L ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI secondo DPR 412/93 e DPR 551/99 PROCEDURE OPERATIVE

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1 L ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI secondo DPR 412/93 e DPR 551/99 PROCEDURE OPERATIVE INDICE Premessa Pag. 1 1 Proprietario - Amministratore di impianto termico centralizzato Pag. 3 2 Occupante di unità immobiliare con impianto termico individuale Pag. 6 3 Proprietario non occupante Pag. 8 4 Terzo Responsabile di impianto termico centralizzato Pag. 9 5 Mero manutentore Pag Manutentore che assume l incarico di Terzo Responsabile di impianto termico individuale Pag Studio tecnico di assistenza all Amministratore Pag In conclusione, qualche riflessione per un applicazione della legge più conforme agli interessi dei cittadini Pag L informatica a supporto degli operatori Pag. 22 EDILCLIMA S.r.l Tutti i diritti riservati. L esercizio e la manutenzione degli impianti termici secondo DPR 412/93 e DPR 551/99 - Procedure operative - A cura di R. Orlandini, F. Soma, P. Soma Il contenuto di questo opuscolo è di proprietà della EDILCLIMA S.r.l. ed è protetto da copyright. Qualunque riproduzione totale o parziale è assolutamente vietata.

2 L ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI secondo DPR 412/93 e DPR 551/99 PROCEDURE OPERATIVE PREMESSA Il presente opuscolo fornisce le procedure operative per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, regolamentati dalla Legge 10/91 e dall'art. 11 del DPR 412/93, modificato ed integrato dal DPR 551/99. Le procedure operative sono presentate sotto forma di schede suddivise per operatore e contengono le informazioni necessarie per assolvere alle prescrizioni di legge. Nella colonna a destra di ogni scheda sono indicati i riferimenti ai programmi Edilclima che possono supportare gli operatori incaricati per le esigenze applicative; in particolare ricordiamo EC672 - Archivio e libretti delle centrali termiche e EC573 - Modulistica termotecnica (le descrizioni di questi programmi sono riportate a pag. 22). Gli obblighi derivanti dall'art. 11 del DPR 412/93 possono essere osservati in uno dei seguenti modi. 1 IMPIANTO CENTRALIZZATO Caso 1A Responsabile dell'esercizio e manutenzione: Proprietario o Amministratore (Scheda n.1). Incaricato della manutenzione: Mero manutentore (Scheda n. 5). Eventuale figura di supporto: studio tecnico a supporto dell'amministratore (Scheda n. 7). Caso 1 B Responsabile dell'esercizio e manutenzione: Terzo Responsabile (Scheda n. 4). Incaricato della manutenzione: Terzo Responsabile (Scheda n. 4). 2 IMPIANTO INDIVIDUALE Caso 2 A Responsabile dell'esercizio e manutenzione: Occupante (Scheda n. 2). Incaricato della manutenzione: Mero manutentore (Scheda n. 5). Caso 2 B Responsabile dell'esercizio: Occupante. Responsabile della manutenzione: Manutentore Terzo Responsabile (Scheda n. 6). Incaricato della manutenzione: Manutentore Terzo Responsabile (Scheda n. 6). I destinatari dell'opuscolo sono pertanto tutti gli operatori interessati e sopra elencati. L opuscolo è utile sia a chi assume l'incarico di Terzo Responsabile, sia all'amministratore condominiale che vuole mantenere in proprio la responsabilità, sia all'amministratore condominiale che incarica un Terzo Responsabile e vuole verificarne il corretto comportamento. Il DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99, contiene regole tecniche alquanto confuse e di difficile applicazione. Il nuovo DPR 551/99, lungi dall accogliere le istanze degli operatori del settore che chiedevano semplicità e chiarezza, ha aggiunto solo complicazioni e appesantimenti burocratici. 1

3 Pur non condividendone l'impostazione, esso va comunque applicato, essendo una norma di legge. L'opuscolo ha lo scopo di chiarire gli adempimenti prescritti per i vari operatori e le possibili modalità operative. In coda alle schede seguono alcune considerazioni atte a dimostrare come il tipo di applicazione delle norme di legge che viene adottato con maggiore frequenza sia il meno opportuno per garantire la sicurezza, il risparmio energetico e la corretta gestione dell'energia. In particolare, colpisce il contrasto fra la complessità e la meticolosità delle norme tecniche e di legge e la loro pratica applicazione che si traduce, in un grande numero di casi, nella totale inosservanza delle stesse. Molti impianti sono tenuti in uno stato pietoso che interessa tutte le loro parti (produzione, distribuzione, regolazione, emissione) e gli interventi di manutenzione sono limitati al ripristino del servizio nei casi di accidentale interruzione. Sono praticamente inesistenti gli interventi organici capaci di ridurre drasticamente i consumi. In considerazione di quanto sopra, sono riportate inoltre alcune proposte innovative per un applicazione della legge più conforme agli interessi dei cittadini. Si tratta di una problematica complessa che ci auguriamo possa essere oggetto di futuri miglioramenti. Le persone interessate potranno esprimere le loro opinioni, segnalare le loro esperienze o porre domande in merito, collegandosi al sito internet nella sezione Forum. Sarà nostra cura raccogliere tali osservazioni, nella speranza che possano scaturire idee più efficaci e costruttive da sottoporre agli organi competenti. DEFINIZIONI Ente di controllo: l ente preposto ai controlli relativi all esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici secondo Legge 10/91 - art. 31 c. 3, cioè il comune, se la popolazione è superiore a abitanti, oppure la provincia, per la restante parte del territorio. DPR 412/93 - DPR 551/99: DPR n. 412, modificato ed integrato dal DPR n EC573: programma Edilclima EC573 - Modulistica termotecnica ; il programma comprende modelli, redatti in formato testo per Word 97 e versioni successive, tra cui la modulistica per l esercizio e la manutenzione degli impianti ai sensi del DPR 412/93 - DPR 551/99 (una descrizione più completa del programma è riportata a pag. 22). EC672: programma Edilclima EC672 - Archivio e libretti delle centrali termiche ; il programma predispone il libretto di centrale o di impianto ai sensi del DPR 412/93 ed altra documentazione aggiuntiva: rapporto di prova di combustione secondo UNI e UNI CEI 70011, Allegato H ai sensi del DPR 551/99, scadenze dei componenti di centrale termica, interventi di manutenzione programmati ed eseguiti, scadenze delle verifiche da effettuare, elenco delle verifiche già effettuate e relativo esito, documentazione per il fascicolo immobiliare ai sensi della norma UNI e Legge 46/90 - DPR 447/91 art. 9 c. 3, elenchi sintetici delle centrali (una descrizione più completa del programma è riportata a pag. 22). Nelle schede riportate nei paragrafi seguenti sono indicati gli obblighi previsti dalla legge per i vari operatori e la funzione del programma EC672 o i moduli contenuti in EC573, necessari per assolvere a tali prescrizioni. 2

4 1 PROPRIETARIO - AMMINISTRATORE (*) IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI (Potenza nominale Pn kw) (*) Amministratore del condominio o equivalente per gli enti pubblici (esempio: sindaco). È questo il caso di impianti aventi potenza nominale > 35 kw: impianti condominiali, impianti ad uso industriale e terziario centralizzati con più utenze, impianti al servizio di edifici pubblici o ad uso pubblico. Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di centrale (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all allegato F del DPR 412/93: tale libretto deve essere conservato presso l edificio in cui è collocato l'impianto termico (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 9 e c. 11). NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90 (art. 11 c. 11). Inviare all ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell impianto contenuta nel libretto di centrale nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto o ristrutturazione di impianto (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 11). Rispettare il periodo di esercizio annuale, l orario giornaliero e la temperatura massima ambiente (DPR 412/93 - art. 11 c. 7). EC672 - Compilazione automatica del libretto di centrale oppure EC573 - M15_L10_LibrCen Esporre una tabella con indicazione del periodo annuale di esercizio, dell orario di attivazione giornaliera e delle generalità del responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto (DPR 412/93 - art. 9 c. 8). Far eseguire le verifiche periodiche riportate sul libretto di centrale almeno una volta all anno, normalmente all inizio del periodo di riscaldamento (DPR 412/93 - art. 11 c. 12). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI e UNI CEI Allegare al libretto di centrale i risultati dei controlli eseguiti sull impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 18). EC573 - M23_L10_TabImpianto (tabella dell impianto termico) EC672 - Scadenziario delle verifiche periodiche e rapporto di prova oppure EC573 - M22_L10_RappProva In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e EC573 - M17_L10_TabRend (tabelle dei valori minimi di rendimento) 3

5 provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DPR 412/93 - art. 11 c. 15). NOTA: Si segnala che il DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 14 ha reso un po più severi i limiti minimi ammissibili del rendimento di combustione dei generatori ad acqua calda, rilevato nel corso delle verifiche. Far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto termico (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 4): - seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell impianto (*); - seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici); - seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; - i controlli minimi di cui all allegato H devono essere effettuati almeno una volta all anno. NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l obbligo da parte dell impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90, anche le istruzioni per l uso e la manutenzione dell impianto realizzato. Farsi rilasciare un rapporto, compilato e firmato dall incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, sottoscriverne copia per ricevuta ed allegare l originale al libretto di centrale (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 4- bis); come minimo tale rapporto deve essere conforme all allegato H. In caso di vendita o di locazione, consegnare all acquirente o al locatario il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 8). EC672 - Scadenziario degli interventi di manutenzione EC573 - M19_L10_AllH EC573 - M20_L10_VerCentr EC573 - M21_L10_RappInterv (rapporti di verifica e di intervento) EC672 oppure EC573 - M15_L10_LibrCen IMPIANTI CENTRALIZZATI (Potenza nominale complessiva Pn 350 kw) - OBBLIGHI AGGIUNTIVI Effettuare una seconda verifica del solo rendimento di combustione, normalmente a metà del periodo di riscaldamento (DPR 412/93 - art. 11 c. 13). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI e UNI CEI EC672 - Scadenziario delle verifiche periodiche e rapporto di prova oppure EC573 - M22_L10_RappProva 4

6 RESPONSABILITÀ IN PROPRIO: Il proprietario (o l Amministratore) può provvedere in proprio al rispetto delle prescrizioni di legge. In tal caso dovrà affidare le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ad un operatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/90 art. 1 c. 1 lettera c) e, per impianti a gas, anche lettera e) (vedere scheda n. 5). DELEGA AL TERZO RESPONSABILE: Ove non intenda provvedere direttamente, il proprietario (o l Amministratore) ha la facoltà di delegare gli obblighi e le responsabilità di cui sopra ad un terzo (vedere scheda n. 4). SANZIONI: da 1 a 5 milioni di lire, dal 5 al 25 % del costo delle opere. 5

7 2 OCCUPANTE (*) (proprietario che occupa il suo appartamento o inquilino) IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI (Potenza nominale Pn < 35 kw) (*) L occupante, a qualsiasi titolo, dell unità immobiliare subentra, per la durata dell occupazione, alla figura del proprietario nell onere di adempiere agli obblighi previsti dal decreto, limitatamente all esercizio, alla manutenzione dell impianto ed alle verifiche periodiche (DPR 412/93 - art. 11 c. 2). Il legislatore sembra riferirsi ai casi più generali di impianti termici unifamiliari in condominio (con caldaiette unifamiliari a gas) o impianti unifamiliari di case indipendenti. Si ritiene che rientrino in questa disciplina, in quanto diversamente difficilmente collocabili, anche gli impianti con Potenza nominale Pn > 35 kw al servizio di un unica utenza (occupante): può essere questo il caso di locatari di interi stabili con centrale termica propria adibiti per esempio ad uffici, terziario o industriale. Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di impianto (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all allegato G del DPR 412/93: tale libretto deve essere conservato presso l unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 9 e c. 11). NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione e, solo per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90 (art. 11 c. 11). Inviare all ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell impianto contenuta nel libretto di impianto nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto, ristrutturazione di impianto o sostituzione di generatore (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 11). Rispettare il periodo di esercizio annuale, l orario giornaliero e la temperatura massima ambiente (DPR 412/93 - art. 11 c. 7). EC672 - Compilazione automatica del libretto di impianto oppure EC573 - M16_L10_LibrImp Far eseguire le verifiche periodiche riportate sul libretto di impianto con periodicità almeno biennale (DPR 412/93 - art. 11 c. 12). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI e UNI CEI Allegare al libretto di impianto i risultati dei controlli eseguiti sull impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 18). EC672 - Scadenziario delle verifiche periodiche e rapporto di prova oppure EC573 - M22_L10_RappProva EC672 oppure EC573 - M16_L10_LibrImp 6

8 In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DPR 412/93 - art. 11 c. 15). NOTA: Si segnala che il DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 14 ha reso un po più severi i limiti minimi ammissibili del rendimento di combustione dei generatori ad acqua calda, rilevato nel corso delle verifiche. EC573 - M17_L10_TabRend (tabelle dei valori minimi di rendimento) Far eseguire, una volta all anno, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste dall allegato H e secondo norme UNI e CEI (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 4). Farsi rilasciare un rapporto conforme all allegato H, compilato e firmato dall incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, sottoscriverne copia per ricevuta ed allegare l originale al libretto di impianto (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 4-bis). EC672 - Scadenziario degli interventi di manutenzione EC672 - Compilazione automatica dell allegato H oppure EC573 - M19_L10_AllH Al termine dell occupazione, l occupante deve consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 8). Se richiesto dall ente di controllo come procedura di autocertificazione, inviare allo stesso ente apposita dichiarazione, timbrata e firmata dal manutentore, redatta in conformità all allegato H e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme di legge (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 20). EC573 - M18_L10_RispettoNorme EC573 - M19_L10_AllH (dichiarazione di rispetto delle norme) RESPONSABILITÀ IN PROPRIO: L occupante può provvedere sotto la propria responsabilità al rispetto delle prescrizioni di legge. In tal caso dovrà affidare le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ad un operatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/90 art. 1 c. 1 lettere c) - e) (vedere scheda n. 5). DELEGA AL TERZO RESPONSABILE: Ove non intenda provvedere direttamente, l occupante può delegare, in forma scritta, gli obblighi di cui sopra al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell impianto, che assume pertanto il ruolo di Terzo Responsabile: tale soggetto deve ovviamente possedere i requisiti previsti dalla Legge 46/90 art. 1 c. 1 lettere c) - e) (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 8) (vedere scheda n. 6). L occupante mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative all esercizio dell impianto: rispetto del periodo di esercizio annuale, dell'orario giornaliero e della temperatura massima ambiente (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 8). SANZIONI: da 1 a 5 milioni di lire, dal 5 al 25 % del costo delle opere. 7

9 3 PROPRIETARIO NON OCCUPANTE Il proprietario che affitta l unità immobiliare deve assicurarsi che gli impianti siano conformi alle norme di legge e deve consegnare all inquilino copia della relativa documentazione tecnica e amministrativa (Legge 46/90 - DPR 447/91 - art. 9 c. 3). Deve provvedere, su segnalazione del responsabile della manutenzione (occupante o Terzo Responsabile), alle eventuali esigenze di manutenzione straordinaria. È buona norma che il proprietario informi l inquilino sugli obblighi che gli competono in merito all esercizio e alla manutenzione degli impianti, facendone menzione nel contratto di locazione. 8

10 4 TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI (Potenza nominale Pn kw) Il Terzo Responsabile è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario o dall Amministratore ad assumere la responsabilità dell esercizio, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. È questo il caso di impianti aventi potenza nominale > 35 kw: impianti condominiali, impianti ad uso industriale e terziario, impianti al servizio di edifici pubblici o ad uso pubblico. REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (Pn kw) - Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Legge 46/90 - art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) e deve comunque avere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa (DPR 412/93 - art. 1 c. 1 lettera o). - Non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge 46/90, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 1). - Non può fornire energia (*) per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell ambito di un contratto di servizio energia (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 1). NOTA (*): Alcuni operatori ritengono che, per le stesse ragioni che ispirano la prescrizione di legge, il Terzo Responsabile non debba essere un venditore di materiali per riscaldamento. Predisporre in forma scritta l atto di assunzione di EC573 - M14_L10_AssProprietario responsabilità (che lo espone tra l altro alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 10/91 - art. 34 c. 5) e consegnarne copia al proprietario (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 1). Comunicare la nomina di Terzo Responsabile entro EC573 - M11_L10_AssIncarico sessanta giorni all ente di controllo (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 6). Comunicare all ente di controllo eventuali revoche o EC573 - M12_L10_RinIncarico dimissioni dall incarico di Terzo Responsabile, nonchè EC573 - M13_L10_VarImpianto variazioni di consistenza o di titolarità dell impianto (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 6). Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di centrale (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all allegato F del DPR 412/93: tale libretto deve essere conservato presso l edificio in cui è collocato l'impianto termico (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 9 e c. 11). NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90 (art. 11 c. 11). EC672 - Compilazione automatica del libretto di centrale oppure EC573 - M15_L10_LibrCen 9

11 Inviare all ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell impianto contenuta nel libretto di centrale nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto o ristrutturazione di impianto (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 11). Rispettare il periodo di esercizio annuale, l orario giornaliero e la temperatura massima ambiente (DPR 412/93 - art. 11 c. 7). Esporre una tabella con indicazione del periodo annuale di esercizio, dell orario di attivazione giornaliera e delle generalità del responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto (DPR 412/93 - art. 9 c. 8). Eseguire le verifiche periodiche riportate sul libretto di centrale almeno una volta all anno, normalmente all inizio del periodo di riscaldamento (DPR 412/93 - art. 11 c. 12). Deve essere compilato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI e UNI CEI Allegare al libretto di centrale i risultati dei controlli eseguiti sull impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 18). In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DPR 412/93 - art. 11 c. 15). NOTA: Si segnala che il DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 14 ha reso un po più severi i limiti minimi ammissibili del rendimento di combustione dei generatori ad acqua calda, rilevato nel corso delle verifiche. EC573 - M23_L10_TabImpianto (tabella dell impianto termico) EC672 - Scadenziario delle verifiche periodiche e rapporto di prova oppure EC573 - M22_L10_RappProva EC672 oppure EC573 - M15_L10_LibrCen EC573 - M17_L10_TabRend (tabelle dei valori minimi di rendimento) Eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto termico (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 4): - seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell impianto (*); - seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici); - seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; - i controlli minimi di cui all allegato H devono essere EC672 - Scadenziario degli interventi di manutenzione 10

12 effettuati almeno una volta all anno. NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l obbligo da parte dell impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90, anche le istruzioni per l uso e la manutenzione dell impianto realizzato. Rilasciare un rapporto, compilato e firmato dall incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, firmato per ricevuta dal proprietario o dall Amministratore ed allegare l originale al libretto di centrale (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 4-bis); come minimo tale rapporto deve essere conforme all allegato H. EC573 - M19_L10_AllH -M20_L10_VerCentr EC573 - M21_L10_RappInterv (rapporti di verifica e di intervento) In caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale Terzo Responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 11). IMPIANTI CENTRALIZZATI (Potenza nominale complessiva Pn 350 kw) - REQUISITI e OBBLIGHI AGGIUNTIVI REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (Pn 350 kw) - Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Legge 46/90 - art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) e deve comunque avere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa (DPR 412/93 - art. 1 c. 1 lettera o). - Iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria oppure iscrizione ad elenchi equivalenti dell Unione Europea oppure certificazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 (quest ultima sembra essere, allo stato attuale, l unica opzione disponibile); in ogni caso deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell impianto a lui affidato (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 3). - Non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge 46/90, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 1). - Non può fornire energia (*) per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell ambito di un contratto di servizio energia (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 1). NOTA (*): Alcuni operatori ritengono che, per le stesse ragioni che ispirano la prescrizione di legge, il Terzo Responsabile non debba essere un venditore di materiali per riscaldamento. 11

13 Effettuare una seconda verifica del solo rendimento di combustione, normalmente a metà del periodo di riscaldamento (DPR 412/93 - art. 11 c. 13). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI e UNI CEI EC672 - Scadenziario delle verifiche periodiche e rapporto di prova oppure EC573 - M22_L10_RappProva SANZIONI: da 1 a 5 milioni di lire, dal 5 al 25 % del costo delle opere. Alla luce di quanto sopra si rileva che le competenze necessarie per svolgere efficacemente il ruolo di Terzo Responsabile sono particolarmente ampie ed articolate: si tratta infatti di competenze multi-disciplinari che difficilmente possono essere possedute da una sola persona. A tale proposito rimandiamo alle considerazioni conclusive riportate al paragrafo 8. 12

14 5 MERO MANUTENTORE È questo il caso in cui la responsabilità viene mantenuta da altri (proprietario, occupante, Amministratore...) che affidano le operazioni di manutenzione ad uno o più operatori aventi i requisiti previsti dalle normative vigenti (Legge 46/90 - art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) (esempio: manutentore generico, tecnico del servizio assistenza di componenti dell impianto, bruciatorista, ecc...). È buona norma che i compiti assegnati a ciascun operatore siano esattamente definiti dal responsabile della manutenzione e riportati in un apposito incarico/contratto. REQUISITI DEL MANUTENTORE Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Legge 46/90 - art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 8). Eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto termico (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 4): - seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell impianto (*); - seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici); - seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; - i controlli minimi di cui all allegato H devono essere effettuati almeno una volta all anno. NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l obbligo da parte dell impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90, anche le istruzioni per l uso e la manutenzione dell impianto realizzato. Eseguire le verifiche periodiche riportate sul libretto di impianto o sul libretto di centrale con la periodicità prevista dal DPR 412/93 - DPR 551/99 (DPR 412/93 - art. 11 c. 12). Deve essere compilato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI e UNI CEI Rilasciare un rapporto, compilato e firmato dall incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, firmato per ricevuta dal proprietario, dall Amministratore o dall occupante (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 4- bis); come minimo tale rapporto deve essere conforme all allegato H. SANZIONI: da 1 al 5 % del costo delle opere. EC672 - Scadenziario degli interventi di manutenzione EC672 - Scadenziario delle verifiche periodiche e rapporto di prova oppure EC573 - M22_L10_RappProva EC573 - M19_L10_AllH -M20_L10_VerCentr - M21_L10_RappInterv (rapporti di verifica e di intervento) 13

15 6 MANUTENTORE CHE ASSUME L INCARICO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI (Potenza nominale Pn < 35 kw) Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw, l occupante, ove non intenda provvedere direttamente, può delegare, in forma scritta, gli obblighi di sua competenza al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell impianto, che assume pertanto il ruolo di Terzo Responsabile: tale soggetto deve possedere i requisiti previsti dalla Legge 46/90 art. 1 c. 1 lettere c) - e) (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 8). In questo caso l occupante mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative all esercizio dell impianto: rispetto del periodo di esercizio annuale, dell'orario giornaliero e della temperatura massima ambiente (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 8). REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (Pn < 35 kw) - Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Legge 46/90 - art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) e deve comunque avere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa (DPR 412/93 - art. 1 c. 1 lettera o). - Non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge 46/90, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 1). - Non può fornire energia (*) per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell ambito di un contratto di servizio energia (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 1). NOTA (*): Alcuni operatori ritengono che, per le stesse ragioni che ispirano la prescrizione di legge, il Terzo Responsabile non debba essere un venditore di materiali per riscaldamento. Predisporre in forma scritta l atto di assunzione di responsabilità (che lo espone tra l altro alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 10/91 - art. 34 c. 5) e consegnarne copia al proprietario (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 1). Comunicare la nomina di Terzo Responsabile entro sessanta giorni all ente di controllo (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 6). Comunicare all ente di controllo eventuali revoche o dimissioni dall incarico di Terzo Responsabile, nonchè variazioni di consistenza o di titolarità dell impianto (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 6). Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di impianto (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all allegato G del DPR 412/93: tale libretto deve essere conservato presso l unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 9 e c. 11). NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione e, solo per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90 (art. 11 c. 11). EC573 - M14_L10_AssProprietario EC573 - M11_L10_AssIncarico EC573 - M12_L10_RinIncarico EC573 - M13_L10_VarImpianto EC672 - Compilazione automatica del libretto di impianto oppure EC573 - M16_L10_LibrImp 14

16 Inviare all ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell impianto contenuta nel libretto di impianto nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto, ristrutturazione di impianto o sostituzione di generatore (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 11). Eseguire le verifiche periodiche riportate sul libretto di impianto con periodicità almeno biennale (DPR 412/93 - art. 11 c. 12). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI e UNI CEI Allegare al libretto di impianto i risultati dei controlli eseguiti sull impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 18). EC672 - Scadenziario delle ve-rifiche periodiche e rapporto di prova oppure EC573 - M22_L10_RappProva In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DPR 412/93 - art. 11 c. 15). NOTA: Si segnala che il DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 14 ha reso un po più severi i limiti minimi ammissibili del rendimento di combustione dei generatori ad acqua calda, rilevato nel corso delle verifiche. EC573 - M17_L10_TabRend (tabelle dei valori minimi di rendimento) Eseguire, una volta all anno, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste dall allegato H e secondo norme UNI e CEI (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 4). Rilasciare e firmare un rapporto conforme all allegato H, firmato per ricevuta dall occupante ed allegare l originale al libretto di impianto (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 4-bis). In caso di rescissione contrattuale, consegnare all occupante o all eventuale Terzo Responsabile subentrante il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 8). Se richiesto dall ente di controllo come procedura di autocertificazione, inviare allo stesso ente apposita dichiarazione, timbrata e firmata dal manutentore, redatta in conformità all allegato H e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme di legge (DPR 412/93 - DPR 551/99 - art. 11 c. 20). SANZIONI: da 1 a 5 milioni di lire, dal 5 al 25 % del costo delle opere. EC672 - Scadenziario degli interventi di manutenzione EC672 - Compilazione automatica dell allegato H oppure EC573 - M19_L10_AllH EC573 - M18_L10_RispettoNorme EC573 - M19_L10_AllH (dichiarazione di rispetto delle norme) 15

17 7 STUDIO TECNICO DI ASSISTENZA ALL AMMINISTRATORE In considerazione dei compiti che la legge e la norma UNI assegnano all Amministratore (vedere scheda n.1) si ritiene che questi non possa esimersi da un accurata assistenza di un tecnico della sicurezza e della corretta gestione dell energia (vedere anche le considerazioni conclusive riportate al paragrafo 8). 7.1 CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ Questo caso prevede che lo studio tecnico che assiste l Amministratore assuma l incarico di Terzo Responsabile (vedere compiti e requisiti nella scheda n. 4). Si tratta della situazione auspicabile per le maggiori garanzie di sicurezza e corretta gestione dell energia, come illustrato nelle considerazioni conclusive del presente opuscolo, riportate al paragrafo 8. SANZIONI: In questo caso lo studio tecnico che assume l incarico di Terzo Responsabile è anche il destinatario delle eventuali sanzioni amministrative (da 1 a 5 milioni di lire, dal 5 al 25 % del costo delle opere). 7.2 SENZA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ In questo caso si suppone invece che la responsabilità rimanga all Amministratore che deve avere fiducia illimitata dello studio tecnico a cui si affida. Lo studio tecnico, che riveste in questo caso il ruolo di consulente, deve curare che siano eseguiti tutti i compiti a carico dell Amministratore, elencati nella scheda n. 1. È particolarmente importante definire meticolosamente la ripartizione dei compiti fra Amministratore e consulente affinché nessuno dei compiti previsti risulti non eseguito. Le operazioni di manutenzione possono essere affidate con un contratto di manutenzione periodica ad operatori aventi i requisiti di legge (vedere scheda n. 5). SANZIONI: In questo caso le eventuali sanzioni amministrative (da 1 a 5 milioni di lire, dal 5 al 25 % del costo delle opere) sono a carico dell Amministratore. L Amministratore può tuttavia prevedere con apposito contratto che le sanzioni siano trasferite al consulente, qualora per sua colpa vengano erogate. 16

18 8 IN CONCLUSIONE, QUALCHE RIFLESSIONE PER UNA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PIÙ CONFORME AGLI INTERESSI DEI CITTADINI Gli operatori del settore hanno sperato che il DPR 551/99 facesse chiarezza su questo importante argomento. Purtroppo sono stati delusi: occorre pertanto parlarne. PREMESSA Tutti gli operatori del settore conoscono le Leggi 46/90 - Norme per la sicurezza degli impianti e 10/91 - Titolo I - Norme in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico, ecc. e ne condividono senza riserve le finalità. Pochi sono invece d accordo sui contenuti, sulla loro chiarezza e sulla loro efficacia. La Legge 46/90, il suo regolamento di applicazione, il DPR 447/91, le modifiche alla legge ed al regolamento disposte dal DPR 393/94 e le disposizioni integrative del DPR 218/98, le norme UNI ed UNI-CIG, oltre ad una serie infinita di leggi e decreti legge di proroga, costituiscono un impianto eccessivamente complesso per essere compreso da chi deve dedicare qualche tempo anche al proprio lavoro. Del pari, la Legge 10/91, regolamentata solo parzialmente, a distanza di dieci anni, dal pessimo DPR 412/93, modificato dall ancor peggiore DPR 551/99, a loro volta supportati da una serie di norme UNI completamente slegate dal mondo del lavoro degli operatori del settore, risulta praticamente inapplicabile e di fatto quasi totalmente inapplicata. Questi provvedimenti (i due DPR) dimenticano fra l altro di regolamentare il risparmio energetico; si mettono invece in concorrenza con la Legge 46/90 e con le norme UNI-CIG prescrivendo una serie di regole di sicurezza tali da creare il massimo della confusione. Molti sono quindi gli aspetti che meriterebbero approfondimenti e riflessioni. In questa sede vorremmo però limitarci, per concretezza, ad una questione solo apparentemente marginale, per il suo notevole impatto sugli interessi degli utenti e degli operatori del settore: il terzo responsabile. LA LEGGE Vale la pena di ricordare che il termine trae origine dall art. 31 della Legge 10/91, che recita: " " " 1. Durante l esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo che se ne assuma la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI omissis " " " I REGOLAMENTI Di fronte a tanta chiarezza, il lettore si aspetterebbe, se mai, che da un regolamento venissero indicate con maggior precisione le vigenti leggi in materia contenenti limiti ai rendimenti ed ai consumi tali da produrre un miglioramento degli impianti ed una riduzione dei consumi. Si aspetterebbe ancora che venissero chiariti con precisione gli strumenti e le competenze professionali necessarie per raggiungere gli obiettivi che la legge con grande chiarezza si propone. 17

19 Niente di tutto questo invece! I regolamenti hanno indicato limiti ai soli rendimenti di combustione e tanto bassi anche questi, da non incidere minimamente sulla situazione esistente. L esercizio e la manutenzione sono stati invece regolamentati in un modo meticoloso e difficile da comprendere, soprattutto nelle finalità, data la miriade di banali regole e regolette: come se la formazione tecnica in materia dipendesse solo da queste e non da anni di studio e dall esperienza sul campo. Le competenze necessarie sono state invece espresse nel modo più vago, tale da non costituire, in pratica, una prescrizione: In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell impianto o degli impianti a lui affidati. I RISULTATI Si potrebbe pensare che i nostri giudizi siano troppo severi, o che, forse, esistano delle ragioni che giustificano una regolamentazione del genere. Verifichiamo allora gli effetti prodotti da queste norme, rilevati su un notevole numero di impianti privati che il nostro lavoro ci porta a visitare. Gli operatori che con maggiore frequenza hanno assunto l incarico di terzo responsabile, nella presunzione del rispetto della vigente regolamentazione, sono i bruciatoristi, gli idraulici e gli installatori (termine questo che comprende una grande varietà di aziende, anche di notevole capacità tecnica). L incarico è spesso assunto a voce, senza alcun documento scritto. In armonia con questa irregolarità, si vedono spesso libretti di centrale in bianco o con qualche annotazione marginale. Qualche sostituzione di componenti (generatori, pompe, centraline climatiche, ecc.) effettuate di solito senza l osservanza delle prescrizioni di legge (denuncia all ISPESL, allegato C, ecc.). Frequentissime le situazioni di irregolarità nei confronti della normativa vigente, spesso aggravate o provocate proprio dal terzo responsabile. Praticamente inesistenti gli interventi organici capaci di ridurre drasticamente i consumi. Generatori di potenza quadrupla rispetto al fabbisogno vengono sostituiti con generatori di pari potenza. Pompe di potenza già esagerata vengono sostituite con altre di potenza anche superiore, nella speranza di correggere qualche sbilanciamento; e così via. Aumentano i costi, ma il consumo energetico rimane pressoché invariato. Viene da pensare che lo scopo dei regolamenti sia proprio questo. Nel qual caso tutto a posto; ma ci ostiniamo a non crederlo. Ed allora i conti non tornano: troppi impianti sono tuttora insicuri ed i consumi sono ancora troppo elevati. Basti considerare che i consumi per riscaldamento sono più che raddoppiati dal 70 ad oggi per dimostrare l inefficacia dei provvedimenti legislativi da allora vigenti. GLI AUSPICI D altra parte gli obiettivi che la suddetta normativa regolamentare si propone di raggiungere: sicurezza, riduzione dei consumi e tutela dell ambiente, sono troppo importanti e condivisi per essere messi in forse o addirittura vanificati dal disordine normativo. Come può allora un proprietario (o amministratore), che è il destinatario di una miriade di norme, fra cui la Legge 46/90, la Legge 10/91, e relativi regolamenti, le norme UNI, UNI-CIG e CEI, ed altre ancora, osservarle, non solo formalmente, delegando la responsabilità ad un qualsiasi personaggio, ma nella sostanza, in modo da conferire all edificio di proprietà o amministrato quelle caratteristiche doverose di sicurezza, autonomia, risparmio energetico ed igiene ambientale di cui ogni utente ha diritto? 18

20 LE COMPETENZE Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto individuare le competenze necessarie, che sono particolarmente ampie ed articolate, ed i requisiti richiesti dalla legge. A titolo esemplificativo, occorrono buone conoscenze degli argomenti di seguito elencati. Normativa Occorre innanzitutto una buona conoscenza della normativa vigente: leggi, decreti, norme UNI e UNI-CEN, CEI. I data base e gli scaffali di un ufficio sufficientemente informato, contengono diverse migliaia di pagine di normativa regolamentare e tecnica. Misure L effettuazione di misure affidabili (di temperatura, di composizione dei gas combusti, di umidità, di presenza di inquinanti, misure elettriche, ecc.) richiedono conoscenze di laboratorio e richiedono la disponibilità e l uso di strumenti affidabili e tarati. I risultati devono essere espressi come richiesto dalla relativa normativa. Le misure effettuate da tecnici incompetenti, con strumenti non tarati e di cui non si conoscono le caratteristiche di incertezza, anche se stampate sulle strisce di carta dello strumento, sono solo numeri che possono indurre a comportamenti errati. Combustione, apparecchi e camini Per ottenere un buon rendimento di combustione, occorre una buona conoscenza degli apparecchi (bruciatori e caldaie), del processo chimico di combustione e dei camini. Solo di recente ci si è accorti che i camini sono macchine termiche che richiedono determinate temperature dei fumi per garantire un tiraggio sufficiente. Sull onda dell entusiasmo per il risparmio energetico sono stati spesso costruiti generatori per impianti autonomi non più compatibili, per la bassa temperatura dei fumi, con i camini esistenti. Diagnosi energetica La manutenzione straordinaria finalizzata alla riduzione del consumo energetico risulta impossibile senza una buona capacità diagnostica, che a sua volta richiede di sapersi orientare in quella selva di norme applicative della Legge 10/91 (la serie UNI e seguenti) distinguendo le parti sane dagli errori. La quale cosa è possibile solo con una approfondita esperienza applicativa. Va poi ricordato che le esigenze di manutenzione non si limitano al solo rendimento di combustione, ma che occorre salvaguardare i quattro rendimenti medi stagionali di emissione, regolazione, distribuzione e produzione definiti dalla norma UNI 10348: le norme UNI Conduzione e controllo e UNI Controllo e manutenzione, si riferiscono infatti a tutto l impianto di riscaldamento e prevedono la manutenzione di tutte le sue parti componenti (corpi scaldanti, regolazioni, valvole, vasi di espansione, dispositivi di sicurezza, ecc.). A proposito: quanti terzi responsabili si ricordano di verificare la buona equilibratura dell impianto, per ripristinarla, ove del caso, in conformità con la norma UNI Impianti di riscaldamento - Metodi di equilibratura? Capacità progettuali e conoscenze impiantistiche Per la simulazione ed il confronto economico dei possibili investimenti per interventi di risparmio energetico occorrono solide capacità progettuali. Occorre infatti individuare le opere necessarie attraverso veloci progetti di massima, corredati dei relativi costi di preventivo. Sicurezza L adeguamento dell impianto alle vigenti norme di sicurezza richiede una particolare esperienza. L interpretazione delle norme non può essere solo formale: occorre garantire una sicurezza totale e positiva tenendo in debita considerazione il costo dell adeguamento. Benessere ed igiene ambientale Le modalità di regolazione e di conduzione dell impianto, oltre alle sue caratteristiche intrinseche, influenzano in modo determinante il benessere e l igiene ambientale degli spazi abitati. 19

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