Le nuove società di comodo (D.L. 138/2011, art. 2)
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1 Assolombarda Le nuove società di comodo (D.L. 138/2011, art. 2) 1
2 Le novità in sintesi (D.L. 138/2011, art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies) Due nuove misure restrittive 1) maggiorazione dell aliquota Ires di 10,5 punti percentuali per le società di capitali non operative 2) presunzione di non operatività per le società (di capitali e di persone) che, pur superando il test dei ricavi, sono in perdita fiscale sistemica Decorrenza: dal periodo d imposta 2012 (per i soggetti solari ) con effetti già sugli acconti d imposta per il 2012 in scadenza il e il "Nuove" società di comodo - Maggior gettito atteso ( mil) Maggior gettito - Incremento aliquota Ires 10,5% 25,1 (*) 33,5 33,5 Maggior gettito - Società in perdita sistemica 169,7 (*) 226,3 226,3 Totale 194,9 259,8 259,8 Fonte: Relazione tecnica al D.L. 138/2011 (*) Nella Relazione tecnica l'acconto 2012 è stimato utilizzando una percentuale del 75% 2
3 Maggiorazione aliquota Ires - Base imponibile La maggiorazione dell aliquota Ires va applicata al reddito complessivo (art. 75, Tuir) delle società di capitali non operative La maggiorazione si applica sul reddito al netto delle perdite pregresse, considerando sia la nuova regola generale sull utilizzo delle perdite (art. 84 Tuir, come modificato dal D.L. 98/2011) sia la regola particolare prevista dalla disciplina sulle società di comodo (L. 724/94, art. 30, c. 3). Vd. oltre In presenza di un reddito effettivo (rigo RN6 col. 2, Unico SC) maggiore del reddito minimo presunto (rigo RN6, col. 1), la maggiorazione si applica anche sull eccedenza del primo sul secondo (cfr. Relazione tecnica) 3
4 Maggiorazione aliquota Ires - Esempi Es. 1): reddito effettivo < reddito minimo presunto Società non operativa nel 2012 Reddito effettivo 2012 = Reddito minimo presunto 2012 = Ires 2012 = 38% x = Es. 2): reddito effettivo > reddito minimo presunto Società non operativa nel 2012 Reddito effettivo 2012 = Reddito minimo presunto 2012 = Ires 2012 = 38% x =
5 Maggiorazione Ires - Tassazione per trasparenza (art. 5, Tuir) Nessuna maggiorazione per le società di persone non operative che imputano il reddito per trasparenza a soci persone fisiche Se invece la società di persone non operativa imputa il reddito a una società di capitali, sarà quest ultima a liquidare e versare la maggiorazione. Se la società di capitali è anch essa non operativa verserà la maggiorazione su tutto il reddito (proprio e ricevuto per trasparenza) Nessuna maggiorazione Srl / Spa Versa la maggiorazione Reddito di comodo (art. 5, Tuir) Reddito di comodo (art. 5, Tuir) Snc / sas non operativa Snc / sas non operativa 5
6 Maggiorazione Ires - Tassazione per trasparenza (art. 115, Tuir) Nell ambito della tassazione per trasparenza (art. 115, Tuir) ciascuna società non operativa versa autonomamente la maggiorazione Reddito di comodo (art. 115, Tuir) α srl Reddito (art. 115, Tuir) γ srl non operativa Versa la maggiorazione β srl non operativa Versa la maggiorazione (NB: deroga al principio della trasparenza) δ srl 6
7 Maggiorazione Ires - Piccola trasparenza (art. 116, Tuir) Nell ambito del regime della piccola trasparenza (art. 116, Tuir) è la società di capitali non operativa che versa la maggiorazione e imputa poi il reddito ai soci che sconteranno le ordinarie aliquote Irpef Reddito di comodo (art. 116, Tuir) Srl / Spa non operativa Versa la maggiorazione 7
8 Maggiorazione Ires - Consolidato (art. 117, Tuir) Nell ambito del consolidato (art. 117, Tuir) ciascuna società non operativa versa autonomamente la maggiorazione Consolidante Consolidante Reddito di comodo (art. 117, Tuir) Reddito (art. 117, Tuir) Consolidata non operativa Versa la maggiorazione Consolidata Versa la maggiorazione Reddito di comodo (art. 5, Tuir) Snc / sas non operativa 8
9 Nuova presunzione di non operatività - Test delle perdite fiscali sistemiche Nuova presunzione di non operatività per le società (di capitali e di persone) che, pur superando il test dei ricavi, sono in perdita fiscale sistemica ossia: dichiarano perdite fiscali per tre periodi d imposta consecutivi oppure nell arco temporale di un triennio, dichiarano perdite fiscali in due periodi d imposta e un reddito (rigo RN1 Unico SC/SP) inferiore a quello minimo presunto nel periodo rimanente. Test delle perdite fiscali sistemiche Se la società, pur superando il test dei ricavi, si ritrova in una delle precedenti situazioni sarà considerata non operativa nel periodo successivo al triennio e ad essa sarà imputato un reddito minimo presunto calcolato secondo le regole della disciplina sulle società di comodo (L. 724/94) 9
10 Nuova presunzione di non operatività - Primo periodo di applicazione Primo periodo di applicazione: 2012 Triennio sotto monitoraggio (test delle perdite sistemiche): Test non superato Test ricavi (per il 2012) : tutti e 3 in perdita fiscale Test superato Test perdite fiscali sistemiche : 2 in perdita fiscale 1 con R<R presunto Società di comodo * In tutti gli altri casi Società operativa * Salvo cause di non applicazione Società neocostituite: le società costituite nel 2010 e 2011 non dovrebbero essere interessate dalla nuova presunzione di non operatività in quanto nel 2012 non avranno ancora maturato il triennio da monitorare 10
11 Nuova presunzione di non operatività - Applicazione a regime Applicazione a regime: triennio mobile : nel 2013, triennio sotto monitoraggio (test delle perdite): nel 2014, triennio sotto monitoraggio (test delle perdite): ecc. (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n , ) La società dovrebbe essere sempre operativa nell anno successivo a quello in cui è risultata di comodo a causa del test delle perdite sistemiche: perdita perdita perdita Soc. di comodo perdita con R adeguato (=) al R minimo presunto Soc. operativa 11
12 Nuova presunzione di non operatività - Cause di non applicazione Art. 2, c. 36-decies restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative Le cause di non applicazione dovrebbero essere: cause di esclusione (art. 30, c. 1, L. 724/94) cause di disapplicazione (Provvedimento AdE ) esonero a seguito di interpello 12
13 Nuova presunzione di non operatività - Cause di esclusione/disapplicazione La presenza di cause di esclusione /disapplicazione dovrebbe assumere rilievo con riguardo al periodo per il quale si sta verificando l operatività (2012) e non con riguardo al triennio sotto monitoraggio ( ). Inoltre dovrebbero essere validi i chiarimenti già forniti in passato dall AdE. Pertanto, le società in perdita sistemica nel triennio sarebbero escluse dalla disciplina delle società di comodo (e quindi da considerarsi operative nel 2012) se la loro operatività è garantita: da un numero di soci maggiore o uguale a 50 nell anno 2012 (circ. 9/2008) oppure da un numero di lavoratori dipendenti maggiore o uguale a 10 nel biennio nonché nell anno 2012 (circ. 9/2008) oppure da un elevata redditività degli asset dimostrata da un valore della produzione di CE superiore al totale attivo di SP nell anno 2012 (circ. 9/2008); ecc. 13
14 Nuova presunzione di non operatività - Interpello Termine di presentazione: per il 2012 l interpello va inviato all AdE in tempo utile per ottenere risposta entro il termine di presentazione del mod. Unico 2013 ( ). Poiché le nuove norme hanno effetto già sugli acconti da versare nel 2012, si potrebbe valutare l opportunità di anticipare l invio dell interpello in modo da ottenere la risposta entro il termine di versamento del 1 acconto ( ) 90 gg (*) 90 gg (*) Termine invio interpello Scadenza 1 acconto Termine invio interpello Termine Unico 2013 (*): L AdE ha 90 giorni di tempo per rispondere all interpello Motivazioni: dovrebbero essere diverse da quelle previste per l interpello presentato in caso di insufficienza dei ricavi 14
15 Nuova presunzione di non operatività - Interpello Società immobiliari e Holding Società particolarmente colpite dalla nuova presunzione di non operatività perché fisiologicamente in perdita: Società immobiliari. Le società di costruzione immobiliare conseguono ricavi solo nell anno del rogito Holding di partecipazioni. Solitamente hanno come componenti positivi di CE i dividendi e come componenti negativi gli interessi: potrebbero superare il test dei ricavi (dividendi ricavi presunti), ma essere in perdita sistemica perché gli interessi deducibili > dividendi imponibili (5%) Ma possono essere colpite anche società diverse dalle precedenti che sono in perdita sistemica a causa della crisi economica Necessari provvedimenti dell AdE: che individuino nuove cause di esclusione che prevedano lo scioglimento agevolato delle società o la loro trasformazione in società semplici 15
16 Acconti - Art. 2, commi 36-novies e 36 duodecies Le nuove disposizioni (maggiorazione Ires e nuova presunzione di non operatività) producono i loro effetti già sulla determinazione dell acconto Ires per il 2012 (in scadenza il e il ). Le società non operative nel 2012 dovranno versare un acconto Ires 2012 che avrà come base di calcolo non l Ires effettiva 2011 ma un Ires virtuale, ossia l Ires che si sarebbe determinata nel 2011 se fossero state applicate le nuove disposizioni. Srl/Spa di comodo nel 2012 Srl/Spa di comodo nel 2011 Acconto Ires 2012 = 100% x Ires virtuale 2011 = 100% x (38% x R presunto 2011) Saldo Ires 2012 = 38% x R presunto acconto Ires 2012 Srl/Spa operativa nel 2011 Acconto Ires 2012 = 100% x Ires effettiva 2011 = 100% x (27,5% x R effettivo 2011) Saldo Ires 2012 = 38% x R presunto acconto Ires
17 Utilizzo delle perdite pregresse Le società non operative dovrebbero essere soggette sia alla regola generale sull utilizzo delle perdite pregresse (art. 84 del Tuir) sia alla regola particolare prevista dalla disciplina sulle società di comodo (L. 724/94, art. 30, c. 3): regola generale (art. 84, Tuir): l utilizzo delle perdite non può superare l 80% del reddito imponibile regola particolare (art. 30, c.3, L. 724/94): l utilizzo delle perdite è possibile limitatamente all eccedenza del reddito effettivo sul reddito presunto Poiché tali vincoli rappresentano dei tetti massimi, essi saranno entrambi rispettati se l utilizzo delle perdite si fermerà al tetto inferiore. Le società non operative, pertanto, potranno utilizzare le perdite pregresse per un importo pari al minore tra: l 80% del reddito effettivo (art. 84, Tuir) e l eccedenza del reddito effettivo rispetto al reddito presunto (art. 30, L. 724/94). 17
18 Utilizzo delle perdite pregresse - Esempio Esempio Società non operativa nel 2012 Reddito effettivo = 100 Reddito minimo presunto = 70 Perdite pregresse = 200 La società potrà utilizzare le perdite pregresse per un importo pari al minore tra: 80% x 100 = 80 e (perdite utilizzabili ex art. 84, Tuir) = 30 (perdite utilizzabili ex art. 30, L. 724/94) Reddito imponibile = = 70 Perdite riportabili in avanti = =
19 Questioni aperte - Riepilogo Questioni aperte Società neocostituite (2010 o 2011) Triennio sotto monitoraggio Reddito adeguato al minimo presunto nel 4 anno (2012) Cause di esclusione/disapplicazione Possibili soluzioni interpretative (in attesa dei chiarimenti dell AdE) Escluse dalla presunzione di non operatività Triennio mobile Società operativa nel 5 anno (2013) Presenza nell anno per il quale si fa il test di operatività (2012) Acconti per il 2012 Calcolo su Ires virtuale 2011 Perdite pregresse Doppio limite (art. 84 Tuir e art. 30, c. 3, L. 724/94) 19
20 Assolombarda Inasprimento delle sanzioni per gli studi di settore (D.L. 98/2011, art. 23, c. 28) 20
21 Stretta sugli studi di settore (art. 23, c. 28) - Finalità Novità: in materia di studi di settore viene inasprito il sistema sanzionatorio e ampliato il potere di accertamento dell Amministrazione Finanziaria Finalità: ottenere una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione degli studi di settore Effetti prodotti dalle nuove restrizioni sugli studi di settore Soggetti potenzialmente interessati dagli studi di settore Soggetti che omettono la presentazione degli studi (10%) Soggetti che modificheranno il loro comportamento a seguito delle nuove misure sanzionatorie (30%) Maggior gettito atteso nel 2013 mil 330 Fonte: Relazione tecnica al D.L. 98/
22 Omessa presentazione del modello Violazione Sanzione Norme modificate Omessa presentazione Omessa presentazione + Reddito accertato > Reddito dichiarato x (1+10%) Sanzione max ( 2.065,83) Sanzione ordinaria* elevata del 50% (sanzione dal 150% al 300% della maggiore imposta) * Sanzione per infedele dichiarazione: dal 100% al 200% della maggiore imposta D.Lgs. 471/97, art. 8, c. 1 D.Lgs. 471/97, art. 1, c. 2 (Ires/Irpef) e art. 5, c. 4 (Iva) D.Lgs. 446/97, art. 32 (Irap) Decorrenza: le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse dal e quindi anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni per il 2010 presentate entro il
23 Omessa/infedele compilazione del modello Insussistenza cause esclusione Violazione Sanzione Riferimenti normativi Compilazione non corretta + Reddito accertato > Reddito dichiarato x (1+10%) Indicazione di cause di esclusione insussistenti + Reddito accertato > Reddito dichiarato x (1+10%) Sanzione dal 110% al 220% della maggiore imposta Sanzione dal 110% al 220% della maggiore imposta D.Lgs. 471/97, art. 1, c. 2 bis le sanzioni sono rimaste invariate rispetto alla previgente normativa ma l Amministrazione Finanziaria può esperire l accertamento induttivo puro (art. 39, c. 2, D.P.R. 600/73) basato su semplici elementi indiziari 23
24 Assolombarda Riduzione delle sanzioni per lievi ritardi (D.L. 98/2011, art. 23, c. 31) 24
25 Riduzione delle sanzioni per lievi ritardi - Finalità Novità: si riducono le sanzioni per versamenti di tributi effettuati con lieve ritardo (cd. ravvedimento brevissimo ) Art. 13, D.Lgs. 471/97 (come modificato dal D.L. 98/2011, art. 23, c. 31) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo [30%], oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell art. 13 del Decreto legislativo 472/97, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo 25
26 Misura delle sanzioni (*) Le riduzioni di 1/10 e di 1/8 si applicano alle violazioni commesse dall' (L. 220/2010) (**) Scadenza ravvedimento: - termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione - 1 anno dalla violazione se non è prevista dichiarazione 26
27 Istituti deflattivi del contenzioso e ravvedimento (circ. 41/2011) NB: il ravvedimento brevissimo è applicabile anche agli istituti deflattivi del contenzioso per i quali è possibile versare le somme dovute mediante rate trimestrali. Il contribuente che salta il pagamento di una rata successiva alla prima può sanare la violazione (e conservare il beneficio della dilazione) se versa la rata scaduta entro la scadenza della rata successiva (entro 90 gg.). 27
28 Tributi ammessi al beneficio del ravvedimento brevissimo La riduzione delle sanzioni per lievi ritardi opera in tutte le ipotesi di omesso versamento di tributi Decorrenza: il ravvedimento brevissimo si applica anche alle violazioni commesse prima del 6 luglio 2011 purché non sia stato emanato un provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo alla data del 6 luglio
29 Esempio Iva relativa al mese di novembre 2011 da versare entro il : Versamento effettuato il 22 dicembre 2011 (con 6 giorni di ritardo) Sanzione = 0,2% x 6 x = 120 Nella normativa previgente la sanzione sarebbe stata pari a 3% x =
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