Ultimi orientamenti giurisprudenziali in tema di contestazione ai fini fiscali della residenza estera del contribuente

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1 Ultimi orientamenti giurisprudenziali in tema di contestazione ai fini fiscali della residenza estera del contribuente di Angelo Buscema Pubblicato il 27 settembre 2008 La sentenza n. 48 del 25 febbraio 2008 (dep. il 17 giugno 2008) della comm. trib. Reg. di Roma, sez. XXVI merita di essere segnalata all attenzione dell operatore tributario, poiché ha precisato che: Qualora l Amministrazione finanziaria intenda contestare, ai fini fiscali, la residenza estera (1) del contribuente asserendone la fittizietà sì da ritenere assoggettati i relativi redditi al prelievo tributario, è necessario fornire indizi aventi qualità di gravità, precisione e concordanza. Le circostanze della presenza dei figli i quali siano affidati alla potestà dei genitori esercitata dal contribuente, ovvero l utilizzo di carte di credito od il possesso di utenze telefoniche nel territorio dello Stato, hanno rilievo non decisivo circa la permanenza in Italia del soggetto verificato o della sussistenza del centro dei proprî interessi morali, affettivi e patrimoniali nel medesimo territorio. L iter logico giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato: v L Ufficio ha offerto alcuni indizi, che potrebbero far ritenere la presenza in Italia per oltre la metà dell anno degli interessi, non soltanto 1

2 patrimoniali od economici, dell attrice, senza tuttavia che gli stessi abbiano, invero, la caratteristica di essere gravi, precisi e concordanti, si da dar loro la dignità di presunzioni semplici. v L obbligatoria presenza in Italia dei figli, indizio più importante tra quelli offerti, risulta, ad esempio, controbilanciato dal legame sentimentale esistente con una persona residente in Francia, affermato dall attrice e non contestato dall Ufficio, si. da non consentire a questo Collegio di ritenere che il mondo degli interessi affettivi dell appellante fosse, all epoca, necessariamente in Italia, anche in considerazione del fatto che i tigli minori erano comunque seguiti, durante le sue assenze, da persona di tutta fiducia, Né sarebbe corretto sostenere che l affidamento dei figli comporti necessariamente la presenza fisica e continua del genitore affidatario, significando esclusivamente che a quest ultimo spetta la potestà genitoriale. Appare ovvio infine che le modalità di esercizio di detta potestà esulano dalla giurisdizione di questo Giudice. Del tutto inconsistenti appaiono inoltre gli altri indizi: l utenza telefonica a nome dell attrice nell elenco abbonati di Roma dimostra soltanto che la medesima dispone di locali in detta città collegati telefonicamente, non già che nei medesimi dimori stabilmente; l uso di carte di credito in Italia costituisce prova che la vi soggiorna e no che vi abbia stabile dimora. In conclusione, l appello va respinto in quanto gli elementi offerti non depongono inequivocabilmente per una prevalente permanenza almeno metà dell anno in Italia o, comunque presso i figli. 2

3 Riflessioni Allo status di residente sono connessi molteplici obblighi e da esso discende la soggezione alla potestà impositiva dello Stato la quale, com è noto, ha adottato per i soli residenti il principio del cosiddetto reddito mondiale (worldwide income taxation) secondo il quale l imposizione personale colpisce tutti i redditi, ovunque prodotti o conseguiti, dal soggetto che ha una determinata relazione di natura personale con l ordinamento stesso (worldwide principle o Welteinkommensprinzips); ciò a differenza di altri ordinamenti in cui rileva non tanto il dato personale quanto la relazione oggettiva con l ordinamento, quale in genere il luogo di produzione del reddito (Territorialitaetsprinzips). Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). 3

4 Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. I ricordati requisiti sono autonomi per cui, ai fini della continuità della residenza fiscale è sufficiente che si verifichi anche soltanto uno di essi. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. Tutti i cittadini italiani, ovunque siano nati, che risiedono fuori del territorio nazionale per più di un anno devono richiedere al proprio comune la cancellazione dall Anagrafe della popolazione residente (se residenti precedentemente in Italia) e conseguentemente il trasferimento nell Anagrafe dei residenti all estero (A.I.R.E.) del comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell espatrio, entro tre mesi dall arrivo nel paese estero (l. n. 470/1988). Sono previste alcune eccezioni: trasferimento temporaneo, di durata non superiore all anno; dipendenti dello Stato inviati all estero per motivi di servizio. Nell Aire non sono da iscrivere i cittadini che si recano all estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi (art. 1, comma 8, della l. 27 ottobre 1988, n. 470), né i cittadini che si recano all estero per l esercizio di occupazioni stagionali e i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all estero e le persone con essi conviventi (art. 1, comma 9, della l. n. 470/1988). 4

5 Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente residenti dove hanno indicato, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all estero con le fittizie emigrazioni verso Stati a fiscalità privilegiata si persegue lo scopo di sottrarsi al principio della tassazione su base worldwide, criterio cardine del nostro ordinamento, secondo cui i soggetti fiscalmente residenti nel nostro Paese sono tenuti a scontare le imposte in Italia per i redditi ovunque prodotti nel mondo. In base alla regola generale se un cittadino italiano trasferisce la propria residenza all estero, cancellandosi dall anagrafe della popolazione residente ed iscrivendosi all AIRE, spetta all Amministrazione finanziaria l onere di provare che lo stesso è comunque residente ai fini fiscali in Italia, avendovi mantenuto la propria residenza o il proprio domicilio Trattasi di una presunzione che fa carico al contribuente dell onere di provare l effettività della emigrazione nel paese rientrante nella black list. La presunzione stabilita dal comma 2-bis dell articolo 2 del T.U.I.R. (2), lungi dal creare un ulteriore status di residenza fiscale, i cui presupposti sono già compiutamente contemplati dal comma 2 dello stesso art. 2, introduce soltanto un ulteriore criterio rivelativo ai fini dell individuazione della residenza stessa. In sostanza, con l introduzione del comma 2-bis citato, il legislatore, utilizzando lo strumento delle presunzioni relative, ha diversamente ripartito l onere probatorio fra le parti, al fine di evitare che risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti di ordine sostanziale (3) 5

6 Sono tenuti a dimostrare che in Italia non hanno né la dimora abituale né il complesso dei rapporti riguardanti sia gli affari che gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, anche a quelli familiari, sociali e morali). Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell eventuale nucleo familiare, l iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità. Nel fornire la prova contraria, al cittadino italiano deve essere riconosciuta la più ampia possibilità di esplicazione del concreto esercizio del diritto di difesa del contribuente anche nella fase extraprocessuale, ferma restando l esclusione del giuramento e della prova testimoniale. La prova contraria prevista dal comma 2-bis dell art. 2 del Tuir, si possa ricondurre a tre macrocategorie, costituite dalla presenza nel territorio estero di emigrazione di documentati vincoli di natura: 1) familiare;2) economico-finanziaria; 3) sociale e culturale. La cancellazione dall anagrafe della popolazione residente e l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero (Aire) non rappresentano un elemento decisivo per escludere il domicilio o la residenza nello Stato italiano, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze 6

7 dei registri anagrafici. La semplice cancellazione dai registri della popolazione residente e la successiva iscrizione all Aire (l Anagrafe italiani residenti all estero) non bastano, per poter essere considerati fiscalmente non residenti. A questo scopo l unico strumento valido, da utilizzare in sede di eventuale accertamento e non di interpello, consiste nel dimostrare che non si intrattiene più alcun legame significativo con la madrepatria. Solo un attenta verifica della sfera relazionale del contribuente consente quindi di accertarne la condizione di residente all estero (Risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008). Il Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che sono residenti coloro che, per la maggior parte del periodo d imposta, sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti oppure hanno il domicilio o la residenza entro i confini dello Stato. Questi tre requisiti sono alternativi, nel senso che è sufficiente che uno solo di essi si realizzi per essere considerati residenti in Italia Al contrario, non basta iscriversi all Aire per non essere più considerati residenti ai fini fiscali. Infatti, le nozioni di domicilio e residenza, così come usate nel diritto tributario, hanno un significato piuttosto ampio: per domicilio si intende il luogo in cui una persona ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi e per residenza il luogo in cui una persona ha fissato la sua dimora abituale. Più precisamente, come già chiarito dall amministrazione finanziaria con la circolare n. 304 del 1997(4), il domicilio può anche prescindere dall effettiva presenza fisica del soggetto in uno specifico posto, dal momento che i suoi affari e interessi non si riducono ai soli rapporti di tipo patrimoniale ed economico, ma comprendono anche 7

8 quelli morali, sociali e familiari. È sufficiente quindi mantenere in Italia il centro dei propri interessi, sia personali che di altro genere, per essere considerati fiscalmente residenti. In particolare, tra i fatti sintomatici dello status di residente fiscale sono la disponibilità di un abitazione permanente, la presenza della famiglia, l accreditamento dei propri guadagni indipendentemente dal luogo in cui sono stati conseguiti, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni di lavoro e persino l iscrizione a circoli e club. Questi e altri elementi devono essere presi in considerazione nel momento in cui si pone il problema di definire la residenza fiscale. Gli elementi utili ad individuare i redditi da attrarre a tassazione nel nostro Paese possono essere così sintetizzati: dichiarazioni rese agli organi di informazione (possono essere rilevanti se dimostrano un interesse verso il nostro Paese); presenza in Italia di un nucleo familiare (presenza anche di affetti che facciano presumere un contatto costante con il nostro Paese); titolarità e relativa movimentazione di conti correnti e/o di valori mobiliari in Italia; Partecipazioni commerciali, ad assemblee, ad incontri pubblici, conferenze 8

9 etc. nel nostro Paese I requisiti sostanziali che consentono di qualificare o no l effettività del trasferimento della residenza possono essere così esemplificati (circ. del 24 giugno 1999, n. 140/E): v L iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero; v Lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità; v La stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione; v Fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel paese estero; la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel paese estero e da e per l Italia; v L eventuale iscrizione nelle liste elettorali del paese d immigrazione; v L assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc. 9

10 v La mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo. In buona sostanza, deve essere verificato che il contribuente, nonostante l iscrizione all Aire, non abbia mantenuto in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si dovrà ricorrere agli indici normativi sostanziali (domicilio e residenza) al fine di verificare la cessazione o meno della residenza in Italia della persona La residenza, essendo definita dal codice civile ex art. 43 come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, è determinata dall abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo. Ne consegue che concorrono ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante con il territorio dello Stato, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci, evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (circ. n. 304/E del 1997).Affinché sussista il requisito dell abitualità della dimora, non è necessaria la continuità o la definitività Cosicché l abitualità della dimora permane anche qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l intenzione 10

11 di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. La residenza, dunque, non viene meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della vita moderna, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago. Il domicilio è individuato nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Il domicilio è un rapporto giuridico col centro dei propri affari e prescinde dalla presenza effettiva in un luogo. Esso consiste principalmente in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi. La locuzione affari ed interessi di cui al citato art. 43, comma 1, del codice civile, deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari; sicché la determinazione del domicilio va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza, in un certo luogo, di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona. (5) Deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantenga il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia. Tale circostanza si concretizza, ad esempio, nel caso in cui la 11

12 famiglia dell interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l attività lavorativa all estero o, comunque, nel caso in cui emergano atti o fatti da indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia quivi mantenuto il centro dei suoi affari ed interessi (6). Dott. Angelo Buscema 27 Settembre 2008 NOTE 1) Il fenomeno dell interposizione fittizia del soggetto terzo, che è fatto apparire quale soggetto apparentemente percipiente il reddito rispetto a quello cui il reddito deve essere effettivamente imputato (art. 37 c.3 del DPR 600/1973), è fenomeno affatto diverso da quello della cd esterovestizione della residenza fiscale che, alla stregua dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, è effettuata il più delle volte mediante la costituzione all estero, segnatamente nei paesi che offrono migliori condizioni di convenienza fiscale, di società esclusivamente finanziarie con funzioni di holding o sub holding di partecipazione, 12

13 controllate direttamente o indirettamente da società fiscalmente residenti nel nostro Paese. Nel primo caso il soggetto interponente è fatto apparire come titolare del reddito che invece va imputato direttamente all interposto, nel secondo caso il reddito è effettivamente percepito dalla società estera che tuttavia non assolve ai requisiti della effettiva residenza estera essendo carenti i presupposti di essa alla luce della legislazione interna e comunitaria. Il fenomeno della esterovestizione consente infatti di accentrare in soggetti giuridici residenti in Paesi a bassa tassazione a con esenzione di determinati cespiti reddituali le partecipazioni nelle sussidiarie esistenti in Italia o all estero, in modo tale da garantire un controllo sugli indirizzi operativi e gestionali delle imprese situate all estero, senza che i risultati economici di detta attività si riflettano direttamente sola casa madre. Le sub holding, in questo contesto, possono essere strutturate come semplici strumenti di controllo locale delle partecipazioni, qualora accentrino le partecipazioni detenute dalla casa madre nelle sussidiarie residenti nel medesimo Paese in cui si trova la Società ed in questo caso il beneficio fiscale può derivare per la sub holding o dalla utilizzazione di finanziamenti di terzi per acquisire le sussidiarie estere, compensando i redditi prodotti da queste ultime con gli interessi passivi sui finanziamenti ottenuti, o dalla compensazione, consentita in alcuni paesi, nella capogruppo locale dei redditi e delle perdite prodottisi in capo a tutte le controllate. Diversamente la casa madre può, peraltro, avvalersi di sub holding, situate in Paesi a bassa tassazione o con tassazione esente di determinati cespiti, per accentrare su di esse le partecipazioni in società residenti in altri Stati; in tal caso la Società finanziaria svolge anche la funzione di interporsi nella catena di controllo al fine di consentire una massimizzazione dei benefici fiscali detraibili dall applicazione delle norme di favore previste dalla legislazione dello Stato estero. In linea generale i vantaggi connessi all utilizzo di una Società finanziaria situata in un Paese a bassa tassazione, derivano dal basso o nullo di ritenute applicate sui dividendi percepiti dalle sussidiarie, dal rinvio della tassazione sui dividendi pagati dalle sussidiarie alla sub holding e non ridistribuiti a 13

14 questa dalla Casa madre, dalla bassa o nulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute dalla sub holding(sent. n. 174 del 3 dicembre 2007 dep. il 14 gennaio 2008 della comm. trib. prov. di Belluno, sez. I ) 2) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [c.d. Nuovo Tuir ] art. 2 Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 14

15 3) Massimiliano Serino Limiti alla presunzione di residenza italiana delle persone fisiche emigrate nei Paesi a regime fiscale privilegiato, ed alla corrispondente prova contraria opposta dal contribuente in il fisco n. 11 del 19 marzo 2007, pag L art. 10 della L , n. 448 ha introdotto una presunzione di residenza in Italia, con conseguente rovesciamento dell onere probatorio a carico dei cittadini emigrati nei cosiddetti paradisi fiscali ;tale disposizione rientra nel più vasto ambito delle norme antielusive emanate con l art. 37 bis/dpr. n. 600(Sentenza Commissione tributaria provinciale EMILIA-ROMAGNA Reggio Emilia,, sez. 3, , n. 5). Il contribuente, pur avendo avuto nel periodo esaminato la residenza anagrafica in un Paese a fiscalità privilegiata, ha di fatto conservato il domicilio fiscale in Italia, dove ha continuato a coltivare i propri affari e interessi sia personalmente sia indirettamente avvalendosi, anche in forma occulta, della mediazione artificiosa di società straniere (Sentenza Commissione tributaria provinciale EMILIA-ROMAGNA Reggio Emilia,, sez. 3, , n. 5). 4) Secondo la circolare n. 304/97 i fenomeni di fittizia emigrazione all estero coinvolgono principalmente cittadini italiani che svolgono attività artistica, sportiva, professionale o imprenditoriale. Le linee operative dettate dalla circolare agli uffici periferici concernono in concreto le effettive modalità di reperimento delle prove della residenza o del domicilio in Italia e forniscono una serie di indicazioni tipo, non esaustive, sulle indagini da effettuare. 15

16 Fra queste si evidenziano: Consultare e reperire tutti i documenti e le informazioni utili dall anagrafe dell ultimo comune di residenza del soggetto. Consultare e reperire tutti i documenti e le informazioni utili dall anagrafe dell ultimo comune di residenza del soggetto. Acquisire copia di tutti gli atti compiuti dal soggetto quali: compravendite, donazioni, costituzioni di società, conferimenti ecc. Esaminare attentamente i rapporti dallo stesso intrattenuti con le controparti degli atti di cui sopra o con i soggetti con esso cointeressati (esempio altri soci). Acquisire informazioni di natura finanziaria inerenti ai movimenti di denaro, il luogo di emissione di assegni bancari, gli investimenti effettuati in titoli e obbligazioni italiane, i movimenti di denaro da e per l estero ecc. L attività investigativa deve consentire di reperire elementi di prova dai quali sia possibile desumere l esistenza di legami familiari o affettivi e più in generale un attaccamento all Italia da parte del soggetto indagato, l esistenza nel nostro paese di interessi economici in base ai quali tenere o far rientrare in Italia i proventi delle prestazioni svolte all estero nonché l intenzione, anche futura, ad abitare in Italia. Per questi fini può essere utile anche monitorare costantemente la stampa locale e nazionale, i servizi televisivi e ogni pubblicazione utile a ricavare dichiarazioni del soggetto in esame 16

17 che possano avvalorare le tesi investigative dell ufficio. Alla fine dell attività investigativa e dall insieme degli elementi di prova raccolti dovrà emergere una «valutazione d insieme» circa i molteplici rapporti intrattenuti dal soggetto con l Italia che consenta di poter stabilire che la sede principale degli affari e degli interessi di quest ultimo è situata all interno del territorio dello stato. Utili alla suddetta ricostruzione possono rivelarsi anche il possesso in Italia di beni mobili e immobili, la partecipazioni a riunioni d affari, l assunzione di cariche sociali, l iscrizione a circoli, club e simili, l organizzazione della propria attività e dei propri impegni direttamente o tramite strutture operanti sul territorio dello stato. Perrucci, Residenze estere, vere o fittizie, in Boll. Trib. n. 17/2007, pag Per effetto dell espresso rinvio al codice civile, operato dall art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l apprezzamento in ordine alla sussistenza del domicilio e della residenza di una persona fisica, onde inferirne lo status di soggetto passivo Irpef residente, deve essere informato alla stregua dei tratti caratterizzanti i due istituti, siccome individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza civilistica, dovendosi per conseguenza guardare essenzialmente al carattere dell abitualità della dimora e del mantenimento degli affari e degli interessi, patrimoniali e familiari, nel territorio dello Stato(Sent. n. 985 del 18 maggio 1998 dep. il 9 febbraio 1999 della comm. trib. prov. di Modena) In tema d imposte sui redditi, l art. 2, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 individua, perché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne 17

18 consegue, pertanto, che l iscrizione del cittadino nell anagrafe dei residenti all estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Né a diversa conclusione conduce la Convenzione tra l Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni (ratificata e resa esecutiva con la legge 5 novembre 1990, n. 329), atteso che, ai sensi dell art. 4 del testo dell accordo, il concetto di residenza fiscale ben può essere ricollegato, ove non sia possibile l utilizzazione di altri criteri, al centro degli interessi vitali, ossia al luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, , n ). 5) Elementi rilevanti per l esistenza dei legami personali sono la presenza fisica della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un abitazione, il luogo in cui i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo dell esercizio delle attività professionali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali nei limiti in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali (Sent. n del 21 marzo 2008 dep. il 14 aprile 2008 della Corte Cass., sez. tributaria). 6) La Commissione tributaria provinciale di Perugia, Sezione I, con sentenza n. 18

19 628 del 23 novembre 2000, ha statuito che la non convivenza del contribuente con il coniuge 19

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