Anno 2014 N.RF197. La Nuova Redazione Fiscale BONUS 80 EURO NOVITÀ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
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1 Anno 2014 N.RF197 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO BONUS 80 EURO NOVITÀ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE RIFERIMENTI CIRCOLARE ENTRATE N. 22 DEL 11/07/2014 CIRCOLARE DEL 15/07/2014 GLI IMPORTI EROGATI SI RECUPERANO IN COMPENSAZIONE NELL F24, CON TUTTE LE SOMME DA VERSARE, ANCHE IN CASO DI IMPOSTE A RUOLO E NON PAGATE L Agenzia, con la recente CM 22/2014, ha fornito chiarimenti in merito al cd bonus di 80 euro spettante ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, alla luce della conversione in legge del DL 66/2014. In particolare, viene chiarito che il credito d imposta che sorge in capo al sostituto d imposta a causa della erogazione al dipendente/assimilato: a) può essere compensato con qualsiasi importo a debito da versare in F24 (quindi, non solo con ritenute e i contributi INPS derivanti dal lavoro dipendente, ma anche con i versamenti a titolo di Irpef/Ires, Irap, IMU, TASI, premi INAIL, ecc.) b) senza più alcun vincolo collegato alla capienza e al periodo di paga (sono fatte salve le compensazioni effettuate ante 24/06/ data di entrata in vigore della legge di conversione) c) ai fini della compensazione, il bonus non sconta i limiti ordinari relativi: l importo massimo annuale di il divieto di utilizzo dei crediti in caso di debiti iscritti a ruolo di importo > SOGGETTI TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO I soggetti tenuti al riconoscimento del credito, per l anno 2014, sono i sostituti di imposta di cui agli art. 23 e 29 del DPR 600/73: enti di capitali ed enti commerciali (art. 73 TUIR) società di persone e associazioni (art. 5 TUIR) imprenditori individuali e imprese agricole professionisti curatore fallimentare/commissario liquidatore condomini Nota: la legge di a conversione ha confermato che il credito di imposta va riconosciuto in via automatica dai sostituti d imposta (art. 1 c. 4 DL 66/2014), senza alcuna richiesta da parte del lavoratore. RECUPERO DELLE SOMME EROGATE MODALITÀ DI RECUPERO La legge di conversione, modificando l art. 1 c. 5 DL 66/2014, ha semplificato le modalità di recupero del credito erogato dai sostituti, stabilendo che le somme erogate ai lavoratori a titolo di bonus: sono recuperate dal sostituto d imposta mediante compensazione in F24 (cod. trib. 1665) sopprimendo i riferimenti alla capienza dell ammontare complessivo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali di competenza del periodo di paga.
2 Redazione Fiscale Info Flash 197/2014 Pag. 2 / 5 Nota: prima della modifica il recupero del bonus il sostituto, tenuto comunque ad erogare il bonus per l intero importo spettante, poteva utilizzare il credito generato da tale anticipazione per contro dell Erario solo: inizialmente: a scomputo dell ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (1001, 1004, 1012, ecc., comprese le trattenute a titolo di addizionali IRPEF, imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività e contributo di solidarietà del 3%, come chiarito dalla CM 8/2014 in caso di incapienza: per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga restando a credito per l eventuale ulteriore incapienza, da utilizzare sulle mensilità successive. In seguito alla conversione in legge, la compensazione dei bonus avviene con tutti gli importi a debito da versare con F24 e quindi: non solo con ritenute e contributi INPS (senza dunque più alcun vincolo collegato alla capienza ed al periodo di paga ) ma anche, ad esempio, con i versamenti a titolo di Irpef propria dell imprenditore individuale, IRES, IRAP, IMU o TASI, premi INAIL, ecc. In ogni caso, l eventuale credito non utilizzato in compensazione nel mese, può essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con l'f24. LIMITAZIONI NON APPLICABILI: al recupero tramite compensazione in F24, non trovano applicazione: 1) il limite di compensazione su base annua di (art. 34 L. 388/2000) 2) la limitazione di cui all art. 31 DL 78/2010, che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali, in presenza di debiti: iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dal 1 ottobre 2011, di ammontare superiore a per i quali sia scaduto il termine di pagamento. RAFFRONTO CREDITO-DEBITO E possibile che un sostituto, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese: eroghi il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito verso l erario di corrispondente importo recuperi il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori, ad esempio perché le circostanze richiedono il ricalcolo del credito spettante, e, pertanto, maturi un debito verso l erario per il corrispondente importo. In tale ipotesi, il sostituto d imposta dovrà preliminarmente raffrontare l importo del credito erogato ai lavoratori in un dato mese con l importo del credito recuperato ai lavoratori nel medesimo mese. Al riguardo, l Agenzia, prospetta le seguenti 2 ipotesi: CREDITO EROGATO AI LAVORATORI > CREDITO RECUPERATO CREDITO RECUPERATO > CREDITO EROGATO AI LAVORATORI il sostituto d imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l importo netto a credito risultante dalla differenza. Il sostituto d imposta dovrà versare l importo netto a debito: entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute. utilizzando il codice tributo 1655 ; l importo da versare deve quindi essere indicato nella colonna importi a debito versati della sezione Erario del modello F24.
3 Redazione Fiscale Info Flash 197/2014 Pag. 3 / 5 In relazione al fatto che le modifiche apportate in sede di conversione sono entrate in vigore il 24/06/2014, l Agenzia, chiarisce che sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti che, prima di tale data, abbiano recuperato il credito erogato mediante compensazione in F24. Nota: nel modello di dichiarazione dei sostituti saranno indicate le modalità di compensazioni effettuate. UTILIZZO DEL CODICE TRIBUTO 1655 ESEMPI DI COMPILAZIONE L Agenzia ha fornito una serie di esempi di utilizzo del codice tributo ANNO E MESE DI EROGAZIONE In relazione al mese e all anno di erogazione del bonus, da indicare nel modello F24, l Agenzia precisa che occorre fare riferimento al mese di effettivo pagamento del bonus al lavoratore, anche se non coincide con il mese di riferimento della retribuzione. Esempio1 Il sostituto d imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a In tal caso, il modello F24 va compilato nel modo seguente: RECUPERO NEL 2015 DI CREDITI EROGATI NEL 2014 Il riferimento al mese e all anno di pagamento del credito al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel Esempio2 Il sostituto d imposta paga il 10/12/2014 gli stipendi relativi a novembre 2014, attribuendo un credito pari a Il modello F24 andrà compilata nel modo seguente anche nell ipotesi che il credito sia utilizzato in compensazione nel 2015: EROGAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 12/01/2015 Il bonus si considera erogato a dicembre 2014 se erogato entro il 12/01/2015 (c.d. cassa allargata ).
4 Redazione Fiscale Info Flash 197/2014 Pag. 4 / 5 Esempio3 Il sostituto d imposta paga il 10 gennaio 2015 gli stipendi relativi al mese di dicembre 2014, attribuendo un credito pari a La sezione Erario del modello F24 va così compilata: EROGAZIONI EFFETTUATE IN PIÙ MESI Se il sostituto d imposta utilizza il medesimo F24 per recuperare importi relativi a crediti erogati ai lavoratori in mesi diversi occorre indicare in due righe distinte gli importi relativi a ciascun mese. Esempio4 Il sostituto d imposta paga il 10/07/2014 gli stipendi relativi al mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a.1.600, e paga il 10/08/2014 gli stipendi relativi a luglio 2014, attribuendo un credito pari a La compensazione è effettuata mediante un unico modello F CONTESTUALE EROGAZIONE E RECUPERO DI CREDITI AI LAVORATORI Se il sostituto d imposta in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e recupera il credito ad altri lavoratori, lo stesso dovrà compensare solo l importo netto risultante dalla differenza. Esempio5 Il sostituto d imposta paga il 10/11/2014 gli stipendi relativi ad ottobre 2014, erogando un credito pari a , e contestualmente recupera ad altri lavoratori un credito pari a.400. Nella sezione Erario andrà esposto l importo netto a credito di nel modo seguente: Esempio6 Il sostituto d imposta paga il 10/11/2014 gli stipendi relativi ad ottobre 2014, erogando un credito pari a. 360, e contestualmente recupera ad altri lavoratori un credito pari a.800. In F24 andrà esposto l importo netto di euro 440 nel modo seguente:
5 Redazione Fiscale Info Flash 197/2014 Pag. 5 / EROGAZIONI EFFETTUATE IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO Se il sostituto d imposta si trova a dover erogare il credito in sede di conguaglio nei mesi di gennaio o febbraio 2015, deve comunque utilizzare il codice tributo 1655 per la compensazione dell importo corrispondente al credito erogato o per il versamento corrispondente al credito recuperato. In questo caso andranno indicati come mese di riferimento dicembre e come anno di riferimento Esempio7 Esempio8 Il sostituto d imposta paga il 10/02/2015 gli stipendi relativi al mese di gennaio 2015, erogando in sede di conguaglio nello stesso giorno, un credito pari a.1.600; l F24 va così compilato: Il sostituto d imposta paga il 10/02/2015 gli stipendi relativi a gennaio 2015, recuperando in sede di conguaglio nello stesso giorno un credito pari a.640. l F24 va così compilato: Amministrazioni Stato/enti pubblici: possono recuperare il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti ovvero mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero, oppure l F24 enti pubblici, in caso di versamento.
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