NORMATIVA e APPROFONDIMENTI

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1 NORMATIVA e APPROFONDIMENTI GUIDA PRATICA LA DICHIARAZIONE ANNUALE DELL I.V.A. PER L ANNO 2009 Febbraio DICHIARAZIONE MODELLO IVA La presente guida pratica ha lo scopo di approfondirne la conoscenza, mediante nozioni schematiche ed organiche sui termini di scadenza, sulle novità del provvedimento, la sua applicazione, i casi di esclusione, ed i riferimenti legislativi di merito. SCADENZARIO ADEMPIMENTO / MODELLO SCADENZA PRESENTAZIONE Mod. VR/2010 rimborso ( 1 ) Dal 01/02 al 30/09/2010 All Agente della riscossione Mod. IVA 2010 autonomo ( 2 ) Dal 01/02 al 30/09/2010 Esclusivamente telematica (senza dichiarazione unificata) ( 4 ) Mod. IVA BASE 2010 ( 3 ) Entro il 30/09/2010 Esclusivamente telematica (con Unico 2010) ( 4 ) Mod. IVA 2010 unificato Entro il 30/09/2010 Esclusivamente telematica (con Unico 2010) ( 4 ) Mod. IVA 74-bis da parte dei Entro 4 mesi dalla nomina Esclusivamente telematica Curatori o commissari liquidatori Mod. IVA LP/2010 (capogruppo) Entro il 30/09/2010 Solo cartacea all Agente Mod. IVA 26PR/2010 della riscossione Versamento Iva Entro 16/03/2010 ( 5 ) Versamento tassa vidimazione libri sociali Entro 16/03/2010 ( 6 ) ( 1 ) il modello VR, da presentare in duplice copia all Agente della riscossione, non è sostitutivo della dichiarazione annuale, ma serve solo per richiedere il rimborso. ( 2 ) è possibile presentare la dichiarazione in via autonoma solo in presenza di credito e in taluni altri specifici casi. ( 3 ) è una versione semplificata della dichiarazione annuale che deve confluire nel modello Unico e può essere utilizzato solo da particolari soggetti. ( 4 ) non è più ammessa la presentazione cartacea in banca o in posta per le persone fisiche con un volume di affari inferiore a ,00. Per le dichiarazioni presentate in altre forme, si rende applicabile la sanzione da 258,00 e 2065,00 euro. ( 5 ) il versamento deve essere effettuato se supera i 10,33 euro ( 10,00 per effetto di arrotondamenti), quindi a partire da 11,00; oltre al versamento in unica soluzione è ammesso il pagamento rateale, con un massimo di 9 rate mensili di pari importo scadenti il giorno 16 di ciascun mese e fino al 16/11/2010, aumentate dello 0,33% mensile dal 16/04 al 16/11; se il soggetto è tenuto alla presentazione del modello Unico 2010, può differire il versamento dell Iva alla scadenza del pagamento delle imposte, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,4% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese fino al 16/06 (o 16/07) e quindi aumentando dello 0,33% mensile ogni rata successiva, fino al 16/11/2010. ( 6 ) è dovuta dalle società di capitali (Srl e Spa), anche se in liquidazione ordinaria, per la vidimazione dei libri sociali. Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

2 Rimborso del credito annuale Iva modello VR/2010 Deve essere presentato in duplice copia direttamente all Agente della riscossione competente per territorio. Viene confermata la nuova casella per i rimborsi prioritari, da erogarsi entro tre mesi dalla richiesta; sono interessati i soggetti che si trovano in situazioni di credito strutturale che: - effettuano prestazioni di subappalto in edilizia rientranti nel regime di reverse charge (cod. 1); - svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e sottoprodotti di rottami metallici, corrispondente al codice attività , ex (cod. 2); - producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi, corrispondente al codice attività , ex (cod. 3); - producono alluminio e semilavorati degli stessi metalli, corrispondente al codice attività , ex (cod. 4). Per poter chiedere il rimborso dell eccedenza del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale è necessario che il rigo VR3 del modello non sia inferiore a 2.582,28 e che ricorrano almeno una delle seguenti condizioni: 1) Cessazione di attività (art. 30, co.2). In questo caso spetta sempre e senza limite di importo; 2) Effettuare abitualmente operazioni attive soggette ad aliquota inferiore a quella degli acquisti e delle importazioni (art. 30, co.3 let.a). Il rimborso spetta a condizione che l aliquota media degli acquisti superi l aliquota media delle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%. Nel calcolo vanno esclusi gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili; 3) Effettuare esportazioni e cessioni intracomunitarie per un importo superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (art. 30, co.3 let.b). Tra le operazioni effettuate vanno ricomprese anche le cessioni di beni ammortizzabili; 4) Acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche (art. 30, co. 3 let.c), limitatamente all imposta relativa; per acquisto si intende anche la realizzazione mediante contratto di appalto. Il rimborso non spetta con riferimento all imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. 179/E/05) o in leasing; 5) Effettuare prevalentemente operazioni non soggette all imposta per effetto dell art. 7 (art. 30, co.3 let.d). Si tratta delle operazioni non soggette alla territorialità nazionale, effettuate all estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione. Per stabilire la prevalenza occorre sommare le esportazioni e le operazioni assimilate; 6) Soggetto non residente in Italia (art. 30, co.3 let.e), identificato direttamente ovvero che ha nominato un proprio rappresentante fiscale nello Stato, ricorrendo le condizioni di cui all art. 17 secondo comma; 7) Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli (art. 34, co.9). Il rimborso compete al produttore agricolo limitatamente all importo corrispondente alla cosiddetta Iva teorica relativa ad operazioni non imponibili effettuate, calcolata mediante l applicazione delle percentuali di compensazione; 8) Minor eccedenza del triennio (art. 30, co.4). Compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni ( ) risulti una eccedenza di imposta, anche se inferiore a 2.582,28 limitatamente al minore delle predette eccedenze, al netto delle compensazioni col modello F24. La modulistica è disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate: Rimborso del credito trimestrale Iva modello TR E anche consentito ai contribuenti che hanno maturato nel trimestre solare un eccedenza di Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 di richiedere il rimborso o l utilizzo in compensazione del credito trimestrale, senza attendere la compilazione della dichiarazione annuale. La presentazione dell istanza di rimborso può essere presentata entro le seguenti scadenze: entro il 30 aprile per il 1 trimestre; entro il 31 luglio per il 2 trimestre; entro il 31 ottobre per il 3 trimestre; il credito relativo al 4 trimestre deve essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione Iva annuale (VR). I requisiti per poter richiedere il rimborso (o la compensazione) sono i seguenti: a) Contribuenti che hanno effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a quelle sugli acquisti e sulle importazioni. Il requisito sussiste se l aliquota mediamente applicata Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

3 continua Rimborso del credito trimestrale Iva modello TR sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo, non si tiene conto dei beni ammortizzabili. L aliquota media si assume fino alla seconda cifra decimale (rigo TD1); b) Contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (artt.8, 8-bis, 9 del D.P.R. n. 633/72 e operazioni equiparate; artt. 40, co.9, e 58 del D.L. n. 331/93) per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all unità superiore (rigo TD2); c) Contribuenti che hanno effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisti imponibili. In questo caso è rimborsabile (o compensabile) soltanto l imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili (rigo TD3); d) Soggetti non residenti che si sono identificati in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale (rigo TD4). La modulistica è disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate: Rimborso dell Iva pagata all estero Dal 1 gennaio 2010 è cambiata la procedura per chiedere il rimborso dell Iva assolta dagli operatori italiani negli altri stati membri della Ue, secondo il nuovo art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72. Viene ora previsto per i soggetti passivi italiani la trasmissione telematica alla Agenzia Entrate competente per territorio, la quale provvederà a trasmettere la richiesta al competente Stato membro per l esecuzione del rimborso. La richiesta dovrà contenere l imposta per l acquisto di beni nell ambito della propria attività d impresa o professionale, con esclusione dei soggetti che compiono solo operazioni esenti o non soggette o senza diritto alla detrazione (c.d. proratisti), i soggetti minimi e coloro che applicano il regime speciale dei produttori agricoli. L art. 38-bis2 del D.P.R. 633/72 fissa le regole per la richiesta di rimborso dei soggetti passivi comunitari che hanno pagato l Iva in Italia, con esclusione per coloro che posseggono in Italia una stabile organizzazione. L imposta rimborsabile è quella relativa alle operazioni soggette al regime del dell inversione contabile ed ai trasporti non imponibili. La procedura prevede che il soggetto comunitario inoltri telematicamente l istanza di rimborso al proprio stato di residenza; sarà poi quest ultimo ad inoltrare la richiesta alle Entrate. Il rimborso può essere richiesto annualmente o anche trimestralmente se l imposta rimborsabile è superiore a 400,00 euro. La modulistica non è ancora disponibile in quanto il decreto legislativo di recepimento delle direttive Ue non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. PREMESSA Il modello di dichiarazione annuale IVA/2010 relativo all anno di imposta 2009 deve essere predisposto da tutti i contribuenti esercenti attività d impresa ovvero attività artistiche o professionali, siano essi tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello Unico NOVITA I soggetti esclusivamente a credito potranno presentare la D. annuale Iva in forma autonoma e non più unificata, a partire dal 1 febbraio 2010, per permettere l uso in compensazione dei crediti Iva superiori a 10mila euro già a partire dal 16 marzo 2010 (dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale). Il modello di Dichiarazione Iva si sdoppia: al consueto modello Iva 2010 si aggiunge il modello Iva base ; si tratta di una versione semplificata da usare esclusivamente allegata al modello Unico. Un consistente restyling interessa il modello di dichiarazione annuale Iva: - nel frontespizio non figurano più i campi riservati all indicazione della residenza anagrafica e del domicilio fiscale; nel riquadro previsto per l indicazione dei dati anagrafici del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, la compilazione dei predetti campi è richiesta esclusivamente ai soggetti residenti; è stato soppresso il campo codice fiscale attribuito per la stabile Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

4 organizzazione destinato ai soggetti non residenti che operavano in Italia, sia mediante stabile organizzazione che tramite identificazione diretta/rappresentante fiscale; - debutta la firma degli organi di controllo contabile, in alternativa al visto di conformità per poter utilizzare le compensazioni del credito annuale superiore a ,00 euro (art. 10 del D.L. 01/07/2009, n. 78); - nel quadro VA relativo alle informazioni di carattere generale è stato introdotto al VA1 il campo 6 riservato ai soggetti non residenti che, nell anno d imposta, hanno operato sia mediante stabile organizzazione che mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta; il rigo VA3 modello IVA/2009, che richiede la ripartizione degli acquisti registrati nell anno, è stato collocato nel quadro VF, rigo VF24; è stato eliminato il rigo VA4 modello IVA/2009 riservato ai soggetti che si avvalgono della facoltà di versare trimestralmente l imposta relativa alle operazioni di subfornitura (art. 74, co. 5 del D.P.R. n. 633/72), in quanto il versamento della predetta imposta è rilevabile dagli specifici codici tributo; il rigo VA7 del modello IVA/2009, riservato all indicazione delle operazioni agricole connesse effettuate in via occasionale (art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72), è stato collocato nel quadro VF, rigo VF55; il contenuto della sezione 2 del quadro VA del modello IVA/2009, riguardante l effettuazione di operazioni esenti occasionali o di cessioni occasionali di beni usati, è stato collocato nella sezione 3 del quadro VF, righi VF53 e VF54; il contenuto della sezione 3 del quadro VA del modello IVA/2009, riguardante l esposizione delle operazioni intracomunitarie, delle esportazioni, delle importazioni e delle operazioni da e nei confronti di San Marino, è stato collocato nell ambito dei quadri VE (rigo VE30) e VF (rigo VF23); sono stati aggiunti i nuovi codici 3 e 4 nel rigo VA10 degli eventi eccezionali; è stato eliminato il rigo VA42 del modello IVA/2009, riservato all indicazione dei dati relativi all adeguamento Iva per studi di settore; - nel quadro VE sono stati eliminati i righi da VE10 a VE12, e VE41; ridisegnate le sezioni 2 e 3; al rigo VE30 relativo alle operazioni che danno diritto a plafond sono stati aggiunti 4 nuovi campi di dettaglio (presenti lo scorso anno nella sezione 3 del quadro VA, righi VA30 campi 1 e 2, VA33, VA34); nel rigo VE36 è stato introdotto lo specifico campo di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008 (Iva per cassa) per l esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate nell anno ma non ancora incassate. - nel quadro VF è stato eliminato il rigo VF12 ed istituita la sezione 2, nella quale è richiesta l indicazione del totale degli acquisti e delle importazioni registrati, delle variazioni e degli arrotondamenti e del totale dell imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni imponibili; nella sezione 2 sono stati introdotti i righi VF23 (acquisti intracomunitari, importazioni acquisti da San Marino) e VF24 per (ripartizione degli acquisti e importazioni registrati nell anno) già presenti nel quadro VA del modello dello scorso anno rispettivamente nei righi VA31, VA32, VA35 e nel rigo VA3; nella sezione 3 sono presenti le informazioni relative ai regimi speciali Iva caratterizzati da specifiche modalità di determinazione dell imposta detraibile ovvero, dalle operazioni esenti, già presenti nel quadro VG del modello dello scorso anno. In presenza di regimi speciali che prevedono la detrazione in misura forfetaria (agriturismo, spettacoli viaggianti, attività agricole connesse, ecc ) viene richiesto unicamente di indicare nel rigo VF57 l importo che risulta dall applicazione della percentuale di forfetizzazione; la compilazione della specifica sezione 3-A è prevista per i soggetti che effettuano operazioni esenti, la compilazione della sezione 3-B è prevista per i soggetti che applicano il regime speciale per l agricoltura; nella sezione 3-C sono inoltre stati previsti i righi da VF53 a VF55, per la gestione delle operazioni esenti occasionali, delle cessioni occasionali di beni usati e delle operazioni agricole connesse effettuate in via occasionale che lo scorso anno erano rappresentate nell ambito del quadro VA (sezioni 1 e 2); - soppresso il quadro VG concernente il metodo di determinazione dell imposta detraibile, le cui informazioni principali traslocano nel quadro VF; sono previsti appositi prospetti di raccordo (A, B, C) che devono essere compilati ed esibiti su richiesta dell Ufficio; - nel quadro VL relativo alle liquidazioni sono stati eliminati i righi VL1, VL2, VL4 e VL5 del modello IVA/2009 e invertiti i righi VL32 e VL33 nella sezione 3; Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

5 - nel quadro VO delle opzioni è stato inserita al rigo VO33 la casella di revoca per i contribuenti minimi (art 1, co. 96, L. 244/2007). CONFERME Al rigo VA5 (ex VA8) continua ad essere indicato l acquisto e l uso di telefoni cellulari con detrazione superiore al 50%. Nel rigo VA15 (ex VA46) va barrata la casella per identificare le società non operative e consentire le limitazioni del credito Iva annuale. Il rigo VF15 (ex VF16) è riservato alle indicazioni degli acquisti che il contribuente ha effettuato da soggetti che applicano il regime dei minimi. Nel quadro VH, in corrispondenza dei campi a debito è mantenuta la casella per indicare il ravvedimento per i versamenti periodici e la casella in corrispondenza del rigo VH13 per segnalare il metodo adottato ai fini del versamento dell acconto Iva (1. storico; 2. previsionale; 3. analiticoeffettivo; 4. soggetti che erogano utenze). La sezione 2 del quadro VH prevede i righi per i versamenti dei 12 mesi dell anno per le immatricolazioni delle auto di provenienza comunitaria, effettuati dal 3 dicembre 2007 con lo speciale modello F24. Il quadro VK sezione 1 contiene la casella VK2 per indicare il codice corrispondente alla situazione del soggetto che ha partecipato alla liquidazione Iva di gruppo. Nella sezione 2 del quadro VL (credito anno precedente) è consentito ai contribuenti che nell anno precedente hanno evidenziato un credito annuale non chiesto a rimborso, di indicare il predetto credito al rigo VL8 ed il relativo utilizzo al rigo al rigo VL9, che sostituisce l ex rigo VL22. Il rigo VL25 è riservato alle società che nel 2009 partecipavano alla liquidazione Iva di gruppo e che per lo stesso anno rientravano nella disciplina delle società non operative. Il rigo VL29 campo 2 è riservato all indicazione dei versamenti effettuati, utilizzando l F24 auto, in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell anno oggetto della dichiarazione. Previsti i righi VO24 e VO25 riservati rispettivamente ai soggetti di cui all articolo 1, comma 1094 della L. 296/2006 (società costituite da imprenditori agricoli) ed ai soggetti che intendono determinare il reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse, come previsto dall articolo 1, comma 423 della L. 266/2005. Nel frontespizio confermata la casella per esprimere la volontà di recapitare all intermediario le comunicazioni di irregolarità dagli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione (36-bis), qualora emerga una maggiore imposta da versare o un minor rimborso. I contribuenti che dal 2010 intendono avvalersi del regime dei minimi (L. 244/2007) devono compilare il rigo VA14 (ex VA45) casella 1 per comunicare che sarà l ultima dichiarazione presentata e nel campo 2 la rettifica dell Iva detratta ai sensi dell art. 19-bis2. Le operazioni soggette al regime del reverse charge sono state unificate nel rigo VE34, con la separata indicazione delle varie tipologie di cessione e prestazione, relative a: cessione di rottami, altri materiali di recupero, cessioni di oro e argento puro, subappalto nel settore edile, cessione di fabbricati strumentali imponibili per opzione effettuate dal 1 ottobre Per quest ultimo caso imponibile e imposta devono essere indicate dai cessionari nel nuovo rigo VJ14. Il regime agricolo è interessato dal quadro delle opzioni, con due revoche. Si tratta della revoca dall opzione per l applicazione dall imposta nei modi ordinari per le attività agricole connesse (VO3, casella 6) e della revoca dalla determinazione del reddito nei modi ordinari per tutte le attività agricole (VO22, casella 2). E stato poi introdotto il rigo VO23 per le società agricole che intendono rideterminare il reddito sulla base delle rendite dei terreni. IVA BASE 2010 Si tratta di un modello semplificato il cui impiego è facoltativo che può solo essere utilizzato in presenza del modello Unico, in quanto i dati della determinazione dell Iva da versare o a credito devono essere indicati nel quadro RX del modello Unico Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

6 Può essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche o società) che nel 2009 non hanno effettuato operazioni con l estero, né acquisti utilizzando il plafond per gli esportatori abituali. Inoltre la determinazione dell Iva ammessa in detrazione deve avvenire secondo le regole generali, senza partecipare ad operazioni straordinarie. Inoltre non può essere utilizzato: - dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, o che si avvalgono della rappresentanza fiscale o dell identificazione diretta; - dalle società di gestione che gestiscono i fondi immobiliari chiusi; - dai soggetti che devono utilizzare il modello F24 auto Ue; - dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori che devono presentare la dichiarazione annuale per i contribuenti Iva sottoposti a procedure concorsuali. Il versamento dell Iva può essere effettuato in un unica soluzione o a rate, con normali regole di versamento. Le modalità di presentazione del modello Iva base sono le stesse previste per la presentazione del modello Unico: entro il 30 settembre e solo con modalità telematica. Le opzioni e le revoche previste in materia di Iva e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il modello VO della dichiarazione annuale Iva Per i soggetti che applicano il regime dei minimi è previsto nel modello Iva base 2010 il rigo VA14 per comunicare che è l ultima dichiarazione Iva da presentare, che precede l applicazione del regime dei minimi. REGIME DEI MINIMI La L. Finanziaria 2008 ha previsto un nuovo regime contabile e fiscale per le persone fisiche a partire dal 1 gennaio 2008, con ricavi o compensi nel limite dei ,00 euro annui. I contribuenti minimi che ricadono nel regime non applicano l Iva, né conseguentemente hanno diritto alla detrazione dell imposta per gli acquisti effettuati. Non sono soggetti all Irap e applicano una imposta sostitutiva dell imposta sui redditi e delle addizionali del 20%. Sono inoltre esonerati dall applicazione degli studi di settore o dei parametri. Chi applicherà il nuovo regime dovrà operare la rettifica della detrazione Iva prevista dall art. 19-bis2 del D.P.R. 633/72 che comporta il versamento dell Iva sull acquisto dei beni strumentali effettuato nell ultimo quinquennio (10 anni per gli immobili) e sulle rimanenze di magazzino. La rettifica non dovrà essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25% (co.5 art. 19-bis2). Chi ha deciso di applicare dal 2010 il regime dei minimi dovrà comunicare tale volontà barrando la casella VA14, comunicando che la presente sarà l ultima dichiarazione Iva presentata e dovrà anche rettificare l Iva sugli acquisti precedenti. Se invece, benché ne sussistano i requisiti, il contribuente decida di continuare ad applicare il regime Iva ordinario, lo adotterà con il comportamento concludente per l anno 2010, mentre comunicherà l opzione nella prossima D.Iva (03/2011). PRESENTANO IL MODELLO IVA 2010 IN FORMA AUTONOMA (NON UNIFICATA) La presentazione in via autonoma (cioè in forma non unificata) è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti quali: i contribuenti che evidenziano un credito e che intendono utilizzarlo in compensazione con il modello F24 di importo superiore a 10mila euro; le società di capitali e altri soggetti Ires con periodo di imposta non coincidente con l anno solare e le società di persone con periodo di imposta chiuso in data anteriore (cessate prima del 31/12/2009) o con esercizio superiore ai 12 mesi; le società controllanti e controllate che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo ai sensi dell art. 73 anche per periodi inferiori all anno; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni di altri soggetti; Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

7 i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione; i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione per conto loro; o quelli identificati direttamente ai sensi dell art. 35-ter; particolari soggetti (es. venditori porta a porta ) qualora non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione dei redditi e dell Irap; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e la data di presentazione della dichiarazione (30/09/2010), tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti. Il frontespizio e il quadro VX devono essere utilizzati esclusivamente se la dichiarazione Iva viene presentata in via autonoma. Invece, in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello Unico 2010 ed il quadro RX. MODALITA DI PRESENTAZIONE La presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro ai sensi dell art. 8, co.1, del D.Lgs. n. 471/97 (circolare n. 54/E del 19/06/02). PRESENTAZIONE TRAMITE IL SERVIZIO TELEMATICO La dichiarazione può essere trasmessa: a) direttamente dal contribuente avvalendosi: - del servizio telematico Entratel qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta, in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti; - del servizio telematico Internet (Fisconline). b) per il tramite di intermediari abilitati (o altri soggetti incaricati). Gli intermediari abilitati sono obbligati alla presentazione telematica avvalendosi del servizio Entratel per le dichiarazioni da loro predisposte. SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti esercenti attività d impresa ovvero artistiche o professionali titolari di partita Iva, con le eccezioni di seguito indicate. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, in particolare: i soggetti che nell anno di imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato operazioni imponibili (anche se gestite con la contabilità separata), operazioni intracomunitarie, eseguito rettifiche ai sensi dell art. 19-bis2 o acquisto di oro, argento e rottami col metodo del reverse-charge; i contribuenti minimi che si sono avvalsi della L. 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008); i produttori agricoli esonerati ai sensi dell art. 34 co.6 1 e 2 periodo, che hanno realizzato un volume di affari non superiore a 7.000,00; gli esercenti attività di organizzazione di giochi ed intrattenimenti, esonerati ai sensi dell art. 74, co.6, che non abbiano optato per l applicazione dell Iva nei modi ordinari; le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell Iva; Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

8 i soggetti passivi d imposta residenti in altri stati membri dell Unione Europea, qualora abbiano effettuato nell anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza fini di lucro e le associazioni pro-loco che avendo esercitato l opzione per l applicazione alla L. 398/1991 sono esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla U.E. non identificati in ambito comunitario, identificati in Italia ai fini Iva, che compiono servizi connessi al commercio elettronico a privati consumatori (art. 74-quinquies); i soggetti che hanno cessato l attività entro il 31 dicembre CASI PARTICOLARI A - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: Se la procedura concorsuale ha avuto inizio nel corso del 2009, si deve presentare la dichiarazione annuale IVA relativamente a tutto l anno di imposta, comprensiva di due moduli: il primo per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione (barrando VA3) e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. La dichiarazione deve essere presentata in via autonoma mediante trasmissione telematica. Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (30/09/2010), e quest ultima non risulti presentata dal contribuente fallito, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o liquidatori nel termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina, comprensivo del modulo IVA 74-bis. B - Cessazione di attività sono tenuti a presentare l ultima dichiarazione annuale nell anno successivo a quello in cui l attività è cessata, entro i normali termini. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente nel corso del 2009 abbia cessato l attività e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività, con apertura di una nuova partita Iva, si dovrà presentare un unica dichiarazione annuale contenente due distinti moduli, uno per ciascuna attività. C - Soggetti non residenti devono assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti che derivano da operazioni rilevanti agli effetti Iva in Italia, distinguendo se: soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale, identificandosi direttamente ai sensi dell art. 35-ter o contemporaneamente mediante rappresentante fiscale e identificandosi direttamente. Contribuenti con contabilità separata che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le attività esercitate. Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell Iva, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento al volume d affari complessivo di tutte le attività esercitate. OPERAZIONI STRAORDINARIE In linea generale si verifica una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione. A - Trasformazione avvenuta durante l anno Qualora durante l anno d imposta cui si riferisce la dichiarazione sono state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l estinzione del soggetto dante causa (incorporato, scisso, conferente, cedente o donante), la dichiarazione deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (incorporante, conferitario, cessionario o donatario) contenente due moduli: uno per il soggetto avente causa (modulo 01), contenente i dati inerenti la propria attività, compresa la frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

9 trasformazione sostanziale; l altro per il soggetto estinto (dante causa), contenente i dati relativi alle operazioni effettuate nella prima frazione dell anno e fino all ultima liquidazione eseguita prima dell operazione straordinaria di trasformazione, indicando nel rigo VA1 campo 1, la partita Iva; 2. Qualora l operazione straordinaria non abbia comportato l estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo di azienda) la dichiarazione deve essere presentata: - dal soggetto avente causa, se l operazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva. Tale soggetto presenterà la dichiarazione secondo le modalità illustrate al precedente punto 1), barrando anche la casella 2 del rigo VA1. Il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nel 2009 relative alle attività non trasferite, avendo cura di barrare la casella 3 del rigo VA1; - da ciascuno dei soggetti coinvolti nell operazione se non c è stata cessione del debito o del credito Iva, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell intero anno di imposta. B - Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2009 (30/09/2010): In tale caso, poiché l attività per l intero anno 2008 è stata svolta dal soggetto dante causa (incorporato, scisso, conferente, cedente o donante), si possono distinguere i seguenti casi: - nel caso di estinzione del soggetto dante causa a seguito di trasformazione, il soggetto risultante (incorporante, beneficiario, conferitario, cessionario o donatario) deve presentare per l anno 2009 oltre alla propria, anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa, sempre che l adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest ultimo soggetto. - nell ipotesi invece di trasformazione non comportante estinzione del soggetto dante causa, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione Iva relativa alle operazioni effettuate nell intero anno di imposta 2009 cui si riferisce la dichiarazione. REGIME AGRICOLO L art. 34 del D.P.R. 633/72 prevede che il regime speciale agricolo divenga un regime speciale di detrazione in quanto la detrazione dell imposta resta pari alle percentuali di compensazione applicate sull ammontare imponibile dei prodotti ceduti forfettizzando l Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi necessari per l espletamento della attività agricola. Sulle cessioni di prodotti agricoli, al contrario di quanto avveniva in passato, si applicano invece le aliquote Iva ordinarie proprie per ogni bene. A seguito di ciò nella sezione 1 del quadro VE non si devono indicare le operazioni imponibili agricole, bensì i passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2 co. let.c) art. 34 di beni di cui alla 1^ parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e le cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3. Le percentuali di compensazione possono applicarsi solo se sia il socio conferente che l organismo conferitario applicano di fatto, avendone i requisiti, il regime speciale di detrazione. TIPI DI DICHIARAZIONE Dichiarazione correttiva nei termini Nell ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata mediante la barratura della casella Correttiva nei termini. Dichiarazione integrativa Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione originaria presentando una nuova dichiarazione completa in ogni sua parte. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, il contribuente può correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior debito d imposta o di un minor credito, presentando Dichiarazione integrativa a favore utilizzando l eventuale credito risultante da tale dichiarazione in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso. Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

10 Altri casi di presentazione di Dichiarazione integrativa: nelle ipotesi di ravvedimento previste dall art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre agli interessi; nell ipotesi prevista dall art. 2, co. 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un minor debito d imposta o di un maggior credito e fatta salva l applicazione delle sanzioni. VISTO DI CONFORMITA Se la compensazione del credito Iva supera i 15mila euro, oltre al vincolo di presentazione della dichiarazione annuale e all obbligo di utilizzo dei canali Entratel o Fisconline, occorre l apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte del revisore contabile sulla dichiarazione annuale. Il visto di conformità può essere apposto unicamente dai soggetti di seguito indicati: ragioniere o dottore commercialista (ai sensi art. 35, co.3 del D.Lgs. n. 241/95); consulente del lavoro (ai sensi art. 35, co.3 del D.Lgs. n. 241/95); perito esperto tributario iscritto alla data del 30 settembre 1993 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA; responsabile dell assistenza fiscale (RAF) di un Caf imprese (ai sensi dell art. 35, co.1, lett.a) del D.Lgs. n. 241/95). In alternativa al visto di conformità, per le società ed enti obbligate al controllo contabile, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione annuale, oltre che dal rappresentante legale, anche da coloro che sottoscrivono la relazione di revisione (collegio sindacale, società di revisione o revisore contabile). L Agenzia ribadisce i chiarimenti già forniti con altri documenti di prassi, secondo cui, in relazione alla dichiarazione annuale, il controllo è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell imponibile e dell imposta, nonché nel riporto del credito dell anno precedente. Il controllo implica la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti in queste ultime alla documentazione. Si ritiene che in relazione all Iva, il controllo si concretizzi nella verifica della corrispondenza: - tra i dati della dichiarazione annuale con quanto annotato nei diversi registri Iva tenuti dall impresa; - tra i documenti (emessi e/o ricevuti) rilevanti ai fini dell Iva e le registrazioni contabili eseguite. La circolare n. 57/E/09 ha fornito importanti chiarimenti sui controlli che devono essere esperiti per l apposizione del visto di conformità. L art. 2, co.2, del D.M. n. 164/99 ha stabilito che con il rilascio del visto di conformità si attesta la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze della documentazione, la correttezza formale delle dichiarazioni nonché la regolarità delle scritture contabili. Si riepilogano le diverse fasi del controllo: controllo codice attività: l apposizione del visto di conformità presuppone il controllo della corrispondenza del codice attività indicato nella dichiarazione Iva annuale con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO Controllo del credito Iva: il soggetto che appone il visto deve verificare la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, è idonea a generare il credito Iva, ossia la presenza: - prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; - di operazioni non imponibili; - di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; - di operazioni non soggette all imposta; - di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

11 Controllo documentale: la circolare opera una distinzione nella tipologia dei controlli in relazione al rapporto esistente fra l ammontare del credito Iva da utilizzare in compensazione (comprensivo dell eventuale eccedenza formatasi in anni precedenti, in relazione alla quale va solo operato un riscontro con la dichiarazione già presentata relativa al periodo precedente) ed il volume di affari. Credito Iva da utilizzare in compensazione per importi inferiori al volume di affari Il controllo può essere limitato alle fatture di acquisto con una Iva che supera il 10% del totale dell imposta detratta nell anno del VF57 (es.: se l Iva detratta nel 2009 è pari ad euro ,00 devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a euro ,00). Al certificatore è richiesta la conservazione della copia della citata documentazione al fine di attestare la correttezza dell esecuzione dei controlli previsti dal citato art. 2, co.2, D.M. n. 164/99, unitamente alla check-list del controllo svolto. Credito Iva da utilizzare in compensazione per importi pari o superiori al volume di affari Il controllo riguarda l intera posizione del contribuente, cioè tutti i documenti, al fine di verificare l effettiva corrispondenza della documentazione con i dati esposti nel modello dichiarativo. La circolare 1/E/2010 chiarisce che se si presenta la dichiarazione senza visto di conformità, volendo poi compensare crediti superiori a 15mila euro, è consentito modificare la scelta, mediante l invio di un dichiarazione correttiva/integrativa, completa di visto. Non saranno applicate sanzioni se la dichiarazione correttiva viene trasmessa entro il termine di scadenza (30 settembre), mentre sarà applicata la sanzione amministrativa per la tardiva dichiarazione nel caso in cui l integrativa sia inviata dopo il 30 settembre, ma entro il 29 dicembre (30/ gg). SANZIONI Le sanzioni Amministrative sono previste dal D.Lgs. 471/97: VIOLAZIONE SANZIONE Omessa presentazione della dichiarazione annuale o sanzione dal 120% al 240% dell imposta presentazione con ritardo superiore a 90 giorni, in dovuta con un minimo di euro 258 presenza di debito d imposta Omessa presentazione della dichiarazione annuale o sanzione da euro 258 a euro presentazione con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito d imposta Presentazione della dichiarazione con ritardo non sanzione da euro 258 a euro superiore a 90 giorni Dichiarazione infedele sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta Richiesta di rimborso per importo superiore a quello sanzione dal 100% al 200% della somma non risultante dalla dichiarazione spettante Dichiarazione non redatta in conformità al modello sanzione da euro 258 a euro approvato Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell Iva sanzione del 30% dell importo non versato versamento dell Iva in assenza della presentazione sanzione del 30% dell importo versato della Dichiarazione annuale (se superiore a 10mila euro) o in assenza del visto di conformità (se superiore a 15mila euro) RAVVEDIMENTO OPEROSO L istituto del ravvedimento operoso è stato introdotto dall art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e consente di regolarizzare le violazioni di natura tributaria con applicazione di sanzione ridotte, oltre gli interessi legali. Il decreto governativo anti-crisi del 28 novembre 2008 ha ridotto la sanzione da ravvedimento operoso, stabilendo le seguenti nuove misure: 2,5% (1/12 del 30%) se il versamento viene eseguito entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua (del 1% dal 1/1/2010); 3% (1/10 del 30%) se il versamento viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, (entro il 30/09/2011), oltre gli interessi legali su base annua (del 1% dal 1/1/2010); Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

12 21,00 (1/12 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Il codice tributo per pagare la sanzione è l 8904, mentre quello per gli interessi è il 1991 (la separata indicazione degli interessi nel modello F24 rappresenta una delle novità introdotte dalla A.E. con risoluzione n. 109/E del 22/05/2007). Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera; che non siano già state contestate le violazioni o non siano iniziate ispezioni, accessi o verifiche delle quali l autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. SANZIONI PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI Il decreto anti-crisi (D.L. 185/2008 art. 27) ha introdotto una specifica sanzione dal 100% al 200% per l utilizzo di crediti inesistenti, nonché l allungamento dei termini entro i quali l Ufficio può emettere l atto di recupero. La nuova norma esplica i suoi effetti per le violazioni commesse dal 29 novembre 2008, con una sanzione che passa dal 30% ad una nuova misura variabile dal 100% al 200%, per chi utilizza crediti annuali o periodici inesistenti. Rimane impregiudicata la possibilità di ricorrere all istituto del ravvedimento operoso nei termini e nelle modalità previsti dall art. 13 del D.Lgs. 472/1997. VIOLAZIONE SANZIONE Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il sanzione dal 100% al 200% della misura dei pagamento di somme dovute, dal 29/11/2008 crediti stessi Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il sanzione del 200% della misura dei crediti pagamento di somme dovute, per un ammontare stessi superiore a per ciascun anno solare, dal 11/02/2009 REATI PENALI Il D.L. 223/2006 ha introdotto una nuova fattispecie di reato fiscale, introdotto nell art. 10-ter della L. 74/2000 che prevede la reclusione da 6 mesi a due anni per chi si è reso responsabile della violazione dell omesso versamento del saldo Iva annuale per un ammontare superiore a ,00. Il reato non si concretizza laddove l ammontare dell Iva sia versata entro il termine di pagamento dell acconto, riferito all anno di presentazione della dichiarazione annuale (nello specifico entro il 27/12/2010); non comporta quindi una fattispecie delittuosa la circostanza che il versamento, sia pure oltre i termini di legge, avvenga entro tale data. CREDITO IVA NELLE SOCIETA DI COMODO Il co.15 dell art. 35 del D.L. 223/2006 prevede che l eccedenza del credito Iva annuale per le società di comodo non è ammessa al rimborso, né può essere compensata con altri debiti e neppure essere oggetto di cessione, ma è ammessa la sola detrazione interna (o verticale) Iva da Iva in sede di liquidazione, a condizione che lo stato di non operatività perduri per un periodo fino a tre periodi di imposta consecutivi. In concomitanza delle seguenti due condizioni: la società sia risultata non operativa per tre periodi di imposta consecutivi ed anche non abbia effettuato, nel stesso triennio, operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari a quello risultante dalla applicazione delle percentuali per i ricavi minimi, è prevista la perdita definitiva del credito Iva annuale. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E MODULISTICA D.P.R. 633 del 26/10/72; circolare 44/E del 15/11/2004. La modulistica è disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate: Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

13 0/IVA+2010/ Studio Ansaldi srl corso piave 4, Alba (CN) La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati. Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

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