Protti & Valcamonici Commercialisti Associati
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- Vittorio Raimondi
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1 Ai Signori clienti Loro sedi Circolare di studio n. 5/2011 del 16 novembre 2011 Oggetto: Decreto sviluppo (D.L. 70/2011), manovra estiva (D.L. 68/2011) e manovra estiva bis (D.L. 138/2011) Sommario (evidenziati in giallo i punti di particolare interesse) 1) Distruzione beni obsoleti dell impresa 2) Fatture riepilogative 3) Regime di contabilità semplificata 4) Spesometro e pagamenti elettronici 5) Riapertura dei termini per Rivalutazione terreni e partecipazioni e rimborsi di rivalutazioni precedenti 6) Scadenze di sabato o in giorni festivi 7) Ritenute su bonifici 36% e 55% 8) Riporto delle perdite per soggetti IRES 9) Sanatoria liti fiscali pendenti 10) Nuovi contribuenti minimi 11) Variazione aliquota iva al 21% 12) Abbassamento del limite delle transazioni in contanti al di sotto di ,00 13) Rendite finanziarie e capital gain (tassazione al 20%) 14) Società di comodo e aliquota ires al 38% 15) Beni aziendali utilizzati dai soci o dai familiari dell imprenditore Rimini Viale Tiberio, n. 11 pag. 1/6
2 Decreto Sviluppo - D.L. n. 70 del 13/05/2011, art. 7 - in vigore dal 14/05/2011 1) Distruzione beni obsoleti dell impresa E stato innalzato da ,57 ad ,00 l importo massimo dei beni che è possibile dismettere dall attività d impresa redigendo una semplice autocertificazione riportante data, ora e luogo di dismissione e natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti. Qualora il contribuente intenda procedere alla distruzione dei beni di valore superiore ad ,00, per vincere la presunzione di cessione ai fini iva, lo stesso deve compilare: - apposita comunicazione da inviare preventivamente all Amministrazione finanziaria (almeno 5 gironi prima all Agenzia delle Entrate o al comando della GdF competente territorialmente con le comunicazioni di tutti gli elementi esposti nella autodichiarazione di cui sopra); - redazione a cura dei pubblici funzionari informati che hanno presenziato alla distruzione, di apposito verbale in cui si riportano i dati di cui sopra; - D.D.T relativo al trasporto dei beni risultanti dalla distruzione. 2) Fatture riepilogative E stato innalzato ad. 300,00 (ex. 154,94) il valore massimo delle fatture di acquisto e/o di vendita per le quali è prevista la procedura di rilevazione riepilogativa mensile. 3) Regime di contabilità semplificata Per le attività di impresa riguardanti le prestazioni di servizi ovvero lo scambio di beni, è stata innalzata rispettivamente da ,14 ad ,00 e da ,90 ad ,00, la soglia massima di volume di affari che consente l utilizzo del regime di contabilità semplificata. Il medesimo limite pare altresì applicabile ai fini della liquidazione iva trimestrale, anche se attualmente non vi è un pronunciamento dell amministrazione di tipo ufficiale in materia. 4) Spesometro e pagamenti elettronici E abolita la comunicazione telematica da parte delle impresa per operazioni di cessione superiori ad ,00 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini iva, qualora il pagamento avvenga mediante carta credito, prepagata o bancomat Rimini Viale Tiberio, n. 11 pag. 2/6
3 5) Rivalutazione terreni e partecipazioni e rimborsi di rivalutazioni precedenti Sono stati riaperti i termini di cui alla L. 448/2001 per poter effettuare la rivalutazione di terreni e di partecipazioni posseduti da persone fisiche, società semplici, soggetti non residenti alla data del 01/07/2011. Come nei precedenti casi la rivalutazione necessita di perizia giurata da parte di un tecnico e successivo pagamento dell imposta sostitutiva in un unica soluzione ovvero con tre rate annuali a partire dal 30/06/2012. L imposta sostitutiva è pari: - al 4% per la rivalutazione dei terreni; - al 2% per la rivalutazione di partecipazioni non qualificate (quote pari o inferiori al 20% in società di capitali e pari o inferiori al 25% in società di persone) ed al 4% per la rivalutazione di partecipazioni qualificate. Una novità importante della norma è costituita dal fatto che le partecipazioni ed i terreni, oggetto di una precedente rivalutazione, possono essere nuovamente rivalutati con compensazione dell imposta versata in precedenza sino a concorrenza della nuova imposta sostitutiva (purchè non richiesta già a rimborso). Anche qualora non si provveda ad effettuare una nuova rivalutazione, in caso di quote o terreni per i quali sono state effettuate più rivalutazioni, è possibile procedere all istanza di rimborso dell imposta di rivalutazione versata più volte sul medesimo bene (sempre chè tale importo non sia già stato richiesto a rimborso nella precedente rivalutazione 31/10/2010). L istanza di rimborso può essere inviata entro i termini del rimborso previsti legislativamente, ossia 48 mesi dal pagamento della prima rata dell ultima rivalutazione compiuta. Qualora i termini siano scaduti alla data del 13/05/2011 si potrà in ogni caso procedere all invio dell istanza di rimborso entro il 12/05/ ) Scadenze di sabato o in giorni festivi Viene definitivamente stabilito che i versamenti di tributi o altri adempimenti richiesti dall amministrazione finanziaria che dovessero cadere di sabato o in giorni festivi devono considerarsi rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Manovra estiva - D.L. 98 del 06/07/2011 art. 23, 27 e 39 entrata in vigore 06/07/2011 7) Ritenute sui bonifici 36% e 55%. Passa dal 10% al 4% la ritenuta a titolo di acconto che banche e poste sono tenute ad operare all atto dell accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari e postali effettuati dai Rimini Viale Tiberio, n. 11 pag. 3/6
4 contribuenti in relazione a spese che consentono la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sugli interventi per il risparmio energetico. 8) Riporto delle perdite per soggetti IRES Non sarà più possibile abbattere interamente l imponibile di un esercizio con le perdite fiscali maturate in esercizi precedenti. Le perdite fiscali saranno riportabili senza limiti di tempo negli esercizi successivi ma in misura non superiore all 80% del reddito imponibile in tali esercizi. Rimangono fermi i limiti relativi alle perdite maturate a fronte di utili esenti. Le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione di una società possono essere scomputate dal reddito imponibile degli esercizi successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l intero importo che trova capienza. 9) Sanatoria liti fiscali pendenti La manovra ha introdotto la possibilità di chiudere le liti fiscali di importo inferiore ad ,00, pendenti alla data del 1 maggio 2011 davanti alle commissioni tributarie o al giudice ordinario. Le liti possono essere definite col pagamento di somme il cui ammontare dipende dal grado di giudizio e dall'esito della controversia, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 289/2002. Gli importi devono essere versati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione va presentata entro il 31 marzo Le liti fiscali pendenti sono sospese fino al 30 giugno 2012, compresi i termini per la costituzione in giudizio. 10) Nuovi contribuenti minimi Il nuovo regime si applica a partire dal 01/01/2012, per il periodo di imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente per le persone fisiche che a) che intraprendono un attività d impresa, arte o professione; b) che l hanno intrapresa successivamente al 31/12/2007. L imposta sostitutiva sui redditi è ridotta al 5%. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Le condizioni per beneficiare del regime sono: - il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l inizio dell attività, un attività professionale o di impresa anche in forma associata o familiare; - l attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; - l ammontare dei ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente non deve superare , Rimini Viale Tiberio, n. 11 pag. 4/6
5 Manovra estiva bis - D.L. 138 del 13/08/2011 art. 2 entrata in vigore 17/09/ ) Variazione aliquota iva al 21% Come già comunicato in data 16/09 l aliquota iva ordinaria è passata dal 20% al 21%. Invariate le altre aliquote. 12) Abbassamento del limite delle transazioni in contanti al di sotto di ,00 Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, si prevede che l'utilizzo del contante nelle transazioni venga ridotto a importi inferiori a euro (il limite era stato già abbassato da a 5 mila euro con la manovra dell'anno scorso). Se si supera questa somma devono essere invece utilizzati mezzi "tracciabili" (assegni, moneta elettronica, bonifici etc). 13) Rendite finanziarie e capital gain (tassazione al 20% -in vigore dal 01/01/2012) Viene uniformata al 20% la misura della tassazione sulle cosiddette rendite finanziarie. Vale a dire dei proventi realizzati dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni non qualificate, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. La tassazione al 20% sostituisce quella attualmente prevista in due aliquote: 27% per gli interessi si depositi e conti correnti bancari e 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie. Resta al 12,5% la tassazione (interessi e capital gain) dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l'economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. Le plusvalenze su titoli di stato si computano, ai fini della applicazione dell'imposta sostitutiva, nella misura del 62,5 per cento. Le minusvalenze realizzate fino al 2011 su strumenti finanziari sopra indicati si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra 12,5% e 20%) anziché al 100%. 14) Società di comodo e aliquota ires al 38% (in vigore dal 01/01/2012) Le società di comodo costituite in forma di società di capitale devono assoggettare il reddito all aliquota ires del 38%. L aliquota IRES scatta a partire dal 2012 con obbligo di tenerne conto nel calcolo degli acconti di giugno e novembre di tale anno come fosse in vigore nel Rimini Viale Tiberio, n. 11 pag. 5/6
6 Si considerano di comodo altresì le società che dichiarano una perdita per tre esercizi consecutivi. Restano ferme le cause di disapplicazione già previste per le altre società di comodo. 15) Beni aziendali utilizzati dai soci o dai familiari dell imprenditore (in vigore dal 01/01/2012) Nel caso di concessione di beni in uso ai soci o ai familiari dell imprenditore per corrispettivi inferiori al valore corrente, i relativi costi sono indeducibili per la società. Il socio che utilizza beni della società deve dichiarare nel modello Unico un importo pari alla differenza tra valore dell uso e prezzo eventualmente pagato. L impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell imprenditore comunicano all agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento in base ad apposito provvedimento ancora da emanarsi. In caso di omissione o comunicazione non veritiera è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza sopra individuata con responsabilità solidale della società e dei fruitori di detti beni. L agenzia procederà con i controlli sulle persone fisiche che utilizzano beni delle società ai fini del redditometro. Ulteriori informazioni in merito, chiarimenti e circolari esplicative saranno pubblicate sul sito dello studio: Protti & Valcamonici Rimini Viale Tiberio, n. 11 pag. 6/6
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