UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE"

Transcript

1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE a cura del dott. Giovanni Barbato

2 La legislazione tributaria nazionale, alla stregua della maggior parte degli altri ordinamenti fiscali, sottopone a tassazione, ai fini dell imposizione personale, per i soggetti residenti, tutti i redditi posseduti, in Italia ed all estero, in virtù del noto principio della tassazione dell utile mondiale o world wide taxation e, per i soggetti non residenti, i soli elementi reddituali prodotti nel territorio dello Stato, in base al c.d. principio di territorialità.

3 Più precisamente il principio del "reddito mondiale" si basa infatti sul criterio della residenza e postula l'assoggettamento dei residenti a tassazione di tipo personale per ogni tipologia di reddito a prescindere dal luogo di produzione, ricostruendone le condizioni economiche complessive. Di contro, nei confronti dei non residenti viene, invece, applicato il principio della territorialità (ovvero della fonte), in virtù del quale vengono attratti ad imposizione in Italia i soli redditi prodotti nel territorio nazionale.

4 La disciplina della residenza delle persone fisiche è contenuta nell art.2, comma 2 del vigente testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917; tale norma stabilisce che sono soggetti passivi dell imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato e che si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile

5

6 La legge 448/1998 ha proceduto ad integrare la disposizione de quo con il comma 2-bis prevedendo che si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con apposito decreto ministeriale Cfr. art.10 della legge 23 dicembre 1998, n.448 che ha aggiunto il comma 2-bis all art.2 del TUIR.

7 Ma andando ad analizzare più nel dettaglio l art. 2 del TUIR occorre in prima analisi rilevare come il dettato normativo riconduca la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche essenzialmente a tre elementi fondamentali: il primo, di tipo formale, consistente nell iscrizione anagrafica; gli altri due,e cioè il domicilio e la residenza, di tipo sostanziale, da individuare secondo le disposizioni e le regole interpretative adottate in sede civilistica e da utilizzare evidentemente in carenza del primo requisito

8

9 Come precisato al riguardo dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 02/12/1997, n. 304 dal dettato testuale della legge citata emerge chiaramente che i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti, con la conseguenza che sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia

10 Accanto a tali presupposti la norma richiama anche un elemento legato alla decorso del tempo ed uno connesso alla dislocazione dei vari contribuenti.

11 Il requisito di iscrizione all anagrafe della popolazione residente. Le conseguenze dell iscrizione all Aire

12 Si tratta di un elemento di tipo oggettivo, legato al dato formale della «mera» iscrizione. L iscrizione all anagrafe della popolazione residente appare porre prima facie porre una presunzione legale di residenza fiscale. In altri termini, l essere iscritto all anagrafe sarebbe condizione sufficiente per qualificare la residenza fiscale di un determinato contribuente non essendo necessari per l Amministrazione finanziaria ulteriori elementi probanti.

13 Si deve segnalare una posizione tendenzialmente concorde sulla natura di presunzione assoluta (iuris et de iure) della citata disposizione di legge, anche se non sono mancate in dottrina talune prese di posizione antitetiche. Su tale aspetto, appare interessante la presa di posizione della Guardia di Finanza. Infatti nella circolare si osserva che Il legislatore ha previsto che la sussistenza dell'elemento oggettivo di natura meramente formale, rappresentato dall'iscrizione nell'apposito registro anagrafico della popolazione residente determina l'insorgenza di una presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia. In ambito tributario, è stato dunque preferito un approccio formalistico, a differenza di quanto avviene in ambito civilistico, in cui le risultanze anagrafiche danno luogo a presunzioni relative, superabili mediante prova contraria..

14

15 La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare come ai fini tributari l iscrizione all anagrafe della popolazione residente è una circostanza preclusiva di ogni ulteriore accertamento ai fini della individuazione del soggetto passivo d imposta, diversamente da quanto avviene ai fini civilistici ove le risultanze anagrafiche sono invece concordemente considerate idonee unicamente a dar luogo a presunzioni relative, superabili, come tali, dalla prova contraria. Per la Suprema Corte in materia fiscale, a differenza di quanto avviene ai fini civilistici, la forma è destinata a prevalere sulla sostanza nell ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico Cfr. Cass. n. 9319/2006.

16 L iscrizione all anagrafe della popolazione residente è disciplinata dalla legge 24 dicembre 1954, n e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 30 maggio 1989, n La disciplina posta dalle norme citate fissa il presupposto per l iscrizione nell avere nel Comune la propria dimora abituale ovvero per le persone senza fissa dimora il proprio domicilio. Peraltro, non cessano di appartenere alla popolazione residente i soggetti che dimorano temporaneamente in altri Comuni o all estero per occupazioni stagionali o per altre ragioni di durata limitata. In ogni caso dalla posizione dell Amministrazione finanziaria assunta in materia ne deriva che la semplice iscrizione nelle liste anagrafiche in Italia fa scattare automaticamente il requisito della residenza fiscale a mente del citato comma 2 dell art.2, con le relative ed intuibili conseguenze in materia di tassazione dei redditi ovunque prodotti.

17 Tuttavia al presupposto della mera iscrizione non è consentito attribuire lo stesso valore probatorio nell ipotesi inversa, vale a dire in caso di cancellazione dalle liste. In altre parole, se è evidente che la semplice iscrizione fa derivare automaticamente le conseguenze appena ricordate, un accertamento di tipo sostanziale è invece comunque necessario nel caso di cancellazione dalle liste medesime. Del resto, appare evidente che il soggetto interessato - pur cancellatosi dall anagrafe della popolazione residente - potrebbe tuttavia aver mantenuto in Italia il domicilio e/o la residenza ai sensi del codice civile, con ciò facendo in ogni caso perfezionare una o entrambe le due ipotesi ulteriori ed alternative previste dallo stesso art. 2, comma 2, TUIR.

18 Ma volendo entrare più nel dettaglio, occorre precisare che per i cittadini italiani che abbiano stabilito la propria dimora all estero non è sufficiente la cancellazione dall anagrafe in questione, in quanto il nostro ordinamento impone anche la realizzazione di un quid pluris, consistente nell iscrizione nell Anagrafe degli italiani residenti all estero (Aire)

19

20

21 La cancellazione dall Aire si verifica: per iscrizione all anagrafe della popolazione residente in Italia, a seguito di un nuovo trasferimento dall estero nel territorio della Repubblica; in virtù dell immigrazione dall estero in altro Comune italiano; per causa di morte, anche nel caso in cui l evento sia presunto, se giudizialmente dichiarato; per irreperibilità presunta trascorsi cento anni dalla nascita o dopo l effettuazione di due «rilevazioni» successive; per perdita della cittadinanza; per trasferimento nell Aire di un altro Comune italiano.

22 La cancellazione dall anagrafe della popolazione residente e l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE) non costituiscono elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici

23 L iscrizione all AIRE costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per poter essere considerato non residente, a differenza dell iscrizione nell anagrafe della popolazione residente che, da sola, costituisce presupposto per essere considerato residente in Italia

24 Il domicilio

25

26 Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito "la sede principale dei suoi affari ed interessi". Alla luce di tale disposto, la giurisprudenza prevalente considera il domicilio un rapporto giuridico col centro dei propri affari, prescindendo dalla presenza effettiva in un luogo. Esso consiste dunque principalmente in una situazione giuridica che è principalmente caratterizzata dall'elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi

27 Secondo la giurisprudenza della Cassazione per determinare il luogo del domicilio è necessario che vi sia la volontà della persona di stabilire in un luogo il centro delle proprie relazioni familiari e sociali: in altri termini il domicilio viene considerato un rapporto giuridico col centro dei propri affari, prescindendo dalla presenza effettiva in un luogo. Esso consiste dunque principalmente in una situazione giuridica che è principalmente caratterizzata dall'elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi. Cfr. Cass. 29 dicembre 1960, n. 3322; Cass. 22 maggio1963, n.1342; Cass. 21 marzo 1968, n. 884

28 Ma proprio con riguardo alle parole «affari e interessi» si deve segnalare che la dottrina prevalente ne ha fornito un significato molto ampio, tale da ricomprendere non soltanto gli interessi di natura patrimoniale ma anche quelli di tipo morale, come ad esempio quelli che «attengono al consorzio di vita coniugale» o che «confluiscono normalmente nel luogo in cui vive la famiglia».

29 Tale impostazione è conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, per rilevare la preminenza degli interessi familiari su quelli di natura patrimoniale, è necessario verificare la ricorrenza di alcune circostanze utili ai fini della determinazione del domicilio dei contribuenti. La Suprema Corte ha individuato degli elementi rilevanti per ricostruire l esistenza dei legami con il territorio, quali, ad esempio, la presenza fisica del soggetto e dei suoi familiari, la disponibilità di un abitazione, il luogo di frequenza delle scuole da parte dei figli, quello di esercizio di eventuali attività professionali o imprenditoriali, quello dei legami amministrativi con le Autorità pubbliche e gli organismi sociali. Cass. n del 21 marzo 2008 e n del 7 novembre 2001.

30

31

32 Anche per l Amministrazione finanziaria la locuzione "affari ed interessi" di cui al citato art. 43 deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari; sicché la determinazione del domicilio va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona. Sul punto,cfr. Circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, del 02/12/1997, n.304.

33 Residenza La residenza civilistica, si è visto come questa sia definita, ai sensi dell art. 43 C.C., come "il luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Pertanto è possibile affermare che essa sia determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento

34

35 La residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento. Sul tema, cfr. Cass. 5 febbraio 1985, n. 791.

36 La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità sono concordi nell'affermare che affinché sussista il requisito dell'abitualità della dimora non é necessaria la continuità o la definitività. Cosicché l'abitualità della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali In tal senso, cfr. Cass. 29 aprile 1975, n. 2561; Cass. S.U. 28 ottobre 1985, n

37 In definitiva perché sussista la residenza devono ricorrere due requisiti, vale a dire l elemento oggettivo della permanenza in un luogo con una certa stabilità e continuità e l elemento soggettivo dell intenzione della persona di rimanere in quello stesso luogo Cfr. Cass. 5 febbraio 1952, n. 221 Cass., 26 luglio 1966, n

38 La residenza non può essere mantenuta solo animo, in quanto non è certamente in questo senso ininfluente l effettività della permanenza, da riscontrare sul piano probatorio attraverso elementi di fatto, quali le consuetudini di vita dell interessato

39 La residenza, peraltro, non viene meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della vita moderna, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago

40 In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che fino a quando la mobilità del soggetto viene considerata come fenomeno interno al territorio italiano, normalmente il giudizio di prevalenza quantitativa di una permanenza abitudinaria sull altra deve essere formulato con riferimento (spaziale) alla circoscrizione amministrativa comunale, ambito nel quale soste e permanenze dell individuo in sedi diverse - private o di lavoro - devono essere sommate e ridotte ad unità prima di procedere alla comparazione con la sommatoria delle soste e permanenze del soggetto stesso in altra circoscrizione comunale. Tra le altre, cfr. Cass, sez. unite, 5292 del 1985.

41 Quando però la mobilità del soggetto acquisisce dimensioni internazionali, è utile un confronto tra le sue abituali permanenze e consuetudinarie dimore nel territorio italiano con quelle all estero: ma anche in questo contesto più ampio resta immutata la necessità che le reiterate stabili permanenze del cittadino straniero in sedi dislocate in diverse circoscrizioni amministrative minori, comprese nel territorio nazionale, siano sommate e riunite in un dato unitario, prima di compararle con quelle che interessano ambiti territoriali di altri Stati.

42 Il requisito temporale La disciplina del TUIR prescrive un ulteriore presupposto necessario per qualificare una persona fisica come residente e cioè quello temporale, in quanto la persona fisica deve essere iscritta dell anagrafe residente ovvero avere il domicilio/residenza ai sensi del codice civile per la maggior parte del periodo d imposta.

43

44 In merito, va osservato che il nostro legislatore ha fatto ricorso all espressione maggior parte del periodo d imposta (e quindi 184 giorni) rispetto ai 183 giorni normalmente utilizzati nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Invero la scelta adottata dal legislatore nazionale appare più esatta, in quanto in caso di anno bisestile la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà coprire l arco temporale di 184 giorni, superando solo così la metà del periodo di riferimento.

45 Interessanti appaiono talune prese di posizione dell Amministrazione finanziaria in ordine ad alcuni casi di trasferimento di residenza in corso d anno. Per vero nell ambito di un interpello è stato chiesto all Agenzia delle entrate se il soggetto che trasferisca la residenza all estero nella seconda metà dell anno perda lo status di soggetto residente a partire dal momento in cui acquista quello di soggetto residente nello Stato di destinazione, ovvero se lo status di soggetto residente in Italia permanga fino alla fine dell anno solare.

46 L Agenzia delle entrate ha ritenuto nel caso di specie che ai fini della normativa italiana e, dunque, anche di quella convenzionale, che rinvia sul punto alle norme interne non è possibile considerare un soggetto residente limitatamente ad una frazione dell anno d imposta. Per l Agenzia, in mancanza di una disciplina espressa della decorrenza dell acquisto o della perdita della residenza in corso d anno, si deve ritenere, pertanto, che il contribuente che si trasferisca all'estero dopo aver maturato i requisiti per l'applicazione del "worldwide principle" continuerà ad essere assoggettato a tassazione in Italia anche per tutti gli eventuali redditi prodotti dal momento del trasferimento al momento di chiusura del periodo d'imposta

47 Sempre in ordine al profilo temporale, inoltre, si segnala che una volta accertato il requisito della residenza fiscale in Italia, la persona interessata sarà tassata nel nostro Paese in relazione ai redditi ovunque prodotti nell intero periodo d imposta. Questo significa che un soggetto che si trasferisce all estero, rispettando anche i requisiti formali della cancellazione dall anagrafe della popolazione residente e dell iscrizione all Aire (in quanto altrimenti il problema non si porrebbe!), dopo aver fatto maturare i requisiti per la configurabilità dell ipotesi delineata dall art. 2 TUIR sarà tassato in Italia anche per gli eventuali redditi prodotti (ovunque) sino alla chiusura del periodo d imposta. Gli eventuali problemi di «doppia residenza» che si dovessero creare in un ipotesi della specie, al di là delle norme sul credito d imposta contenute nell art. 15 TUIR, dovrebbero così essere risolti su base bilaterale, vale a dire sulla scorta delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

48 RESIDENZA OCSE Per un inquadramento compiuto della disciplina è necessario fornire brevi cenni alla disciplina della residenza contenuta nel modello Ocse e riprese nei tratti contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese. In primis, proprio prendendo le mosse da quanto affermato dal Commentario al Modello di Convenzione Ocse, a livello internazionale la nozione di residente di uno Stato Contraente ottempera a diverse funzioni e rileva nei seguenti casi: nella limitazione dell ambito di applicazione soggettivo della Convenzione; nella risoluzione dei casi di doppia imposizione derivanti dalla doppia residenza; nella risoluzione dei casi nei quali la doppia imposizione scaturisca dalla imposizione concorrente nello Stato di residenza e nello Stato della fonte o nello Stato ove i beni sono situati.

49

50 Secondo l art. 1 del modello OCSE la convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Gli articoli successivi del modello definiscono poi i concetti di persona e di residenza. In particolare, il concetto di persona comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone, mentre l espressione residente in uno Stato contraente riguarda ogni persona che ivi abbia il domicilio, la residenza, la sede della sua direzione (o che sia assoggettata ad imposta in detto Stato per ogni altro criterio analogo) e non comprende le persone il cui reddito sia imponibile in quello Stato soltanto per la parte ricavata da fonti situate nel suo territorio o per il capitale ivi ubicato.

51 Quando in applicazione di dette regole una persona fisica si considera residente in entrambi gli Stati contraenti, al fine di determinare il concetto di residenza occorre fare riferimento ad una serie di criteri alternativi individuati dal modello Ocse.

52 Secondo il Commentario il criterio di riferimento dovrà essere di tal guisa da essere soddisfatto in un Stato soltanto ed allo stesso tempo esso deve riflettere un vincolo tale per cui appaia naturale che il diritto di assoggettare a tassazione la persona sia attribuito a quello specifico Stato. Per vero, il modello Ocse accorda preferenza primariamente allo Stato contraente in cui la persona fisica disponga di un abitazione permanente. Di conseguenza, alla luce della lettera a) del paragrafo 2, l applicazione della Convenzione, sempre che vi sia un conflitto di attribuzione della residenza per effetto delle legislazioni dei due Stati, comporta che la residenza della persona fisica sia fissata nel luogo ove la stessa possiede un abitazione, la quale deve anche qualificarsi come permanente Al riguardo, il Commentario OCSE precisa che «l individuo deve averla sistemata ed utilizzata per proprio uso permanente in contrasto con il soggiorno in un dato luogo in condizioni che dimostrino evidentemente l intenzione di un soggiorno di breve durata». Sempre in tale contesto si afferma, inoltre, che non occorre avere riguardo alla forma dell abitazione o al tipo di rapporto giuridico sottostante (ad esempio non rileva il fatto che si tratti di una casa di proprietà o in affitto) quanto piuttosto alla sua disponibilità continuativa e non occasionale (come avverrebbe in caso, ad esempio, di viaggi di qualunque tipo - di piacere, d affari, ecc.)

53 Se poi una persona fisica disponga di un abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, il paragrafo 2 accorda la preferenza allo Stato ove la persona ha stabilito le relazioni personali ed economiche più strette così che in tale Stato sia individuabile il centro degli interessi vitali della persona. Nel caso in cui anche questo secondo criterio non consenta di determinare la residenza, la disposizione convenzionale indica ulteriori criteri secondari; innanzitutto, il luogo di soggiorno abituale e, in secondo luogo, la nazionalità

54 Se la persona fisica possiede la nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti, ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, la questione dovrà essere risolta tra gli stati contraenti, in applicazione della procedura amichevole di cui all art. 25 del Modello Ocse. Al fine di accertare in quale dei due Stati la persona abbia stabilito le sue relazioni personali ed economiche più strette, viene suggerito di prendere in considerazione le relazioni familiari e sociali della persona fisica, la sua occupazione, le sue attività politiche, culturali o di altro tipo, il luogo d affari, il luogo da dove amministra i propri beni, eccetera.

55 In definitiva gli step fissati dal modello Ocse per risolvere i casi di dual residence della persona fisica sono i seguenti: in primo luogo la persona fisica di considera residente nello stato nel quale possiede un abitazione permanente; se l abitazione permanente si trova in entrambi gli stati contraenti, si deve riscontrare dove la persona fisica abbia il centro degli interessi vitali; in caso di ricorrenza contemporanea ovvero mancanza dei sopra citati requisiti si deve guardare allo Stato in cui la persona fisica soggiorna abitualmente; in via residuale la persona fisica è considerata residente nello stato contraente del quale ha la nazionalità; in ultima analisi il potenziale conflitto si deve risolvere di comune accordo tra gli Stati contraenti.

56 PARADISI FISCALI E PRESUNZIONI DI EVASIONE

57 LA NORMA Il comma 2-bis dell art. 2 del Tuir (introdotto dall art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n.448) ha sancito che si devono considerare residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze (decreto emanato poi il 4 maggio 1999). Il Ministero delle Finanze ha precisato al riguardo che le nuove disposizioni, sia pure con effetti limitati ai soli "Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato", consentono di ampliare la operatività della normativa preesistente, nel senso che la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare la effettività della nuova residenza.

58 Secondo l Amministrazione finanziaria la presunzione stabilita dal comma 2-bis dell'articolo 2 del TUIR, lungi dal creare un ulteriore status di residenza fiscale, i cui presupposti sono già compiutamente contemplati dal comma 2 dello stesso art. 2, introduce soltanto un ulteriore criterio rivelativo ai fini dell'individuazione della residenza stessa. In sostanza, con il comma 2-bis il legislatore, utilizzando lo strumento delle presunzioni relative, ha diversamente ripartito l'onere probatorio fra le parti, al fine di evitare che risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti di ordine sostanziale.

59 L'onere della controprova riguarda tutti i soggetti che sono emigrati in uno degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, come individuati (inizialmente) nel menzionato decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, anche quando l'emigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato terzo, non ricompreso in tale decreto. Per i trasferimenti in Stati o territori diversi da quelli considerati nel decreto del 4 maggio 1999, permane invece a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere della prova, facendo ricorso ai tradizionali strumenti d'indagine ed ai concreti elementi dimostrativi già ampiamente illustrati nella circolare n. 304/E/1997.

60

61 In tal senso è opportuno richiamare alcune indicazioni della circolare n. 140/E del 24 giugno 1999, con la quale il Fisco è a suo tempo intervenuto per fornire chiarimenti sulle modalità di applicazione delle disposizioni introdotte con l art. 10 della legge n. 448 del Proprio in relazione al concreto e specifico contenuto dell onere probatorio ora posto a carico dei cittadini che emigrano verso un paradiso fiscale, la circolare in parola afferma che può essere fatto ricorso, in negativo, alle medesime circostanze ed elementi probanti suggeriti agli uffici dalla ripetuta circolare n. 304/E, al fine di superare la mera formalità della cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente con la dimostrazione dell insussistenza nel nostro Paese della dimora abituale (residenza) ovvero nel complesso dei rapporti afferenti gli affari e gli interessi, allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali (domicilio).

62 I soggetti emigrati potranno utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, atto a stabilire, in particolare: la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell eventuale nucleo familiare; l iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero; lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità; la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese immigrazione; fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero; la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l Italia; l eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese d immigrazione; l assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, eccetera; la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

63 NOVITA Il comma 2 bis è stato sostituito ad opera della Finanziaria 2008, che all art. 1 (più precisamente, commi da 83 a 95), ha rivisitato le modalità d individuazione dei paradisi fiscali prevedendo l abolizione dei 4 elenchi precedentemente individuati e la predisposizione di 3 nuove liste di Stati e territori che, rispecchiando determinate caratteristiche, verranno annoverati tra quelli virtuosi sotto il profilo fiscale

64

65 Individuazione territoriale vale a prescindere da limitazioni dei DD. MM.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE a cura del dott. Giovanni Barbato La legislazione tributaria nazionale, alla stregua della maggior parte degli altri ordinamenti fiscali,

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE a cura del dott. Giovanni Barbato La legislazione tributaria nazionale, alla stregua della maggior parte degli altri ordinamenti fiscali,

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE a cura del dott. Giovanni Barbato La legislazione tributaria nazionale, alla stregua della maggior parte degli altri ordinamenti fiscali,

Dettagli

Anno 2013 N. RF280. La Nuova Redazione Fiscale LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

Anno 2013 N. RF280. La Nuova Redazione Fiscale LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE Anno 2013 N. RF280 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO OGGETTO RIFERIMENTI La Nuova Redazione Fiscale LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE ART.2, TUIR Pag. 1 / 6 CIRCOLARE DEL 22/11/2013 Sintesi:

Dettagli

La tassazione delle persone fisiche nei rapporti internazionali

La tassazione delle persone fisiche nei rapporti internazionali La tassazione delle persone fisiche nei rapporti internazionali La residenza fiscale delle persone fisiche Art. 2, comma 1, del D.P.R. 917/1986 Soggetti passivi dell imposta sono le persone fisiche, residenti

Dettagli

Residenza persone fisiche Art. 2, c. 2, TUIR

Residenza persone fisiche Art. 2, c. 2, TUIR Residenza persone fisiche Art. 2, c. 2, TUIR Persone fisiche che per la maggior parte del periodo d imposta: sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente in Italia hanno, ai sensi del codice

Dettagli

IRPEF - ATTIVITA' LAVORATIVA ALL'ESTERO - RESIDENZA - ISTANZA D'INTERPELLO

IRPEF - ATTIVITA' LAVORATIVA ALL'ESTERO - RESIDENZA - ISTANZA D'INTERPELLO Agenzia delle Entrate Risoluzione 7 agosto 2008, n.351/e Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Residenza all'estero - articolo 2 d.p.r. 917 del 1986. IRPEF - ATTIVITA' LAVORATIVA

Dettagli

UNIVERSITA di CHIETI - PESCARA G. D ANNUNZIO. Facoltà di Scienze Manageriali Corso di Laurea Specialistica in Economia e Management

UNIVERSITA di CHIETI - PESCARA G. D ANNUNZIO. Facoltà di Scienze Manageriali Corso di Laurea Specialistica in Economia e Management UNIVERSITA di CHIETI - PESCARA G. D ANNUNZIO Facoltà di Scienze Manageriali Corso di Laurea Specialistica in Economia e Management Diritto Tributario Prof. Francesco Rossi Ragazzi LA RESIDENZA FISCALE

Dettagli

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA LOTTA ALL EVASIONE

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA LOTTA ALL EVASIONE LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA LOTTA ALL EVASIONE Intervento di STEFANO VALENTE Agenzia delle Entrate - Ufficio ACCERTAMENTO Provvedimento del 03/12/2007 Ambiti d intervento 4) residenze fittizie all'estero

Dettagli

Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti

Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti (a cura di Marina Mottura) 27 giugno 2017 1 NORMATIVA

Dettagli

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003 Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale

Dettagli

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51 comma 1 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51 comma 1 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N.234/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 giugno 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 200 Somme corrisposte al lavoratore subordinato

Dettagli

I contribuenti iscritti all Aire: adempimenti fiscali e dichiarativi in Italia

I contribuenti iscritti all Aire: adempimenti fiscali e dichiarativi in Italia Focus di pratica professionale di Ennio Vial e Vita Pozzi I contribuenti iscritti all Aire: adempimenti fiscali e dichiarativi in Italia L articolo 2 del Tuir definisce i criteri per individuare la residenza

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore

730, Unico 2016 e Studi di settore 730, Unico 2016 e Studi di settore N. 18 31.03.2016 730: dividendi di fonte estera Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 A cura di Gioacchino De Pasquale Nella presentazione del Modello 730 2016,

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo I LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE: ASPETTI GENERALI

SOMMARIO. Capitolo I LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE: ASPETTI GENERALI SOMMARIO Capitolo I LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE: ASPETTI GENERALI 1.1 Premessa... 3 1.2 La residenza delle persone fisiche... 4 1.2.1 Nozione e funzione della residenza nella fiscalità degli Stati...

Dettagli

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,

Dettagli

Risoluzione n. 279/E

Risoluzione n. 279/E Risoluzione n. 279/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2007/138604 Roma, 04 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell Interno Trattamento

Dettagli

Comparazione e interpretazione del diritto tributario Parte III

Comparazione e interpretazione del diritto tributario Parte III DIRITTO TRIBUTARIO COMPARATO Prof. Pietro Selicato A.A. 2014/2015 Comparazione e interpretazione del diritto tributario Parte III - Normativa internazionale (Modello OCSE) 1 La normativa internazionale

Dettagli

Comparazione e interpretazione del diritto tributario

Comparazione e interpretazione del diritto tributario DIRITTO TRIBUTARIO COMPARATO Prof. Pietro Selicato 2016 Comparazione e interpretazione del diritto tributario - Normativa internazionale (Modello OCSE) 1 La normativa internazionale Il modello OCSE Nella

Dettagli

La residenza fiscale delle persone fisiche: il caso del trasferimento per lavoro all estero

La residenza fiscale delle persone fisiche: il caso del trasferimento per lavoro all estero Internazionalizzazione e tax planning La residenza fiscale delle persone fisiche: il caso del trasferimento per lavoro all estero di Salvatore Mattia Valente Associati, Studio Legale Tributario Geb Partners

Dettagli

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA CIRCOLARE A.F. N.134 del 27 settembre 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

del centro degli interessi vitali del Note sulla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche

del centro degli interessi vitali del Note sulla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche 6742 APPROFONDIMENTO Il centro degli interessi vitali Note sulla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche di Piergiorgio Valente È notizia di attualità l invio da parte dell Amministrazione

Dettagli

Agenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017

Agenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017 Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e costruzione entro un anno su terreno già di proprietà

Dettagli

RISOLUZIONE N. 115/E

RISOLUZIONE N. 115/E RISOLUZIONE N. 115/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 agosto 2005 OGGETTO: Provvigioni da contratto di agenzia Periodo d imposta di competenza Articolo 109 del TUIR. Con l interpello

Dettagli

IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE (D. Lgs. n. 147/2015)

IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE (D. Lgs. n. 147/2015) IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE (D. Lgs. n. 147/2015) a cura del dott. Umberto Zagarese 5 maggio 2016 1 Introduzione Il decreto legislativo n. 147/2015 su internazionalizzazione e crescita delle imprese

Dettagli

RISOLUZIONE N. 144 /E

RISOLUZIONE N. 144 /E RISOLUZIONE N. 144 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2017 OGGETTO: Interpello art. 11, c. 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Documentazione probatoria idonea a dimostrare la

Dettagli

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO RISOLUZIONE N. 69/E Roma 21 Marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - Art. 25 DPR n. 600 del 1973 Ritenute subite dai non residenti - Istituto Nazionale di Alta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 312/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 312/E QUESITO RISOLUZIONE N. 312/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot.: 2005/ OGGETTO: Istanza d'interpello - Art. 11 della legge n. 212/2000 - Presunzione di residenza ex art. 73,

Dettagli

GLI IMMOBILI STORICI ARTISTICI LOCATI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

GLI IMMOBILI STORICI ARTISTICI LOCATI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE GLI IMMOBILI STORICI ARTISTICI LOCATI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Artt. 37, comma 4-bis e 90, comma 1, TUIR Art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 1, DL n. 16/2012 Risoluzione Agenzia

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 14 aprile 2010

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 14 aprile 2010 CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 14 aprile 2010 OGGETTO: Accertamenti sulle vendite immobiliari Legge Comunitaria 2008 Modifiche all articolo 54 del DPR 26 ottobre

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n. RISOLUZIONE N.421/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n. RISOLUZIONE N.421/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 settembre 2012 OGGETTO: Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto

Dettagli

RISOLUZIONE N.68/E FATTISPECIE RAPPRESENTATA

RISOLUZIONE N.68/E FATTISPECIE RAPPRESENTATA RISOLUZIONE N.68/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 ottobre 2013 OGGETTO: Istanza di disapplicazione presentata ai sensi dell art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 Disciplina delle società

Dettagli

Corso di Laurea Magistrale Management delle imprese

Corso di Laurea Magistrale Management delle imprese Corso di Laurea Magistrale Management delle imprese Seminari - Ulteriori attività formative (art.10, lettera D, altre conoscenze utili per l inserimento nel mondo del lavoro) 1 DOTT. ROBERTO ROCCHI PARTNER

Dettagli

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275 Roma, 05 novembre 2009 1 OGGETTO: Consulenza giuridica decreto legislativo n. 124 del 1993 articolo 13, comma 9 previdenza complementare tassazione rendimenti finanziari ante 31 dicembre 2000 Con l interpello

Dettagli

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446. Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98 /E

RISOLUZIONE N. 98 /E RISOLUZIONE N. 98 /E Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Società agricola che produce energia fotovoltaica - Esercizio dell opzione per la tassazione

Dettagli

Risoluzione n. 358/E

Risoluzione n. 358/E Risoluzione n. 358/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 novembre 2002 Oggetto:Interpello presentato ai sensi del comma 5 articolo 127bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Controllante: JY.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 136/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 136/E QUESITO RISOLUZIONE N. 136/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 giugno 2007 OGGETTO:Istanza di interpello. Atto di divisione del patrimonio ereditato, con assegnazione di beni di valore eccedente

Dettagli

Locazioni: novità IRPEF ed imposta di registro

Locazioni: novità IRPEF ed imposta di registro Locazioni: novità IRPEF ed imposta di registro 1) La disciplina 2) Alcuni esempi pratici 3) Le tabelle dei moltiplicatori A cura della Dott.ssa Laura Bianchi 1 La disciplina La Legge Finanziaria 2005 introduce

Dettagli

La residenza fiscale. Milano, 24 febbraio Avv. Euplio Iascone

La residenza fiscale. Milano, 24 febbraio Avv. Euplio Iascone La residenza fiscale Milano, 24 febbraio 2012 Avv. Euplio Iascone I criteri di collegamento Gli Stati esercitano la propria potestà impositiva in relazione a presupposti impositivi ragionevolmente collegati

Dettagli

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 1: Parte generale, Roma, Utet, 2012;

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 1: Parte generale, Roma, Utet, 2012; Diritto Tributario IRPEF soggetti passivi ARTICOLI DEL TUIR TRATTATI Artt. 2, 66, 8 BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 1: Parte generale, Roma, Utet, 2012; G. Marongiu e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52/E. Soluzione prospettata dal contribuente

RISOLUZIONE N. 52/E. Soluzione prospettata dal contribuente RISOLUZIONE N. 52/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 marzo 2007 Oggetto: Esercizio dell opzione per il consolidato fiscale nazionale da parte di società consortile di capitali. Articoli

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 Numero 04180/2012 e data 04/10/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 NUMERO AFFARE 07658/2012 OGGETTO:

Dettagli

Il concetto di soggetto residente nelle nuove imposte patrimoniali

Il concetto di soggetto residente nelle nuove imposte patrimoniali Focus di pratica professionale di Ennio Vial e Vita Pozzi Il concetto di soggetto residente nelle nuove imposte patrimoniali Le nuove imposte patrimoniali L articolo 19 del D.L. n.201 del 6/12/2011, convertito

Dettagli

1.3.1 Residenza fiscale delle persone fisiche

1.3.1 Residenza fiscale delle persone fisiche 40 Le riferite finalità della procedura di collaborazione volontaria, desumibili anche dai lavori preparatori, inducono ovviamente a considerarne principale destinataria soprattutto la categoria dei soggetti

Dettagli

Oggetto: Trattamento fiscale dei musicisti francesi che si esibiscono in Italia.

Oggetto: Trattamento fiscale dei musicisti francesi che si esibiscono in Italia. RISOLUZIONE N. 56/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 maggio 2005 Oggetto: Trattamento fiscale dei musicisti francesi che si esibiscono in Italia. Sono stati formulati alla scrivente

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016 PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 104/E

RISOLUZIONE N. 104/E RISOLUZIONE N. 104/E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 IVA Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle

Dettagli

TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015;

TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015; VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita

Dettagli

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131

Dettagli

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008

RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata

Dettagli

L illegittima applicazione dell art. 12 del D.L. n. 78/2009 sotto il profilo dell inapplicabilità retroattiva della norma.

L illegittima applicazione dell art. 12 del D.L. n. 78/2009 sotto il profilo dell inapplicabilità retroattiva della norma. L illegittima applicazione dell art. 12 del D.L. n. 78/2009 sotto il profilo dell inapplicabilità retroattiva della norma. La disposizione normativa contenuta nell art. 12 del D.L. n. 78/2009 ha un carattere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 113 /E

RISOLUZIONE N. 113 /E RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 101/E. Roma, 27 luglio 2005

RISOLUZIONE N. 101/E. Roma, 27 luglio 2005 RISOLUZIONE N. 101/E Roma, 27 luglio 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 30, primo e secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 Premi corrisposti per operazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 199/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 giugno 2002

RISOLUZIONE N. 199/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 giugno 2002 RISOLUZIONE N. 199/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 giugno 2002 Oggetto: Interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo pensione per il personale ZZ Istanza Decreto legislativo

Dettagli

Il diritto tributario internazionale, le consuetudini e i trattati internazionali

Il diritto tributario internazionale, le consuetudini e i trattati internazionali Il diritto tributario internazionale, le consuetudini e i trattati internazionali Prof. Giuseppe Melis Università LUISS Guido Carli Università degli Studi del Molise Data di realizzazione: ottobre 2012

Dettagli

Risoluzione N.107/E QUESITO

Risoluzione N.107/E QUESITO Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del

Dettagli

IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE A FORFAIT DELLE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA

IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE A FORFAIT DELLE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE A FORFAIT DELLE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA Dott. Luca Valdameri www.pirolapennutozei.it Aspetti generali Decorrenza 1 gennaio 2017 Regime opzionale

Dettagli

Il DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze

Il DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze Decreto del Ministero dell economia e delle finanze recante Disposizioni di attuazione dell articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

Dettagli

Il procedimento di iscrizione dei cittadini stranieri senza fissa dimora

Il procedimento di iscrizione dei cittadini stranieri senza fissa dimora Il procedimento anagrafico: la fase istruttoria e decisionale, anche alla luce dell iscrizione dei cittadini stranieri, senza fissa dimora e dei soggetti a protezione internazionale Il procedimento di

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 26 11.04.2013 Residenza fiscale in Italia. Elementi presuntivi L A.F. può accertare la residenza fiscale in base a precisi elementi presuntivi,

Dettagli

Il fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali. Circolare IRDCEC n. 27 del 18 dicembre 2013

Il fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali. Circolare IRDCEC n. 27 del 18 dicembre 2013 Fiscal Flash La notizia in breve N. 334 19.12.2013 Il fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali Circolare IRDCEC n. 27 del 18 dicembre 2013 Categoria: Immobili Sottocategoria: Patrimonio L IRDCEC

Dettagli

Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi

Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi Le imposte sui redditi: presupposto e soggetti passivi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2016/2017 corso di diritto tributario prof. Giuseppe Zizzo lezione 3 1 oggetto della lezione irpef,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 134/E

RISOLUZIONE N. 134/E RISOLUZIONE N. 134/E Agenzia delle entrate Direzione Centrale Normativa Roma, 26/10/2017 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imputazione degli utili al convivente di fatto che presta

Dettagli

LA VARIABILE FISCALE NEI PROCESSI D INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: LA VARIAZIONE DELLA SEDE INDICE

LA VARIABILE FISCALE NEI PROCESSI D INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: LA VARIAZIONE DELLA SEDE INDICE LA VARIABILE FISCALE NEI PROCESSI D INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: LA VARIAZIONE DELLA SEDE INDICE CAPITOLO I: L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: COME COSTRUIRE UNA SOLIDA PRESENZA OLTRE CONFINE

Dettagli

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013.

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013. Fiscal Flash La notizia in breve N. 284 07.11.2013 Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013. Categoria: Imposte indirette Sottocategoria:

Dettagli

Allegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO

Allegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO Allegato LO SCUDO FISCALE - IMMOBILI ALL ESTERO L art. 13-bis, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, ha (re)introdotto la specifica disciplina, c.d. scudo fiscale, che consente a coloro che

Dettagli

Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione

Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione Dr. Francesco Nobili Unindustria Reggio Emilia Decreto Legislativo 14/9/2015, n. 147 pubblicato sulla Gazzetta Reggio Emilia, 8 ottobre 2015

Dettagli

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option.

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. Circolare n. 52 del 14 Marzo 2002 OGGETTO: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. SOMMARIO: L Agenzia delle

Dettagli

Le problematiche afferenti la donazione indiretta di immobili

Le problematiche afferenti la donazione indiretta di immobili Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico MAP) Le problematiche afferenti la donazione indiretta di immobili 1 Aliquote imposta sulle donazioni (art. 2, co. 49, L. 262/2006)

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie

Dettagli

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007 RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta

Dettagli

Oggetto: Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all associato, nel quadro di un contratto di associazione in partecipazione.

Oggetto: Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all associato, nel quadro di un contratto di associazione in partecipazione. R is oluzione 30 luglio 2002 n. 252/ E, AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all associato, nel quadro di un contratto

Dettagli

Corso di lezioni di Diritto tributario IMPOSTA DI REGISTRO. Università Mediterranea Corso di laurea in Economics a.a

Corso di lezioni di Diritto tributario IMPOSTA DI REGISTRO. Università Mediterranea Corso di laurea in Economics a.a Corso di lezioni di Diritto tributario IMPOSTA DI REGISTRO Università Mediterranea Corso di laurea in Economics a.a. 2016-2017 Classificazione L imposta di Registro è una imposta indiretta disciplinata

Dettagli

Aspetti fiscali delle attribuzioni beneficiarie

Aspetti fiscali delle attribuzioni beneficiarie Aspetti fiscali delle attribuzioni beneficiarie Savona 5 dicembre 2007 Maurizio Bastianelli 1 beneficiarie L intervento si propone un approfondimento di alcuni aspetti applicativi della disciplina tributaria

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009 CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 OGGETTO: Articolo 1, commi 50 e 51 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Modifiche alla determinazione della base imponibile

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 310 10.10.2016 L indennità di trasferta e il trattamento fiscale Metodologie applicabili ed esempi pratici Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 61/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 61/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 26 settembre 2013 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212. Modalità di tassazione, ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni

Dettagli

LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE CARATTERISTICHE COMUNI DELLE DETRAZIONI IN ESAME

LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE CARATTERISTICHE COMUNI DELLE DETRAZIONI IN ESAME LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE Nell ambito della dichiarazione dei redditi, sono previste una serie di specifiche detrazioni ai fini IRPEF spettanti agli inquilini titolari di un contratto di locazione

Dettagli

Rilascio certificazioni anagrafiche, iscrizione nelle liste elettorali e di leva

Rilascio certificazioni anagrafiche, iscrizione nelle liste elettorali e di leva SERVIZI ALLA PERSONA Oggetto del Iscrizione aire per espatrio Procedimento diretto all iscrizione all AIRE del cittadino italiano che intenda trasferire la propria residenza all estero Procedimento su

Dettagli

RISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 76/E Roma, 16 settembre 2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione

Dettagli

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.

Dettagli

La residenza delle persone fisiche nei rapporti Italia Svizzera Castellanza, 25 novembre 2008

La residenza delle persone fisiche nei rapporti Italia Svizzera Castellanza, 25 novembre 2008 La residenza delle persone fisiche nei rapporti Italia Svizzera Castellanza, 25 novembre 2008 La residenza delle persone fisiche nella legislazione tributaria italiana Marco Cerrato I criteri di collegamento

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972.

OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972. RISOLUZIONE N. 373/E Roma, 14 dicembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972. Con l istanza di interpello

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale, Massa Carrara, sez. II, sentenza 28/07/2017 n 144

Commissione Tributaria Provinciale, Massa Carrara, sez. II, sentenza 28/07/2017 n 144 ICI prima casa: non basta la residenza anagrafica per l esenzione Commissione Tributaria Provinciale, Massa Carrara, sez. II, sentenza 28/07/2017 n 144 di Matteo Vagli Pubblicato il 17/11/2017 Per l esenzione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 60/E. Roma, 28 giugno 2010

RISOLUZIONE N. 60/E. Roma, 28 giugno 2010 RISOLUZIONE N. 60/E Roma, 28 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 registrazione dell accordo di riduzione del canone di locazione art.

Dettagli

VIETATA L ESTROMISSIONE DELL IMMOBILE A DESTINAZIONE ABITATIVA

VIETATA L ESTROMISSIONE DELL IMMOBILE A DESTINAZIONE ABITATIVA VIETATA L ESTROMISSIONE DELL IMMOBILE A DESTINAZIONE ABITATIVA a cura Dott. Antonio Gigliotti Nella Risoluzione n. 280 del 4 luglio 2008 l Agenzia delle Entrate ha chiarito che l immobile a destinazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 27/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 27/E. Quesito RISOLUZIONE N. 27/E Roma, 26 marzo 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell imposta di registro, approvata

Dettagli

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola Roma, 24 Marzo 2006 Circolare n. 48 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi RISOLUZIONE N. 77/E Roma 16/09/2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione

Dettagli

Gianluca Cristofori. CFC Rules WL FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Gianluca Cristofori. CFC Rules WL FISCALITÀ INTERNAZIONALE Gianluca Cristofori CFC Rules WL 1 Art. 167, co. 1, D.P.R. 917/1986 Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona,

Dettagli

Roma, 5 febbraio Oggetto: Interpello /2001 ART. 11, legge , n. 212.

Roma, 5 febbraio Oggetto: Interpello /2001 ART. 11, legge , n. 212. RISOLUZIONE N. 37/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2002 Oggetto: Interpello 954-140/2001 ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Con l istanza di interpello inoltrata ai sensi dell

Dettagli

LA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO: GENERALITÀ

LA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO: GENERALITÀ SOMMARIO Capitolo I LA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO: GENERALITÀ 1.1 Premessa... 3 1.2 Le caratteristiche del lavoro autonomo: profili civilistici... 4 1.2.1 Il contratto d opera... 4 1.2.2 La prestazione

Dettagli

Fiscal Approfondimento

Fiscal Approfondimento Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 3 27.01.2015 La residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche A cura di Marco Bargagli Esterovestizione Categoria: Imposte dirette Sottocategoria: Varie

Dettagli

Milano, 20 settembre 2010

Milano, 20 settembre 2010 !!" " # " " # # # Milano, 20 settembre 2010 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 26/2010: Gli elenchi clienti / fornitori "black-list" dopo le esclusioni / estensioni disposte dal MEF. $%&$&" '!(

Dettagli

Risoluzione 76/E del 6 novembre Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Risoluzione 76/E del 6 novembre Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Autore: Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario Categoria

Dettagli

CIRCOLARE N. 27/E. Roma, 11 maggio 2007

CIRCOLARE N. 27/E. Roma, 11 maggio 2007 CIRCOLARE N. 27/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 11 maggio 2007 OGGETTO: Modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività

Dettagli