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1 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n DECRETO 5 aprile Piano per la sorveglianza ed il controllo dell anemia infettiva degli equidi nel territorio della Regione siciliana. IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO Visto lo Statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1976, recante Profilassi dell anemia infettiva degli equini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1976, n. 348 e s.m.i.; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente Misure contro l afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali ; Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali e Provvedimenti urgenti in materia sanitaria ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, e con le modifiche apportate dalla direttiva n. 93/36/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1994, n. 93, S.O.; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento e le successive modifiche; Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante la modifica dell allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva n. 92/102/CEE, relativa all identificazione ed alla registrazione degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 contenente Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell Amministrazione della Regione ; Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ; Vista la direttiva n. 2009/156/CE del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante Linee guida e princìpi per l organizzazione e la gestione dell anagrafe equina da parte dell UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1 agosto 2003, n. 200) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65; Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive n. 90/427/CEE e n. 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto bovino); Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2016, recante Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell anemia infettiva degli equidi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2016, n. 96; Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni ; Visto il decreto del Presidente della Regione n del 23 marzo 2017, con il quale in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 116 del 15 marzo 2017, è stato conferito l incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell Assessorato regionale della salute; Considerato che con il sopra citato decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 è stato reso obbligatorio un piano per la sorveglianza sanitaria nei riguardi dell anemia infettiva degli equidi; Ritenuto di dovere procedere all approvazione di un apposito Piano regionale per la sorveglianza ed il controllo dell anemia infettiva degli equidi in applicazione del Piano nazionale, secondo uno schema già oggetto di approfondimenti effettuati congiuntamente con l Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e le aziende sanitarie provinciali della Regione; Decreta: Art. 1 Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è approvato, per la adozione in ambito regionale, il Piano di cui all allegato, parte integrante del presente decreto, concernente la Sorveglianza ed il controllo dell anemia infettiva degli equidi nel territorio della Regione siciliana in applicazione del corrispondente Piano nazionale e delle normative citate in premessa. Art. 2 L esecuzione del Piano è affidata alle aziende sanitarie provinciali della Regione e all Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Art. 3 Dall attuazione del Piano non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Gli adempimenti e le attività previsti sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso il Servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente.

2 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17 Art. 4 Controlli da attuare nella Regione siciliana Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al competente gestore per la pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento. Palermo, 5 aprile GIGLIONE Allegato ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DELL ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUIDI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA Premessa Il Piano nazionale di sorveglianza e controllo dell anemia infettiva degli equidi (AIE) contenuto nel decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2016) ha reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano secondo le indicazioni dell allegato 1 allo stesso decreto. Il provvedimento è stato redatto sulla base dei riscontri e delle evidenze che hanno delineato una situazione epidemiologica della malattia negli ultimi anni che ha visto una costanza nelle segnalazioni di casi di anemia infettiva a livello nazionale; tali motivazioni hanno portato a redigere un piano di sorveglianza obbligatorio per l AIE con criteri uniformi per tutte le categorie di equidi e per tutte le tipologie di aziende. Considerato che è compito delle Regioni assicurare la programmazione ed il coordinamento, nonché la relativa applicazione e verifica di attuazione del Piano, con il presente dispositivo si intendono dare le principali istruzioni operative da seguire nel territorio della Regione siciliana. Le modalità di sorveglianza e controllo previsti dal Piano nazionale sono stati individuati sulla base dei livelli di rischio attraverso Criteri per la sorveglianza ed il controllo dell anemia infettiva nelle diverse aree territoriali del Paese che costituiscono uno strumento aggiornato e flessibile per il controllo della malattia tenendo conto dell intensità della sorveglianza e del livello di infezione territoriale. Il Centro di referenza nazionale per l anemia infettiva equina (CRAIE) dell Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana, per la programmazione della sorveglianza nazionale, ha sviluppato il rischio su base regionale individuando: area a rischio elevato: a) regioni e province autonome in cui, a seguito dell applicazione del Piano previsto dall ordinanza ministeriale 6 agosto 2010, è stato controllato meno del 50% (percentuale cumulativa) delle aziende registrate in BDN; b) regioni e province autonome in cui è stato controllato più del 50% delle aziende registrate in BDN ma in cui la prevalenza dei focolai osservata nell ultimo anno di applicazione dell ordinanza del 2010 è risultata superiore a 0,5% (limite superiore dell intervallo di confidenza). aree a rischio basso: le Regioni e le Province autonome non comprese tra quelle a rischio elevato. Sulla base dei risultati è stato possibile suddividere l intero territorio nazionale in aree differenziate caratterizzate secondo i due diversi livelli di rischio appena indicati cui fanno riscontro criteri, modalità di monitoraggio e controllo differenziati secondo lo schema territoriale che segue: Aree a rischio elevato: comprendono le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, presso le quali è prevista la attuazione di un controllo sierologico a seconda della casistica e delle modalità elencate nell allegato 1 del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016; Aree a rischio basso: comprendono le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Valle D Aosta e Veneto, presso le quali è prevista la attuazione di un controllo sierologico a seconda della casistica e delle modalità elencate nell allegato 1 del decreto ministeriale del 2 febbraio In atto la Sicilia rientra tra le Regioni del gruppo a rischio elevato. Per tale gruppo di Regioni a seguito della applicazione del piano ai sensi dell articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016, è possibile richiedere annualmente, sulla base dell evoluzione epidemiologica e dei controlli eseguiti, una rivalutazione della categoria di rischio da elevato a basso. Poiché, come già detto, la Regione siciliana rientra tra quelle a rischio elevato il presente Piano regionale considera solamente le attività previste per tale tipologia di area. Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, devono essere sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE. L obbligo del controllo sierologico annuale riguarda anche le cosiddette categorie a rischio che includono le seguenti categorie: 1. equidi da lavoro, mantenuti negli allevamenti definiti da lavoro nel campo orientamento produttivo della Banca Dati Nazionale (BDN); 2. tutti i muli; 3. tutti gli equidi nelle aziende in cui sono presenti uno o più muli; 4. in sede di macellazione, tutti gli equidi nati ed allevati sul territorio nazionale. A) controlli in azienda I prelievi per la diagnosi dell AIE sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali. Ove necessario, per insufficienza della dotazione organica, i Dipartimenti veterinari possono incaricare del prelievo in allevamento veterinari liberi professionisti. In quest ultimo caso l incarico viene conferito a richiesta dei veterinari interessati, secondo il modello allegato 1, con la precisazione che lo stesso non costituisce rapporto di lavoro con l azienda sanitaria provinciale e che il pagamento della prestazione deve essere effettuato direttamente dall allevatore. L autorizzazione viene rilasciata dal direttore del Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria provinciale come da modello allegato 2. In ogni caso resta a carico del Dipartimento di prevenzione veterinaria la registrazione dei campioni e l aggiornamento dell esito sul sistema Sanan nonché la registrazione dell esito sul passaporto. Restano altresì a carico dei Servizi veterinari i campionamenti previsti a seguito di sieropositività o a seguito di focolaio, compresi i prelievi da effettuarsi nell Area di sorveglianza attiva (ASA). Al momento dell esecuzione del controllo sia i veterinari ufficiali che i liberi professionisti incaricati del prelievo dovranno verificare l identificativo elettronico dell equide, la sua registrazione nella BDE provvisoria all interno dell azienda presso cui viene effettuato il prelievo ed il possesso del documento di accompagnamento (passaporto). In caso di mancata iscrizione in BDE all interno dell azienda che detiene il capo, i veterinari ufficiali delle aziende sanitarie provinciali devono procedere alla registrazione in Banca dati sanitaria acquisendo il passaporto e la documentazione di provenienza dell animale. Nel caso in cui tale documentazione non fosse presente, verrà prescritto all allevatore di provvedere, entro il termine di 15 gg, alla regolarizzazione della movimentazione in BDE e, nelle more, verrà disposto il divieto di movimentazione dell equide. Considerato che in atto la BDE (Banca dati provvisoria) non è allineata con la reale situazione aziendale per il numero di equidi allevati e che nella stessa non sono registrate le movimentazioni degli animali, i veterinari ufficiali all atto dei prelievi per l AIE, anche al fine di aggiornare i dati della BDN (Banca dati sanitaria) dovranno acquisire un apposita dichiarazione da parte del proprietario dell azienda sul numero di capi allevati (come registro di stalla aziendale) per constatare la reale situazione esistente, secondo l apposito modello predisposto come da allegato 3. L allineamento della BDN degli equidi è un requisito indispensabile anche per la compilazione in modalità informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4 elettronico) di cui al decreto ministeriale del 28 giugno In caso di cessata attività dell azienda il proprietario dovrà produrre la comunicazione prevista per la registrazione della chiusura nella BDN con modello allegato 4. Dopo il prelievo gli interventi sanitari devono essere registrati in SANAN sottosistema equidi dal quale dovrà essere stampata la scheda accompagnamento campioni Modulo A accluso al decreto ministeriale del 2 febbraio I campioni di siero dovranno essere consegnati entro 2 giorni lavorativi all Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia competente per territorio, incaricato per l esecuzione delle prove di screening AIE, esclusivamente accompagnati dalla scheda generata dal SANAN. Ricevuto l esito di laboratorio, il servizio veterinario provvederà alla chiusura dell intervento in SANAN e, a richiesta dell allevatore, a riportare l esito della singola prova diagnostica per l AIE sul documento di identificazione (passaporto). Le informazioni inserite in SANAN saranno recuperate automaticamente dal Sistema informativo veterinario BDN equidi e riportate nel modello IV elettronico.

3 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n Nel caso di mancata messa a disposizione degli equidi da parte dei proprietari o detentori degli equidi, i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali preposti ai controlli diffidano il proprietario o detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fine della corretta esecuzione del piano di sorveglianza. In caso di positività i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali dovranno registrare, entro 24 ore dalla conferma, tutte le informazioni previste dalla direttiva n. 82/894/CE e s.m.i. nel sistema informativo veterinario sottosistema SIMAN. In attesa della conferma i servizi veterinari competenti adottano le misure previste dall articolo 99 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i. nonché le previste dall articolo 4, comma 5, lettera a), punto iii), della direttiva n. 2009/156/CE e dell articolo 4 del decreto ministeriale 2 febbraio 2016 e dall Allegato 1 allo stesso decreto. Al momento della conferma dovranno essere adottate tutte le misure sanitarie previste in caso di focolaio di cui all articolo 3 del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 e dall Allegato 1 allo stesso decreto, comprese le misure di biosicurezza da applicarsi fino alla estinzione del focolaio stesso. A seguito della conferma dovrà essere avviata immediatamente un accurata indagine epidemiologica utilizzando la scheda resa disponibile dal CRAIE da inserire in SIMAN; altresì, dovrà essere effettuato il rintraccio delle aziende che abbiano avuto scambi di equidi (provenienza/destinazione) da e verso il focolaio nell arco dei 12 mesi precedenti la conferma di positività, trasmettendo tempestivamente la comunicazione alle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio che hanno l obbligo di estendere lo screening sierologico sugli animali presenti. Sempre a seguito di conferma diagnostica dovrà essere istituita l Area di sorveglianza attiva (ASA) avente un raggio di 3 km e dovranno essere individuati i cluster di infezione secondo la casistica prevista dal decreto ministeriale del 2 febbraio In tali aree dovranno essere sottoposti a controllo, mediante prelievo e con le modalità indicate dallo stesso decreto ministeriale, gli equidi presenti negli allevamenti che ricadono in dette aree. Ai fini dell estinzione dell Area di sorveglianza attiva (A.S.A.) è necessaria sia la chiusura del focolaio su SIMAN, sia il completamento della sorveglianza con esito favorevole su tutti gli equidi delle aziende presenti all interno del buffer di 3 km che caratterizza l A.S.A. La responsabilità di queste attività ricade sul Servizio veterinario competente per territorio che ai fini dell estinzione, oltre alla chiusura sul SIMAN, dovrà comunicare al CRAIE (centroreferenzaaie@ izslt.it) la conclusione delle attività per la cancellazione dei buffer dal Web-GIS. Onerosità dei controlli in azienda Pagamento all Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia: al momento dell esecuzione del prelievo il proprietario-detentore dovrà consegnare al veterinario ufficiale o al veterinario libero professionista autorizzato copia dell avvenuto pagamento del costo relativo alla prova diagnostica prevista dall IZS con indicata la causale del versamento elisa monoclonale, il numero di equidi saggiati, il codice fiscale e l indirizzo dell utente per il rilascio della fattura. Si rammenta che in caso di movimentazione internazionale degli equidi il test diagnostico previsto è il Test di immunodiffusione in gel di Agar (AGID). Pagamento all Azienda sanitaria provinciale: al momento dell esecuzione del prelievo il proprietario-detentore dovrà consegnare al veterinario ufficiale copia dell avvenuto pagamento del costo relativo alle prestazioni veterinarie previste dal tariffario regionale codice A tali costi dovranno essere aggiunti quelli relativi alle spese di trasferta per ogni ingresso in azienda. Per la registrazione dell esito sul passaporto non è previsto alcun onere. Altresì non è previsto alcun onere alla Azienda sanitaria provinciale in caso di prelievo effettuato dai veterinari liberi professionisti autorizzati. Per quanto riguarda l onerosità dei controlli, ove non diversamente specificato, in caso di attività di sorveglianza da effettuarsi a seguito di focolaio (tra le quali quelle previste nelle Aree di sorveglianza attiva A.S.A. e nei Cluster), questa rientra nell ambito delle attività previste dal Regolamento di polizia veterinaria per impedire la diffusione delle malattie infettive e pertanto devono essere svolte a titolo gratuito da parte dei servizi veterinari delle AA.SS.PP. B) controlli al macello Presso gli stabilimenti di macellazione al momento della macellazione devono essere sottoposti a prelievo di sangue (siero) tutti gli equidi nati e allevati sul territorio nazionale anche di età inferiore all anno e non controllati negli ultimi 12 mesi. Il controllo da effettuarsi in sede di macellazione è da intendersi come attività straordinaria e come indicato all articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016, l onere del controllo diagnostico rimane a carico dei proprietari e detentori, i quali sono tenuti solo al pagamento dell esame sierologico elisa monoclonale, fatte salve eventuali diverse indicazioni del Ministero della salute e del CRAIE. Allorché, secondo quanto richiesto da questo Dipartimento al Ministero della salute, sarà creata l apposta funzionalità nel Sistema informativo veterinario, gli interventi sanitari al macello devono essere registrati in SANAN sottosistema equidi. I campioni prelevati al macello dovranno essere inviati all IZS della Sicilia con il modello accompagnamento campioni generato dal SIV. I campioni di siero dovranno essere consegnati entro 2 giorni lavorativi all Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia competente per territorio, incaricato per l esecuzione delle prove di screening AIE. La positività al mattatoio da origine al sospetto focolaio nell azienda di provenienza dell equide, quindi sarà cura dell Istituto zooprofilattico sperimentale dare immediata comunicazione della positività sia al veterinario ufficiale del macello che al servizio veterinario territorialmente competente sulla azienda di origine dell animale sieropositivo il quale dovrà notificare su SIMAN il sospetto di focolaio AIE sino al completamento di tutti i controlli nei capi presenti in azienda. Se presso l azienda dovessero registrarsi ulteriori positività a seguito del controllo il sospetto focolaio verrà confermato, mentre in caso di esito sierologico negativo su tutti i capi il sospetto dovrà essere estinto. Onerosità dei controlli al macello Pagamento all IZS della Sicilia: al momento della macellazione degli equidi il proprietario/detentore di ciascun equide o l OSA dello stabilimento di macellazione deve consegnare la ricevuta attestante l avvenuto pagamento del costo relativo alla prova diagnostica da effettuarsi a cura dell Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia riportante la causale del versamento elisa monoclonale, il numero di equidi da saggiare, l indirizzo ed il codice fiscale dell utente per il rilascio della fattura. Ricoveri ed aree per la detenzione degli equidi sieropositivi Nel caso in cui privati cittadini o associazioni riconosciute intendano attivare e gestire strutture o aree idonee per il mantenimento di più equidi sieropositivi gli interessati dovranno presentare apposita istanza al sindaco del comune competente per territorio per il tramite del Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria provinciale ai fini del rilascio del nulla osta per la registrazione e l autorizzazione della struttura che deve essere in possesso di tutte le condizioni ed i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 ed in particolare dall Allegato 2, ivi compreso il codice aziendale. Tutte le misure previste per le aziende sede di focolaio di AIE si applicano anche alle aziende appositamente autorizzate alla detenzione di equidi sieropositivi per permettere la loro convivenza prevista dall articolo 4 del decreto ministeriale del 2 febbraio 2016, o a qualsiasi altra azienda che riceve equidi sieropositivi oggetto di spostamento. In questi casi deve essere preventivamente effettuata da parte dei servizi veterinari della ASP competente la registrazione di apertura sul SIMAN di focolaio, ai sensi dell articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale del 2 febbraio La movimentazione degli animali sieropositivi dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall articolo 4 comma 3 del decreto ministeriale del 2 febbraio Il servizio veterinario dell Azienda sanitaria provinciale nell ambito della quale l equide è stabulato in isolamento, nelle condizioni di biosicurezza di cui all allegato 2, deve provvedere a verificare almeno semestralmente il rispetto di tali condizioni compilando la scheda di cui al modulo C, riportata in calce all allegato 2 al decreto ministeriale del 2 febbraio C) Controlli nelle aste, mercati, fiere, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc) Nell ambito delle attività di vigilanza previste negli impianti adibiti al concentramento di animali (fiere, aste/mercati, ippodromi, maneggi, etc) o nel caso di spostamento di equidi verso nuovi pascoli e/o alpeggi, e/o verso allevamenti il Servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale dovrà verificare che tutti gli animali di età superiore ad un anno soggetti a movimentazione dovranno avere almeno un controllo valido effettuato negli ultimi 12 mesi. A tal proposito sono da considerarsi validi i controlli ufficiali eseguiti nell arco della tempistica indicata precedentemente all entrata in vigore del decreto. Nei casi in cui i soggetti provengano da aree del territorio nazionale con qualifica sanitaria superiore (Aree a rischio basso) dovrà essere dimostrata l esecuzione di un test entro i 3 anni precedenti la movimentazione. Il controllo sierologico richiesto dagli allevatori ai fini della movimentazione degli equidi secondo quanto sopra previsto non può

4 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17 essere limitato ai soli capi da movimentare ma deve essere sempre esteso a tutti i capi non controllati negli ultimi 12 mesi che costituiscono l effettivo dell allevamento. D) Movimentazione internazionale In caso di movimentazione internazionale, il test diagnostico da effettuare è l immunodiffusione in gel di agar (AGID). In caso di rivalutazione dello status di rischio elevato gli adempimenti da seguirà sono quelli da riportati nel decreto del 2 febbraio F) Modulistica E) Flussi informativi e monitoraggio Ai fini del monitoraggio sull andamento del Piano, anche allo scopo di richiedere la rivalutazione dell area di rischio assegnata, l Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia trasmette al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico con cadenza trimestrale un report relativo alle attività diagnostiche effettuate in ambito AIE sull intero territorio regionale differenziando, Referenti regionali per il Piano per ciascun ambito provinciale, le attività concernenti gli esami sugli animali macellati (report macelli) dalle attività concernenti i controlli negli allevamenti. I report dovranno tenere conto sia del numero delle aziende che dei capi saggiati. La modulistica da utilizzare per l esecuzione del piano AIE Sicilia è quella allegata al decreto ministeriale del 2 febbraio 2016 nonché quella prevista dal presente piano regionale (allegati nn. 1, 2, 3 e 4). Per quanto non espressamente indicato e non in contrasto col presente piano regionale si rinvia a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute del 2 febbraio 2016 e successive linee applicative. Servizio 10 Sanità veterinaria del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico Assessorato della salute della Regione siciliana. veterinariasicilia@regione.sicilia.it a.virga@regione.sicilia.it

5 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n Allegato 1

6 C O P N IA O T N R V AT A L TA ID A DA P L E R SI L TO A C UF O M FIC M I E AL R C E IA D L EL IZ L Z A A G Z IO.U N.R. E S GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17 Allegato 2

7 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n Allegato 3

8 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17 ( )118 Allegato 4

9 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n DECRETO 5 aprile Piano di sorveglianza per l'influenza aviaria nel territorio della Regione siciliana per l'anno IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO Visto lo Statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "Misure contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali"; Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria"; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267 di "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento"; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, concernente Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile ; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 10 ottobre 2005, contenente "Modifiche ed integrazioni all ordinanza del 26 agosto 2005 concernente Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile"; Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 "che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività"; Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee 2006/437/CE del 4 agosto 2006 "che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio"; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione"; Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale"; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, di "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE"; Visto il decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010, contenente "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale"; Vista la decisione della Commissione europea n. 2010/367/UE del 25 giugno 2015 "Sull attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici"; Visto il decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2010, recante "Disposizioni nazionali in materia di di uova da cova e pulcini volatili da cortile"; Visto il decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2013, concernente "Modalità operative di funzionamento dell anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9"; Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 di "Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova"; Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni"; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 19 dicembre 2016, contenente "Proroga e modifica dell'o.m. 26 agosto 2005 e successive modificazioni concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile"; Visto il decreto del Presidente della Regione n del 23 marzo 2017, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale, n. 116 del 15 marzo 2017, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale della salute; Visto il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria 2017 consultabile attraverso il sito izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/ documentazione-normativa/; Considerata l'attuale situazione epidemiologica caratterizzata da focolai ad alta patogenicità accertati in aziende avicole localizzate nelle cosiddette aree ad alta densità avicola delle regioni del nord Italia; Considerato che in base al Piano nazionale per l'influenza aviaria per l'anno 2017, l intero territorio della Regione siciliana è classificato come area a basso rischio ; Ritenuto di dovere procedere all approvazione di un apposito Piano regionale di sorveglianza della influenza aviaria in applicazione del Piano nazionale secondo uno schema già oggetto di approfondimenti effettuati congiuntamente con l'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e talune aziende sanitarie provinciali della Regione; Decreta: Art. 1 Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è approvato, per l adozione in ambito regionale, il Piano di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, concernente "Sorve-

10 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17 glianza per l'influenza aviaria nel territorio della Regione siciliana per l'anno 2017" in applicazione del corrispondente Piano nazionale e delle normative citate in premessa. Art. 2 L'esecuzione del Piano è affidata alle aziende sanitarie provinciali della Regione e all'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Art. 3 Dall'attuazione del Piano non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Gli adempimenti e le attività previste sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso il Servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente. Art. 4 Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al competente gestore per la pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento. Palermo, 5 aprile GIGLIONE Allegato ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA PER L INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA PER L ANNO 2017 Premessa Il Piano nazionale di sorveglianza per l influenza aviaria relativo al 2017, consultabile nel sito dell Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie attraverso il link seguente: è stato redatto sulla base dei riscontri e delle evidenze che hanno delineato la situazione epidemiologica della malattia negli ultimi 5 anni. Lo stesso Piano, inoltre, è stato redatto sulla base dei fattori di rischio individuati nelle diverse aree territoriali del Paese; fattori in base ai quali anche per il 2017 è stato possibile suddividere l intero territorio nazionale in aree differenziate caratterizzate secondo tre diversi livelli di rischio: alto, medio e ridotto, cui fanno riscontro criteri e modalità di monitoraggio differenziati secondo lo schema che segue: aree a rischio alto, individuate in alcune province delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, presso le quali è prevista la attuazione di un monitoraggio con frequenza elevata; aree a rischio medio, individuate in alcune province delle Regioni Lazio e Umbria, presso le quali è prevista la attuazione di un monitoraggio con frequenza meno elevata; aree a rischio basso, individuate in tutte le rimanenti regioni del territorio nazionale, Sicilia compresa, presso le quali non è previsto uno specifico monitoraggio, ma la attuazione delle seguenti tipologie di controlli: 1) controlli di biosicurezza da effettuarsi presso gli allevamenti secondo quanto previsto dall ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, concernente Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, prorogata e modificata dall ordinanza del Ministro della salute del 19 dicembre 2016; 2) controlli sulla filiera rurale, in particolare, sugli allevamenti di svezzamento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010, concernente Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale, accluso al piano nazionale di sorveglianza. Controlli di biosicurezza I controlli di biosicurezza dovranno essere effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali della Regione che, secondo quanto previsto dalle ordinanze ministeriali sopra citate, dovranno provvedere alla verifica: dei requisiti strutturali degli impianti di allevamento dei volatili; delle norme di conduzione dell allevamento e degli obblighi del detentore; delle operazioni di pulizia e disinfezione; delle modalità di gestione degli animali morti; delle modalità di gestione delle lettiere. I controlli di biosicurezza devono essere svolti con frequenza almeno annuale, ma in funzione della valutazione del rischio è necessario un incremento degli stessi, su tutti gli allevamenti con numero di capi superiore alle 250 unità presenti nel territorio di competenza. Controlli sulla filiera avicola rurale Per quanto riguarda la effettuazione dei controlli sulla filiera avicola rurale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 25 giugno 2010, pare opportuno rimandare alle definizioni riportate al punto 1 dell allegato A e alle misure di prevenzione, controllo e sorveglianza previste dallo stesso provvedimento. Una attenzione particolare dovrà essere rivolta agli allevamenti di svezzamento definiti dal decreto ministeriale del 25 giugno 2010 come: allevamenti in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo per poi essere destinato ad aziende della filiera avicola rurale. Gli allevamenti di svezzamento devono possedere e mantenere i requisiti strutturali previsti dall allegato A dal citato decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e devono assicurare la tracciabilità e la rintracciabilità delle partite commercializzate. Alla luce delle recenti implementazioni della BDN avicola risulta che nella Regione siciliana sono registrati 16 allevamenti di svezzamento presenti nelle province di Agrigento (1), Catania (5), Messina (2), Palermo (5) e Ragusa (3). Presso tutti gli allevamenti di svezzamento dovranno essere effettuati: 1) almeno un sopralluogo nell arco dell anno al fine di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza. Nel caso di allevamenti accreditati per il commercio extraregionale il numero dei controlli deve essere portato ad almeno due l anno. Detti controlli, tuttavia, devono essere incrementati sulla base della valutazione del rischio. 2) Accertamenti diagnostici basati sul controllo sierologico di almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20. Negli allevamenti di anatre e oche da riproduzione o da carne devono essere eseguiti, per esame virologico, tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche con la stessa numerosità sopra indicata. Gli accertamenti diagnostici anzidetti devono essere effettuati con la seguente frequenza: mensile per gli allevamenti di svezzamento accreditati per il commercio extraregionale e per quelli autorizzati a partecipare a fiere/mercati (l esito di tali prelievi deve essere riportato sul documento di accompagnamento degli animali); trimestrale nei restanti allevamenti di svezzamento. Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, la frequenza degli accertamenti può essere aumentata. La scelta degli animali da campionare deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità: specie a rischio; animali di età più elevata in rapporto alla categoria; animali allevati all aperto; animali rientrati da fiere, mostre e mercati. Eventuali positività dovranno essere segnalate con la relativa documentazione al Centro di referenza nazionale che eseguirà ulteriori accertamenti ed indagini diagnostiche al fine di determinare se si tratta di virus dell influenza a bassa o alta patogenicità. Certificazione dell accreditamento e autorizzazione alla attraverso fiere e mercati In aggiunta alla attuazione delle misure appena descritte i servizi veterinari devono provvedere, su richiesta degli allevatori interessati e previa verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti dalla normativa, al rilascio della apposita certificazione di accreditamento degli allevamenti di svezzamento interessati al commercio extraregionale. Inoltre, tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono possedere apposita autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario competente sull allevamento previa verifica favorevole del possesso dei requisiti strutturali previsti dall ordinanza ministeriale del 26 agosto Sorveglianza passiva sulla avifauna selvatica Alla verifica delle misure di biosicurezza e alla effettuazione dei controlli sulla filiera avicola rurale deve accompagnarsi, inoltre,

11 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n secondo quanto stabilito dal Piano nazionale di sorveglianza per l influenza aviaria, la sorveglianza passiva negli uccelli selvatici sottoponendo ad analisi tutti i volatili selvatici ritrovati morti nell intero territorio regionale o sugli animali abbattuti sui quali si dovessero riscontrare sintomatologia o lesioni sospette. Ai fini della sorveglianza passiva l attenzione maggiore dovrà essere posta nei riguardi dei ritrovamenti effettuati presso le zone umide con particolare riguardo per quelle maggiormente interessate dai flussi migratori e dalla presenza di concentrazioni significative di allevamenti di tipo intensivo. I criteri di conduzione della sorveglianza passiva trovano riscontro nella decisione della Commissione 2010/367/CE Sull attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici. I controlli sui volatili selvatici dovranno riguardare, in particolare, le specie acquatiche di migratori facendo riferimento alla lista delle specie cosiddette bersaglio riportate nell Allegato II, parte 2, alla stessa decisione 2010/367/CE. Qualora necessario, in relazione alla situazione epidemiologica, le attività di sorveglianza passiva dovranno essere intensificate. Nei casi di ritrovamento di esemplari morti di specie bersaglio e/o in caso di riscontro di sintomatologia nelle stesse specie le carcasse dovranno essere inviate per le analisi all Istituto zooprofilattico sperimentale competente con le modalità descritte nel manuale diagnostico di cui alla decisione 2006/437/Ce che approva un manuale diagnostico per l influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio. Eventuali positività dovranno essere segnalate con la relativa documentazione al Centro di referenza nazionale che eseguirà ulteriori accertamenti ed indagini diagnostiche al fine di determinare se si tratta di virus dell influenza a bassa o alta patogenicità. Referenti regionali per il Piano Servizio 10 Sanità Veterinaria del Dipartimento per le attività sanitario e osservatorio epidemiologico Assessorato della salute della Regione siciliana. veterinariasicilia@regione.sicilia.it a.virga@regione.sicilia.it Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia Direzione sanitaria santo.caracappa@izssicilia.it Area Diagnostica Virologica annalisa.guercio@izssicilia.it. ( )118 DECRETO 11 aprile Approvazione delle modifiche dei moduli per la prescrizione e l autorizzazione per il ritiro dei presidi per l autocontrollo della glicemia. IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.; Vista la legge regionale n. 6/81; Vista la legge n. 115/87, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito; Visto l art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, che demanda ad Accordi di livello regionale il compito di individuare le modalità normative ed economiche finalizzate al miglioramento dell assistenza farmaceutica territoriale, nonché le forme di collaborazione in particolari iniziative di rilevante interesse sanitario; Visto l art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997; Visto il D.A. n del 4 giugno 1999; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni; Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017, sui Livelli essenziali di assistenza; Vista l intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed, in particolare, l art. 9 Comitato paritetico permanente per l erogazione dei LEA e l art. 12 Tavolo di verifica degli adempimenti ; Visto il D.A. n del 16 settembre 2005; Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del servizio sanitario regionale; Visto il D.A. n. 2264/14, recante Approvazione dell Accordo con Federfarma relativo alla distribuzione dei presidi per l autocontrollo della glicemia e relativo Disciplinare tecnico nel quale sono definite le modalità di prescrizione e autorizzazione per il ritiro dei presidi per l autocontrollo della glicemia; Visto il D.A. n. 141/15, recante Fornitura dei presidi per l autocontrollo della glicemia da parte di parafarmacie e sanitarie ; Ritenuto, pertanto, necessario uniformare la modulistica per la prescrizione e l autorizzazione per il ritiro dei presidi per l autocontrollo della glicemia su tutto il territorio regionale al fine di garantire l appropriatezza e semplificare le modalità prescrittive; Visto quanto concordato con i referenti aziendali dei presidi per l autocontrollo della glicemia individuati dalle AA.SS.PP.; Preso atto della proposta di modifica degli allegati del D.D.G. n del 21 dicembre 2016, effettuata dalla Commissione regionale per il diabete in età adulta, costituita con D.A. n del 21 settembre 2016 e modificata con D.A. n. 241 del 10 febbraio 2017; Ritenuto, pertanto, di dover modificare gli allegati del D.D.G. n. 2565/16 secondo le indicazioni fornite dalla Commissione regionale per il diabete in età adulta; Visto il D.lgs n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l art. 68, recante Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell attività amministrativa ; Decreta: Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, sono approvati il Piano di Prescrizione Presidi PPP (allegato 1) e il Modulo di autorizzazione al ritiro dei presidi (allegato 2) opportunamente modificati, secondo le indicazioni formulate dalla Commissione regionale per il diabete in età adulta, costituita con D.A. n del 21 settembre 2016 e modificata con D.A. n. 241 del 10 febbraio Tali allegati sostituiscono integralmente i precedenti. Art. 2 I nuovi allegati entreranno in vigore a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto. I moduli approvati con il D.D.G. n. 2565/16 potranno essere accettati fino alla loro naturale scadenza. Rimangono invariate tutte le altre disposizioni precedentemente impartite. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell Assessorato della salute ai fini dell'assolvimento dell obbligo di pubblicazione. Palermo, 11 aprile TOZZO

12 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17 Allegato 1

13 ( ) GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n Allegato 2

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