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1 La responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs 231/01) Il D.Lgs n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha importanti riflessi non solo sugli enti commerciali per i quali ha già avuto molteplici applicazioni pratiche ma anche sulla gestione di un associazione sportiva. Il provvedimento contempla, sia pure con alcuni limiti di cui si dirà, la responsabilità amministrativa dell associazione, con o senza personalità giuridica, per il reato commesso dal suo dipendente o da chi rivesta in essa una posizione di vertice ( apicale ). La natura della responsabilità. Il legislatore ha adottato la nozione formale di sanzione amministrativa pur avendo predisposto, in realtà, strumenti repressivi che, sia per il contenuto, sia per le modalità di applicazione, hanno caratteristica di vere e proprie sanzioni penali. Peraltro, una responsabilità di tal fatta in capo alla persona giuridica sarebbe inammissibile, posto che è tradizionale e fondamentale principio del nostro Ordinamento 1

2 penale quello secondo il quale societas delinquere non potest, tradotto in una norma costituzionale, l art. 27 co. 1, secondo cui la responsabilità penale è personale. Di qui un tentativo legislativo di compromesso tra manifeste esigenze repressive e il suddetto inderogabile canone costituzionale. Rileva, comunque, il novus di una responsabilità dell ente, sia pure nei limiti indicati, per il reato commesso da un soggetto ad esso ente variamente legato. Si è trattato di una scelta legislativa forte che, pur consapevole delle ricadute che tali sanzioni comportano sul piano economico, privilegia una più accentuata tutela del regolare contesto d impresa o più semplicemente associativo. La ratio giustificativa si ritrova, a tutta evidenza, in una considerazione di giustizia sostanziale: la commissione dei reati contemplati arricchisce la sfera giuridica degli enti nel cui interesse o nel cui vantaggio siano stati commessi, sicché risponde ad un esigenza, proprio di equità, l operazione di ripristino realizzabile con l applicazione di una parallela responsabilità amministrativa. Nell ambito dei reati colposi in tema di infortunistica sul lavoro, la giurisprudenza ha individuato l interesse e il vantaggio dell ente nel risparmio patrimoniale che deriva dalla carenza delle necessarie spese di investimento, adeguamento, mantenimento della sicurezza. Inoltre, non vi è dubbio che, sotto il profilo procedurale, l affidamento al giudice penale 2

3 che decide del reato presupposto anche della competenza in ordine alla responsabilità dell ente, costituisca utile semplificazione del giudizio. Da ultimo, l applicazione delle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili, consente un apparato di garanzie che passano anche dalla necessità di assicurare l effettiva partecipazione e difesa degli enti coinvolti, nel rispetto del pieno diritto di difesa. I reati presupposto. Con una serie di successive disposizioni, il quadro delle fattispecie di reato dalle quali può conseguire la responsabilità amministrativa dell ente è stato ampliato fino a ricomprendere, con l art. 25-septies, quali reati presupposto l omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Non vi è dubbio che all interno di una società od associazione sportiva possano integrarsi, ad opera di uno o più dei suoi rappresentanti, condotte illecite riconducibili ad uno degli illeciti oggi contemplati nella lunga sequenza dei reati presupposto. In particolare, la violazione delle norme in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro possono comportare la morte o eventi lesivi (artt. 589, 590 c.p.) all interno del sodalizio 3

4 sportivo con le ricadute cautelari e sanzionatorie del DLgs. 231/2001. Esclusione della responsabilità. Per escludere la sua specifica responsabilità, l ente dovrà predisporre regole interne di comportamento, vale a dire modelli organizzativi che, più o meno complessi a seconda delle dimensioni dell ente, siano idonei ad evitare la commissione degli illeciti di cui sopra e sulla cui adozione ed efficace attuazione potrà vigilare lo stesso consiglio direttivo dell ente. Si tratta di protocolli interni, che dovranno prescrivere un adeguata organizzazione interna dotata di efficacia preventiva rispetto alla commissione di specifici reati. I modelli organizzativi non sono obbligatori ma già si sono affacciati nel mondo sportivo. Il Collegio Arbitrale del CONI che ebbe a definire i procedimenti relativi alle principali società di calcio professionistiche coinvolte nella vicenda cd. Calciopoli fece risaltare, nel testo dei lodi definitivi, che la mancanza di un modello organizzativo costituisce terreno fertile per la commissione delle fattispecie che determinarono i procedimenti sportivi (Milan, Fiorentina, Lazio), mentre l intervenuta modifica societaria sul punto doveva comportare una riduzione della sanzione (Juventus). Pertanto, pur con le debite proporzioni, è consigliabile che 4

5 anche le associazioni sportive dilettantistiche adottino specifici modelli organizzativi e di gestione. Si tratterà di documenti semplici, in nessun modo comparabili con quelli assai articolati predisposti dalle società commerciali. Tuttavia essi possono consentire di escludere la responsabilità dell ente a fronte di quei reati in cui come si è visto può incorrere anche l ente sportivo di contenute dimensioni. Sul punto rilevante è l art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (testo unico della sicurezza) con il quale sono stati introdotti specifici e complessi modelli, idonei ad evitare i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime per violazione della normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Le sanzioni pecuniarie ed interdittive All ente di cui si accerti la responsabilità deriva: una sanzione pecuniaria, compresa tra un minimo di euro e un massimo di essa viene applicata per quote, il cui importo va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Sono contemplati (art. 12) casi di riduzione della sanzione pecuniaria in considerazione del vantaggio nullo o minimo per l ente, della tenuità del fatto, del risarcimento del danno, della predisposizione di modelli per reati analoghi a quello 5

6 intervenuto nel caso di specie; ( sanzioni interdittive, che si aggiungono alla sanzione pecuniaria nei casi più gravi ed in relazione ai soli reati per le quali sono espressamente previste 2. Hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, si riferiscono alla specifica attività sulla quale si riflette la violazione dell ente e conseguono alla percezione di un profitto di rilevante entità, o ad una grave colpa organizzativa, ovvero ancora ad una sorta di recidiva, vale a dire l avere l ente ripetuto nel tempo l illecito. La responsabilità penale. I reati si classificano in delitti (ad es., omicidio e lesioni colpose) puniti con pene più severe (ergastolo, reclusione, multa), e in contravvenzioni (ad es., art. 55 D.Lgs. 81/2008) puniti più lievi (arresto e ammenda). Si parla di reato doloso o secondo l intenzione (art. 43, comma 1, c.p.) quando l evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l esistenza del delitto, è preveduto dall agente e da questi consapevolmente voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Nel caso di specie, rileva il reato colposo o contro l intenzione (art. 43, comma 3, c.p.) che si ha quando l agente non vuole cagionare l evento lesivo, e tuttavia questo si verifica come 6

7 risultato della propria condotta, per negligenza, imprudenza o imperizia ( colpa generica ), o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline ( colpa specifica ). A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i reati commissivi (l evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto). Per quest ultima ipotesi, va detto che l Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire secondo determinate prescrizioni. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell art. 40 c.p. non impedire un evento, che si aveva l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Il soggetto attivo del reato, quindi, commette reato per omissione quando si trova in una specifica situazione (stabilita espressamente dall Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, deriva la lesione di un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l applicazione di una sanzione penale. Dalla violazione della normativa di sicurezza sul lavoro possono derivare eventi lesivi che costituiscono causa di responsabilità (anche) penale per i reati previsti dagli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) ovvero dal D.Lgs 7

8 81/2008. Per principio costituzionale, di cui già si è fatto cenno, la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.). I reati di omissione, a loro volta, si distinguono in propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento dell azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale) e impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l obbligo di impedire. Non vi è dubbio che in capo ai componenti del consiglio direttivo dell associazione sportiva e del consiglio di amministrazione della società di capitali sportiva gravino, ricorrendone le condizioni di fatto e di diritto, gli obblighi normativi di sicurezza la cui violazione può essere causalmente connessa all evento infortunistico. In particolare, i dirigenti che abbiano posto in essere le condotte illecite commissive e/o omissive da cui sono derivate le fattispecie di reato saranno penalmente responsabili. Saranno esentati i componenti del consiglio che abbiano espresso formalmente il proprio dissenso sulle opzioni causalmente legate all infortunio. In primis è utile rammentare che in relazione a quanto previsto ex art. 589 c.p., è richiesta l osservanza di tutte le norme dalla cui violazione può derivare un evento lesivo. Inoltre, in tema 8

9 di omicidio colposo ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell aerea di competenza dell associazione o società sportiva. E ancora, se più sono i titolari della posizione di garanzia (più componenti del consiglio direttivo ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia. La delega di funzioni. La delega di funzioni è una ripartizione organizzativa ampiamente utilizzata all interno di strutture complesse e consiste nell incarico che un soggetto qualificato conferisce ad altri per lo svolgimento di determinate attività, così integrandosi un trasferimento degli obblighi di garanzia dal precedente titolare ad un nuovo soggetto a tal fine incaricato. L istituto trae origine dalle consuetudini proprie delle strutture imprenditoriali contraddistinte da spiccata gerarchia, nelle quali il soggetto posto in posizione apicale, destinatario del precetto 9

10 penale in virtù della posizione ricoperta, raramente è in grado di provvedere all eliminazione di tutte le situazioni pregiudizievoli proprio per il suo distacco dalla fonte di rischio, ovvero perché privo delle competenze tecniche necessarie alla predisposizione di idonei mezzi di cautela. La delega, quindi, lungi dal costituire uno strumento di esonero di responsabilità per il delegante, consente un migliore rispetto del dovere di sicurezza per l adempimento dell obbligo di buona organizzazione che fa capo all imprenditore. Il conferimento di poteri e di funzioni di cui qui si tratta non va confuso con la cd. delega in esecuzione, caratterizzata dall affidamento a terzi di soli compiti esecutivi, tale da non far venir meno la posizione di garanzia del delegante e non determinare nuovi obblighi giuridici in capo agli incaricati. Nell ambito dell associazione o società sportiva la delega della sicurezza potrà essere conferita, secondo i requisiti di cui appena oltre si dirà, ad un consigliere o a un dipendente (es. direttore). I presupposti della delega di funzioni. La delega presuppone: - la trasferibilità delle funzioni che, pertanto, non devono avere natura strettamente personale; - la volontà traslativa del responsabile delegante, il quale deve intervenire direttamente nell atto di delega; - l accettazione del soggetto scelto quale delegato; - l effettivo trasferimento allo stesso dei relativi poteri-doveri di cautela. 10

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