Bozza di relazione sullo schema di decreto modificativo di alcuni decreti legislativi in materia di lavoro (AG n. 311)

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1 Bozza di relazione sullo schema di decreto modificativo di alcuni decreti legislativi in materia di lavoro (AG n. 311) Onorevoli colleghi, come è noto lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto al fine di operare alcune modifiche ai decreti legislativi attuativi del jobs act (nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015). Nel corso della mia illustrazione delle singole disposizioni, vi evidenzierò anche quelle modifiche o integrazioni che a mio giudizio sarebbe opportuno segnalare al Governo, affinché il dibattito possa consentirne una completa condivisione. In particolare, l articolo 1 dello schema novella gli articoli 48 e 49 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, relativi al lavoro accessorio. Le modifiche all articolo 48 sono intese ad escludere il settore agricolo dall ambito applicativo della disposizione in base alla quale il soggetto che svolge prestazioni di lavoro accessorio non può superare un determinato limite di compensi, pari a euro annui 1 per ciascun committente. Al fine di consentire ai datori di lavoro agricolo di ampliare la platea dei lavoratori da assumere, riterrei che andrebbe qui inserita una locuzione che permetta di estendere a tutti i lavoratori regolarmente iscritti nel sistema dell'assicurazione obbligatoria la possibilità di prestare la loro manodopera per brevi periodi. Le modifiche all articolo 49 concernono invece la tracciabilità delle prestazioni di lavoro accessorio. In merito, la norma vigente prevede che, prima dell'inizio della prestazione, il committente comunichi attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. La novella richiede invece che i committenti (imprenditori o professionisti) comunichino alla sede territoriale competente dell Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Riguardo all'indicazione della durata, per i committenti imprenditori agricoli si fa riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni; da tale parametro sembrerebbe conseguire (anche alla luce della relazione illustrativa dello schema, la quale fa in particolare riferimento al "condizionamento dell'attività agricola da parte di fattori meteorologici") che, nel settore agricolo, la comunicazione possa limitarsi ad indicare un arco temporale (non superiore a 7 giorni), anziché la durata specifica della prestazione. Potrebbe essere ritenuta opportuna, in ogni caso, una formulazione più chiara della norma. La novella prevede, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle 1 Il limite è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 1

2 politiche sociali possano essere individuate le modalità attuative dell'obbligo di comunicazione e ulteriori modalità di adempimento in funzione dello sviluppo delle tecnologie. Per il caso di violazione degli obblighi di comunicazione si introduce la medesima sanzione prevista per la violazione dell analogo obbligo previsto per il lavoro intermittente, ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a euro in relazione a ciascun lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che non si applica la procedura di diffida di cui all articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. L'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede inoltre che i giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività. Si tratta di uno strumento importante per garantire ai giovani il diritto a esperienze di lavoro appropriate al fine di assicurare il loro inserimento professionale tramite la formazione. Tale materia è altresì disciplinata dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge n. 53 del 2003 che sancisce la possibilità di conseguire i diplomi e le qualifiche in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato dal compimento del quindicesimo anno di età. Sull'articolazione dell'orario di lavoro per gli adolescenti che abbiano compiuto il 15 anno di età, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione delle norme in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, ritiene che i quindicenni ancora soggetti all obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, non possano effettuare un orario di lavoro superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali. Al riguardo, segnalo tuttavia che la direttiva 94/33/CE stabilisce che l'età minima per l'ammissione al lavoro non deve essere inferiore ai 15 anni e che l orario di attività dei quindicenni può essere portato a 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori svolti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza o di tirocinio nell'impresa. Inoltre, considerato che per coloro che hanno già compiuto i 16 anni di età viene applicata la normativa che prevede l'articolazione dell'orario di lavoro in 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, si potrebbero venire a creare per le aziende delle difficoltà connesse ai diversi orari di lavoro dei propri apprendisti e ciò potrebbe scoraggiarle ad assumere coloro che hanno un'età inferiore ai 16 anni. Alla luce di ciò, sarebbe opportuno che il Ministero del lavoro rivedesse la propria posizione in merito all'orario di lavoro da applicare ai quindicenni in tutte le regioni e le Province autonome che abbiano già definito un sistema di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, vorrei segnalare che il medesimo articolo 43, comma 4, che concerne la proroga dei contratti di apprendistato, non prende in considerazione la proroga dei contratti in essere al 25 giugno 2015, ossia quei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Di conseguenza, non viene consentito agli apprendisti di terminare il loro percorso formativo nel caso in cui non abbiano conseguito la qualifica o il diploma nei termini previsti. Suggerirei 2

3 pertanto di inserire una novella che chiarisca che il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 43 trova applicazione anche ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in essere al momento dell entrata in vigore del presente decreto legislativo. Inoltre vorrei evidenziare che, nell'ambito della stesura definitiva del decreto legislativo in esame, si sono determinati alcuni disallineamenti tra la disciplina del contratto a termine e quella della somministrazione lavoro, con conseguente penalizzazione di quest'ultima. Nonostante i due istituti traggano fondamento normativo da distinte discipline comunitarie (direttive 1999/70/CE e 2008/104/CE) e rispondano ad esigenze diverse del sistema produttivo, le richiamate differenziazioni hanno introdotto per la somministrazione ingiustificati limiti legali. Proporrei, pertanto, la reintroduzione delle fattispecie legali nella quali non operino i limiti numerici posti alla somministrazione di lavoro a termine dalla contrattazione collettiva, trattandosi delle ipotesi di assunzione di lavoratori stagionali, assunzioni in imprese start-up e assunzioni in sostituzione di lavoratori assenti. Il Capo VI) del decreto legislativo n. 81 (articoli 30-40) si concentra poi sul tema della somministrazione di lavoro svolto dalle Agenzie per il lavoro, che sono diventate il principale "datore di lavoro" in Italia per le assunzioni a tempo indeterminato. Faccio solo osservare che da novembre 2015 ad aprile 2016 i contratti di somministrazione a tempo determinato ed indeterminato sono passati da a unità. Considerata pertanto la rilevanza dell'attività svolta dalle Agenzie, riterrei opportuno invitare il Governo ad introdurre una norma che disponga l'inapplicabilità dei limiti quantitativi vigenti in caso di somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori assunti a tempo indeterminato, favorendo così un ulteriore incentivo alla stipula di questa fattispecie di contratto. Segnalo altresì che il credito delle Agenzie per il lavoro nei confronti delle aziende clienti è costituito in larga parte degli oneri retributivi e contributivi già corrisposti nei confronti dei lavoratori e dell'inps. Nel caso di insolvenza da parte delle aziende utilizzatrici, le Agenzie vengono dunque a trovarsi in una posizione particolarmente onerosa dal punto di vista economico-fiscale, avendo in concreto anticipato le retribuzioni in favore dei lavoratori e versato i previsti oneri previdenziali e assicurativi. Poiché ci si trova spesso di fronte a ritardi di circa 8 mesi nei pagamenti in caso di azioni legali, riterrei opportuna l'introduzione di una norma che garantisca l'immediatezza e l'efficacia delle azioni di recupero in caso di inadempimento dell'utilizzatore, almeno per la parte attinente al costo del lavoro, assicurando al contempo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. L'articolo 2 dello schema di decreto reca, in primo luogo, alcune modifiche alla disciplina dei contratti di solidarietà espansivi. Inoltre, si ammette una reiterazione della riduzione contributiva per i datori di lavoro che abbiano stipulato (secondo la disciplina previgente) contratti di solidarietà e si consente 3

4 l accesso, da parte dell ISFOL - nella sua nuova denominazione di INAPP, Istituto per l analisi delle politiche pubbliche, di cui al successivo articolo 4 dello schema di decreto -, ai dati elementari detenuti da specifici enti ed amministrazioni. Più in particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo 2 rende possibile la trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi. La possibilità di trasformazione concerne i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi nonché quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016, a condizione che la riduzione complessiva dell orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spettano un trattamento di integrazione salariale pari al 50% della misura dell integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e, a carico del datore di lavoro, un'integrazione che assicuri almeno il raggiungimento della misura dell integrazione salariale originaria. L integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali ed i lavoratori beneficiano della contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale (i quali sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia). Si dispone altresì, per la fattispecie di trasformazione in oggetto, che: resti fermo (come previsto nella disciplina dei contratti di solidarietà difensivi) che le quote di accantonamento del T.F.R. relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro siano a carico della gestione di afferenza (ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente); la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale sia ridotta del 50%; il contributo e le agevolazioni previsti dalla disciplina per i contratti di solidarietà espansiva trovino applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza, periodo che va computato anche ai fini dell'applicazione dei limiti di durata del trattamento di integrazione salariale, di cui agli articoli 4 e 22, comma 5, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (il citato articolo 4 prevede che il limite massimo del trattamento ordinario e di quello straordinario di integrazione salariale sia di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva - limite elevato a 30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e per le imprese industriali ed artigiane esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di 4

5 materiale lapideo -, mentre l'articolo 22, comma 5, dispone che, ai fini del calcolo dei limiti suddetti, la durata del trattamento per la causale di contratto di solidarietà sia computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente). L articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1), dello schema, modificando la disciplina transitoria di cui all'articolo 42, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, precisa che il limite di spesa - pari a 90 milioni di euro per il 2017 e a 100 milioni di euro per il per la prosecuzione, ivi prevista, dei trattamenti di integrazione salariale (prosecuzione definita sulla base di specifici accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 e riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, con notevoli ricadute occupazionali di entità tale da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di CIGS oltre i limiti previsti dalla nuova normativa vigente) è in ogni caso comprensivo della quota di risorse che venga destinata ad altro fine ai sensi delle novelle di cui ai successivi nn. 2) e 3). La novella di cui al n. 2) prevede la possibilità di reiterare la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale già riconosciuta in favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà secondo la disciplina previgente. Si ricorda che tale riduzione è pari al 35%, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. La possibilità di reiterazione viene ammessa (in base alla presente novella) per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 e riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, a condizione che i richiamati accordi comportino notevoli ricadute occupazionali (tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale) e che il piano industriale di riferimento abbia previsto l utilizzo del contratto di solidarietà. La reiterazione è concessa, su domanda, con decreto ministeriale, per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi (i quali, quindi, si aggiungono al suddetto limite di base, pari anch'esso a 24 mesi). La novella di cui al n. 3) specifica che le risorse suddette (90 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018) costituiscono il limite di spesa complessivo, per ciascuno degli anni considerati, per le due summenzionate tipologie di intervento (prosecuzione del trattamento di integrazione salariale e proroga della riduzione contributiva) e si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l applicazione dei benefici stessi. In via generale, suggerirei che la Commissione richiedesse al Governo un'attenta ricognizione con riferimento a tutti quei segmenti di lavoratori prossimi all'età di pensione, per i quali si è interrotto l'originario programma di accompagnamento all'età di pensione con gli ammortizzatori sociali. La novella di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), consente, per fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, 5

6 assistenziale e del lavoro, anche all ISFOL, nella sua nuova denominazione di INAPP (Istituto per l analisi delle politiche pubbliche, di cui al successivo articolo 4 dello schema di decreto in esame), (oltre che al Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica ed al Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro) di accedere direttamente ai dati elementari detenuti dall ISTAT, dall INPS, dall INAIL, dall Agenzia delle Entrate e da altri enti ed amministrazioni. L articolo 3 dello schema concerne la sede centrale dell'ispettorato nazionale del lavoro. La novella limita ad una fase temporanea "di avvio" la norma che richiede l'ubicazione della sede centrale presso un immobile demaniale o un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oppure presso un immobile dell'inps, dell'inail o di altri Istituti previdenziali, e si consente che (in tale fase) la scelta ricada su un immobile in uso al suddetto Dicastero anche qualora non sia di proprietà del medesimo. Secondo la relazione illustrativa dello schema, la modifica consente all Ispettorato "di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale". Resta fermo che, sia nella fase di avvio sia in quella a regime, la sede centrale è ubicata a Roma e che l'ispettorato può avere al massimo 80 sedi territoriali. L articolo 4 dello schema, come già accennato, modifica la denominazione dell ISFOL, che diventa Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); contestualmente il successivo articolo 5, comma 1, lettere a), b) ed f), effettua alcuni interventi formali per l introduzione della nuova denominazione nella normativa vigente. Inoltre, l articolo 5, comma 1, lettera c), sopprime il ruolo ad esaurimento previsto per i dipendenti ISFOL transitanti nei ruoli ANPAL (confermando, in ogni caso, il principio dell'applicazione del contratto collettivo nazionale dell'ente di provenienza). Secondo la relazione illustrativa, la modifica "è finalizzata ad evitare che questi possano vedere pregiudicate le loro aspettative di carriera, in particolare per non poter partecipare alle procedure per ottenere un superiore inquadramento". Riguardo alla nuova denominazione dell'istituto, si segnala che la rubrica dell'articolo 4 reca anche l'aggettivo "nazionale", il quale sembra compreso altresì nell'acronimo, mentre nella denominazione enunciata nel testo dell'articolo 4 il medesimo aggettivo è assente. Il comma 1, lettere d), e) e g), ed il comma 2 dello stesso articolo 5 dello schema riguardano l'anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). La novella di cui alla lettera d) prevede una procedura straordinaria di revisione - da parte dell'anpal - di residui passivi. Si dispone, tra l'altro, che il 50% delle risorse disimpegnate in seguito a tale procedura siano utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del finanziamento di iniziative dello stesso 6

7 Dicastero. La lettera e) del comma 1 ed il comma 2 riguardano le funzioni attribuite all ANPAL. In particolare, il comma 1, lettera e): chiarisce che all'anpal spettano funzioni di coordinamento non solo in materia di servizi per il lavoro, ma anche in materia di misure di politica attiva del lavoro e fa rinvio, per entrambe le nozioni, ai servizi e alle misure elencati nell articolo 18 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150; aggiunge alle competenze dell ANPAL il coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome. Il comma 2 integra la disciplina delle funzioni di vigilanza dell ANPAL sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, specificando che il compito di riferire gli esiti della medesima vigilanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è volto anche ai fini della revoca dell autorizzazione e del commissariamento nel caso in cui vengano meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell autorizzazione. Il comma 1, lettera g), n. 1), del medesimo articolo 5 inserisce il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Il successivo n. 2), allo scopo di integrare i dati afferenti al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, stabilisce che a tale sistema affluiscano anche (sulla base di specifiche convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) i dati contenuti nella banca dati reddituale, nelle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e nelle banche dati del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, contenenti l Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati. Si segnala che, nel sito ufficiale dell Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo in commento per identificare l Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari). Il comma 1, lettera h), dell'articolo 5 in esame prevede che nel comitato (istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) avente la funzione di garantire l'interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'anpal, dell'inps, dell'inail e dell'inapp in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse sia presente anche il Presidente dell ISTAT o un suo delegato. La novella di cui alla successiva lettera i) precisa che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, a condizione che da tali rapporti si ricavino redditi di lavoro corrispondenti ad 7

8 un imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il comma 1 del successivo articolo 6 dello schema modifica la disciplina del collocamento obbligatorio. In particolare, le novelle dispongono: che la computabilità nelle quote di riserva dei lavoratori non assunti tramite il collocamento obbligatorio riguardi (purché siano già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro) i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (attualmente è previsto che la suddetta riduzione sia superiore al 60%) (lettera a)); un elevamento delle sanzioni amministrative relative alla mancata copertura della quota di riserva entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo), con la determinazione dell'importo in un multiplo della misura del contributo esonerativo di cui all articolo 5, comma 3-bis, della L. 12 marzo 1999, n. 68: il datore di lavoro, in base alla novella, è tenuto a versare (al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo - la quale è pari a 30,64 euro al giorno - per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (in luogo della sanzione di 62,77 euro al giorno attualmente prevista) (lettera b), n. 1)); l applicazione, attualmente non prevista, della procedura di diffida (di cui all articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni) ai casi suddetti di violazioni relative alla mancata copertura della quota d obbligo; in questo caso, la diffida concerne, in relazione alla quota d obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici competenti (lettera b), n. 2)); l adeguamento ogni 5 anni, con decreto ministeriale, solo degli importi delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione (da parte delle imprese private e degli enti pubblici economici) dell obbligo di invio del prospetto informativo annuale relativo al numero complessivo di lavoratori dipendenti e ai dati sulla quota di riserva, e non anche, come attualmente previsto, degli importi delle sanzioni comminate per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d obbligo (lettera b), n. 3)). L articolo 6, comma 2, dello schema modifica la disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori, in conseguenza dell istituzione dell Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni precedentemente esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, in mancanza di accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell Ispettorato nazionale del lavoro - mentre 8

9 l'attuale formulazione letterale della norma fa riferimento alle direzioni territoriali del lavoro e, per i casi di unità produttive dislocate in diversi ambiti territoriali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -. Si specifica, infine, che i suddetti provvedimenti autorizzatori sono definitivi, quindi contro gli stessi non è possibile proporre ricorso gerarchico. La novella di cui al successivo comma 3 chiarisce che la procedura prevista per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applica ai dipendenti pubblici. Con riferimento alle dimissioni, sottopongo alla Commissione, in funzione di una conseguente sollecitazione al Governo, la necessità di integrare la disciplina sulle dimissioni volontarie on line, alla luce del fatto che l'inadempimento dei lavoratori ha spesso indotto il datore di lavoro ad adottare la misura del licenziamento, con le conseguenze della relativa tassa per lo stesso datore e dell'erogazione del sussidio da parte dello Stato. Sarebbe invece sufficiente rispettare quel criterio di delega sui "comportamenti concludenti", che inspiegabilmente non è stato tenuto in conto nella redazione del decreto delegato. L articolo 7 dispone che il decreto in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 9

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