Recupero agronomico di fanghi in Provincia di Pavia: aggiornamento al 2018
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- Albina Pippi
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1 Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità U.O. Rifiuti Recupero agronomico di fanghi in Provincia di Pavia: aggiornamento al 2018
2 I FANGHI utilizzati in agricoltura con trattamento denominato R10 sono RIFIUTI se ricadono nella seguente fattispecie Rifiuti speciali (art. 184 comma 3 lettera g. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.): i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi. 2
3 Si tratta di RIFIUTI NON PERICOLOSI provenienti dal TRATTAMENTO di altrettanti rifiuti che derivano: dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche: CER dal trattamento delle acque reflue urbane, ossia le acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche, industriali o meteoriche di dilavamento, purché presentino caratteristiche non sostanzialmente diverse da quelli di depurazione delle acque reflue domestiche : CER 19 Fanghi derivanti dal trattamento acque reflue (art. 127 comma 1 D.lgs. 152/06 s.m.i.): Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 3
4 Sono anche RIFIUTI NON PERICOLOSI provenienti dal TRATTAMENTO di altrettanti rifiuti che derivano : dalle attività di : agricoltura, orticoltura, acquacoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti (industria lattiero casearia, dolciaria e della panificazione, carne pesce, bevande alcoliche ed analcoliche) : CER 02 lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa cartone, pannelli e mobili: CER 03 Lavorazione di pelli e pellicce nonché dell industria tessile: CER 04 processi chimici organici (di base, plastiche, gomme e fibre artificiali, prodotti farmaceutici, grassi, lubrificanti, saponi, detergenti disinfettanti e cosmetici, prodotti della chimica fine) : CER 07 limitatamente a fanghi non pericolosi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti Processi termici CER 10
5 Il trattamento cui DEVONO essere sottoposti prima di essere utilizzati in agricoltura è così descritto : Fanghi trattati (art. 2 comma 3 lettera b del D.lgs. 99/92 ): I fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione. 5
6 I fanghi che ritroviamo in campo sono dunque RIFIUTI contrassegnati da codice CER e, in quanto tali sono sottoposti alla normativa di cui alla Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Decreto Legislativo 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale). Dunque per il loro trasporto e deposito sui terreni dovranno in primo luogo : 1. Essere accompagnati da un formulario 2. Derivare da uno dei seguenti impianti di trattamento autorizzati dalla Provincia di Pavia : A2A Ambiente s.p.a., impianto di Corteolona Acqua & Sole s.r.l. impianto di Vellezzo Bellini Agrorisorse s.r.l. impianto di Mortara ALAN s.r.l. impianto di Sommo ALAN s.r.l. impianto di Bascapè Az. Agricola Allevi s.r.l. impianto di Ferrera Erbognone C.R.E. S.p.A impianto di Lomello Eli Alpi Service s.r.l. impianto di San Giorgio Lomellina Egidio Galbani s.p.a. stabilimento di Certosa/Giussago (CONTO PROPRIO) Egidio Galbani s.p.a. stabilimento di Corteolona (CONTO PROPRIO) Evergreen Italia s.r.l. impianto di Tromello VAR s.r.l. impianto di Belgioioso 3. Essere stati preceduti da una comunicazione al Comune di utilizzo presso quella az. Agricola almeno dieci giorni prima dello spandimento stesso. Tale comunicazione detta NOTIFICA comprende una serie di informazione ed anche l analisi chimica dei fanghi che si vanno a spandere. 4. Essere trasportati da mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti.
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8 PERCHE SI UTILIZZANO IN AGRICOLTURA? RECUPERO di materia (riutilizzazione di risorse) in alternativa a perdita definitiva di risorse Attività per contrastare l impoverimento dei suoli Attività che permette il risparmio di risorse economiche Buon potere ammendante e fertilizzante Effetti positivi sulle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del suolo Forte vocazione agricola di gran parte del territorio provinciale e contemporanea scomparsa su di esso della zootecnia. 8
9 Quadro normativo di riferimento Direttiva 86/278/CE riguardante la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzo dei fanghi in agricoltura. Working document on sludge (3 Draft) aprile 2000 D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ART. 41Legge 16 novembre 2018, n. 130 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» D.G.R. Lombardia 1 luglio 2015 n. 10/2031: Disposizioni regionali per il trattamento e l utilizzo a beneficio dell agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell art. 8 della L.R. 12/7/2007 n. 12. Conseguente integrazione del punto comma 6, n. 2 della DGR 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili D.G.R. Lombardia 6 giugno 2016 n. 10/5269: Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all utilizzo, a beneficio dell agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali D.G.R. Lombardia 11 settembre 2017, n. X/7076 Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all utilizzo in agricoltura, alla dgr 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l utilizzo, a beneficio dell agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 d.d.u.o. Lombardia n del 14 maggio 2019 : Ricognizione dei limiti di concentrazione caratterizzanti i fanghi di depurazione idonei per l'utilizzo in agricoltura, a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali di cui alla legge 16 novembre 2018, n. 130 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze D.G.R. Lombardia n del 17 giugno 2019: Revisione della D.G.R. 1 luglio 2014, n.x/2031 relativamente ai fanghi ammissibili all utilizzo in agricoltura- (di concerto con l Assessore Rolfi) LE REGOLE DETTATE DALLA VIGENTE NORMATIVA SONO INTERAMENTE RECEPITE COME PRESCRIZIONI NEGLI ATTI AUTORIZZATIVI DEGLI IMPIANTI E PERTANTO DEVONO ESSERE OSSERVATE ANCHE RIGUARDO L ATTIVITA DI RECUPERO IN CAMPO DEI RIFIUTI : R10.
10 Il CODICE DI BUONA PRATICA AGRICOLA (approvato con DM 19/4/1999) recita al proposito: E possibile l impiego come fertilizzanti di fanghi da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un utilizzo agronomico (adeguato contenuto in elementi della fertilità, in sostanza organica, presenza di inquinanti entro limiti stabiliti) ( ) L utilizzo agronomico di questi prodotti, per i quali valgono cautele analoghe a quelle espresse precedentemente per i compost, è tutelato dal Decreto Legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992, pubblicato dalla G.U. n. 33 del 15/2/1992; questo decreto definisce i fanghi e le dosi impiegabili, le caratteristiche dei terreni recettori, le colture ammesse, le procedure autorizzative richieste.
11 Rifiuto speciale non pericoloso:fanghi da depurazione biologica di reflui civili ed industriali, fanghi agroalimentari Schema di flusso Impianto di trattamento e recupero (autorizzato) A titolo gratuito dietro consenso del conduttore del terreno Terreni di aziende agricole
12 Condizioni per l utilizzazione (art. 3 del D.lgs. 99/92 ): è ammessa l utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) sono stati sottoposti a trattamento; b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l uomo e per l ambiente in generale.
13 Ricordiamo alcuni principi della legislazione su cui si basa la gestione dei rifiuti: ART. 177 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Campo di applicazione e finalità: Comma 2 : la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse Comma 4 : i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all ambiente e, in particolare, : a) senza determinare rischi per l acqua, l aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rimori odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
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21 Origine dei rifiuti trattati negli impianti siti in Provincia di Pavia e destinati all agricoltura , , , , Extraregionale Regione Lombardia Provincia di Pavia TOTALE
22 Origine % dei rifiuti trattati negli impianti siti in Provincia di Pavia
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27 Distribuzione in tonnellate
28 Comparazione
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31 Aziende Agricole i cui terreni sono stati utilizzati per R10
32 80 70 Numero di Aziende Agricole utilizzate con attività R10 per impianto
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34 Attività di controllo della Provincia Controlli su impianto e sulla gestione generale dei rifiuti (D.lgs. 152/06) Controlli sulla documentazione prevista dal D.lgs. 99/92 per l utilizzo dei fanghi (notifica, registri fanghi, calendari spandimento, scheda di accompagnamento ) Verifica di assenza di vincoli sui mappali interessati allo spandimento in sede di rliiascio Nullaosta e di controllo anche tramite ortofoto del SIARL Lombardia Calcolo e verifica dei quantitativi di spandimento consentiti Controllo disponibilità terreni delle ditte Controllo sulle analisi dei fanghi e dei terreni presentati dalla ditta, nonché sulla loro scadenza Calendario giornaliero degli spandimenti in corso Statistiche Attività della Provincia Informazione a Comuni e cittadinanza
35 Cosa è necessario fare per il recupero agronomico R10 in Provincia di Pavia Documentazione che le Ditte, una volta ottenuta l autorizzazione a svolgere l attività di recupero R10, devono produrre: COMUNICAZIONE DI ACQUISIZIONE TERRENI (NOTIFICA: art. 9 comma 3 Dl.gs 99/92): almeno10 g/ante COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI RECUPERO AGRONOMICO : 10 g/ante FAX GIORNALIERO DI EFFETTUAZIONE RECUPERO: entro le ore 9:00 COMUNICAZIONE DI RINVIO RECUPERO AGRONOMICO COMUNICAZIONE DI NON EFFETTUAZIONE RECUPERO AGRONOMICO COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO RECUPERO AGRONOMICO: a fine campagna Report annuale Azioni in campo che le Ditte devono svolgere dettate dalla DGR Lombardia X/2031 del 1/7/2014 e s.m.i
36 Nel 2019 è stato avviato il Progetto di controllo straordinario sul territorio a seguito di convenzione stipulata nel 2018 con 10 Ditte spanditrici che hanno contribuito con una cifra pari a 0,15 per tonnellata di fango distribuito nel corso dell anno Si realizzerà: la «Nuova Mappatura terreni» aggiornando la cartografia del territorio provinciale riportante tutte le zone gravate dai vincoli normati che vi vietano l attività R10. Tale cartografia sarà disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Pavia un controllo straordinario eseguito con il supporto di un laboratorio universitario pubblico sui fanghi pronti alla distribuzione e sui terreni destinati ad esserne utilizzati. Si porta in questo modo a definitiva realizzazione anche l ultimo «compito» previsto dalla Delibera Provinciale n. 42 del 11 giugno Gli altri adempimenti ivi contenuti sono già stati resi vigenti con la loro traslazione nella DGR Lombardia n. 2031/2014 e s.m.i.
37 Per informazioni rivolgersi a: Provincia di Pavia Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità Unità Operativa Rifiuti Tel PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it Si comunica che dietro apposita richiesta i Comuni della Provincia di Pavia interessati dall attività R10 possono richiedere dati specifici sui quantitativi e sull andamento negli anni degli spandimenti sul proprio territorio
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