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1 TRACCIA N. 1 Caio, cliente da anni della banca X riferisce di aver versato alla stessa, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti fra il 1994 e il 2008, l importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extralegale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente. Il candidato assunte le vesti del difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla eventuale prescrizione dell indebito, sull anatocismo e sulla pattuizione inerente tasso di interesse passivo. SVOLGIMENTO Il caso oggetto della odierna disamina riguarda l'analisi della posizione del sig. Caio, il quale riferisce di aver versato all'istituto bancario X, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti fra il 1994 e il 2008, l importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extralegale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente. Bisogna a questo punto considerare l'opinione della più recente giurisprudenza in merito al tema degli interessi anatocistici, con particolare riferimento alla azione volta alla loro ripetizione. Giova premettere che il fenomeno anatocistico consiste nella produzione d interessi da parte d interessi già scaduti, per cui gli interessi maturati vengono imputati ex abrupto a capitale, con la conseguenza che nel successivo periodo di computazione degli interessi questi si calcolano relativamente ad un importo capitale costituito dalla misura originaria incrementata da quella degli interessi già maturati (donde il termine capitalizzazione). L art c.c, prevede un divieto generale di anatocismo ed allo stesso tempo stabilisce delle deroghe di natura eccezionale, data l imperatività della disposizione stessa. Invero, il Codice attuale considera con sfavore tale fenomeno ed esclude, in generale, che gli interessi scaduti possano produrre, a loro volta, interessi ulteriori (c.d. interessi composti ). Nondimeno, il divieto di anatocismo non ha una portata assoluta, in quanto l art c.c. prevede talune eccezioni, idonee a limitarne l operatività. In primis, infatti, gli interessi scaduti possono produrre interessi ulteriori: a) quando sia stata proposta una domanda giudiziale in tal senso (Cass., , n Cfr. anche Cass., sez. un., , n , in I Contratti, 1999, 227). b) per effetto di convenzione tra le parti, posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. Ciò premesso, l art del c.c. e, si apre significativamente con l inciso salvo usi contrari, che circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. In sede di esegesi della predetta norma, le sentenze (Cass. n. 2374/99, Cass. n. 3096/99, Cass. n. 3845/99) della primavera del 1999, disattendendo le pronunzie del ventennio precedente (Cass. n. 6631/81; Cass. n /83; Cass. n. 4920/87; Cass. n. 3804/88; 2444/89; Cass. n. 7575/92; Cass. n. 9227/95; Cass. n. 3296/97; Cass. n /98), hanno enunciato il principio innovativo per cui gli usi contrari, idonei ex articolo 1283 c.c. a derogare il precetto in esso contenuto, sono solo gli usi normativi strictu sensu; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui previsione ed, inserzione nelle condizioni generali di contratto, risponde ad un uso meramente negoziale, con conseguente soggezione al divieto di cui al citato art Peraltro, la dottrina ha evidenziato come anche il riconoscimento della valenza giuridica di uso negoziale non possa rispondere ad alcun automatismo, potendo le Norme Uniformi Bancarie al più fare presumere l esistenza di conformi clausole d uso. Come condivisibilmente evidenziato dai giudici di legittimità, l assenza di 1

2 normatività è strettamente legata alla genesi delle norme bancarie uniformi, predisposte da un associazione di categoria preordinata alla tutela degli interessi esclusivi delle banche (A.B.I.) Né a diverse conclusioni è possibile pervenire, per l appunto, per la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca, ancorché la clausola stessa possa, in relazione ad uno specifico contratto, essere dichiarata conforme alle norme bancarie uniformi (giacché anche queste costituiscono usi negoziali). Nel senso della nullità della convenzione di capitalizzazione trimestrale dell interesse composto, per violazione degli artt e c.c., si confrontino, tra le altre: Cass., , n ; Cass., sez. I, , n ; Cass., sez. I, , n. 4498; Cass., sez. I, , n. 4490; Cass., sez. I, , n. 1281; Cass., sez. I, , n ; Cass., sez. III, , n. 3096;. Dunque, la declaratoria di nullità delle clausole bancarie anatocistiche si pone quale conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La premessa maggiore di tale ragionamento è costituita dall affermazione che gli «usi contrari», suscettibili di derogare al precetto dell articolo 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all articolo 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri «usi normativi», di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus). Ripetizione che deve essere accompagnata dalla convinzione che si tratti di un comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis) (Cass., sez. un., , n , cit.). Per contro, la premessa minore può essere individuata nella constatazione che dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che si auspicava fossero esistenti nell ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell associazione di categoria. Moduli insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l opinio juris ac necessitatis, se non altro per l evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente (Cass., sez. un., , n , cit.). Orbene, dopo le svolta giurisprudenziale del 1999 (Cass. n. 2374/99, Cass. n. 3096/99, Cass. n. 3845/99), al fine di limitare la portata nel tempo della pronuncia della Suprema Corte, si era sostenuto che la giurisprudenza del 99 avesse correttamente accertato l inesistenza attuale, ma erroneamente escluso l esistenza pregressa della consuetudine de qua. Ed a sostegno di tale assunto si invocavano i seguenti argomenti. In primo luogo, l opinio iuris della prassi di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente era stata esclusa dalla Suprema Corte assumendo il quadro normativo più recente, quale evolutosi a partire dai primi anni 90 anche in ottemperanza alle sollecitazioni provenienti dall ordinamento comunitario. Si affermava che il suddetto quadro non era retrodatabile, per le sue peculiari caratteristiche contenutistiche e scelte di tutela dell utente del sistema bancario, all epoca in cui, in un contesto radicalmente diverso, quella prassi si era instaurata con adesione degli utenti dei servizi bancari, i quali ne avrebbero pienamente presupposto la normatività. D altronde, dell insuperabile valenza retroattiva dell accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito ben consapevole anche il legislatore, il quale nell intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito ha dettato, nel comma 3 dell articolo 25 del già citato d.lgs. 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare generale validità ed efficacia sanante alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25. Peraltro, la normativa de qua ha devoluto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il ruolo di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi già scaduti nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria con l obbligo, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia attivi che passivi. Dunque, il Governo demandava al CICR il compito di elaborare una regolamentazione specifica della problematica anatocistica, e ciò con efficacia per il futuro e, contestualmente, con l art. 120, 3 comma, 2

3 t.u.b., sanciva la validità dei contratti già stipulati. Ne conseguiva l irragionevole impossibilità per la clientela di agire ai fini della ripetizione dell indebito. Orbene, come noto, l art. 25 d.lgs n. 342, recante modifiche all art. 120 d.lgs n. 385 (t.u.b.), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, relativamente al solo 3 comma, con sentenza n. 425 del , per eccesso di delega e conseguente violazione dell articolo 77 Cost., con una pronuncia che, probabilmente, si è voluta soffermare, deliberatamente, sulla disamina dei soli profili formali di incostituzionalità. Venendo poi ai profili più propriamente processuali della vicenda è bene evidenziare come, laddove il correntista voglia esercitare l azione di ripetizione, la prescrizione è decennale in virtù di quanto previsto dall art c.c., e non quinquennale. Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza, non può farsi riferimento, infatti, né alla prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di obbligazione derivante dalla legge (2033 c.c.), e non da obbligazione ex delicto, né al termine di cinque anni previsto dall art. 2948, n. 4, c.c., che riguarda esclusivamente la domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, e non la diversa domanda di restituzione di parte degli stessi in quanto indebitamente corrisposti. Come evidenziato dalle Sezioni Unite del , per quanto il contratto di apertura di credito, così come il contratto di deposito, ecc., siano connotati dall esecuzione ripetuta di più prestazioni, essi conservano il loro carattere unitario, rappresentando la serie di versamenti, prelievi ed accreditamenti mere variazioni quantitative dell unico originario rapporto. Invero, l unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario, come, condivisibilmente, precisato dalle Sezioni Unite non è circostanza di per sé sufficiente al fine d individuare, nella chiusura del conto, il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione del diritto alla ripetizione d indebito che spetti, eventualmente, al correntista nei confronti della banca. Dunque, il singolo pagamento costituisce un indebito ex latere accipientis sin dal momento in cui lo stesso è posto in essere; con conseguente immediato sorgere del diritto di agire in ripetizione. Afferma espressamente la Suprema Corte che perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Orbene evidenzia la Suprema Corte nella pronuncia citata il pagamento, per dar vita ad un eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l accipiens); e lo si può dire indebito e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell art c.c. quando difetti di una idonea causa giustificativa. Dunque, non può, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Peraltro, le medesime conclusioni in punto di decorrenza del dies a quo, per l esercizio dell azione di ripetizione, sono estendibili laddove il carattere indebito derivi non dalla mera assenza del titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale, ma dalla nullità dello stesso. Da ciò, la necessità di individuare, alla stregua dei principi generali, nonché della disciplina di settore, quando il versamento del correntista costituisca un pagamento che possa essere definito indebito. Per quanto riguarda, in special modo, l apertura di credito (quale tipologia contrattuale di peculiare diffusione), essa, come si evince dal combinato disposto degli artt e 1843 c.c., si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro. Il cliente, per l intera durata del rapporto, può utilizzare tale somma anche in più riprese, ripristinandone in tutto o in parte, la disponibilità, eseguendo versamenti e conseguenti ulteriori prelevamenti, entro il limite complessivo del credito accordatogli. Orbene, come evidenzia condivisibilmente la sentenza delle Sezioni Unite, se, pendente l apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l eventuale azione di ripetizione d indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Diversa è l ipotesi in cui, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato prelevamenti, così come versamenti. In tal caso, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l effetto 3

4 di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire scoperto ) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell accreditamento. Non si verifica, per contro, la suddetta condizione in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. In tale ipotesi, il versamento non ha funzione solutoria del mutuo, bensì di mera riespansione della misura dell affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. In tal caso, la fattispecie dell adempimento, sub specie di pagamento, sarà configurabile soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia preteso e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi somme e competenze non dovute. Pertanto, in armonia con i principi generali in materia di adempimento e di ripetizione d indebito, e con quelli relativi alla causa del contratto de quo, la decorrenza della prescrizione deve essere individuata: a) nel versamento (nell ipotesi di conto in passivo, senza affidamento, così come di superamento del limite affidato); b) nella chiusura del rapporto (quando non siano effettuati versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento, effettuato in pendenza di rapporto, abbia funzione meramente ripristinatoria dell affidamento). Per contro la decorrenza della prescrizione non può essere individuata nella mera annotazione in conto in luogo del pagamento. Infatti, l annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell annotazione, avvedutosi dell illegittimità dell addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo se al conto accede un apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Le Sezioni Unite del , quindi, operano una ben chiara distinzione tra atti ripristinatori della provvista e atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca. Invero, la pronunzia, nell individuare un correttivo (la decorrenza della prescrizione in pendenza di rapporto) alla regola individuata in sede interpretativa della necessaria decorrenza del dies a quo dal pagamento eseguito al termine del rapporto, ha avuto il merito di ricostruire i principi della materia, riconducendo a sistema gli approdi giurisprudenziali in materia di prescrizione dell azione di ripetizione. Nondimeno, va dato atto del nuovo intervento del legislatore con l art. 2 comma 61 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (c.d. Milleproroghe), convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011 con cui si è, attraverso un criticato intervento di interpretazione autentica, retrodatato l inizio della prescrizione dalla singola annotazione in conto di addebiti e versamenti. Tuttavia va rilevato come la norma sia stata espunta ex tunc dall ordinamento per effetto della pronuncia della Consulta, Corte cost., , n. 78, che ha disatteso ogni tentativo di interpretazione ortopedica della stessa. Invero, la sentenza della Corte Costituzionale, sostanzialmente, condivide le censure mosse dai giudici remittenti secondo cui il legislatore, nel caso di specie, avrebbe violato i limiti interni all esercizio del suo potere di interpretazione autentica. Alla luce di quanto esposto, è necessario trarre le opportune conclusioni da rendere al sig. Caio: in particolare va evidenziato che l'applicazione dell'anatocismo operato in contrasto alla norma imperativa dell'art c.c., genera ex artt e 1419 c.c. la nullità parziale della clausola che prevede gli interessi. Di conseguenza il contratto bancario stipulato viene integrato, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., dalla norma dispositiva di cui all'art c.c. che prevede l'applicazione degli interessi senza alcun tipo di capitalizzazione al saggio legale. Pertanto gli interessi andranno ricalcolati secondo le modalità su indicate, a partire dall'apertura del rapporto di conto corrente e fino alla chiusura dello stesso. 4

5 Quanto affermato è stato espressamente confermato dalla pronuncia della Corte Costituzionale con cui si è stabilito che: il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni effettuate dal correntista dall'apertura del conto alla sua chiusura avvenuta nel Infine va rilevato come emerga dalla traccia la pattuizione di tassi di interessi ultralegali al riguardo soccorre l'ultimo comma dell'art c.c, il quale prescrive che solo una convenzione scritta può prevedere interessi a tasso ultra legale, in difetto si applica il tasso previsto dalla legge. Elemento cruciale per determinare la legittimità dei citati interessi attiene dunque alla verifica dell'esistenza di un patto scritto in cui cliente e banca abbiano previsto di comune accordo il tasso derogatorio. Si tratta di un'ipotesi di forma scritta ad substantiam, pertanto la sua assenza determinerà la nullità della clausola ( Cass., Civ.,11 gennaio 2006, n. 266). Per ciò che attiene alla pattuizione di interessi passivi, l'art.1284 c.c. recita: "Allo stesso saggio (legale) si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale". La L.154/1992, prima (artt ), ed il T.U. bancario n. 385 del 1993, poi, hanno introdotto obblighi generali di pubblicità e di pattuizione scritta delle condizioni contrattuali in materia bancaria e finanziaria, sancendo la nullità delle clausole di mero rinvio agli usi, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi, condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, con un meccanismo di integrazione ex lege della clausola nulla, e stabilendo anche la necessità di comunicazioni specifiche al cliente - nei contratti di durata in cui sia stato convenuto, in una apposita clausola contrattuale, specificamente sottoscritta dal cliente, l'esercizio, da parte della banca, dello ius variandi dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni - delle variazioni a lui sfavorevoli, con diritto di recesso del medesimo cliente (art.118). Lo ius variandi è stato comunque introdotto legislativamente solo con l'art.4 L.154/1992 (prima vi era solo di disposto di cui all'art.1283 c.c.). Viene quindi, con detta normativa, definitivamente sancita la nullità delle clausole per relationem determinative degli interessi ultralegali. La Corte di Cassazione è intervenuta in diverse pronunce sulla problematica relativa alle clausole di mero rinvio agli usi di piazza, contenute nei contratti stipulati antecedentemente alla L.154/1992 ed al T.U. 385/1993 ed ancora in essere. All'art.7 delle norme generali regolanti il rapporto, riportate nel contratto, era infatti previsto che "gli interessi dovuti dal correntista, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura". Secondo l'orientamento oggi prevalente, la convenzione relativa agli interessi (nel regime anteriore alla L.154/192) deve ritenersi correttamente stipulata, ex art.1284 c.c., solo quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri, anche estrinseci rispetto al documento negoziale, univoci ed oggettivamente indicati, essendo nulla la clausola, delle condizioni generali di contratto, contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza", ove non coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari che garantiscano, sin dall'atto della costituzione del rapporto, la totale assenza di discrezionalità nell'apprensione ed utilizzo del dato, vale a dire la misura del saggio. In ogni caso tali clausole, stipulate anteriormente all'entrata in vigore della L.154/1992, sono divenute improduttive di ulteriori effetti, a partire dal 9/7/1992, data di entrata in vigore della nuova normativa, implicante espressamente la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, in quanto tale disciplina innovativa, se non incide sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, per i principi regolanti le successioni delle leggi nel tempo, impedisce che esse possano continuare a produrre ulteriori effetti per l'avvenire nei rapporti ancora in corso. Da notare che, la Suprema Corte (sent. n. 4490/2002) ha ritenuto irrilevante la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito comunitario, dovendo ritenersi detti accordi nulli in applicazione dell'art.2 della legge 287/199 che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Risultano quindi nulle, anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore (giugno 1992) della L.154/1992, sia le clausole che non prevedono una specifica pattuizione scritta del tasso 5

6 degli interessi, ma un generico rinvio agli usi di piazza, sia le clausole legittimanti l'esercizio da parte della banca di uno ius variandi in peius, rispetto al correntista, senza criteri di sufficiente, oggettiva e certa determinabilità del tasso applicato poi al rapporto. Alla declaratoria di nullità della clausola, consegue quindi l'applicazione dell'interesse legale ex art.1284 c.c. Ciò naturalmente, a condizione che non si superi i il tasso soglia necessario ad integrare il reato di usura (art. 644 c.p.). In tal caso non vi è convenzione scritta che possa essere immune da nullità per violazione di norma imperativa. Alla luce delle considerazioni svolte, qualora il sig. Caio abbia stipulato un patto scritto con indicazione degli interessi in misura superiore a quella legale, egli non potrà ottenerne la restituzione, ferma restando, ovviamente, la ripetibilità degli interessi versati in ottemperanza alla clausola di capitalizzazione trimestrale, affetta da nullità nei termini chiariti in narrativa. 6

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