Cfr. Cass., Sez. 3^ pen. n /2014, Cass. 8677/2013 e Cass. 2455/

11 Più in dettaglio, l art. 301, comma 1 del TULD prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. La misura di sicurezza in questione viene di norma adottata dal giudice contestualmente alla sentenza di condanna o di patteggiamento (come previsto dal successivo comma 5). La misura ablativa, tuttavia, per espressa previsione normativa contenuta nell art. 295-bis, terzo comma del medesimo decreto si applica anche nei casi in cui opera la clausola generale di depenalizzazione sancita dal precedente comma 1 (ossia ove i diritti di confine evasi non superino l ammontare di ,96 e non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui all art. 295, comma 2 del TULD); in tali casi la confisca viene disposta dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata. Si ritiene che tal ultima disposizione debba valere anche con riferimento ai fatti di contrabbando depenalizzati per effetto dell art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016. Applicazione retroattiva della depenalizzazione Secondo quanto previsto dall art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 8/2016, le disposizioni concernenti la depenalizzazione si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, salvo che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Il successivo comma 2 detta, tuttavia, una regola ispirata al principio del favor rei, secondo il quale, ai fatti (ora depenalizzati) commessi prima del 6 febbraio 2016, non può essere irrogata una sanzione amministrativa per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato. La regola de qua risulta, tuttavia, priva di efficacia sostanziale per i casi di contrabbando semplice di cui alle norme sopra descritte (che prevedono la pena della multa da 2 a 10 volte l importo dei diritti di confine dovuti, ovvero da 5 a 10 volte i medesimi diritti in presenza dell aggravante di cui all art. 295, comma 1 del TULD), in quanto l osservanza del combinato disposto dai commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 8/2016 già comporta di per sé l impossibilità di irrogare: - una sanzione superiore al decuplo dei diritti di confine evasi; - ovvero, se di importo inferiore, una sanzione superiore a , ancorché si verta nelle ipotesi aggravate di cui all art. 295, comma 1 del TULD. 11

12 La norma sul favor rei, di contro, diviene rilevante con riferimento ai fatti di contrabbando previsti dall art. 294 del TULD (qualora non si possa accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce), in quanto in tal caso è prevista la pena della multa non superiore a 516 euro; tale importo, di conseguenza, costituirà il limite massimo sanzionatorio (operante anche in deroga al limite minimo di euro, previsto dall art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 8/2016) per le fattispecie di contrabbando rientranti nel citato art. 294, qualora perpetrate prima del 6 febbraio Analogo rilievo va fatto constare con riferimento al contrabbando di tabacchi lavorati esteri per quantitativi non superiori a 10 Kg; come si è visto in precedenza, la multa (edittale) si determina applicando la tariffa di 5 euro per grammo di prodotto di contrabbando, con un minimo sanzionatorio di euro 516. Tuttavia, mentre per le ipotesi commesse dal 6 febbraio 2016 opera il limite minimo sanzionatorio di , ex art. 1, comma 6 del decreto depenalizzazioni, per le fattispecie perpetrate prima di tale data non potrà essere irrogata una sanzione superiore al prodotto tra i grammi di merce contrabbandata e l importo di 5 euro (fermo restando il limite minimo di 516 euro qualora il citato calcolo renda un risultato inferiore). Esemplificando, l introduzione illecita nel territorio dello Stato di un quantitativo pari a 800 grammi convenzionali di tabacco lavorato estero, qualora effettuata in data 10 febbraio 2016 comporterà l irrogazione di una sanzione amministrativa pari a euro; qualora perpetrata in data 2 febbraio 2016, comporterà l irrogazione di una sanzione amministrativa pari a euro (operando il limite disposto dall art. 8, comma 3 del decreto depenalizzazioni). Estinzione della violazione mediante pagamento in misura ridotta L applicabilità alla procedura di accertamento del contrabbando depenalizzato delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472/1997 riverbera anche in tema di estinzione della violazione mediante pagamento in misura ridotta; a tal proposito occorre distinguere tra violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016 e violazioni commesse dopo tale data. Per le violazioni commesse nel previgente regime sanzionatorio, trova infatti applicazione l art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 8/2016, in virtù del quale il trasgressore può estinguere il procedimento con il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, della sanzione in misura ridotta, pari alla metà di essa, oltre alle spese di procedura. 12

13 Di contro, per le ipotesi di contrabbando depenalizzato, commesse dopo l entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, troveranno applicazione le più generali disposizioni relative alla definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/ Peraltro, a seguito dell avvenuta depenalizzazione delle ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri per quantitativi non superiori a 10 Kg convenzionali, accertate negli spazi doganali, è esclusa l applicabilità della definizione in via amministrativa prevista dall art. 2, comma 1 della Legge n. 92/ ; si applica, pertanto, anche per tali tipologie di violazione, la procedura di definizione di cui al citato D.Lgs. n. 472/1997. Le ipotesi di contrabbandoreato e la recidivareiterazione Conservano rilevanza penale, anche dopo l entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016: - le ipotesi di contrabbando di cui agli artt. da 282 a 291, 292 e 294, qualora siano aggravate dalle circostanze di cui all art. 295, comma 2 (in ragione delle modalità esecutive) e comma 3 (in ragione dell ammontare dei tributi doganali dovuti); - il contrabbando di tabacchi lavorati esteri per quantitativi non superiori a 10 Kg. convenzionali, qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all art. 291-ter, comma 2 del TULD 8 ; - in tutte le ipotesi di contrabbando semplice (compreso quello di tabacchi lavorati esteri) nei casi di recidiva. 6 Le norme citate consentono al trasgressore di definire il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento della sanzione irrogata, ridotta a 1/3 (comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo), entro il termine previsto per la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale. 7 Ai sensi del quale, il pagamento di una somma pari a 1/10 della multa applicabile, con un minimo di. 250, entro 30 giorni dalla notifica dell accertamento, estingue il reato. 8 Ossia, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. In tali casi si applica la pena della multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di tabacco e la reclusione da 3 a 7 anni. 13

14 In merito alla recidiva, l art. 5 del D.Lgs. n. 8/2016 detta una disposizione di coordinamento, ai sensi della quale quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. In materia doganale la norma in questione chiama in causa l art. 296, primo comma del TULD, ai sensi del quale chi, essendo già stato condannato per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge prevede la sola pena della multa, è punito oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno. In assenza della norma di coordinamento del decreto di depenalizzazione, l ipotesi aggravata dalla recidiva non potrebbe mai applicarsi, in quanto mancherebbe a monte il delitto per il quale il reo abbia subito una condanna (ossia il presupposto stesso della recidiva). A tal fine, nella relazione illustrativa dal D.Lgs. n. 8/2016 viene precisato: La scelta operata dal decreto ha comportato la necessità di una disposizione di coordinamento per disciplinare l ipotesi in cui la fattispecie aggravata punita con la pena detentiva sia fondata sulla reiterazione dell illecito depenalizzato. In assenza della norma di coordinamento, la fattispecie aggravata sarebbe destinata a cadere in quanto sarebbe venuto meno quel suo elemento costitutivo rappresentato appunto dalla recidiva, non essendo più possibile riferire tale istituto giuridico ad un illecito amministrativo. Si è, dunque disposto che in tali ipotesi la recidiva vada intesa con riferimento alla reiterazione dell illecito depenalizzato definitivamente accertato. A titolo esemplificativo, la norma è destinata ad operare con riguardo all art. 116, comma 15 del codice della strada che punisce con la sola pena pecuniaria la condotta di guida senza patente (pertanto, depenalizzata in forza dell art. 1 del decreto) e che contempla, poi, la pena dell arresto fino ad un anno nel caso di recidiva nel biennio. Quanto alla disciplina in concreto applicabile, l Agenzia delle Dogane ha chiarito nella citata Circolare n /2016, che l art. 296 del TULD costituisce norma speciale in tema di recidiva riferendosi non alla recidiva in genere, ma a quella propria dei fatti di contrabbando; di contro, l art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997 disciplina i casi di reiterazione delle violazioni amministrative tributarie in genere (cui appartengono, comunque, quelle in materia doganale). La disposizione da ultimo citata prevede l aumento della sanzione fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 14

15 472/1997 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. La specialità dell art. 296 del TULD in tema di recidiva porta a ritenere che l aggravante operi nei confronti del trasgressore che commette un reato di contrabbando per il quale è prevista la sola pena pecuniaria: - qualora sia già stata allo stesso notificata analoga contestazione con provvedimento divenuto definitivo; - a prescindere dal tempo intercorso tra le due violazioni considerate. In presenza di tali circostanze, ancorché non si possa parlare di recidiva in senso tecnico-penalistico (mancando, a monte, un reato della stessa indole), la reiterazione della fattispecie di contrabbando semplice farà assumere rilevanza penale al secondo illecito perpetrato, rendendosi applicabile, in aggiunta alla pena della multa, quella della reclusione fino a un anno, ex art. 296 del TULD (circostanza che comporta, ex sé, l inapplicabilità dell art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016). Le fattispecie depenalizzate rientranti nell Area monopoli Con la Circolare n datata 16/05/2016, l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito precisazioni in merito alle seguenti fattispecie di illeciti in materia di monopolio dei tabacchi, la cui gestione amministrativa compete all Area monopoli, anch esse depenalizzate per effetto dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016: art. 291-bis del TULD, per quantitativi fino a 10 Kg convenzionali di tabacchi lavorati esteri, qualora l accertamento avvenga al di fuori degli spazi doganali. Come si è già ampiamente delineato, la violazione in questione, nell ipotesi semplice, è punita con la multa pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale. art. 80 della Legge n. 907/1942; la norma contiene ulteriori aggravanti speciali per le fattispecie di contrabbando di tabacchi in genere, con aumento della multa da un terzo alla metà, quando per commettere il contrabbando il colpevole: sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti; adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. 15

16 art. 96 della Legge n. 907/1942, che contempla la vendita senza autorizzazione di tabacchi in quantitativi fino a 5 kg e l acquisto da persona non autorizzata di un quantitativo fino a 10 Kg, fattispecie punite ai sensi dell art. 8 della Legge n. 27/1951 con la sola pena dell ammenda. Come precisato nella circolare da ultimo citata, per le prime due ipotesi di violazioni opera il combinato disposto dai commi 1 e 6 dell art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, trattandosi di fattispecie ove la sanzione è determinata proporzionalmente al prodotto oggetto dell illecito; di conseguenza, l Autorità competente all emissione dell ordinanza-ingiunzione dovrà irrogare una sanzione calcolata nelle misure proporzionali dettate dalle rispettive norme, ma rispettando comunque i limiti minimo e massimo pari, rispettivamente, a euro e a euro. Per la terza ipotesi si rende applicabile la sanzione da a euro, in virtù di quanto disposto dal combinato di cui all art. 1, commi 1 e 5, lett. a) del D.Lgs. n. 8/2016. Procedure per l accertamento delle violazioni depenalizzate (di competenza dell Area monopoli) L accertamento delle violazioni di contrabbando di tabacchi, di pertinenza dell Area monopoli, segue le procedure accertative e sanzionatorie dettate in via generale dalla Legge n. 689/1981 (e non quelle previste per l accertamento delle sanzioni tributarie dal D.Lgs. n. 472/1997). In tale contesto opera l istituto della definizione agevolata, di cui all art. 16 della citata legge, ai sensi del quale la violazione può essere estinta pagando, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione, ovvero dalla notifica degli estremi della violazione, una somma pari a 1/3 del massimo edittale sanzionatorio, ovvero pari al doppio del minimo, se previsto e se più favorevole al trasgressore. Attese le misure sanzionatorie edittali contemplate per le singole fattispecie de quibus, è possibile affermare che: la violazione di cui all art. 291-bis del TULD (accertata fuori dagli spazi doganali) e l ipotesi aggravata di cui all art. 80 della Legge n. 907/1942, potranno essere definite mediante il pagamento di una somma pari a doppio della misura minima applicabile in via edittale (ossia pari a euro); la violazione di cui all art. 96 della Legge n. 907/1942 potrà essere definita mediante il pagamento di una somma pari a euro (pari a 1/3 del massimo edittale in misura fissa, pari a euro ). 16

17 Anche in tal caso, tuttavia, le violazioni commesse ante 6 febbraio 2016 godono della soglia limite sanzionatoria, stabilita nel massimo della pena pecuniaria (multa o ammenda) applicabile in via edittale, come delineato nel seguente prospetto. Sistema sanzionatorio per i fatti di contrabbando depenalizzati, di competenza gestionale dell Area monopoli, commessi prima del 6 febbraio 2016 Violazione Art. 291-bis TULD (fuori dagli spazi doganali) Sanzione ammin. minima 5 euro per ogni grammo convenzionale (non inferiore a 516 euro) Sanzione ammin. massima 5 euro per ogni grammo convenzionale (non inferiore a 516 euro) Art. 80 della Legge n. 907/1942 (qt. fino a 1 Kg) 344 euro 774 euro Art. 80 della Legge n. 907/1942 (qt. > 1 Kg) 344 euro euro per ogni Kg in più 774 euro euro per ogni Kg in più (*) Art. 96, comma 1 della Legge n. 907/1942 Art. 96, comma 2 della Legge n. 907/ euro (**) 64 euro (**) 5 euro (***) 12 euro (***) (*) In tali casi non sono previsti limiti all importo della sanzione, ma dovrebbe applicarsi il principio del favor rei, per cui detto importo non potrà superare in ogni caso (precisazione fornita dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella citata circolare n datata 16/05/2016). (**) Importo ridotto da 1/3 alla metà se la quantità non supera i grammi 250. (***)Importo ridotto da 1/3 alla metà se la quantità non supera i grammi 500. Inoltre, secondo quanto previsto dall art. 9, co. 5 del D.Lgs. n. 8/2016, entro 60 giorni dalla notifica della violazione, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione irrogata, oltre alle spese del procedimento, fatta salva l applicazione dell art. 16 della Legge n. 689/1981, ove più favorevole al trasgressore. 17

18 Come precisato nella citata circolare n /2016, anche nei casi di pagamento in misura ridotta (sia ai sensi dell art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 8/2016, che a norma dell art. 16 della Legge n. 689/1981), l Ufficio è comunque tenuto ad emettere ordinanza di confisca dei prodotti per i quali la medesima risulti obbligatoria. La reiterazione degli illeciti L art. 5 del D.Lgs. n. 8/2016 (disposizione di coordinamento) rileva anche con riferimento alla violazione di cui all art. 291-bis del TULD (commesso al di fuori degli spazi doganali), la cui recidiva è disciplinata dal successivo art. 296, nonché alla violazione di cui all art. 80 della Legge n. 907/1942, la cui recidiva è contemplata al successivo art. 82: in entrambi i casi la recidiva comporta l applicazione, in aggiunta alla pena pecuniaria, della pena della reclusione. Come si è già ampiamente delineato, il citato art. 5 dispone che in tali casi per recidiva deve intendersi la reiterazione dell illecito depenalizzato. Per le fattispecie in esame la norma di riferimento, in tema di recidiva, è costituita dall art. 8-bis della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Come precisato dalla circolare n /2016, affinché si possa parlare di recidiva, diventa essenziale l esistenza di un provvedimento di accertamento della sanzione amministrativa e di irrogazione della sanzione, reso esecutivo nel quinquennio precedente. A tal fine, l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce i seguenti principi: il provvedimento (emesso nel precedente quinquennio) deve essere esecutivo e tale è l ordinanza-ingiunzione emessa da qualunque Ufficio dei monopoli; la disciplina della reiterazione opera solo nei casi in cui sia stata emessa ordinanza-ingiunzione a partire dal 6 febbraio 2016, ancorché relativa a violazioni commesse prima di tale data (nel rispetto del periodo di osservazione di 5 anni); la reiterazione non opera in presenza di più violazioni successive, commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria (si parla, in tal caso, di illecito continuato e non di reiterazione); deve trattarsi di violazioni della stessa indole, ovvero di violazioni della medesima disposizione e di disposizioni diverse che, per la natura dei 18

19 fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni (cfr. art. 8-bis, comma 2 della Legge n. 689/1981). In presenza di ipotesi di reiterazione dell illecito depenalizzato, nei termini sopra specificati, gli organi di controllo provvederanno a notiziare senza ritardo l Autorità giudiziaria, ponendo sotto sequestro i prodotti oggetto di contrabbando, ai sensi dell art. 354 c.p.p. - Riproduzione riservata - 19

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